Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2563/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 15 novembre
2022
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1
calce al predetto atto di citazione, dagli avv. Ferjan De Vittor ed Antonio Bruno Guarna e presso il loro studio in San Vito al Tagliamento via Altan n. 46/C elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(P.I. ) rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Scandurra e presso il suo studio in Pordenone piazza Risorgimento n. 16 elettivamente domiciliata
- convenuta -
e con la chiamata in causa di
(C.F./P.I. ), ora Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
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- terza chiamata -
Oggetto: vendita di cose mobili.
Causa iscritta a ruolo il 18 novembre 2022 e trattenuta in decisione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni dell'8 novembre 2024.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 7 novembre 2024:
“Per tutto quanto eccepito, dedotto e chiesto in atti e verbali di causa e nelle presenti note
l'attore ut supra rappresentato, difeso e domiciliato,
chiede che
l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa,
Voglia accogliere la domanda per come articolata nelle conclusioni rassegnate nella domanda introduttiva che si riportano o per qualsivoglia altra motivazione:
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intervenuto in data
20.11.2012 tra le parti, come in epigrafe individuate, per inadempimento ex art. 1453 c.c. della convenuta e, conseguentemente, condannare la società CP_1 CP_1 come in epigrafe individuata, o a chi per essa, alla restituzione del prezzo di € 26.400,00 oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella della restituzione.
- Condannare la convenuta come in epigrafe individuata, o a chi per essa, al CP_1 risarcimento del danno cagionato all'attore sig. come in epigrafe Parte_1 individuato, in ragione del corrispettivo pagato per l'acquisto resosi necessario di altra autovettura e per il fermo tecnico, nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero nella diversa maggiore o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, ovvero anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Pagina 2 di 9 Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente l'8 novembre 2024:
“Lo scrivente patrocinio per parte convenuta si richiama integralmente alle difese ed istanze formulate nei propri scritti difensivi, rinnovando in questa sede le contestazioni ivi sollevate, e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta dd.23/03/2023 e successivo atto di chiamata del terzo dd.8/05/2023”.
Per la terza chiamata: come da foglio depositato telematicamente il 7 novembre 2024:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
- rigettare la domanda di manleva in fatto ed in diritto per quanto esposto in atti;
- con vittoria di onorari e spese come per legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato Parte_1
avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Controparte_1
(di seguito solo convenuta o ), al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, CP_1
domande:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, per le motivazioni tutte esposte nella narrativa in fatto e diritto
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita intervenuto in data
20.11.2012 tra le parti, come in epigrafe individuate, per inadempimento ex art. 1476 n. 3
Cod. Civ. della convenuta e, conseguentemente, condannare la società CP_1 [...]
come in epigrafe individuata, alla restituzione del prezzo di € 26.400,00 oltre CP_1
interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella della restituzione.
Pagina 3 di 9 Condannare la convenuta come in epigrafe individuata, al risarcimento del CP_1 danno cagionato all'attore sig. come in epigrafe individuato, in ragione del Parte_1 corrispettivo pagato per l'acquisto resosi necessario di altra autovettura e per il fermo tecnico, nella misura che verrà accertata in corso di causa ovvero nella diversa maggiore
o minore misura che verrà ritenuta di giustizia, ovvero anche in via equitativa.
In via istruttoria: Con riserva di formulare ulteriori istanze e deduzioni istruttorie nei termini di legge, anche in relazione alle deduzioni ex adverso formulate.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno di tali domande, ha dedotto che l'auto Fiat Freemont, Pt_1
acquistata presso la concessionaria di Pordenone il 20 novembre 2012 verso il CP_1 pagamento di € 26.400,00, già dopo qualche mese aveva presentato un elevato consumo d'olio, problema che, giacché riconducibile ad un vizio originario di costruzione come accertato dal perito in sede di A.T.P., costituiva ipotesi di vendita di aliud pro Persona_1
alio e lo legittimava, pertanto, a richiedere la risoluzione del contratto di vendita, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ricevuto (oltre interessi e rivalutazione) ed al risarcimento del danno cagionato, pari al corrispettivo versato per l'acquisto di altro veicolo e per il fermo tecnico.
