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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2392/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio NI RO. attore-opponente
contro
(CF: in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Il sig. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
391/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.7.2021, con il quale, su istanza della cessionaria gli veniva ingiunto il pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 5.516,16, oltre interessi e spese, in virtù del mancato ripianamento dell'esposizione debitoria relativa al contratto di apertura di una linea di credito a tempo indeterminato utilizzabile mediante carta magnetica stipulato dal medesimo in data 6.10.2006 con la Findomestic Banca S.p.A. Ha disconosciuto le firme apposte sul contrato allegato da controparte. Ha altresì eccepito che l'estratto conto allegato dalla controparte riguarda solo i movimenti a partire dal 21.4.2017 ed assume un dato (un debito di € 3.545,91) che non trova alcun riscontro e prevede addebiti mensili senza alcuna causale, tra cui le
voci “addebito diretto sul conto”, “premio assicurazione in scadenza”, “mensilità in scadenza” non giustificate da alcun contratto o pattuizione. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: A) revocare il d.i. e rigettare l'avversa domanda per infondatezza per tutte le ragioni in premessa specificate;
B) condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con C.A. ed IVA come per legge da distrarre ex art. 83 cpc”.
2. Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva. Nel merito ha proposto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. chiedendo in ogni caso il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
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3. Preliminarmente, quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, si rileva che ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla Legge n. 742/1969. Nel caso specifico, la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo si è perfezionata nei confronti del debitore ingiunto in data 23.7.2021 e l'opposizione è stata notificata alla parte opposta in data 4.10.2021, quindi, considerata la disposta sospensione estiva (31 giorni del mese di agosto), esattamente entro il termine dei 40 giorni previsti dall'art. 641 c.p.c., prorogato al giorno successivo non festivo (lunedì
4 ottobre 2021). Pertanto, l'eccezione si presenta infondata e va rigettata.
4. Nel merito, va rimarcato che secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del
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contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (cfr. Tribunale Cremona, 09/06/2020, n. 245; Tribunale Lecce sez. II, 09/03/2020, n. 764). Nel caso di specie l'opponente ha affermato di non avere sottoscritto il contratto azionato in sede monitoria, all'uopo disconoscendo le sottoscrizioni a suo nome lì rinvenibili. È stata quindi disposta apposita perizia grafica, al fine di verificare l'autenticità delle firme contestate. Il nominato CTU ha comparato il saggio grafico spontaneamente rilasciato dal sig.
con le n. 5 firme apposte sul documento acquisito in originale ed Parte_1 oggetto di accertamento, vale a dire il Contratto “Domanda di Apertura di Carta” di Findomestic Banca S.p.A. del 6.10.2006. L'indagine tecnica è stata condotta dal consulente con l'adozione del metodo integrato, dato dall'associazione del metodo grafoscopico con il metodo grafonomico e con il metodo grafologico, in linea con i criteri definiti dalla comunità scientifica internazionale dei grafologi dell'ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Il CTU ha, preliminarmente, proceduto ad eseguire accertamenti tecnico-strumentali del documento oggetto di verifica peritale mediante differenti tecniche di ispezione ed appropriata illuminazione (ispezione all'infrarosso, all'ultravioletto e a luce visibile in radenza) per rilevare la presenza di eventuale artificio documentale o falso scritturale;
l'indagine ha dato esito negativo: “è possibile affermare che non sono emersi interventi modificativi intenzionali di alterazione del documento in verifica e in corrispondenza dei tracciati delle firme oggetto di accertamento”. Gli accertamenti tecnici successivi hanno riguardato l'analisi dei tracciati grafici delle firme in verifica apposte sul contratto al fine di stabilirne il livello di spontaneità e naturalezza esecutiva. Dall'esame delle firme in verifica a nome “ ” Parte_1 il CTU ha riscontrato complessiva omogeneità ed indici di automatismo che ne hanno consentito di attestare “la spontaneità esecutiva in assenza di anomalie scritturali e segni di artificiosità”. Dall'analisi dei tracciati grafici delle firme comparative, per l'individualizzazione di quelle caratteristiche formali e gestuali che costituiscono indici qualificanti ed identificativi, il CTU è arrivato ad affermare in perizia che: “Le firme autografe esaminate, tenendo conto della data di redazione, delle differenze correlate alla variabilità naturale e della situazione soggettiva personale, seppure con apparenti difformità esteriori, manifestano una complessiva omogeneità e rispecchiano una naturale spontaneità esecutiva”. L'analisi comparativa è stata, inoltre, esperita sulla base delle firme autografe del sig.
