Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL n. 808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 23/01/2025 nella causa n. 808/2023 RGL, promossa da:
, assistito dagli avv.ti RUFFO RICCARDO, LAI MASSIMILIANO e PESCE Parte_1
DANIELA
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. BELLINGERI SIMONE Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e
, assistito dall'avv. GATTI ANDREA Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Oggetto: incarico di Elevata Qualificazione
Premesso che: con ricorso depositato in data 4.9.2023, ha dedotto: di essere dipendente della Parte_1
dal 1994 ed inquadrato nella categoria D con funzione di Commissario del Controparte_3
Servizio Autonomo Corpo di Polizia Locale dal 1.4.1999; di aver partecipato alla selezione interna indetta con prot. 47328 del 26.5.2023 per il conferimento di n. 16 Incarichi di Elevata
Qualificazione, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno, appartenenti all'Area dei Funzionari, con riguardo all'incarico di Responsabile Servizio
Autonomo di Polizia Locale;
che unico altro candidato per la medesima posizione era CP_2
; che con determinazione dirigenziale del Segretario Generale n. 1147 del 29.6.2023
[...]
1
l'incarico era conferito a;
che non aveva titolo per partecipare alla Controparte_2 Controparte_2 selezione in quanto in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore alla laurea senza contestualmente essere munito di abilitazioni nè iscritto ad Albi Professionali, come richiesto sia dall'Avviso di Selezione sia dal Regolamento disciplinante gli incarichi di elevata qualificazione;
che il concorrente avrebbe dovuto quindi essere escluso e l'incarico avrebbe dovuto essere conferito al , in possesso di tutti i requisiti richiesti e giudicato idoneo;
che in ogni caso la Pt_1 valutazione comparativa effettuata dall'ente è illegittima in quanto avvenuta considerando in via prevalente l'esperienza concretamente maturata dal quale Responsabile di Servizio CP_2
Autonomo di Polizia Locale dal 2015 mentre la valutazione in merito all'adeguatezza delle conoscenze tecniche e i requisiti culturali posseduti rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire è avvenuta senza considerare che anche il ricorrente è iscritto nel medesimo
Elenco Regionale dei docenti per iniziative formative rivolte agli addetti di Polizia Locale a cui era iscritto il inoltre è stato attribuito un maggior punteggio al er quanto concerne le CP_2 CP_2 attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire valorizzando nuovamente l'esperienza dal medesimo maturata come titolare di posizione organizzativa.
Sulla scorta di quanto esposto, egli ha chiesto la condanna dell'amministrazione resistente all'esatto adempimento e quindi ad assegnargli l'incarico di Elevata Qualificazione Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale e a corrispondergli l'indennità mensile di € 1.250,00 da luglio
2023 al 31.12.2024, in subordine, la condanna dell'amministrazione al rifacimento della procedura con esclusione del conferimento dell'incarico al , oltre al risarcimento del danno CP_2 Pt_1 costituito dall'indennità prevista per il periodo da luglio 2023 al rifacimento della procedura, e, in ogni caso, la condanna della al risarcimento del danno contrattuale ed Controparte_3 extracontrattuale pari alla corresponsione di un importo pari all'indennità non percepita oltre al risarcimento del danno da perdita di professionalità causata dall'illegittimo impedimento a svolgere l'incarico di il tutto con vittoria di spese. CP_4
La , costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_3 avversarie, sostenendo la non corretta lettura del Regolamento disciplinante gli incarichi di E.Q. e dell'Avviso di Selezione interna da parte del ricorrente, la motivata scelta del quale CP_2 assegnatario dell'incarico di E.Q. e, comunque, l'inammissibilità delle domande proposte dal ricorrente volte ad ottenere l'attribuzione dell'incarico mediante pronuncia giudiziale;
inoltre, ha contestato la sussistenza dei danni lamentati sia nell'an sia nel quantum.
La resistente ha quindi chiesto dichiararsi inammissibili le domande formulate e comunque il rigetto del ricorso.
Si è costituito in giudizio altresì , il quale ha affermato di essere in Controparte_2 possesso di tutti i requisiti per partecipare alla selezione interna per il conferimento dell'incarico di di Responsabile Servizio Autonomo di Polizia Locale, sottolineando come trattasi di incarichi CP_4
2 RGL n. 808/2023
di carattere fiduciario attribuiti a tempo determinato sulla base di una valutazione discrezionale della P.A., e ha contestato l'ammissibilità della domanda volta ad ottenere una condanna dell'Amministrazione ad un facere; egli ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
La causa, avente natura documentale, è stata discussa all'odierna udienza e così decisa.
Considerato che: con avviso prot. 47328 del 26/05/23 la ha indetto una “selezione interna per il Controparte_3 conferimento di n. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenenti all'Area dei Funzionari”, di durata pari a 18 mesi decorrenti dal 1.7.2023, tra cui “n. 1 EQ nell'ambito del Servizio Autonomo
Polizia Locale”, rientrante tra le “Posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale ex art. 16, comma 2, lett. a) del CCNL 16/11/2022”, con indennità connessa pari ad €
15.000,00 (doc. 7 fasc. ric.).
Nella parte dedicata ai Requisiti di partecipazione si legge che “La procedura selettiva è aperta a tutto il personale dell'Ente avente i seguenti requisiti:
1. essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno e con inquadramento nell'Area dei Funzionari (ex categoria D);
2. essere in possesso del diploma di laurea correlato all'incarico oggetto di selezione. In mancanza del possesso del diploma di laurea è richiesto il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), unito ad abilitazioni o iscrizioni ad Albi Professionali, purché attinenti alla posizione da ricoprire, oltre a un'anzianità di servizio complessiva con inquadramento nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) di almeno cinque anni, di cui almeno tre maturati presso il
[...]
. CP_1
3. possedere un Curriculum vitae adeguato alla natura della prestazione, comprendente:
➢ Esperienze professionali;
➢ Docenze, pubblicazioni;
➢ Titoli di studio e culturali;
➢ Conoscenze (formazione e aggiornamento);
➢ Competenze;
➢ Caratteristiche personali;
➢ Abilitazione all'esercizio della professione forense (specificamente richiesta per la posizione organizzativa della “Avvocatura Civica”).”.
Si legge poi che “Gli incarichi saranno conferiti dal Dirigente del Settore competente, previo colloquio, tenendo conto – rispetto alle funzioni ed attività da svolgere – della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti, come desunti dalla attenta valutazione del
3 RGL n. 808/2023
curriculum vitae presentato. La valutazione è finalizzata esclusivamente all'individuazione dei titolari degli incarichi. Non è prevista la redazione di alcuna graduatoria di merito.”.
Hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione, con riferimento alla posizione EQ nell'ambito del Servizio Autonomo Polizia Locale, e Parte_1 Controparte_2
(doc. 8 e 12 fasc. ric.).
Con Determinazione Dirigenziale Segretario Generale n. 1147 del 29.6.2023 è stato conferito al funzionario l'incarico di Elevata Qualificazione di “Responsabile del Controparte_2
Servizio Autonomo Polizia Locale”, per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2024 (doc. 10 fasc. ric.).
L'art. 16 CCNL Comparto Funzioni Locali (doc. 4 fasc. ric.) prevede che “
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:
- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative;
responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:
a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. (…)”.
La Giunta Comunale della ha istituito le posizioni di lavoro di elevata Controparte_3 responsabilità con elevata autonomia decisionale, costituenti oggetto di incarico a termine di elevata qualificazione ex art. 16, comma 2, del CCNL 16/11/2022, con Deliberazione n. 107 del
4 RGL n. 808/2023
19.5.2023; tra queste vi è n. 1 EQ nell'ambito del Servizio Autonomo Polizia Locale, nello specifico
“EQ Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale” (doc. 6 fasc. ric.).
Il successivo art. 18 del CCNL Comparto Funzioni Locali stabilisce che “1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.