1.2 Si è costituita , formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Pordenone:
In via preliminare di rito.
per i motivi esposti in narrativa si chiede, ai sensi dell'art. 269 cpc, l'autorizzazione alla chiamata in causa di corrente in corso Agnelli 200, Torino, in persona del l.r. CP_2
p.t., affinché nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della pretesa attorea, la convenuta sia garantita/ manlevata/ tenuta indenne dagli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda di parte attrice e, conseguentemente, condannarla al pagamento di quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Contestualmente si chiede che il Giudice Istruttore designato Voglia disporre il differimento della prima udienza fissata per consentire la citazione della predetta società, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 163 bis c.p.c.
Pagina 4 di 9 Nel merito.
Per tutti i motivi esposti in narrativa, respingersi tutte le pretese avversarie, per intervenuta prescrizione dell'azione redibitoria per garanzia da vizi ex artt.1492 c.c. e 1497 c.c., nonché per infondatezza quanto alla contestata ipotesi di aliud pro alio; e parimenti respingersi la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attore, dichiarare il produttore
[...]
tenuto a garantire e manlevare la convenuta da qualsiasi richiesta e CP_2 CP_1 condanna nei confronti dell'attore, e per l'effetto, condannare il produttore al CP_2 pagamento in favore dell'attore di tutte quelle somme che verranno accertate e liquidate in corso di causa.
Spese di lite rifuse”.
La convenuta ha, in particolare, dedotto:
- che il aveva omesso di riferire che nel 2017 aveva instaurato il giudizio di Pt_1 merito, ove, nell'invocare la tutela consumeristica, aveva chiesto in via principale, previo l'accertamento del difetto di conformità, la sostituzione del bene compravenduto oltre al risarcimento del danno o, in via alternativa e graduata, la riparazione del veicolo ed in via subordinata, previo accertamento dell'assunzione dell'obbligazione riparatoria da parte di essa convenuta e della mancata riparazione, la condanna della stessa ad adempiere all'obbligo riparatorio assunto ed a risarcire il danno patito;
- di essersi costituita in tale giudizio, chiedendo preliminarmente il rigetto per intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione proposta in via principale e per manifesta infondatezza della domanda proposta in via subordinata ed in ogni caso instando per la chiamata in manleva della produttrice Controparte_2
- che anche quest'ultima si era costituita, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
- che l'attore aveva pure omesso di riferire che siffatta causa si era conclusa con sentenza di rigetto di tutte le domande formulate, per intervenuta prescrizione dell'azione di garanzia proposta in via principale e per totale infondatezza della domanda svolta in via subordinata;
Pagina 5 di 9 - che, a distanza di tre anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza, agiva ora Pt_1
nuovamente per la garanzia da vizi e difetti del veicolo compravenduto nel 2012, invocando la normativa codicistica sempre in relazione al lamentato eccessivo consumo d'olio, del quale, tuttavia, alcuna responsabilità poteva essere addebitata ad essa venditrice;
- che non si verteva nella fattispecie di aliud pro alio, poiché il veicolo era stato regolarmente utilizzato nel corso degli anni dall'attore, il quale l'aveva poi lasciato volontariamente presso l'officina di essa convenuta nella speranza di ottenere tutela giudiziaria ai diritti invocati;
- che sia la garanzia per vizi prevista dal codice del consumo che quella codicistica erano inesorabilmente prescritte;
- che dovevano essere rigettate, in quanto infondate, anche le richieste risarcitorie avanzate da;
Pt_1
- di formulare istanza di chiamata in causa della società produttrice del mezzo, per la denegata ipotesi di ammissibilità e fondatezza della pretesa attorea.
1.3 Previa autorizzazione del Giudice, si è costituita la terza chiamata Controparte_2
ora (di seguito solo terza chiamata o ), concludendo nei Controparte_3 CP_3
seguenti, testuali, termini:
“Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
- rigettare la domanda di manleva in fatto ed in diritto per quanto sopra esposto;
- con vittoria di onorari e spese come per legge”.
1.4 Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6° c.p.c., all'udienza cartolare dell'8 novembre 2024 la causa, acquisita la documentazione prodotta, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle
Pagina 6 di 9 memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande proposte vanno rigettate.
Come emerge, invero, dalla disamina degli atti, chiede, anzitutto, al Pt_1
Tribunale di dichiarare risolto il contratto di acquisto concluso il 20 novembre 2012 con per inadempimento di quest'ultima, sostanziatosi nell'avergli consegnato un veicolo CP_1
viziato, il quale, difatti, appena immesso su strada, aveva evidenziato un eccessivo consumo di olio, ed a tal fine ha espressamente dichiarato di agire invocando la disciplina codicistica e richiamandosi ora all'art. 1476 n. 3 c.c., ora all'art. 1453 c.c. ed alla fattispecie dell'aliud pro alio.
Orbene, tale domanda non merita, come detto, accoglimento.
Quanto, infatti, alla garanzia per vizi della cosa venduta, appare assorbente rilevare che tale azione, come puntualmente eccepito dalla convenuta, è irrimediabilmente prescritta ex art. 1495 comma 3° c.c., giacché non azionata entro l'anno dalla consegna.
Ad averlo incontrovertibilmente acclarato è stato, difatti, questo Tribunale con la sentenza n. 881/2019 in atti, pronunciata nei confronti delle stesse odierne parti e passata in giudicato, sentenza in cui, nell'escludere che la venditrice avesse riconosciuto il vizio o si fosse altrimenti assunta un'autonoma obbligazione relativa alle riparazioni necessarie a superarlo e sia pure valorizzando quale atto interruttivo la contestazione scritta del legale inviata a mezzo PEC il 17 maggio 2016, è stato accertato che “già al momento dell'intervento eseguito in data 9.3.2015 il periodo di ventisei mesi dalla consegna cui la citata disposizione art. 132 comma 4 del codice del consumo sottopone la prescrizione dei diritti dell'acquirente consumatore era decorso”, di talché a quella data era, a maggior ragione, abbondantemente decorso il termine annuale previsto dall'art. 1495 sopra richiamato.
Quanto, invece, all'azione di risoluzione per inadempimento a fronte della dedotta consegna di aliud pro alio, la stessa appare infondata, dovendosi escludere che il bene venduto appartenga ad un genere completamente diverso rispetto a quello contrattato ovvero sia funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale
Pagina 7 di 9 della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita.
Invero, è documentale (vedasi il documento 9 attoreo) che dal 2012 ha Pt_1
potuto utilizzare il veicolo, il quale alla data del 10 giugno 2016 aveva percorso ben 56.600 chilometri, mentre è rimasto incontestato che nel periodo successivo il mezzo è restato presso l'officina di solo perché l'attore non ha inteso ritirarlo. CP_1
Quanto precede conduce, di riflesso, al rigetto anche della domanda risarcitoria, la quale poggia, a ben vedere, sulle stesse ragioni che, per quanto si è appena visto, sono risultate infondate.
Per le dirimenti ragioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, le domande proposte da vanno, perciò, respinte. Pt_1
2.2 L'attore, in quanto soccombente, va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi.
Il medesimo attore, questa volta in applicazione del principio di causalità, va, altresì, condannato a rifondere le spese processuali sopportate da (anch'esse liquidate CP_3
come in dispositivo sulla scorta dei sopra indicati criteri), la cui chiamata in manleva si è resa necessaria per il denegato accoglimento delle domande azionate da . Pt_1
Non ricorrono, infine, i presupposti per l'ulteriore condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c., sollecitata negli scritti finali dalla convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attore;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta in € 5.077,00 per compenso ed in favore della terza chiamata in € 5.077,00 per compenso, il tutto oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 26 marzo 2025.
Pagina 8 di 9 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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