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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/08/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 16778/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26 novembre 2024 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Giorgio Vaselli e Clara Berti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Vicolo del Falcone n. 18/2 nei confronti di:
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Raffaello Chiesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Piazza de'
Celestini n. 3 nonché nei confronti di:
C.F. , contumace CP_1 CodiceFiscale_3
in punto a: compenso del TU.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 parte ricorrente: come da ricorso introduttivo resistente come da comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
FATTO E DIRITTO
A)
in data 26 novembre 2024 depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avanti Parte_1 al Tribunale intestato, esponendo:
-di essere stato nominato TU nella causa successoria n. 10358/2017 R.G. instaurata da Pt_2 nei confronti del fratello avanti al Tribunale di Bologna;
[...] CP_1
-che l'incarico ricevuto aveva ad oggetto la stima di beni mobili e immobili (caduti in successione, de cuius;
donati o alienati da questi in vita); Persona_1
-di avere depositato la propria relazione in data 12 novembre 2021;
-di avere depositato istanza di liquidazione di compenso e spese in data 9 settembre 2022;
-che la causa veniva definita con sentenza collegiale n. 2291/2022 pubblicata il 19 settembre 2022;
-che in sentenza venivano direttamente liquidati in favore del TU qui ricorrente un compenso pari a euro 57.995,26 (conteggiato ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 “sui singoli cespiti stimati in ragione della pluralità e diversità degli immobili stimati nonché delle loro autonome caratteristiche valutative”) e spese per euro 1.175,74 posti a carico di soccombente in quel Parte_2 giudizio;
-che i fratelli ulla corrispondevano al TU;
Pt_2
-che proponeva opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso la liquidazione così Parte_2 effettuata, instaurando avanti al Tribunale di Bologna la causa n. 11826/2022 R.G. definita con ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione (nel difetto di un decreto di liquidazione);
-di intendere conseguire un titolo nei confronti dei fratelli per conseguire il pagamento delle Pt_2 proprie spettanze.
In diritto:
-invocava l'efficacia riflessa del giudicato (la sentenza collegiale n. 2291/2022 non era stata impugnata nella parte in cui statuiva sul compenso del TU);
-invocava la solidarietà passiva dei fratelli ei propri confronti, non rilevando a tal proposito Pt_2 che in sentenza il compenso del TU fosse stato posto unicamente a carico di ivi Parte_2 soccombente, atteso che l'attività del TU era stata svolta nell'interesse comune delle parti;
pagina 2 di 15 -deduceva di non essere decaduto ex art. 71 DPR 115/2002 dal diritto al compenso per avere depositato l'istanza di liquidazione oltre i 100 giorni previsti a pena di decadenza da tale norma (avente natura e portata unicamente processuali, cosicché il TU “può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha operato come ausiliario del Giudice”); tale principio doveva valere anche qualora il Giudice a quo non avesse provveduto con decreto ma in sentenza, dopo la maturazione del termine decadenziale;
-deduceva che in ogni caso il proprio incarico doveva ritenersi concluso non al momento del deposito della relazione peritale ma nel successivo momento in cui aveva fornito al Presidente del Collegio dott.ssa Arceri “i chiarimenti verbali richiesti da quest'ultima; tanto che a seguito di ciò il Tribunale di
Bologna ha invitato il Geom. a presentare l'istanza per la liquidazione dei suoi compensi e, Pt_1 non ravvisando alcuna decadenza dal relativo diritto, l'ha liquidata in sentenza”;
-in subordine chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al compenso per l'attività svolta come
TU, da liquidarsi come in sentenza collegiale, con conseguente condanna in solido dei fratelli
Pt_2
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il diritto del Geom. al compenso per l'attività di TU svolta Parte_1 nella causa iscritta al n. 10358/2017 R.G. del Tribunale di Bologna, decisa con sentenza n. 2291/2022 pubblicata il 19.9.2022;
-confermare il compenso a favore del Geom. in somma corrispondente a quella Parte_1 liquidata con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2291/2022 o, subordinatamente, liquidare a favore di quest'ultimo le competenze in € 57.995,26 oltre accessori di legge ed oltre ad € 1.175,74 per spese anticipate, salvo diversa somma;
-condannare i signori e in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 Parte_2 competenze e delle spese che saranno liquidate a favore del Geom. Parte_1
-condannare i signori e in solido tra loro, al pagamento delle spese e CP_1 Parte_2 competenze di soccombenza del presente procedimento, nella misura che sarà liquidata oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
-si chiede, per la denegata ipotesi di contestazione, che venga ordinata l'acquisizione della relazione tecnica e degli allegati alla stessa, depositati in via telematica dal Geom. nel fascicolo Pt_1 informatico della causa iscritta al n. 10358/2017 R.G. del Tribunale di Bologna (e qui prodotti sub doc. 6, come da elencazione che segue)”. pagina 3 di 15 Con decreto emesso in data 3 dicembre 2024 la scrivente Giudicante fissava udienza in data 12 giugno
2025, assegnando termini per la notifica e per la costituzione dei resistenti Pt_2
In data 27 dicembre 2024 e 2 aprile 2025 parte ricorrente depositava telematicamente l'esito delle notifiche del ricorso-decreto effettuate nei confronti dei resistenti Pt_2
Il resistente tempestivamente costituitosi in data 29 maggio 2025: Parte_2
-in via principale eccepiva il venir meno del diritto al compenso, per maturata decadenza ex art. 71
DPR 115/2002: il TU geom. aveva depositato l'istanza di liquidazione nel giudizio Pt_1 successorio ben oltre il termine di 100 giorni previsto dalla norma citata e quindi non gli era consentito agire in sede ordinaria;
-in via subordinata (a fronte dell'anomalia consistita nel liquidare il compenso al TU geom.
n sentenza) deduceva che era questa la sede idonea per soppesare la liquidazione operata, Pt_1 da considerarsi eccessiva ad eccezione della quantificazione operata dal TU -non contestata- per i beni mobili registrati e i beni mobili inventariati per complessivi euro 2.903,64-, poiché per il resto: a) il TU aveva effettuato il calcolo per la stima degli immobili ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 sui singoli cespiti immobiliari (e così 18 in tutto), mentre avrebbe dovuto raggruppare gli immobili aventi analoghe caratteristiche (formando 4 gruppi in tutto); pertanto, da euro 45.001,76 chiesti dal TU si poteva pervenire alla minor somma di euro 7.439,86; b) il calcolo ex art. 12 D.M. 30 maggio 2002 con riferimento alle verifiche tecniche catastali e urbanistiche e ai rilievi delle consistenze immobiliari e computi era stato effettuato dal TU moltiplicando il valore medio di cui all'art. 12 per 18 cespiti, per complessivi euro 10.089,86; peraltro, il TU aveva effettuato la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto soltanto per un cespite (immobile di via Olmetola), cosicché pur calcolando il valore massimo ex art. 12 si perveniva alla minor somma di euro 970,42. Dunque, le somme da liquidarsi in favore del geom. a titolo di compenso ammontavano a complessivi euro Pt_1
11.313,92 (7.439,86 + 970,42 + 2.903,64) oltre alle spese vive pari a euro 1.175,74.
