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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1924/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
24.6.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali eredi di deceduto in data 30.1.2021, C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con sede a Pordenone, in E_ P.IVA_1
persona dell'amministratore unico (C.F. ), con Parte_1 CP_2 P.IVA_2
sede a Pagnacco (Udine), in persona dell'amministratore unico tutte rappresentate e Parte_1
difese, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8.11.2024, dagli avv. Sara Bernardis e GI Ortis del Foro di Udine,
domiciliatari;
attrici
CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti C.F._4
pagina 1 di 39 informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Caruso del Foro di Udine,
domiciliatario;
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Controparte_5 C.F._5
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo
Panella, domiciliatario;
convenuti in punto: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI
Per le attrici: Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettate:
1. In via preliminare:
accertarsi e dichiararsi la nullità delle dichiarazioni contenute nella lettera d.d. 07.10.2020 (doc. n. 26
dei convenuti – nonché della determinazione del compenso contenuta nel CP_3 Controparte_4
conferimento d'incarico d.d.18.02.2019 (doc. n. 8 e nella comunicazione d.d.19.07.2019 (doc. CP_5
n. 25 .
2. In via principale: - Accertarsi e dichiararsi, rigettando l'avversaria domanda CP_5
Con riconvenzionale, che la somma di euro 226.607,68 richiesta dai dott. e CP_3 [...]
non è dovuta per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa;
- Accertarsi Controparte_4
e dichiararsi, rigettando l'avversaria domanda riconvenzionale, che la somma di euro 155.113,21 non è
dovuta all'Avv. per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa;
- A tal Controparte_5
fine accertarsi e dichiararsi che gli importi richiesti sono ingiustificatamente pretesi e che, in ogni caso,
le inadempienze ascrivibili ai convenuti e il loro agire contrario ai principi di buona fede e correttezza professionale hanno comportato un maggior danno a parte attrice pari quantomeno a euro 39.084,78 e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici,
dell'importo di euro 39.084,78. 3. In via meramente subordinata: accertato l'inadempimento dei professionisti, ridurre le pretese dei dott. e alla somma di CP_3 Controparte_4
euro 54.000,00 e quelle dell'Avvocato alla somma che sarà ritenuta di giustizia, compensando CP_5
pagina 2 di 39 anche parzialmente le stesse con i danni patiti dalla famiglia come diretta conseguenza del Parte_1
loro operato pari quantomeno a euro 39.084,78. 4. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. In via istruttoria Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti da “Vero è che”:
1. LL ha sentito il dott. il dott. e l'Avv. dire alla SInora Controparte_4 CP_3 CP_5 [...]
che avrebbe dovuto convincere il padre a sottoscrivere il finanziamento di euro Parte_1
2.850.000,00 con NC Ter pena il fallimento e la perdita di ogni bene;
Teste: Arch. Testimone_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Castellerio 86, residente in [...]G; residente Testimone_3 Testimone_4
in Udine, Via Colugna 129/2 2. LL ha sentito i convenuti dire alla SInora che se il Parte_1
padre non avesse ottenuto il finanziamento da NC Ter avrebbe “perso tutto” “si sarebbero ritrovati su una strada” “i creditori avrebbero portato via anche il frigorifero”; Teste: Arch. con Testimone_1
studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Castellerio 86; residente in [...]G; residente Testimone_3 Testimone_4
in Udine, Via Colugna 129/2; 3. La SInora subì molte pressioni dai convenuti Parte_1
affinché si procedesse alla accettazione delle condizioni di finanziamento imposte da NC Ter;
Teste:
Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_2
residente in [...]; residente in [...]G; Testimone_3
residente in [...]2; 4. L'Avv. Gennari Giuseppe Le disse che Testimone_4
avrebbe dovuto denunciare i convenuti e il dott. per le gravi condotte poste Persona_1 Pt_3
in essere nei confronti del stesso;
Teste: Arch. con studio in Via Parte_1 Testimone_1
Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...], Testimone_2
residente in [...]G;
5. Il dott. nel corso della Testimone_3 Parte_4
riunione tenutasi nel maggio 2020 a cui Lei presenziò facendo presente che erano stati revocati i due commercialisti SInori e Le chiese “chi ci paga ora a noi”? indicando sé CP_3 Controparte_4
pagina 3 di 39 stesso e il dott. vice direttore di NC Ter, anch'egli presente alla riunione;
Teste: Avvocato Per_2
Giuseppe Gennari con studio in Udine Via Ippolito Nievo n. 4; 6. Il dott. Le chiese nel Parte_4
corso della riunione tenutasi nel maggio 2020 di nominare altri procuratori generali in sostituzione dei due commercialisti e o, in alternativa, di riconfermare le loro nomine per CP_3 Controparte_4
procedere alla erogazione del finanziamento;
Teste: Avvocato Giuseppe Gennari con studio in Udine
Via Ippolito Nievo n. 4; 7. Fu Lei a predisporre per l'operazione di ristrutturazione congeniata dagli odierni convenuti tutta la documentazione tecnica relativa agli immobili nonché fu lei a stimare tutti i beni;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Fu lei a Testimone_1
effettuare l'individuazione degli Asset immobiliari del SInor su richiest Teste: Arch. Parte_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Fu lei a effettuare Testimone_1
l'individuazione degli Asset immobiliari del SInor su richiesta dei dottori e Parte_1 CP_3
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Controparte_4 Testimone_1
9. La pec intestata al SInor era in uso esclusivo del dott. e al dott. Persona_1 CP_3
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo Controparte_4 Testimone_1
n. 163; residente in [...]G; residente in Testimone_3 Testimone_4
Udine, Via Colugna 129/2; 10. Il SInor era un analfabeta digitale;
Teste: Arch. Persona_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in Testimone_1 Testimone_3
Pagnacco Via della Motta 5/G; residente in [...]2; 11. La pec Testimone_4
intestata a era in uso esclusivo del dott. e al dott. CP_2 CP_3 Controparte_4
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; residente in [...]2; Testimone_4
12. LL ha seguito per oltre vent'anni il SInor in tutte le sue attività Persona_1
imprenditoriali ed era il suo consulente di fiducia più stretto nonché amico di famiglia;
Teste: Arch.
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 13. Il SInor Testimone_1 [...]
negli ultimi anni di vita, si era adoperato per risanare la sua situazione Per_1
economico/finanziaria; Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. Testimone_1
pagina 4 di 39 163; residente in [...]G; 14. Il SInor ha Testimone_3 Persona_1
sempre manifestato l'intenzione di continuare a svolgere, fino all'ultimo dei suoi giorni, la sua attività
imprenditoriale; Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1
residente in [...]G 15. Il SInor le raccontò Testimone_3 Persona_1
che l'Avv. frequentava quotidianamente la sua casa in quanto la moglie era amica della figlia CP_5
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Pt_1 Testimone_1 Tes_3
residente in [...]G; 16. Il SInor le raccontò che
[...] Persona_1
l'Avv. e la moglie, nel corso dei pranzi che si tenevano a casa insistevano affinché CP_5 Parte_1
l'uomo revocasse il mandato al precedente legale avv. SA affidando loro tutti gli incarichi;
Teste:
Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente Testimone_1 Testimone_3
in Pagnacco Via della Motta 5/G; 17. Il SInor le raccontò di aver superato le Persona_1
perplessità di revocare il precedente legale avv. SA e di aver deciso di conferire tutti gli incarichi all'Avv. perché lo stesso gli aveva garantito che, con il suo intervento, avrebbe risolto CP_5
favorevolmente tutte le vertenze;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; 18. Il SInor Testimone_3 [...]
le raccontò di aver deciso di conferire incarico all'Avv. perché lo stesso gli aveva Per_1 CP_5
garantito che avrebbe potuto continuare la sua attività imprenditoriale mantenendo la proprietà dei suoi beni;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Tes_3
residente in [...]G; 19. Il SInor le raccontò di
[...] Persona_1
aver deciso di conferire incarico all'Avv. n quanto da quest'ultimo convinto che l'avv. SA, CP_5
suo precedente difensore, si stesse approfittando di lui e volesse impossessarsi del suo patrimonio;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; 20. Il SInor Le ha manifestato, a più Persona_1
riprese nel corso del 2020, preoccupazione circa l'operato dell'Avv. e dei commercialisti dott. CP_5
e riferendole che l'unica soluzione prospettata dai consulenti avrebbe CP_3 Controparte_4
aggravato la sua esposizione personale e quella della sua famiglia;
Teste: Arch. con Testimone_1
pagina 5 di 39 studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Motta 5/G; 21. Il SInor Le ha manifestato, a più riprese, preoccupazione circa Persona_1
l'operato dell'Avv. iferendole che il legale, contrariamente a quanto concordato al conferimento CP_5
dell'incarico, non poneva in essere una decisa difesa in giudizio, preferendo transare tutte le vertenze riconoscendo integralmente il credito avversario;
Teste: Arch. con studio in Via Testimone_1
Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; 22. Il Testimone_3
SInor Le ha manifestato la sua contrarietà alla operazione di ristrutturazione che i Persona_1
convenuti avevano concordato con NC Ter perché avrebbe comportato la perdita del suo intero patrimonio immobiliare;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo Testimone_1
n. 163; residente in [...]G; 23. Il SInor Le Testimone_3 Persona_1
ha manifestato la sua contrarietà a cedere il suo patrimonio immobiliare “in blocco” a
[...]
perché il prezzo offerto era decisamente troppo basso rispetto al reale valore di mercato;
CP_6
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; 24. Il SInor Le raccontò che il SInor Persona_1
e il SInor avevano espressamente condizionato l'erogazione del Parte_5 Persona_3
finanziamento alla alla cessione in “blocco” del patrimonio immobiliare del CP_2 Parte_1
al loro fiduciario Sirio Immobiliare Srl al prezzo da questi imposto;
Teste: Arch. con Testimone_1
studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Motta 5/G; residente in [...]2; 25. LL era il Direttore Lavori Testimone_4
nel cantiere sito in Udine Località Rizzi appaltato dall'impresa individuale del SInor a Parte_1
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 26. LL CP_7 Testimone_1
ha riscontrato la fondatezza delle contestazioni e dei vizi alle opere eseguite da e rilevati CP_7
dall'Arch. per conto del SInor nella perizia che le si mostra prodotto sub doc. 63; Per_4 Parte_1
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 27. La SInora Testimone_1
gestisce, da sempre, un circolo ippico a Pagnacco e mai ha affiancato il padre Parte_1
nell'attività imprenditoriale;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
pagina 6 di 39 Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 28. La SInora è casalinga ed è sempre rimasta Parte_2
estranea alle attività del marito;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 29. Il SInor ha chiesto alla figlia di Persona_1 Pt_1
seguire con lui l'operazione di ristrutturazione perché preoccupato dell'operato dei convenuti che assecondavano le richieste di NC Ter? Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Testimone_1
Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 30. Il SInor le confidò che aveva Persona_1
constatato l'esistenza di ulteriori ingenti debiti non conteggiati dai professionisti incaricati nell'operazione di ristrutturazione;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 31. “La costituzione della ha determinato la CP_2
possibilità di interessanti risparmi fiscali nelle operazioni di vendita degli immobili conferiti i quali presentano valore contabile a rimanenza molto basso rispetto a quello di mercato”; Teste: Tes_5
Part
con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75 32. La costituzione della .co ha comportato
[...]
sinora ingenti costi di costituzione, anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, Teste:
con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75; 33. Il conferimento degli immobili nella Testimone_5
dalla ditta individuale ha comportato elevati esborsi senza alcun CP_2 Persona_1
vantaggio anche in termini di agevolazioni/risparmi fiscali;
Teste: con studio in Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 34. La è rimasta inattiva sin dalla sua costituzione CP_2
eccezion fatta per la vendita del terreno dei Rizzi nell'ottobre 2023, vendita che ha estinto il finanziamento bancario erogato dalla Civibank Spa nel maggio 2022; Teste: con studio Testimone_5
in Pordenone Corso Garibaldi 75; 35. Per chiudere la che di fatto è inutilizzata, le eredi CP_2
dovrebbero sostenere ingenti costi di scioglimento;
Teste: con studio in Parte_1 Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 36. Nell'anno 2020 pur risultando una perdita civilistica di euro pagina 7 di 39 739.872 (dati modello Unico 2021) la considerata dalla normativa fiscale “società di CP_2
comodo”, ha dovuto dichiarare un reddito pari a euro 34.986 con conseguente debito di imposta IRES
pari ad euro 8.397 e IRAP per euro 1.364; Teste: con studio in Pordenone Corso Testimone_5
Garibaldi 75; 37. I costi per la tenuta della contabilità/ redazione bilancio/ dichiarazioni fiscali della ammonta a circa euro 4.500,00/anno + iva;
Teste: con studio in CP_2 Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 38. La ditta individuale oggi, a seguito del Persona_1
decesso dell'imprenditore, comunione ereditaria è intestataria da oltre dieci anni Persona_1
di ben 3 immobili a rendita, circostanza che ha permesso di ottenere nel maggio 2022 un finanziamento da primario istituto di credito. Teste: con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75; Con Testimone_5
riferimento alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-tre n. 2 c.p.c. dai dott.ri CP_3
e si chiede che le stesse vengano rigettate e, nel caso di loro denegata ammissione, si chiede di CP_4
essere ammessi a prova contraria con i testi indicati;
inoltre si formulano le seguenti specifiche istanze:
Sul capitolo 11) e 12) si chiede di essere ammessi con il seguente capitolo a prova contraria con il teste e Arch. ° “Vero è che l'avv. a mattina del 10.03.2020 Le riferì Persona_3 Testimone_1 CP_5
che il SInor era impossibilitato a recarsi alla riunione perché ammalato?” ° “Vero è che Parte_1
l'avv. la mattina del 10.03.2020 Le riferì che l'avv. Rossi, legale di , aveva CP_5 Controparte_6
omesso di inviare la documentazione concordata e che quindi non si poteva stipulare l'atto? Sul
capitolo 16) si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste con studio a Testimone_6
Udine, Viale Trieste n. 40 sul seguente capitolo di prova: ° “Vero è che LL ha segnalato alla collega
Avv. Puschiasis e alla SInora il conflitto di interessi del dott. Parte_1 Controparte_4
inserito all'interno della compagine sociale della con diritto di voto non proporzionale CP_2
alla quota detenuta pari all'1% con diritto di voto al 51%?” ° “Vero è che LL ha evidenziato alla
SInora una condotta dei dott. e relativamente Parte_1 CP_3 Controparte_4
alla attribuzione di procure generali e quote societarie in violazione ai principi deontologici a cui gli stessi devono conformarsi?” Con riferimento alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-tre n. 2 c.p.c. dall'avv. si chiede che le stesse vengano rigettate e, nel caso di loro denegata CP_5
pagina 8 di 39 ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati;
inoltre si formulano le seguenti specifiche istanze: Sul capitolo 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, si formulano a prova contraria i seguenti capitoli di prova e si indica a teste l'Arch. ° Testimone_1
“Vero è che il SInor le riferì che l'avv. e la moglie, Avv. Ogriseg, Persona_1 CP_5
insistevano nel corso delle occasioni di convivialità, affinché egli affidasse loro tutte le vertenze seguite dall'avv. ?” ° “Vero è che il SInor aveva grande fiducia nell'avv. Persona_5 Persona_1
? ° “Vero è che, dopo molte insistenze, l'avv. riuscì a convincere Persona_5 CP_5 [...]
a revocare il precedente legale promettendogli che, grazie al suo intervento, avrebbe salvato Per_1
tutto il patrimonio e le vertenze avrebbero avuto esito positivo? “ e il teste avv. sul Persona_5
seguente capitolo di prova: ° “Vero è che LL, dopo la revoca del mandato, è stato contattato dal neonominato difensore Avv. il quale Le ha chiesto di redigere, a suo nome, gli atti delle CP_5
instaurande vertenze contro e ammettendo che lo stesso Controparte_8 Controparte_9
non si occupava di tali materie bancarie?” Sul capitolo 27 si formula a prova contraria il seguente capitolo di prova con il teste l'Arch. ° “Vero è che ha sempre Testimone_1 Persona_1
dichiarato che avrebbe continuato a svolgere la sua attività professionale finché in vita?” ° “Vero è che amava il suo lavoro e che proprio il lavoro era la sua ragione di vita?” ° “Vero è Persona_1
che Le ha sempre manifestato la volontà di proseguire le controversie soprattutto Persona_1
quelle contro gli Istituti bancari?” Sul capitolo 37 si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i
SInori e sui seguenti capitoli di prova: ° “Vero è che LL, quale Persona_3 Testimone_7
funzionario di NC Ter, ha condizionato l'erogazione del finanziamento prima all'affidamento dell'incarico di vendita e successivamente alla vendita in blocco del patrimonio immobiliare di al Vostro fiduciario ?” ° “Vero è che LL concordava con Persona_1 Controparte_6 [...]
i prezzi di vendita del compendio Immobiliare?” ° “Vero è che nel 2022 LL, quale CP_6
funzionario di NC Ter ha ceduto i crediti vantati dall'Istituto NCrio nei confronti di
[...]
proprio al Vostro fiduciario al prezzo di euro Parte_7 CP_1 Controparte_6
450.000 come da documento che Le viene esibito doc 66?” ° “Vero è che LL ha ricevuto per il tramite pagina 9 di 39 dell'avv. Camilla Beltramini una offerta di acquisto dei crediti vantati dall'Istituto NCrio nei confronti di di euro 500.000,00 come da documenti che Persona_1 Parte_7 CP_1
si esibiscono doc (68,69,70)? ° “Vero è che quando LL ha incontrato l'avv. Beltramini nel novembre
2021 ha riferito alla stessa che l'offerta di euro 500.000 era conforme alle aspettative della NC? °
“Vero è che ha preteso per evitare azioni esecutive il pagamento di euro 700.000 Controparte_6
dalle attrici a estinzione del credito acquistato come da documento che Le viene esibito (doc 67)?
Per i convenuti e voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria CP_3 Controparte_4
istanza: in principalità: rigettare tutte le domande proposte dalle attrici Parte_1 Pt_2
, e nei confronti dei convenuti dottori
[...] CP_1 CP_1 E_ Controparte_2
e in quanto completamente infondate;
in via CP_3 Controparte_4
riconvenzionale: disattesa ogni contraria eccezione e difesa, condannare le attrici e Parte_1
, in proprio e quali eredi del defunto nonché in Parte_2 Persona_1 Controparte_2
via solidale fra loro o come meglio visto, a pagare a ciascuno dei predetti convenuti la somma capitale di euro 113.303,84 (i.v.a. e contributo previdenziali compresi), salva diversa determinazione giudiziale,
a titolo di compenso dell'attività professionale prestata in esecuzione degli incarichi sottoscritti nelle date del 13.3.2019 e del 21.5.2019, successive conferme e riconoscimenti del 18.6.2020 e del
7.10.2021, con gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali dalla data della mora e comunque, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c. da quella della presente domanda;
in ogni caso: condannare tutte le attrici in solido a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, oltre ad un'equa misura di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In
eventualità istruttoria: si ripropongono per completezza le istanze istruttorie dei convenuti concludenti disattese con ordinanza del 29.3.2024 e pertanto si chiede, all'occorrenza, di: - ammettere la prova testimoniale dedotta al punto B) della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 8, 10,
11, 12; - ammettere le prove testimoniali e per ordine di esibizione documentale, in funzione delle istanze di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni, dedotte al punto C) dell'anzidetta memoria;
pagina 10 di 39 - nel denegato caso di ammissione di alcuno dei capitoli di prova testimoniale dedotto dalle attrici,
abilitare i convenuti alla prova contraria come richiesto con la memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c..
Per il convenuto in via principale: −respinta ogni contraria e diversa domanda, CP_5
eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso,
respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti della scrivente difesa;
in via riconvenzionale: −respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, condannarsi le parti attrici al pagamento dei compensi professionali spettanti all'avv. e, CP_5
nello specifico: • Costruzioni Euro 48.023,30 per le pratiche di cui ai E_
paragrafi B.2 e B.3 della comparsa di costituzione della scrivente difesa oltre a interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo;
• e quali Parte_1 Parte_2
eredi del SI. nella misura della quota di 1/2 ciascuna (salva prova di una diversa Persona_1
quota ereditaria) Euro 107.089,91 per le pratiche di cui ai paragrafi B.1, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9
della comparsa di costituzione della scrivente difesa oltre a interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo;
in ogni caso: − con vittoria di spese legali, comprensive di IVA e Cassa Avvocati, con addebito a parte attrice anche delle spese del terzo chiamato;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , anche Parte_1 Parte_2
quali eredi di e la prima anche quale legale rappresentante di Persona_1 [...]
e di hanno convenuto avanti a questo Tribunale E_ Controparte_2 CP_3
e esponendo, in linea di fatto, che: ▪l'avv. Controparte_4 Controparte_5 CP_5
che, unitamente alla moglie, intratteneva rapporti di quotidiana frequentazione con la famiglia nel corso del 2019 aveva proposto a imprenditore individuale e legale Parte_1 Persona_1
rappresentante di un'operazione di ristrutturazione del debito che avrebbe CP_1 CP_1
pagina 11 di 39 dovuto risolvere i problemi finanziari del SI. che disponeva di un cospicuo patrimonio Parte_1
immobiliare; ▪su proposta dell'avv. erano stati incaricati di collaborare il commercialista di sua CP_5
fiducia dott. e il suo collega di studio dott. figlio del CP_3 Controparte_4
commercialista “storico” del SI. ▪la prospettata operazione prevedeva la richiesta di un Parte_1
finanziamento bancario con il quale estinguere quelli precedentemente ottenuti con diversi istituti di credito, in modo da cancellare i gravami sugli immobili e concordare con il nuovo finanziatore la dismissione del patrimonio immobiliare;
sarebbe stata creata una nuova società, nella quale il SI.
avrebbe conferito gli immobili di maggior valore, alla quale l'istituto di credito individuato, Parte_1
NCTer, avrebbe concesso il finanziamento;
amministratore della neocostituita società sarebbe stato il SI. che avrebbe conferito procura speciale ai dott. e per la Parte_1 CP_3 Controparte_4
gestione delle vendite immobiliari e del nuovo conto corrente ipotecario intestato alla società;
▪nonostante l'iniziale dissenso del SI. i tre professionisti convenuti, prospettandogli la Parte_1
perdita in breve tempo dell'intero patrimonio, avevano convinto l'anziano imprenditore a costituire,
nell'agosto 2019, conferendo nella stessa gli immobili di maggior pregio dell'impresa Controparte_2
individuale e il dott. ne era divenuto socio con quota dell'1% del capitale sociale e Controparte_4
diritto di voto non proporzionale alla partecipazione, nella misura del 51% del capitale sociale;
ai due commercialisti erano state conferite procure di amplissimo contenuto, sia da parte del SI. Parte_1
che della SI.ra , di e di ▪al contempo, l'avv. Pt_2 E_ Controparte_2 CP_5
aveva convinto il SI. a farlo subentrare all'avv. SA nelle cause pendenti con le banche Parte_1
che lo avevano in precedenza finanziato e, d'intesa con i commercialisti, aveva abbandonato le stesse,
rinunciando alle pretese, cristallizzando il debito, prima ancora che fosse stato ottenuto il nuovo finanziamento;
▪la richiesta di finanziamento nella misura prevista dal piano predisposto dai professionisti non era stata accolta da NCTer, che aveva proposto un finanziamento di importo inferiore, che rendeva irrealizzabile la prospettata ristrutturazione;
resosi conto di ciò, il SI. Parte_1
in data 4.5.2020 aveva revocato la nomina degli odierni convenuti, per poi vedersi costretto a reincaricare i dott. e in quanto NCTer riteneva la loro presenza CP_3 Controparte_4
pagina 12 di 39 condizione essenziale per la concessione del finanziamento. Le attrici, precisato di aver ricevuto le richieste di pagamento, da parte dei dott. e dell'importo di € 79.064,24 CP_3 Controparte_4
ciascuno per gli incarichi ricevuti dal SI. il 13.3.2019 e dell'importo di € 34.257,60 Parte_1
ciascuno per l'attività svolta in relazione all'incarico ricevuto dal SI. e dalla SI. in Parte_1 Pt_2
data 21.5.2019, hanno sostenuto che nulla doveva ritenersi dovuto, in quanto: a) le attività di cui all'incarico del 13.3.2019 non erano state effettivamente svolte dai professionisti e, in ogni caso, il diritto al compenso era condizionato al buon esito dell'operazione; b) l'incarico del 21.5.2019 superava il precedente, in quanto l'attività prevista ai punti 1, 2, 4 dell'incarico del 13.3.2019 era la medesima riportata al punto 1 dell'incarico del 21.5.2019 e le attività di cui ai punti 3, 5, 6 dell'incarico del
13.3.2019 non erano mai state svolte dai due commercialisti;
anche il relazione al secondo incarico il compenso era subordinato al buon esito dell'operazione; non essendosi verificata la condizione, nessun compenso era dovuto;
c) le prestazioni professionali erano state svolte con negligenza e imperizia, in violazione dei principi di lealtà e buona fede, conseguendone la perdita del diritto al compenso ex art. 1460 c.c.. Quanto alle richieste di pagamento trasmesse dall'avv. le attrici hanno sostenuto: d) CP_5
non essere dovuta la somma di € 26.687,30 pretesa per l'analisi della situazione patrimoniale,
economica finanziaria e l'approntamento delle possibili soluzioni, non trattandosi di attività svolta dal legale;
d) nulla essere dovuto a titolo di compensi professionali e accessori in relazione agli otto procedimenti civili nei quali il legale era subentrato e alla pratica “ //Cessione beni”, quanto CP_2
a quest'ultima per il mancato svolgimento di alcuna attività, quanto agli altri procedimenti in quanto il professionista, con condotta inadeguata e negligente, aveva rinunciato ad ogni pretesa, senza nel frattempo aver ottenuto il nuovo finanziamento, giungendo ad accordi fondati su un piano di pagamento incompatibile con l'illiquidità del cliente, esponendolo così alle iniziative dei creditori;
f) la sproporzione tra gli ingenti compensi richiesti e l'attività effettivamente svolta. Le attrici hanno concluso per l'accertamento che le somme di € 226.607,68 e di € 155.000,00 richieste rispettivamente dai dott. e e dall'avv. non erano dovute e per la condanna degli CP_3 Controparte_4 CP_5
pagina 13 di 39 stessi al risarcimento del danno, pari quanto meno all'importo di € 39.084,78, pari alle spese sostenute per l'inutile costituzione di e per la transazione con CP_2 Parte_8
1.2. Si sono costituiti i convenuti e premettendo, in linea di CP_3 Controparte_4
fatto, che: ▪all'epoca del conferimento del primo incarico, il SI. era in conflitto con i suoi Parte_1
principali finanziatori, e nei confronti dei quali aveva CP_10 Controparte_8
instaurato molteplici contenziosi;
tutti gli immobili dell'imprenditore, della coniuge SI.ra e di Pt_2
erano gravati da una complessa stratificazione di ipoteche, volontarie e giudiziali;
▪il CP_1
programma condiviso dall'imprenditore con i convenuti e con l'avv. era costituito da CP_5
un'operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria con un unico istituto, procedendo nella misura necessaria allo smobilizzo del patrimonio immobiliare e rinegoziando in riduzione gli importi dovuti ai creditori;
sin dall'inizio il SI. e la famiglia avevano individuato NC Ter per il Parte_1
supporto finanziario, interessata al buon esito dell'operazione in quanto creditrice chirografaria dell'importo di € 500.000,00 nei confronti di ▪il SI. aveva sottoscritto il CP_1 Parte_1
disciplinare di incarico professionale congiunto del 13.3.2019 e il relativo accordo per la determinazione dei compensi;
▪NC Ter aveva richiesto, ai fini dell'operazione, che fosse costituita una nuova società cui concedere il finanziamento, in quanto i convenuti erano segnalati a sofferenza per altri finanziamenti, e che vi fossero forme di garanzia fiduciaria, quali l'attribuzione ai professionisti di procure e di poteri all'interno della società neocostituita per porre in essere gli atti esecutivi dell'operazione; ▪l'impostazione dell'operazione era stata condivisa dal SI. e dai Parte_1
suoi familiari e, in relazione alle maggiori attività necessarie per l'attuazione del programma, era stato concluso un secondo incarico professionale con determinazione del relativo compenso, sottoscritto in data 21.5.2019; ▪sul piano delineato nei termini di cui alla relazione del 19.7.2019 NC Ter aveva espresso un parere di massima favorevole, era stata così costituita e a settembre 2019 Controparte_2
era stata deliberata da NC Ter l'approvazione della domanda di affidamento ipotecario in conto corrente per € 2.688.603,59, da corrispondere in tre soluzioni;
nel gennaio 2020 l'operazione fu aggiornata, prevedendo un finanziamento in conto corrente ipotecario di € 2.850.000,00; gli odierni pagina 14 di 39 attori sentito altro professionista, intesero richiedere la modifica delle condizioni di finanziamento e in data 4.5.2020 avevano revocato gli incarichi ai convenuti e all'avv. per poi rivolgersi CP_5
nuovamente ai convenuti, riconoscendo la congruità dei compensi maturati sino a quella data e valutando positivamente l'attività svolta in precedenza;
▪nel gennaio 2021 era deceduto il SI.
e il dott. aveva chiesto di nominare un nuovo amministratore e di essere Parte_1 Controparte_4
sollevato dalla partecipazione alla società; il 4.10.2021 era pervenuta una seconda comunicazione di revoca degli incarichi e le parti odierne attrici avevano sottoscritto una dichiarazione liberatoria in data
7.10.2021; ▪il 7.12.2022 i professionisti convenuti avevano inviato una formale richiesta di pagamento e, quando erano ancora in corso i contatti intrattenuti con il legale delle attrici, era stata notificata la citazione. I convenuti hanno evidenziato di aver congiuntamente sottoscritto due scritture di conferimento di distinti incarichi professionali, il secondo per prestazioni ulteriori rispetto al primo,
senza che fosse prospettabile alcuna duplicazione;
nel corso del rapporto gli accordi iniziali erano stati modificati e in data 18.6.2020 i committenti avevano riconosciuto la congruità dei compensi quantificati dai professionisti nella comunicazione del 21.4.2020; nuovamente in data 7.10.2021
avevano sottoscritto una dichiarazione liberatoria nella quale avevano confermato il credito come determinato dagli accordi intercorsi. L'attività professionale era stata dunque riconosciuta e approvata dai committenti, ciò che precludeva gli addebiti strumentalmente formulati con la citazione, comunque infondati il rapporto contrattuale era cessato per recesso dei committenti. I convenuti hanno concluso per il rigetto delle domande attoree e per la condanna delle SI.re e , in proprio e Parte_1 Pt_2
quali eredi di nonché di al pagamento in favore di ciascuno dei Persona_1 Controparte_2
convenuti della somma di € 113.303,84, salva diversa determinazione giudiziale, oltre interessi al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002 e comunque al tasso di cui all'art. 1284 c.c..
1.3. Si è costituito il convenuto premettendo che: ▪il rapporto professionale era sorto CP_5
su iniziativa del SI. che gli aveva proposto di subentrare al precedente legale su alcune Parte_1
cause relative a decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi con iscrizioni ipotecarie già avvenute su tutto il patrimonio immobiliare del SI. e delle sue società; ▪a seguito della rappresentazione Parte_1
pagina 15 di 39 della difficoltà di ottenere una vittoria giudiziale su debiti bancari sostanzialmente certi ed eSIibili, il
SI. aveva indicato come obiettivo quello di salvare il possibile e cessare l'attività Parte_1
imprenditoriale; ▪lo stesso SI. gli aveva indicato il dott. figlio del Parte_1 Controparte_4
commercialista storico della famiglia, del quale il dott. era collega di studio;
▪l'incarico per la CP_3
ristrutturazione della situazione debitoria gli era stato conferito dai SI. e con Parte_1 Pt_2
accordo sul compenso, anche se poi, per consentire il recupero dell'IVA, la nota pro forma era stata emessa a carico di che aveva comunque beneficiato delle prestazioni;
▪la linea Controparte_2
operativa condivisa prevedeva la transazione del contenzioso alle migliori condizioni ottenibili, la definizione di un piano di pagamento delle banche con cessione graduale degli immobili previo assenso dei creditori ipotecari, la ricerca di possibili acquirenti dei singoli beni, con l'obiettivo di estinguere i debiti lasciando alla famiglia quanti più beni possibile, liberi da ipoteche;
▪tutti i giudizi erano stati chiusi con accordi transattivi e, per sette di essi, il compenso era stato concordato tra le parti, ciò che escludeva il ricorso a criteri sussidiari, mentre per l'ottavo ( ), Parte_9
erano stati applicati i parametri ministeriali riferiti al valore della controversia. Contestata qualsivoglia propria responsabilità, l'avv. ha concluso per il rigetto delle domande attoree e, in via CP_5
riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € E_
48.023,30 e delle SI.re e , quali eredi di per la Parte_1 Parte_2 Persona_1
quota di metà ciascuna, salva prova di una diversa quota ereditaria, al pagamento dell'importo di €
107.089,91, importi tutti da aumentare per gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.p.c. dal giorno della domanda sino al saldo.
1.4. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nell'udienza ex art. 183 c.p.c.
il giudice ha tentato la conciliazione tra le parti;
tutti i convenuti si sono dichiarati disponibili a conciliare la causa accordando una riduzione dei compensi pattuiti e richiesti nella misura del 30%,
purché fossero fornite garanzie sul pagamento, mentre le attrici, ribadito il loro convincimento in ordine all'inutilità della prestazione dai professionisti convenuti, si sono dichiarate disponibili a definire la lite mediamente pagamento immediato a ciascuno professionista dell'importo di € 20.000,00
pagina 16 di 39 oltre accessori, proposta, quest'ultima, respinta dai convenuti. La causa -nel corso della quale al procuratore originario delle parti attrici si sono avvicendati altri due legali- è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle istanze dei convenuti e,
previo scambio di note conclusive, è stata trattenuta in decisione.
2. Il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_2
I rapporti d'opera professionale che costituiscono titolo delle domande svolte dalle parti sono intercorsi con , . è Persona_1 Parte_2 E_ CP_2
pertanto in primo luogo carente di legittimazione attiva. I convenuti dott. e dott. CP_3 [...]
hanno ritenuto che la dichiarazione ricognitiva del 18.6.2020, di cui più oltre si dirà, CP_4
essendo stata sottoscritta da anche quale legale rappresentante di Persona_1 CP_2
fonderebbe l'obbligo solidale di quest'ultima. Tale prospettazione non convince, attesa la natura sostanzialmente ricognitiva -inidonea quindi a costituire autonoma fonte di obbligazione- della citata dichiarazione con riferimento ai compensi come pretesi nella nota dei professionisti del 21.4.2020 per l'attività svolta in adempimento degli incarichi prima della loro revoca.
3. I criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova applicabili nel caso di specie.
3.1 Onde prevenire le iniziative avversarie, nonostante fossero in corso trattative, non contestate, tra i convenuti e l'avv. Beltramini (primo difensore delle attrici in questa causa), le parti attrici hanno proposto nei confronti dei professionisti domanda di accertamento negativo del loro diritto al compenso. Costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., sez. III civ., ord. 10.4.2024, n. 9706;
Cass., sez. III civ., ord. 18.10.2023, n. 28984; Cass., sez. III civ., 12.12.2014, n. 26158; Cass., sez. lav.,
10.11.2010, n. 22862). Nel caso di specie, peraltro, i convenuti hanno peraltro proposto anche domanda riconvenzionale di condanna del loro diritto al compenso.
pagina 17 di 39 3.2 La regola di riparto generale vede pertanto i professionisti convenuti in accertamento negativo onerati di provare l'esistenza del titolo delle loro pretese e l'esecuzione della prestazione professionale;
a fronte dell'eccezione di inadempimento avversaria, nei limiti in cui essa possa ritenersi ritualmente formulata con sufficiente grado di specificità, erano altresì onerati della prova dell'esatto adempimento.
3.3 Deve però ulteriormente considerarsi che la ricognizione del debito -che ha ad oggetto diritti,
mentre la confessione stragiudiziale può avere ad oggetto fatti- solleva i rispettivi destinatari dall'onere della prova, facendo gravare sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi o che esistano condizioni od altri elementi attinenti al rapporto fondamentale che possano incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4. Gli incarichi professionali conferiti ai dott. comm. e CP_3 Controparte_4
4.1 E' stata prodotta la scrittura privata datata 13.3.2019, sottoscritta dal SI. Persona_1
con la quale il predetto ha conferito ai dott. e l'incarico avente ad oggetto CP_3 Controparte_4
le seguenti attività: “1) individuazione degli assets e dei debiti relativi alle singole masse facenti parte
la ristrutturazione del debito ( , ; 2) Persona_1 Parte_2 E_
Operazione di ristrutturazione del debito complessivo attestante tra i 2.800.000 e i 3.000.000,
classificazione dei debiti, suddivisione per singole masse e ipotesi di dismissione immobiliare a breve-
medio termine;
3) Predisposizione di documentazione tecnica finalizzata alla presentazione a terzi
degli immobili da dismettere;
4) Assistenza alla predisposizione dei piani di pagamento del debito
complessivo e redazione di progetto da proporre all'istituto di credito che supporterà la
ristrutturazione del debito;
5) Assistenza alle trattative per le cessioni degli immobili in qualità di
procuratori da nominarsi per singole masse ( , Persona_1 Parte_2 E_
; 6) Trattative per la definizione transattiva delle posizioni debitorie”. Con separata scrittura
[...]
sottoscritta dai commercialisti convenuti e dal SI. è stato convenuto, per le Persona_1
attività di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 di cui alla lettera di incarico una percentuale del 4% sull'ammontare delle passività oggetto della ristrutturazione del debito ed una percentuale del 2,5% sugli importi relativi alla cessione diretta o indiretta degli immobili, compensi da aumentare per contributo pagina 18 di 39 previdenziale ed IVA e da corrispondere contestualmente agli atti di cessione notarili;
per l'attività di cui al punto 3) è stato pattuito l'importo di € 3.000,00 oltre accessori, da corrispondere al completamento della documentazione tecnica.
4.2 Con successiva scrittura del 21.5.2019, i SI.ri e Persona_1 Parte_2
conferirono ai commercialisti dott. e dott. incarico professionale per le CP_3 Controparte_4
seguenti attività: “1) ricostruzione, analisi e formazione situazione patrimoniale della ditta individuale
TT GI alla data del 31 marzo 2019, nonché della situazione debitoria personale di
quest'ultimo; 2) Valutazione ipotesi del conferimento di un ramo d'azienda della ditta individuale
in una New-co Srl;
3) Individuazione del ramo d'azienda della ditta individuale Persona_1
consistente nei terreni edificabili, cespiti, debiti verso istituti di credito e altri;
4) Persona_1
Stesura perizia di stima di conferimento del ramo d'azienda di cui sopra;
5) Assistenza alla
costituzione di una nuova società a responsabilità illimitata con conferimento del ramo d'azienda di
cui al punto 3, ed adempimenti civilistici e fiscali connessi;
6) Conferimento di incarico in qualità di
procuratore speciale per vendite dei beni conferiti nella neo-costituita Srl”. La scrittura in esame prevede il compenso di € 50.000,00 oltre accessori per le attività di cui ai punti da 1 a 4, quello di €
4.000,00 oltre accessori per l'attività di cui al punto 5), mentre indica come compresa nel mandato del
13.3.2019 l'attività di cui al punto 6). La scrittura del 21.5.2019 ha evidentemente ad oggetto prestazioni professionali distinte rispetto a quelle della precedente scrittura, riguardando la costituzione della nuova società che avrebbe dovuto beneficiare del nuovo finanziamento, Controparte_2
l'individuazione del ramo d'azienda da conferire alla stessa, la redazione della perizia di stima necessaria ai fini del conferimento, tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del nuovo soggetto giuridico.
5. Le ricognizioni dei debiti nei confronti dei convenuti dott. e CP_3 Controparte_4
5.1 In data 21.4.2020, i due commercialisti, riassumendo l'attività svolta in dodici mesi di lavoro,
hanno riepilogato i compensi maturati sulla base dei due mandati del 13.3.2019 e del 21.5.2019,
concedendo una riduzione ed indicandoli in favore di ciascuno nell'importo di € 90.800,00, che, con gli pagina 19 di 39 accessori (contributo previdenziale e IVA), ascende a € 115.207,04. Con scrittura del 18.6.2020,
sottoscritta dal SI. per sé e per da e da Persona_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
è stato richiesto ai due commercialisti di riprendere l'attività di assistenza e consulenza in Parte_1
loro favore, dopo la precedente revoca dell'incarico; nella scrittura si legge: “vi confermiamo la
valutazione positiva sulle attività da voi svolte sino ad aprile 2020 e sulla congruità dei compensi da
voi maturati sino a quella data (come da vostra comunicazione del 21.04.2020)…”. Le sottoscrizioni apposte alla citata scrittura non sono state disconosciute;
nella citazione (pag. 13) si legge che le attrici
SI.re e “dichiarano di non aver alcuna cognizione materiale e/o testuale di una Parte_1 Pt_2
dichiarazione datata 18.06.2020”, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (pag. 7) le attrici si sono limitate ad affermare “si contesta che le attrici in data 18.6.2020 o in altra data abbiano riconosciuto
la congruità dei compensi maturati dai due attori”; le dichiarazioni riprodotte sono a tal punto generiche da non poter certo integrare un disconoscimento.
5.2 Altra scrittura, indirizzata ai due commercialisti, venne sottoscritta in data 7.10.2021 da
[...]
e , quali eredi di per manlevare i professionisti da Parte_1 Parte_2 Persona_1
qualsiasi responsabilità riconducibile ai mandati del 13.3.2019 e del 21.5.2019; nella stessa si legge:
“Le sottoscritte, condividendo il lavoro svolto durante i mandati professionali di cui sopra, confermano
l'importo del credito spettante ai professionisti incaricati come da accordi già sottoscritti con il SI.
e la SI.ra , già oggetto di concordata riduzione rispetto Persona_1 Parte_2
all'originale pattuizione”. Anche tale scrittura non ha formato oggetto di disconoscimento, ma nella citazione le parti attrici ne hanno asserito, al contempo, “l'invalidità assoluta per indeterminatezza ed
indeterminabilità dell'oggetto”, nonché l'invalidità per “violenza morale”, asserendo che il rilascio di tale dichiarazione sarebbe stato preteso dai due professionisti per ottenere la cessione della quota societaria da parte del dott. In realtà, come rilevato dai convenuti, il testo della Controparte_4
dichiarazione ricognitiva era stato preventivamente trasmesso all'avv. Maurizio Borra e da questi girato all'avv. Camilla Beltramini;
l'avv. Borra aveva richiesto copia dei due mandati professionali e della successiva conferma, nonché degli accordi sul quantum, non disponendo di copia degli stessi;
in pari pagina 20 di 39 data la documentazione era stata trasmessa ai legali e alla SI.ra (doc. 25 convenuti); non è Parte_1
stata specificamente contestata l'allegazione dei convenuti secondo cui la scrittura del 7.10.2021 fu sottoscritta dalle SI.re alla presenza dei nuovi legali che le assistevano. Il teste avv. Gennari Parte_1
-uno dei molti legali nel tempo officiati dalle attrici, il cui incarico durò per tre o quattro mesi dal maggio 2020, sino alla sua rinuncia al mandato- ha ricordato che il dott. gli chiese Controparte_4
aiuto, volendo liberarsi della partecipazione in e dei relativi poteri gestori. Le circostanze CP_2
in cui la scrittura del 7.10.2021 venne formata e l'accertata volontà del convenuto di uscire dalla società sono inconciliabili con la dedotta violenza morale che avrebbe indotto le SI.re e Parte_1
a sottoscrivere la predetta scrittura. Il contenuto della dichiarazione non può considerarsi Pt_2
indeterminato, facendo riferimento specifico ai due incarichi professionali ricevuti e all'accordo sul compenso precedentemente raggiunto.
