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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/05/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 271/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da nata il [...] a [...] (c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Volpiano (TO) in Via Trieste n. 35,
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Moncalieri n. 17, presso lo studio degli avv.
Clara De Alexandris e Pier Nicola Gasco, che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
e
, nato il [...], a [...] (c.f. ), residente a Parte_2 C.F._2
Volpiano, via Monviso 4/A, elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri 34, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Marini, che la rappresenta per procura alle liti in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. Affidare i figli e in regime condiviso ad entrambe i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso l'abitazione della madre, Sig.ra e con modalità di Parte_1
permanenza presso ciascun genitore come segue
Quanto a : Per_2
- il minore permarrà la prima e la terza settimana del mese dal padre, dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola, e dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola dalla madre.
- il minore permarrà la seconda e la quarta settimana del mese dalla madre, dal lunedì
dall'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola, e dal mercoledì all' uscita da scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola dal padre.
- fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì all'ingresso a scuola.
- in considerazione dei tempi di permanenza paritetici del minore presso ciascun genitore, i sig.ri e provvederanno al mantenimento di quando lo Pt_1 Pt_2 Per_2
hanno con sé, salvo il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del
Tribunale di Ivrea.
Quanto a : Per_1
- in considerazione dell'età della stessa, la minore potrà vedere il padre secondo proprio desiderio e compatibilmente con i propri impegni, gestendo i tempi di frequentazione direttamente con lo stesso anche per ciò che concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- in considerazione dei tempi di permanenza continuativi della minore presso la madre,
il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento per la Pt_2 Pt_1
figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, importo annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea;
- resta inteso che tale contributo al mantenimento a carico del sig. verrà meno Pt_2
qualora i tempi di permanenza della minore presso ciascun dovessero ritornare ad essere paritetici, rispecchiando nuovamente quelli di cui al provvedimento del 22.07.2021;
2. vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi i periodi, con previsione che i minori possano trascorrere la Vigilia di Natale dalle ore 18.00 sino alle 11.00 della mattina di Natale con il genitore con il quale non trascorrono il periodo comprendente il giorno di Natale.
Natale del 2025 con il papà;
3. vacanze pasquali ad anni alterni;
Pasqua 2025 con il papà, Pasquetta 2025 con la mamma;
4. vacanze estive due settimane anche non consecutive con la madre e due settimane anche non consecutive con il padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno
5. il giorno del compleanno, 1 novembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre secondo la normale turnazione;
6. gli assegni unici verranno percepiti dalla sig.ra nella misura del 100% e le Pt_1
detrazioni fiscali per i figli saranno poste a favore di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
7. le spese per le visite specialistiche ed i trattamenti delle patologie “104 correlate”
verranno sostenute, ove non coperte dal SSN, mediante l'utilizzo degli importi erogati dall' a tale titolo e giacenti sui libretti postali intestati ai minori;
CP_1
8. i genitori acconsentono al rilascio dei documenti per i minori anche validi ai fini dell'espatrio;
9. spese legali per il deposito della presente domanda in modifica congiunta a carico di entrambe le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.2.2025, e , premesso che: Parte_1 Parte_2
- il Tribunale di Ivrea con decreto in data 22.7.2021, preso atto del parere favorevole del
PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, aveva disposto la regolamentazione dei rapporti dei genitori con i due figli ( , nata a [...], il Per_1
22.06.2009 e , nato a [...], il [...]), anche sotto il profilo della Persona_3
contribuzione al loro mantenimento;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei genitori, tali da riflettersi parzialmente sulla modalità di visita del padre e sull'entità del contributo al mantenimento delle figlie.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.); E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il 2.4.2025;
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti i tempi di permanenza presso ciascun genitore e l'entità del contributo al mantenimento dei figli, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (tali da garantire il pari accesso delle minori ad entrambe le figure genitoriali in ossequio al principio cd. della “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Ivrea del
22.7.2021, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto il citato provvedimento;
2) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 271/2025 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
promosso congiuntamente da nata il [...] a [...] (c.f. ) residente a Parte_1 C.F._1
Volpiano (TO) in Via Trieste n. 35,
elettivamente domiciliata in Torino, C.so Moncalieri n. 17, presso lo studio degli avv.
Clara De Alexandris e Pier Nicola Gasco, che la rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
e
, nato il [...], a [...] (c.f. ), residente a Parte_2 C.F._2
Volpiano, via Monviso 4/A, elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri 34, presso lo studio dell'avv. Rosalia
Marini, che la rappresenta per procura alle liti in atti;
- r i c o r r e n t i -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1. Affidare i figli e in regime condiviso ad entrambe i genitori, con Per_1 Per_2
residenza presso l'abitazione della madre, Sig.ra e con modalità di Parte_1
permanenza presso ciascun genitore come segue
Quanto a : Per_2
- il minore permarrà la prima e la terza settimana del mese dal padre, dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola, e dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola dalla madre.
