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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2677/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ENRICO ANTONIO MA PENNASILICO e NADIA BERGONZINI, elettivamente domiciliata in
VIA FONTANA 25 20122 MILANO presso il difensore avv. ENRICO ANTONIO MA
PENNASILICO appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti GIULIO PONZANELLI e VALERIA GIUDICI, elettivamente domiciliata in
Via Barozzi, 1 20122 MILANO presso i difensori appellata contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CA MA Controparte_2 C.F._2
TT, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 36 MILANO presso il difensore pagina 1 di 23 appellato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPA Controparte_3 C.F._3
D'ARRIGO, elettivamente domiciliata in VIALE ROMAGNA, 5 20133 MILANO presso il difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_4 C.F._4
LOMBONI, elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA, 7 MILANO presso il difensore appellato contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ELENA Controparte_5 P.IVA_2
SCORBATTI e FRANCESCA SQUILLACE, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA,,
40/A 20122 MILANO presso i difensori appellata contro
già - (C.F. Controparte_6 Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LOMBONI, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
PIAZZA EMILIA, 7 MILANO presso il difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIA Controparte_8 P.IVA_4
MA GIORDANO, elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MA, 17 20122 MILANO presso il difensore appellata avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni per : Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, in parziale riforma della sentenza n.5107/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 20 giugno 2023: 1) accertare e dichiarare la responsabilità anche del dott. per l'errata esecuzione di Controparte_2
pagina 2 di 23 cure odontoiatriche sulla persona dell'appellante, in pari misura con la responsabilità accertata del e dei dottori e;
2) Controparte_1 Controparte_3 CP_4 condannare il dott. , in solido con il Controparte_2 Controparte_9
la dott.ssa il dott. al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 2.601,92= oltre
[...] interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 2/3/2010 alla data della sentenza di primo grado e agli interessi legali da quel momento al saldo nonché al pagamento dell'importo di € 10.400,00= con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del deposito della CTU
(10/6/2017) al saldo;
3) dichiarare la risoluzione del contratto di spedalità tra
[...]
e la sig.ra e conseguentemente condannare la Controparte_10 Parte_1 società alla restituzione in favore dell'appellante di € 5.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi sugli importi rivalutati a far data quanto meno dal 2/3/2010; 4) condannare il
[...]
, i dottori e Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 al risarcimento in favore dell'appellante del danno morale in misura equitativa in ragione della violazione del diritto alla salute nonché delle sofferenze e dei patimenti a lungo dalla stessa sopportati;
5) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi ( già dedotti nella memoria ex art.183,
VI c. n.2 c.p.c. depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado): 3) vero che dopo gli interventi eseguiti dai sanitari nell'arco di tempo di cui al capitolo precedente (2009-2014) si determinarono alla sig.ra grandi difficoltà nella masticazione con conseguenti forti dolori, come dalla stessa Parte_1 lamentati;
4) vero che nell'arco di tempo sopra indicato ( 2009/2014) la sig.ra ha rifiutato Parte_1 inviti a pranzo e a cena fatti da parenti e amici motivando il rifiuto per la sua difficoltà nella masticazione e per i relativi dolori che le impedivano di mangiare cose solide, come dalla stessa rappresentato;
5) vero che la sig.ra riferiva ai sanitari curanti di questi dolori e della Parte_1 difficoltà di masticazione e che i predetti sanitari la rassicuravano affermando che i dolori sarebbero passati dopo un periodi di adattamento, il che non avvenne come dalla stessa rappresentato. Si indicano a testi sui capitoli dedotti i signori: 1) via Ludovico Muratori 6- Milano;
2) , Tes_1 Tes_2 via Chiesa 45- Magherno (Pavia); 3) , via Matteotti 5- S.Donato Milanese (Mi). 6) Testimone_3
Condannare gli appellati in via solidale a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado aumentate del 30% per ciascuno di essi oltre al primo;
7) condannare le compagnie di assicurazioni:.
già 2. 3. Controparte_6 Controparte_11 Controparte_8 per i motivi spiegati in atti, al pagamento delle spese di lite per avere Controparte_5
pagina 3 di 23 richiesto la condanna della ricorrente in prime cure al pagamento delle spese di lite sulla base del falso presupposto che la stessa avesse concluso nei loro confronti chiedendone la condanna al risarcimento con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
8) confermare la sentenza impugnata nelle parti non appellate da;
9) rigettare siccome inammissibile e Parte_1 infondato se non temerario l'appello incidentale proposto da per tutti i motivi Controparte_1 indicati nella memoria di replica all'appello incidentale depositata nell'interesse della sig.ra Parte_1 con condanna dell'appellante incidentale al pagamento delle spese, competenze e onorari di
[...] lite sollecitato il potere ex officio ex art.96 c.p.c.; 10) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in principalità: - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra dichiarandolo inammissi bile o comunque infondato in fatto Parte_1
e in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 5107/2023, emessa dal
Tribunale di Mi lano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, il 20 giugno 2023; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario: - riformare la Sentenza emessa accogliendo l'appello incidentale proposto da mandandola esente da Controparte_1 ogni responsabilità, e quindi per l'effetto accogliendo le seguenti domande svolte da Controparte_1 in primo grado: “in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti
[...] di in quanto infondate per tutte le ragioni espresse in narrativa. in subordine
Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tutte e/o anche solo di una delle domande ex adverso formulate nei confronti di e accertare e dichiarare il diritto
Controparte_1 di quest'ultima di agire in regresso nei confronti dei dott.ri e per l'intera CP_2 CP_3 CP_4 somma che fosse tenuta a corri spondere alla Sig.ra per l'effetto,
Controparte_1 Parte_1 condannare i dott.ri e , in solido o in via Controparte_3 Controparte_2 CP_4 esclusiva, al pagamento in favore di di qualunque somma questa ultima fosse
Controparte_1 chiamata a corrispondere, anche a titolo di spese di lite, in favore della Sig.ra tenendo Parte_1 pertanto indenne: da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle
Controparte_1 dall'accoglimento delle domande della Sig.ra e dalla conseguente soccombenza in giudizio, Parte_1
e, in ogni caso;
da ogni pregiudizio o passività le sia derivata o possa derivarle per effetto dell'instaurazione stessa del presente giudizio, anche in relazione alle spese legali sopportate dal Centro
pagina 4 di 23 per la difesa tecnica. in ulteriore subordine condannare in virtù Controparte_8 dell'operatività della polizza n. 146.1082379.49, a tenerla indenne e manlevarla: da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande della ricorrente e dalla conseguente soccombenza in giudizio, e, in ogni caso;
da ogni pregiudizio o passività le sia derivata o possa derivarle per effetto dell'instaurazione stessa del presente giudizio, anche in relazione alle spese legali sopportate dal per la difesa tecnica. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di CP_1 causa”; in ogni caso: - con refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_4
Nel merito ed in via principale previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal
Tribunale di Milano;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5).
Illimitate salvezze.
Conclusioni per : Controparte_3
- previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal Tribunale di Milano;
In via subordinata ed in via incidentale condizionata – nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie;
- dichiarare tenuta in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e mallevare in via diretta – anche ai sensi dell'art.1917 comma II – la Dr.ssa da ogni avversa richiesta di risarcimento di danni Controparte_3
e/o di rimborso di somme, siccome avanzata dalla Sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1 competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5
pagina 5 di 23 Conclusioni per : Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello così giudicare: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni suddette e,
[...]
conseguentemente, confermare la sentenza n. 5107/2023 del Tribunale di Milano, prima Sezione Civile
Dott. Nicola Di Plotti pubblicata il 20.06.2023 nel procedimento RGN 9942/2019; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale dell'appello ex adverso proposto e/o di domande formulate nei confronti del Dott. - limitare l'eventuale condanna Controparte_2
del Dott. alla quota di responsabilità ad esso esclusivamente attribuibile, con esclusione della CP_2
solidarietà passiva e con condanna dei soggetti ritenuti corresponsabili a tenere manlevato e indenne il
Dott. da ogni eventuale richiesta di pagamento eccedente la quota di responsabilità Controparte_2
accertata nei confronti del Dott. e, in ogni caso, alla restituzione in favore del Dott. CP_2 CP_2 di tutte le somme eventualmente versate da quest'ultimo in eccedenza rispetto all'accertata
[...]
quota di responsabilità; - respingere la domanda di condanna del Dott. formulata da CP_2 [...]
con appello incidentale condizionato;
- dichiarare, in ogni caso, c.f. CP_1 Controparte_6
e p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_5 P.IVA_6
legale in Mogliano Veneto (TV), 31021, Via Marocchesa, 14 (già Controparte_11
tenuta a garantire e manlevare il Dott. da ogni eventuale condanna a
[...] Controparte_2
proprio carico, in forza della polizza assicurativa n. 19199- (Cfr Sub. Doc. 2 fascicolo primo grado
Dott. . in ogni caso, condannare la Sig.ra alle spese di lite del CP_2 Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per Legge. in via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttoria formulate dall'Appellantesi in quanto inammissibili e del tutto superflue. I capitoli di prova riportati nell'atto d'appello sono inammissibili in quanto, oltre che generici e non circostanziati, vertono su circostanze che non possono essere affidate alla prova testimoniale bensì eventualmente da provarsi attraverso documentazione medica. In caso di rimessione della causa in istruttoria, si Firmato Da: TT CA MA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG
CA 3 Serial#: ripropone la richiesta di rinnovazione della CTU PartitaIVA_7 esperita nell'ambito del procedimento di ATP o comunque l'integrazione della stessa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti. Con osservanza. Milano, 24 Settembre 2024 Av
pagina 6 di 23 Conclusioni per : Controparte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale, nel merito: Respingere
l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 5107/2023 del Tribunale di Milano. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, limitare l'esposizione di
[...] nei limiti del provato, limitatamente alla quota di competenza dell'assicurato Controparte_8
, tenuto conto dei versamenti eseguiti da parte di Parte_3 Controparte_12 dell'importo di Euro 5.855,63 in data 26/10/2020 a favore dell'appellante e dell'importo di Euro
13.254,72 in data 11/10/2023 a favore del in Controparte_13 esecuzione della sentenza di primo grado, anche ai fini della restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso per conto dell'assicurata. In via istruttoria: ci si suppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto i relativi capitoli di prova risultano valutativi generici ed ininfluenti ai fini del decidere. Con vittoria di compensi, iva e cpa.