6. L'eccezione di inadempimento infondatamente opposta ai dott. e CP_3 Controparte_4
6.1 Pur avendo sottoscritto le dichiarazioni ricognitive dei debiti più sopra citate e pur non avendo mai contestato alcunché ai professionisti prima che questi, dopo più di due anni dalla seconda revoca dell'incarico, avessero richiesto il pagamento del corrispettivo, nel presente giudizio le attrici hanno sostenuto, da un canto, che nessuna delle attività di cui agli incarichi sarebbe stata da loro eseguita e, al contempo l'inadempimento dei professionisti, che avrebbero (unitamente all'avv. configurato CP_5
un'operazione non sostenibile e dannosa per l'imprenditore, con condotta imperita, negligente e contraria a buona fede, dalla quale “consegue inevitabilmente ope legis la perdita del diritto al
compenso, come richiamato dall'art. 1460 c.c.)”.
6.2 Si ritiene raggiunta la prova dell'esecuzione, da parte dei professionisti, delle attività previste dagli incarichi professionali conferiti con le scritture del 13.3.2019 e del 21.5.2019. Appare in primo luogo provato che i due commercialisti, unitamente all'avv. abbiano predisposto il piano di CP_5
ristrutturazione dei debiti oggetto dell'incarico professionale conferito con la scrittura del 13.3.2019. Il
testo del citato piano, datato 19.7.2019, sottoscritto dai tre professionisti, è stato prodotto dai convenuti
(doc. 5 ; lo stesso reca la disamina dello stato delle attività -riferito alle Parte_10
pagina 21 di 39 distinte situazioni di e nonché delle Persona_1 Parte_2 E_
passività, distinte tra quelle relative alla predetta società, personali ai SI.ri e , Parte_1 Pt_2
relativa alla società neocostituita e per costituzione di un fondo rischi e imprevisti;
il piano prevede la costituzione della nuova società cui conferire il ramo d'azienda dell'impresa individuale, del quale vengono indicate le caratteristiche, nonché la definizione di regole di gestione volte a garantire la destinazione dei proventi delle vendite immobiliari al soddisfacimento dei debiti, l'operazione finanziaria di affidamento in favore della società neocostituita, le modalità di erogazione e di estinzione dei debiti. Sono state altresì prodotte le elaborazioni supportanti il piano predisposte dai commercialisti
(doc. da 45 a 47), la cui stesura da parte dei medesimi è stata confermata dal teste legale CP_4
rappresentante della società tenutaria delle scritture contabili dell'impresa In data 2.8.2019, Parte_1
riscontrò la trasmissione del piano del 19.7.2019, esprimendo un E_1
preliminare parere favorevole alla concessione del finanziamento, riservato il parere definitivo all'esito della presentazione della richiesta di affidamento da parte della società neocostituita (doc. 6 convenuti).
L'avv. Gennari, incaricato nell'estate del 2020 della “tutela della situazione familiare ed aziendale”
dopo la prima revoca dell'incarico agli odierni convenuti, avvenuta nel maggio 2020, ha dichiarato di aver ereditato il percorso già tracciato dall'avv. e dai commercialisti e che i CP_5 CP_4 CP_4
predetti professionisti gli assicurarono massima collaborazione, trasmettendogli la documentazione relativa al piano di ristrutturazione, all'ipotesi di finanziamento e di dismissione immobiliare. Il teste nel 2019 vicedirettore generale di NCTer, ha confermato di aver intrattenuto frequenti Per_2
diretti contatti con i dott. e e che gli stessi si occuparono di verificare i CP_3 Controparte_4
debiti bancari, i gravami sugli immobili, lo stato delle proprietà immobiliari dal punto di vista giuridico e di fatto, sulla tempistica dei pagamenti. A mezzo di ordine di esibizione è stata acquisita la delibera del 2.9.2019 con la quale fu approvata la concessione dell'apertura di credito ipotecaria per l'importo di € 2.700.000, a copertura del fabbisogno previsto dal piano del 19.7.2019, importo poi elevato a €
2.850.000 contestualmente all'estensione della durata, con nota del 7.4.2020 nella quale si dà atto della
“poderosa attività di preistruttoria ed istruttoria insieme ai professionisti”. L'operazione non fu pagina 22 di 39 conclusa per determinazione degli attori, che revocarono l'incarico a tutti i convenuti in data 4.5.2020,
per poi reincaricare il dott. e il dott. con la nota del 18.6.2020 sopra CP_3 Controparte_4
indicata. I due commercialisti hanno poi provveduto all'aggiornamento del piano, come confermato dai testi e , in relazione all'elaborazione prodotta come doc. 52. I due testi appena citati CP_4 Tes_8
hanno confermato l'assistenza prestata dai commercialisti alla costituzione di e CP_2
all'individuazione del ramo aziendale dell'impresa individuale da conferire nella Persona_1
neocostituita società; è stata prodotta la perizia di stima redatta dal dott. ai fini del CP_3
conferimento del ramo d'azienda. Ancora, lo stesso testimone indicato a prova contraria dalle parti attrici, arch. ha riferito di aver trasmesso ai commercialisti i dati sui costi di costruzione e sulle Tes_1
spese notarili, ai fini dell'elaborazione da parte degli stessi, confermata dalla teste , del doc. 51, Tes_8
analisi dei costi maturati dall'impresa in relazione all'edificazione dell'area Rizzi, Parte_1
strumentale al raggiungimento della transazione negoziata dall'avv. con l'appaltatrice CP_5 CP_7
Anche lo svolgimento dell'attività di assistenza alla vendita degli immobili da dismettere, che gli
[...]
stessi commercialisti affermano parzialmente eseguita, in ragione della pretesa, da parte della banca,
che fosse coinvolta , è stata confermata dai testimoni e, in particolare: -dall'arch. Controparte_6
che ha riferito che i dott. e trattarono con Tes_1 CP_3 Controparte_4 E_2
addivenendo al preliminare e con ulteriori soggetti, in particolare e la SI.ra E_3
conduttrice del ristorante ubicato a Passons;
-dall'avv. Gennari, che ha ricordato un incontro Per_6
dei commercialisti con l'imprenditore SI. interessato all'area Rizzi;
-dal SI. Per_7 Per_8
legale rappresentante di De.Ca. s.r.l., conduttrice di un immobile ad uso commerciale della SI.ra
A fronte della genericamente dedotta “duplicazione di compensi richiesti dal legale, nonché Per_9
dai due commercialisti che assumono tutti di aver svolto le medesime attività”, basti sottolineare la diversità delle specifiche competenze messe a disposizione dai professionisti coinvolti.
6.3 Gli inadempimenti confusamente addebitati nel presente giudizio a tutti i professionisti coinvolti e, in particolare, ai due commercialisti, sarebbero consistiti: -nel coartare la volontà dell'anziano SI.
prospettandogli che, in difetto di adesione alle operazioni proposte, “sarebbe stata Parte_1
pagina 23 di 39 inevitabile la odiosa procedura concorsuale del fallimento con la perdita di ogni bene, ivi compresa la
casa familiare”; -nell'aver operato, in sostanza, in una situazione di conflitto d'interessi che si ritiene concretata dal rilascio delle procure generali e dall'ingresso del dott. nella Controparte_4
compagine sociale di con diritto di voto non proporzionale e maggioritario;
-nell'aver Controparte_2
predisposto un piano insostenibile, con conseguente inutilità dell'attività svolta, piano che avrebbe lasciato la famiglia priva di beni. Ciò dopo aver sottoscritto due dichiarazioni ricognitive del diritto al compenso nelle quali si riconosceva l'utilità della prestazione svolta, la seconda delle quali dopo aver officiato altri professionisti e alla presenza degli stessi.
6.4 Nessuno di tali addebiti può ritenersi fondato.
6.5 La rappresentazione della prospettiva del fallimento, infatti, doveva ritenersi doverosa, da parte dei professionisti, considerata la situazione di illiquidità in cui l'imprenditore versava e il grave indebitamento in buona parte garantito da ipoteche sugli immobili che ne precludevano la vendita. Si
consideri, poi, che il SI. nonostante l'asserita coartazione, si determinò a non accedere al Parte_1
finanziamento che era stato deliberato, revocò l'incarico ai commercialisti convenuti, nominò altri professionisti, reincaricò il dott. e il dott. per poi nuovamente mutare CP_3 Controparte_4
proposito, sempre nell'intento di ricercare condizioni di maggior favore, ma trascurando le negative ripercussioni economiche di tali ripensamenti, a fronte degli accordi presi con i creditori nel quadro delle operazioni programmate.
6.6 Quando venne conferito l'incarico ai professionisti, erano pendenti le cause promosse dal SI.
e da contro e da Parte_1 E_ Controparte_8 E_
contro , creditori ipotecari. Non è stata contestata la circostanza allegata dai
[...] CP_14
convenuti nella comparsa di risposta, secondo cui fu la famiglia ad indicare per la ricerca Parte_1
del supporto finanziario NCTer, con la quale non vi erano controversie pendenti e che era creditore chirografario;
né è stata contestata la precisa allegazione, di cui alla comparsa di risposta, secondo cui,
come del resto d'uso in operazioni consimili, fu la NC potenziale finanziatrice a pretendere che fossero previste garanzie in ordine all'esecuzione delle vendite, mediante attribuzione di procure ai pagina 24 di 39 professionisti e conferimento di poteri agli stessi nell'ambito della società costituita, non essendo ipotizzabile, evidentemente, che la restituzione del finanziamento potesse scontare incertezze su tempi e valori minimi di realizzo;
fu, ancora, la stessa NCTer (come si desume dalle lettere prodotte dai commercialisti convenuti sub 11 e 12), in persona del suo direttore generale, che, in data 7.4.2020,
diede disponibilità ad aumentare l'accordato massimo a “a condizione che CP_2 CP_2
[...
e sottoscrivano l'incarico alla Agenzia Persona_1 Parte_1 Parte_2
Sirio Immobiliare srl”, per poi ribadire, in data 28.4.2020, che, in alternativa al prospettato incarico a
Sirio Immobiliare srl con garanzia di incasso predeterminato, avrebbe potuto esserne presentato altro di analogo, che garantisse le medesime o migliori prospettive di vendita degli immobili, per prezzi e tempi. I poteri conferiti ai due commercialisti non furono mai esercitati, tenuto conto delle vicende degli incarichi, che, per tale parte, dovevano ritenersi legittimamente conferiti, non avendo ad oggetto attività mediatizia, ma il reperimento nell'interesse del proprio cliente di offerte di acquisto di beni da realizzare. Si richiama la testimonianza dell'avv. Gennari (sopra riportata al punto 5.2), che ha ricordato come il dott. gli chiese aiuto volendo liberarsi della partecipazione in Controparte_4 [...]
e dei relativi poteri gestori;
la stessa volontà di ritrasferire la partecipazione alle SI.re e CP_2 Pt_2
fu SInificata dal predetto commercialista all'avv. Puschiasis, subentrata ai convenuti e, Parte_1
come loro, citata in giudizio dalle parti odierne attrici con azione di accertamento negativo del suo credito al compenso avanti a questo Tribunale (come dalla stessa dichiarato nel corso della sua deposizione).
6.7 Quanto all'asserita inutilità del piano di ristrutturazione predisposto, si osserva, in primo luogo,
che l'impostazione dello stesso rispondeva all'obiettivo di superare una situazione di grave squilibrio finanziario dovuta anche all'impossibilità di alienare gli immobili, gravati da numerose ipoteche.
Secondo uno schema usuale, si è inteso consolidare il debito mediante concessione di un nuovo finanziamento con il quale estinguere i debiti nei confronti di una pluralità di soggetti, onde aver un unico interlocutore, finanziamento da concedersi a un nuovo soggetto giuridico, essendo il SI.
e la SI.ra gravati da segnalazioni a sofferenza (doc.
2-3 convenuti). L'auspicio Parte_1 Pt_2
pagina 25 di 39 degli attori di liberarsi da ogni debito, fondato su una sopravalutazione, da parte del SI. gli Parte_1
immobili di sua proprietà, è stato smentito dalle diverse valutazioni della banca, che ha messo a disposizione un finanziamento di € 2.850.000,00, con il quale il piano prevedeva il pagamento delle banche creditrici ipotecarie e di altri creditori secondo gli accordi raggiunti con gli stessi con parziali stralci e liberazione degli immobili dalle relative garanzie;
il piano appostava poi un fondo rischi di €
200.000,00. I SI.ri e la SI.ra , nonché sarebbero Persona_1 Pt_2 E_
rimasti proprietari di svariati altri immobili (si raffronti la ricostruzione delle proprietà immobiliari di cui al piano doc. 5 e la perizia di stima recante l'individuazione degli immobili oggetto del conferimento a , ciò che costituiva garanzia per il rimborso del finanziamento concesso CP_2
da NCTer e per il soddisfacimento di ulteriori debiti. Il piano predisposto non prevedeva la concessione di garanzie personali da parte delle SI.re e , garanzie che vennero solo Parte_1 Pt_2
in seguite richieste da NCTer, nell'ambito dell'irrigidimento dei rapporti determinato dal susseguirsi di richieste di modifica delle condizioni formulate dal SI. Come riferito dall'avv. Gennari, Parte_1
subentrato alla prima revoca dei mandati ai commercialisti convenuti, questi ultimi si erano già attivati per ottenere dai creditori una riduzione delle loro pretese, ma quanto ottenuto non era sufficiente a garantire la copertura di tutte le esposizioni debitorie della famiglia, debiti personali compresi. L'avv.
Gennari ereditò il percorso tracciato dai convenuti per tentare di ottenere un finanziamento in unica soluzione che fosse risolutivo di tutte le esposizioni a seguito di ulteriori rinegoziazioni con i creditori,
per poi rinunciare all'incarico; lo stesso avv. Gennari ha dichiarato di non avere mai trattato con il creditore avv. SA per ottenere uno stralcio, in quanto le parcelle da questi trasmesse, per un complessivo importo di circa € 600.000, erano giunte soltanto nella fase finale dell'incarico. Né risulta riscontrata l'affermazione attorea secondo cui il piano di ristrutturazione predisposto dai professionisti successivamente incaricati -il cui contenuto non è stato specificamente allegato o documentato-
avrebbe risolto completamente la situazione debitoria, risultando ancora in corso il contenzioso con come riferito dalle stesse attrici nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ed avendo l'avv. CP_7
SA ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale ha iscritto ipoteca pagina 26 di 39 (doc. 66), in ragione del quale le attrici hanno esposto di aver raggiunto un componimento bonario del quale non hanno indicato il contenuto. Risulta peraltro indimostrato che le attrici abbiano ottenuto una ristrutturazione del debito a condizioni più favorevoli ed è documentalmente provato che le stesse hanno giudizialmente contestato il diritto al compenso dei professionisti succedutisi nella loro assistenza, avv. Barbara Puschiasis (che ne ha riferito come testimone) e avv. Maurizio Borra e Camilla
Beltramini, con i quali le attrici hanno promosso la presente causa, nel corso della quale sono a loro succeduti altri due difensori.
7. Il diritto al compenso dei commercialisti dott. e dott. CP_3 Controparte_4
7.1 Le attrici hanno sostenuto, a pag. 18 della citazione, che i due commercialisti avessero subordinato il pagamento del loro compenso al buon esito dell'operazione, costituito dalla stipula degli atti notarili. Essendo, a loro avviso, il piano insostenibile e non essendo stato erogato il finanziamento,
non sarebbe sorto alcun diritto al compenso.
Tale prospettazione appare infondata;
le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
nelle convenzioni sottoscritte dalle parti per la fissazione dei compensi professionali non si rinviene alcun elemento che possa giustificare la tesi attorea e, del resto, nel caso di specie si sarebbe trattato di un risultato economico condizionato da svariate circostanze indipendenti dall'opera del professionista. Deve pertanto condividersi la prospettazione dei convenuti, secondo cui le convenzioni sottoscritte dalle parti per la fissazione dei compensi professionali si limitavano a prevedere un termine di pagamento.
7.2 Il compenso ai commercialisti convenuti deve essere riconosciuto nella misura risultante dai due accordi negoziali sottoscritti dalle parti e dalla riduzione operata dai professionisti in relazione all'attività di assistenza alle vendite, nonché dai successivi atti ricognitivi più sopra citati. Gli importi a ciascuno spettanti ammontano ad € 113.303,84 ciascuno (importi comprensivi di contributo previdenziale e IVA), di cui € 79.046,24 ciascuno per il primo incarico, conferito dal solo SI. Per_1
pagina 27 di 39 ed € 34.257,60 ciascuno per il secondo incarico, sottoscritto dal SI. e dalla Parte_1 Parte_1
SI.ra . Sui citati importi debbono riconoscersi in favore dei professionisti gli interessi al tasso Pt_2
legale di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002, dal 13.12.2022 (data di ricezione della formale richiesta di pagamento) sino al saldo. Al pagamento del compenso per il primo incarico, comprensivo di accessori e aumentato per gli interessi, debbono essere condannate e , quali Parte_1 Parte_2
eredi di i convenuti hanno prodotto (doc. 56) un atto pubblico di compravendita Persona_1
rogato in data 9.5.2022, nel quale si dà atto (art. 2) dell'accettazione dell'eredità da parte delle predette e della rinuncia della coerede e le attrici SI.re e “vendono, Parte_11 Parte_1 Pt_2
ciascuna per i diritti indivisi pari a un mezzo”, da ciò risultando documentata le quote ereditarie di un mezzo ciascuna. Ne consegue che e debbono essere condannate Parte_1 Parte_2
ciascuna al pagamento della metà del dovuto per il primo incarico in favore di ognuno dei professionisti. Quanto al secondo incarico, la SI.ra , in quanto contraente l'obbligazione e Pt_2
obbligata in solido, rimane tenuta per l'intero importo dovuto nei confronti dei convenuti, mentre la
SI.ra quale erede di deve rispondere, unitamente alla madre, nella Parte_1 Persona_1
misura della metà del totale dovuto. La SI.ra deve essere pertanto condannata al pagamento in Pt_2
favore di ciascuno dei commercialisti dell'importo di € 34.257,60, oltre interessi come sopra indicati, e con lei la SI.ra quale erede del coobbligato solidale defunto, deve rispondere nei confronti Parte_1
di ciascuno dei due professionisti per la sola parte di € 17.128,80 oltre interessi.
8. Gli incarichi professionali conferiti all'avv. CP_5
8.1 Il convenuto avv. ha prodotto otto atti di conferimento di incarico professionale, CP_5
sottoscritti alcuni in data 15.2.2019, altri il 18.2.2019; di questi, sette si riferiscono a procedimenti civili pendenti avanti al Tribunale di Udine o alla Corte d'Appello di Trieste e sono in parte conferiti da e , altri dal solo SI. E_ Persona_1 Parte_2 Parte_1
l'ottavo incarico, conferito da e , ha ad oggetto “a) l'analisi della Persona_1 Parte_2
attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché b) l'approntamento delle possibili
soluzioni tramite, in particolare, una o più cessioni di beni a terzi e/o il conferimento di parte del
pagina 28 di 39 patrimonio ad una newco, la quale potrà essere finanziata da un soggetto terzo (banca), nonché c) le
questioni connesse (es. negoziazione e stipula dei contratti preliminari) necessarie per il buon fine
dell'operazione”. In ciascun atto di conferimento dell'incarico si rinviene la pattuizione del compenso.
9. L'eccezione di inadempimento infondatamente opposta all'avv. CP_5
9.1 Le parti attrici, allegato di aver ricevuto dal legale una richiesta di pagamento di € 26.687,30 in relazione all'ottavo incarico sopra citato, di natura stragiudiziale, hanno in primo luogo sostenuto che le attività oggetto dello stesso non siano state svolte. Tale contestazione è stata ampiamente smentita sia dalla documentazione prodotta (doc. 9, 25-27), che dalle testimonianze raccolte. L'avv. Nardone ha riferito: -di innumerevoli riunioni dell'avv. on i commercialisti e - CP_5 CP_3 Controparte_4
di aver partecipato a numerose riunioni, che ebbero luogo con cadenza settimanale “nel periodo a
cavallo dell'estate” che si riferivano in generale all'operazione di finanziamento per la ristrutturazione dell'indebitamento complessivo, che si tennero sia presso lo studio dell'avv. he presso lo studio CP_5
dei commercialisti;
-di aver partecipato a una riunione alla quale era presente il SI. e di Per_2
essere stata messa al corrente dall'avv. di altre riunioni “con i rappresentanti delle banche”. Il CP_5
teste già più sopra citato, ha confermato che le trattative per l'operazione furono da lui Per_2
intrattenute con i due commercialisti e con l'avv. CP_5
9.2 Ancora, le attrici hanno riferito a tutti i professionisti convenuti gli addebiti di aver costruito un piano di ristrutturazione non sostenibile e di aver coartato la volontà dell'anziano imprenditore,
addebiti dei quali si deve qui ribadire l'infondatezza, per le ragioni già esposte al superiore punto 6, da intendersi richiamate. Si aggiunga che il SI. per sé e per nonché Parte_1 E_
la SI.ra hanno confermato, con scrittura sottoscritta in data 21.5.2019 e non oggetto di Per_9
disconoscimento, la loro volontà di procedere alla ristrutturazione della situazione debitoria secondo l'impostazione prevista dai professionisti convenuti nella presente causa.
9.3 All'avv. viene ulteriormente addebitata dalle attrici la scelta di aver abbandonato tutte le CP_5
vertenze pendenti e di aver rinunciato ad ogni pretesa svolta in giudizio con il precedente legale avv.
SA, senza nel frattempo aver ottenuto il finanziamento che avrebbe permesso di chiudere tutte le pagina 29 di 39 passività e di far fronte agli impegni assunti con le transazioni. Anche tale addebito è risultato privo di fondamento;
il teste avv. Gennari ha riferito che i SI.ri e avevano approvato la Parte_1 Pt_2
strategia suggerita dall'avv. di conciliare i contenziosi, anche per ottenere una cristallizzazione CP_5
del debito e ciò è stato confermato anche dall'avv. Nardone, che ha poi riferito che, nel corso delle riunioni relative al contenzioso giudiziale, l'avv. spiegò ai SI.ri e i possibili CP_5 Pt_2 Parte_1
esiti dei contenziosi e l'attività da compiere;
in particolare il legale spiegò le difficoltà di ottenere un esito favorevole delle cause, in buona parte opposizioni a decreti ingiuntivi già dichiarati esecutivi in forza dei quali erano state iscritte ipoteche giudiziali o di cause nelle quali era già stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, nonché l'interesse più ampio a cristallizzare le poste debitorie ai fini della ristrutturazione del complessivo indebitamento e della richiesta del finanziamento, nei termini prospettati. Il piano di ristrutturazione, in relazione al quale il finanziamento, come sopra evidenziato,
era stato deliberato da NCTer sin dal 2.9.2019, non poté in seguito trovare attuazione per l'ondivaga condotta dei SI.ri e dei familiari e per il mutamento delle determinazioni in precedenza Parte_1
assunte. Ne consegue che la contestazione, comune a tutti gli incarichi di assistenza giudiziale, di inutilità della prestazione in ragione dell'impossibilità di rispettare le transazioni raggiunte, è
evidentemente infondata, trattandosi di impossibilità conseguente alla decisione del SI. e Parte_1
dei suoi familiari di non dare più corso a quel piano di ristrutturazione in ordine al quale avevano in precedenza ripetutamente manifestato il loro consenso e in ordine alla cui fattibilità si è più sopra argomentato, piano che, nella fase iniziale, scontò qualche ritardo conseguente alla difficoltà delle trattative e alle richieste di modifica degli stessi debitori.
9.4 Quanto alle contestazioni sollevate in relazione alla convenienza della definizione transattiva di ciascun contenzioso, si osserva che le attrici non hanno minimamente assolto al loro onere di allegare specificamente e dimostrare le circostanze che, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbero consentito di raggiungere risultati maggiormente favorevoli con la prosecuzione del giudizio.
10. Il diritto dell'avv. l compenso per gli incarichi svolti. CP_5
pagina 30 di 39 10.1 Quanto al compenso relativo all'incarico stragiudiziale conferito il 18.2.2019 dai SI.ri e SA per il piano di ristrutturazione del debito, la pattuizione contenuta nella lettera di Parte_1
incarico per le prestazioni stragiudiziali (doc. 8) prevede una percentuale compresa tra il 2 e il 4%,
riferita a una base di calcolo non precisata rinviandosi ad una successiva determinazione specifica a consuntivo;
ne consegue che il compenso non può ritenersi convenuto in un importo determinato e deve invece valutarsi la congruità della richiesta del legale dell'importo di € 21.000,00, in relazione all'art. 2233 c. I c.c.. Avuto riguardo all'art. 21 c. 2 del D.M. Giustizia n. 55/2014, cui può essere ricondotto l'incarico di cui si discute (Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e
stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del
cliente debitore), all'entità dell'indebitamento dei clienti e all'allegata tabella n. 25, la richiesta del legale deve ritenersi congrua, tenuto conto del grado di sviluppo dell'incarico (per il quale la citata tabella prevederebbe un compenso minimo di € 38.500). Sulla scorta della nota doc. 28, il totale dovuto, compresi esborsi, rimborso forfetario ed accessori, deve essere determinato in € 26.687,30. Il
convenuto avv. a inteso svolgere la sua domanda nei confronti di nella sua sola CP_5 Parte_2
qualità di erede di (e non anche quale committente obbligata in solido), nonché di Persona_1
coerede; le predette debbono pertanto essere condannate al pagamento, ciascuna Parte_1
nella misura della metà, dell'importo di € 26.687,30 (comprensivo di anticipazioni, rimborso forfetario e accessori( aumentato per gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
10.2 Di seguito gli incarichi giudiziali conferiti, le pattuizioni intercorse, le attività svolte e le richieste svolte dal professionista:
a) incarico conferito da e nella causa di opposizione a decreto Persona_1 Parte_2
ingiuntivo n. 3525/2017 Tribunale di Vicenza;
il compenso è stato pattuito in € 4.000,00 per la fase esame e studio, in € 12.900,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 7.650,00 per quella decisoria,
da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, del valore di oltre € 700.000,00 (indicato dalle stesse attrici), il legale ha richiesto l'importo di €
441,00 per spese imponibili ed € 20.012,50 per compenso, di cui € 4.000,00 per la prima fase, €
pagina 31 di 39 6.500,00 per quella di trattazione e istruttoria, € 9.562,50 per la transazione. L'avv. subentrò CP_5
nella causa a preclusioni istruttorie maturate, nel corso delle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, che si conclusero con l'accertamento di un saldo a debito dei due conti correnti del SI.
di € 734.029,08 (doc. 12); in data 1.3.2019 l'avv. richiese la visibilità del fascicolo, Parte_1 CP_5
si costituì il successivo 14.3.2019; il consulente tecnico d'ufficio depositò la relazione il 15.3.2019; la causa è stata estinta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguito della transazione raggiunta con CP_15
(doc. 31 convenuto avv. . CP_5
b) incarico conferito da nella causa di opposizione a Parte_7 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2979/2017 del Tribunale di Vicenza, di valore non inferiore ad € 188.669,00; il compenso è stato pattuito in € 2.400,00 per la fase esame e studio, in € 5.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 4.050,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di €
10.162,50 per compenso, di cui € 2.400,00 per la prima fase, € 2.700,00 per quella di trattazione e istruttoria (con riduzione al 50%), € 5.062,50 per la transazione. In tale causa l'avv. richiese la CP_5
visibilità del fascicolo, si costituì in data 20.2.2019 e depositò le memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3
c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio depositò la relazione il 15.3.2019. Il giudice istruttore non ammise l'indagine tecnica richiesta dagli attori opponenti e per la Persona_1 E_
quantificazione degli addebiti per interessi, commissioni spese, oneri derivanti dal contratto OTC,
decisione istruttoria di segno negativo per le pretese attoree. Anche tale causa venne estinta ex art. 309
c.p.c., a seguito della transazione raggiunta con (doc. 31 convenuto avv. . CP_15 CP_5
a)-b) Le cause dianzi indicate avanti al Tribunale di Vicenza hanno formato oggetto di transazione
(si veda il doc. 42 attoreo), a seguito di una proposta transattiva migliorativa per entrambi i contenziosi,
dopo che, evidentemente, una precedente proposta più favorevole alle parti attrici era stata respinta da
La circostanza che si sia addivenuti ad un accordo unitario riferito ai due distinti CP_15
contenziosi, nemmeno riuniti, non può certo escludere che sia dovuto in relazione ad entrambe le cause pagina 32 di 39 il compenso per la fase decisionale aumentata del 25%, attese le distinte valutazioni operate in relazione ai diversi rapporti e alle differenti situazioni processuali.
I compensi richiesti dal legale per le cause a) e b), sono dovuti, in relazione all'attività della quale è
stato provato l'espletamento e sono conformi alle pattuizioni intercorse tra le parti, anzi inferiori.
Ne consegue che, per l'incarico sub a), in qualità di eredi del SI. le attrici Persona_1
e debbono essere condannate al pagamento, per metà ciascuna, Parte_2 Parte_1
dell'importo complessivo di € 29.760,19 (comprensivo di spese imponibili, rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
Per l'incarico sub b), ancorché l'incarico sia stato conferito non solo da ma E_
anche da il convenuto avv. ha svolto la sua domanda nei confronti della Persona_1 CP_5
sola società, debitrice in solido, che deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di €
14.828,32 (al lordo della ritenuta d'acconto), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV
c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
c) incarico conferito da per il E_ Persona_1 Parte_2
giudizio di appello R.G. 24/2019 di valore non inferiore a € 747.105,01 (tale era il valore della domanda azionata in primo grado, come riconosciuto dalle attrici a pag. 27 della citazione e risultante dal doc. 44 alla stessa allegato); il compenso è stato pattuito in € 4.500,00 per la fase esame e studio riferita al giudizio di primo grado, in € 5.400,00 per esame e studio fase d'appello, in € 3.200,00 per l'atto introduttivo, in € 7.500,00 la fase di trattazione e istruttoria, in € 9.000,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di € 22.750,00 per compenso, di cui € 4.200,00 ed € 5.400,00 per esame e studio del giudizio di primo grado e per quello d'appello, € 1.600,00 per l'atto introduttivo (con riduzione al 50%), € 11.200,00 per la definizione transattiva. In tale causa l'avv. si costituì in CP_5
giudizio in sostituzione dell'avv. SA;
dopo alcune udienze di rinvio, la causa fu estinta ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. La transazione venne raggiunta a valori coerenti con quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Udine e unitamente alla causa d'appello venne conciliato il pagina 33 di 39 giudizio di primo grado di cui infra sub d). Il compenso è stato richiesto in relazione ad attività
documentata e in misura conforme alle pattuizioni raggiunte tra le parti. Anche in relazione a tale incarico, ancorché committenti fossero anche e , il convenuto avv. Persona_1 Parte_2
ha svolto la sua domanda nei confronti della sola società, debitrice in solido, che deve pertanto CP_5
essere condannata al pagamento della somma di € 33.194,98 (al lordo della ritenuta d'acconto e comprensiva di ogni accessorio), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal
24.6.2023 sino al saldo.
d) incarico conferito da per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Persona_1
Tribunale di Udine, di valore indeterminato;
il compenso è stato pattuito (doc. 4) in € 3.300,00 per la fase esame e studio, in € 3.500,00 la fase di trattazione e istruttoria, in € 5.900,00 per quella decisoria,
da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di € 12.425,00 per compenso, di cui € 3.300,00 per esame e studio, € 1.750,00 per la fase istruttoria (con riduzione al 50%), € 7.375,00 per la definizione transattiva. Sono state prodotte le memorie depositate e l'atto di transazione raggiunto comprese anche la causa di cui al punto c). L'attività non è stata contestata e le parti attrici si sono limitate a sostenere che, essendosi concluso un unico atto transattivo per due giudizi, il legale avrebbe duplicato il compenso. Si richiama integralmente quanto sopra osservato in ordine all'unica transazione conclusa per i giudizi a) e b), per evidenziare l'infondatezza della prospettazione, in relazione all'autonomia dei giudizi e delle domande in essi svolte.
Ne consegue che, per l'incarico sub d), in qualità di eredi del SI. le attrici Persona_1
e debbono essere condannate al pagamento, per metà ciascuna, Parte_2 Parte_1
dell'importo di € 18.129,57 (comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
e) incarico conferito da per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. Persona_1
1675/2019 promosso avanti al Tribunale di Udine da il compenso è stato pattuito Parte_12
(doc. 5) in € 1.900,00 per la fase studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 3.900,00 per la fase pagina 34 di 39 di trattazione e istruttoria, in € 2.400,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale procedimento il legale ha emesso preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 8.280,51, di cui per compenso € 1.900,00 per la fase studio, € 775,00 per la fase introduttiva (con riduzione del 50%), € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 5.675,00 per la definizione transattiva (doc. 21). L'avv. ha depositato la comparsa CP_5
di costituzione e risposta, esponendo le ragioni del ritardo in cui il SI. era incorso nei Parte_1
confronti del promissario acquirente e rimettendosi alla valutazione giudiziale, ciò che ha consentito di ottenere la compensazione delle spese di causa;
a seguito dell'ordinanza definitoria, che ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare, condannando il SI. al pagamento dell'importo di € Parte_1
100.000, con compensazione delle spese legali, le parti raggiunsero un accordo per la corresponsione,
da parte del SI. dell'importo di € 86.750,00 in unica soluzione entro il 30.11.2019. Parte_1
L'attività esposta è provata, il compenso conforme all'accordo scritto;
ne consegue la condanna delle attrici e al pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 8.280,51 Parte_2 Parte_1
(comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.
IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
f) incarico conferito da per il procedimento di negoziazione assistita promosso Persona_1
da , per la controversia del valore di € 50.000,00; il compenso è stato pattuito (doc. Parte_13
6) in € 510,00 per la fase di attivazione, € 1.020,00 per la negoziazione, € 1.530,00 per la conciliazione.
Per l'attività in esame l'avv. ha emesso nota per € 2.976,00, di cui € 2.040,00 per compenso, di CP_5
cui € 510,00 per la fase di attivazione ed € 1.530,00 per la conciliazione, raggiunta, per quanto riferito dalle attrici, per l'importo di € 44.000,00 a fronte di una richiesta di € 50.000,00. L'attività esposta non
è contestata, il compenso conforme all'accordo scritto, anzi inferiore;
ne consegue la condanna delle attrici e al pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 2.976,60 Parte_2 Parte_1
(comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.
IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
pagina 35 di 39 g) incarico conferito da per la causa R.G. 4346/2018 di opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo ottenuto da del valore di € 130.000,00; il compenso è stato pattuito (doc. 7) in € CP_7
2.500,00 per la fase esame e studio, in € 2.220,00 per la fase introduttiva, in € 5.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 4.050,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale procedimento il legale ha emesso preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 16.593,85, di cui € 11.372,50 per compenso e,
segnatamente, € 2.500,00 per la fase studio, € 1.110,00 per la fase introduttiva (con riduzione del 50%),
€ 2.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione (con riduzione del 50%), € 5.062,50 per la definizione transattiva (doc. 24). L'avv. ottenuta la visibilità del fascicolo, si è costituito in sostituzione del CP_5
precedente difensore, prima della costituzione di ha esaminato la comparsa di risposta, ha CP_7
partecipato all'udienza ex art. 183 c.p.c., nel corso della quale venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ha depositato le memorie ex artt. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c.; la causa è
stata estinta ex art. 309 c.p.c., a seguito della transazione sottoscritta in data 17.2.2020 dal SI.
(doc. 23); dal testo della stessa si evince che le parti non solo hanno transatto la controversia Parte_1
sub iudice, ma hanno inteso prevenire una futura causa per risarcimento danni nei confronti del SI.
e a fronte di tale pretesa è stato pattuito il trasferimento di un terreno, di talché le doglianze Parte_1
attoree relative alla mancata indicazione del prezzo appaiono del tutto inconsistenti. Le attrici Pt_2
e quali eredi di debbono essere condannate al
[...] Parte_1 Persona_1
pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 16.593,85 (comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
h. l'unico incarico svolto dall'avv. in relazione al quale non è stato prodotto un atto di CP_5
conferimento per iscritto con determinazione del compenso è quello relativo al procedimento R.G.
3560/2018 avanti al Tribunale di Udine, promosso da contro Parte_14
nel quale il legale si costituì in data 16.10.2018 in sostituzione del precedente Persona_1
difensore. Come riferito dalle parti attrici, il procedimento si concluse con una transazione sottoscritta dal SI. che prevedeva il pagamento al della somma di € 20.000,00. Con la Parte_1 Parte_14
pagina 36 di 39 nota doc. 29 l'avv. ha preteso il complessivo importo di € 4.661,89, di cui € 3.195,00 per CP_5
compenso, che appare congruo rispetto alla complessità del procedimento e all'attività svolta, in relazione ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 per i procedimenti di istruzione preventiva,
scaglione € 5.201-26.000. La procura è stata sottoscritta da la domanda è stata Persona_1
pertanto proposta nei confronti delle coeredi e che debbono essere Parte_2 Parte_1
condannate al pagamento della somma di € 4.661,89 (comprensiva di rimborso forfetario e accessori),
oltre interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
11. L'infondata domanda risarcitoria svolta dalle attrici.
La domanda è stata svolta promiscuamente da tutte le attrici, ancorché in relazione ai prospettati danni -gli esborsi inutilmente sostenuti per la costituzione di e il debito assunto con la CP_2
transazione verso debba escludersi la legittimazione attiva di Parte_8 E_
oltre quella di per le ragioni già esposte. La ritenuta insussistenza di
[...] CP_2
inadempimenti addebitabili ai professionisti convenuti preclude di per sé l'accoglimento della domanda risarcitoria. La costituzione di è avvenuta in relazione al piano di ristrutturazione CP_2
approvato dai SI.ri e , in ragione, come più sopra evidenziato, della richiesta della Parte_1 Pt_2
banca per l'erogazione del finanziamento, piano in relazione al quale i predetti si sono poi diversamente determinati;
è stato peraltro documentato che in persona della sua legale CP_2
rappresentante SI.ra in data 9.5.2022 ha ottenuto un finanziamento di € 650.000,00 Parte_1
da NC di Cividale s.p.a. (doc. 31 convenuti e , risultandone smentita CP_3 Controparte_4
l'affermazione di inutilità della costituzione della società. L'inadempimento del contratto preliminare con non può essere addebitato ai convenuti, essendo stato determinato Parte_8
dall'andamento delle trattative con la banca finanziatrice e i creditori.
12. La regolazione delle spese processuali.
12.1 Nei rapporti tra e i convenuti le spese processuali possono essere integralmente CP_2
compensate, atteso il ritenuto difetto di legittimazione attiva e passiva.
pagina 37 di 39 12.2 Attesa la totale soccombenza, le attrici , Parte_1 Parte_2 [...]
debbono essere condannate, tra loro in solido, a rifondere le spese processuali in E_
favore dei convenuti dott. e dott. liquidate, in conformità alla nota, come CP_3 Controparte_4
da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti al valore della causa, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
12.3 Le spese seguono la soccombenza anche nel rapporto con il convenuto avv. in favore CP_5
del quale le spese sono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
12.4 Nelle note conclusive, depositate prima dell'udienza di discussione orale, i convenuti dott.
[...]
e dott. hanno svolto “domanda di responsabilità aggravata a norma dell'art. CP_3 Controparte_4
96, primo comma, c.p.c.”. La facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza derogare all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali (si veda
Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, i convenuti abbiano assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) dichiara il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_2
B) rigetta tutte le domande attoree;
C) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti dott. e dott. CP_3
condanna: a) la SI.ra e la SI.ra a pagare al dott. Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ciascuna per la quota di metà, l'importo di € 79.056,04, aumentato per gli interessi al tasso di CP_3
pagina 38 di 39 cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
b) la SI.ra e la Parte_1
SI.ra a pagare al dott. ciascuna per la quota di metà, l'importo di € Parte_2 Controparte_4
79.056,04, aumentato per gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022
sino al saldo;
c) la coobbligata SI.ra per l'intero e con lei la SI. nel Parte_2 Parte_1
limite della quota ereditaria di metà, a pagare al dott. l'importo di € 34.257,60, aumentato per CP_3
gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
d) la coobbligata SI.ra per l'intero e con lei la SI. nel limite della quota Parte_2 Parte_1
ereditaria di metà, a pagare al dott. l'importo di € 34.257,60, aumentato per gli Controparte_4
interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
D) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'avv. condanna: e) CP_5
a pagare al predetto convenuto la somma di € 48.023,30, oltre E_
interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo;
f) la SI.ra Pt_2
e la SI.ra a pagare all'avv. ciascuna per la quota di metà, la somma di
[...] Parte_1 CP_5
€ 107.089,91, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo;
E) compensa integralmente le spese processuali tra e i convenuti;
CP_2
F) condanna la SI.ra la SI.ra e Parte_1 Parte_2 E_
, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti dott. e dott. le
[...] CP_3 Controparte_4
spese processuali, che liquida per entrambi in € 1.248,00 per esborsi e in € 22.507,00 per compenso,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
respinge la domanda risarcitoria ex art. 96 c. I c.p.c. svolta dai predetti convenuti;
G) condanna la SI.ra la SI.ra Parte_1 Pt_2 Pt_15 E_
, in solido tra loro, a rifondere al convenuto avv. le spese processuali, che liquida
[...] CP_5
in € 765,80 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 28 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
pagina 39 di 39
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I U D I N E
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1924/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato il
24.6.2023 a mezzo della posta elettronica certificata
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), anche quali eredi di deceduto in data 30.1.2021, C.F._2 Persona_1
(C.F. ), con sede a Pordenone, in E_ P.IVA_1
persona dell'amministratore unico (C.F. ), con Parte_1 CP_2 P.IVA_2
sede a Pagnacco (Udine), in persona dell'amministratore unico tutte rappresentate e Parte_1
difese, per procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata l'8.11.2024, dagli avv. Sara Bernardis e GI Ortis del Foro di Udine,
domiciliatari;
attrici
CONTRO
(C.F. ), CP_3 C.F._3 Controparte_4
(C.F. , entrambi rappresentati e difesi, per procura unita mediante strumenti C.F._4
pagina 1 di 39 informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Caruso del Foro di Udine,
domiciliatario;
(C.F. ), rappresentato e difeso, per Controparte_5 C.F._5
procura unita mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo
Panella, domiciliatario;
convenuti in punto: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI
Per le attrici: Ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettate:
1. In via preliminare:
accertarsi e dichiararsi la nullità delle dichiarazioni contenute nella lettera d.d. 07.10.2020 (doc. n. 26
dei convenuti – nonché della determinazione del compenso contenuta nel CP_3 Controparte_4
conferimento d'incarico d.d.18.02.2019 (doc. n. 8 e nella comunicazione d.d.19.07.2019 (doc. CP_5
n. 25 .
2. In via principale: - Accertarsi e dichiararsi, rigettando l'avversaria domanda CP_5
Con riconvenzionale, che la somma di euro 226.607,68 richiesta dai dott. e CP_3 [...]
non è dovuta per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa;
- Accertarsi Controparte_4
e dichiararsi, rigettando l'avversaria domanda riconvenzionale, che la somma di euro 155.113,21 non è
dovuta all'Avv. per tutte le ragioni meglio esplicitate negli atti di causa;
- A tal Controparte_5
fine accertarsi e dichiararsi che gli importi richiesti sono ingiustificatamente pretesi e che, in ogni caso,
le inadempienze ascrivibili ai convenuti e il loro agire contrario ai principi di buona fede e correttezza professionale hanno comportato un maggior danno a parte attrice pari quantomeno a euro 39.084,78 e per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore delle attrici,
dell'importo di euro 39.084,78. 3. In via meramente subordinata: accertato l'inadempimento dei professionisti, ridurre le pretese dei dott. e alla somma di CP_3 Controparte_4
euro 54.000,00 e quelle dell'Avvocato alla somma che sarà ritenuta di giustizia, compensando CP_5
pagina 2 di 39 anche parzialmente le stesse con i danni patiti dalla famiglia come diretta conseguenza del Parte_1
loro operato pari quantomeno a euro 39.084,78. 4. In ogni caso: con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende. In via istruttoria Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova preceduti da “Vero è che”:
1. LL ha sentito il dott. il dott. e l'Avv. dire alla SInora Controparte_4 CP_3 CP_5 [...]
che avrebbe dovuto convincere il padre a sottoscrivere il finanziamento di euro Parte_1
2.850.000,00 con NC Ter pena il fallimento e la perdita di ogni bene;
Teste: Arch. Testimone_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Castellerio 86, residente in [...]G; residente Testimone_3 Testimone_4
in Udine, Via Colugna 129/2 2. LL ha sentito i convenuti dire alla SInora che se il Parte_1
padre non avesse ottenuto il finanziamento da NC Ter avrebbe “perso tutto” “si sarebbero ritrovati su una strada” “i creditori avrebbero portato via anche il frigorifero”; Teste: Arch. con Testimone_1
studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Castellerio 86; residente in [...]G; residente Testimone_3 Testimone_4
in Udine, Via Colugna 129/2; 3. La SInora subì molte pressioni dai convenuti Parte_1
affinché si procedesse alla accettazione delle condizioni di finanziamento imposte da NC Ter;
Teste:
Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_2
residente in [...]; residente in [...]G; Testimone_3
residente in [...]2; 4. L'Avv. Gennari Giuseppe Le disse che Testimone_4
avrebbe dovuto denunciare i convenuti e il dott. per le gravi condotte poste Persona_1 Pt_3
in essere nei confronti del stesso;
Teste: Arch. con studio in Via Parte_1 Testimone_1
Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...], Testimone_2
residente in [...]G;
5. Il dott. nel corso della Testimone_3 Parte_4
riunione tenutasi nel maggio 2020 a cui Lei presenziò facendo presente che erano stati revocati i due commercialisti SInori e Le chiese “chi ci paga ora a noi”? indicando sé CP_3 Controparte_4
pagina 3 di 39 stesso e il dott. vice direttore di NC Ter, anch'egli presente alla riunione;
Teste: Avvocato Per_2
Giuseppe Gennari con studio in Udine Via Ippolito Nievo n. 4; 6. Il dott. Le chiese nel Parte_4
corso della riunione tenutasi nel maggio 2020 di nominare altri procuratori generali in sostituzione dei due commercialisti e o, in alternativa, di riconfermare le loro nomine per CP_3 Controparte_4
procedere alla erogazione del finanziamento;
Teste: Avvocato Giuseppe Gennari con studio in Udine
Via Ippolito Nievo n. 4; 7. Fu Lei a predisporre per l'operazione di ristrutturazione congeniata dagli odierni convenuti tutta la documentazione tecnica relativa agli immobili nonché fu lei a stimare tutti i beni;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Fu lei a Testimone_1
effettuare l'individuazione degli Asset immobiliari del SInor su richiest Teste: Arch. Parte_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Fu lei a effettuare Testimone_1
l'individuazione degli Asset immobiliari del SInor su richiesta dei dottori e Parte_1 CP_3
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Controparte_4 Testimone_1
9. La pec intestata al SInor era in uso esclusivo del dott. e al dott. Persona_1 CP_3
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo Controparte_4 Testimone_1
n. 163; residente in [...]G; residente in Testimone_3 Testimone_4
Udine, Via Colugna 129/2; 10. Il SInor era un analfabeta digitale;
Teste: Arch. Persona_1
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in Testimone_1 Testimone_3
Pagnacco Via della Motta 5/G; residente in [...]2; 11. La pec Testimone_4
intestata a era in uso esclusivo del dott. e al dott. CP_2 CP_3 Controparte_4
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; residente in [...]2; Testimone_4
12. LL ha seguito per oltre vent'anni il SInor in tutte le sue attività Persona_1
imprenditoriali ed era il suo consulente di fiducia più stretto nonché amico di famiglia;
Teste: Arch.
con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 13. Il SInor Testimone_1 [...]
negli ultimi anni di vita, si era adoperato per risanare la sua situazione Per_1
economico/finanziaria; Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. Testimone_1
pagina 4 di 39 163; residente in [...]G; 14. Il SInor ha Testimone_3 Persona_1
sempre manifestato l'intenzione di continuare a svolgere, fino all'ultimo dei suoi giorni, la sua attività
imprenditoriale; Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1
residente in [...]G 15. Il SInor le raccontò Testimone_3 Persona_1
che l'Avv. frequentava quotidianamente la sua casa in quanto la moglie era amica della figlia CP_5
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Pt_1 Testimone_1 Tes_3
residente in [...]G; 16. Il SInor le raccontò che
[...] Persona_1
l'Avv. e la moglie, nel corso dei pranzi che si tenevano a casa insistevano affinché CP_5 Parte_1
l'uomo revocasse il mandato al precedente legale avv. SA affidando loro tutti gli incarichi;
Teste:
Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente Testimone_1 Testimone_3
in Pagnacco Via della Motta 5/G; 17. Il SInor le raccontò di aver superato le Persona_1
perplessità di revocare il precedente legale avv. SA e di aver deciso di conferire tutti gli incarichi all'Avv. perché lo stesso gli aveva garantito che, con il suo intervento, avrebbe risolto CP_5
favorevolmente tutte le vertenze;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; 18. Il SInor Testimone_3 [...]
le raccontò di aver deciso di conferire incarico all'Avv. perché lo stesso gli aveva Per_1 CP_5
garantito che avrebbe potuto continuare la sua attività imprenditoriale mantenendo la proprietà dei suoi beni;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Tes_3
residente in [...]G; 19. Il SInor le raccontò di
[...] Persona_1
aver deciso di conferire incarico all'Avv. n quanto da quest'ultimo convinto che l'avv. SA, CP_5
suo precedente difensore, si stesse approfittando di lui e volesse impossessarsi del suo patrimonio;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; 20. Il SInor Le ha manifestato, a più Persona_1
riprese nel corso del 2020, preoccupazione circa l'operato dell'Avv. e dei commercialisti dott. CP_5
e riferendole che l'unica soluzione prospettata dai consulenti avrebbe CP_3 Controparte_4
aggravato la sua esposizione personale e quella della sua famiglia;
Teste: Arch. con Testimone_1
pagina 5 di 39 studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Motta 5/G; 21. Il SInor Le ha manifestato, a più riprese, preoccupazione circa Persona_1
l'operato dell'Avv. iferendole che il legale, contrariamente a quanto concordato al conferimento CP_5
dell'incarico, non poneva in essere una decisa difesa in giudizio, preferendo transare tutte le vertenze riconoscendo integralmente il credito avversario;
Teste: Arch. con studio in Via Testimone_1
Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; 22. Il Testimone_3
SInor Le ha manifestato la sua contrarietà alla operazione di ristrutturazione che i Persona_1
convenuti avevano concordato con NC Ter perché avrebbe comportato la perdita del suo intero patrimonio immobiliare;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo Testimone_1
n. 163; residente in [...]G; 23. Il SInor Le Testimone_3 Persona_1
ha manifestato la sua contrarietà a cedere il suo patrimonio immobiliare “in blocco” a
[...]
perché il prezzo offerto era decisamente troppo basso rispetto al reale valore di mercato;
CP_6
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; Testimone_1 Testimone_3
residente in [...]G; 24. Il SInor Le raccontò che il SInor Persona_1
e il SInor avevano espressamente condizionato l'erogazione del Parte_5 Persona_3
finanziamento alla alla cessione in “blocco” del patrimonio immobiliare del CP_2 Parte_1
al loro fiduciario Sirio Immobiliare Srl al prezzo da questi imposto;
Teste: Arch. con Testimone_1
studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]
Motta 5/G; residente in [...]2; 25. LL era il Direttore Lavori Testimone_4
nel cantiere sito in Udine Località Rizzi appaltato dall'impresa individuale del SInor a Parte_1
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 26. LL CP_7 Testimone_1
ha riscontrato la fondatezza delle contestazioni e dei vizi alle opere eseguite da e rilevati CP_7
dall'Arch. per conto del SInor nella perizia che le si mostra prodotto sub doc. 63; Per_4 Parte_1
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Spilimbergo n. 163; 27. La SInora Testimone_1
gestisce, da sempre, un circolo ippico a Pagnacco e mai ha affiancato il padre Parte_1
nell'attività imprenditoriale;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
pagina 6 di 39 Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 28. La SInora è casalinga ed è sempre rimasta Parte_2
estranea alle attività del marito;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 29. Il SInor ha chiesto alla figlia di Persona_1 Pt_1
seguire con lui l'operazione di ristrutturazione perché preoccupato dell'operato dei convenuti che assecondavano le richieste di NC Ter? Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Testimone_1
Via Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 30. Il SInor le confidò che aveva Persona_1
constatato l'esistenza di ulteriori ingenti debiti non conteggiati dai professionisti incaricati nell'operazione di ristrutturazione;
Teste: Arch. con studio in Via Martignacco, Via Testimone_1
Spilimbergo n. 163; residente in [...]G; Testimone_3 Testimone_4
residente in [...]2; 31. “La costituzione della ha determinato la CP_2
possibilità di interessanti risparmi fiscali nelle operazioni di vendita degli immobili conferiti i quali presentano valore contabile a rimanenza molto basso rispetto a quello di mercato”; Teste: Tes_5
Part
con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75 32. La costituzione della .co ha comportato
[...]
sinora ingenti costi di costituzione, anche con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, Teste:
con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75; 33. Il conferimento degli immobili nella Testimone_5
dalla ditta individuale ha comportato elevati esborsi senza alcun CP_2 Persona_1
vantaggio anche in termini di agevolazioni/risparmi fiscali;
Teste: con studio in Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 34. La è rimasta inattiva sin dalla sua costituzione CP_2
eccezion fatta per la vendita del terreno dei Rizzi nell'ottobre 2023, vendita che ha estinto il finanziamento bancario erogato dalla Civibank Spa nel maggio 2022; Teste: con studio Testimone_5
in Pordenone Corso Garibaldi 75; 35. Per chiudere la che di fatto è inutilizzata, le eredi CP_2
dovrebbero sostenere ingenti costi di scioglimento;
Teste: con studio in Parte_1 Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 36. Nell'anno 2020 pur risultando una perdita civilistica di euro pagina 7 di 39 739.872 (dati modello Unico 2021) la considerata dalla normativa fiscale “società di CP_2
comodo”, ha dovuto dichiarare un reddito pari a euro 34.986 con conseguente debito di imposta IRES
pari ad euro 8.397 e IRAP per euro 1.364; Teste: con studio in Pordenone Corso Testimone_5
Garibaldi 75; 37. I costi per la tenuta della contabilità/ redazione bilancio/ dichiarazioni fiscali della ammonta a circa euro 4.500,00/anno + iva;
Teste: con studio in CP_2 Testimone_5
Pordenone Corso Garibaldi 75; 38. La ditta individuale oggi, a seguito del Persona_1
decesso dell'imprenditore, comunione ereditaria è intestataria da oltre dieci anni Persona_1
di ben 3 immobili a rendita, circostanza che ha permesso di ottenere nel maggio 2022 un finanziamento da primario istituto di credito. Teste: con studio in Pordenone Corso Garibaldi 75; Con Testimone_5
riferimento alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-tre n. 2 c.p.c. dai dott.ri CP_3
e si chiede che le stesse vengano rigettate e, nel caso di loro denegata ammissione, si chiede di CP_4
essere ammessi a prova contraria con i testi indicati;
inoltre si formulano le seguenti specifiche istanze:
Sul capitolo 11) e 12) si chiede di essere ammessi con il seguente capitolo a prova contraria con il teste e Arch. ° “Vero è che l'avv. a mattina del 10.03.2020 Le riferì Persona_3 Testimone_1 CP_5
che il SInor era impossibilitato a recarsi alla riunione perché ammalato?” ° “Vero è che Parte_1
l'avv. la mattina del 10.03.2020 Le riferì che l'avv. Rossi, legale di , aveva CP_5 Controparte_6
omesso di inviare la documentazione concordata e che quindi non si poteva stipulare l'atto? Sul
capitolo 16) si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste con studio a Testimone_6
Udine, Viale Trieste n. 40 sul seguente capitolo di prova: ° “Vero è che LL ha segnalato alla collega
Avv. Puschiasis e alla SInora il conflitto di interessi del dott. Parte_1 Controparte_4
inserito all'interno della compagine sociale della con diritto di voto non proporzionale CP_2
alla quota detenuta pari all'1% con diritto di voto al 51%?” ° “Vero è che LL ha evidenziato alla
SInora una condotta dei dott. e relativamente Parte_1 CP_3 Controparte_4
alla attribuzione di procure generali e quote societarie in violazione ai principi deontologici a cui gli stessi devono conformarsi?” Con riferimento alle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171-tre n. 2 c.p.c. dall'avv. si chiede che le stesse vengano rigettate e, nel caso di loro denegata CP_5
pagina 8 di 39 ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati;
inoltre si formulano le seguenti specifiche istanze: Sul capitolo 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, si formulano a prova contraria i seguenti capitoli di prova e si indica a teste l'Arch. ° Testimone_1
“Vero è che il SInor le riferì che l'avv. e la moglie, Avv. Ogriseg, Persona_1 CP_5
insistevano nel corso delle occasioni di convivialità, affinché egli affidasse loro tutte le vertenze seguite dall'avv. ?” ° “Vero è che il SInor aveva grande fiducia nell'avv. Persona_5 Persona_1
? ° “Vero è che, dopo molte insistenze, l'avv. riuscì a convincere Persona_5 CP_5 [...]
a revocare il precedente legale promettendogli che, grazie al suo intervento, avrebbe salvato Per_1
tutto il patrimonio e le vertenze avrebbero avuto esito positivo? “ e il teste avv. sul Persona_5
seguente capitolo di prova: ° “Vero è che LL, dopo la revoca del mandato, è stato contattato dal neonominato difensore Avv. il quale Le ha chiesto di redigere, a suo nome, gli atti delle CP_5
instaurande vertenze contro e ammettendo che lo stesso Controparte_8 Controparte_9
non si occupava di tali materie bancarie?” Sul capitolo 27 si formula a prova contraria il seguente capitolo di prova con il teste l'Arch. ° “Vero è che ha sempre Testimone_1 Persona_1
dichiarato che avrebbe continuato a svolgere la sua attività professionale finché in vita?” ° “Vero è che amava il suo lavoro e che proprio il lavoro era la sua ragione di vita?” ° “Vero è Persona_1
che Le ha sempre manifestato la volontà di proseguire le controversie soprattutto Persona_1
quelle contro gli Istituti bancari?” Sul capitolo 37 si chiede di essere ammessi a prova contraria, con i
SInori e sui seguenti capitoli di prova: ° “Vero è che LL, quale Persona_3 Testimone_7
funzionario di NC Ter, ha condizionato l'erogazione del finanziamento prima all'affidamento dell'incarico di vendita e successivamente alla vendita in blocco del patrimonio immobiliare di al Vostro fiduciario ?” ° “Vero è che LL concordava con Persona_1 Controparte_6 [...]
i prezzi di vendita del compendio Immobiliare?” ° “Vero è che nel 2022 LL, quale CP_6
funzionario di NC Ter ha ceduto i crediti vantati dall'Istituto NCrio nei confronti di
[...]
proprio al Vostro fiduciario al prezzo di euro Parte_7 CP_1 Controparte_6
450.000 come da documento che Le viene esibito doc 66?” ° “Vero è che LL ha ricevuto per il tramite pagina 9 di 39 dell'avv. Camilla Beltramini una offerta di acquisto dei crediti vantati dall'Istituto NCrio nei confronti di di euro 500.000,00 come da documenti che Persona_1 Parte_7 CP_1
si esibiscono doc (68,69,70)? ° “Vero è che quando LL ha incontrato l'avv. Beltramini nel novembre
2021 ha riferito alla stessa che l'offerta di euro 500.000 era conforme alle aspettative della NC? °
“Vero è che ha preteso per evitare azioni esecutive il pagamento di euro 700.000 Controparte_6
dalle attrici a estinzione del credito acquistato come da documento che Le viene esibito (doc 67)?
Per i convenuti e voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria CP_3 Controparte_4
istanza: in principalità: rigettare tutte le domande proposte dalle attrici Parte_1 Pt_2
, e nei confronti dei convenuti dottori
[...] CP_1 CP_1 E_ Controparte_2
e in quanto completamente infondate;
in via CP_3 Controparte_4
riconvenzionale: disattesa ogni contraria eccezione e difesa, condannare le attrici e Parte_1
, in proprio e quali eredi del defunto nonché in Parte_2 Persona_1 Controparte_2
via solidale fra loro o come meglio visto, a pagare a ciascuno dei predetti convenuti la somma capitale di euro 113.303,84 (i.v.a. e contributo previdenziali compresi), salva diversa determinazione giudiziale,
a titolo di compenso dell'attività professionale prestata in esecuzione degli incarichi sottoscritti nelle date del 13.3.2019 e del 21.5.2019, successive conferme e riconoscimenti del 18.6.2020 e del
7.10.2021, con gli interessi al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali dalla data della mora e comunque, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c. da quella della presente domanda;
in ogni caso: condannare tutte le attrici in solido a rifondere ai convenuti le spese del giudizio, oltre ad un'equa misura di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In
eventualità istruttoria: si ripropongono per completezza le istanze istruttorie dei convenuti concludenti disattese con ordinanza del 29.3.2024 e pertanto si chiede, all'occorrenza, di: - ammettere la prova testimoniale dedotta al punto B) della memoria ex art. 171-ter n. 2) c.p.c. ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 8, 10,
11, 12; - ammettere le prove testimoniali e per ordine di esibizione documentale, in funzione delle istanze di verificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni, dedotte al punto C) dell'anzidetta memoria;
pagina 10 di 39 - nel denegato caso di ammissione di alcuno dei capitoli di prova testimoniale dedotto dalle attrici,
abilitare i convenuti alla prova contraria come richiesto con la memoria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c..
