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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19272/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TE Presidente
dott. LU LA Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19272/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VENTURA PAOLA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DE VUONO LUIGI che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 26/11/2025:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino revocare, con decorrenza ex tunc (dalla data di deposito del ricorso, avvenuto il 5/11/2024 ), l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla sig.ra CP_1 la somma di 1.350 euro, previsto nella sentenza (n. 4606/21 del 15/10/2021) di
[...] dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (celebrato a Milano il 22/06/1996)
a titolo di mantenimento delle figlie, e - nate rispettivamente il 21/01/1998 e il Per_1 Per_2
12/11/1999 – allora maggiorenni, ma non ancora autonome e conviventi con la madre (in Torino via
Racconigi n. 91), essendone venuti meno i presupposti. Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4606/2021 del 13/10/2021 e pubblicata il 15/10/2021, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di disporsi la revoca del contributo al mantenimento delle figlie come disposto da sentenza di divorzio, stante il conseguimento dell'indipendenza economica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/05/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 nulla opponendo alla domanda ex adverso dedotta.
[...]
Entrambe le difese, con istanza del 21/11/2025, chiedevano a questo Tribunale la sostituzione dell'udienza di prima comparizione delle parti ex art.473bis. 21 c.p.c. mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti le conclusioni congiunte formulate dalle parti.
Il Giudice, vista l'istanza di cui sopra, con decreto del 24/11/2025 provvedeva a revocare l'udienza già calendarizzata ex art. 473bis. 21 c.p.c. ed assegnava termine ex art 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al foglio di precisazione di conclusioni conformi del 26/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA, a far data del deposito del ricorso (avvenuto il 31/10/2024), l'obbligo posto a carico del ricorrente sig. di versare alla sig.ra la somma di Parte_1 Parte_2 euro 1350,00, previsto dalla sentenza (n. 4606/21 del 15/10/2021) di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (celebrato a Milano il 22/06/1996) a titolo di mantenimento delle figlie, e - nate rispettivamente il 21/01/1998 e il 12/11/1999 – allora maggiorenni, Per_1 Per_2 ma non ancora autonome e conviventi con la madre (in Torino via Racconigi n. 91), essendone venuti meno i presupposti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LU LA AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. AL TE Presidente
dott. LU LA Giudice Rel.
dott. Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19272/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VENTURA PAOLA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. DE VUONO LUIGI che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni congiunte del 26/11/2025:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino revocare, con decorrenza ex tunc (dalla data di deposito del ricorso, avvenuto il 5/11/2024 ), l'obbligo posto a carico del ricorrente di versare alla sig.ra CP_1 la somma di 1.350 euro, previsto nella sentenza (n. 4606/21 del 15/10/2021) di
[...] dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (celebrato a Milano il 22/06/1996)
a titolo di mantenimento delle figlie, e - nate rispettivamente il 21/01/1998 e il Per_1 Per_2
12/11/1999 – allora maggiorenni, ma non ancora autonome e conviventi con la madre (in Torino via
Racconigi n. 91), essendone venuti meno i presupposti. Spese di lite compensate tra le parti con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4606/2021 del 13/10/2021 e pubblicata il 15/10/2021, il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di disporsi la revoca del contributo al mantenimento delle figlie come disposto da sentenza di divorzio, stante il conseguimento dell'indipendenza economica.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06/05/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1 nulla opponendo alla domanda ex adverso dedotta.
[...]
Entrambe le difese, con istanza del 21/11/2025, chiedevano a questo Tribunale la sostituzione dell'udienza di prima comparizione delle parti ex art.473bis. 21 c.p.c. mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti le conclusioni congiunte formulate dalle parti.
Il Giudice, vista l'istanza di cui sopra, con decreto del 24/11/2025 provvedeva a revocare l'udienza già calendarizzata ex art. 473bis. 21 c.p.c. ed assegnava termine ex art 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Le parti provvedevano, nei termini assegnati, al deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. contenenti conclusioni congiunte ed il Giudice rimetteva la Causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui al foglio di precisazione di conclusioni conformi del 26/11/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo tra le parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA, a far data del deposito del ricorso (avvenuto il 31/10/2024), l'obbligo posto a carico del ricorrente sig. di versare alla sig.ra la somma di Parte_1 Parte_2 euro 1350,00, previsto dalla sentenza (n. 4606/21 del 15/10/2021) di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (celebrato a Milano il 22/06/1996) a titolo di mantenimento delle figlie, e - nate rispettivamente il 21/01/1998 e il 12/11/1999 – allora maggiorenni, Per_1 Per_2 ma non ancora autonome e conviventi con la madre (in Torino via Racconigi n. 91), essendone venuti meno i presupposti.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
23/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
LU LA AL TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.