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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12226 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Parte_1 C.F._1
Bocchini (C.F. , e dall'Avv. Prof. Ermanno Bocchini (C.F. C.F._2
con studio in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n.21, C.F._3
ATTORE
E
C.F. ), con sede legale in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 17/B, CP_1 P.IVA_1 in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Ruggiero (C.F. ) con studio in Napoli alla via Pergolesi 1 CodiceFiscale_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024 e quindi per l'attore come da atto di citazione e memorie ex art 183 comma VI c.p.c. ossia:
1 1) accertare e dichiarare che non esiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , così come deliberata dall'assemblea della società Controparte_2 del 18/03/2021 e, comunque, per i fatti illeciti contestati al sig. dalla CP_1 Parte_1 società a prescindere dalla delibera;
2) condannare controparte al pagamento delle spese diritti, onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art 183 comma VI c.p.c. ossia:
A) accertare e dichiarare la validità della clausola compromissoria e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
nel merito
B) accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad agire del sig. per Parte_1
l'accertamento negativo della responsabilità dell'amministratore;
C) per effetto di quanto in atti indicato e dedotto, quindi degli evidenti inadempimenti di Parte_1
, rigettare la domanda di accertamento negativo della responsabilità dell'amministratore.
[...]
D) con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3.5.2021 alla società CP_1
(d'ora in poi anche titolare della partecipazione pari al 49,80% del CP_1 Parte_1 capitale della suddetta società, conveniva la stessa in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, esponendo di esserne stato amministratore dal
10/06/2010 al 18/03/2021 allorquando l'assemblea dei soci aveva deliberato la sua revoca dall'incarico asseritamente per giusta causa, autorizzando, altresì, il nuovo amministratore ad esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità nonché ad impugnare la cessione del credito fatta a favore di e effettuata in data 20.6.2018 con atto notarile CP_3 CP_4 registrato il 4.07.2018.
In particolare, evidenziava che nella delibera del 18.03.2021 quali fatti integranti gravi responsabilità a suo carico era allegato che egli, in assenza di autorizzazione assembleare e in conflitto di interessi, aveva posto in essere la cessione di un rilevante contenzioso per risarcimento danni stimato nella CTU espletata nel corso del giudizio per un valore notevolissimo;
che la cessione era stata effettuata in favore di sua figlia, , e di al prezzo CP_3 CP_4 irrisorio di euro 40.000,00 (20.000 ciascuno); che tale prezzo neppure era stato corrisposto dalla cessionaria;
infine che egli quando era in carica aveva, altresì, posto in essere “alcuni atti di Pt_1
2 gestione superficiali che hanno creato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via
Omodeo di posti auto da tempo occupati dal Comune di Napoli” (così in delibera).
Tanto premesso, l'attore agiva per l'accertamento negativo della propria responsabilità dalle accuse sopra indicate, affinché quindi nel contraddittorio venisse accertato che le accuse contenute nella delibera assembleare del 18.3.2021 erano infondate.
2. Con comparsa depositata in data 26.10.2021 si costituiva la società eccependo in CP_1 primis l'improponibilità della domanda, in quanto, da statuto, qualsiasi controversia sorta tra i soci o tra soci e la società doveva essere devoluta all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che avrebbe deciso secondo equità, con le modalità dell'Arbitrato irrituale
(art 28 dello Statuto della società).
Inoltre, eccepiva la carenza di un interesse attuale e rilevante in capo all'attore sul rilievo che effettivamente era stata deliberata la revoca per giusta causa del dall'incarico di Pt_1 amministratore, nonché l'azione di responsabilità nei suoi confronti sul presupposto che la cessione senza autorizzazione e in conflitto di interessi di un rilevante credito della società ad un prezzo irrisorio fosse prospetticamente foriero di un danno per la società. Tuttavia, nessuna azione nelle more era stata intrapresa in quanto nessun danno si era concretizzato per la società, pendendo ancora presso il Tribunale di Napoli, sezione IV civile, il giudizio iscritto al n.7705 /2018 RGAC avente ad oggetto il credito in questione.