Conclusioni per Controparte_5
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, 1 - In via principale, respingere il proposto appello, confermando la sentenza del Tribunale. 2 – In via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento del proposto appello in relazione alla domanda di accertamento di responsabilità in capo al dot. e sua conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_2
rideterminare, ferma la quota del 50% in carico a le quote di Parte_1 Controparte_1
responsabilità degli altri due medici convenuti (dott.sa e ) e, previo accertamento CP_3 CP_14
del danno direttamente e immediatamente riconducibile alla condotta illecita della dott.ssa CP_3
condannare la stessa dott.ssa a pagare, in solido con gli altri convenuti corresponsabili, la CP_3
somma così determinata a titolo di risarcimento del danno e con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa verso , accertare essere la Compagnia tenuta ad CP_3 Controparte_5 indennizzare l'assicurata nei seguenti limiti: – con esclusione dei danni risarcibili eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato scritto addebitabile all'assicurata; – con esclusione dei compensi che la dott.ssa sia obbligata a restituire alla paziente in ragione dell'accertato CP_3
inadempimento o che avrebbe dovuto percepire e non ha ancora ricevuto – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurata, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
– in ogni caso, con scoperto del 10% con il massimo assoluto di Euro 5.000,00. Con
pagina 7 di 23 condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Conclusioni per ora : Controparte_7 Controparte_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione così statuire: Nel merito ed in via principale - previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando in toto quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal Tribunale di Milano;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5).
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 19.6.2023, ha definito il giudizio introdotto da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volto ad ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la restituzione delle somme versate, citando in giudizio il , i dottori Parte_3 Controparte_3
e . Assumeva la ricorrente che nel settembre 2009 si era Controparte_2 CP_4 rivolta al sopra detto centro medico gestito da ove le era stato sottoposto Controparte_1 il preventivo per una riabilitazione implanto – protesica dell'arcata superiore e di quella inferiore;
la paziente era stata seguita dalla dott. che aveva effettuato la diagnosi e CP_3 indicato il percorso terapeutico;
dal dott. che aveva realizzato gli impianti dell'arcata CP_2 superiore previsti nel piano terapeutico;
dal dott. , che si era occupato degli CP_4 impianti dell'arcata inferiore e della parte protesica.
2. evidenziava che il rapporto di collaborazione della struttura con i tre Controparte_1 medici era intercorso dal 30.6.2011 all'1.1.2013 e che dopo tale data la ricorrente non aveva più avuto rapporti con il , essendosi trasferita presso un'altra Parte_3 struttura, il Centro Welfare Milano – Impresa Sociale s.r.l.. Deduceva l'insussistenza del nesso causale tra il danno e il trattamento sanitario praticato, non risultando dimostrato che l'operato pagina 8 di 23 dei medici avesse causato un aggravamento dello stato di salute della paziente rispetto alla sua condizione al momento dell'ingresso; né risultava dimostrata l'errata esecuzione degli interventi ed il danno biologico eventualmente derivato, come, del resto, errata era anche la quantificazione dei danni. Sottolineava che i sanitari, in ogni caso, sottoscrivendo i propri contratti di collaborazione, si erano impegnati a garantire il Centro medico da qualsiasi responsabilità. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente;
in via subordinata, il suo diritto di agire in regresso nei confronti dei medici convenuti in giudizio;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere manlevata da da ogni Controparte_8 conseguenza pregiudizievole.
3. La dott.ssa contestava la propria responsabilità, concorrendo, in ogni caso, la Controparte_3 responsabilità della struttura sanitaria e, comunque, contestava la quantificazione dei danni, instando, conclusivamente, per il rigetto delle domande.
4. Il dott. rilevava che il Centro medico Sant'Agostino non aveva esibito gli CP_4 approfondimenti eseguiti sulla paziente, dai quali non emergeva la presenza di un dente incluso;
all'uopo chiedeva i necessari approfondimenti con integrazione della CTU, evidenziando come, essendo la responsabilità dei sanitari solidale, la quota a proprio carico non potesse superare
1/3 del 50% del danno, la cui quantificazione era comunque eccessiva.
5. Il dott. evidenziava che aveva eseguito la propria prestazione professionale Controparte_2 solo all'arcata superiore, estranea a ogni profilo di danno. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti, l'accertamento in caso di condanna della propria quota di responsabilità, nonché di essere manlevato da Controparte_15
.
[...]
6. assicuratore del Centro medico, costituitasi, chiedeva il Controparte_8 mutamento del rito, evidenziando in primo luogo che la ricorrente non aveva azione diretta nei propri confronti e che avrebbe potuto essere chiamata in manleva solo dalla propria assicurata,
in questo caso, tuttavia, la polizza non sarebbe stata operante, in quanto Controparte_1 la copertura assicurativa era garantita solo per danni causati da prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato o da lavoratori parasubordinati che agiscano in seno alla struttura e per conto della medesima. La copertura assicurativa era inoltre a secondo rischio e quindi solo per la quota di risarcimento eccedente i massimali garantiti dalle polizze dei medici;
la copertura assicurativa non operava inoltre quando l'attività svolta dai liberi professionisti non era pagina 9 di 23 effettuata per conto dell'assicurato; anche qualora la polizza dovesse essere considerata operante, l'assicurazione non avrebbe dovuto rimborsare le somme corrisposte dalla ricorrente al centro Welfare.
7. La società si associava alle difese dell'assicurato Controparte_11 CP_2 evidenziando che era esclusa dalla copertura assicurativa la restituzione dei compensi percepiti;
richiamava lo scoperto previsto per la responsabilità da chirurgia implantologica e rilevava che il danno non poteva essere ascritto con nesso causale diretto ed immediato all'operato del proprio assicurato;
in ogni caso, la responsabilità avrebbe dovuto essere ripartita in modo paritario tra la struttura sanitaria e il medico. Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda diretta della ricorrente nei propri confronti, il rigetto di ogni domanda e, in subordine, la limitazione della propria esposizione nei limiti di quanto dimostrato.
8. L eccepiva l'inammissibilità della domanda svolta dalla Controparte_5 direttamente nei propri confronti. Evidenziava l'infondatezza delle domande Parte_1 dell'attrice e la necessità della rinnovazione della CTU;
in ogni caso evidenziava la responsabilità esclusiva di e la non operatività della polizza, oltre che i Controparte_1 limiti della stessa.
9. Il giudice di prime cure riportava le conclusioni del disposto ATP elaborate dalla dott. nei seguenti termini: “dall'esame delle lastre radiografiche disponibili emerge Persona_1 che già nel 2008 era visibile in modo 'evidente' (pag. 5 CTU) l'inclusione di un frammento radicolare nella linea paramediana destra a livello del corpo mandibolare;
il frammento presentava già un'area di osteolisi, dovuta a presumibile infezione;
nella fase iniziale di progettazione e anche successivamente durante le cure la Dott.ssa non si è accorta CP_3 dell'inclusione; - successivamente il dott. che si è occupato prevalentemente CP_2 dell'implantologia all'arcata superiore con il rialzo del seno, a sua volta non si accorge del residuo all'arcata inferiore;
- il dott. , che il 2.3.2010 esegue l'implantologia CP_4 inferiormente a destra, cioè nel settore coinvolto dal residuo radicolare, inserendovi i due impianti in sede 44 e 43, non considera l'area di addensamento contornata da rarefazione, procedendo con l'inserimento delle viti;
- le immagini radiografiche successive, OPT e RX endorali, evidenziano l'aumento dell'area osteolitica dopo l'inserimento delle viti;
- l'area radiopaca evidenziata nella OPT del 2008 in sede canina a destra avrebbe dovuto essere più attentamente indagata con delle radiografie endorali. Dal diario clinico risulta che: - la
pagina 10 di 23 paziente è stata sottoposta alla chirurgia implantare superiore, con rialzo del seno mascellare da parte del dott. - la dott.ssa ha predisposto il piano terapeutico ed CP_2 CP_3 eseguito l'impianto all'arcata inferiore di sinistra;
- il dott. ha eseguito l'impianto CP_4 all'arcata inferiore di destra;
- la dott.ssa e il dott. si sono succeduti nelle CP_3 CP_4 cure estrattive inferiori;
- la protesi è stata eseguita dal dott. . La CTU ha evidenziato CP_4 che: - gli interventi e il piano riabilitativo erano indicati, tenuto conto dello stato clinico della paziente;
- le prestazioni erano adeguate e conformi alle regole dell'arte; - l'inserimento delle quattro fixture implantari era adeguato;
- non è stata però indagata con ulteriori accertamenti radiografici la piccola massa radiograficamente evidente in sede 43, che nella prima panoramica del 2008 poteva apparire come dubbia, o un artefatto o una formazione ritenuta
(pag. 6); l'inclusione non è stata evidenziata durante la seduta preventiva e nemmeno diagnosticata successivamente, in corso d'opera soprattutto chirurgica;
il frammento era individuabile nell'OPT del 2008, già all'epoca in cui le cure sono iniziate; - nessuno dei tre operatori ha prestato attenzione alla panoramica iniziale, e non è stata richiesta una indagine di secondo livello (TC) nemmeno a fronte dell'inserimento degli impianti all'arcata superiore, che necessitava del rialzo dei seni” (pag. 7 CTU).
10. il giudice di primo grado si è espresso nei seguenti termini: “non si ritiene dirimente
l'osservazione svolta da in merito alla configurabilità di un danno Controparte_1 differenziale, in ragione della preesistenza di un pregiudizio già oggetto di un precedente contenzioso in materia odontoiatrica. Ciò sia perché non vi sono più precisi riferimenti a tale contenzioso e alla natura ed entità delle lesioni eventualmente accertate rispetto a quelle specificamente riscontrate in questa sede, sia perché le condizioni della paziente prima dell'intervento risultano già cristallizzate dalla OPT del 2008, oggetto di valutazione da parte del CTU. Il danno è quello cristallizzato nella modifica della struttura ossea”.
11. Ai fini della ripartizione delle responsabilità tra i medici convenuti, il Tribunale di Milano riportava le considerazioni della C.T.U. secondo cui i medici non si erano accorti in fase diagnostica dell'addensamento osseo al quarto quadrante, pur dovendo eseguire un piano terapeutico complesso di riabilitazione implantoprotesico con rialzo dei seni mascellari bilateralmente;
emergeva, dunque, un difetto di valutazione della dott. e del dott. CP_3
, difetto che si era riverberato sul successivo intervento. Non risultavano, invece, CP_4 censure in merito all'intervento eseguito dal dott. che non aveva operato sull'arcata CP_2
pagina 11 di 23 inferiore, ma solo su quella superiore;
pertanto, egli era rimasto del tutto estraneo a ogni intervento sulla predetta arcata, né vi era traccia di una valutazione complessiva, condivisa tra tutti gli operatori, tale da potere eventualmente configurare una sua partecipazione a una responsabilità di equipe, ed anche in termini di controllo sull'operato dei due colleghi;
né era evidenziato che l'intervento del dott. avesse interferito in qualche modo sugli esiti CP_2 dell'operato degli altri medici convenuti.