17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia;
la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.”.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76/2023 è stato approvato il Regolamento disciplinante gli incarichi di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 18 CCNL cit. (doc. 5 fasc. ric.), il quale all'art. 5 prevede che “
1. L'incarico di EQ è conferito, per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 3 anni, dal Dirigente di Settore competente, con atto di gestione scritto e motivato e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, al personale in servizio presso
l'Ente in possesso dei sotto indicati requisiti:
− essere dipendente a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno e con inquadramento nell'Area dei Funzionari (ex categoria D);
− essere in possesso del diploma di laurea specificamente richiesto nell'avviso. In mancanza del possesso del diploma di laurea è richiesto il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), unito ad abilitazioni o iscrizioni ad Albi
Professionali, purché attinenti alla posizione da ricoprire, oltre a un'anzianità di servizio complessiva con inquadramento nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) di almeno cinque anni, di cui almeno tre maturati presso il . Controparte_1
5 RGL n. 808/2023
2. L'incarico di EQ è conferito a seguito di avviso di selezione interna emanato dal Segretario
Generale, contenente una puntuale descrizione delle funzioni e attività da svolgere, al quale può partecipare, producendo apposita istanza corredata da curriculum professionale, tutto il personale dell'Ente in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, come declinati con riferimento agli specifici incarichi da conferire;
3. L'individuazione dei soggetti ai quali assegnare l'incarico di Elevata Qualificazione è effettuata con atto motivato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 150/2009 (“Attribuzione di incarichi e responsabilità”), dal Dirigente del Settore presso la quale è collocata ciascuna posizione
o dal Segretario Generale per le posizioni che gli dipendono, sulla base dell'esame delle candidature acquisite e dei relativi curricula professionali e previo svolgimento di un colloquio, tenuto conto di quanto segue:
− esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare e agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia e il livello di responsabilità effettivamente raggiunti e assicurati dal dipendente;
− adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
− attitudini, capacità professionali ed organizzative richieste per la posizione da ricoprire.
L'esito di quanto sopra viene riassunto dai Dirigenti conferenti nella scheda di cui all'Allegato A presente Regolamento.”.
L'art. 6 prevede altresì che “
1. Gli incarichi di EQ possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal Dirigente che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. In quest'ultimo caso l'Ente, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato, eventualmente assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.
2. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato. Il dipendente resta comunque inquadrato nel profilo e nell'area di appartenenza.
3. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di incarico di EQ, la competenza della gestione della specifica unità organizzativa viene avocata dal Dirigente di riferimento.”.
All'esito della contrattualizzazione del pubblico impiego, gli atti che caratterizzano le procedure di selezione interna del personale sono assunti dagli organi preposti alla gestione “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro” (art. 5 del d.lgs. n. 165/2001); agli stessi deve attribuirsi natura meramente gestionale del rapporto, espressione, in quanto tale, di autonomia privata.
Risultano ad essi quindi pienamente applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di lavoro privatistico, alla cui stregua il controllo giurisdizionale relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di assunzione e promozione del personale è limitato a verificare che il datore di lavoro, nell'esercizio del potere di gestione concernente l'assunzione di nuovi lavoratori o
6 RGL n. 808/2023
la promozione dei più validi professionalmente - rientrante nella libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. - sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede (i quali si traducono, fra l'altro, sia nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di assoluta parità sia nell'obbligo di imparzialità dei criteri valutativi) e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli (come, ad esempio, la sottoposizione dei candidati a prove palesemente incongruenti rispetto alle mansioni di destinazione). Al di là di tale verifica non è, invece, consentito al giudice di ingerirsi nella valutazione del contenuto del bando di concorso, nella determinazione delle relative procedure attuative, nella scelta dei criteri di selezione né, ancora, nel merito del giudizio dei singoli candidati
(Cass. n. 2280 del 01/03/2000, Cass. n. 10514 del 01/08/2001 e Cass. n. 8488 del 13/06/2002).
Tale principio, operante nell'intero ambito giuslavoristico, deve trovare a maggior ragione applicazione nel caso di specie, atteso che l'attribuzione di una posizione di Elevata Qualificazione
(assimilabile alla posizione organizzativa), se indubbiamente da un lato richiede una procedura imparziale e trasparente per la selezione dei candidati, dall'altro non attiene alla qualifica del dipendente, ma inerisce, come si comprende dalla normativa sopra richiamata, ad un incarico fiduciario, per natura temporaneo e revocabile, correlato alla organizzazione impressa agli uffici dall'amministrazione.
A tale riguardo la giurisprudenza di merito ha puntualmente sottolineato che “non sussiste un diritto soggettivo del pubblico dipendente ad essere preposto ad una posizione organizzativa, neppure nel caso in cui questi l'abbia già ricoperta in forza di un precedente incarico, trattandosi di scelta ascrivibile al potere organizzativo dell'ente; la natura temporanea e fiduciaria dell'incarico, in cui si concreta la posizione organizzativa, non fonda alcun diritto del dipendente al suo conferimento né, in caso di rinnovo, alcun diritto del dipendente che in precedenza abbia ricoperto la posizione ad esservi nuovamente preposto” (Tribunale di Bari, sentenza del 22.5.2014).
Ciò posto, appare utile ricordare il consolidato orientamento di legittimità per cui “in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile” (Cass. 14 aprile 2008, n. 9814, cui hanno poi fatto seguito, in senso conforme, Cass. 12
7 RGL n. 808/2023
ottobre 2010, n. 21088, Cass. S.U., 23 settembre 2013, n. 21671 e, più di recente, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603, nonché Cass. n. 6485 del 09/03/2021).
La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che, ove il requisito motivazionale debba essere necessariamente riferito ad una valutazione comparativa, come nel caso qui ricorrente, di una procedura selettiva tra più candidati, per essere soddisfatto necessita l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
Poiché tale adempimento discende dal principio di correttezza e buona fede è, poi, evidente che esso non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece l'amministrazione rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza nonché le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti siano stati ritenuti meno preferibili.
A fronte dell'obbligo contrattuale del datore di lavoro di procedere alla valutazione comparativa dei titoli e della capacità professionale dei partecipanti alla selezione, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito, con la conseguenza che, ove la prestazione non venga correttamente adempiuta dal datore, il dipendente-creditore può esercitare sia l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione delle operazioni concorsuali, sia l'azione di risarcimento del danno (cfr. Cass. n. 26966 del 2019 e Cass. n.25552/2024).
Di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa.
Ciò chiarito in astratto, si osserva che, nel caso che ci occupa, il ricorrente non lamenta che i requisiti di partecipazione alla selezione interna e i criteri di valutazione dei candidati come individuati nel Regolamento disciplinante gli incarichi di Elevata Qualificazione e nell'avviso di selezione non siano imparziali o adeguati, ma contesta, innanzitutto, che il candidato a cui è stato poi conferito l'incarico non possedesse i requisiti prescritti, con particolare riguardo al titolo di studio, e, in secondo luogo, che la valutazione comparativa non sia avvenuta in maniera corretta e paritaria.
Con riferimento alla prima doglianza, l'avviso di selezione interna, conformemente al Regolamento disciplinante gli incarichi E.Q., richiedeva il “possesso del diploma di laurea correlato all'incarico oggetto di selezione. In mancanza del possesso del diploma di laurea è richiesto il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), unito ad abilitazioni o iscrizioni ad
Albi Professionali, purché attinenti alla posizione da ricoprire, oltre a un'anzianità di servizio complessiva con inquadramento nell'Area dei Funzionari (ex categoria D) di almeno cinque anni, di cui almeno tre maturati presso il Comune di ”. CP_3
Il ricorrente è in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza mentre l'altro candidato,
[...]
, è titolate di diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico con Controparte_2
8 RGL n. 808/2023
specializzazione in Elettronica industriale e quindi di titolo di studio immediatamente inferiore alla laurea (doc. 2 e 12 fasc. ric.).
Il ricorrente rileva in ricorso come il titolo di studio (inferiore) detenuto dal non si CP_2 accompagni ad alcuna abilitazione o iscrizione ad Albi Professionali, di talchè egli avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione.
Invero, la disposizione prevede che “In mancanza del possesso del diploma di laurea è richiesto il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di maturità), unito ad abilitazioni o iscrizioni ad Albi Professionali, purché attinenti alla posizione da ricoprire”.
Il dato letterale consente di ritenere che il contestuale possesso di diploma di maturità e di titolo di abilitazione o iscrizione ad un Albo Professionale è necessario solo ove questi ultimi si rendano in qualche modo utili all'esercizio delle funzioni proprie della posizione da ricoprire, in caso contrario, può valutarsi come sufficiente il titolo di studio immediatamente inferiore alla laurea.
In ricorso non è in alcun modo dedotto che in relazione alla posizione di E.Q. di Responsabile
Servizio Autonomo di Polizia Locale, a cui i due candidati ambivano, fossero attinenti particolari abilitazioni o l'iscrizione ad un qualche Albo Professionale.
In sede di discussione, parte ricorrente per la prima volta assume che per l'attribuzione dell'incarico di Elevata Qualificazione di cui si discute neppure se il titolo immediatamente inferiore alla laurea, di cui solo è in possesso il si fosse accompagnato ad abilitazioni o CP_2 all'iscrizione ad Albi Professionali sarebbe stato sufficiente ai fini della legittima partecipazione alla selezione, essendo necessaria la laurea. Ciò l'istante afferma in quanto in tal senso prevederebbe il CCNL dirigenza medica – Allegato A, relativo alle Declaratorie professionali, richiamato dall'art. 12.
La tesi è infondata.
L'art. 12 CCNL Dirigenza Medica 16.11.2022 (doc. 4 fasc. ric.), per quanto di interesse, prevede che “
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
2. Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”.
3. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative;
esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse.”.
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L'allegato A effettivamente richiede quali “Requisiti di base per l'accesso” all'“Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione” la “laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali”.
Tuttavia, l'art. 13 del medesimo CCNL prevede che “
1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di
Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).”.
In base all'Allegato B, tutti gli appartenenti alla categoria D del precedente sistema di classificazione sono inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del nuovo sistema di classificazione. In forza di tale disposizione contrattuale, sia il sia il ricorrente CP_2 sono attualmente inquadrati nell'ambito dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (doc.
17 fasc. ric.) e ciò per il solo fatto di essere stati precedentemente inquadrati nell'ambito della categoria D, a prescindere dal titolo di studio posseduto e dalla titolarità di eventuali incarichi di posizione organizzativa (oggi incarichi di Elevata Qualificazione).
Va chiarito che, secondo l'art. 12 cit., non è l'accesso all'incarico di Elevata Qualificazione bensì
l'accesso all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che richiede la laurea triennale o magistrale, mentre l'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
Ebbene, come detto, nella specie, i due candidati erano entrambi, alla data di indizione della selezione, appartenenti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.
Ciò posto, lo specifico incarico non richiedeva specificamente, quale titolo di studio, la laurea oppure la titolarità di peculiari abilitazioni o l'iscrizione ad un Albo Professionale.
In secondo luogo, il lamenta che “ha assunto carattere predominante l'esperienza Pt_1 concretamente maturata per aver ricoperto la posizione organizzativa di Responsabile di Servizio
Autonomo di Polizia Locale dal 2015, mentre il ricorrente è stato penalizzato perché “Non ha oggi ricoperto alcun ruolo di responsabilità complessiva del servizio di Polizia Locale””.
Il ricorrente, quindi, ammette che il maggior punteggio attribuito al in merito al parametro CP_2 di valutazione “Esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare e agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia e il livello di responsabilità effettivamente raggiunti e assicurato dal dipendente” sia stato motivato, con spiegazione chiara e compresa, né contesta la correttezza delle affermazioni e quindi dei dati oggettivi cui si fa riferimento.
Ciò conduce a respingere totalmente la doglianza. Analizzando le schede di valutazione dei due candidati (doc. 9 e 14 fasc. ric.) risulta esaustivamente motivata l'attribuzione del diverso punteggio, pari a 10 nel caso del in quanto “Il candidate documenta un'esperienza in un CP_2
10 RGL n. 808/2023
ruolo direttivo (cat. D) da oltre 25 anni in diversi enti e in differenti servizi. Ha assunto una posizione di spiccata autonomia e responsabilità da oltre 8 anni” (cfr. c.v. del – doc. 12 CP_2 fasc. ric.), e pari a 7 nel caso del , in quanto “Il candidate ha maturato la sua esperienza Pt_1 professionale esclusivamente presso il Comune di , acquisendo un ruolo direttivo (cat. CP_3
D) dal 1999, operando prevalentemente nell'ambito dello stesso servizio. Non ha ad oggi ricoperto alcun ruolo di responsabilità complessiva del servizio di Polizia Locale.”.
Va sottolineato che l'attribuzione di un incarico di Elevata Professionalità, così come di Posizione
Organizzativa, non è un atto dovuto che qualunque dipendente ha diritto di ottenere nell'arco della propria carriera, ma viene conferito in ragione della particolare fiducia nella capacità di svolgere al meglio le funzioni ad esso sottese che l'ente ripone in lui sulla base della valutazione di dati oggettivi a sua disposizione;
l'esperienza concretamente maturata così come i risultati ottenuti nel pregresso necessariamente sono valutati, in quanto elementi sulla base dei quali è possibile svolgere una previsione circa il buon operato nel prosieguo.
Quanto al punteggio per l'“Adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire”, al è stato CP_2 attribuito il punteggio di 8, in quanto “Il percorso professionale del candidato documenta
l'acquisizione di notevoli conoscenze teoriche e tecniche rispetto alla posizione da ricoprire. Il candidato risulta iscritto nell'elenco regionale (regione Piemonte) dei docenti per iniziative rivolte agli addetti di Polizia Locale sin dal 12/08/2004”, mentre al è stato attribuito il punteggio Pt_1 di 9, in quanto “Il percorso professionale del candidato documenta l'acquisizione di adeguate conoscenze teoriche e tecniche rispetto alla posizione da ricoprire. Il candidato ha conseguito da poco più di un anno la laurea magistrale in giurisprudenza”; al ricorrente è stato attribuito un maggior punteggio, ma egli ritiene che esso avrebbe dovuto essere ancora superiore tenuto conto della sua iscrizione, al pari del collega, nell'elenco dei docenti per la formazione degli operatori di
Polizia Locale neo assunti, tuttavia egli non tiene conto del fatto che sercita docenza sin CP_2 dal 2004 e tale elemento è stato ragionevolmente valorizzato dall'amministrazione.
Quanto infine al parametro di valutazione “Attitudini, capacità professionali ed organizzative”, al
è stato attribuito il punteggio di 9, in quanto “Nell'ambito del colloquio sono emerse una CP_2 consolidata attitudine e capacità professionale/organizzativa per la posizione da ricoprire.”, mentre al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 7, in quanto “Nell'ambito del colloquio sono emerse una discreta attitudine e capacità professionale/organizzativa per la posizione da ricoprire, anche tenuto conto delle misure organizzative/amministrative suggerite per il miglioramento del servizio.”; si evince pertanto che nonostante l'apprezzata iniziativa dimostrata nell'ambito del colloquio da parte del ricorrente, il ha convinto maggiormente il Segretario Generale nella valutazione CP_2 del possesso della personalità e delle capacità adatte al ruolo da ricoprire. Peraltro, anche laddove fosse stato attribuito al ricorrente lo stesso punteggio o anche un punteggio superiore, finanche il massimo, egli non avrebbe comunque raggiunto il punteggio del concorrente.
11 RGL n. 808/2023
Nel caso di specie, la motivazione della migliore valutazione del candidato Controparte_2
rispetto al ricorrente è contenuta nelle schede di valutazione, richiamate nella
[...]
Determinazione n. 1147 del 29.6.2023, nonché nella stessa Determinazione di conferimento dell'incarico, ove si legge che “Ritenuto pertanto di attribuire l'incarico di Elevata Qualificazione di
“Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale” al dipendente Controparte_2 appartenente all'Area dei funzionari e delle EQ, ai sensi l'art. 18 del CCNL 16/11/2022, con decorrenza dal 01/07/2023 al 31/12/2024, tenuto conto della significativa esperienza professionale dallo stesso acquisita all'interno del Comando di Polizia Locale, dell'adeguatezza delle conoscenze dallo stesso possedute, inerenti la posizione da ricoprire, nonché della peculiare attitudine e capacità professionale e organizzativa dimostrate nell'ambito del colloquio e documentata dal curriculum professionale”; essa appare chiara nell'evidenziare i profili che sono stati considerati e valorizzati;
non è meramente formale, in quanto contiene riferimenti a dati oggettivi emergenti dai documenti messi a disposizione dai candidati ed esplicita una reale comparazione tra i due candidati, ponendo in rilievo le differenze che hanno rilevato in sede di valutazione.
In conclusione, non si ravvisa alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede ed alcun inadempimento contrattuale.
Ne consegue il rigetto delle domande.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore delle domande e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
− rigetta il ricorso;
− condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in € 4.216,00 in favore del e in € 2.500,00 in favore di Controparte_1
, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. Controparte_2
Alessandria, 23.1.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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