Ma vi era di più. Nelle more era stato promosso giudizio per ottenere l'annullamento ex art
2475 ter c.c. della cessione del credito, giudizio anche questo ancora pendente (cfr. giudizio iscritto
Trib. Napoli – RG 14400 del 2021) e che in caso di accoglimento avrebbe ulteriormente inciso sulla effettiva concretizzazione di un danno.
Pertanto, sostenendo che allo stato “mancando il presupposto per agire con l'azione di responsabilità dell'amministratore automaticamente manca il presupposto per la correlativa azione negativa” (così nella comparsa di costituzione e risposta), eccepiva la carenza di interesse del Pt_1 all'accertamento negativo. Nel merito, comunque, insisteva per la fondatezza degli addebiti atteso che l'allora amministratore aveva agito in difetto di qualsiasi autorizzazione della assemblea, per perseguire un interesse proprio (rectius: della figlia) che si era reso vieppiù evidente nel non aver poi preteso dalla cessionaria il pagamento nel termine essenziale della somma convenuta per la cessione.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo alcuni rinvii concessi perché le parti prospettavano di aver intrapreso trattative per risolvere bonariamente una serie di contenziosi che li interessavano, tra i quali anche il presente, all'udienza del 29.10.2024 la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Preliminarmente, con riferimento alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda parte attrice ha eccepito la nullità della clausola statutaria invocata per violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 non prevedendo la stessa che la nomina degli arbitri sia effettuata da un soggetto estraneo alla società.
L'art. 28 dello statuto della società recita: “Qualsiasi controversia che dovesse CP_1 sorgere tra i soci o tra i soci e la società sarà devoluta all'insindacabile giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre Membri, due dei quali nominati da ciascuna parte contendente ed il terzo, con la veste di Presidente, dai due Arbitri così nominati: ovvero, nel caso di disaccordo, dal
Presidente del Tribunale del Distretto dove risulta iscritta la società. Nell'ipotesi in cui una delle
3 parti non provveda alla nomina dell'Arbitro, l'altra parte - decorsi inutilmente trenta giorni dall'invito rivolto con raccomandata A.R. – potrà chiedere detta nomina al Presidente del
Tribunale. In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità, con le modalità dell'Arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inoppugnabile ed ha valore di cosa giudicata”.
Ebbene, in quanto recante l'attribuzione alle parti del potere di nomina degli arbitri, la predetta clausola si pone in contrasto con il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale, nel prevedere che «gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (comma primo), stabilisce espressamente che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»
(comma secondo).
Com'è noto, la formulazione inequivoca della norma, recante l'espressa previsione di nullità delle clausole che non attribuiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, ha indotto la Suprema Corte a riconoscerne l'inderogabilità, confermata peraltro dalla rubrica del successivo art. 35, riguardante la disciplina del procedimento. In quest'ottica, è stata altresì esclusa la possibilità di una conversione della clausola compromissoria nulla da clausola per arbitrato endosocietario in clausola arbitrale di diritto comune (c.d. teoria del doppio binario): si è infatti osservato che, in quanto volta a consolidare l'indipendenza degli arbitri, attraverso la previsione della terzietà del designatore, la norma in esame mira ad assicurare l'imparzialità della decisione, rispondente a un principio di ordine pubblico, reputandosi irrilevante, in contrario,
l'allusione alla mera possibilità del ricorso all'arbitrato, contenuta nell'art. 34, comma primo, la quale si riferisce non già alla scelta tra l'arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso all'arbitrato previsto dalla stessa norma e il ricorso al giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 17287; Cass., Sez. III, 9/12/2010, n. 24867).