, rilevate dai seguenti documenti: passaporto n. patente Parte_1 Nume_1 di guida n. ; copia mandato alle liti al difensore Avv. Antonio NumeroD_2
NI RO;
carta di identità n. , risalenti ad epoche diverse. Numero_3
Il CTU ha concluso che dai risultati tecnici scaturiti a seguito del raffronto tra le firme contestate e quelle comparative emergono sostanziali concordanze nelle componenti intrinseche del grafismo relative a parametri grafici basati su gestualità
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qualitative, oltre a varie somiglianze di natura strutturale nonostante il naturale ambito di variabilità (la scrittura resta sostanzialmente invariata nelle sue caratteristiche e componenti primarie). Nello specifico ha rilevato che: “Analogamente alle firme in verifica, nell'impostazione grafica, il contesto delle firme autografe è caratterizzato da scarsa attenzione e cura nella strutturazione delle forme e nella gestione degli spazi. A differenza di esse, nelle firme autografe risultano invertiti i termini nominali, per cui il cognome è anteposto al nome, ed inoltre nella loro estensione strutturale le sottoscrizioni, poco definite negli elementi grafici costitutivi, risultano spesso abbreviate, soprattutto in riferimento al nome. Esse sono caratterizzate da immediatezza esecutiva con oscurità dei tracciati in cui le forme letterali non sono di chiara ed evidente lettura con predominanza delle lettere iniziali maiuscole m del cognome e p del nome eccessivamente grandi e vistose, così come le aste delle lettere d, t del cognome e q, l del nome. Nella modalità esecutiva le firme in verifica mostrano un ritmo esecutivo assimilabile a quello delle firme comparative. La cadenza scrittoria assume un andamento alquanto sciolto e scorrevole delineando dei tracciati curvilinei, con qualche angolosità nei tratti basali e ai vertici di alcune lettere, dotati di continuità, ridotti stacchi inter-letterali e di alto valore coesivo. Le firme in verifica presentano disarmoniche disuguaglianze nelle dimensioni delle lettere che occupano la zona media, in modo similare, alle firme autografe il cui calibro è tendenzialmente piccolo. Le lettere, con l'incrementare del ritmo, riducono la loro forma e struttura, ridimensionando l'estensione della sottoscrizione su cui prevalgono, per le ampiezze verticali, la lettera iniziale maiuscola m del cognome e p del nome le lettere lunghe d e t del nome e q e l del nome. Risultano conformi i rapporti grafometrici per quanto riguarda l'estensione tra larghezza e lunghezza della lettera, la distanza inter-letterale; la spaziatura tra cognome e nome”. Il CTU ha, quindi, rilevato che i riscontri emersi attengono tanto alla gestualità grafica sostanziale che alla modalità esecutiva degli elementi comuni e consentono di pervenire alla formulazione di un giudizio di attribuibilità delle firme in verifica all'opponente; a parere del consulente“Le firme oggetto di accertamento a nome Pt_1
apposte sul contratto Domanda di Apertura di Carta, stipulato il 06/10/2006 con
[...]
“Findomestic Banca S.P.A” (cedente di “ ), sono autografe. Esse sono Controparte_1 riconducibili con certezza tecnica a . Parte_1
Il Giudicante ritiene di condividere il parere espresso in perizia dal nominato CTU in quanto in quanto logico, rigoroso sul piano della metodologia utilizzata e diffusamente motivato, anche avuto riguardo alle risposte fornite alle osservazioni del CTP di parte opponente.
4.1. Ciò nondimeno si ritiene che la parte opposta, anche a fronte delle esaustive contestazioni formulate sul punto dall'opponente, non abbia comunque fornito una prova adeguata del credito azionato in sede monitoria, con particolare riferimento al profilo del quantum. Nello specifico, dall'esame del contratto si desume che la linea di credito concessa fosse contraddistinta dal numero di conto 10010160019575. Pur tuttavia l'estratto conto del 6.9.2019 rilasciato dalla Findomestic Banca S.p.A., l'unico prodotto dall'opposta, si riferisce al rapporto n. 1007072502449, indica quale
“data di apertura del conto” il 14.10.2016 e un capitale finanziato di € 10.943,66; dati, questi, che non corrispondono pienamente a quelli del rapporto per cui è stata
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chiesta l'emissione del decreto ingiuntivo, che riporta la data del 6.10.2016 e un importo totale da finanziare di € 1.050,00. In ogni caso, non è stata fornita prova di tutte le operazioni attraverso le quali è stato determinato l'importo preteso. Il contratto azionato è riconducibile al c.d. credito rotativo, che consente al cliente di utilizzare più volte una somma messagli a disposizione, che mano a mano si ripristina in misura corrispondente alle rate versate. Ebbene, pur volendo assumersi per dimostrato che l'estratto conto prodotto dall'opposta si riferisca alla linea di credito da cui deriverebbe il credito vantato da va evidenziato che lo stesso riporta movimentazioni relative Controparte_1 unicamente all'anno 2017. A ben vedere, a fronte di una linea di credito utilizzabile a partire dal 6.10.2006, l'istante avrebbe dovuto produrre un estratto conto che desse contezza di tutti gli utilizzi della carta effettuati dal cliente anche negli anni antecedenti, quantomeno al fine di consentire all'ingiunto di contestare in modo compiuto le somme addebitate. In tale prospettiva l'importo totale dovuto dal cliente ivi riportato e utilizzato da per commisurare la somma richiesta in sede monitoria appare Controparte_1 marcatamente inattendibile. Manca infatti l'analitica indicazione di tutti i movimenti (in specie gli utilizzi del fido da parte del cliente) che hanno portato il saldo debitore ad essere pari a € 3.545,91 alla data del 21.4.2017, giorno da cui si dipartono le movimentazioni dell'estratto conto in parola che, giova ribadirlo, è l'unico disponibile. L'evidenziata carenza documentale non consente la conferma del provvedimento monitorio emesso poiché, in sostanza, risulta non dimostrata in modo sufficiente l'entità del credito di parte opposta. Per tali motivi l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore e alla complessità del giudizio. Dal momento che è stata comunque accertata la veridicità delle firme, appare congruo porre le spese per la CTU, liquidate in separato decreto, definitivamente a carico della parte opponente e della parte opposta nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
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il decreto ingiuntivo n. 391/2021 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 5.7.2021;
CONDANNA la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
, che si liquidano in complessivi € 3.145,50, di cui € 145,50 per esborsi
[...] documentati, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
PONE definitivamente a carico della parte opponente e della parte opposta le spese per la CTU liquidate con separato decreto in misura del 50% ciascuna.
Castrovillari, 17/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'Addetta UPP Dott.ssa Venis Greco.
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