12. Passando, dunque, ad esaminare il rapporto tra la struttura e la paziente e inscrittolo nell'alveo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., il Tribunale di Milano, al fine della quantificazione dei danni, ha applicato i criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass. come modificati dall'art. 1 DM
22.6.2022; pertanto, considerata l'età della paziente, di anni 63 e la percentuale di danno del
2%, ne conseguono i seguenti importi: per IT di giorni 90, nella misura del 10% € 457,11; per giorni 14 al 50%, € 355,53; nella misura del 25% per giorni 30, € 380,92 per un totale di € 1.193,56 in moneta attuale. Per il danno biologico del 2% collegato alla modifica della struttura ossea, la somma liquidabile ammonta ad € 1.408,36. Sulla somma definitiva, devalutata alla data del 2.3.2010 e progressivamente rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dovevano, poi, essere conteggiati gli interessi legali. Oltre a ciò, il Tribunale di
Milano ha anche considerato la spesa che la avrebbe dovuto affrontare a fronte di un Parte_1 danno ormai cristallizzato, come sopra indicato, spesa quantificata in € 10.400,00.
13. Quanto alla responsabilità di ( società che gestisce il Controparte_1 Parte_3
), detta parte aveva invocato l'art. 5.6, secondo cui ognuno dei medici
[...]
“garantisce e manleva il da qualsiasi responsabilità civile, penale e fiscale Controparte_16 per qualsiasi fatto, comportamento od omissione che possa derivare dal suo operato”. A tale riguardo, il giudice di prime cure si esprimeva nei seguenti termini: “si osserva in proposito che l'accordo intervenuto tra le parti costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un'eventuale valutazione sulla nullità della stessa, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito. La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto.
Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione
pagina 12 di 23 medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse possono essere svolte nel corso di anni, tenuto conto della clausola di rinnovo tacito del contratto e possono essere riferite a ogni adempimento nell'ambito della specializzazione. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti
e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.. La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322
c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
14. Sul fronte della responsabilità, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di e dei dottori e in favore Controparte_1 CP_3 CP_4 di stimando paritetica la responsabilità, da un lato, della Parte_1 struttura sanitaria e, dall'altro, dei sanitari che operarono, dottori e . Quanto, CP_3 CP_4 poi, ai rapporti tra i due medici, il giudice di prima istanza ha reputato altrettanto paritetica la responsabilità degli stessi, suddividendo per la quota del 25% ciascuno la quota del 50%, alla luce delle sotto riportate motivazioni.
15. In particolare, il giudice ha scritto: “l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna grava su colui che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà (v. Cass. 3626/2017). La struttura non ha dimostrato tali specifiche circostanze. A tal fine non è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione che l'evento dannoso sia dipeso unicamente dalla condotta del medico chirurgo a fronte di un esatto adempimento, da parte della struttura, di tutte le prestazioni accessorie del contratto di spedalità. Come già evidenziato, infatti, la struttura medica è obbligata in proprio all'esatta esecuzione della prestazione medica principale ancorché per la sua esecuzione si avvalga di ausiliari;
le condotte colpevoli di questi fondano l'insorgenza di un debito per inadempimento gravante direttamente sull'ente, di cui esso deve in primis farsi carico. È d'altra parte la struttura che ha un precipuo interesse economico nell'operato dei sanitari, traendone guadagno. Ne consegue l'impossibilità per questa di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti da malpractice sanitarie sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni con il medico. Ai fini del superamento della presunzione legale di cui all'art. 2055 c.c. è quindi
pagina 13 di 23 necessaria la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere. Tali principi risultano ribaditi nella sentenza n. 28987/19 della Corte di
Cassazione. Nulla di quanto sopra indicato e richiesto è accaduto nella fattispecie”
16. In particolare, ancora, quanto alla ripartizione tra e , dalla CTU emergeva CP_3 CP_4 che entrambi avevano commesso l'errore di valutazione iniziale e avevano partecipato all'intervento sul quadrante oggetto delle considerazioni del CTU. Ne deriva la sussistenza di una pari responsabilità. Conclusivamente, la struttura risponde nella misura del 50% del danno di natura risarcitoria riconosciuto all'esito del giudizio, la dott.ssa e il dott. CP_3 CP_4 nella misura del 25% ciascuno.
17. Con riguardo alla domanda di manleva di il giudice di prime cure ne Controparte_1 rilevava la fondatezza nei confronti dei medici e , che, quindi, dovevano alla CP_3 CP_4 stessa corrispondere la quota di loro spettanza, con ulteriore ripartizione della loro quota di responsabilità in misura paritetica tra i due. Quanto, invece, alla domanda di risoluzione formulata dall'attrice con riguardo al contratto, in ragione del complessivo inadempimento da parte della struttura, il Tribunale di Milano rilevava che l'inadempimento non era tale da integrare il presupposti della gravità come richiesto dall'art. 1455 c.c.. Ciò alla luce del fatto che, sulla base della valutazione dello stesso consulente di parte attorea, il valore delle cure all'arcata inferiore non andato a buon fine era pari ad € 5.000,00; e ciò a fronte di un preventivo globale di € 18.410,00, circostanza, questa, che dimostrava l'insussistenza dell'inadempimento connotato dalla gravità richiesta dal codice civile.
18. Solo per completezza di esposizione, sul fronte degli istituti assicurativi, premesso che il dott.
non aveva svolto domanda di manleva verso e che la CP_4 Controparte_11 responsabilità del dott. era stata esclusa, in primo luogo, il Tribunale di Milano CP_2 rilevava che la difesa della non aveva formulato domanda alcuna nei confronti Parte_1 dell'assicuratore, avendo solo notificato il ricorso introduttivo quale denuntiaio litis. In secondo luogo, la domanda di manleva proposta dal Centro medico veniva accolta dal giudice che condannava l'assicuratore a tenere indenne da quanto la CP_8 Controparte_1 stessa avrebbe versato alla sulla base della sentenza, con applicazione della Parte_1 franchigia nei termini di cui alla polizza.
pagina 14 di 23 19. Inoltre, l' veniva condannata a tenere indenne la dottoressa Controparte_5
da quanto la stessa avrebbe corrisposto in favore della danneggiata Controparte_3 in forza della sentenza e con applicazione della franchigia a termini di polizza. Parte_1
20. Le spese processuali erano regolate alla luce del criterio della soccombenza.
21. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello la Parte_1 quale chiedeva che fosse accertata anche la responsabilità del dott. per l'errata CP_2 esecuzione delle cure odontoiatriche, con condanna dello stesso al pagamento delle somme come determinate in primo grado. Sempre in riforma della decisione di prime cure, chiedeva altresì che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione sanitaria intercorso tra essa appellante e il e, inoltre, chiedeva la condanna di tutte le Parte_3 controparti anche al risarcimento del danno morale. Infine, chiedeva una diversa regolazione delle spese di lite. In particolare, in primo luogo, censurava il fatto che il giudice non avesse tenuto in debita considerazione la condotta processuale degli assicuratori che erroneamente avevano ritenuto che l'attrice avesse proposto azione diretta nei loro confronti;
ebbene, dato che il giudie aveva rigettato tale impostazione, l'odierna impugnante assumeva che di tale rigetto avrebbe dovuto tenersi in sede di regolazione delle spese di lite. In secondo luogo, censurava il fatto che il giudice di prime cure non avesse applicato l'art. 4, II comma del
D.M. n. 55/2014, posto che essa appellante si era dovuta difendere rispetto ad una pluralità di parti e per tale ragione spettava la maggiorazione del 30%.
22. I dottori , , chiedevano la conferma della Controparte_2 CP_4 Controparte_3 decisione di primo grado. Nello stesso senso concludevano anche e Controparte_8 [...]
Controparte_11
23. chiedeva il rigetto dell'appello; in via subordinata, in via di Controparte_5 appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello in relazione alla domanda di accertamento di responsabilità anche in capo al dott. chiedeva che - CP_2 ferma la quota del 50% di responsabilità in capo a - fossero rideterminate Controparte_1 le quote di responsabilità degli altri due sanitari convenuti;
chiedeva che, previo accertamento del danno direttamente riconducibile alla condotta della dott. quest'ultima fosse CP_3 condannata a pagare, in solido con gli altri corresponsabili, la somma così determinata a titolo di risarcimento del danno;
con riguardo alla domanda di garanzia proposta dalla stessa verso , chiedeva che fossero esclusi i danni risarcibili CP_3 Controparte_5
pagina 15 di 23 eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato addebitabile all'assicurata; con esclusione dei compensi che la dottoressa fosse stata obbligata a restituire alla paziente in ragione dell'accertato inadempimento, con lo scoperto del 10% e con il massimo assoluto di €
5.000,00.
24. chiedeva in principalità il rigetto dell'appello; in via subordinata, Controparte_1 proponeva appello incidentale condizionato, “con riferimento ai capi della sentenza in cui si afferma la sussistenza di un errore medico e in cui si esclude l'obbligo di manleva in capo ai medici convenuti per non avere il giudice di prime cure correttamente ripartito la responsabilità ( che ha in principio erroneamente creduto sussistente) alla luce sia delle allegazioni avversarie, sia della CTU”.
25. Dopo l'udienza del 7.5.2024 in cui la difesa di parte appellante rinunciava alla chiesta inibitoria, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
26. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. responsabilità del dott. : primo motivo dell'appello principale;
Controparte_2
b. riconoscimento del danno morale: secondo motivo dell'appello principale;
c. pronuncia di risoluzione contrattuale ex art. 1455 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. regolazione delle spese di lite: quarto motivo dell'appello principale;
e. carenza di prova in ordine alla responsabilità dei medici convenuti e, di conseguenza, del : primo motivo dell'appello incidentale condizionato Parte_3 della Controparte_1
f. interpretazione dell'art.
5.6 dei contratti di collaborazione del predetto centro con i medici: secondo motivo dell'appello incidentale condizionato della Controparte_1
[...]
27. L solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, Controparte_5 proponeva appello incidentale condizionato incentrato sulla rideterminazione delle quote di responsabilità dei medici e, dunque, di essa assicurazione in rapporto all'attività attribuibile alla dott. CP_3
pagina 16 di 23 28. Quanto al motivo sub a) la difesa dell'appellante non condivide l'esclusione di responsabilità in capo al dott. reputando che l'intervento di quest'ultimo avesse interferito certamente CP_2 sugli esiti dell'operato degli altri medici, delineando, in ultima analisi, un dovere di controllo in capo a tale sanitario. In sede di comparsa conclusionale, la difesa della sottolinea Parte_1 che sin dall'introduzione del giudizio, aveva insistito per l'ammissione di C.T.U., dopo l'ATP, non essendo il giudice dotato delle necessarie competenze scientifiche ( v. pag. 14 della comparsa conclusionale).
29. In relazione al motivo sub b), la difesa dell'impugnante evidenzia come al danno al bene della salute si fosse necessariamente accompagnata sofferenza soggettiva , consistente in fortissimi dolori, difficoltà nella masticazione e difetti di occlusione, il tutto per un periodo considerevolmente lungo dal 2009 al 2014.
30. In relazione al motivo sub c), l'impugnante censura la decisione del giudice di prime cure in punto insussistenza della gravità dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455
c.c.. Spiega la censura in sede di comparsa conclusionale nei seguenti termini: “si rileva in proposito che l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto sul presupposto del complessivo inadempimento da parte della società convenuta. Deve quindi tenersi conto dell'insieme delle prestazioni unitariamente pattuite, conformemente a quanto risulta dal preventivo prodotto dalla stessa sub doc.
1. Alla luce di tale pattuizione, caratterizzata da unitarietà,
l'inadempimento concretamente imputabile alla società, anche in relazione all'operato dei medici che con essa hanno collaborato non è tale da integrare il presupposto della gravità, così come ritenuto necessario ai sensi dell'art.1455 c.c.. La stessa valutazione operata dal CTP dell'attrice (doc.11)- che quantifica il valore delle cure all'arcata inferiore non andate a buon fine nella misura di € 5.000,00, a fronte di un preventivo di € 18.410,00- conferma il dato” ( cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale). Reputa che il giudice del tutto erroneamente abbia compiuto un raffronto tra il costo totale degli interventi di € 18.410,00 e quello di € 5.000,00 riguardante il valore degli interventi all'arcata inferiore, determinandosi sulla base di tale dato a ritenere non grave l'inadempimento. Ed, invero, “in realtà, in base all'art.1455 c.c., la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere valutata tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente. Tale valutazione deve essere eseguita alla luce di due criteri: uno oggettivo mediante la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto determinandone uno squilibrio significativo sia in pagina 17 di 23 astratto per la sua entità che in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente e uno soggettivo esaminando la condotta di entrambe le parti che possano attenuare il giudizio di gravità (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una o un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra). Nel caso concreto al di là della circostanza che l'inadempimento per un terzo di una qualsiasi prestazione rende il contratto assolutamente squilibrato occorre tenere conto di quello che era l'interesse della sig.ra L'appellante voleva ottenere una sistemazione del Parte_1 proprio apparato masticatorio, ma a causa dell'inadempimento dei sanitari non lo ha ottenuto e anzi ha dovuto sopportare sofferenze alla masticazione, dolori che si sono protratti nel tempo minando gravemente il suo benessere” ( cfr. pagg. 17 – 18 della comparsa conclusionale).
31. Con riguardo al motivo sub d), lo stesso si articola in due sotto motivi. In primo luogo, la reputa non corretto il fatto che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto Parte_1 dell'erroneità delle obiezioni sollevate dagli assicuratori. Ed, invero, ella non aveva minimamente formulato nei loro confronti una qualsivoglia domanda, avendoli citati solo agli effetti di una denuntiatio litis. Ebbene, di tale non correttezza il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto della regolazione delle spese processuali. In secondo luogo, l'appellante reputa corretta l'applicazione dell'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014, in ragione della pluralità dei convenuti.
32. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte rileva che pacificamente il dott. operò nell'arcata superiore e che altrettanto pacificamente allo stesso non era CP_2 demandato alcun controllo sull'operato dei colleghi ( cfr. pag. 6 dell' ATP redatto dalla dott.
. L'errore afferente l'omessa valutazione della piccola massa Persona_1 radiograficamente evidente in sede 43 ha falsato l'intervento successivo, costituito dall'inserimento delle quattro fixture implantari, inserimento in sé corretto ed adeguato quanto alla fase esecutiva. Sul punto, la Corte osserva che la difesa dell'appellante si è limitata a ribadire la propria posizione incentrata sulla responsabilità anche del dott.
senza offrire una valutazione a carattere scientifico a fondamento di tale allegazione. CP_2
Né sul piano giuridico ha allegato una responsabilità da equipe configurabile in capo allo stesso. La riprova della ripetitività di tale posizione si ricava, in ultimo, anche dal contenuto della censura, contenuto estremamente scarno, nel corpo della quale la difesa ha riportato la parte di motivazione non condivisa, senza supportarla con una benché minima critica pagina 18 di 23 argomentativa. Né può dirsi tale la mera reiterazione della richiesta di una consulenza medica ufficiale, posto che l'illustrazione dell'operato dei sanitari è limpidamente scolpito nell' ATP e tanto ha consentito al giudice di prime cure di addivenire ad una decisione, integralmente condivisa in questo grado di giudizio e non scalfita da argomentazioni significative da parte dell'appellante. La censura non merita, dunque, accoglimento.
33. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte richiama il principio integralmente condiviso ed esposto da Cass. civ. n. 339/2016 nei seguenti termini: “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. In particolare, si ritiene utile riportare il seguente passaggio motivazionale: “ciò
è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma 'l'autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art.
139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Trasfondendo tali criteri orientativi nel caso di specie, si osserva che la difesa di parte impugnante non ha addotto alcun elemento per fondare l'invocato danno pagina 19 di 23 morale costituito dalla sofferenza soggettiva. Ed, invero, considerata la localizzazione dell'intervento sanitario, il dolore alla masticazione costituisce evenienza del tutto scontata, che ben avrebbe potuto verificarsi anche laddove la prestazione sanitaria fosse stata perfettamente riuscita. Ne consegue che era la stessa a dover allegare l'esistenza di una Parte_1 particolare sofferenza causalmente riconducibile all'errata valutazione della situazione dentaria, con le conseguenze sulla salute, nei termini accertati. Il motivo va, dunque, disatteso.
34. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La censura su tale profilo è del tutto priva di qualsivoglia critica argomentativa. Ed, invero, la difesa dell'appellante concentra tutta l'attenzione sul dato meramente quantitativo;
in sostanza, il valore complessivo delle prestazioni, pari ad € 18.410,00, rapportato al valore delle prestazioni relative all'arcata inferiore non andate a buon fine e pari ad € 5.000,00 giustificherebbe, secondo la Parte_1 la pronuncia di risoluzione. La Corte osserva che il dato meramente quantitativo non è sufficiente a fondare la pronuncia di risoluzione. Ed, invero, la difesa della non Parte_1 spiega la ragione per la quale il valore delle altre prestazioni andate a buon fine e, del resto, rilevante proprio sotto il profilo quantitativo, non sarebbe sufficiente a mantenere in vita l'interesse al contratto. In altri termini, la beneficerebbe in ogni caso delle Parte_1 prestazioni correttamente eseguite, il corrispettivo delle quali intenderebbe riavere in restituzione. Il tutto senza considerare che proprio in forza della sentenza di primo grado le parti e sono stati condannati al pagamento della Controparte_1 CP_3 CP_4 somma di € 10.400,00, funzionale al pagamento degli interventi ritenuti dal C.T.U. necessari al fine di rimediare al danno creatosi. Il motivo va, dunque, disatteso.
35. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). La regolamentazione delle spese di lite è informata al principio della globalità della soccombenza. Ex multis, si veda Cass. civ. n.
6259/2014 secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. A maggior ragione non rileva, dunque, il fatto che una parte, all'interno di una stessa fase, possa essere stata vittoriosa in pagina 20 di 23 ordine a determinati profili. Nel caso di specie, l'assicuratore si era Controparte_11 costituita quale assicuratrice del dott. eccependo l'inammissibilità della (ritenuta) CP_2 azione formulata dalla nei propri confronti ( cfr. pagg. 2 – 5 della memoria di Parte_1 costituzione in primo grado). Dopo la questione preliminare, la difesa dell'assicuratore aveva affrontato il merito della vertenza e le varie esclusioni a termini di polizza. Ora, tenuto conto che la responsabilità del dott. è stata esclusa, ne consegue che le spese del terzo sono CP_2
a carico dell'attrice che con la propria condotta ha dato causa alle stesse, secondo il consolidato orientamento della S.C. in tale ambito. Ex multis, si veda Cass. civ., n. 31889/2019, secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. Il motivo, quanto, dunque, a tale profilo, va disatteso. Con riguardo all'invocato aumento ex art. 4, II comma
D.M. n. 55/2014 e succ. mod., la Corte osserva che l'invocata maggiorazione compete nell'ipotesi in cui la difesa abbia dovuto affrontare una pluralità di parti con posizioni differenziate. Tale evenienza non ricorre nel caso in esame, ove la difesa della ha Parte_1 citato la struttura sanitaria ed i medici che si occuparono della situazione implantologica, parti tutte accomunate da difese non così diverse e, infatti, illuminate tutte dalla stessa consulenza redatta in sede di ATP. Segue il rigetto anche di tale profilo del motivo in esame.
36. In considerazione del rigetto dell'appello principale, non deve essere esaminato l'appello incidentale condizionato proposto da e neppure quello formulato da Controparte_1
Controparte_5
37. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della decisione di primo grado.
38. L'esito dell'appello giustifica la condanna di alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del secondo grado in favore di tutte le parti appellate che sono state costrette a costituirsi, tenuto conto del valore della controversia pari ad € 25.000,00 e con esclusione della pagina 21 di 23 fase istruttoria, non svoltasi. La Corte reputa corretta l'applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo al carattere ripetitivo delle spiegate difese ed alla delimitazione dei temi difensivi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per i presupposti di cui CP_17 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2677/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 5107/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore del Controparte_18 dott. , le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € CP_4
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna a rimborsare, in favore della Controparte_18 dott. le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_3
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore del Parte_1 CP_17 dott. , le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_2
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VI. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 - Controparte_8 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 22 di 23 VII. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Controparte_5
€ 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VIII. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
già le spese processuali del grado, Controparte_6 Controparte_11 che liquida in complessivi € 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
IX. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_19 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 4.12.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2677/2023 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ENRICO ANTONIO MA PENNASILICO e NADIA BERGONZINI, elettivamente domiciliata in
VIA FONTANA 25 20122 MILANO presso il difensore avv. ENRICO ANTONIO MA
PENNASILICO appellante contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti GIULIO PONZANELLI e VALERIA GIUDICI, elettivamente domiciliata in
Via Barozzi, 1 20122 MILANO presso i difensori appellata contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CA MA Controparte_2 C.F._2
TT, elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 36 MILANO presso il difensore pagina 1 di 23 appellato contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPA Controparte_3 C.F._3
D'ARRIGO, elettivamente domiciliata in VIALE ROMAGNA, 5 20133 MILANO presso il difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE CP_4 C.F._4
LOMBONI, elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA, 7 MILANO presso il difensore appellato contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ELENA Controparte_5 P.IVA_2
SCORBATTI e FRANCESCA SQUILLACE, elettivamente domiciliata in VIA LAMARMORA,,
40/A 20122 MILANO presso i difensori appellata contro
già - (C.F. Controparte_6 Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LOMBONI, elettivamente domiciliato in P.IVA_3
PIAZZA EMILIA, 7 MILANO presso il difensore appellata contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRAZIA Controparte_8 P.IVA_4
MA GIORDANO, elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MA, 17 20122 MILANO presso il difensore appellata avente ad oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni per : Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, in parziale riforma della sentenza n.5107/2023 del Tribunale di Milano pubblicata in data 20 giugno 2023: 1) accertare e dichiarare la responsabilità anche del dott. per l'errata esecuzione di Controparte_2
pagina 2 di 23 cure odontoiatriche sulla persona dell'appellante, in pari misura con la responsabilità accertata del e dei dottori e;
2) Controparte_1 Controparte_3 CP_4 condannare il dott. , in solido con il Controparte_2 Controparte_9
la dott.ssa il dott. al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 CP_4 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 2.601,92= oltre
[...] interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 2/3/2010 alla data della sentenza di primo grado e agli interessi legali da quel momento al saldo nonché al pagamento dell'importo di € 10.400,00= con gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del deposito della CTU
(10/6/2017) al saldo;
3) dichiarare la risoluzione del contratto di spedalità tra
[...]
e la sig.ra e conseguentemente condannare la Controparte_10 Parte_1 società alla restituzione in favore dell'appellante di € 5.000,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi sugli importi rivalutati a far data quanto meno dal 2/3/2010; 4) condannare il
[...]
, i dottori e Controparte_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_2 al risarcimento in favore dell'appellante del danno morale in misura equitativa in ragione della violazione del diritto alla salute nonché delle sofferenze e dei patimenti a lungo dalla stessa sopportati;
5) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi ( già dedotti nella memoria ex art.183,
VI c. n.2 c.p.c. depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado): 3) vero che dopo gli interventi eseguiti dai sanitari nell'arco di tempo di cui al capitolo precedente (2009-2014) si determinarono alla sig.ra grandi difficoltà nella masticazione con conseguenti forti dolori, come dalla stessa Parte_1 lamentati;
4) vero che nell'arco di tempo sopra indicato ( 2009/2014) la sig.ra ha rifiutato Parte_1 inviti a pranzo e a cena fatti da parenti e amici motivando il rifiuto per la sua difficoltà nella masticazione e per i relativi dolori che le impedivano di mangiare cose solide, come dalla stessa rappresentato;
5) vero che la sig.ra riferiva ai sanitari curanti di questi dolori e della Parte_1 difficoltà di masticazione e che i predetti sanitari la rassicuravano affermando che i dolori sarebbero passati dopo un periodi di adattamento, il che non avvenne come dalla stessa rappresentato. Si indicano a testi sui capitoli dedotti i signori: 1) via Ludovico Muratori 6- Milano;
2) , Tes_1 Tes_2 via Chiesa 45- Magherno (Pavia); 3) , via Matteotti 5- S.Donato Milanese (Mi). 6) Testimone_3
Condannare gli appellati in via solidale a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado aumentate del 30% per ciascuno di essi oltre al primo;
7) condannare le compagnie di assicurazioni:.
già 2. 3. Controparte_6 Controparte_11 Controparte_8 per i motivi spiegati in atti, al pagamento delle spese di lite per avere Controparte_5
pagina 3 di 23 richiesto la condanna della ricorrente in prime cure al pagamento delle spese di lite sulla base del falso presupposto che la stessa avesse concluso nei loro confronti chiedendone la condanna al risarcimento con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio;
8) confermare la sentenza impugnata nelle parti non appellate da;
9) rigettare siccome inammissibile e Parte_1 infondato se non temerario l'appello incidentale proposto da per tutti i motivi Controparte_1 indicati nella memoria di replica all'appello incidentale depositata nell'interesse della sig.ra Parte_1 con condanna dell'appellante incidentale al pagamento delle spese, competenze e onorari di
[...] lite sollecitato il potere ex officio ex art.96 c.p.c.; 10) con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare: in principalità: - rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra dichiarandolo inammissi bile o comunque infondato in fatto Parte_1
e in diritto per le ragioni esposte, e per l'effetto confermare la Sentenza n. 5107/2023, emessa dal
Tribunale di Mi lano, Giudice Dott. Nicola Di Plotti, il 20 giugno 2023; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo di uno dei motivi di appello avversario: - riformare la Sentenza emessa accogliendo l'appello incidentale proposto da mandandola esente da Controparte_1 ogni responsabilità, e quindi per l'effetto accogliendo le seguenti domande svolte da Controparte_1 in primo grado: “in via principale rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti
[...] di in quanto infondate per tutte le ragioni espresse in narrativa. in subordine
Controparte_1 nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tutte e/o anche solo di una delle domande ex adverso formulate nei confronti di e accertare e dichiarare il diritto
Controparte_1 di quest'ultima di agire in regresso nei confronti dei dott.ri e per l'intera CP_2 CP_3 CP_4 somma che fosse tenuta a corri spondere alla Sig.ra per l'effetto,
Controparte_1 Parte_1 condannare i dott.ri e , in solido o in via Controparte_3 Controparte_2 CP_4 esclusiva, al pagamento in favore di di qualunque somma questa ultima fosse
Controparte_1 chiamata a corrispondere, anche a titolo di spese di lite, in favore della Sig.ra tenendo Parte_1 pertanto indenne: da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle
Controparte_1 dall'accoglimento delle domande della Sig.ra e dalla conseguente soccombenza in giudizio, Parte_1
e, in ogni caso;
da ogni pregiudizio o passività le sia derivata o possa derivarle per effetto dell'instaurazione stessa del presente giudizio, anche in relazione alle spese legali sopportate dal Centro
pagina 4 di 23 per la difesa tecnica. in ulteriore subordine condannare in virtù Controparte_8 dell'operatività della polizza n. 146.1082379.49, a tenerla indenne e manlevarla: da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dall'accoglimento delle domande della ricorrente e dalla conseguente soccombenza in giudizio, e, in ogni caso;
da ogni pregiudizio o passività le sia derivata o possa derivarle per effetto dell'instaurazione stessa del presente giudizio, anche in relazione alle spese legali sopportate dal per la difesa tecnica. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di CP_1 causa”; in ogni caso: - con refusione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
Conclusioni per : CP_4
Nel merito ed in via principale previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal
Tribunale di Milano;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5).
Illimitate salvezze.
Conclusioni per : Controparte_3
- previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal Tribunale di Milano;
In via subordinata ed in via incidentale condizionata – nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie;
- dichiarare tenuta in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a garantire e mallevare in via diretta – anche ai sensi dell'art.1917 comma II – la Dr.ssa da ogni avversa richiesta di risarcimento di danni Controparte_3
e/o di rimborso di somme, siccome avanzata dalla Sig.ra In ogni caso con vittoria di spese e Parte_1 competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5
pagina 5 di 23 Conclusioni per : Controparte_2
Voglia la Corte d'Appello così giudicare: rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni suddette e,
[...]
conseguentemente, confermare la sentenza n. 5107/2023 del Tribunale di Milano, prima Sezione Civile
Dott. Nicola Di Plotti pubblicata il 20.06.2023 nel procedimento RGN 9942/2019; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale dell'appello ex adverso proposto e/o di domande formulate nei confronti del Dott. - limitare l'eventuale condanna Controparte_2
del Dott. alla quota di responsabilità ad esso esclusivamente attribuibile, con esclusione della CP_2
solidarietà passiva e con condanna dei soggetti ritenuti corresponsabili a tenere manlevato e indenne il
Dott. da ogni eventuale richiesta di pagamento eccedente la quota di responsabilità Controparte_2
accertata nei confronti del Dott. e, in ogni caso, alla restituzione in favore del Dott. CP_2 CP_2 di tutte le somme eventualmente versate da quest'ultimo in eccedenza rispetto all'accertata
[...]
quota di responsabilità; - respingere la domanda di condanna del Dott. formulata da CP_2 [...]
con appello incidentale condizionato;
- dichiarare, in ogni caso, c.f. CP_1 Controparte_6
e p.iva in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_5 P.IVA_6
legale in Mogliano Veneto (TV), 31021, Via Marocchesa, 14 (già Controparte_11
tenuta a garantire e manlevare il Dott. da ogni eventuale condanna a
[...] Controparte_2
proprio carico, in forza della polizza assicurativa n. 19199- (Cfr Sub. Doc. 2 fascicolo primo grado
Dott. . in ogni caso, condannare la Sig.ra alle spese di lite del CP_2 Parte_1
doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e Cpa come per Legge. in via istruttoria, ci si oppone alle istanze istruttoria formulate dall'Appellantesi in quanto inammissibili e del tutto superflue. I capitoli di prova riportati nell'atto d'appello sono inammissibili in quanto, oltre che generici e non circostanziati, vertono su circostanze che non possono essere affidate alla prova testimoniale bensì eventualmente da provarsi attraverso documentazione medica. In caso di rimessione della causa in istruttoria, si Firmato Da: TT CA MA Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. NG
CA 3 Serial#: ripropone la richiesta di rinnovazione della CTU PartitaIVA_7 esperita nell'ambito del procedimento di ATP o comunque l'integrazione della stessa. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove formulate dalle controparti. Con osservanza. Milano, 24 Settembre 2024 Av
pagina 6 di 23 Conclusioni per : Controparte_8
Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale, nel merito: Respingere
l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 5107/2023 del Tribunale di Milano. In via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma anche parziale della sentenza impugnata, limitare l'esposizione di
[...] nei limiti del provato, limitatamente alla quota di competenza dell'assicurato Controparte_8
, tenuto conto dei versamenti eseguiti da parte di Parte_3 Controparte_12 dell'importo di Euro 5.855,63 in data 26/10/2020 a favore dell'appellante e dell'importo di Euro
13.254,72 in data 11/10/2023 a favore del in Controparte_13 esecuzione della sentenza di primo grado, anche ai fini della restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso per conto dell'assicurata. In via istruttoria: ci si suppone alle istanze istruttorie formulate dall'appellante in quanto i relativi capitoli di prova risultano valutativi generici ed ininfluenti ai fini del decidere. Con vittoria di compensi, iva e cpa.
Conclusioni per Controparte_5
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, 1 - In via principale, respingere il proposto appello, confermando la sentenza del Tribunale. 2 – In via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento del proposto appello in relazione alla domanda di accertamento di responsabilità in capo al dot. e sua conseguente condanna al risarcimento del danno in favore della sig.ra CP_2
rideterminare, ferma la quota del 50% in carico a le quote di Parte_1 Controparte_1
responsabilità degli altri due medici convenuti (dott.sa e ) e, previo accertamento CP_3 CP_14
del danno direttamente e immediatamente riconducibile alla condotta illecita della dott.ssa CP_3
condannare la stessa dott.ssa a pagare, in solido con gli altri convenuti corresponsabili, la CP_3
somma così determinata a titolo di risarcimento del danno e con riferimento alla domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa verso , accertare essere la Compagnia tenuta ad CP_3 Controparte_5 indennizzare l'assicurata nei seguenti limiti: – con esclusione dei danni risarcibili eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato scritto addebitabile all'assicurata; – con esclusione dei compensi che la dott.ssa sia obbligata a restituire alla paziente in ragione dell'accertato CP_3
inadempimento o che avrebbe dovuto percepire e non ha ancora ricevuto – per la sola quota di responsabilità diretta che compete all'assicurata, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
– in ogni caso, con scoperto del 10% con il massimo assoluto di Euro 5.000,00. Con
pagina 7 di 23 condanna al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Conclusioni per ora : Controparte_7 Controparte_6
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione così statuire: Nel merito ed in via principale - previa ogni declaratoria del caso, respingere la domanda dell'appellante poiché infondata sia in fatto che in diritto, confermando in toto quanto deciso con la sentenza n. 5107/2023 dal Tribunale di Milano;
In via subordinata - nella denegata ipotesi di riforma, anche solo parziale, della statuizione impugnata, liquidarsi il danno negli stretti limiti del giusto e provato, in ossequio alle risultanze istruttorie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del grado. In via istruttoria Ci si oppone alle richieste di prova orale istruttorie formulate dall'appellante in quanto i singoli capitoli risultano valutativi (capitolo 3) oltre che generici e ininfluenti ai fini del decidere (capitoli 4 e 5).