L'operatività dei predetti principi non può ritenersi esclusa, nel caso di specie, per effetto dell'avvenuta qualificazione dell'arbitrato come arbitrato irrituale, essendo stato altresì precisato che l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 trova applicazione anche all'arbitrato irrituale, in considerazione non solo dell'attenuazione della distinzione di tale figura da quella dell'arbitrato rituale, emergente dal più recente indirizzo normativo, ma anche dello specifico riferimento all'arbitrato irrituale contenuto nell'art. 35, comma quinto, del d.lgs. n. 5 (cfr. Cass. Sez. 1 ord n. 26784 del 19/09/2023).
In conseguenza di tale nullità la controversia poteva, quindi, essere introdotta solo davanti al giudice ordinario come effettivamente fatto dal . Pt_1
Inoltre, quand'anche detta clausola fosse stata valida la presente controversia non sarebbe nemmeno rientrata nel suo ambito di applicazione posto che la stessa si riferisce a qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società mentre il presente giudizio ha ad oggetto condotte poste in essere dal non in qualità di socio, ma di amministratore a nulla Pt_1 rilevando che lo stesso fosse e sia anche socio delle (cfr. Cass sez. 1 - , ord. CP_1
n. 33149 del 10/11/2022 e sez. 6 - 1, ord. n. 12333 del 17/07/2012
4 5. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire del Pt_1 sollevata dalla convenuta società.
E' noto che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. sez. 1, sent.
n. 16162 del 30/07/20).
Nel caso di specie parte convenuta ha evidenziato di non aver intrapreso alcuna azione nei confronti del in quanto in assenza di una pronuncia giudiziale in ordine alla sussistenza del Pt_1 credito litigioso oggetto di cessione alcun danno poteva profilarsi. Tuttavia, l'azione di accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, essendo piuttosto sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, che la giurisprudenza della Suprema Corte considera rilevante anche se non preesistente al processo, incertezza che diviene elemento conformativo della domanda come offerta al contraddittorio della controparte e che può essere eliminata unicamente con il ricorso al giudice con un'azione di tipo preventivo, quale appunto quella di accertamento negativo.
In tal modo, quindi, l'interesse giuridicamente rilevante è quello di eliminare da subito la pretesa della società a tutela dei propri diritti patrimoniali e non. Del resto, accanto alla contestazione relativa alla cessione non bisogna dimenticare che nella delibera assembleare del
18.3.2021 erano indicati anche ulteriori atti asseritamente integranti gravi responsabilità in capo all'attore, ed in particolare alcuni atti di gestione “superficiali” che avevano determinato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via Omodeo di posti auto da tempo occupati dal
Controparte_5
6. Ciò posto, ai fini di una più agevole comprensione della vicenda occorre brevemente evidenziare che il credito litigioso oggetto della cessione contestata si riferisce alla domanda risarcitoria avanzata dalla società nei confronti del connesso alle vicende CP_1 Controparte_5 relative alla proprietà di alcuni fondi oggi censiti nel n.c.t. su cui insistono Via Omodeo e Via De
Ruggiero, causa come detto iscritta al n 7705/2018 RGAC. Ebbene, le strade in precedenza citate con deliberazione di G.C. n 1257 del 1997 erano state incluse nell'elenco di classificazione delle strade comunali, approvato in seguito dalla Regione Campania. La società negando che tale CP_1 iscrizione avesse comportato l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale, attesa la natura dichiarativa dell'iscrizione, chiedeva la condanna del alla cessazione della Controparte_5 condotta illecita e al ripristino dello status quo ante dei fondi in questione dal momento che le strade poc'anzi menzionate erano state illegittimamente destinate al transito pedonale e carrabile. A questa richiesta si aggiungeva, poi, quella relativa al risarcimento dei danni patiti per effetto delle turbative poste in essere dal che avevano sostanzialmente causato la perdita della Controparte_5 disponibilità dei beni o comunque un assoggettamento de facto al pubblico uso e una compressione totale delle facoltà proprietarie. In subordine, agiva per il riconoscimento quanto meno CP_1 dell'indennità di asservimento ex art 44 DPR327/01 per l'ipotesi in cui fosse affermata la legittimità dell'imposizione del passaggio di pubblico transito sui fondi in questione.