Per il convenuto in via principale: −respinta ogni contraria e diversa domanda, CP_5
eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso,
respingere in quanto infondate in fatto e in diritto le domande di parte attrice, per tutti i motivi di cui in narrativa degli atti della scrivente difesa;
in via riconvenzionale: −respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso, condannarsi le parti attrici al pagamento dei compensi professionali spettanti all'avv. e, CP_5
nello specifico: • Costruzioni Euro 48.023,30 per le pratiche di cui ai E_
paragrafi B.2 e B.3 della comparsa di costituzione della scrivente difesa oltre a interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo;
• e quali Parte_1 Parte_2
eredi del SI. nella misura della quota di 1/2 ciascuna (salva prova di una diversa Persona_1
quota ereditaria) Euro 107.089,91 per le pratiche di cui ai paragrafi B.1, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 e B.9
della comparsa di costituzione della scrivente difesa oltre a interessi di mora ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal giorno della domanda al saldo;
in ogni caso: − con vittoria di spese legali, comprensive di IVA e Cassa Avvocati, con addebito a parte attrice anche delle spese del terzo chiamato;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le vicende processuali
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e , anche Parte_1 Parte_2
quali eredi di e la prima anche quale legale rappresentante di Persona_1 [...]
e di hanno convenuto avanti a questo Tribunale E_ Controparte_2 CP_3
e esponendo, in linea di fatto, che: ▪l'avv. Controparte_4 Controparte_5 CP_5
che, unitamente alla moglie, intratteneva rapporti di quotidiana frequentazione con la famiglia nel corso del 2019 aveva proposto a imprenditore individuale e legale Parte_1 Persona_1
rappresentante di un'operazione di ristrutturazione del debito che avrebbe CP_1 CP_1
pagina 11 di 39 dovuto risolvere i problemi finanziari del SI. che disponeva di un cospicuo patrimonio Parte_1
immobiliare; ▪su proposta dell'avv. erano stati incaricati di collaborare il commercialista di sua CP_5
fiducia dott. e il suo collega di studio dott. figlio del CP_3 Controparte_4
commercialista “storico” del SI. ▪la prospettata operazione prevedeva la richiesta di un Parte_1
finanziamento bancario con il quale estinguere quelli precedentemente ottenuti con diversi istituti di credito, in modo da cancellare i gravami sugli immobili e concordare con il nuovo finanziatore la dismissione del patrimonio immobiliare;
sarebbe stata creata una nuova società, nella quale il SI.
avrebbe conferito gli immobili di maggior valore, alla quale l'istituto di credito individuato, Parte_1
NCTer, avrebbe concesso il finanziamento;
amministratore della neocostituita società sarebbe stato il SI. che avrebbe conferito procura speciale ai dott. e per la Parte_1 CP_3 Controparte_4
gestione delle vendite immobiliari e del nuovo conto corrente ipotecario intestato alla società;
▪nonostante l'iniziale dissenso del SI. i tre professionisti convenuti, prospettandogli la Parte_1
perdita in breve tempo dell'intero patrimonio, avevano convinto l'anziano imprenditore a costituire,
nell'agosto 2019, conferendo nella stessa gli immobili di maggior pregio dell'impresa Controparte_2
individuale e il dott. ne era divenuto socio con quota dell'1% del capitale sociale e Controparte_4
diritto di voto non proporzionale alla partecipazione, nella misura del 51% del capitale sociale;
ai due commercialisti erano state conferite procure di amplissimo contenuto, sia da parte del SI. Parte_1
che della SI.ra , di e di ▪al contempo, l'avv. Pt_2 E_ Controparte_2 CP_5
aveva convinto il SI. a farlo subentrare all'avv. SA nelle cause pendenti con le banche Parte_1
che lo avevano in precedenza finanziato e, d'intesa con i commercialisti, aveva abbandonato le stesse,
rinunciando alle pretese, cristallizzando il debito, prima ancora che fosse stato ottenuto il nuovo finanziamento;
▪la richiesta di finanziamento nella misura prevista dal piano predisposto dai professionisti non era stata accolta da NCTer, che aveva proposto un finanziamento di importo inferiore, che rendeva irrealizzabile la prospettata ristrutturazione;
resosi conto di ciò, il SI. Parte_1
in data 4.5.2020 aveva revocato la nomina degli odierni convenuti, per poi vedersi costretto a reincaricare i dott. e in quanto NCTer riteneva la loro presenza CP_3 Controparte_4
pagina 12 di 39 condizione essenziale per la concessione del finanziamento. Le attrici, precisato di aver ricevuto le richieste di pagamento, da parte dei dott. e dell'importo di € 79.064,24 CP_3 Controparte_4
ciascuno per gli incarichi ricevuti dal SI. il 13.3.2019 e dell'importo di € 34.257,60 Parte_1
ciascuno per l'attività svolta in relazione all'incarico ricevuto dal SI. e dalla SI. in Parte_1 Pt_2
data 21.5.2019, hanno sostenuto che nulla doveva ritenersi dovuto, in quanto: a) le attività di cui all'incarico del 13.3.2019 non erano state effettivamente svolte dai professionisti e, in ogni caso, il diritto al compenso era condizionato al buon esito dell'operazione; b) l'incarico del 21.5.2019 superava il precedente, in quanto l'attività prevista ai punti 1, 2, 4 dell'incarico del 13.3.2019 era la medesima riportata al punto 1 dell'incarico del 21.5.2019 e le attività di cui ai punti 3, 5, 6 dell'incarico del
13.3.2019 non erano mai state svolte dai due commercialisti;
anche il relazione al secondo incarico il compenso era subordinato al buon esito dell'operazione; non essendosi verificata la condizione, nessun compenso era dovuto;
c) le prestazioni professionali erano state svolte con negligenza e imperizia, in violazione dei principi di lealtà e buona fede, conseguendone la perdita del diritto al compenso ex art. 1460 c.c.. Quanto alle richieste di pagamento trasmesse dall'avv. le attrici hanno sostenuto: d) CP_5
non essere dovuta la somma di € 26.687,30 pretesa per l'analisi della situazione patrimoniale,
economica finanziaria e l'approntamento delle possibili soluzioni, non trattandosi di attività svolta dal legale;
d) nulla essere dovuto a titolo di compensi professionali e accessori in relazione agli otto procedimenti civili nei quali il legale era subentrato e alla pratica “ //Cessione beni”, quanto CP_2
a quest'ultima per il mancato svolgimento di alcuna attività, quanto agli altri procedimenti in quanto il professionista, con condotta inadeguata e negligente, aveva rinunciato ad ogni pretesa, senza nel frattempo aver ottenuto il nuovo finanziamento, giungendo ad accordi fondati su un piano di pagamento incompatibile con l'illiquidità del cliente, esponendolo così alle iniziative dei creditori;
f) la sproporzione tra gli ingenti compensi richiesti e l'attività effettivamente svolta. Le attrici hanno concluso per l'accertamento che le somme di € 226.607,68 e di € 155.000,00 richieste rispettivamente dai dott. e e dall'avv. non erano dovute e per la condanna degli CP_3 Controparte_4 CP_5
pagina 13 di 39 stessi al risarcimento del danno, pari quanto meno all'importo di € 39.084,78, pari alle spese sostenute per l'inutile costituzione di e per la transazione con CP_2 Parte_8
1.2. Si sono costituiti i convenuti e premettendo, in linea di CP_3 Controparte_4
fatto, che: ▪all'epoca del conferimento del primo incarico, il SI. era in conflitto con i suoi Parte_1
principali finanziatori, e nei confronti dei quali aveva CP_10 Controparte_8
instaurato molteplici contenziosi;
tutti gli immobili dell'imprenditore, della coniuge SI.ra e di Pt_2
erano gravati da una complessa stratificazione di ipoteche, volontarie e giudiziali;
▪il CP_1
programma condiviso dall'imprenditore con i convenuti e con l'avv. era costituito da CP_5
un'operazione di consolidamento dell'esposizione debitoria con un unico istituto, procedendo nella misura necessaria allo smobilizzo del patrimonio immobiliare e rinegoziando in riduzione gli importi dovuti ai creditori;
sin dall'inizio il SI. e la famiglia avevano individuato NC Ter per il Parte_1
supporto finanziario, interessata al buon esito dell'operazione in quanto creditrice chirografaria dell'importo di € 500.000,00 nei confronti di ▪il SI. aveva sottoscritto il CP_1 Parte_1
disciplinare di incarico professionale congiunto del 13.3.2019 e il relativo accordo per la determinazione dei compensi;
▪NC Ter aveva richiesto, ai fini dell'operazione, che fosse costituita una nuova società cui concedere il finanziamento, in quanto i convenuti erano segnalati a sofferenza per altri finanziamenti, e che vi fossero forme di garanzia fiduciaria, quali l'attribuzione ai professionisti di procure e di poteri all'interno della società neocostituita per porre in essere gli atti esecutivi dell'operazione; ▪l'impostazione dell'operazione era stata condivisa dal SI. e dai Parte_1
suoi familiari e, in relazione alle maggiori attività necessarie per l'attuazione del programma, era stato concluso un secondo incarico professionale con determinazione del relativo compenso, sottoscritto in data 21.5.2019; ▪sul piano delineato nei termini di cui alla relazione del 19.7.2019 NC Ter aveva espresso un parere di massima favorevole, era stata così costituita e a settembre 2019 Controparte_2
era stata deliberata da NC Ter l'approvazione della domanda di affidamento ipotecario in conto corrente per € 2.688.603,59, da corrispondere in tre soluzioni;
nel gennaio 2020 l'operazione fu aggiornata, prevedendo un finanziamento in conto corrente ipotecario di € 2.850.000,00; gli odierni pagina 14 di 39 attori sentito altro professionista, intesero richiedere la modifica delle condizioni di finanziamento e in data 4.5.2020 avevano revocato gli incarichi ai convenuti e all'avv. per poi rivolgersi CP_5
nuovamente ai convenuti, riconoscendo la congruità dei compensi maturati sino a quella data e valutando positivamente l'attività svolta in precedenza;
▪nel gennaio 2021 era deceduto il SI.
e il dott. aveva chiesto di nominare un nuovo amministratore e di essere Parte_1 Controparte_4
sollevato dalla partecipazione alla società; il 4.10.2021 era pervenuta una seconda comunicazione di revoca degli incarichi e le parti odierne attrici avevano sottoscritto una dichiarazione liberatoria in data
7.10.2021; ▪il 7.12.2022 i professionisti convenuti avevano inviato una formale richiesta di pagamento e, quando erano ancora in corso i contatti intrattenuti con il legale delle attrici, era stata notificata la citazione. I convenuti hanno evidenziato di aver congiuntamente sottoscritto due scritture di conferimento di distinti incarichi professionali, il secondo per prestazioni ulteriori rispetto al primo,
senza che fosse prospettabile alcuna duplicazione;
nel corso del rapporto gli accordi iniziali erano stati modificati e in data 18.6.2020 i committenti avevano riconosciuto la congruità dei compensi quantificati dai professionisti nella comunicazione del 21.4.2020; nuovamente in data 7.10.2021
avevano sottoscritto una dichiarazione liberatoria nella quale avevano confermato il credito come determinato dagli accordi intercorsi. L'attività professionale era stata dunque riconosciuta e approvata dai committenti, ciò che precludeva gli addebiti strumentalmente formulati con la citazione, comunque infondati il rapporto contrattuale era cessato per recesso dei committenti. I convenuti hanno concluso per il rigetto delle domande attoree e per la condanna delle SI.re e , in proprio e Parte_1 Pt_2
quali eredi di nonché di al pagamento in favore di ciascuno dei Persona_1 Controparte_2
convenuti della somma di € 113.303,84, salva diversa determinazione giudiziale, oltre interessi al tasso di cui al D.L.vo n. 231/2002 e comunque al tasso di cui all'art. 1284 c.c..
1.3. Si è costituito il convenuto premettendo che: ▪il rapporto professionale era sorto CP_5
su iniziativa del SI. che gli aveva proposto di subentrare al precedente legale su alcune Parte_1
cause relative a decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi con iscrizioni ipotecarie già avvenute su tutto il patrimonio immobiliare del SI. e delle sue società; ▪a seguito della rappresentazione Parte_1
pagina 15 di 39 della difficoltà di ottenere una vittoria giudiziale su debiti bancari sostanzialmente certi ed eSIibili, il
SI. aveva indicato come obiettivo quello di salvare il possibile e cessare l'attività Parte_1
imprenditoriale; ▪lo stesso SI. gli aveva indicato il dott. figlio del Parte_1 Controparte_4
commercialista storico della famiglia, del quale il dott. era collega di studio;
▪l'incarico per la CP_3
ristrutturazione della situazione debitoria gli era stato conferito dai SI. e con Parte_1 Pt_2
accordo sul compenso, anche se poi, per consentire il recupero dell'IVA, la nota pro forma era stata emessa a carico di che aveva comunque beneficiato delle prestazioni;
▪la linea Controparte_2
operativa condivisa prevedeva la transazione del contenzioso alle migliori condizioni ottenibili, la definizione di un piano di pagamento delle banche con cessione graduale degli immobili previo assenso dei creditori ipotecari, la ricerca di possibili acquirenti dei singoli beni, con l'obiettivo di estinguere i debiti lasciando alla famiglia quanti più beni possibile, liberi da ipoteche;
▪tutti i giudizi erano stati chiusi con accordi transattivi e, per sette di essi, il compenso era stato concordato tra le parti, ciò che escludeva il ricorso a criteri sussidiari, mentre per l'ottavo ( ), Parte_9
erano stati applicati i parametri ministeriali riferiti al valore della controversia. Contestata qualsivoglia propria responsabilità, l'avv. ha concluso per il rigetto delle domande attoree e, in via CP_5
riconvenzionale, per la condanna di al pagamento di € E_
48.023,30 e delle SI.re e , quali eredi di per la Parte_1 Parte_2 Persona_1
quota di metà ciascuna, salva prova di una diversa quota ereditaria, al pagamento dell'importo di €
107.089,91, importi tutti da aumentare per gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.p.c. dal giorno della domanda sino al saldo.
1.4. Le parti hanno scambiato le memorie ex art. 171 ter c.p.c.; nell'udienza ex art. 183 c.p.c.
il giudice ha tentato la conciliazione tra le parti;
tutti i convenuti si sono dichiarati disponibili a conciliare la causa accordando una riduzione dei compensi pattuiti e richiesti nella misura del 30%,
purché fossero fornite garanzie sul pagamento, mentre le attrici, ribadito il loro convincimento in ordine all'inutilità della prestazione dai professionisti convenuti, si sono dichiarate disponibili a definire la lite mediamente pagamento immediato a ciascuno professionista dell'importo di € 20.000,00
pagina 16 di 39 oltre accessori, proposta, quest'ultima, respinta dai convenuti. La causa -nel corso della quale al procuratore originario delle parti attrici si sono avvicendati altri due legali- è stata istruita mediante assunzione delle prove testimoniali ammesse in parziale accoglimento delle istanze dei convenuti e,
previo scambio di note conclusive, è stata trattenuta in decisione.
2. Il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_2
I rapporti d'opera professionale che costituiscono titolo delle domande svolte dalle parti sono intercorsi con , . è Persona_1 Parte_2 E_ CP_2
pertanto in primo luogo carente di legittimazione attiva. I convenuti dott. e dott. CP_3 [...]
hanno ritenuto che la dichiarazione ricognitiva del 18.6.2020, di cui più oltre si dirà, CP_4
essendo stata sottoscritta da anche quale legale rappresentante di Persona_1 CP_2
fonderebbe l'obbligo solidale di quest'ultima. Tale prospettazione non convince, attesa la natura sostanzialmente ricognitiva -inidonea quindi a costituire autonoma fonte di obbligazione- della citata dichiarazione con riferimento ai compensi come pretesi nella nota dei professionisti del 21.4.2020 per l'attività svolta in adempimento degli incarichi prima della loro revoca.
3. I criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova applicabili nel caso di specie.
3.1 Onde prevenire le iniziative avversarie, nonostante fossero in corso trattative, non contestate, tra i convenuti e l'avv. Beltramini (primo difensore delle attrici in questa causa), le parti attrici hanno proposto nei confronti dei professionisti domanda di accertamento negativo del loro diritto al compenso. Costituisce principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., sez. III civ., ord. 10.4.2024, n. 9706;
Cass., sez. III civ., ord. 18.10.2023, n. 28984; Cass., sez. III civ., 12.12.2014, n. 26158; Cass., sez. lav.,
10.11.2010, n. 22862). Nel caso di specie, peraltro, i convenuti hanno peraltro proposto anche domanda riconvenzionale di condanna del loro diritto al compenso.
pagina 17 di 39 3.2 La regola di riparto generale vede pertanto i professionisti convenuti in accertamento negativo onerati di provare l'esistenza del titolo delle loro pretese e l'esecuzione della prestazione professionale;
a fronte dell'eccezione di inadempimento avversaria, nei limiti in cui essa possa ritenersi ritualmente formulata con sufficiente grado di specificità, erano altresì onerati della prova dell'esatto adempimento.
3.3 Deve però ulteriormente considerarsi che la ricognizione del debito -che ha ad oggetto diritti,
mentre la confessione stragiudiziale può avere ad oggetto fatti- solleva i rispettivi destinatari dall'onere della prova, facendo gravare sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi o che esistano condizioni od altri elementi attinenti al rapporto fondamentale che possano incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
4. Gli incarichi professionali conferiti ai dott. comm. e CP_3 Controparte_4
4.1 E' stata prodotta la scrittura privata datata 13.3.2019, sottoscritta dal SI. Persona_1
con la quale il predetto ha conferito ai dott. e l'incarico avente ad oggetto CP_3 Controparte_4
le seguenti attività: “1) individuazione degli assets e dei debiti relativi alle singole masse facenti parte
la ristrutturazione del debito ( , ; 2) Persona_1 Parte_2 E_
Operazione di ristrutturazione del debito complessivo attestante tra i 2.800.000 e i 3.000.000,
classificazione dei debiti, suddivisione per singole masse e ipotesi di dismissione immobiliare a breve-
medio termine;
3) Predisposizione di documentazione tecnica finalizzata alla presentazione a terzi
degli immobili da dismettere;
4) Assistenza alla predisposizione dei piani di pagamento del debito
complessivo e redazione di progetto da proporre all'istituto di credito che supporterà la
ristrutturazione del debito;
5) Assistenza alle trattative per le cessioni degli immobili in qualità di
procuratori da nominarsi per singole masse ( , Persona_1 Parte_2 E_
; 6) Trattative per la definizione transattiva delle posizioni debitorie”. Con separata scrittura
[...]
sottoscritta dai commercialisti convenuti e dal SI. è stato convenuto, per le Persona_1
attività di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 di cui alla lettera di incarico una percentuale del 4% sull'ammontare delle passività oggetto della ristrutturazione del debito ed una percentuale del 2,5% sugli importi relativi alla cessione diretta o indiretta degli immobili, compensi da aumentare per contributo pagina 18 di 39 previdenziale ed IVA e da corrispondere contestualmente agli atti di cessione notarili;
per l'attività di cui al punto 3) è stato pattuito l'importo di € 3.000,00 oltre accessori, da corrispondere al completamento della documentazione tecnica.
4.2 Con successiva scrittura del 21.5.2019, i SI.ri e Persona_1 Parte_2
conferirono ai commercialisti dott. e dott. incarico professionale per le CP_3 Controparte_4
seguenti attività: “1) ricostruzione, analisi e formazione situazione patrimoniale della ditta individuale
TT GI alla data del 31 marzo 2019, nonché della situazione debitoria personale di
quest'ultimo; 2) Valutazione ipotesi del conferimento di un ramo d'azienda della ditta individuale
in una New-co Srl;
3) Individuazione del ramo d'azienda della ditta individuale Persona_1
consistente nei terreni edificabili, cespiti, debiti verso istituti di credito e altri;
4) Persona_1
Stesura perizia di stima di conferimento del ramo d'azienda di cui sopra;
5) Assistenza alla
costituzione di una nuova società a responsabilità illimitata con conferimento del ramo d'azienda di
cui al punto 3, ed adempimenti civilistici e fiscali connessi;
6) Conferimento di incarico in qualità di
procuratore speciale per vendite dei beni conferiti nella neo-costituita Srl”. La scrittura in esame prevede il compenso di € 50.000,00 oltre accessori per le attività di cui ai punti da 1 a 4, quello di €
4.000,00 oltre accessori per l'attività di cui al punto 5), mentre indica come compresa nel mandato del
13.3.2019 l'attività di cui al punto 6). La scrittura del 21.5.2019 ha evidentemente ad oggetto prestazioni professionali distinte rispetto a quelle della precedente scrittura, riguardando la costituzione della nuova società che avrebbe dovuto beneficiare del nuovo finanziamento, Controparte_2
l'individuazione del ramo d'azienda da conferire alla stessa, la redazione della perizia di stima necessaria ai fini del conferimento, tutti gli adempimenti necessari alla costituzione del nuovo soggetto giuridico.
5. Le ricognizioni dei debiti nei confronti dei convenuti dott. e CP_3 Controparte_4
5.1 In data 21.4.2020, i due commercialisti, riassumendo l'attività svolta in dodici mesi di lavoro,
hanno riepilogato i compensi maturati sulla base dei due mandati del 13.3.2019 e del 21.5.2019,
concedendo una riduzione ed indicandoli in favore di ciascuno nell'importo di € 90.800,00, che, con gli pagina 19 di 39 accessori (contributo previdenziale e IVA), ascende a € 115.207,04. Con scrittura del 18.6.2020,
sottoscritta dal SI. per sé e per da e da Persona_1 Controparte_2 Parte_2 [...]
è stato richiesto ai due commercialisti di riprendere l'attività di assistenza e consulenza in Parte_1
loro favore, dopo la precedente revoca dell'incarico; nella scrittura si legge: “vi confermiamo la
valutazione positiva sulle attività da voi svolte sino ad aprile 2020 e sulla congruità dei compensi da
voi maturati sino a quella data (come da vostra comunicazione del 21.04.2020)…”. Le sottoscrizioni apposte alla citata scrittura non sono state disconosciute;
nella citazione (pag. 13) si legge che le attrici
SI.re e “dichiarano di non aver alcuna cognizione materiale e/o testuale di una Parte_1 Pt_2
dichiarazione datata 18.06.2020”, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. (pag. 7) le attrici si sono limitate ad affermare “si contesta che le attrici in data 18.6.2020 o in altra data abbiano riconosciuto
la congruità dei compensi maturati dai due attori”; le dichiarazioni riprodotte sono a tal punto generiche da non poter certo integrare un disconoscimento.
5.2 Altra scrittura, indirizzata ai due commercialisti, venne sottoscritta in data 7.10.2021 da
[...]
e , quali eredi di per manlevare i professionisti da Parte_1 Parte_2 Persona_1
qualsiasi responsabilità riconducibile ai mandati del 13.3.2019 e del 21.5.2019; nella stessa si legge:
“Le sottoscritte, condividendo il lavoro svolto durante i mandati professionali di cui sopra, confermano
l'importo del credito spettante ai professionisti incaricati come da accordi già sottoscritti con il SI.
e la SI.ra , già oggetto di concordata riduzione rispetto Persona_1 Parte_2
all'originale pattuizione”. Anche tale scrittura non ha formato oggetto di disconoscimento, ma nella citazione le parti attrici ne hanno asserito, al contempo, “l'invalidità assoluta per indeterminatezza ed
indeterminabilità dell'oggetto”, nonché l'invalidità per “violenza morale”, asserendo che il rilascio di tale dichiarazione sarebbe stato preteso dai due professionisti per ottenere la cessione della quota societaria da parte del dott. In realtà, come rilevato dai convenuti, il testo della Controparte_4
dichiarazione ricognitiva era stato preventivamente trasmesso all'avv. Maurizio Borra e da questi girato all'avv. Camilla Beltramini;
l'avv. Borra aveva richiesto copia dei due mandati professionali e della successiva conferma, nonché degli accordi sul quantum, non disponendo di copia degli stessi;
in pari pagina 20 di 39 data la documentazione era stata trasmessa ai legali e alla SI.ra (doc. 25 convenuti); non è Parte_1
stata specificamente contestata l'allegazione dei convenuti secondo cui la scrittura del 7.10.2021 fu sottoscritta dalle SI.re alla presenza dei nuovi legali che le assistevano. Il teste avv. Gennari Parte_1
-uno dei molti legali nel tempo officiati dalle attrici, il cui incarico durò per tre o quattro mesi dal maggio 2020, sino alla sua rinuncia al mandato- ha ricordato che il dott. gli chiese Controparte_4
aiuto, volendo liberarsi della partecipazione in e dei relativi poteri gestori. Le circostanze CP_2
in cui la scrittura del 7.10.2021 venne formata e l'accertata volontà del convenuto di uscire dalla società sono inconciliabili con la dedotta violenza morale che avrebbe indotto le SI.re e Parte_1
a sottoscrivere la predetta scrittura. Il contenuto della dichiarazione non può considerarsi Pt_2
indeterminato, facendo riferimento specifico ai due incarichi professionali ricevuti e all'accordo sul compenso precedentemente raggiunto.
