Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3219/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di PRIMO GRADO iscritta al n. 3219/2021 avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'Avv. PAROLA LAURA;
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. ZAMBONI RAFFAELLA;
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
CONCLUSIONI
Parte_2
Voglia codesto l'Ill.mo Tribunale di Cuneo
Contrariis reiectis
In via preliminare
- Nelle more della presente causa, si dà atto che il credito portato dal decreto ingiunto opposto, comprensivo delle spese legali, è stato interamente pagato dalla CP_2 nelle date del 17.08.2022, 13.12.2022 e 16.12.2022 come da ricevute bancarie allegate
- In via istruttoria
- Rimettere la causa in istruttoria con l'audizione del testimone di parte opponente, sig.
della ditta MF Solution srl, sulle circostanze dedotte al capitolo 2) E_ dell'atto di citazione in opposizione al fine di meglio precisare e/o leggere e/o chiarire i dati tecnici contenuti nelle due fotografie allegate alla dichiarazione di danno a firma della predetta società e prodotte dallo scrivente legale al doc. 2) onde consentire al CTU di comprendere quale delle due fotografie contenenti i dati tecnici della scheda MIC 4 sia
1
- Convocare a chiarimento il CTU sull'allegato 1), prodotto nella propria relazione, in quanto tale documento è stato inserito nel fascicolo dalla controparte (così riferisce il CTU
a pagina 36 capitolo 11) quando i termini per le produzioni documentali erano decorsi, senza autorizzazione del Giudice e in assenza di contradditorio con l'odierna opponente.
Non solo il documento è in lingua inglese e come tale non utilizzabile nel giudizio e non si comprende quale sia la provenienza di detto documento e il destinatario dello stesso.
Pertanto si chiede l'espunzione di tale allegato 1) dal fascicolo processuale.
Nel merito
Previo accertamento del grave inadempimento contrattuale nel quale è incorsa la società
CP_1
- Revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per essere il credito ivi contenuto inesistente /infondato/illegittimo e per l'effetto assolvere l'attrice in opposizione da ogni domanda svolta nei suoi confronti dalla società CP_1 per grave inadempimento di quest'ultima come risulta dalla narrativa dei fatti
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento la domanda principale,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo
- Contenere la pretesa creditizia della parte convenuta opposta nella minor somma che verrà accertata in corso di causa tenuto conto dei danni subiti dalla società e Pt_1 portati dal pagamento della fattura a favore della società MF srl e dalla minor produzione di energia elettrica come verranno meglio quantificati in causa, condannando la ditta a restituire all'opponente, nella accertanda misura, le somme da queste già CP_1 interamente corrisposte sul decreto ingiuntivo opposto.
Vinte le spese di lite”
CP_1
Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
In via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1017/2021, R.G. 2684/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Cuneo, nella persona del Giudice Dott. Basta, non essendo l'opposizione fondata su alcuna valida prova scritta e non risultando essere di pronta e facile soluzione;
In via principale nel merito rigettare in toto l'avversa opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la piena efficacia e validità del decreto ingiuntivo opposto n.
1017/2021, R.G. 2684/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Cuneo, dott. Michele Basta;
2 rigettare altresì le eccezioni e domande tutte di controparte in quanto infondate, in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa;
condannare (C.F./P.IVA , in Parte_2 P.IVA_1 persona del proprio legale rappresentante pro tempore, sig. , con sede in Parte_3
Cuneo, via Cascina Colombaro n. 56, ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà a tal fine opportuna e congrua.
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria:
Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte
Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte convenuta
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO
1. Con atto di citazione notificato il 23.11.2021 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1017 emesso l'8.10.2021 dal
Tribunale di Cuneo nel giudizio n. 2684/21 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 37.713,55 di cui euro 37.292,04 portati da fatture n. 42/2021,
61/2021 e 109/2021 oltre interessi di mora, accessori e spese.
Assumeva l'opponente che le fatture erano state emesse a fronte di interventi che controparte aveva eseguito il 4.03.2021, 7.04.2021, 15.05.2021 e 31.05.2021 presso il suo impianto per attività di manutenzione;
eccepiva l'inadempimento della CP_1 conseguente alla non corretta esecuzione di tali lavori, in conseguenza della quale era dovuta intervenire altra ditta con un costo di euro 7.126,85 e si erano determinati sensibili cali di produzione dell'impianto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo previo accertamento del grave inadempimento contrattuale della controparte;
in via subordinata, chiedeva che la pretesa creditoria fosse limitata tenuto conto dei danni subiti (fattura pagata al terzo e minor produzione).
2. In data 23.05.2022 si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione;
in CP_1 fatto ricostruiva diversamente i suoi interventi manutentivi, negando che l'intervento della fosse da ricollegarsi agli stessi e contestando sia il proprio inadempimento, sia la CP_3 sussistenza e quantificazione dei danni.
3. Con ordinanza 26.05.2022 conseguente a udienza di prima comparizione tenuta con trattazione scritta, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
3 In esito all'udienza del 19.04.2023 (interrogatorio formale parte convenuta), del
15.11.2023 (con l'escussione dei testi e e del E_ Tes_2
7.02.2024 (con i testimoni e ). Tes_3 Testimone_4
Con ordinanza 8.03.2024 la dott. (nuova assegnataria del fascicolo) disponeva Per_1 procedersi a CTU con il seguente quesito:
“esperito il tentativo di conciliazione, esaminati gli atti ed i documenti di causa, autorizzato ad accedere ai luoghi di causa, analizzata la normativa regolamentare di riferimento e le buone prassi del settore, il CTU:
- descriva lo stato dei luoghi e l'impianto biogas denominato MAN 2848 LE 322 della Geo
Gas Società Cooperativa agricola posto nel Comune di Castelletto Stura
- descriva quali sono gli interventi posti in essere dalla società convenuta, CP_1 sull'impianto biogas oggetto di indagine;
- dica se a seguito delle suddette operazioni (e nello specifico quelle di cablaggio varifuel e sostituzione del motorstep varifuel) si renda necessario il riavvio e la riprogrammazione della scheda MIC 4 del motore dell'impianto e, in caso affermativo, a chi compete tale incombente;
- dica se è possibile programmare una scheda MIC 4 di cui all'impianto oggetto di lite a 8 cilindri secondo le istruzioni di un motore a 12 cilindri e, tal caso: o dica quali sono le conseguenze che derivano al motore dall'errata programmazione;
o dica se è compatibile con l'errata programmazione l'aumento di temperatura del motore, il malfunzionamento del motore stesso, un elevato consumo di carburante nonché il danneggiamento totale delle turbine del motore;
o dica se i danni al motore di cui alle fotografie in atti siano compatibili con un'errata programmazione;
o dica se vi è correlazione tra l'errata programmazione e un calo di produzione dell'energia e, in caso di risposta positiva, quantifichi il calo di produzione di energia derivato alla Geo Gas Società Cooperativa agricola dalla data di intervento al motore da parte della ditta sino alla data di rimessa in regime dell'impianto da parte della CP_1 ditta MF Solution S.r.l.”
Espletata la CTU la cui relazione veniva depositata in data 1.10.2024, con ordinanza
31.10.2024 il sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, respingeva la istanza di parte opponente di convocazione del CTU a chiarimenti e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.12.2024 della quale disponeva la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza 23.12.2024 assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
4 1. La domanda monitoria si riferisce al mancato pagamento di tre fatture: 1) Fattura n.
42/2021 del 04-03-2021 per “Sostituzione turbo sx;
h motore 61219” in cui si rimanda al rapporto di intervento n. 45 del 17-02-2021 e indica di avere sostituito il turbo sx fornito dal cliente, si citano alcuni accessori di montaggio e si indica di avere riavviato il motore”.
L'importo della fattura è di euro 598,29 iva compresa. 2) Fattura n.61/2021 del 07-04-2021 per “Installato inverter e modifica silos farina”, si riportano i rapporti di intervento n.10 del
20/03/2021, il rapporto di intervento n.76 del 19-03-2021, con riportato nelle note :
“messo inverter per ventola dissipatore, pulito girante pompa acqua e sostituito n.4 cavi candela, montato motore elettrico per coclea silos, pulito sgrigliatore”; l'importo è di euro
1.644.93 iva compresa;
3) Fattura n. 109/2021 del 31-05-2021 per “Materiale per assemblaggio motore EXTRA più mano d'opera preventivo n. 62” in cui sono Per_2 elencati i materiali vari utilizzati. L'importo imponibile riportato in calce è di euro
55.000,00 iva compresa, con detrazione di un acconto in anticipo di euro 19.951,18 iva compresa, sicché il residuo da pagare è pari a 35.048,82 iva compresa.
2. L'opponente assume che detti corrispettivi non spettano assumendo testualmente che: la società interveniva sull'impianto biogas della Geo Gas società cooperativa CP_1 agricola posto nel comune di Castelletto Stura per un'attività di manutenzione motore a seguito del malfunzionamento del medesimo e della rottura della cupola gasometrica. Più precisamente la ditta provvedeva alla sostituzione del cablaggio varifuel e prova CP_1 avvio motore che dava esito negativo. Venivano infatti riscontrate dalla ditta CP_1 delle anomalie su cablaggi sensore, albero camme e giri motore per ovviare alle quali veniva riavviata la scheda mic 4 e sostituito il motorstep varifuel. Nonostante i plurimi interventi, il motore dell'impianto a biogas continuava a lavorare non a regime con conseguente sensibile calo di produzione. A fronte del perdurare mal funzionamento del motore, la ditta interpellava altra società specializzata nel settore impianti biogas, Pt_1 ovvero la MF Solution srl con sede in Cavour, la quale nel corso del sopralluogo fatto in data
01.07.2021 si accorgeva che la MIC 4 era configurata in modo errato, ovvero i parametri erano configurati per un motore a 12 cilindri anziché a 8 cilindri, come da questi certificato nel loro rapporto di intervento (doc. 1) e relativi allegati fotografici (doc. 2). La non corretta programmazione del motore rispetto ai cilindri di portata del medesimo ha determinato una temperatura gas di scarico troppo elevata che a sua volta ha causato il mal funzionamento del motore con perdita di produzione e danni alle turbine.
Sostiene dunque che gli interventi avvenivano per manutenzione straordinaria a causa di malfunzionamenti dell'impianto e della rottura della cupola gasometrica;
che detti interventi comportarono una non corretta programmazione del motore (scheda MIC4 configurata per un motore a 12 cilindri anziché a 8 cilindri); che a causa di tale errata programmazione della scheda si erano verificati malfunzionamenti cui pose rimedio a luglio 2021 la ditta MF SOLUTION SRL.
5 Tali assunti trovano fondamento nella “Dichiarazione danni” rilasciata dalla ditta MF il
22.11.2021 del seguente tenore: La presente per informarVi che nel corso del nostro intervento del 01/07/2021 i nostri tecnici si sono accorti che la MIC 4 del Vs motore era configurata in modo errato, ovvero i parametri erano configurati per un motore a 12 cilindri anziché a 8 cilindri (allego foto). Ciò ha determinato una temperatura gas di scarico troppo elevata che a sua volta ha causato malfunzionamento del motore, perdita di produzione e danni alle turbine. Di conseguenza si è reso necessario il nostro intervento per ripristinare il giusto funzionamento della MIC 4 e la sostituzione dei turbocompressori danneggiati
A tale dichiarazione sono allegate due videate del pannello di programmazione;
come riferito dal CTU, non sono allegati rapporti di intervento circa le operazioni svolte il
1°.07.2021 dalla MF e non è riportata l'indicazione di quale delle due videate sia stata realizzata prima e quale dopo l'intervento (pag. 31/39 CTU).
La circostanza posta a fondamento dell'opposizione, ossia la errata programmazione della scheda del motore compiuta dalla nel corso dei suoi interventi, che avrebbe CP_1 determinato il malfunzionamento dello stesso e l'intervento della MF risulta smentita dalle risultanze processuali.
Come accertato dal CTU, gli interventi eseguiti dalla ditta sull'impianto a CP_4 biogas, sono sostanzialmente consistiti nella sostituzione del motore esistente con un motore rigenerato, nella sua manutenzione e messa in servizio iniziale completa di cablaggio varifuel e motorstep varifuel. La sostituzione di questi ultimi, non comporta la riprogrammazione della scheda MIC 4, ma semplicemente il corretto fermo del motore per poter eseguire le operazioni di manutenzione in sicurezza ed il successivo riavviamento al termine delle operazioni stesse. Questo se nel corso della sostituzione non si siano avverati imprevisti (che comunque non sono citati in nessun documento).
In secondo luogo, come dichiarato dalla ditta costruttrice (allegato 1 CTU), non vi è possibilità di programmare una scheda MIC 4 nata per un motore a 8 cilindri secondo le istruzioni di un motore 12 cilindri. Le schede MIC 4 per un motore 8 cilindri hanno il codice che termina con il numero .8 (come risulta dalla dichiarazione della ditta costruttrice riportata nell'Allegato 1), quelle per un motore 12 cilindri hanno il codice che termina con il numero .12.
Certo è che la scheda MIC 4 montata sul motore alla data del sopralluogo del CTU era adatta a un motore 8 cilindri, mentre non vi è alcuna documentazione che attesti quale era quella installata all'epoca degli interventi. Come affermato dal CTU, Dopo la sostituzione del motorstep del vaifuel è sicuramente necessario riavviare il motore ma non è affatto necessario riprogrammare la scheda MIC 4.
L'aumento della temperatura, gli elevati consumi di carburante, il danneggiamento delle turbine e i cali di produzione sono effetti conseguenti alla errata programmazione della
6 scheda, la quale tuttavia giammai può conseguire alla programmazione di una scheda adatta al motore 8 cilindri con le istruzioni di un motore a 12 cilindri.
Aggiungeva il CTU che la scheda MIC 4 potrebbe anche essere erroneamente programmata, ma non per lo scambio di cilindri da 8 a 12, ma per molti altri parametri che ne possono determinare il malfunzionamento. Parametri che non risultano però fra i documenti agli atti e non è possibile ricostruirne con certezza la genesi.
Va osservato che nessuna delle parti ha sollevato contestazioni o svolto osservazioni alla bozza di CTU.
Per quanto riguarda l'istruttoria orale, i testimoni (titolare della MF) e E_
(dipendente all'epoca dei fatti, nonché cugino del suo titolare) Tes_3 Pt_1 confermavano che l'intervento del 1°.07.2021 da parte della MF riscontrò una errata configurazione della scheda MIC 4 ( : Sul capo 2): abbiamo controllato E_ la configurazione della centralina di induzione MIC 4 constatando che era errata;
vi sono determinati parametri che vanno rispettati in base alla tipologia di motore e nel caso di specie ricordo che il motore visionato presentava configurazione errata non idonea a 8 cilindri circostanza che determina mancata erogazione di potenza con conseguente difetto di prestazione e produzione;
Sul capo 5): in qualità di titolare della MF preciso che in occasione dell'intervento abbiamo eseguito la corretta configurazione e verificato il funzionamento del sistema a piena potenza procedendo alla sostituzione dei turbocompressori danneggiati; DOTTO : Sul capo 2): confermo;
il sig. mi ha Tes_3 Tes_1 spiegato il funzionamento della MIC 4 e che non era configurata in maniera corretta;
Sul capo 5): è vero;
il sig. collegava alla MIC 4 il portatile tramite cavetto USB e Tes_1 procedeva alla ri-configurazione; dopodiché il motore partiva e funzionava a regime come constatato personalmente tramite il display collegato al motore stesso).
A parte la genericità delle dichiarazioni, laddove a fronte della impossibilità tecnica che vi fosse una configurazione errata nel senso affermato dall'opponente in citazione, non risulta che i parametri di programmazione sbagliati fossero stati inseriti dalla nel CP_1 corso degli interventi di cui si chiede il pagamento.
Sulla circostanza, parte opponente aveva dedotto i capi da 6 a 12 della memoria istruttoria che soltanto il teste ha confermato, ma con la precisazione che di tali Tes_3 circostanze non ebbe conoscenza diretta né la specializzazione per comprendere l'operazione: Sul capo7): confermo;
sono tutte operazioni svolte dalla ditta per CP_1 mettere in funzione il motore compresa l'attività di configurazione della MIC 4; Sul capo 8):
è vero;
o meglio il motore si avviava ma non funzionava a regime e dopo pochi minuti si arrestava;
Sul capo 10): confermo;
la ditta collegava la MIC 4 al computer tramite CP_1
USB per riprogrammarla come spiegatomi in un secondo momento dal sig. della Tes_1
MF S.r.l Peraltro, su tali circostanze il teste della MF rispondeva di non E_ essere a conoscenza, sicché può ritenersi che la MF abbia semplicemente mostrato come
7 si programmava la scheda, senza affermare che la errata programmazione che aveva asseritamente rinvenuto fosse stata fatta dalla CP_1
Peraltro, il teste dipendente della creditrice) per un verso smentiva che la Tes_2 vesse lavorato sulla programmazione delle centraline e che tale operazione fosse CP_1 stata fatta perché il motore sostituito presentava della anomalie di funzionamento (Sul capo 7): confermo fatta eccezione per la programmazione delle centraline;
Sul capo 8): confermo che il motore non si avviava, andava in negativo di Kilowatt e successivamente provvedevamo a ribobinare il generatore;
Sul capo 10): non ricordo in quanto non ci siamo occupati noi delle centraline;
Sul capo 11): non è vero;
il motore andava in negativo per problemi con il generatore); per altro verso, confermava che la ditta non era neppure in possesso della password e dei programmi per poter modificare la scheda, circostanza confermata anche dall'elettricista . Testimone_4
Appare poi evidente che l'attività di riavvio della scheda MIC 4 (attività che segue normalmente -e ha seguito nel caso specifico- la sostituzione del motore) è del tutto diversa dalla sua riprogrammazione (che implica non la sua attivazione, ma la modifica di parametri) che, secondo la difesa della opponente, sarebbe alla base del difettoso funzionamento del motore, dei conseguenti danni e dell'intervento di MF.
Peraltro, va aggiunto che tra l'ultimo intervento della (31.05.2021) e l'intervento CP_1 della MF (1°.07.2021) parte opponente non sollevò mai alcuna contestazione in relazione al difettoso funzionamento del motore, alla sua minore produzione o alla rottura delle turbine;
soltanto a seguito del sollecito di pagamento delle fatture inviato il 17.09.2021 la inviò una mail di risposta (doc. 5 opponente) nella quale riservava di comunicare Pt_1 un piano di rientro delle fatture azionate tenuto conto del malfunzionamento del motore montato e della rottura della cupola (quella del 18.07.2021) e, per altro verso, del fatto che non aveva ancora percepito l'indennizzo dalla assicurazione sicché non era in grado di pagare il credito.
In ultimo e per completezza si osserva che la necessità di sostituire il motore non fu conseguente alla sua difettosità originaria, ma a fatto della (le circostanze in Pt_1 punto capitolate dalla opposta sono state confermate dai testimoni: 7) “Vero che” nei primi giorni del mese di marzo 2021, ovvero nel giorno dell'asserita rottura del motore, il dott.
insieme ad un suo dipendente, si trovava presso per un Persona_3 Pt_1 intervento di sostituzione di un carica batterie, mentre il legale rappresentante di Pt_1 dott. Aldo Dotto, stava eseguendo la manutenzione del motore. 8) “Vero che” in detta circostanza il dott. ed il suo collaboratore dopo aver sentito un boato accorrevano e CP_1 constatavano il danneggiamento del monoblocco del motore e dei suoi componenti interni come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (sub doc. 2).
L'opposizione va pertanto respinta.
Spese di lite
8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte opponente.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 37.713,55), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta, delle tabelle professionali vigenti, le spese di lite di parte opposta sono liquidate in euro 6500 di cui euro 1500 per la fase di studio, euro 1200 per la fase introduttiva, euro 1800 per la fase istruttoria ed euro 2000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
Il compenso del CTU, già separatamente liquidate, atteso che la consulenza tecnica è stata svolta nell'interesse di tutte le parti, è posto definitivamente a carico delle parti in pari quota, salva la solidarietà esterna (vedi Cass. sez. 1 n. 11068 del 10/06/2020:
La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt.
91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo
l'esclusione del rimborso).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3219/21 R.G.T. promossa da nei confronti di ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione reiette, così decide:
1) respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1017/21 emesso l'8.10.2021 nel giudizio n. 2684/2021 che dichiara esecutivo;
2) dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali della controparte che si liquidano in euro 6500 per compenso, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA di legge
3) pone definitivamente a carico delle parti al 50% ciascuna i compensi del CTU come già separatamente liquidati, salva la solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo il 14/06/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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