Ciò posto, come è stato documentato in corso di causa, il giudizio succitato si è concluso con sentenza n. 2000/2023 del 22.2.2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria e quella subordinata indennitaria avanzata dalla sul presupposto che, avendo la CP_1 società proposto un'actio negatoria servitutis, doveva dirsi provata al contrario l'avvenuta
5 costituzione di una servitù pubblica di passaggio e uso sui detti fondi per dicatio ad patriam o, comunque, per intervenuta usucapione.
Parte convenuta in sede di memoria conclusionale ha allegato di aver frapposto appello avverso la decisione sopra indicata. Tuttavia, nulla sul punto è stato documentato. A fronte della decisione in atti depositata e della sua efficacia, avrebbe dovuto quanto meno depositare CP_1
l'atto di appello ed allegare, quindi, i motivi per cui la sentenza resa nel giudizio iscritto al n.
7705/2018 RGAC avrebbe dovuto essere riformata, così da consentire al Collegio la valutazione in ordine alla probabilità dell'accoglimento dell'impugnazione. Pertanto, in mancanza di un credito in capo alla nessun danno può dirsi integrato per la società dalla cessione del 20.6.2018. CP_1
Tale considerazione esime, quindi, il Collegio dal valutare se l'atto di cessione sia stato svolto dal in conflitto di interessi o meno, posto peraltro che già pende altro giudizio in cui la Pt_1 società ha inteso impugnare la cessione per ottenerne l'annullamento ex art 2475 ter c.c.
7. Quanto alla contestazione del mancato incasso da parte del della somma convenuta Pt_1 con la figlia quale corrispettivo della cessione, a prescindere dalla documentazione allegata da entrambe le parti in ordine ai pagamenti, rileva il Tribunale che intanto si potrebbe parlare di responsabilità in capo all'ex amministratore per il mancato incasso se fosse stato quanto meno allegato che il credito in questione non può più essere richiesto in pagamento dalla società per la condotta dolosa o colposa posta in essere dal e, soprattutto, che già all'epoca della delibera Pt_1 la società non poteva più esigerlo da . CP_3
Anche in questo caso, quindi, difetta la prova di un danno a carico della società.
8. Infine, in ordine alla ulteriore censura relativa al compimento di “alcuni atti di gestione superficiali che hanno creato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via Omodeo di posti auto da tempo occupati dal non solo si rileva la genericità delle contestazioni, Controparte_5 ma non si comprende la ragione per cui un accatastamento di posti auto, peraltro non si sa a quale periodo risalente, , in un fondo comunque riconosciuto di proprietà privata della società CP_1 dovrebbe integrare un atto di mala gestio foriero di danni per la società.
9. In definitiva, quindi, non esiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , così come deliberata dall'assemblea della società Controparte_2 CP_1 del 18/03/2021 e per i fatti illeciti ivi contestati.
[...]
10. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando valori prossimi ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto accerta che non sussiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , Controparte_2 così come deliberata dall'assemblea della società del 18/03/2021 e per i fatti CP_1 illeciti ivi contestati;
6 2) condanna la società al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di CP_1 in € 1.063,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali Parte_1 nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione specializzata in materia d'impresa
in composizione collegiale, composto da:
dott. Leonardo Pica Presidente
dott.ssa Ornella Minucci Giudice relatore dott. Adriano Del Bene Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12226 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Francesco Parte_1 C.F._1
Bocchini (C.F. , e dall'Avv. Prof. Ermanno Bocchini (C.F. C.F._2
con studio in Napoli alla Via Gaetano Filangieri n.21, C.F._3
ATTORE
E
C.F. ), con sede legale in Napoli alla via Antonio Gramsci n. 17/B, CP_1 P.IVA_1 in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'Avv.
