TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 151
TAR
Sentenza 5 febbraio 2026
>
TAR
Ordinanza collegiale 27 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Il Collegio ritiene che la giurisdizione spetti al giudice ordinario per le controversie insorte dopo la stipulazione del contratto, in quanto attinenti a posizioni giuridiche di diritto soggettivo. La domanda di subentro nell'assegnazione di un alloggio ERP configura un diritto soggettivo, pertanto la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 05/02/2026, n. 151
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 151
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo