Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 05/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1091/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 1.4.2025 in merito alla causa iscritta al n. 1091/2024 r.g.,
trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Luciani e Marco De Merolis
del Foro di Chieti
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._2
via Piana San Bartolomeo n. 135, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Perrucci del Foro di Pescara
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo tribunale interventore necessario
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte del ricorrente e della resistente: dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate tra essi.
Conclusioni del p.m.: //
Con il suo ricorso introduttivo il sig. ha chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto in Rapino (CH) in data 15.10.2015 con la sig.ra (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del comune di Guardiagrele al n. 49, parte II, serie C, ufficio 1, anno 2015) e dal quale sono nati due figli, (a Guardiagrele il 24.6.2018) e (a Chieti il 15.2.2016), con la Per_1 Per_2
conferma delle condizioni di affidamento e di collocamento dei minori, di quelle in tema di diritto di visita, e di quelle con cui è stato quantificato il suo contributo per il mantenimento dei figli, già adottate in sede di separazione, ma con la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra CP_1
Ha dichiarato che la sua separazione dalla sig.ra è stata disciplinata dall'accordo concluso con CP_1
quest'ultima in data 16.6.2022, all'esito del procedimento di negoziazione assistita, e che tra egli e la sig.ra non si è ricostituita alcuna comunione morale e materiale. CP_1
La sig.ra si è costituita in giudizio, dando atto di aver raggiunto un accordo con il Controparte_1
ricorrente e chiedendo il mutamento del rito da giudiziale a consensuale.
Con istanza congiunta del 29.11.2024, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per lo scioglimento del matrimonio, che hanno chiesto al Tribunale di fare proprio e, all'esito dell'udienza del
19.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'accordo concluso dalle parti prevede testualmente che: “tra le parti, intenzionate a dirimere ogni controversia civile e penale, si conviene, si accetta e si stipula quel che segue.
1) La Sig.ra aderisce alla domanda di scioglimento del matrimonio civile del CP_1 Parte_1
2) Non risiedendo più la unitamente ai figli, dal 19.9.2022 nell'abitazione coniugale sita in Guardiagrele, CP_1
alla Via Piana San Bartolomeo n. 135, piano secondo, ella rinuncia alla sua assegnazione.
L'unità immobiliare torna nella disponibilità del Sig. che ne è comproprietario insieme ad altri Parte_1
familiari.
Il Sig. conseguentemente, si obbliga a rimborsare alla coniuge il canone di locazione del nuovo appartamento Pt_1
dove ella andrà ad abitare insieme ai minori o a pagarne direttamente il canone di locazione, in entrambi i casi nella misura massima di € 350,00 al mese e sino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli.
3) La Sig.ra si obbliga ad asportare, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, i beni mobili di CP_1 sua proprietà ancora presenti all'interno della casa coniugale e segnatamente il mobilio della cameretta da letto dei minori ivi compresa la libreria, un settimino, un armadio, tre televisori, una lavatrice, un congelatore tipo pozzetto, un robot da cucina e altre minuterie da cucina, il corredo costituito da lenzuola, coperte e tovaglie. I costi dello smontaggio e del rimontaggio, che avverrà ad opera di un mobiliere scelto dalla sono a carico di questa, così come il CP_1 trasporto, i preziosi regalo ai bambini in occasione delle feste e i due buoni postali verranno inventariati e custoditi dalla
Sig.ra CP_1
4) La coniuge ha diritto alla riscossione integrale dell'assegno universale unico in favore dei figli e da Per_1 Per_2 destinare interamente ad essi.
5) Le somme erogate dallo Stato in aiuto delle famiglie verranno divise nella misura del 50% tra il e la Pt_1 anche in considerazione che l'affidamento dei figli è condiviso, con diritto di visita per due volte la settimana e CP_1
il sabato e la domenica a settimane alterne, sicché il provvede anche alle spese ordinarie per il loro Pt_1
mantenimento.
6) L'assegno mensile di mantenimento a carico del viene confermato nella misura di € 250,00 per ciascun Pt_1 figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre alla rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT e alle spese straordinarie nella misura del 50%. Sarà comunque necessario l'accordo tra i genitori sulle scelte di fondo da effettuare attinenti ai figli, relative alla scelta del sanitario, delle strutture ludiche e sportive ecc., privilegiando la scelta che consenta una più agevole e razionale gestione degli impegni di entrambi i figli, con riferimento al luogo di residenza dei minori e delle loro esigenze.