Gaetano Ruggiero (C.F. ) con studio in Napoli alla via Pergolesi 1 CodiceFiscale_4
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 29.10.2024 e quindi per l'attore come da atto di citazione e memorie ex art 183 comma VI c.p.c. ossia:
1 1) accertare e dichiarare che non esiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , così come deliberata dall'assemblea della società Controparte_2 del 18/03/2021 e, comunque, per i fatti illeciti contestati al sig. dalla CP_1 Parte_1 società a prescindere dalla delibera;
2) condannare controparte al pagamento delle spese diritti, onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e memorie ex art 183 comma VI c.p.c. ossia:
A) accertare e dichiarare la validità della clausola compromissoria e, per l'effetto, dichiarare la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale;
nel merito
B) accertare e dichiarare la carenza dell'interesse ad agire del sig. per Parte_1
l'accertamento negativo della responsabilità dell'amministratore;
C) per effetto di quanto in atti indicato e dedotto, quindi degli evidenti inadempimenti di Parte_1
, rigettare la domanda di accertamento negativo della responsabilità dell'amministratore.
[...]
D) con vittoria delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 3.5.2021 alla società CP_1
(d'ora in poi anche titolare della partecipazione pari al 49,80% del CP_1 Parte_1 capitale della suddetta società, conveniva la stessa in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, esponendo di esserne stato amministratore dal
10/06/2010 al 18/03/2021 allorquando l'assemblea dei soci aveva deliberato la sua revoca dall'incarico asseritamente per giusta causa, autorizzando, altresì, il nuovo amministratore ad esercitare nei suoi confronti l'azione di responsabilità nonché ad impugnare la cessione del credito fatta a favore di e effettuata in data 20.6.2018 con atto notarile CP_3 CP_4 registrato il 4.07.2018.
In particolare, evidenziava che nella delibera del 18.03.2021 quali fatti integranti gravi responsabilità a suo carico era allegato che egli, in assenza di autorizzazione assembleare e in conflitto di interessi, aveva posto in essere la cessione di un rilevante contenzioso per risarcimento danni stimato nella CTU espletata nel corso del giudizio per un valore notevolissimo;
che la cessione era stata effettuata in favore di sua figlia, , e di al prezzo CP_3 CP_4 irrisorio di euro 40.000,00 (20.000 ciascuno); che tale prezzo neppure era stato corrisposto dalla cessionaria;
infine che egli quando era in carica aveva, altresì, posto in essere “alcuni atti di Pt_1
2 gestione superficiali che hanno creato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via
Omodeo di posti auto da tempo occupati dal Comune di Napoli” (così in delibera).
Tanto premesso, l'attore agiva per l'accertamento negativo della propria responsabilità dalle accuse sopra indicate, affinché quindi nel contraddittorio venisse accertato che le accuse contenute nella delibera assembleare del 18.3.2021 erano infondate.
2. Con comparsa depositata in data 26.10.2021 si costituiva la società eccependo in CP_1 primis l'improponibilità della domanda, in quanto, da statuto, qualsiasi controversia sorta tra i soci o tra soci e la società doveva essere devoluta all'insindacabile giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri che avrebbe deciso secondo equità, con le modalità dell'Arbitrato irrituale
(art 28 dello Statuto della società).
Inoltre, eccepiva la carenza di un interesse attuale e rilevante in capo all'attore sul rilievo che effettivamente era stata deliberata la revoca per giusta causa del dall'incarico di Pt_1 amministratore, nonché l'azione di responsabilità nei suoi confronti sul presupposto che la cessione senza autorizzazione e in conflitto di interessi di un rilevante credito della società ad un prezzo irrisorio fosse prospetticamente foriero di un danno per la società. Tuttavia, nessuna azione nelle more era stata intrapresa in quanto nessun danno si era concretizzato per la società, pendendo ancora presso il Tribunale di Napoli, sezione IV civile, il giudizio iscritto al n.7705 /2018 RGAC avente ad oggetto il credito in questione.
Ma vi era di più. Nelle more era stato promosso giudizio per ottenere l'annullamento ex art
2475 ter c.c. della cessione del credito, giudizio anche questo ancora pendente (cfr. giudizio iscritto
Trib. Napoli – RG 14400 del 2021) e che in caso di accoglimento avrebbe ulteriormente inciso sulla effettiva concretizzazione di un danno.
Pertanto, sostenendo che allo stato “mancando il presupposto per agire con l'azione di responsabilità dell'amministratore automaticamente manca il presupposto per la correlativa azione negativa” (così nella comparsa di costituzione e risposta), eccepiva la carenza di interesse del Pt_1 all'accertamento negativo. Nel merito, comunque, insisteva per la fondatezza degli addebiti atteso che l'allora amministratore aveva agito in difetto di qualsiasi autorizzazione della assemblea, per perseguire un interesse proprio (rectius: della figlia) che si era reso vieppiù evidente nel non aver poi preteso dalla cessionaria il pagamento nel termine essenziale della somma convenuta per la cessione.
3. Concessi i termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c., dopo alcuni rinvii concessi perché le parti prospettavano di aver intrapreso trattative per risolvere bonariamente una serie di contenziosi che li interessavano, tra i quali anche il presente, all'udienza del 29.10.2024 la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe, era assegnata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Preliminarmente, con riferimento alla sollevata eccezione di improponibilità della domanda parte attrice ha eccepito la nullità della clausola statutaria invocata per violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 non prevedendo la stessa che la nomina degli arbitri sia effettuata da un soggetto estraneo alla società.
L'art. 28 dello statuto della società recita: “Qualsiasi controversia che dovesse CP_1 sorgere tra i soci o tra i soci e la società sarà devoluta all'insindacabile giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre Membri, due dei quali nominati da ciascuna parte contendente ed il terzo, con la veste di Presidente, dai due Arbitri così nominati: ovvero, nel caso di disaccordo, dal
Presidente del Tribunale del Distretto dove risulta iscritta la società. Nell'ipotesi in cui una delle
3 parti non provveda alla nomina dell'Arbitro, l'altra parte - decorsi inutilmente trenta giorni dall'invito rivolto con raccomandata A.R. – potrà chiedere detta nomina al Presidente del
Tribunale. In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà decidere secondo equità, con le modalità dell'Arbitrato irrituale, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inoppugnabile ed ha valore di cosa giudicata”.
Ebbene, in quanto recante l'attribuzione alle parti del potere di nomina degli arbitri, la predetta clausola si pone in contrasto con il disposto dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, il quale, nel prevedere che «gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis cod. civ, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale» (comma primo), stabilisce espressamente che «la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale»
(comma secondo).
Com'è noto, la formulazione inequivoca della norma, recante l'espressa previsione di nullità delle clausole che non attribuiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, ha indotto la Suprema Corte a riconoscerne l'inderogabilità, confermata peraltro dalla rubrica del successivo art. 35, riguardante la disciplina del procedimento. In quest'ottica, è stata altresì esclusa la possibilità di una conversione della clausola compromissoria nulla da clausola per arbitrato endosocietario in clausola arbitrale di diritto comune (c.d. teoria del doppio binario): si è infatti osservato che, in quanto volta a consolidare l'indipendenza degli arbitri, attraverso la previsione della terzietà del designatore, la norma in esame mira ad assicurare l'imparzialità della decisione, rispondente a un principio di ordine pubblico, reputandosi irrilevante, in contrario,
l'allusione alla mera possibilità del ricorso all'arbitrato, contenuta nell'art. 34, comma primo, la quale si riferisce non già alla scelta tra l'arbitrato di diritto comune e quello previsto dalla medesima norma, ma a quella tra il ricorso all'arbitrato previsto dalla stessa norma e il ricorso al giudice ordinario (cfr. Cass., Sez. I, 10/10/2012, n. 17287; Cass., Sez. III, 9/12/2010, n. 24867).
L'operatività dei predetti principi non può ritenersi esclusa, nel caso di specie, per effetto dell'avvenuta qualificazione dell'arbitrato come arbitrato irrituale, essendo stato altresì precisato che l'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 trova applicazione anche all'arbitrato irrituale, in considerazione non solo dell'attenuazione della distinzione di tale figura da quella dell'arbitrato rituale, emergente dal più recente indirizzo normativo, ma anche dello specifico riferimento all'arbitrato irrituale contenuto nell'art. 35, comma quinto, del d.lgs. n. 5 (cfr. Cass. Sez. 1 ord n. 26784 del 19/09/2023).
In conseguenza di tale nullità la controversia poteva, quindi, essere introdotta solo davanti al giudice ordinario come effettivamente fatto dal . Pt_1
Inoltre, quand'anche detta clausola fosse stata valida la presente controversia non sarebbe nemmeno rientrata nel suo ambito di applicazione posto che la stessa si riferisce a qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci o tra i soci e la società mentre il presente giudizio ha ad oggetto condotte poste in essere dal non in qualità di socio, ma di amministratore a nulla Pt_1 rilevando che lo stesso fosse e sia anche socio delle (cfr. Cass sez. 1 - , ord. CP_1
n. 33149 del 10/11/2022 e sez. 6 - 1, ord. n. 12333 del 17/07/2012
4 5. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire del Pt_1 sollevata dalla convenuta società.
E' noto che colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. sez. 1, sent.
n. 16162 del 30/07/20).
Nel caso di specie parte convenuta ha evidenziato di non aver intrapreso alcuna azione nei confronti del in quanto in assenza di una pronuncia giudiziale in ordine alla sussistenza del Pt_1 credito litigioso oggetto di cessione alcun danno poteva profilarsi. Tuttavia, l'azione di accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione, essendo piuttosto sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, che la giurisprudenza della Suprema Corte considera rilevante anche se non preesistente al processo, incertezza che diviene elemento conformativo della domanda come offerta al contraddittorio della controparte e che può essere eliminata unicamente con il ricorso al giudice con un'azione di tipo preventivo, quale appunto quella di accertamento negativo.
In tal modo, quindi, l'interesse giuridicamente rilevante è quello di eliminare da subito la pretesa della società a tutela dei propri diritti patrimoniali e non. Del resto, accanto alla contestazione relativa alla cessione non bisogna dimenticare che nella delibera assembleare del
18.3.2021 erano indicati anche ulteriori atti asseritamente integranti gravi responsabilità in capo all'attore, ed in particolare alcuni atti di gestione “superficiali” che avevano determinato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via Omodeo di posti auto da tempo occupati dal
Controparte_5
6. Ciò posto, ai fini di una più agevole comprensione della vicenda occorre brevemente evidenziare che il credito litigioso oggetto della cessione contestata si riferisce alla domanda risarcitoria avanzata dalla società nei confronti del connesso alle vicende CP_1 Controparte_5 relative alla proprietà di alcuni fondi oggi censiti nel n.c.t. su cui insistono Via Omodeo e Via De
Ruggiero, causa come detto iscritta al n 7705/2018 RGAC. Ebbene, le strade in precedenza citate con deliberazione di G.C. n 1257 del 1997 erano state incluse nell'elenco di classificazione delle strade comunali, approvato in seguito dalla Regione Campania. La società negando che tale CP_1 iscrizione avesse comportato l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale, attesa la natura dichiarativa dell'iscrizione, chiedeva la condanna del alla cessazione della Controparte_5 condotta illecita e al ripristino dello status quo ante dei fondi in questione dal momento che le strade poc'anzi menzionate erano state illegittimamente destinate al transito pedonale e carrabile. A questa richiesta si aggiungeva, poi, quella relativa al risarcimento dei danni patiti per effetto delle turbative poste in essere dal che avevano sostanzialmente causato la perdita della Controparte_5 disponibilità dei beni o comunque un assoggettamento de facto al pubblico uso e una compressione totale delle facoltà proprietarie. In subordine, agiva per il riconoscimento quanto meno CP_1 dell'indennità di asservimento ex art 44 DPR327/01 per l'ipotesi in cui fosse affermata la legittimità dell'imposizione del passaggio di pubblico transito sui fondi in questione.