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 19.6.2023, ha definito il giudizio introdotto da con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., volto ad ottenere il Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché la restituzione delle somme versate, citando in giudizio il , i dottori Parte_3 Controparte_3
e . Assumeva la ricorrente che nel settembre 2009 si era Controparte_2 CP_4 rivolta al sopra detto centro medico gestito da ove le era stato sottoposto Controparte_1 il preventivo per una riabilitazione implanto – protesica dell'arcata superiore e di quella inferiore;
la paziente era stata seguita dalla dott. che aveva effettuato la diagnosi e CP_3 indicato il percorso terapeutico;
dal dott. che aveva realizzato gli impianti dell'arcata CP_2 superiore previsti nel piano terapeutico;
dal dott. , che si era occupato degli CP_4 impianti dell'arcata inferiore e della parte protesica.
2. evidenziava che il rapporto di collaborazione della struttura con i tre Controparte_1 medici era intercorso dal 30.6.2011 all'1.1.2013 e che dopo tale data la ricorrente non aveva più avuto rapporti con il , essendosi trasferita presso un'altra Parte_3 struttura, il Centro Welfare Milano – Impresa Sociale s.r.l.. Deduceva l'insussistenza del nesso causale tra il danno e il trattamento sanitario praticato, non risultando dimostrato che l'operato pagina 8 di 23 dei medici avesse causato un aggravamento dello stato di salute della paziente rispetto alla sua condizione al momento dell'ingresso; né risultava dimostrata l'errata esecuzione degli interventi ed il danno biologico eventualmente derivato, come, del resto, errata era anche la quantificazione dei danni. Sottolineava che i sanitari, in ogni caso, sottoscrivendo i propri contratti di collaborazione, si erano impegnati a garantire il Centro medico da qualsiasi responsabilità. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande della ricorrente;
in via subordinata, il suo diritto di agire in regresso nei confronti dei medici convenuti in giudizio;
in ulteriore subordine, chiedeva di essere manlevata da da ogni Controparte_8 conseguenza pregiudizievole.
3. La dott.ssa contestava la propria responsabilità, concorrendo, in ogni caso, la Controparte_3 responsabilità della struttura sanitaria e, comunque, contestava la quantificazione dei danni, instando, conclusivamente, per il rigetto delle domande.
4. Il dott. rilevava che il Centro medico Sant'Agostino non aveva esibito gli CP_4 approfondimenti eseguiti sulla paziente, dai quali non emergeva la presenza di un dente incluso;
all'uopo chiedeva i necessari approfondimenti con integrazione della CTU, evidenziando come, essendo la responsabilità dei sanitari solidale, la quota a proprio carico non potesse superare
1/3 del 50% del danno, la cui quantificazione era comunque eccessiva.
5. Il dott. evidenziava che aveva eseguito la propria prestazione professionale Controparte_2 solo all'arcata superiore, estranea a ogni profilo di danno. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti, l'accertamento in caso di condanna della propria quota di responsabilità, nonché di essere manlevato da Controparte_15
.
[...]
6. assicuratore del Centro medico, costituitasi, chiedeva il Controparte_8 mutamento del rito, evidenziando in primo luogo che la ricorrente non aveva azione diretta nei propri confronti e che avrebbe potuto essere chiamata in manleva solo dalla propria assicurata,
in questo caso, tuttavia, la polizza non sarebbe stata operante, in quanto Controparte_1 la copertura assicurativa era garantita solo per danni causati da prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato o da lavoratori parasubordinati che agiscano in seno alla struttura e per conto della medesima. La copertura assicurativa era inoltre a secondo rischio e quindi solo per la quota di risarcimento eccedente i massimali garantiti dalle polizze dei medici;
la copertura assicurativa non operava inoltre quando l'attività svolta dai liberi professionisti non era pagina 9 di 23 effettuata per conto dell'assicurato; anche qualora la polizza dovesse essere considerata operante, l'assicurazione non avrebbe dovuto rimborsare le somme corrisposte dalla ricorrente al centro Welfare.
7. La società si associava alle difese dell'assicurato Controparte_11 CP_2 evidenziando che era esclusa dalla copertura assicurativa la restituzione dei compensi percepiti;
richiamava lo scoperto previsto per la responsabilità da chirurgia implantologica e rilevava che il danno non poteva essere ascritto con nesso causale diretto ed immediato all'operato del proprio assicurato;
in ogni caso, la responsabilità avrebbe dovuto essere ripartita in modo paritario tra la struttura sanitaria e il medico. Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda diretta della ricorrente nei propri confronti, il rigetto di ogni domanda e, in subordine, la limitazione della propria esposizione nei limiti di quanto dimostrato.
8. L eccepiva l'inammissibilità della domanda svolta dalla Controparte_5 direttamente nei propri confronti. Evidenziava l'infondatezza delle domande Parte_1 dell'attrice e la necessità della rinnovazione della CTU;
in ogni caso evidenziava la responsabilità esclusiva di e la non operatività della polizza, oltre che i Controparte_1 limiti della stessa.
9. Il giudice di prime cure riportava le conclusioni del disposto ATP elaborate dalla dott. nei seguenti termini: “dall'esame delle lastre radiografiche disponibili emerge Persona_1 che già nel 2008 era visibile in modo 'evidente' (pag. 5 CTU) l'inclusione di un frammento radicolare nella linea paramediana destra a livello del corpo mandibolare;
il frammento presentava già un'area di osteolisi, dovuta a presumibile infezione;
nella fase iniziale di progettazione e anche successivamente durante le cure la Dott.ssa non si è accorta CP_3 dell'inclusione; - successivamente il dott. che si è occupato prevalentemente CP_2 dell'implantologia all'arcata superiore con il rialzo del seno, a sua volta non si accorge del residuo all'arcata inferiore;
- il dott. , che il 2.3.2010 esegue l'implantologia CP_4 inferiormente a destra, cioè nel settore coinvolto dal residuo radicolare, inserendovi i due impianti in sede 44 e 43, non considera l'area di addensamento contornata da rarefazione, procedendo con l'inserimento delle viti;
- le immagini radiografiche successive, OPT e RX endorali, evidenziano l'aumento dell'area osteolitica dopo l'inserimento delle viti;
- l'area radiopaca evidenziata nella OPT del 2008 in sede canina a destra avrebbe dovuto essere più attentamente indagata con delle radiografie endorali. Dal diario clinico risulta che: - la
pagina 10 di 23 paziente è stata sottoposta alla chirurgia implantare superiore, con rialzo del seno mascellare da parte del dott. - la dott.ssa ha predisposto il piano terapeutico ed CP_2 CP_3 eseguito l'impianto all'arcata inferiore di sinistra;
- il dott. ha eseguito l'impianto CP_4 all'arcata inferiore di destra;
- la dott.ssa e il dott. si sono succeduti nelle CP_3 CP_4 cure estrattive inferiori;
- la protesi è stata eseguita dal dott. . La CTU ha evidenziato CP_4 che: - gli interventi e il piano riabilitativo erano indicati, tenuto conto dello stato clinico della paziente;
- le prestazioni erano adeguate e conformi alle regole dell'arte; - l'inserimento delle quattro fixture implantari era adeguato;
- non è stata però indagata con ulteriori accertamenti radiografici la piccola massa radiograficamente evidente in sede 43, che nella prima panoramica del 2008 poteva apparire come dubbia, o un artefatto o una formazione ritenuta
(pag. 6); l'inclusione non è stata evidenziata durante la seduta preventiva e nemmeno diagnosticata successivamente, in corso d'opera soprattutto chirurgica;
il frammento era individuabile nell'OPT del 2008, già all'epoca in cui le cure sono iniziate; - nessuno dei tre operatori ha prestato attenzione alla panoramica iniziale, e non è stata richiesta una indagine di secondo livello (TC) nemmeno a fronte dell'inserimento degli impianti all'arcata superiore, che necessitava del rialzo dei seni” (pag. 7 CTU).
10. il giudice di primo grado si è espresso nei seguenti termini: “non si ritiene dirimente
l'osservazione svolta da in merito alla configurabilità di un danno Controparte_1 differenziale, in ragione della preesistenza di un pregiudizio già oggetto di un precedente contenzioso in materia odontoiatrica. Ciò sia perché non vi sono più precisi riferimenti a tale contenzioso e alla natura ed entità delle lesioni eventualmente accertate rispetto a quelle specificamente riscontrate in questa sede, sia perché le condizioni della paziente prima dell'intervento risultano già cristallizzate dalla OPT del 2008, oggetto di valutazione da parte del CTU. Il danno è quello cristallizzato nella modifica della struttura ossea”.
11. Ai fini della ripartizione delle responsabilità tra i medici convenuti, il Tribunale di Milano riportava le considerazioni della C.T.U. secondo cui i medici non si erano accorti in fase diagnostica dell'addensamento osseo al quarto quadrante, pur dovendo eseguire un piano terapeutico complesso di riabilitazione implantoprotesico con rialzo dei seni mascellari bilateralmente;
emergeva, dunque, un difetto di valutazione della dott. e del dott. CP_3
, difetto che si era riverberato sul successivo intervento. Non risultavano, invece, CP_4 censure in merito all'intervento eseguito dal dott. che non aveva operato sull'arcata CP_2
pagina 11 di 23 inferiore, ma solo su quella superiore;
pertanto, egli era rimasto del tutto estraneo a ogni intervento sulla predetta arcata, né vi era traccia di una valutazione complessiva, condivisa tra tutti gli operatori, tale da potere eventualmente configurare una sua partecipazione a una responsabilità di equipe, ed anche in termini di controllo sull'operato dei due colleghi;
né era evidenziato che l'intervento del dott. avesse interferito in qualche modo sugli esiti CP_2 dell'operato degli altri medici convenuti.
12. Passando, dunque, ad esaminare il rapporto tra la struttura e la paziente e inscrittolo nell'alveo contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c., il Tribunale di Milano, al fine della quantificazione dei danni, ha applicato i criteri di cui all'art. 139 Cod. Ass. come modificati dall'art. 1 DM
22.6.2022; pertanto, considerata l'età della paziente, di anni 63 e la percentuale di danno del
2%, ne conseguono i seguenti importi: per IT di giorni 90, nella misura del 10% € 457,11; per giorni 14 al 50%, € 355,53; nella misura del 25% per giorni 30, € 380,92 per un totale di € 1.193,56 in moneta attuale. Per il danno biologico del 2% collegato alla modifica della struttura ossea, la somma liquidabile ammonta ad € 1.408,36. Sulla somma definitiva, devalutata alla data del 2.3.2010 e progressivamente rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dovevano, poi, essere conteggiati gli interessi legali. Oltre a ciò, il Tribunale di
Milano ha anche considerato la spesa che la avrebbe dovuto affrontare a fronte di un Parte_1 danno ormai cristallizzato, come sopra indicato, spesa quantificata in € 10.400,00.
13. Quanto alla responsabilità di ( società che gestisce il Controparte_1 Parte_3
), detta parte aveva invocato l'art. 5.6, secondo cui ognuno dei medici
[...]
“garantisce e manleva il da qualsiasi responsabilità civile, penale e fiscale Controparte_16 per qualsiasi fatto, comportamento od omissione che possa derivare dal suo operato”. A tale riguardo, il giudice di prime cure si esprimeva nei seguenti termini: “si osserva in proposito che l'accordo intervenuto tra le parti costituisce un autonomo contratto atipico, rispetto al quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un'eventuale valutazione sulla nullità della stessa, aspetto sul quale le parti interessate hanno interloquito. La disposizione contrattuale esaminata deve ritenersi nulla in primo luogo per indeterminatezza dell'oggetto.
Essa obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte le prestazioni professionali personalmente svolte, con esclusione di ogni obbligo a carico della struttura sanitaria;
la previsione è inidonea a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione
pagina 12 di 23 medico-struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse possono essere svolte nel corso di anni, tenuto conto della clausola di rinnovo tacito del contratto e possono essere riferite a ogni adempimento nell'ambito della specializzazione. Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti
e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.. La nullità deve essere rilevata anche con riferimento alla carenza di causa, essendo configurabile un significativo squilibrio dell'assetto dei rispettivi interessi in favore della struttura, in assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita. Non è pertanto superato il vaglio di meritevolezza ex art. 1322
c.c., che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi di entrambe le parti.
14. Sul fronte della responsabilità, il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di e dei dottori e in favore Controparte_1 CP_3 CP_4 di stimando paritetica la responsabilità, da un lato, della Parte_1 struttura sanitaria e, dall'altro, dei sanitari che operarono, dottori e . Quanto, CP_3 CP_4 poi, ai rapporti tra i due medici, il giudice di prima istanza ha reputato altrettanto paritetica la responsabilità degli stessi, suddividendo per la quota del 25% ciascuno la quota del 50%, alla luce delle sotto riportate motivazioni.
15. In particolare, il giudice ha scritto: “l'onere di provare le circostanze idonee a superare la presunzione del pari concorso di responsabilità interna grava su colui che pretenda il rimborso di una somma superiore alla metà (v. Cass. 3626/2017). La struttura non ha dimostrato tali specifiche circostanze. A tal fine non è sufficiente l'allegazione e la dimostrazione che l'evento dannoso sia dipeso unicamente dalla condotta del medico chirurgo a fronte di un esatto adempimento, da parte della struttura, di tutte le prestazioni accessorie del contratto di spedalità. Come già evidenziato, infatti, la struttura medica è obbligata in proprio all'esatta esecuzione della prestazione medica principale ancorché per la sua esecuzione si avvalga di ausiliari;
le condotte colpevoli di questi fondano l'insorgenza di un debito per inadempimento gravante direttamente sull'ente, di cui esso deve in primis farsi carico. È d'altra parte la struttura che ha un precipuo interesse economico nell'operato dei sanitari, traendone guadagno. Ne consegue l'impossibilità per questa di sottrarsi alle conseguenze negative derivanti da malpractice sanitarie sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni con il medico. Ai fini del superamento della presunzione legale di cui all'art. 2055 c.c. è quindi
pagina 13 di 23 necessaria la dimostrazione di un quid pluris rispetto alla mera condotta colposa del medico, quali errori grossolani o comportamenti apertamente contrastanti con le linee guida ospedaliere. Tali principi risultano ribaditi nella sentenza n. 28987/19 della Corte di
Cassazione. Nulla di quanto sopra indicato e richiesto è accaduto nella fattispecie”
16. In particolare, ancora, quanto alla ripartizione tra e , dalla CTU emergeva CP_3 CP_4 che entrambi avevano commesso l'errore di valutazione iniziale e avevano partecipato all'intervento sul quadrante oggetto delle considerazioni del CTU. Ne deriva la sussistenza di una pari responsabilità. Conclusivamente, la struttura risponde nella misura del 50% del danno di natura risarcitoria riconosciuto all'esito del giudizio, la dott.ssa e il dott. CP_3 CP_4 nella misura del 25% ciascuno.
17. Con riguardo alla domanda di manleva di il giudice di prime cure ne Controparte_1 rilevava la fondatezza nei confronti dei medici e , che, quindi, dovevano alla CP_3 CP_4 stessa corrispondere la quota di loro spettanza, con ulteriore ripartizione della loro quota di responsabilità in misura paritetica tra i due. Quanto, invece, alla domanda di risoluzione formulata dall'attrice con riguardo al contratto, in ragione del complessivo inadempimento da parte della struttura, il Tribunale di Milano rilevava che l'inadempimento non era tale da integrare il presupposti della gravità come richiesto dall'art. 1455 c.c.. Ciò alla luce del fatto che, sulla base della valutazione dello stesso consulente di parte attorea, il valore delle cure all'arcata inferiore non andato a buon fine era pari ad € 5.000,00; e ciò a fronte di un preventivo globale di € 18.410,00, circostanza, questa, che dimostrava l'insussistenza dell'inadempimento connotato dalla gravità richiesta dal codice civile.
18. Solo per completezza di esposizione, sul fronte degli istituti assicurativi, premesso che il dott.
non aveva svolto domanda di manleva verso e che la CP_4 Controparte_11 responsabilità del dott. era stata esclusa, in primo luogo, il Tribunale di Milano CP_2 rilevava che la difesa della non aveva formulato domanda alcuna nei confronti Parte_1 dell'assicuratore, avendo solo notificato il ricorso introduttivo quale denuntiaio litis. In secondo luogo, la domanda di manleva proposta dal Centro medico veniva accolta dal giudice che condannava l'assicuratore a tenere indenne da quanto la CP_8 Controparte_1 stessa avrebbe versato alla sulla base della sentenza, con applicazione della Parte_1 franchigia nei termini di cui alla polizza.
pagina 14 di 23 19. Inoltre, l' veniva condannata a tenere indenne la dottoressa Controparte_5
da quanto la stessa avrebbe corrisposto in favore della danneggiata Controparte_3 in forza della sentenza e con applicazione della franchigia a termini di polizza. Parte_1
20. Le spese processuali erano regolate alla luce del criterio della soccombenza.
21. Avverso la decisione di primo grado ha interposto appello la Parte_1 quale chiedeva che fosse accertata anche la responsabilità del dott. per l'errata CP_2 esecuzione delle cure odontoiatriche, con condanna dello stesso al pagamento delle somme come determinate in primo grado. Sempre in riforma della decisione di prime cure, chiedeva altresì che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di prestazione sanitaria intercorso tra essa appellante e il e, inoltre, chiedeva la condanna di tutte le Parte_3 controparti anche al risarcimento del danno morale. Infine, chiedeva una diversa regolazione delle spese di lite. In particolare, in primo luogo, censurava il fatto che il giudice non avesse tenuto in debita considerazione la condotta processuale degli assicuratori che erroneamente avevano ritenuto che l'attrice avesse proposto azione diretta nei loro confronti;
ebbene, dato che il giudie aveva rigettato tale impostazione, l'odierna impugnante assumeva che di tale rigetto avrebbe dovuto tenersi in sede di regolazione delle spese di lite. In secondo luogo, censurava il fatto che il giudice di prime cure non avesse applicato l'art. 4, II comma del
D.M. n. 55/2014, posto che essa appellante si era dovuta difendere rispetto ad una pluralità di parti e per tale ragione spettava la maggiorazione del 30%.
22. I dottori , , chiedevano la conferma della Controparte_2 CP_4 Controparte_3 decisione di primo grado. Nello stesso senso concludevano anche e Controparte_8 [...]
Controparte_11
23. chiedeva il rigetto dell'appello; in via subordinata, in via di Controparte_5 appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello in relazione alla domanda di accertamento di responsabilità anche in capo al dott. chiedeva che - CP_2 ferma la quota del 50% di responsabilità in capo a - fossero rideterminate Controparte_1 le quote di responsabilità degli altri due sanitari convenuti;
chiedeva che, previo accertamento del danno direttamente riconducibile alla condotta della dott. quest'ultima fosse CP_3 condannata a pagare, in solido con gli altri corresponsabili, la somma così determinata a titolo di risarcimento del danno;
con riguardo alla domanda di garanzia proposta dalla stessa verso , chiedeva che fossero esclusi i danni risarcibili CP_3 Controparte_5
pagina 15 di 23 eventualmente riconosciuti per invalidità del consenso informato addebitabile all'assicurata; con esclusione dei compensi che la dottoressa fosse stata obbligata a restituire alla paziente in ragione dell'accertato inadempimento, con lo scoperto del 10% e con il massimo assoluto di €
5.000,00.
24. chiedeva in principalità il rigetto dell'appello; in via subordinata, Controparte_1 proponeva appello incidentale condizionato, “con riferimento ai capi della sentenza in cui si afferma la sussistenza di un errore medico e in cui si esclude l'obbligo di manleva in capo ai medici convenuti per non avere il giudice di prime cure correttamente ripartito la responsabilità ( che ha in principio erroneamente creduto sussistente) alla luce sia delle allegazioni avversarie, sia della CTU”.
25. Dopo l'udienza del 7.5.2024 in cui la difesa di parte appellante rinunciava alla chiesta inibitoria, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione dei termini di legge per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
26. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. responsabilità del dott. : primo motivo dell'appello principale;
Controparte_2
b. riconoscimento del danno morale: secondo motivo dell'appello principale;
c. pronuncia di risoluzione contrattuale ex art. 1455 c.c.: terzo motivo dell'appello principale;
d. regolazione delle spese di lite: quarto motivo dell'appello principale;
e. carenza di prova in ordine alla responsabilità dei medici convenuti e, di conseguenza, del : primo motivo dell'appello incidentale condizionato Parte_3 della Controparte_1
f. interpretazione dell'art.
5.6 dei contratti di collaborazione del predetto centro con i medici: secondo motivo dell'appello incidentale condizionato della Controparte_1
[...]
27. L solo per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, Controparte_5 proponeva appello incidentale condizionato incentrato sulla rideterminazione delle quote di responsabilità dei medici e, dunque, di essa assicurazione in rapporto all'attività attribuibile alla dott. CP_3
pagina 16 di 23 28. Quanto al motivo sub a) la difesa dell'appellante non condivide l'esclusione di responsabilità in capo al dott. reputando che l'intervento di quest'ultimo avesse interferito certamente CP_2 sugli esiti dell'operato degli altri medici, delineando, in ultima analisi, un dovere di controllo in capo a tale sanitario. In sede di comparsa conclusionale, la difesa della sottolinea Parte_1 che sin dall'introduzione del giudizio, aveva insistito per l'ammissione di C.T.U., dopo l'ATP, non essendo il giudice dotato delle necessarie competenze scientifiche ( v. pag. 14 della comparsa conclusionale).