Concludeva quindi come segue:
“in via principale, dichiarare maturato il termine di decadenza di cui all'art. 71 D.P.R. 115/2002 e, di conseguenza, venuto meno il diritto del geom. a percepire alcun compenso in Parte_1 relazione all'attività di TU svolta nell'ambito del giudizio R.G. 10358/2017 innanzi al Tribunale di
Bologna e respingere pertanto le domande ex adverso formulate;
pagina 4 di 15 in via subordinata, qualora venisse accertato il diritto del geom. al compenso per l'attività di Pt_1
TU svolta nell'ambito del giudizio R.G.10358/2017, quantificare lo stesso nella somma di euro
11.913, 92 oltre accessori di legge ed oltre euro 1.175,71 a titolo di spese vive (come esposto in narrativa), o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenere congrua, prevedendo in ogni caso il calcolo dei compensi ex art. 13 D.M. 185/2022 in base a gruppi di immobili aventi analoghe caratteristiche, come esposto in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza svoltasi in presenza in data 12 giugno 2025:
-le parti deducevano e concludevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, dichiarata la contumacia del resistente (nei cui confronti la CP_1 notifica era stata eseguita in data 18-20 dicembre 2024 ex art. 140 c.p.c., ma che non si era costituito a mezzo difensore), tratteneva la causa in decisione.
B)
La domanda proposta dal geom. infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni. Pt_1
1.
1.a.
Come prima evidenziato sub A), il convenuto tempestivamente costituito ha Parte_2 eccepito la decadenza del geom. ispetto alla domanda avente ad oggetto il pagamento di Pt_1 compenso e spese quale TU della causa successoria n. 10358/2017 R.G. Tribunale Bologna.
L'argomento, comunque rilevabile ex officio in quanto la tempestiva proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso costituisce verifica da effettuarsi dal Tribunale a fronte di istanza di liquidazione al medesimo rivolta (da decidere inaudita altera parte con decreto, e non direttamente nel corpo della sentenza o del provvedimento decisorio finale;
le parti vanno poste nella condizione di conoscere per tempo l'entità delle spese che dovranno sostenere nell'ambito della causa pendente, e magari la conoscenza tempestiva delle spese da sostenere già solo per la TU può fondatamente indurle a una conciliazione prima della sentenza o del provvedimento decisorio finale quale che esso pagina 5 di 15 sia, così evitando ulteriori spese anche di difesa;
le parti vanno poste nella condizione di impugnare il decreto di liquidazione -entro trenta giorni dal deposito del decreto- ove lo ritengano riformabile, avvalendosi dello strumento dell'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 che mai può attingere una sentenza -a meno di volere forzatamente ritenere che la parte di sentenza con cui viene direttamente liquidato il compenso al TU equivalga a un decreto di liquidazione “incastonato” nella medesima, con vita propria-), deve portare effettivamente al rigetto della domanda qui proposta dal geom. Pt_1
L'articolo 71 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico Spese Giustizia) è del seguente tenore:
“Articolo 71 - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte.
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177”.
Dunque, costituisce dato inequivoco che il TU quale ausiliario del Magistrato abbia a disposizione
100 giorni, non uno di più, a pena di decadenza, per depositare l'istanza di liquidazione di compenso e spese nella causa in cui ha prestato la propria attività.
I 100 giorni decorrono dal compimento delle operazioni peritali.
Per “compimento” deve intendersi il deposito della relazione peritale.
In tal senso si vedano:
-Cass. civ., Sezione Seconda, ordinanza 22030/2018: “In tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato (nella specie, un consulente nominato dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente pagina 6 di 15 risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute”;
-Cass. civ. Sezione Seconda, sentenza 28952/2011: “In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all'ausiliario del P.M., nella specie nominato consulente medico-legale in un procedimento penale, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni;
ne consegue che l'incarico così conferito deve intendersi, al predetto fine, espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni. Non può, infatti, ritenersi che il compimento dell'incarico debba posporsi al momento dell'esame del consulente in sede dibattimentale (che può anche verificarsi a distanza di anni), né, come nella specie, assume rilevanza la richiesta del P.M. di fornire un esame di analoga relazione elaborata dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, risolvendosi esso, in ogni caso, nell'esame di un diverso documento e, quindi, con un oggetto diverso dall'incarico originario”.
Nel caso in esame, la tempistica depone senza ombra di dubbio a sfavore del geom. il Pt_1 quale:
-depositava la relazione in data 12 novembre 2021 (vedasi Storico CI prima richiamato);
-depositava l'istanza di liquidazione in data 9 settembre 2022, quasi 10 mesi dopo il deposito della relazione (vedasi Storico CI prima richiamato).
Ciononostante, il Collegio liquidava il compenso e le spese direttamente nella sentenza n. 2291/2022 pubblicata il 19 settembre 2022.
E' palese e inequivoco che il TU non ebbe a rispettare il termine decadenziale di legge, circostanza che quel Collegio avrebbe dovuto rilevare direttamente (evitando, ancor prima, di sollecitare il deposito tardivo dell'istanza di liquidazione, a fronte di decadenza oggettivamente maturata: v. infra).
E' allora inconferente che il ricorrente geom. tenti di valorizzare, al fine di portare “in Pt_1 avanti” la decorrenza dei 100 giorni a pena di decadenza, il momento (successivo al deposito della relazione peritale) in cui sostiene di avere fornito al Presidente del Collegio dott.ssa Arceri “i pagina 7 di 15 chiarimenti verbali richiesti da quest'ultima; tanto che a seguito di ciò il Tribunale di Bologna ha invitato il Geom. a presentare l'istanza per la liquidazione dei suoi compensi e, non Pt_1 ravvisando alcuna decadenza dal relativo diritto, l'ha liquidata in sentenza”.
Infatti:
-come si evince dallo Storico CI (doc. 16 res.), non vi è la minima traccia (necessariamente) di un dedotto colloquio verbale;
-anche se verificatosi, tale colloquio verbale è necessariamente rimasto allo stadio della mera informalità e comunque risulta irrituale poiché si è svolto al di fuori del pieno contraddittorio (il
Tribunale, se aveva rilevato elementi non chiari nella relazione del TU, doveva rimettere la causa sul ruolo e chiedere chiarimenti al TU previo contraddittorio con le parti) ed è rimasto inafferrabile nel mondo giuridico;
-la circostanza poi che la Cancelleria con mail del 7 settembre 2022 (doc. 13 ric.) abbia chiesto al TU di quel giudizio “di contattare con urgenza la Cancelleria della Terza Sezione Civile al numero … (per il procedimento rg 10358/2017 non ci risulta depositata l'istanza di liquidazione: la invitiamo a provvedere entro la settimana per cortesia)” non facit de albo nigrum, né costituisce factum principis: la decadenza maturata era di marchiana evidenza e non era consentito alla Cancelleria, né indirettamente al Collegio giudicante tramite la Cancelleria, “rimettere in termini” per così dire il TU
(il quale, vista la mail di Cancelleria, non si interrogava sulla palese decadenza maturata -che era tenuto, quale ausiliario del Tribunale, a conoscere, rassegnandosi per l'effetto alla decadenza maturata- ma depositava tout court la propria istanza inesorabilmente tardiva).
1.b.
L'articolo 71 DPR 115/2002 laddove prevede il termine di 100 giorni per il deposito dell'istanza, a pena di decadenza, introduce una regola di ordine pubblico processuale, non superabile neppure dal
Giudicante.
Giova ricordare che originariamente l'art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (che stabiliva le competenze dovute a testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e l'indennità spettante ai magistrati e cancellieri per le trasferte) prevedeva che “il diritto agli onorari e alle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti”.
Tale norma è stata abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002. pagina 8 di 15 L'art. 71 del d.P.R. citato ha riprodotto il testo dell'art. 24, regio decreto 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di 100 giorni dalla data di compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile.
Dalla relazione illustrativa emerge che l'intervento di riordino della materia si è tradotto nella rielaborazione degli articoli originali, eliminando le ambiguità terminologiche e adeguandole alle novità normative in tema di modalità di pagamento;
si è consentita anche la possibilità di apportare, compatibilmente con tale obiettivo, le modifiche - anche di carattere innovativo - necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, dovendosi ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, i cui principi erano già presenti nell'ordinamento, essendo sufficiente per garantire la legittimità dell'intervento normativo, anche se di carattere innovativo, il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost. n. 53 del 2005; Corte cost. n. 174 del 2005).
La giurisprudenza di legittimità mediante due significative pronunce ha avuto modo di affrontare funditus la disciplina della decadenza ex art. 71 DPR 115/2002 (comportante la perdita del diritto al compenso e spese), e a tali principi va prestata qui osservanza, escludendosi per l'effetto che al TU geom. che depositava istanza di liquidazione tardiva) sia consentito far valere la pretesa Pt_1 di pagamento di compenso e spese in sede di cognizione ordinaria.
E così, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Seconda, sentenza 4373/2015) ha così statuito:
“In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002”.
Vale la pena riportare i seguenti passaggi motivazionali (sottolineature e grassetto sono apposti dalla scrivente Giudicante):
“…
Con riferimento ai quesiti posti, che perimetrano il motivo di ricorso, si deve osservare e rispondere:
a) che la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contrasta con l'art. 2968 c.c., secondo il quale "nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che pagina 9 di 15 regolano la prescrizione...", disposizione correlata con l'art. 2966 c.c., per la quale "la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto"; nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle cause, tassativamente previste, che impediscono la decadenza …; ne consegue che solamente nel caso in cui l'ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non può certo invocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione delle norme di legge in tema di decadenza;
b) che il termine di
100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che non è un termine ordinatorio, ma un termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge (che qui non ricorrono);
c) che le considerazioni che precedono rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista.
In ogni caso questi eventuali ritardi non incidono sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine, ossia, ex art. 71, comma 2 cit., il compimento delle operazioni peritali che è coincidente con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni (Cass. 27/12/2011
n. 28952).
…
Nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, il diritto alle spettanze dell'ausiliario del giudice sorge con il deposito della relazione, ma deve essere esercitato nel termine decadenziale ivi previsto e non è consentito distinguere un diritto al compenso che permane fino alla prescrizione, da un diritto alla sua liquidazione nell'ambito del procedimento sia perché la stessa intestazione della norma fa riferimento alla decadenza del diritto, sia perché il diritto può essere esercitato solo con la domanda, sia perché la norma non avrebbe alcuna funzione se interpretata nel senso che, intervenuta la decadenza dal diritto pagina 10 di 15 di presentare la domanda di liquidazione, la stessa domanda potrebbe essere presentata ad un giudice con un procedimento ordinario o D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.
Occorre pertanto affermare il principio che la decadenza prevista dall'art. 71 cit., riguarda il diritto al compenso e non il rito per il suo esercizio in giudizio.
…”.
Si veda anche Cass. civ. Sez. Seconda, ordinanza 18797/2023: “In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.”.
Anche in questo caso, vale la pena riportare la motivazione nei punti qui di interesse (sottolineature e grassetto apposti dalla scrivente Giudicante):
“4.3.1. L'art. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, reca la disciplina delle
“indennità e [del]le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori”, “[del]le indennità e [del]le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II” e “[del]le spettanze agli ausiliari del magistrato”, prescrivendo che esse “sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168”, e riferendosi, in particolare, l'art. 168 richiamato alla liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, effettuata con decreto di pagamento del magistrato che procede.
Il secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, poi che “ [l]a domanda è presentata,
a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
4.3.2. Nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 115 del 2002, a proposito dell'art. 71, si scriveva che la norma “rielabora gli articoli originari, eliminando delle ambiguità terminologiche e adeguandoli alle pagina 11 di 15 novità normative in tema di modalità di pagamento. Le voci di spesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle norme originarie. Non sono comprese, pertanto, le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti (titolo XI, parte II). La norma in commento supera l'ambiguità terminologica del doppio termine di 'prescrizione', previsto dalla norma originaria, anche sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato. È pacifico che il termine previsto per l'incasso dell'importo è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda.
Infatti, nella norma originaria il termine finale per la presentazione della domanda coincide con quello qualificato di 'prescrizione'; quindi, si tratta di termine di decadenza, operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto (…)”.
4.3.3. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 306 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., affermando che il termine dettato dalla norma in esame, avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre, non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante;
né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio.
4.3.4. La giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato che il termine di cento giorni entro cui gli ausiliari del magistrato devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute, decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna il compimento delle operazioni (Cass. Sez. 2, n.
22030 del 2018; Sez. 2, n. 28952 del 2011), restando preclusa all'ausiliario, una volta verificatasi detta decadenza, la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 2, n. 4373 del 2015).
4.3.5. Al fine di individuare l'ambito di applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 71 del d.P.R.
n. 115 del 2002, ove esso si riferisce agli “ausiliari del magistrato”, occorre far capo agli artt. 2, comma 1, e 3, lett. n), dello stesso decreto, i quali precisano, rispettivamente, che “[l]e norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi”
e che “[a]i fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: … n) pagina 12 di 15 "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Sostiene tale interpretazione non solo l'elemento letterale, che non distingue nell'ambito della categoria degli "ausiliari del magistrato", ma anche la ravvisata ratio dell'art. 71, comma 2, cit., quale norma volta ad operare una scansione dei tempi procedimentali al fine di far conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio.
4.3.6. Dunque, l'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 tratteggia i caratteri del provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Si tratta di un provvedimento che ha natura giurisdizionale, e non amministrativa;
che viene pronunciato non d'ufficio, ma su espressa domanda dell'interessato, da presentare entro un termine di decadenza;
che ha forma di decreto inaudita altera parte;
che viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero;
che è titolo provvisoriamente esecutivo;
e che, infine, è impugnabile unicamente con il ricorso in opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In tale struttura normativa del procedimento di liquidazione, è agevole desumere altresì che la decadenza stabilita dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha funzione di ordine pubblico processuale.
Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l'onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all'ausiliare. Se il giudice definisce il giudizio e regola in sentenza l'onere delle spese processuali prima di aver liquidato il compenso spettante all'ausiliare, secondo l'interpretazione di questa Corte egli non ha più il potere di provvedere a tanto
(Cass. Sez. 6-2, n. 37480 del 2021; Sez. 6-2, n. 20478 del 2017; Sez. Lav. n. 28299 del 2009). Al che consegue che la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall'art. dall'art. 71, comma 2, cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione del processo”.
2.
Il ricorrente ha tentato di superare i dirimenti principi di diritto sopra enunciati, anche invocando pro domo sua l'efficacia riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c.
A dire del ricorrente, siccome la sentenza collegiale successoria non è stata impugnata nella parte in cui ha liquidato il compenso e le spese in favore del medesimo ricorrente, allora tale parte di sentenza sarebbe coperta dal giudicato e riverbererebbe i propri effetti all'esterno cioè nel presente giudizio. pagina 13 di 15 L'assunto non ha pregio, e ciò (oltre che per la ragione che si tratterebbe di interpretazione elusiva della granitica giurisprudenza prima richiamata in tema di decadenza ex art. 71 e del suo riverbero negativo inesorabile sul diritto al compenso) in quanto il geom. non era parte in quel giudizio Pt_1 cosicché nessun giudicato esterno può essersi formato a suo vantaggio.
Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Terza, ordinanza 13169/2025: “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro)”.
Se si seguisse la prospettazione del ricorrente, sarebbe come sostenere che quella sentenza contenga un dictum valido ed efficace (il che non è: quel Collegio non aveva più il potere di statuire in quel senso, stante la decadenza maturata) sull'an della pretesa del geom. (“non-parte” di quel Pt_1 giudizio), cosicché qui ci si dovrebbe limitare a darne atto pronunciando condanna pura e semplice al pagamento di quanto colà liquidato.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e comportano l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti nel presente giudizio.
C)
Essendo stata la presente causa decisa pressoché esclusivamente sulla base di questioni di diritto, e a fronte della relativa novità degli argomenti trattati e della estrema peculiarità del caso in esame, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2
CP_1
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna il 27 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del giudice unico dott. Paola Matteucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 26 novembre 2024 da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente fra loro, in forza di mandato allegato al ricorso introduttivo, dagli avvocati Giorgio Vaselli e Clara Berti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bologna, Vicolo del Falcone n. 18/2 nei confronti di:
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Raffaello Chiesi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, Piazza de'
Celestini n. 3 nonché nei confronti di:
C.F. , contumace CP_1 CodiceFiscale_3
in punto a: compenso del TU.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15 parte ricorrente: come da ricorso introduttivo resistente come da comparsa di costituzione e risposta. Parte_2
FATTO E DIRITTO
A)
in data 26 novembre 2024 depositava ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avanti Parte_1 al Tribunale intestato, esponendo:
-di essere stato nominato TU nella causa successoria n. 10358/2017 R.G. instaurata da Pt_2 nei confronti del fratello avanti al Tribunale di Bologna;
[...] CP_1
-che l'incarico ricevuto aveva ad oggetto la stima di beni mobili e immobili (caduti in successione, de cuius;
donati o alienati da questi in vita); Persona_1
-di avere depositato la propria relazione in data 12 novembre 2021;
-di avere depositato istanza di liquidazione di compenso e spese in data 9 settembre 2022;
-che la causa veniva definita con sentenza collegiale n. 2291/2022 pubblicata il 19 settembre 2022;
-che in sentenza venivano direttamente liquidati in favore del TU qui ricorrente un compenso pari a euro 57.995,26 (conteggiato ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 “sui singoli cespiti stimati in ragione della pluralità e diversità degli immobili stimati nonché delle loro autonome caratteristiche valutative”) e spese per euro 1.175,74 posti a carico di soccombente in quel Parte_2 giudizio;
-che i fratelli ulla corrispondevano al TU;
Pt_2
-che proponeva opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 avverso la liquidazione così Parte_2 effettuata, instaurando avanti al Tribunale di Bologna la causa n. 11826/2022 R.G. definita con ordinanza dichiarativa della inammissibilità dell'opposizione (nel difetto di un decreto di liquidazione);
-di intendere conseguire un titolo nei confronti dei fratelli per conseguire il pagamento delle Pt_2 proprie spettanze.
In diritto:
-invocava l'efficacia riflessa del giudicato (la sentenza collegiale n. 2291/2022 non era stata impugnata nella parte in cui statuiva sul compenso del TU);
-invocava la solidarietà passiva dei fratelli ei propri confronti, non rilevando a tal proposito Pt_2 che in sentenza il compenso del TU fosse stato posto unicamente a carico di ivi Parte_2 soccombente, atteso che l'attività del TU era stata svolta nell'interesse comune delle parti;
pagina 2 di 15 -deduceva di non essere decaduto ex art. 71 DPR 115/2002 dal diritto al compenso per avere depositato l'istanza di liquidazione oltre i 100 giorni previsti a pena di decadenza da tale norma (avente natura e portata unicamente processuali, cosicché il TU “può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha operato come ausiliario del Giudice”); tale principio doveva valere anche qualora il Giudice a quo non avesse provveduto con decreto ma in sentenza, dopo la maturazione del termine decadenziale;
-deduceva che in ogni caso il proprio incarico doveva ritenersi concluso non al momento del deposito della relazione peritale ma nel successivo momento in cui aveva fornito al Presidente del Collegio dott.ssa Arceri “i chiarimenti verbali richiesti da quest'ultima; tanto che a seguito di ciò il Tribunale di
Bologna ha invitato il Geom. a presentare l'istanza per la liquidazione dei suoi compensi e, Pt_1 non ravvisando alcuna decadenza dal relativo diritto, l'ha liquidata in sentenza”;
-in subordine chiedeva che fosse accertato il proprio diritto al compenso per l'attività svolta come
TU, da liquidarsi come in sentenza collegiale, con conseguente condanna in solido dei fratelli
Pt_2
Concludeva quindi come segue:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
-accertare e dichiarare il diritto del Geom. al compenso per l'attività di TU svolta Parte_1 nella causa iscritta al n. 10358/2017 R.G. del Tribunale di Bologna, decisa con sentenza n. 2291/2022 pubblicata il 19.9.2022;
-confermare il compenso a favore del Geom. in somma corrispondente a quella Parte_1 liquidata con la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2291/2022 o, subordinatamente, liquidare a favore di quest'ultimo le competenze in € 57.995,26 oltre accessori di legge ed oltre ad € 1.175,74 per spese anticipate, salvo diversa somma;
-condannare i signori e in solido tra loro, al pagamento delle CP_1 Parte_2 competenze e delle spese che saranno liquidate a favore del Geom. Parte_1
-condannare i signori e in solido tra loro, al pagamento delle spese e CP_1 Parte_2 competenze di soccombenza del presente procedimento, nella misura che sarà liquidata oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
-si chiede, per la denegata ipotesi di contestazione, che venga ordinata l'acquisizione della relazione tecnica e degli allegati alla stessa, depositati in via telematica dal Geom. nel fascicolo Pt_1 informatico della causa iscritta al n. 10358/2017 R.G. del Tribunale di Bologna (e qui prodotti sub doc. 6, come da elencazione che segue)”. pagina 3 di 15 Con decreto emesso in data 3 dicembre 2024 la scrivente Giudicante fissava udienza in data 12 giugno
2025, assegnando termini per la notifica e per la costituzione dei resistenti Pt_2
In data 27 dicembre 2024 e 2 aprile 2025 parte ricorrente depositava telematicamente l'esito delle notifiche del ricorso-decreto effettuate nei confronti dei resistenti Pt_2
Il resistente tempestivamente costituitosi in data 29 maggio 2025: Parte_2
-in via principale eccepiva il venir meno del diritto al compenso, per maturata decadenza ex art. 71
DPR 115/2002: il TU geom. aveva depositato l'istanza di liquidazione nel giudizio Pt_1 successorio ben oltre il termine di 100 giorni previsto dalla norma citata e quindi non gli era consentito agire in sede ordinaria;
-in via subordinata (a fronte dell'anomalia consistita nel liquidare il compenso al TU geom.
n sentenza) deduceva che era questa la sede idonea per soppesare la liquidazione operata, Pt_1 da considerarsi eccessiva ad eccezione della quantificazione operata dal TU -non contestata- per i beni mobili registrati e i beni mobili inventariati per complessivi euro 2.903,64-, poiché per il resto: a) il TU aveva effettuato il calcolo per la stima degli immobili ex art. 13 D.M. 30 maggio 2002 sui singoli cespiti immobiliari (e così 18 in tutto), mentre avrebbe dovuto raggruppare gli immobili aventi analoghe caratteristiche (formando 4 gruppi in tutto); pertanto, da euro 45.001,76 chiesti dal TU si poteva pervenire alla minor somma di euro 7.439,86; b) il calcolo ex art. 12 D.M. 30 maggio 2002 con riferimento alle verifiche tecniche catastali e urbanistiche e ai rilievi delle consistenze immobiliari e computi era stato effettuato dal TU moltiplicando il valore medio di cui all'art. 12 per 18 cespiti, per complessivi euro 10.089,86; peraltro, il TU aveva effettuato la verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto soltanto per un cespite (immobile di via Olmetola), cosicché pur calcolando il valore massimo ex art. 12 si perveniva alla minor somma di euro 970,42. Dunque, le somme da liquidarsi in favore del geom. a titolo di compenso ammontavano a complessivi euro Pt_1
11.313,92 (7.439,86 + 970,42 + 2.903,64) oltre alle spese vive pari a euro 1.175,74.
Concludeva quindi come segue:
“in via principale, dichiarare maturato il termine di decadenza di cui all'art. 71 D.P.R. 115/2002 e, di conseguenza, venuto meno il diritto del geom. a percepire alcun compenso in Parte_1 relazione all'attività di TU svolta nell'ambito del giudizio R.G. 10358/2017 innanzi al Tribunale di
Bologna e respingere pertanto le domande ex adverso formulate;
pagina 4 di 15 in via subordinata, qualora venisse accertato il diritto del geom. al compenso per l'attività di Pt_1
TU svolta nell'ambito del giudizio R.G.10358/2017, quantificare lo stesso nella somma di euro
11.913, 92 oltre accessori di legge ed oltre euro 1.175,71 a titolo di spese vive (come esposto in narrativa), o nella diversa somma maggiore o minore che dovesse ritenere congrua, prevedendo in ogni caso il calcolo dei compensi ex art. 13 D.M. 185/2022 in base a gruppi di immobili aventi analoghe caratteristiche, come esposto in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
All'udienza svoltasi in presenza in data 12 giugno 2025:
-le parti deducevano e concludevano come a verbale;
-la scrivente Giudicante, dichiarata la contumacia del resistente (nei cui confronti la CP_1 notifica era stata eseguita in data 18-20 dicembre 2024 ex art. 140 c.p.c., ma che non si era costituito a mezzo difensore), tratteneva la causa in decisione.
B)
La domanda proposta dal geom. infondata e va rigettata, per le seguenti ragioni. Pt_1
1.
1.a.
Come prima evidenziato sub A), il convenuto tempestivamente costituito ha Parte_2 eccepito la decadenza del geom. ispetto alla domanda avente ad oggetto il pagamento di Pt_1 compenso e spese quale TU della causa successoria n. 10358/2017 R.G. Tribunale Bologna.
L'argomento, comunque rilevabile ex officio in quanto la tempestiva proposizione dell'istanza di liquidazione del compenso costituisce verifica da effettuarsi dal Tribunale a fronte di istanza di liquidazione al medesimo rivolta (da decidere inaudita altera parte con decreto, e non direttamente nel corpo della sentenza o del provvedimento decisorio finale;
le parti vanno poste nella condizione di conoscere per tempo l'entità delle spese che dovranno sostenere nell'ambito della causa pendente, e magari la conoscenza tempestiva delle spese da sostenere già solo per la TU può fondatamente indurle a una conciliazione prima della sentenza o del provvedimento decisorio finale quale che esso pagina 5 di 15 sia, così evitando ulteriori spese anche di difesa;
le parti vanno poste nella condizione di impugnare il decreto di liquidazione -entro trenta giorni dal deposito del decreto- ove lo ritengano riformabile, avvalendosi dello strumento dell'opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 che mai può attingere una sentenza -a meno di volere forzatamente ritenere che la parte di sentenza con cui viene direttamente liquidato il compenso al TU equivalga a un decreto di liquidazione “incastonato” nella medesima, con vita propria-), deve portare effettivamente al rigetto della domanda qui proposta dal geom. Pt_1
L'articolo 71 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico Spese Giustizia) è del seguente tenore:
“Articolo 71 - Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte.
1. Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177”.
Dunque, costituisce dato inequivoco che il TU quale ausiliario del Magistrato abbia a disposizione
100 giorni, non uno di più, a pena di decadenza, per depositare l'istanza di liquidazione di compenso e spese nella causa in cui ha prestato la propria attività.
I 100 giorni decorrono dal compimento delle operazioni peritali.
Per “compimento” deve intendersi il deposito della relazione peritale.
In tal senso si vedano:
-Cass. civ., Sezione Seconda, ordinanza 22030/2018: “In tema di spese di giustizia, l'incarico conferito agli ausiliari del magistrato (nella specie, un consulente nominato dal P.M. nell'ambito di un procedimento penale) deve intendersi espletato, in considerazione della funzione della consulenza tecnica e della lettera della legge, con il deposito della relazione, con essa avendo il consulente pagina 6 di 15 risposto, con la tempistica richiesta dal magistrato, ai quesiti formulati. Dalla data di tale deposito, pertanto, decorre il termine di cento giorni entro cui i detti ausiliari devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute”;
-Cass. civ. Sezione Seconda, sentenza 28952/2011: “In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all'ausiliario del P.M., nella specie nominato consulente medico-legale in un procedimento penale, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni;
ne consegue che l'incarico così conferito deve intendersi, al predetto fine, espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni. Non può, infatti, ritenersi che il compimento dell'incarico debba posporsi al momento dell'esame del consulente in sede dibattimentale (che può anche verificarsi a distanza di anni), né, come nella specie, assume rilevanza la richiesta del P.M. di fornire un esame di analoga relazione elaborata dal perito nominato dal giudice per le indagini preliminari, risolvendosi esso, in ogni caso, nell'esame di un diverso documento e, quindi, con un oggetto diverso dall'incarico originario”.
Nel caso in esame, la tempistica depone senza ombra di dubbio a sfavore del geom. il Pt_1 quale:
-depositava la relazione in data 12 novembre 2021 (vedasi Storico CI prima richiamato);
-depositava l'istanza di liquidazione in data 9 settembre 2022, quasi 10 mesi dopo il deposito della relazione (vedasi Storico CI prima richiamato).
Ciononostante, il Collegio liquidava il compenso e le spese direttamente nella sentenza n. 2291/2022 pubblicata il 19 settembre 2022.
E' palese e inequivoco che il TU non ebbe a rispettare il termine decadenziale di legge, circostanza che quel Collegio avrebbe dovuto rilevare direttamente (evitando, ancor prima, di sollecitare il deposito tardivo dell'istanza di liquidazione, a fronte di decadenza oggettivamente maturata: v. infra).
E' allora inconferente che il ricorrente geom. tenti di valorizzare, al fine di portare “in Pt_1 avanti” la decorrenza dei 100 giorni a pena di decadenza, il momento (successivo al deposito della relazione peritale) in cui sostiene di avere fornito al Presidente del Collegio dott.ssa Arceri “i pagina 7 di 15 chiarimenti verbali richiesti da quest'ultima; tanto che a seguito di ciò il Tribunale di Bologna ha invitato il Geom. a presentare l'istanza per la liquidazione dei suoi compensi e, non Pt_1 ravvisando alcuna decadenza dal relativo diritto, l'ha liquidata in sentenza”.
Infatti:
-come si evince dallo Storico CI (doc. 16 res.), non vi è la minima traccia (necessariamente) di un dedotto colloquio verbale;
-anche se verificatosi, tale colloquio verbale è necessariamente rimasto allo stadio della mera informalità e comunque risulta irrituale poiché si è svolto al di fuori del pieno contraddittorio (il
Tribunale, se aveva rilevato elementi non chiari nella relazione del TU, doveva rimettere la causa sul ruolo e chiedere chiarimenti al TU previo contraddittorio con le parti) ed è rimasto inafferrabile nel mondo giuridico;
-la circostanza poi che la Cancelleria con mail del 7 settembre 2022 (doc. 13 ric.) abbia chiesto al TU di quel giudizio “di contattare con urgenza la Cancelleria della Terza Sezione Civile al numero … (per il procedimento rg 10358/2017 non ci risulta depositata l'istanza di liquidazione: la invitiamo a provvedere entro la settimana per cortesia)” non facit de albo nigrum, né costituisce factum principis: la decadenza maturata era di marchiana evidenza e non era consentito alla Cancelleria, né indirettamente al Collegio giudicante tramite la Cancelleria, “rimettere in termini” per così dire il TU
(il quale, vista la mail di Cancelleria, non si interrogava sulla palese decadenza maturata -che era tenuto, quale ausiliario del Tribunale, a conoscere, rassegnandosi per l'effetto alla decadenza maturata- ma depositava tout court la propria istanza inesorabilmente tardiva).
1.b.
L'articolo 71 DPR 115/2002 laddove prevede il termine di 100 giorni per il deposito dell'istanza, a pena di decadenza, introduce una regola di ordine pubblico processuale, non superabile neppure dal
Giudicante.
Giova ricordare che originariamente l'art. 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 (che stabiliva le competenze dovute a testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e l'indennità spettante ai magistrati e cancellieri per le trasferte) prevedeva che “il diritto agli onorari e alle indennità stabiliti negli articoli precedenti si prescrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti”.
Tale norma è stata abrogata dal d.P.R. n. 115 del 2002. pagina 8 di 15 L'art. 71 del d.P.R. citato ha riprodotto il testo dell'art. 24, regio decreto 1043/1923, che, nella sua formulazione originaria, sottoponeva il diritto al compenso alle indennità ivi contemplate alla prescrizione breve di 100 giorni dalla data di compimento delle operazioni, con previsione che, ai sensi del successivo art. 27, trovava applicazione anche ai compensi e alle indennità in materia civile.
Dalla relazione illustrativa emerge che l'intervento di riordino della materia si è tradotto nella rielaborazione degli articoli originali, eliminando le ambiguità terminologiche e adeguandole alle novità normative in tema di modalità di pagamento;
si è consentita anche la possibilità di apportare, compatibilmente con tale obiettivo, le modifiche - anche di carattere innovativo - necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, dovendosi ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, i cui principi erano già presenti nell'ordinamento, essendo sufficiente per garantire la legittimità dell'intervento normativo, anche se di carattere innovativo, il criterio del riordino di una materia delimitata (Corte cost. n. 53 del 2005; Corte cost. n. 174 del 2005).
La giurisprudenza di legittimità mediante due significative pronunce ha avuto modo di affrontare funditus la disciplina della decadenza ex art. 71 DPR 115/2002 (comportante la perdita del diritto al compenso e spese), e a tali principi va prestata qui osservanza, escludendosi per l'effetto che al TU geom. che depositava istanza di liquidazione tardiva) sia consentito far valere la pretesa Pt_1 di pagamento di compenso e spese in sede di cognizione ordinaria.
E così, la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Seconda, sentenza 4373/2015) ha così statuito:
“In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002”.
Vale la pena riportare i seguenti passaggi motivazionali (sottolineature e grassetto sono apposti dalla scrivente Giudicante):
“…
Con riferimento ai quesiti posti, che perimetrano il motivo di ricorso, si deve osservare e rispondere:
a) che la tesi per la quale, intervenuta la decadenza, permane il diritto al compenso nei termini della prescrizione ordinaria è del tutto priva di fondamento in quanto contrasta con l'art. 2968 c.c., secondo il quale "nei casi in cui la decadenza è impedita, il diritto rimane soggetto alle disposizioni che pagina 9 di 15 regolano la prescrizione...", disposizione correlata con l'art. 2966 c.c., per la quale "la decadenza è impedita solamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto"; nel caso di specie, non si è verificata alcuna delle cause, tassativamente previste, che impediscono la decadenza …; ne consegue che solamente nel caso in cui l'ausiliario formuli tempestivamente la propria richiesta di pagamento nei termini di cui all'art. 71 il relativo diritto rimane soggetto agli ordinari termini prescrizionali, ma, verificatasi la decadenza, non può certo invocare l'ordinario termine di prescrizione per aggirare l'applicazione delle norme di legge in tema di decadenza;
b) che il termine di
100 giorni è previsto a pena di decadenza e ciò significa che non è un termine ordinatorio, ma un termine fissato per l'esercizio del diritto alle spettanze dovute che decorre per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente da situazioni soggettive o oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l'inutile decorso del termine, salve le eccezioni tassativamente previste dalla legge (che qui non ricorrono);
c) che le considerazioni che precedono rivelano anche la manifesta infondatezza della tesi per la quale il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il C.T. è in grado di quantificare tutte le spese per l'attività prestata da soggetti terzi e di cui deve chiedere il rimborso, posto che trattasi di adempimenti amministrativi ai quali i prestatori di servizi sono tenuti ad adempiere, fatturando il servizio al momento della prestazione o entro termini abbondantemente compatibili con quelli di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, art. 71; per le prestazioni dei professionisti le prestazioni si intendono rese al momento del pagamento che effettivamente presuppone l'emissione di una notula, ma la sua tardiva presentazione può al massimo integrare ragioni di rivalsa verso il professionista.
In ogni caso questi eventuali ritardi non incidono sul momento nel quale ha inizio la decorrenza del termine, ossia, ex art. 71, comma 2 cit., il compimento delle operazioni peritali che è coincidente con il deposito della relazione, con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo i citati cento giorni (Cass. 27/12/2011
n. 28952).
…
Nel sistema di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, il diritto alle spettanze dell'ausiliario del giudice sorge con il deposito della relazione, ma deve essere esercitato nel termine decadenziale ivi previsto e non è consentito distinguere un diritto al compenso che permane fino alla prescrizione, da un diritto alla sua liquidazione nell'ambito del procedimento sia perché la stessa intestazione della norma fa riferimento alla decadenza del diritto, sia perché il diritto può essere esercitato solo con la domanda, sia perché la norma non avrebbe alcuna funzione se interpretata nel senso che, intervenuta la decadenza dal diritto pagina 10 di 15 di presentare la domanda di liquidazione, la stessa domanda potrebbe essere presentata ad un giudice con un procedimento ordinario o D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.
Occorre pertanto affermare il principio che la decadenza prevista dall'art. 71 cit., riguarda il diritto al compenso e non il rito per il suo esercizio in giudizio.
…”.
Si veda anche Cass. civ. Sez. Seconda, ordinanza 18797/2023: “In tema di spese di giustizia, la previsione del secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge.”.
Anche in questo caso, vale la pena riportare la motivazione nei punti qui di interesse (sottolineature e grassetto apposti dalla scrivente Giudicante):
“4.3.1. L'art. 71 (Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, reca la disciplina delle
“indennità e [del]le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori”, “[del]le indennità e [del]le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II” e “[del]le spettanze agli ausiliari del magistrato”, prescrivendo che esse “sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168”, e riferendosi, in particolare, l'art. 168 richiamato alla liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia, effettuata con decreto di pagamento del magistrato che procede.
Il secondo comma dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone, poi che “ [l]a domanda è presentata,
a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”.
4.3.2. Nella relazione illustrativa del d.P.R. n. 115 del 2002, a proposito dell'art. 71, si scriveva che la norma “rielabora gli articoli originari, eliminando delle ambiguità terminologiche e adeguandoli alle pagina 11 di 15 novità normative in tema di modalità di pagamento. Le voci di spesa prese in considerazione sono quelle che risultano dalle norme originarie. Non sono comprese, pertanto, le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti (titolo XI, parte II). La norma in commento supera l'ambiguità terminologica del doppio termine di 'prescrizione', previsto dalla norma originaria, anche sulla base delle osservazioni del Consiglio di Stato. È pacifico che il termine previsto per l'incasso dell'importo è di decadenza, così come è di decadenza quello previsto per la presentazione della domanda.
Infatti, nella norma originaria il termine finale per la presentazione della domanda coincide con quello qualificato di 'prescrizione'; quindi, si tratta di termine di decadenza, operando poi le regole generali per la prescrizione del diritto (…)”.
4.3.3. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 306 del 2012, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., affermando che il termine dettato dalla norma in esame, avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre, non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante;
né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio.
4.3.4. La giurisprudenza di questa Corte ha poi precisato che il termine di cento giorni entro cui gli ausiliari del magistrato devono presentare, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 115 del 2002, la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute, decorre dal momento del deposito della relazione, il quale segna il compimento delle operazioni (Cass. Sez. 2, n.
22030 del 2018; Sez. 2, n. 28952 del 2011), restando preclusa all'ausiliario, una volta verificatasi detta decadenza, la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. Sez. 2, n. 4373 del 2015).
4.3.5. Al fine di individuare l'ambito di applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 71 del d.P.R.
n. 115 del 2002, ove esso si riferisce agli “ausiliari del magistrato”, occorre far capo agli artt. 2, comma 1, e 3, lett. n), dello stesso decreto, i quali precisano, rispettivamente, che “[l]e norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o più degli stessi processi”
e che “[a]i fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato: … n) pagina 12 di 15 "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge”.
Sostiene tale interpretazione non solo l'elemento letterale, che non distingue nell'ambito della categoria degli "ausiliari del magistrato", ma anche la ravvisata ratio dell'art. 71, comma 2, cit., quale norma volta ad operare una scansione dei tempi procedimentali al fine di far conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio.
4.3.6. Dunque, l'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 tratteggia i caratteri del provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Si tratta di un provvedimento che ha natura giurisdizionale, e non amministrativa;
che viene pronunciato non d'ufficio, ma su espressa domanda dell'interessato, da presentare entro un termine di decadenza;
che ha forma di decreto inaudita altera parte;
che viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero;
che è titolo provvisoriamente esecutivo;
e che, infine, è impugnabile unicamente con il ricorso in opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In tale struttura normativa del procedimento di liquidazione, è agevole desumere altresì che la decadenza stabilita dall'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 ha funzione di ordine pubblico processuale.
Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l'onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all'ausiliare. Se il giudice definisce il giudizio e regola in sentenza l'onere delle spese processuali prima di aver liquidato il compenso spettante all'ausiliare, secondo l'interpretazione di questa Corte egli non ha più il potere di provvedere a tanto
(Cass. Sez. 6-2, n. 37480 del 2021; Sez. 6-2, n. 20478 del 2017; Sez. Lav. n. 28299 del 2009). Al che consegue che la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall'art. dall'art. 71, comma 2, cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione del processo”.
2.
Il ricorrente ha tentato di superare i dirimenti principi di diritto sopra enunciati, anche invocando pro domo sua l'efficacia riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c.
A dire del ricorrente, siccome la sentenza collegiale successoria non è stata impugnata nella parte in cui ha liquidato il compenso e le spese in favore del medesimo ricorrente, allora tale parte di sentenza sarebbe coperta dal giudicato e riverbererebbe i propri effetti all'esterno cioè nel presente giudizio. pagina 13 di 15 L'assunto non ha pregio, e ciò (oltre che per la ragione che si tratterebbe di interpretazione elusiva della granitica giurisprudenza prima richiamata in tema di decadenza ex art. 71 e del suo riverbero negativo inesorabile sul diritto al compenso) in quanto il geom. non era parte in quel giudizio Pt_1 cosicché nessun giudicato esterno può essersi formato a suo vantaggio.
Sul punto si veda Cass. civ., Sez. Terza, ordinanza 13169/2025: “Il giudicato esterno opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, petitum e causa petendi siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso la sussistenza del giudicato esterno in ordine all'estinzione delle obbligazioni di una compagnia assicuratrice per intervenuto esaurimento del massimale aggregato, accertata in altro giudizio tra le medesime parti e in relazione al medesimo periodo di vigenza del contratto, ma avente diverso petitum e diversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro)”.
Se si seguisse la prospettazione del ricorrente, sarebbe come sostenere che quella sentenza contenga un dictum valido ed efficace (il che non è: quel Collegio non aveva più il potere di statuire in quel senso, stante la decadenza maturata) sull'an della pretesa del geom. (“non-parte” di quel Pt_1 giudizio), cosicché qui ci si dovrebbe limitare a darne atto pronunciando condanna pura e semplice al pagamento di quanto colà liquidato.
3.
Gli argomenti esposti sono dirimenti e comportano l'assorbimento di ogni altra questione prospettata dalle parti nel presente giudizio.
C)
Essendo stata la presente causa decisa pressoché esclusivamente sulla base di questioni di diritto, e a fronte della relativa novità degli argomenti trattati e della estrema peculiarità del caso in esame, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Parte_2
CP_1
• Dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna il 27 agosto 2025.
IL GIUDICE
(dott. Paola Matteucci)
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