7) Le parti confermano l'affidamento congiunto dei figli e il collocamento presso la madre e il diritto di Per_1 Per_2
visita paterno nei termini di cui all'accordo di separazione e segnatamente, ad eccezione del fine settimana che dovrà
intendersi “a settimane alterne dall'uscita di scuola del sabato, alle ore 22:30 della domenica con diritto di pernotto,
avendo cura di prelevarli presso le rispettive scuole e di riaccompagnarli presso l'abitazione della madre”. Restano ferme le altre seguenti condizioni “Il sig. al di là delle pattuizioni relative al periodo natalizio, pasquale e delle Parte_1
ferie estive di cui al capo seguente, potrà vedere e tenere con sè i figli ogni martedì e/o giovedì della settimana, dalle
18,30 fino alle 22.00 e a settimane alterne dalle 15.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica successiva con diritto di pernotto, avendo cura di prelevarli e ricondurli presso la abitazione della madre. Il sig. potrà tenere con sé i Pt_1
figli durante la settimana anche oltre il giorno stabilito previo accordo con la moglie;
19) Inoltre il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ad anni alterni con la madre: - Nel periodo natalizio dalle ore 9,30 del 24 dicembre alle 18,30 del 27
dicembre, oppure dalle ore 9,30 del 30 dicembre alle ore 18,30 del 2 gennaio successivo, con diritto di pernotto;
- Nel
periodo pasquale dalle ore 9,30 del sabato santo alle ore 20,00 del lunedì di pasquetta con diritto di pernotto;
- Nel
periodo estivo una settimana luglio – agosto previo accordo con la moglie;
- Nelle festività rosse di calendario es. 1
maggio, 2 giugno, 6 gennaio dalle 9,30 alle ore 20,30 alternate con la moglie. Il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici le condizioni di salute dei figli nonché con gli impegni lavorativi del padre e della madre. 20) I
genitori riconoscono e garantiscono reciprocamente l'ampio diritto di visita e frequentazione dei minori dei nonni materni e paterni, nonché degli zii materni e paterni e delle famiglie di origine sempre compatibilmente con gli impegni scolastici extrascolastici, le condizioni di salute dei figli nonché con gli impegni lavorativi del padre e della madre. In
ogni caso oltre alle pattuizioni di cui ai punti precedenti, in ordine alle modalità del diritto di visita, i coniugi manifestano disponibilità affinché il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli sia regolato con modalità anche diverse e più ampie rispetto a quanto sopra indicato garantendo la massima flessibilità nei rapporti famigliari, sempre previo accordo tra loro, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici le condizioni di salute dei figli nonché gli impegni lavorativi del padre e della madre, avendo come unico obiettivo la serenità degli stessi minori;
21) i coniugi si impegnano ad evitare che i nuovi eventuali compagni di vita pernottino in presenza dei minori presso le proprie abitazioni per un periodo di anni quattro dalla sottoscrizione della presente convenzione”. 8) La Sig.ra si obbliga alla remissione, entro 10 giorni dall'intervenuta omologa del presente accordo, di tutte CP_1
le denunce querele sporte nei confronti del Sig. sfociate nei procedimenti penali di cui in premessa e di Pt_1 eventuali altre delle quali il non sia attualmente a conoscenza, rinunciando al risarcimento dei danni Pt_1
patrimoniali e non patrimoniali e alla rifusione delle spese legali. Si obbliga altresì a revocare gli atti di costituzione di parte civile nei predetti procedimenti penali. Si impegna altresì a comparire in udienza o a conferire procura speciale ai fini della remissione processuale delle querele sporte per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
9) Le parti non hanno più nulla a pretendere tra loro se non per quanto accordato nella presente scrittura privata.
10) Le parti proporranno congiuntamente, nel giudizio di scioglimento del matrimonio, formale istanza per il mutamento del rito da giudiziale a consensuale o chiederanno fissarsi udienza per precisazione delle conclusioni in entrambi i casi ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle predette condizioni, con spese di giudizio compensate.
11) Il presente accordo, sottoscritto, sarà depositato telematicamente in giudizio e le parti si impegnano a comparire all'udienza del 18 dicembre 2024 per darvi attuazione”.
1. Osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 3 comma 1 n. 2 lettera b) l. n. 898/1970,
avendo le parti concluso in data 16.6.2022 accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita, le cui condizioni sono state autorizzate dal p.m. in data 20.6.2022, e non essendosi, successivamente,
ricostituita la comunione morale e materiale tra essi.
2. Il collegio ritiene che le condizioni stabilite nell'accordo concluso tra le parti siano integralmente condivisibili, dato che:
• la disciplina dell'affidamento congiunto dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la madre, la disciplina del diritto di visita da parte del padre e le statuizioni economiche in favore dei figli risultano conformi agli interessi dei figli e alle condizioni delle parti;
• le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra al di fuori di quanto previsto nell'accordo medesimo.
3. Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. nei Parte_1
confronti della sig.ra così decide: Controparte_1
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Rapino in data 15.10.2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Guardiagrele al n. 49, parte II, serie C,
ufficio 1, anno 2015, alle condizioni concordate tra le parti e testualmente riportate in motivazione;
• dispone che il cancelliere ed il competente ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di legge, al passaggio in giudicato della presente sentenza;
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Chieti, 1.4.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco