Art. 22.
Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall' articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.
Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , prorogate fino al 31 dicembre 1983 dall' articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986.