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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 714/2023 promossa da:
(C.F.: in qualità di titolare della Ditta Parte_1 C.F._1 Individuale “ con sede Controparte_1 legale in Rimini (RN) via Sant'Aquilina n. 20 e sede operativa in Rimini (RN) via Marecchiese n. 134/a ; rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sartori (PEC: ed elettivamente domiciliata nel Email_1 suo Studio Legale sito a Rimini (RN) in Piazza Tre Martiri n. 43
- OPPONENTE -
CONTRO
sede Controparte_2 di Rimini in persona del Direttore pro tempore della Sede Regionale dell'IA GN;
rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato
Vestini con domicilio eletto a Rimini in Via Macanno n.25 presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo (pec:
t) Email_2
- OPPOSTO -
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione ritualmente proposta da avverso l'Avviso di addebito n. 437 2023 0000268177000 Parte_1 dell'importo di € 12.153,26 formato dall' in data 24\07\2023 a titolo di CP_2 contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo Aprile 2018-Aprile 2021 .
Secondo l' la parte opponente avrebbe indebitamente fruito per il periodo CP_2
Aprile 2018-Aprile 2021 dell'esonero contributivo previsto dalla Legge n. 205/2017 relativamente alla posizione della lavoratrice subordinata Per_1
assunta a tempo indeterminato da a far data dal 05\04\2018
[...] Parte_1
.
In particolare l'art. 1 L. n. 205/2017 prevedeva testualmente :
Comma 100 “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione Co dei premi e contributi dovuti all Controparte_3 infortuni sul lavoro ( ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su CP_5 base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.”;
Comma 101 : “ L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.”;
Comma 102 : “Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.”
In pratica ai commi da 100 a 108 e da 113 a 114 veniva prevista la possibilità per il datore di lavoro di fruire sgravi di sgravi contributivi, per un periodo di 36 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non avevano compiuto 35 anni di età e non erano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Se il requisito anagrafico era stato pacificamente rispettato , nel caso di specie l' rilevava quale fattore ostativo il fatto che nell'anno 2009 fra CP_2 [...] [
e fosse intercorso un contratto di rapporto di CP_6 Persona_1 lavoro a tempo indeterminato come risultava dalle comunicazioni Pt_2 inviate dalla datrice di lavoro .
L'assunto dell' non appare peraltro condivisibile . CP_2
Dagli atti risulta infatti come prima di iniziare a lavorare stabilmente per la ricorrente , abbia sempre lavorato in forza di contratti di Persona_1 lavoro subordinato a tempo determinato , prima di tipo stagionale – ed in particolare : dal 07\07\2007 al 09.09.2007 (stagione estiva 2007) come “marinaio di salvataggio” presso dal 24\06\2008 al 10\09\2008 Persona_2 (stagione estiva 2008), come “marinaio di salvataggio” presso Per_2
; dal 15\06\2009 al 31\08\2009 (stagione estiva 2009) presso la società
[...]
dapprima con contratto di Apprendistato e successivamente in CP_6 virtù di trasformazione con contratto di lavoro subordinato qualificato ma sempre a tempo determinato, come “assistente bagnanti” – e successivamente ex D.Lvo 81\2015 per la mansione di “farmacista” nei periodi 01\10\2015- 31\03\2016 e 05\04\2016 al 04\04\2018 , facendo fede sul punto :
− il Percorso lavoratore di ( doc. 5 allegato al ricorso ) da cui Persona_1 risultano , tra l'altro . le seguenti annotazioni :
15\06\2009-18\06\2009 Assunzione “APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE” a TD nella mansione di assistente bagnanti presso ST. OR SN . Orario a tempo parziale ;
19\06\2009-14\06\2012 Trasformazione “LAVORO A TEMPO DETERMINATO
” a TD nella mansione di assistente bagnanti presso ST. OR SN . Orario a tempo parziale .
− la lettera di ST. OR TL in data 15\06\209 di assunzione della ricorrente con contratto di Apprendistato Professionalizzante a Tempo
Determinato per il periodo 15\06\2009-31\08\2009 per lo svolgimento delle mansioni di “Apprendista Assistente bagnanti”( doc. 10 allegato al ricorso ) ;
− la lettera di ST. OR Srl in data 19\06\2009 con cui il contratto di Apprendistato Professionalizzante a Tempo Determinato di Persona_1 veniva convertito sempre a Tempo Determinato sino al 31\08\2019 con le medesime mansioni (doc. 11 allegato al ricorso) ;
− il Progetto di Tirocinio formativo di con la Farmacia dott.ssa Persona_1
Vanni Vanna ( doc. 6 allegato al ricorso);
− il Contratto di lavoro subordinato a T.D. dal 05.04.2016 presso Farmacia Dott.ssa Vanni Vanna (doc. 7 allegato al ricorso); − la Trasformazione del contratto di lavoro a Tempo Indeterminato di Per_1
dal 05.04.2018 con Farmacia Dott.ssa Vanni Vanna (doc. 8 allegato al
[...] ricorso) ;
− la Comunicazione avviamento al lavoro a Tempo Indeterminato di Per_1
dal 05.04.2018 presso la ” Dott.ssa
[...] Controparte_1 Parte_1
(doc. 9 allegato al ricorso) .
Circostanze di fatto queste che sono state confermate in aula dalla stessa che , sentita come teste sui capitoli di cui al ricorso , ha così Persona_1 dichiarato : 1) Vero che dal 07.07.2007 al 09.09.2007 (stagione estiva 2007) la sig.ra lavorava con contratto di lavoro subordinato a tempo Persona_1 determinato/stagionale come “marinaio di salvataggio” presso Persona_2
(come da doc. 5 che Le si rammostra)? : Confermo . 2) Vero che dal 24.06.2008 al 10.09.2008 (stagione estiva 2008) la sig.ra lavorava con Persona_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/stagionale come “marinaio di salvataggio” presso (come da doc. 5 che Le si rammostra)? Persona_2 : Confermo , io ho fatto due stagioni in quell'albergo . 3) Vero che dal 15.06.2009 al 31.08.2009 (stagione estiva 2009) la sig.ra Persona_1 lavorava presso la società “ST. OR S.r.l., presso l'Hotel St. Gregory” di
Rimini, con contratto di Apprendistato a tempo determinato/stagionale, successivamente trasformato in contratto di lavoro subordinato a tempo determinato/stagionale (come da doc.ti 10 e 11, che Le si rammostrano)? : Confermo , la terza stagione l'ho fatta al . 4) Vero che in tale CP_6 periodo di lavoro presso l'Hotel St. Gregory, la sig.ra svolgeva Persona_1 mansioni di “assistente bagnanti” nella piscina dell'hotel, che si trovava all'esterno? : Confermo , era una piscina esterna estiva . 5) Vero che dopo la stagione estiva 2009, la sig.ra mai più lavorava per la ST. Persona_1 OR S.r.l.? : E' vero , ho fatto solo quella stagione . 6) Vero che dall'01.10.2015 al 31.03.2016, la sig.ra effettuava un periodo di Persona_1
“Tirocinio formativo” a tempo determinato come “farmacista”, presso la della ricorrente dott.ssa (come da doc.ti 5 Controparte_1 Parte_1
e 6 che Le si rammostrano)? : Confermo : ho fatto un tirocinio post laurea . 7)
Vero che dal 05.04.2016 al 04.04.2018, la sig.ra lavorava con Persona_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di
“Collaboratrice farmacista”, presso la della ricorrente Controparte_1 dott.ssa (come da doc.ti 5 e 7 che Le si rammostrano)? : Io ho Parte_1 avuto due rinnovi di un contratto a tempo determinato . 8) Vero che dal
05.04.2018 la sig.ra veniva assunta a Tempo Indeterminato Persona_1 presso la della ricorrente dott.ssa (come Controparte_1 Parte_1 da doc.ti 5 e 8 che Le si rammostrano)? : Confermo . 9) Vero che prima dell'assunzione a tempo indeterminato del 05.04.2018 di cui al capitolo che precede, mai la sig.ra aveva avuto un precedente rapporto di Persona_1 lavoro a tempo indeterminato? : Confermo : io ho fatto sempre le stagioni e due rinnovi del contratto a tempo determinato . ADR: Io in estate facevo solo le stagioni perché di inverno studiavo . ADR: L'Hotel St OR di inverno è chiuso : lo posso dire perchè io ci passavo davanti molto spesso…” .
A tale riguardo va ribadito come il rapporto di apprendistato di Per_1
con la società ST. OR S.r.l. non sia mai sfociato in un rapporto di
[...] lavoro a tempo indeterminato , disponendo allora sul punto il comma 101 ultima parte dell'art. 1 della L. n. 205/2017 “ …Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.”.
Consegue la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito in accoglimento delle conclusioni svolte in via principale dalla parte opponente .
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da con Parte_1 ricorso depositato il giorno 24\08\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con : CP_2
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale, dichiara l'inefficacia l'Avviso di addebito n. 437 2023 0000268177000 formato dall' in data 24\07\2023 dell'importo di € CP_2
12.153,26 .
2) Condanna alla rifusione in favore della parte opponente ricorrente delle CP_2 spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2588,00 (di cui euro 338,00 a titolo di rimborso spese forfettarie) oltre ad € 43,00 per esborsi , spese forfettarie del 15% e ad IVA e CPA nella misura di legge.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 23\01\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'