- il minore permarrà la seconda e la quarta settimana del mese dalla madre, dal lunedì
dall'uscita da scuola fino al mercoledì all'ingresso a scuola, e dal mercoledì all' uscita da scuola sino al venerdì all'ingresso a scuola dal padre.
- fine settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì all'ingresso a scuola.
- in considerazione dei tempi di permanenza paritetici del minore presso ciascun genitore, i sig.ri e provvederanno al mantenimento di quando lo Pt_1 Pt_2 Per_2
hanno con sé, salvo il concorso nella misura del 50% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del
Tribunale di Ivrea.
Quanto a : Per_1
- in considerazione dell'età della stessa, la minore potrà vedere il padre secondo proprio desiderio e compatibilmente con i propri impegni, gestendo i tempi di frequentazione direttamente con lo stesso anche per ciò che concerne le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- in considerazione dei tempi di permanenza continuativi della minore presso la madre,
il sig. corrisponderà alla sig.ra , quale contributo al mantenimento per la Pt_2 Pt_1
figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, importo annualmente rivalutabile, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea;
- resta inteso che tale contributo al mantenimento a carico del sig. verrà meno Pt_2
qualora i tempi di permanenza della minore presso ciascun dovessero ritornare ad essere paritetici, rispecchiando nuovamente quelli di cui al provvedimento del 22.07.2021;
2. vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternandosi i periodi, con previsione che i minori possano trascorrere la Vigilia di Natale dalle ore 18.00 sino alle 11.00 della mattina di Natale con il genitore con il quale non trascorrono il periodo comprendente il giorno di Natale.
Natale del 2025 con il papà;
3. vacanze pasquali ad anni alterni;
Pasqua 2025 con il papà, Pasquetta 2025 con la mamma;
4. vacanze estive due settimane anche non consecutive con la madre e due settimane anche non consecutive con il padre, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno
5. il giorno del compleanno, 1 novembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre secondo la normale turnazione;
6. gli assegni unici verranno percepiti dalla sig.ra nella misura del 100% e le Pt_1
detrazioni fiscali per i figli saranno poste a favore di entrambe le parti nella misura del
50% ciascuno;
7. le spese per le visite specialistiche ed i trattamenti delle patologie “104 correlate”
verranno sostenute, ove non coperte dal SSN, mediante l'utilizzo degli importi erogati dall' a tale titolo e giacenti sui libretti postali intestati ai minori;
CP_1
8. i genitori acconsentono al rilascio dei documenti per i minori anche validi ai fini dell'espatrio;
9. spese legali per il deposito della presente domanda in modifica congiunta a carico di entrambe le parti.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 6.2.2025, e , premesso che: Parte_1 Parte_2
- il Tribunale di Ivrea con decreto in data 22.7.2021, preso atto del parere favorevole del
PM, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, aveva disposto la regolamentazione dei rapporti dei genitori con i due figli ( , nata a [...], il Per_1
22.06.2009 e , nato a [...], il [...]), anche sotto il profilo della Persona_3
contribuzione al loro mantenimento;
- nelle more sono insorte nuove esigenze e mutamenti nella situazione patrimoniale dei genitori, tali da riflettersi parzialmente sulla modalità di visita del padre e sull'entità del contributo al mantenimento delle figlie.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, alla luce della modifica normativa di cui al D.Lgs. 154/2013, in quanto:
a) è attribuita al Tribunale ordinario – ai sensi del comma 2 dell'art. 38 disp. att. c.p.c. –
l'emissione di tutti i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria, con applicazione degli artt.
737 e segg. c.p.c. in quanto compatibili;
b) sono di competenza del Tribunale ordinario, in mancanza di attribuzione ad altra autorità giudiziaria (segnatamente ai sensi del primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c.)
i provvedimenti di cui agli artt. 337 bis e segg. c.c., ivi compresi quelli in tema di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli (art. 337 quinquies c.c.); E' stato provocato l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto con conclusioni trasmesse il 2.4.2025;
Le condizioni concordate dalle parti riguardanti i tempi di permanenza presso ciascun genitore e l'entità del contributo al mantenimento dei figli, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (tali da garantire il pari accesso delle minori ad entrambe le figure genitoriali in ossequio al principio cd. della “bigenitorialità”), possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
In considerazione del carattere concordato delle condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti le spese del giudizio vadano compensate tra le medesime (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto delle parti, visto il parere del P.M., in accoglimento delle congiunte conclusioni delle parti, a parziale modifica delle condizioni del decreto del Tribunale di Ivrea del
22.7.2021, così provvede:
1) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di modificare parzialmente l'indicato decreto come da conclusioni congiunte sopra riportate;
fermo nel resto il citato provvedimento;
2) le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 28 maggio 2025
IL GIUDICE REL./EST.
Rossella Mastropietro IL PRESIDENTE
Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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