6. L'eccezione di inadempimento infondatamente opposta ai dott. e CP_3 Controparte_4
6.1 Pur avendo sottoscritto le dichiarazioni ricognitive dei debiti più sopra citate e pur non avendo mai contestato alcunché ai professionisti prima che questi, dopo più di due anni dalla seconda revoca dell'incarico, avessero richiesto il pagamento del corrispettivo, nel presente giudizio le attrici hanno sostenuto, da un canto, che nessuna delle attività di cui agli incarichi sarebbe stata da loro eseguita e, al contempo l'inadempimento dei professionisti, che avrebbero (unitamente all'avv. configurato CP_5
un'operazione non sostenibile e dannosa per l'imprenditore, con condotta imperita, negligente e contraria a buona fede, dalla quale “consegue inevitabilmente ope legis la perdita del diritto al
compenso, come richiamato dall'art. 1460 c.c.)”.
6.2 Si ritiene raggiunta la prova dell'esecuzione, da parte dei professionisti, delle attività previste dagli incarichi professionali conferiti con le scritture del 13.3.2019 e del 21.5.2019. Appare in primo luogo provato che i due commercialisti, unitamente all'avv. abbiano predisposto il piano di CP_5
ristrutturazione dei debiti oggetto dell'incarico professionale conferito con la scrittura del 13.3.2019. Il
testo del citato piano, datato 19.7.2019, sottoscritto dai tre professionisti, è stato prodotto dai convenuti
(doc. 5 ; lo stesso reca la disamina dello stato delle attività -riferito alle Parte_10
pagina 21 di 39 distinte situazioni di e nonché delle Persona_1 Parte_2 E_
passività, distinte tra quelle relative alla predetta società, personali ai SI.ri e , Parte_1 Pt_2
relativa alla società neocostituita e per costituzione di un fondo rischi e imprevisti;
il piano prevede la costituzione della nuova società cui conferire il ramo d'azienda dell'impresa individuale, del quale vengono indicate le caratteristiche, nonché la definizione di regole di gestione volte a garantire la destinazione dei proventi delle vendite immobiliari al soddisfacimento dei debiti, l'operazione finanziaria di affidamento in favore della società neocostituita, le modalità di erogazione e di estinzione dei debiti. Sono state altresì prodotte le elaborazioni supportanti il piano predisposte dai commercialisti
(doc. da 45 a 47), la cui stesura da parte dei medesimi è stata confermata dal teste legale CP_4
rappresentante della società tenutaria delle scritture contabili dell'impresa In data 2.8.2019, Parte_1
riscontrò la trasmissione del piano del 19.7.2019, esprimendo un E_1
preliminare parere favorevole alla concessione del finanziamento, riservato il parere definitivo all'esito della presentazione della richiesta di affidamento da parte della società neocostituita (doc. 6 convenuti).
L'avv. Gennari, incaricato nell'estate del 2020 della “tutela della situazione familiare ed aziendale”
dopo la prima revoca dell'incarico agli odierni convenuti, avvenuta nel maggio 2020, ha dichiarato di aver ereditato il percorso già tracciato dall'avv. e dai commercialisti e che i CP_5 CP_4 CP_4
predetti professionisti gli assicurarono massima collaborazione, trasmettendogli la documentazione relativa al piano di ristrutturazione, all'ipotesi di finanziamento e di dismissione immobiliare. Il teste nel 2019 vicedirettore generale di NCTer, ha confermato di aver intrattenuto frequenti Per_2
diretti contatti con i dott. e e che gli stessi si occuparono di verificare i CP_3 Controparte_4
debiti bancari, i gravami sugli immobili, lo stato delle proprietà immobiliari dal punto di vista giuridico e di fatto, sulla tempistica dei pagamenti. A mezzo di ordine di esibizione è stata acquisita la delibera del 2.9.2019 con la quale fu approvata la concessione dell'apertura di credito ipotecaria per l'importo di € 2.700.000, a copertura del fabbisogno previsto dal piano del 19.7.2019, importo poi elevato a €
2.850.000 contestualmente all'estensione della durata, con nota del 7.4.2020 nella quale si dà atto della
“poderosa attività di preistruttoria ed istruttoria insieme ai professionisti”. L'operazione non fu pagina 22 di 39 conclusa per determinazione degli attori, che revocarono l'incarico a tutti i convenuti in data 4.5.2020,
per poi reincaricare il dott. e il dott. con la nota del 18.6.2020 sopra CP_3 Controparte_4
indicata. I due commercialisti hanno poi provveduto all'aggiornamento del piano, come confermato dai testi e , in relazione all'elaborazione prodotta come doc. 52. I due testi appena citati CP_4 Tes_8
hanno confermato l'assistenza prestata dai commercialisti alla costituzione di e CP_2
all'individuazione del ramo aziendale dell'impresa individuale da conferire nella Persona_1
neocostituita società; è stata prodotta la perizia di stima redatta dal dott. ai fini del CP_3
conferimento del ramo d'azienda. Ancora, lo stesso testimone indicato a prova contraria dalle parti attrici, arch. ha riferito di aver trasmesso ai commercialisti i dati sui costi di costruzione e sulle Tes_1
spese notarili, ai fini dell'elaborazione da parte degli stessi, confermata dalla teste , del doc. 51, Tes_8
analisi dei costi maturati dall'impresa in relazione all'edificazione dell'area Rizzi, Parte_1
strumentale al raggiungimento della transazione negoziata dall'avv. con l'appaltatrice CP_5 CP_7
Anche lo svolgimento dell'attività di assistenza alla vendita degli immobili da dismettere, che gli
[...]
stessi commercialisti affermano parzialmente eseguita, in ragione della pretesa, da parte della banca,
che fosse coinvolta , è stata confermata dai testimoni e, in particolare: -dall'arch. Controparte_6
che ha riferito che i dott. e trattarono con Tes_1 CP_3 Controparte_4 E_2
addivenendo al preliminare e con ulteriori soggetti, in particolare e la SI.ra E_3
conduttrice del ristorante ubicato a Passons;
-dall'avv. Gennari, che ha ricordato un incontro Per_6
dei commercialisti con l'imprenditore SI. interessato all'area Rizzi;
-dal SI. Per_7 Per_8
legale rappresentante di De.Ca. s.r.l., conduttrice di un immobile ad uso commerciale della SI.ra
A fronte della genericamente dedotta “duplicazione di compensi richiesti dal legale, nonché Per_9
dai due commercialisti che assumono tutti di aver svolto le medesime attività”, basti sottolineare la diversità delle specifiche competenze messe a disposizione dai professionisti coinvolti.
6.3 Gli inadempimenti confusamente addebitati nel presente giudizio a tutti i professionisti coinvolti e, in particolare, ai due commercialisti, sarebbero consistiti: -nel coartare la volontà dell'anziano SI.
prospettandogli che, in difetto di adesione alle operazioni proposte, “sarebbe stata Parte_1
pagina 23 di 39 inevitabile la odiosa procedura concorsuale del fallimento con la perdita di ogni bene, ivi compresa la
casa familiare”; -nell'aver operato, in sostanza, in una situazione di conflitto d'interessi che si ritiene concretata dal rilascio delle procure generali e dall'ingresso del dott. nella Controparte_4
compagine sociale di con diritto di voto non proporzionale e maggioritario;
-nell'aver Controparte_2
predisposto un piano insostenibile, con conseguente inutilità dell'attività svolta, piano che avrebbe lasciato la famiglia priva di beni. Ciò dopo aver sottoscritto due dichiarazioni ricognitive del diritto al compenso nelle quali si riconosceva l'utilità della prestazione svolta, la seconda delle quali dopo aver officiato altri professionisti e alla presenza degli stessi.
6.4 Nessuno di tali addebiti può ritenersi fondato.
6.5 La rappresentazione della prospettiva del fallimento, infatti, doveva ritenersi doverosa, da parte dei professionisti, considerata la situazione di illiquidità in cui l'imprenditore versava e il grave indebitamento in buona parte garantito da ipoteche sugli immobili che ne precludevano la vendita. Si
consideri, poi, che il SI. nonostante l'asserita coartazione, si determinò a non accedere al Parte_1
finanziamento che era stato deliberato, revocò l'incarico ai commercialisti convenuti, nominò altri professionisti, reincaricò il dott. e il dott. per poi nuovamente mutare CP_3 Controparte_4
proposito, sempre nell'intento di ricercare condizioni di maggior favore, ma trascurando le negative ripercussioni economiche di tali ripensamenti, a fronte degli accordi presi con i creditori nel quadro delle operazioni programmate.
6.6 Quando venne conferito l'incarico ai professionisti, erano pendenti le cause promosse dal SI.
e da contro e da Parte_1 E_ Controparte_8 E_
contro , creditori ipotecari. Non è stata contestata la circostanza allegata dai
[...] CP_14
convenuti nella comparsa di risposta, secondo cui fu la famiglia ad indicare per la ricerca Parte_1
del supporto finanziario NCTer, con la quale non vi erano controversie pendenti e che era creditore chirografario;
né è stata contestata la precisa allegazione, di cui alla comparsa di risposta, secondo cui,
come del resto d'uso in operazioni consimili, fu la NC potenziale finanziatrice a pretendere che fossero previste garanzie in ordine all'esecuzione delle vendite, mediante attribuzione di procure ai pagina 24 di 39 professionisti e conferimento di poteri agli stessi nell'ambito della società costituita, non essendo ipotizzabile, evidentemente, che la restituzione del finanziamento potesse scontare incertezze su tempi e valori minimi di realizzo;
fu, ancora, la stessa NCTer (come si desume dalle lettere prodotte dai commercialisti convenuti sub 11 e 12), in persona del suo direttore generale, che, in data 7.4.2020,
diede disponibilità ad aumentare l'accordato massimo a “a condizione che CP_2 CP_2
[...
e sottoscrivano l'incarico alla Agenzia Persona_1 Parte_1 Parte_2
Sirio Immobiliare srl”, per poi ribadire, in data 28.4.2020, che, in alternativa al prospettato incarico a
Sirio Immobiliare srl con garanzia di incasso predeterminato, avrebbe potuto esserne presentato altro di analogo, che garantisse le medesime o migliori prospettive di vendita degli immobili, per prezzi e tempi. I poteri conferiti ai due commercialisti non furono mai esercitati, tenuto conto delle vicende degli incarichi, che, per tale parte, dovevano ritenersi legittimamente conferiti, non avendo ad oggetto attività mediatizia, ma il reperimento nell'interesse del proprio cliente di offerte di acquisto di beni da realizzare. Si richiama la testimonianza dell'avv. Gennari (sopra riportata al punto 5.2), che ha ricordato come il dott. gli chiese aiuto volendo liberarsi della partecipazione in Controparte_4 [...]
e dei relativi poteri gestori;
la stessa volontà di ritrasferire la partecipazione alle SI.re e CP_2 Pt_2
fu SInificata dal predetto commercialista all'avv. Puschiasis, subentrata ai convenuti e, Parte_1
come loro, citata in giudizio dalle parti odierne attrici con azione di accertamento negativo del suo credito al compenso avanti a questo Tribunale (come dalla stessa dichiarato nel corso della sua deposizione).
6.7 Quanto all'asserita inutilità del piano di ristrutturazione predisposto, si osserva, in primo luogo,
che l'impostazione dello stesso rispondeva all'obiettivo di superare una situazione di grave squilibrio finanziario dovuta anche all'impossibilità di alienare gli immobili, gravati da numerose ipoteche.
Secondo uno schema usuale, si è inteso consolidare il debito mediante concessione di un nuovo finanziamento con il quale estinguere i debiti nei confronti di una pluralità di soggetti, onde aver un unico interlocutore, finanziamento da concedersi a un nuovo soggetto giuridico, essendo il SI.
e la SI.ra gravati da segnalazioni a sofferenza (doc.
2-3 convenuti). L'auspicio Parte_1 Pt_2
pagina 25 di 39 degli attori di liberarsi da ogni debito, fondato su una sopravalutazione, da parte del SI. gli Parte_1
immobili di sua proprietà, è stato smentito dalle diverse valutazioni della banca, che ha messo a disposizione un finanziamento di € 2.850.000,00, con il quale il piano prevedeva il pagamento delle banche creditrici ipotecarie e di altri creditori secondo gli accordi raggiunti con gli stessi con parziali stralci e liberazione degli immobili dalle relative garanzie;
il piano appostava poi un fondo rischi di €
200.000,00. I SI.ri e la SI.ra , nonché sarebbero Persona_1 Pt_2 E_
rimasti proprietari di svariati altri immobili (si raffronti la ricostruzione delle proprietà immobiliari di cui al piano doc. 5 e la perizia di stima recante l'individuazione degli immobili oggetto del conferimento a , ciò che costituiva garanzia per il rimborso del finanziamento concesso CP_2
da NCTer e per il soddisfacimento di ulteriori debiti. Il piano predisposto non prevedeva la concessione di garanzie personali da parte delle SI.re e , garanzie che vennero solo Parte_1 Pt_2
in seguite richieste da NCTer, nell'ambito dell'irrigidimento dei rapporti determinato dal susseguirsi di richieste di modifica delle condizioni formulate dal SI. Come riferito dall'avv. Gennari, Parte_1
subentrato alla prima revoca dei mandati ai commercialisti convenuti, questi ultimi si erano già attivati per ottenere dai creditori una riduzione delle loro pretese, ma quanto ottenuto non era sufficiente a garantire la copertura di tutte le esposizioni debitorie della famiglia, debiti personali compresi. L'avv.
Gennari ereditò il percorso tracciato dai convenuti per tentare di ottenere un finanziamento in unica soluzione che fosse risolutivo di tutte le esposizioni a seguito di ulteriori rinegoziazioni con i creditori,
per poi rinunciare all'incarico; lo stesso avv. Gennari ha dichiarato di non avere mai trattato con il creditore avv. SA per ottenere uno stralcio, in quanto le parcelle da questi trasmesse, per un complessivo importo di circa € 600.000, erano giunte soltanto nella fase finale dell'incarico. Né risulta riscontrata l'affermazione attorea secondo cui il piano di ristrutturazione predisposto dai professionisti successivamente incaricati -il cui contenuto non è stato specificamente allegato o documentato-
avrebbe risolto completamente la situazione debitoria, risultando ancora in corso il contenzioso con come riferito dalle stesse attrici nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. ed avendo l'avv. CP_7
SA ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale ha iscritto ipoteca pagina 26 di 39 (doc. 66), in ragione del quale le attrici hanno esposto di aver raggiunto un componimento bonario del quale non hanno indicato il contenuto. Risulta peraltro indimostrato che le attrici abbiano ottenuto una ristrutturazione del debito a condizioni più favorevoli ed è documentalmente provato che le stesse hanno giudizialmente contestato il diritto al compenso dei professionisti succedutisi nella loro assistenza, avv. Barbara Puschiasis (che ne ha riferito come testimone) e avv. Maurizio Borra e Camilla
Beltramini, con i quali le attrici hanno promosso la presente causa, nel corso della quale sono a loro succeduti altri due difensori.
7. Il diritto al compenso dei commercialisti dott. e dott. CP_3 Controparte_4
7.1 Le attrici hanno sostenuto, a pag. 18 della citazione, che i due commercialisti avessero subordinato il pagamento del loro compenso al buon esito dell'operazione, costituito dalla stipula degli atti notarili. Essendo, a loro avviso, il piano insostenibile e non essendo stato erogato il finanziamento,
non sarebbe sorto alcun diritto al compenso.
Tale prospettazione appare infondata;
le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
nelle convenzioni sottoscritte dalle parti per la fissazione dei compensi professionali non si rinviene alcun elemento che possa giustificare la tesi attorea e, del resto, nel caso di specie si sarebbe trattato di un risultato economico condizionato da svariate circostanze indipendenti dall'opera del professionista. Deve pertanto condividersi la prospettazione dei convenuti, secondo cui le convenzioni sottoscritte dalle parti per la fissazione dei compensi professionali si limitavano a prevedere un termine di pagamento.
7.2 Il compenso ai commercialisti convenuti deve essere riconosciuto nella misura risultante dai due accordi negoziali sottoscritti dalle parti e dalla riduzione operata dai professionisti in relazione all'attività di assistenza alle vendite, nonché dai successivi atti ricognitivi più sopra citati. Gli importi a ciascuno spettanti ammontano ad € 113.303,84 ciascuno (importi comprensivi di contributo previdenziale e IVA), di cui € 79.046,24 ciascuno per il primo incarico, conferito dal solo SI. Per_1
pagina 27 di 39 ed € 34.257,60 ciascuno per il secondo incarico, sottoscritto dal SI. e dalla Parte_1 Parte_1
SI.ra . Sui citati importi debbono riconoscersi in favore dei professionisti gli interessi al tasso Pt_2
legale di cui all'art. 5 del D.L.vo 231/2002, dal 13.12.2022 (data di ricezione della formale richiesta di pagamento) sino al saldo. Al pagamento del compenso per il primo incarico, comprensivo di accessori e aumentato per gli interessi, debbono essere condannate e , quali Parte_1 Parte_2
eredi di i convenuti hanno prodotto (doc. 56) un atto pubblico di compravendita Persona_1
rogato in data 9.5.2022, nel quale si dà atto (art. 2) dell'accettazione dell'eredità da parte delle predette e della rinuncia della coerede e le attrici SI.re e “vendono, Parte_11 Parte_1 Pt_2
ciascuna per i diritti indivisi pari a un mezzo”, da ciò risultando documentata le quote ereditarie di un mezzo ciascuna. Ne consegue che e debbono essere condannate Parte_1 Parte_2
ciascuna al pagamento della metà del dovuto per il primo incarico in favore di ognuno dei professionisti. Quanto al secondo incarico, la SI.ra , in quanto contraente l'obbligazione e Pt_2
obbligata in solido, rimane tenuta per l'intero importo dovuto nei confronti dei convenuti, mentre la
SI.ra quale erede di deve rispondere, unitamente alla madre, nella Parte_1 Persona_1
misura della metà del totale dovuto. La SI.ra deve essere pertanto condannata al pagamento in Pt_2
favore di ciascuno dei commercialisti dell'importo di € 34.257,60, oltre interessi come sopra indicati, e con lei la SI.ra quale erede del coobbligato solidale defunto, deve rispondere nei confronti Parte_1
di ciascuno dei due professionisti per la sola parte di € 17.128,80 oltre interessi.
8. Gli incarichi professionali conferiti all'avv. CP_5
8.1 Il convenuto avv. ha prodotto otto atti di conferimento di incarico professionale, CP_5
sottoscritti alcuni in data 15.2.2019, altri il 18.2.2019; di questi, sette si riferiscono a procedimenti civili pendenti avanti al Tribunale di Udine o alla Corte d'Appello di Trieste e sono in parte conferiti da e , altri dal solo SI. E_ Persona_1 Parte_2 Parte_1
l'ottavo incarico, conferito da e , ha ad oggetto “a) l'analisi della Persona_1 Parte_2
attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché b) l'approntamento delle possibili
soluzioni tramite, in particolare, una o più cessioni di beni a terzi e/o il conferimento di parte del
pagina 28 di 39 patrimonio ad una newco, la quale potrà essere finanziata da un soggetto terzo (banca), nonché c) le
questioni connesse (es. negoziazione e stipula dei contratti preliminari) necessarie per il buon fine
dell'operazione”. In ciascun atto di conferimento dell'incarico si rinviene la pattuizione del compenso.
9. L'eccezione di inadempimento infondatamente opposta all'avv. CP_5
9.1 Le parti attrici, allegato di aver ricevuto dal legale una richiesta di pagamento di € 26.687,30 in relazione all'ottavo incarico sopra citato, di natura stragiudiziale, hanno in primo luogo sostenuto che le attività oggetto dello stesso non siano state svolte. Tale contestazione è stata ampiamente smentita sia dalla documentazione prodotta (doc. 9, 25-27), che dalle testimonianze raccolte. L'avv. Nardone ha riferito: -di innumerevoli riunioni dell'avv. on i commercialisti e - CP_5 CP_3 Controparte_4
di aver partecipato a numerose riunioni, che ebbero luogo con cadenza settimanale “nel periodo a
cavallo dell'estate” che si riferivano in generale all'operazione di finanziamento per la ristrutturazione dell'indebitamento complessivo, che si tennero sia presso lo studio dell'avv. he presso lo studio CP_5
dei commercialisti;
-di aver partecipato a una riunione alla quale era presente il SI. e di Per_2
essere stata messa al corrente dall'avv. di altre riunioni “con i rappresentanti delle banche”. Il CP_5
teste già più sopra citato, ha confermato che le trattative per l'operazione furono da lui Per_2
intrattenute con i due commercialisti e con l'avv. CP_5
9.2 Ancora, le attrici hanno riferito a tutti i professionisti convenuti gli addebiti di aver costruito un piano di ristrutturazione non sostenibile e di aver coartato la volontà dell'anziano imprenditore,
addebiti dei quali si deve qui ribadire l'infondatezza, per le ragioni già esposte al superiore punto 6, da intendersi richiamate. Si aggiunga che il SI. per sé e per nonché Parte_1 E_
la SI.ra hanno confermato, con scrittura sottoscritta in data 21.5.2019 e non oggetto di Per_9
disconoscimento, la loro volontà di procedere alla ristrutturazione della situazione debitoria secondo l'impostazione prevista dai professionisti convenuti nella presente causa.
9.3 All'avv. viene ulteriormente addebitata dalle attrici la scelta di aver abbandonato tutte le CP_5
vertenze pendenti e di aver rinunciato ad ogni pretesa svolta in giudizio con il precedente legale avv.
