Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/01/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5021 dell'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CRISTIANO SIRINGO;
contro
(C.F. ; CP_1 C.F._1 riunita in camera di consiglio;
rilevato che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ritenuto che
la causa possa essere decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 3045/2022 del 23/02/2022 che ha accolto l'opposizione proposta da , ha revocato il decreto ingiuntivo n. 6212/2020 e ha condannato CP_1
l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
è rimasto contumace. CP_1
Le parti hanno omesso di depositare le note di trattazione scritta nel doppio termine del
08/01/2025 e del 29/01/2025 a tal fine loro assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nonostante la rituale comunicazione dei provvedimenti;
ciò determina, secondo quanto previsto dal quarto comma della norma indicata, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo.
È opportuno precisare, peraltro, che – come avviene nell'analoga ipotesi prevista dall'art. 309 c.p.c. – l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla corte d'appello il principio della necessaria collegialità della decisione, trattandosi di provvedimento che definisce il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che deve, dunque, rivestire detta forma ai sensi
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Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del grado sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 127-ter, quarto comma, e 307, ultimo comma, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 30/01/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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