Ciò posto, come è stato documentato in corso di causa, il giudizio succitato si è concluso con sentenza n. 2000/2023 del 22.2.2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda risarcitoria e quella subordinata indennitaria avanzata dalla sul presupposto che, avendo la CP_1 società proposto un'actio negatoria servitutis, doveva dirsi provata al contrario l'avvenuta
5 costituzione di una servitù pubblica di passaggio e uso sui detti fondi per dicatio ad patriam o, comunque, per intervenuta usucapione.
Parte convenuta in sede di memoria conclusionale ha allegato di aver frapposto appello avverso la decisione sopra indicata. Tuttavia, nulla sul punto è stato documentato. A fronte della decisione in atti depositata e della sua efficacia, avrebbe dovuto quanto meno depositare CP_1
l'atto di appello ed allegare, quindi, i motivi per cui la sentenza resa nel giudizio iscritto al n.
7705/2018 RGAC avrebbe dovuto essere riformata, così da consentire al Collegio la valutazione in ordine alla probabilità dell'accoglimento dell'impugnazione. Pertanto, in mancanza di un credito in capo alla nessun danno può dirsi integrato per la società dalla cessione del 20.6.2018. CP_1
Tale considerazione esime, quindi, il Collegio dal valutare se l'atto di cessione sia stato svolto dal in conflitto di interessi o meno, posto peraltro che già pende altro giudizio in cui la Pt_1 società ha inteso impugnare la cessione per ottenerne l'annullamento ex art 2475 ter c.c.
7. Quanto alla contestazione del mancato incasso da parte del della somma convenuta Pt_1 con la figlia quale corrispettivo della cessione, a prescindere dalla documentazione allegata da entrambe le parti in ordine ai pagamenti, rileva il Tribunale che intanto si potrebbe parlare di responsabilità in capo all'ex amministratore per il mancato incasso se fosse stato quanto meno allegato che il credito in questione non può più essere richiesto in pagamento dalla società per la condotta dolosa o colposa posta in essere dal e, soprattutto, che già all'epoca della delibera Pt_1 la società non poteva più esigerlo da . CP_3
Anche in questo caso, quindi, difetta la prova di un danno a carico della società.
8. Infine, in ordine alla ulteriore censura relativa al compimento di “alcuni atti di gestione superficiali che hanno creato spese inutili, quali il superfluo accatastamento in Via Omodeo di posti auto da tempo occupati dal non solo si rileva la genericità delle contestazioni, Controparte_5 ma non si comprende la ragione per cui un accatastamento di posti auto, peraltro non si sa a quale periodo risalente, , in un fondo comunque riconosciuto di proprietà privata della società CP_1 dovrebbe integrare un atto di mala gestio foriero di danni per la società.
9. In definitiva, quindi, non esiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , così come deliberata dall'assemblea della società Controparte_2 CP_1 del 18/03/2021 e per i fatti illeciti ivi contestati.
[...]
10. Le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di media complessità) ed applicando valori prossimi ai medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda proposta dall'attore e per l'effetto accerta che non sussiste alcuna responsabilità per danni dell'ex amministratore della società , Controparte_2 così come deliberata dall'assemblea della società del 18/03/2021 e per i fatti CP_1 illeciti ivi contestati;
6 2) condanna la società al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di CP_1 in € 1.063,00 per esborsi ed € 10.000,00 per compensi, oltre spese generali Parte_1 nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ornella Minucci Dott. Leonardo Pica
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