SA, senza nel frattempo aver ottenuto il finanziamento che avrebbe permesso di chiudere tutte le pagina 29 di 39 passività e di far fronte agli impegni assunti con le transazioni. Anche tale addebito è risultato privo di fondamento;
il teste avv. Gennari ha riferito che i SI.ri e avevano approvato la Parte_1 Pt_2
strategia suggerita dall'avv. di conciliare i contenziosi, anche per ottenere una cristallizzazione CP_5
del debito e ciò è stato confermato anche dall'avv. Nardone, che ha poi riferito che, nel corso delle riunioni relative al contenzioso giudiziale, l'avv. spiegò ai SI.ri e i possibili CP_5 Pt_2 Parte_1
esiti dei contenziosi e l'attività da compiere;
in particolare il legale spiegò le difficoltà di ottenere un esito favorevole delle cause, in buona parte opposizioni a decreti ingiuntivi già dichiarati esecutivi in forza dei quali erano state iscritte ipoteche giudiziali o di cause nelle quali era già stata espletata la consulenza tecnica d'ufficio, nonché l'interesse più ampio a cristallizzare le poste debitorie ai fini della ristrutturazione del complessivo indebitamento e della richiesta del finanziamento, nei termini prospettati. Il piano di ristrutturazione, in relazione al quale il finanziamento, come sopra evidenziato,
era stato deliberato da NCTer sin dal 2.9.2019, non poté in seguito trovare attuazione per l'ondivaga condotta dei SI.ri e dei familiari e per il mutamento delle determinazioni in precedenza Parte_1
assunte. Ne consegue che la contestazione, comune a tutti gli incarichi di assistenza giudiziale, di inutilità della prestazione in ragione dell'impossibilità di rispettare le transazioni raggiunte, è
evidentemente infondata, trattandosi di impossibilità conseguente alla decisione del SI. e Parte_1
dei suoi familiari di non dare più corso a quel piano di ristrutturazione in ordine al quale avevano in precedenza ripetutamente manifestato il loro consenso e in ordine alla cui fattibilità si è più sopra argomentato, piano che, nella fase iniziale, scontò qualche ritardo conseguente alla difficoltà delle trattative e alle richieste di modifica degli stessi debitori.
9.4 Quanto alle contestazioni sollevate in relazione alla convenienza della definizione transattiva di ciascun contenzioso, si osserva che le attrici non hanno minimamente assolto al loro onere di allegare specificamente e dimostrare le circostanze che, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbero consentito di raggiungere risultati maggiormente favorevoli con la prosecuzione del giudizio.
10. Il diritto dell'avv. l compenso per gli incarichi svolti. CP_5
pagina 30 di 39 10.1 Quanto al compenso relativo all'incarico stragiudiziale conferito il 18.2.2019 dai SI.ri e SA per il piano di ristrutturazione del debito, la pattuizione contenuta nella lettera di Parte_1
incarico per le prestazioni stragiudiziali (doc. 8) prevede una percentuale compresa tra il 2 e il 4%,
riferita a una base di calcolo non precisata rinviandosi ad una successiva determinazione specifica a consuntivo;
ne consegue che il compenso non può ritenersi convenuto in un importo determinato e deve invece valutarsi la congruità della richiesta del legale dell'importo di € 21.000,00, in relazione all'art. 2233 c. I c.c.. Avuto riguardo all'art. 21 c. 2 del D.M. Giustizia n. 55/2014, cui può essere ricondotto l'incarico di cui si discute (Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali e
stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all'entità del passivo del
cliente debitore), all'entità dell'indebitamento dei clienti e all'allegata tabella n. 25, la richiesta del legale deve ritenersi congrua, tenuto conto del grado di sviluppo dell'incarico (per il quale la citata tabella prevederebbe un compenso minimo di € 38.500). Sulla scorta della nota doc. 28, il totale dovuto, compresi esborsi, rimborso forfetario ed accessori, deve essere determinato in € 26.687,30. Il
convenuto avv. a inteso svolgere la sua domanda nei confronti di nella sua sola CP_5 Parte_2
qualità di erede di (e non anche quale committente obbligata in solido), nonché di Persona_1
coerede; le predette debbono pertanto essere condannate al pagamento, ciascuna Parte_1
nella misura della metà, dell'importo di € 26.687,30 (comprensivo di anticipazioni, rimborso forfetario e accessori( aumentato per gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
10.2 Di seguito gli incarichi giudiziali conferiti, le pattuizioni intercorse, le attività svolte e le richieste svolte dal professionista:
a) incarico conferito da e nella causa di opposizione a decreto Persona_1 Parte_2
ingiuntivo n. 3525/2017 Tribunale di Vicenza;
il compenso è stato pattuito in € 4.000,00 per la fase esame e studio, in € 12.900,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 7.650,00 per quella decisoria,
da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, del valore di oltre € 700.000,00 (indicato dalle stesse attrici), il legale ha richiesto l'importo di €
441,00 per spese imponibili ed € 20.012,50 per compenso, di cui € 4.000,00 per la prima fase, €
pagina 31 di 39 6.500,00 per quella di trattazione e istruttoria, € 9.562,50 per la transazione. L'avv. subentrò CP_5
nella causa a preclusioni istruttorie maturate, nel corso delle operazioni del consulente tecnico d'ufficio, che si conclusero con l'accertamento di un saldo a debito dei due conti correnti del SI.
di € 734.029,08 (doc. 12); in data 1.3.2019 l'avv. richiese la visibilità del fascicolo, Parte_1 CP_5
si costituì il successivo 14.3.2019; il consulente tecnico d'ufficio depositò la relazione il 15.3.2019; la causa è stata estinta ai sensi dell'art. 309 c.p.c., a seguito della transazione raggiunta con CP_15
(doc. 31 convenuto avv. . CP_5
b) incarico conferito da nella causa di opposizione a Parte_7 CP_1
decreto ingiuntivo n. 2979/2017 del Tribunale di Vicenza, di valore non inferiore ad € 188.669,00; il compenso è stato pattuito in € 2.400,00 per la fase esame e studio, in € 5.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 4.050,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di €
10.162,50 per compenso, di cui € 2.400,00 per la prima fase, € 2.700,00 per quella di trattazione e istruttoria (con riduzione al 50%), € 5.062,50 per la transazione. In tale causa l'avv. richiese la CP_5
visibilità del fascicolo, si costituì in data 20.2.2019 e depositò le memorie ex art. 183 c. 6 nn. 2 e 3
c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio depositò la relazione il 15.3.2019. Il giudice istruttore non ammise l'indagine tecnica richiesta dagli attori opponenti e per la Persona_1 E_
quantificazione degli addebiti per interessi, commissioni spese, oneri derivanti dal contratto OTC,
decisione istruttoria di segno negativo per le pretese attoree. Anche tale causa venne estinta ex art. 309
c.p.c., a seguito della transazione raggiunta con (doc. 31 convenuto avv. . CP_15 CP_5
a)-b) Le cause dianzi indicate avanti al Tribunale di Vicenza hanno formato oggetto di transazione
(si veda il doc. 42 attoreo), a seguito di una proposta transattiva migliorativa per entrambi i contenziosi,
dopo che, evidentemente, una precedente proposta più favorevole alle parti attrici era stata respinta da
La circostanza che si sia addivenuti ad un accordo unitario riferito ai due distinti CP_15
contenziosi, nemmeno riuniti, non può certo escludere che sia dovuto in relazione ad entrambe le cause pagina 32 di 39 il compenso per la fase decisionale aumentata del 25%, attese le distinte valutazioni operate in relazione ai diversi rapporti e alle differenti situazioni processuali.
I compensi richiesti dal legale per le cause a) e b), sono dovuti, in relazione all'attività della quale è
stato provato l'espletamento e sono conformi alle pattuizioni intercorse tra le parti, anzi inferiori.
Ne consegue che, per l'incarico sub a), in qualità di eredi del SI. le attrici Persona_1
e debbono essere condannate al pagamento, per metà ciascuna, Parte_2 Parte_1
dell'importo complessivo di € 29.760,19 (comprensivo di spese imponibili, rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
Per l'incarico sub b), ancorché l'incarico sia stato conferito non solo da ma E_
anche da il convenuto avv. ha svolto la sua domanda nei confronti della Persona_1 CP_5
sola società, debitrice in solido, che deve pertanto essere condannata al pagamento della somma di €
14.828,32 (al lordo della ritenuta d'acconto), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV
c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
c) incarico conferito da per il E_ Persona_1 Parte_2
giudizio di appello R.G. 24/2019 di valore non inferiore a € 747.105,01 (tale era il valore della domanda azionata in primo grado, come riconosciuto dalle attrici a pag. 27 della citazione e risultante dal doc. 44 alla stessa allegato); il compenso è stato pattuito in € 4.500,00 per la fase esame e studio riferita al giudizio di primo grado, in € 5.400,00 per esame e studio fase d'appello, in € 3.200,00 per l'atto introduttivo, in € 7.500,00 la fase di trattazione e istruttoria, in € 9.000,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di € 22.750,00 per compenso, di cui € 4.200,00 ed € 5.400,00 per esame e studio del giudizio di primo grado e per quello d'appello, € 1.600,00 per l'atto introduttivo (con riduzione al 50%), € 11.200,00 per la definizione transattiva. In tale causa l'avv. si costituì in CP_5
giudizio in sostituzione dell'avv. SA;
dopo alcune udienze di rinvio, la causa fu estinta ai sensi dell'art. 309 c.p.c.. La transazione venne raggiunta a valori coerenti con quelli riconosciuti dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Udine e unitamente alla causa d'appello venne conciliato il pagina 33 di 39 giudizio di primo grado di cui infra sub d). Il compenso è stato richiesto in relazione ad attività
documentata e in misura conforme alle pattuizioni raggiunte tra le parti. Anche in relazione a tale incarico, ancorché committenti fossero anche e , il convenuto avv. Persona_1 Parte_2
ha svolto la sua domanda nei confronti della sola società, debitrice in solido, che deve pertanto CP_5
essere condannata al pagamento della somma di € 33.194,98 (al lordo della ritenuta d'acconto e comprensiva di ogni accessorio), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal
24.6.2023 sino al saldo.
d) incarico conferito da per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Persona_1
Tribunale di Udine, di valore indeterminato;
il compenso è stato pattuito (doc. 4) in € 3.300,00 per la fase esame e studio, in € 3.500,00 la fase di trattazione e istruttoria, in € 5.900,00 per quella decisoria,
da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale causa, il legale ha richiesto l'importo di € 12.425,00 per compenso, di cui € 3.300,00 per esame e studio, € 1.750,00 per la fase istruttoria (con riduzione al 50%), € 7.375,00 per la definizione transattiva. Sono state prodotte le memorie depositate e l'atto di transazione raggiunto comprese anche la causa di cui al punto c). L'attività non è stata contestata e le parti attrici si sono limitate a sostenere che, essendosi concluso un unico atto transattivo per due giudizi, il legale avrebbe duplicato il compenso. Si richiama integralmente quanto sopra osservato in ordine all'unica transazione conclusa per i giudizi a) e b), per evidenziare l'infondatezza della prospettazione, in relazione all'autonomia dei giudizi e delle domande in essi svolte.
Ne consegue che, per l'incarico sub d), in qualità di eredi del SI. le attrici Persona_1
e debbono essere condannate al pagamento, per metà ciascuna, Parte_2 Parte_1
dell'importo di € 18.129,57 (comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
e) incarico conferito da per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. R.G. Persona_1
1675/2019 promosso avanti al Tribunale di Udine da il compenso è stato pattuito Parte_12
(doc. 5) in € 1.900,00 per la fase studio, in € 1.550,00 per la fase introduttiva, in € 3.900,00 per la fase pagina 34 di 39 di trattazione e istruttoria, in € 2.400,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale procedimento il legale ha emesso preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 8.280,51, di cui per compenso € 1.900,00 per la fase studio, € 775,00 per la fase introduttiva (con riduzione del 50%), € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 5.675,00 per la definizione transattiva (doc. 21). L'avv. ha depositato la comparsa CP_5
di costituzione e risposta, esponendo le ragioni del ritardo in cui il SI. era incorso nei Parte_1
confronti del promissario acquirente e rimettendosi alla valutazione giudiziale, ciò che ha consentito di ottenere la compensazione delle spese di causa;
a seguito dell'ordinanza definitoria, che ha pronunciato la risoluzione del contratto preliminare, condannando il SI. al pagamento dell'importo di € Parte_1
100.000, con compensazione delle spese legali, le parti raggiunsero un accordo per la corresponsione,
da parte del SI. dell'importo di € 86.750,00 in unica soluzione entro il 30.11.2019. Parte_1
L'attività esposta è provata, il compenso conforme all'accordo scritto;
ne consegue la condanna delle attrici e al pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 8.280,51 Parte_2 Parte_1
(comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.
IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
f) incarico conferito da per il procedimento di negoziazione assistita promosso Persona_1
da , per la controversia del valore di € 50.000,00; il compenso è stato pattuito (doc. Parte_13
6) in € 510,00 per la fase di attivazione, € 1.020,00 per la negoziazione, € 1.530,00 per la conciliazione.
Per l'attività in esame l'avv. ha emesso nota per € 2.976,00, di cui € 2.040,00 per compenso, di CP_5
cui € 510,00 per la fase di attivazione ed € 1.530,00 per la conciliazione, raggiunta, per quanto riferito dalle attrici, per l'importo di € 44.000,00 a fronte di una richiesta di € 50.000,00. L'attività esposta non
è contestata, il compenso conforme all'accordo scritto, anzi inferiore;
ne consegue la condanna delle attrici e al pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 2.976,60 Parte_2 Parte_1
(comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c.
IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
pagina 35 di 39 g) incarico conferito da per la causa R.G. 4346/2018 di opposizione al decreto Persona_1
ingiuntivo ottenuto da del valore di € 130.000,00; il compenso è stato pattuito (doc. 7) in € CP_7
2.500,00 per la fase esame e studio, in € 2.220,00 per la fase introduttiva, in € 5.400,00 per la fase di trattazione e istruttoria, in € 4.050,00 per quella decisoria, da incrementarsi del 25% nel caso di transazione, oltre rimborso forfetario spese generali. Per tale procedimento il legale ha emesso preavviso di parcella per l'importo complessivo di € 16.593,85, di cui € 11.372,50 per compenso e,
segnatamente, € 2.500,00 per la fase studio, € 1.110,00 per la fase introduttiva (con riduzione del 50%),
€ 2.700,00 per la fase istruttoria e di trattazione (con riduzione del 50%), € 5.062,50 per la definizione transattiva (doc. 24). L'avv. ottenuta la visibilità del fascicolo, si è costituito in sostituzione del CP_5
precedente difensore, prima della costituzione di ha esaminato la comparsa di risposta, ha CP_7
partecipato all'udienza ex art. 183 c.p.c., nel corso della quale venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, ha depositato le memorie ex artt. 183 c. 6 nn. 2 e 3 c.p.c.; la causa è
stata estinta ex art. 309 c.p.c., a seguito della transazione sottoscritta in data 17.2.2020 dal SI.
(doc. 23); dal testo della stessa si evince che le parti non solo hanno transatto la controversia Parte_1
sub iudice, ma hanno inteso prevenire una futura causa per risarcimento danni nei confronti del SI.
e a fronte di tale pretesa è stato pattuito il trasferimento di un terreno, di talché le doglianze Parte_1
attoree relative alla mancata indicazione del prezzo appaiono del tutto inconsistenti. Le attrici Pt_2
e quali eredi di debbono essere condannate al
[...] Parte_1 Persona_1
pagamento, per metà ciascuna, dell'importo di € 16.593,85 (comprensivo di rimborso forfetario e accessori), oltre interessi moratori al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
h. l'unico incarico svolto dall'avv. in relazione al quale non è stato prodotto un atto di CP_5
conferimento per iscritto con determinazione del compenso è quello relativo al procedimento R.G.
3560/2018 avanti al Tribunale di Udine, promosso da contro Parte_14
nel quale il legale si costituì in data 16.10.2018 in sostituzione del precedente Persona_1
difensore. Come riferito dalle parti attrici, il procedimento si concluse con una transazione sottoscritta dal SI. che prevedeva il pagamento al della somma di € 20.000,00. Con la Parte_1 Parte_14
pagina 36 di 39 nota doc. 29 l'avv. ha preteso il complessivo importo di € 4.661,89, di cui € 3.195,00 per CP_5
compenso, che appare congruo rispetto alla complessità del procedimento e all'attività svolta, in relazione ai parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 per i procedimenti di istruzione preventiva,
scaglione € 5.201-26.000. La procura è stata sottoscritta da la domanda è stata Persona_1
pertanto proposta nei confronti delle coeredi e che debbono essere Parte_2 Parte_1
condannate al pagamento della somma di € 4.661,89 (comprensiva di rimborso forfetario e accessori),
oltre interessi moratori al tasso legale di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo.
11. L'infondata domanda risarcitoria svolta dalle attrici.
La domanda è stata svolta promiscuamente da tutte le attrici, ancorché in relazione ai prospettati danni -gli esborsi inutilmente sostenuti per la costituzione di e il debito assunto con la CP_2
transazione verso debba escludersi la legittimazione attiva di Parte_8 E_
oltre quella di per le ragioni già esposte. La ritenuta insussistenza di
[...] CP_2
inadempimenti addebitabili ai professionisti convenuti preclude di per sé l'accoglimento della domanda risarcitoria. La costituzione di è avvenuta in relazione al piano di ristrutturazione CP_2
approvato dai SI.ri e , in ragione, come più sopra evidenziato, della richiesta della Parte_1 Pt_2
banca per l'erogazione del finanziamento, piano in relazione al quale i predetti si sono poi diversamente determinati;
è stato peraltro documentato che in persona della sua legale CP_2
rappresentante SI.ra in data 9.5.2022 ha ottenuto un finanziamento di € 650.000,00 Parte_1
da NC di Cividale s.p.a. (doc. 31 convenuti e , risultandone smentita CP_3 Controparte_4
l'affermazione di inutilità della costituzione della società. L'inadempimento del contratto preliminare con non può essere addebitato ai convenuti, essendo stato determinato Parte_8
dall'andamento delle trattative con la banca finanziatrice e i creditori.
12. La regolazione delle spese processuali.
12.1 Nei rapporti tra e i convenuti le spese processuali possono essere integralmente CP_2
compensate, atteso il ritenuto difetto di legittimazione attiva e passiva.
pagina 37 di 39 12.2 Attesa la totale soccombenza, le attrici , Parte_1 Parte_2 [...]
debbono essere condannate, tra loro in solido, a rifondere le spese processuali in E_
favore dei convenuti dott. e dott. liquidate, in conformità alla nota, come CP_3 Controparte_4
da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti al valore della causa, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
12.3 Le spese seguono la soccombenza anche nel rapporto con il convenuto avv. in favore CP_5
del quale le spese sono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 pertinenti rispetto al valore della causa, assunti ai valori medi, per le quattro fasi.
12.4 Nelle note conclusive, depositate prima dell'udienza di discussione orale, i convenuti dott.
[...]
e dott. hanno svolto “domanda di responsabilità aggravata a norma dell'art. CP_3 Controparte_4
96, primo comma, c.p.c.”. La facoltà, concessa da tale norma, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata costituisce applicazione del principio generale dettato dagli artt. 1226 e 2056
c.c., senza derogare all'onere di allegazione degli elementi di fatto che dimostrino l'effettività di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello ristorato dalla disposta rifusione delle spese processuali (si veda
Cass., sez. III civ., 27.10.2015, n. 21798). Non si ritiene che, nel caso di specie, i convenuti abbiano assolto al citato onere, di talché la domanda risarcitoria deve essere disattesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) dichiara il difetto di legittimazione attiva e passiva di CP_2
B) rigetta tutte le domande attoree;
C) in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti dott. e dott. CP_3
condanna: a) la SI.ra e la SI.ra a pagare al dott. Controparte_4 Parte_1 Parte_2
ciascuna per la quota di metà, l'importo di € 79.056,04, aumentato per gli interessi al tasso di CP_3
pagina 38 di 39 cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
b) la SI.ra e la Parte_1
SI.ra a pagare al dott. ciascuna per la quota di metà, l'importo di € Parte_2 Controparte_4
79.056,04, aumentato per gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022
sino al saldo;
c) la coobbligata SI.ra per l'intero e con lei la SI. nel Parte_2 Parte_1
limite della quota ereditaria di metà, a pagare al dott. l'importo di € 34.257,60, aumentato per CP_3
gli interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
d) la coobbligata SI.ra per l'intero e con lei la SI. nel limite della quota Parte_2 Parte_1
ereditaria di metà, a pagare al dott. l'importo di € 34.257,60, aumentato per gli Controparte_4
interessi al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2002 dal 13.12.2022 sino al saldo;
D) in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'avv. condanna: e) CP_5
a pagare al predetto convenuto la somma di € 48.023,30, oltre E_
interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo;
f) la SI.ra Pt_2
e la SI.ra a pagare all'avv. ciascuna per la quota di metà, la somma di
[...] Parte_1 CP_5
€ 107.089,91, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c. IV c.c. dal 24.6.2023 sino al saldo;
E) compensa integralmente le spese processuali tra e i convenuti;
CP_2
F) condanna la SI.ra la SI.ra e Parte_1 Parte_2 E_
, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti dott. e dott. le
[...] CP_3 Controparte_4
spese processuali, che liquida per entrambi in € 1.248,00 per esborsi e in € 22.507,00 per compenso,
oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo;
respinge la domanda risarcitoria ex art. 96 c. I c.p.c. svolta dai predetti convenuti;
G) condanna la SI.ra la SI.ra Parte_1 Pt_2 Pt_15 E_
, in solido tra loro, a rifondere al convenuto avv. le spese processuali, che liquida
[...] CP_5
in € 765,80 per esborsi e in € 14.103,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del
15%, al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 28 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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