29. In relazione al motivo sub b), la difesa dell'impugnante evidenzia come al danno al bene della salute si fosse necessariamente accompagnata sofferenza soggettiva , consistente in fortissimi dolori, difficoltà nella masticazione e difetti di occlusione, il tutto per un periodo considerevolmente lungo dal 2009 al 2014.
30. In relazione al motivo sub c), l'impugnante censura la decisione del giudice di prime cure in punto insussistenza della gravità dell'inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455
c.c.. Spiega la censura in sede di comparsa conclusionale nei seguenti termini: “si rileva in proposito che l'attrice ha chiesto la risoluzione del contratto sul presupposto del complessivo inadempimento da parte della società convenuta. Deve quindi tenersi conto dell'insieme delle prestazioni unitariamente pattuite, conformemente a quanto risulta dal preventivo prodotto dalla stessa sub doc.
1. Alla luce di tale pattuizione, caratterizzata da unitarietà,
l'inadempimento concretamente imputabile alla società, anche in relazione all'operato dei medici che con essa hanno collaborato non è tale da integrare il presupposto della gravità, così come ritenuto necessario ai sensi dell'art.1455 c.c.. La stessa valutazione operata dal CTP dell'attrice (doc.11)- che quantifica il valore delle cure all'arcata inferiore non andate a buon fine nella misura di € 5.000,00, a fronte di un preventivo di € 18.410,00- conferma il dato” ( cfr. pag. 16 della comparsa conclusionale). Reputa che il giudice del tutto erroneamente abbia compiuto un raffronto tra il costo totale degli interventi di € 18.410,00 e quello di € 5.000,00 riguardante il valore degli interventi all'arcata inferiore, determinandosi sulla base di tale dato a ritenere non grave l'inadempimento. Ed, invero, “in realtà, in base all'art.1455 c.c., la non scarsa importanza dell'inadempimento deve essere valutata tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente. Tale valutazione deve essere eseguita alla luce di due criteri: uno oggettivo mediante la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto determinandone uno squilibrio significativo sia in pagina 17 di 23 astratto per la sua entità che in concreto in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente e uno soggettivo esaminando la condotta di entrambe le parti che possano attenuare il giudizio di gravità (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione , ad opera dell'una o un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra). Nel caso concreto al di là della circostanza che l'inadempimento per un terzo di una qualsiasi prestazione rende il contratto assolutamente squilibrato occorre tenere conto di quello che era l'interesse della sig.ra L'appellante voleva ottenere una sistemazione del Parte_1 proprio apparato masticatorio, ma a causa dell'inadempimento dei sanitari non lo ha ottenuto e anzi ha dovuto sopportare sofferenze alla masticazione, dolori che si sono protratti nel tempo minando gravemente il suo benessere” ( cfr. pagg. 17 – 18 della comparsa conclusionale).
31. Con riguardo al motivo sub d), lo stesso si articola in due sotto motivi. In primo luogo, la reputa non corretto il fatto che il giudice di prime cure non abbia tenuto conto Parte_1 dell'erroneità delle obiezioni sollevate dagli assicuratori. Ed, invero, ella non aveva minimamente formulato nei loro confronti una qualsivoglia domanda, avendoli citati solo agli effetti di una denuntiatio litis. Ebbene, di tale non correttezza il giudice di prime cure avrebbe dovuto tenere conto della regolazione delle spese processuali. In secondo luogo, l'appellante reputa corretta l'applicazione dell'art. 4, II comma D.M. n. 55/2014, in ragione della pluralità dei convenuti.
32. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte rileva che pacificamente il dott. operò nell'arcata superiore e che altrettanto pacificamente allo stesso non era CP_2 demandato alcun controllo sull'operato dei colleghi ( cfr. pag. 6 dell' ATP redatto dalla dott.
. L'errore afferente l'omessa valutazione della piccola massa Persona_1 radiograficamente evidente in sede 43 ha falsato l'intervento successivo, costituito dall'inserimento delle quattro fixture implantari, inserimento in sé corretto ed adeguato quanto alla fase esecutiva. Sul punto, la Corte osserva che la difesa dell'appellante si è limitata a ribadire la propria posizione incentrata sulla responsabilità anche del dott.
senza offrire una valutazione a carattere scientifico a fondamento di tale allegazione. CP_2
Né sul piano giuridico ha allegato una responsabilità da equipe configurabile in capo allo stesso. La riprova della ripetitività di tale posizione si ricava, in ultimo, anche dal contenuto della censura, contenuto estremamente scarno, nel corpo della quale la difesa ha riportato la parte di motivazione non condivisa, senza supportarla con una benché minima critica pagina 18 di 23 argomentativa. Né può dirsi tale la mera reiterazione della richiesta di una consulenza medica ufficiale, posto che l'illustrazione dell'operato dei sanitari è limpidamente scolpito nell' ATP e tanto ha consentito al giudice di prime cure di addivenire ad una decisione, integralmente condivisa in questo grado di giudizio e non scalfita da argomentazioni significative da parte dell'appellante. La censura non merita, dunque, accoglimento.
33. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte richiama il principio integralmente condiviso ed esposto da Cass. civ. n. 339/2016 nei seguenti termini: “in caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”. In particolare, si ritiene utile riportare il seguente passaggio motivazionale: “ciò
è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita. Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del 2008, ove si afferma 'l'autonomia ontologica del danno morale', e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art.
139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”. Trasfondendo tali criteri orientativi nel caso di specie, si osserva che la difesa di parte impugnante non ha addotto alcun elemento per fondare l'invocato danno pagina 19 di 23 morale costituito dalla sofferenza soggettiva. Ed, invero, considerata la localizzazione dell'intervento sanitario, il dolore alla masticazione costituisce evenienza del tutto scontata, che ben avrebbe potuto verificarsi anche laddove la prestazione sanitaria fosse stata perfettamente riuscita. Ne consegue che era la stessa a dover allegare l'esistenza di una Parte_1 particolare sofferenza causalmente riconducibile all'errata valutazione della situazione dentaria, con le conseguenze sulla salute, nei termini accertati. Il motivo va, dunque, disatteso.
34. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La censura su tale profilo è del tutto priva di qualsivoglia critica argomentativa. Ed, invero, la difesa dell'appellante concentra tutta l'attenzione sul dato meramente quantitativo;
in sostanza, il valore complessivo delle prestazioni, pari ad € 18.410,00, rapportato al valore delle prestazioni relative all'arcata inferiore non andate a buon fine e pari ad € 5.000,00 giustificherebbe, secondo la Parte_1 la pronuncia di risoluzione. La Corte osserva che il dato meramente quantitativo non è sufficiente a fondare la pronuncia di risoluzione. Ed, invero, la difesa della non Parte_1 spiega la ragione per la quale il valore delle altre prestazioni andate a buon fine e, del resto, rilevante proprio sotto il profilo quantitativo, non sarebbe sufficiente a mantenere in vita l'interesse al contratto. In altri termini, la beneficerebbe in ogni caso delle Parte_1 prestazioni correttamente eseguite, il corrispettivo delle quali intenderebbe riavere in restituzione. Il tutto senza considerare che proprio in forza della sentenza di primo grado le parti e sono stati condannati al pagamento della Controparte_1 CP_3 CP_4 somma di € 10.400,00, funzionale al pagamento degli interventi ritenuti dal C.T.U. necessari al fine di rimediare al danno creatosi. Il motivo va, dunque, disatteso.
35. Opinione della Corte quanto al motivo sub d). La regolamentazione delle spese di lite è informata al principio della globalità della soccombenza. Ex multis, si veda Cass. civ. n.
6259/2014 secondo cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado”. A maggior ragione non rileva, dunque, il fatto che una parte, all'interno di una stessa fase, possa essere stata vittoriosa in pagina 20 di 23 ordine a determinati profili. Nel caso di specie, l'assicuratore si era Controparte_11 costituita quale assicuratrice del dott. eccependo l'inammissibilità della (ritenuta) CP_2 azione formulata dalla nei propri confronti ( cfr. pagg. 2 – 5 della memoria di Parte_1 costituzione in primo grado). Dopo la questione preliminare, la difesa dell'assicuratore aveva affrontato il merito della vertenza e le varie esclusioni a termini di polizza. Ora, tenuto conto che la responsabilità del dott. è stata esclusa, ne consegue che le spese del terzo sono CP_2
a carico dell'attrice che con la propria condotta ha dato causa alle stesse, secondo il consolidato orientamento della S.C. in tale ambito. Ex multis, si veda Cass. civ., n. 31889/2019, secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”. Il motivo, quanto, dunque, a tale profilo, va disatteso. Con riguardo all'invocato aumento ex art. 4, II comma
D.M. n. 55/2014 e succ. mod., la Corte osserva che l'invocata maggiorazione compete nell'ipotesi in cui la difesa abbia dovuto affrontare una pluralità di parti con posizioni differenziate. Tale evenienza non ricorre nel caso in esame, ove la difesa della ha Parte_1 citato la struttura sanitaria ed i medici che si occuparono della situazione implantologica, parti tutte accomunate da difese non così diverse e, infatti, illuminate tutte dalla stessa consulenza redatta in sede di ATP. Segue il rigetto anche di tale profilo del motivo in esame.
36. In considerazione del rigetto dell'appello principale, non deve essere esaminato l'appello incidentale condizionato proposto da e neppure quello formulato da Controparte_1
Controparte_5
37. Sulla base delle sopra esposte considerazioni, segue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della decisione di primo grado.
38. L'esito dell'appello giustifica la condanna di alla rifusione delle Parte_1 spese di lite del secondo grado in favore di tutte le parti appellate che sono state costrette a costituirsi, tenuto conto del valore della controversia pari ad € 25.000,00 e con esclusione della pagina 21 di 23 fase istruttoria, non svoltasi. La Corte reputa corretta l'applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo al carattere ripetitivo delle spiegate difese ed alla delimitazione dei temi difensivi.
39. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono per i presupposti di cui CP_17 all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 2677/23 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1 la sentenza n. 5107/2023 emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_1
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore del Controparte_18 dott. , le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € CP_4
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
IV. condanna a rimborsare, in favore della Controparte_18 dott. le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_3
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
V. condanna a rimborsare, in favore del Parte_1 CP_17 dott. , le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € Controparte_2
1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VI. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi € 1.984,00 - Controparte_8 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 22 di 23 VII. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
le spese processuali del grado, che liquida in complessivi Controparte_5
€ 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
VIII. condanna a rimborsare, in favore di Controparte_18
già le spese processuali del grado, Controparte_6 Controparte_11 che liquida in complessivi € 1.984,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
IX. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_19 unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 4.12.2024.
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
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