Sentenza 5 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00764/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Colangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
“della Comunicazione dell’-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 29/04/2021 con cui è rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione di alloggio E.R.P. sito in via -OMISSIS-, int. 8 in Bari, ex art.15 L.R. nr.54/1984 e contestuale diffida ex art. 20 L.10/2014 ed art.18 DPR n.1035/1972 al rilascio dell’immobile detenuto abusivamente, nonché della successiva Comunicazione trasmessa via pec sempre dall’--OMISSIS-di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 09.06.2021, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo dei diritti della ricorrente, finalizzato a negare il suo diritto a subentrare nell'alloggio E.R.P. suddetto, ancorché non conosciuto”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore il dott. IO Di EN nell’udienza straordinaria del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
1. Con il ricorso regolarmente notificato e depositato, la signora -OMISSIS- ha impugnato la comunicazione dell’-OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 29/4/2021 con cui è stata rigettata la sua richiesta di assegnazione di alloggio E.R.P. sito in via -OMISSIS--, int. 8, in Bari, ex art.15 della legge regionale n. 54/1984, con contestuale diffida ex art. 20 della legge n. 10/2014 e art.18 del DPR n. 1035/1972 al rilascio dell’immobile detenuto abusivamente, nonché la successiva comunicazione trasmessa dall’--OMISSIS-di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 9/6/2021, finalizzato a negare il suo diritto a subentrare nell'alloggio E.R.P.
La ricorrente ha dedotto che
- ella risiede stabilmente nell’immobile in via -OMISSIS-- in Bari da quasi quindici anni, essendosi trasferita di fatto ad abitare nell’alloggio in questione appena compiuto diciotto anni, lasciando la sua famiglia d’origine, per poter prestare assistenza continuativa al signor-OMISSIS-, assegnatario dell’alloggio E.R.P., anziano e rimasto vedovo;
- nonostante la sua stabile coabitazione con il signor -OMISSIS- per più di dieci anni, non è mai stata presentata domanda di ampliamento del nucleo familiare dell’assegnatario, sino all’anno 2014;
- solo in data 7/3/2014-OMISSIS- ha depositato domanda di ampliamento del nucleo familiare, anche con il consenso dei figli, regolarmente autorizzata dall’-OMISSIS- in data 5/6/2014 con la determina -OMISSIS-/14, sulla base della convivenza stabile e continuativa esistente già da quasi dieci anni con la signora -OMISSIS-;
- nel corso di tali dieci anni di coabitazione, quest'ultima ha curato e accudito il -OMISSIS- fino alla scomparsa di quest’ultimo, avvenuta in data 21/3/2015;
- successivamente alla morte del signor -OMISSIS- la ricorrente ha continuato ad abitare nell’alloggio in questione, ininterrottamente, formalizzando però il cambio di residenza a far data solo dal giorno 11/8/2014;
- con l’istanza datata 7/4/2021, la stessa ha chiesto all’-OMISSIS-la regolarizzazione della qualifica di assegnataria, in virtù dell’ampliamento del nucleo familiare del signor -OMISSIS- e della stabile convivenza di oltre 15 anni.
- tuttavia l’-OMISSIS-con la nota del 29/4/2021 impugnata ha rigettato la richiesta di assegnazione ritenendo che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 15 della legge regionale n. 54/1984, l’arco temporale considerato tra la data del trasferimento della residenza dell’assistita nell’alloggio e la data di morte dell’originario occupante fosse inferiore ai due anni richiesti dalla legge come requisito per l’assegnazione;
- un’ulteriore istanza è stata inoltrata in data 27/5/2021 ad -OMISSIS-di riesame in autotutela, ma è stata rigettata con la nota del 9/6/2021 per i medesimi motivi suesposti i quali avevano dato luogo al precedente rigetto, con contestuale nuovo invito al rilascio dell’immobile.
Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita l’intimata -OMISSIS-, che ha eccepito il difetto di giurisdizione tra e nel merito ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 19 gennaio 2026, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il diniego espresso con la nota del 29/4/2021 e confermato con la nota del 9/6/2021 si fonda sull’assenza del requisito dell'inserimento nel nucleo familiare da almeno due anni prima la morte dell’assegnatario, sulla base della seguente motivazione: «Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 15 della L. 54/1984, si evince che ii requisito della convivenza stabile tra i discendenti fino al terzo grado deve durare da almeno 2 anni prima. Tale requisito non può, a parere di questo Ente, essere provato da n. 5 dichiarazioni testimoniali, che rappresentano una difesa di parte, comunque priva di un addentellato fattuale, come documentazione risultante da un pubblico registro, piuttosto che una richiesta di cambio di utenza a nome della Sua Assistita. Come precedentemente ribadito:
- il deposito della domanda di ampliamento del nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS- (nipote) è datato 7.3.2014;
- la determinazione -OMISSIS- che dispone l'autorizzazione all'ampliamento è del 5.6.2014;
- il trasferimento della sig.ra -OMISSIS-in viale -OMISSIS-- p. 4 è datato 11.8.2014;
- la data di decesso del sig. --OMISSIS-e il 21.3.2015.
L'arco di tempo considerato tra la data del trasferimento della Sua Assistita presso l'indirizzo de quo e la date di morte di --OMISSIS-è comunque inferiore ai 2 anni richiesti dalla Legge 54/1984».
La difesa dell'-OMISSIS- ha formulato l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla scorta di univoca giurisprudenza della Cassazione richiamata nella memoria del 16 giugno 2022.
Orbene, il Collegio ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, alla stregua della quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario per ogni controversia insorta dopo la stipulazione del contratto, per effetto del radicamento di posizioni giuridiche di diritto soggettivo; anche tenuto conto dell’arresto della Cassazione a Sezioni unite che, ancora una volta, ha ribadito quanto segue: "Secondo l'ormai consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253)" (cfr. sentenza n. 621 del 15/1/2021; in termini C.d.S., Sez. II, 18 giugno 2021, n. 4740, e Sez. III, 3 marzo 2021, n. 1831).
In senso analogo si colloca anche la giurisprudenza amministrativa, la quale, con specifico riguardo alle controversie relative alla domanda di subentro in assegnazioni di alloggi ERP in luogo di precedenti assegnatari, ha affermato quanto segue: « Per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione — a parte la speciale ipotesi di opposizione prevista dall'art. 11 comma 13, d.P.R. 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto — è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all'assegnazione, quest'ultima essendo una fase priva di valenza pubblicistica i cui atti non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge; di conseguenza la cognizione della controversia spetta al giudice ordinario ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo, più o meno fondatamente o plausibilmente, accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria, contrapponendosi all'atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio) » (Consiglio di Stato sez. V, 7/12/2011, n. 6428; conforme Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2011, n. 6308; 21/10/2011, n. 5663).
A tale univoco orientamento si è già costantemente uniformato questo TAR, il quale ha da ultimo ribadito il proprio difetto di giurisdizione nella fase successiva alla stipulazione del contratto (cfr. le sentenze n. 565 del 23/4/2022, n. 334 del 25/2/2021 e n. 1151 dell'8/7/2021) e in particolare, per quel che qui rileva, con riferimento alle controversie relative al subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di un alloggio soggiacente alla speciale normativa di settore, sul presupposto che "la posizione dell'aspirante al subentro integrando un diritto soggettivo derivante dall'obbligo della P.A., attraverso un'attività vincolata non discrezionale, di accertare l'esistenza o meno delle condizioni necessarie ai fini del subentro" (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. III, 6/3/2020, n. 356; in termini, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 12/5/2020, n. 314; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 29/3/2021, n. 791; 12/1/2022, n. 28).
Una specifica norma regionale, l'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 10/2014, consente espressamente ai soggetti elencati nel precedente art. 3, comma 3, di subentrare nell'assegnazione, fermo restando l'accertamento della sussistenza in capo agli stessi dei requisiti previsti dalla norma. Il subentro quindi, sussistendone i presupposti, è un diritto soggettivo, a fronte del quale la giurisdizione si radica dinanzi al giudice ordinario.
Né potrebbe ipoteticamente sostenersi che l'evento del decesso dell'assegnatario interrompa la continuità dell'assegnazione restituendo discrezionalità all'Amministrazione (e, conseguentemente, la giurisdizione al giudice amministrativo).
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice -ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del codice del processo amministrativo - in relazione al presente giudizio poiché avente ad oggetto -si ribadisce- il diniego di un subentro nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la controversia andrà riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato di questa sentenza, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
3. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
1) dichiara - ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del codice del processo amministrativo - il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario competente, innanzi al quale potrà essere riassunto a termine di legge;
2) conferma l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente;
3) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE MO, Presidente
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
IO Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | SE MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.