CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Antonella Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Clotilde Siotto
Pintor e dell'avv. Pietro Cella che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellante
contro
pagina 1 di 17
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale amministratore pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano
Camedda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis
reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 417/23 del 6 marzo 2023,
pubblicata dal Tribunale di Cagliari nei capi indicati e specificati nei capi A1,
A2, B dei motivi specifici dell'impugnazione- e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, sempre con riserva di migliore specificazione in esito all'esame delle difese avverse:
IN VIA PRINCIPALE
1.= Rigettare l'opposizione al decreto Ingiuntivo n° 2650/10, emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 27/11/2010 e depositato in data 30.11.2010, RAC
9034/2010 proposta dal in Cagliari, Controparte_1
confermandolo;
2.= confermare il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dal nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
medesimo CP_1
pagina 2 di 17 3.= IN VIA SUBORDINATA, rideterminare il quantum ancora dovuto all'appellante dal detratte esclusivamente le competenze, pari CP_1
all'8%, sui lavori condominiali asseritamente non deliberati dall'Assemblea, di cui agli atti 3 e 4 di sottomissione (All.ti 4 e 5 Comparsa di Costituzione del
17.03.2011).
4.= con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione respinta:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
21/12/2023 e secondo il combinato disposto degli artt. 348 bis e 350 bis cpc nuova formulazione, stante la sua manifesta infondatezza per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 cpc come novellato per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2023 non essendoci l'indicazione “… delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”. ANCORA IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE
Dichiarare l'inammissibilità parziale dell'appello proposto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2023 (capo 4, pag. 3
dell'espositiva), in particolare in relazione a quanto illustrato in tema di pagina 3 di 17 acquiescenza ex art. 329 cpc. NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto e con esso tutte le istanze dell'appellante, formulate in via principale, in via subordinata ed in via istruttoria, poiché infondate in fatto e in diritto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
21/12/2023, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado. IN TUTTI I CASI, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Cagliari Controparte_1
propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2650/2010, con cui il
Tribunale di Cagliari, su istanza del geom. , gli aveva ingiunto il Parte_1
pagamento di euro 5.647,05, oltre interessi legali di mora, quale saldo dei compensi professionali per le attività di direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione, calcolati nella misura dell'8% su lavori straordinari dell'importo complessivo di euro 80.365,50.
A fondamento dell'opposizione –per quanto rileva in questa sede- il eccepì che: CP_1
• con verbale del 27 giugno 2006, l'assemblea aveva autorizzato il versamento, a favore del professionista, di euro 600,00 oltre i.v.a. e riconosciuto un onorario nella misura dell'8 % sull'importo finale dei lavori straordinari sull'edificio, che non erano stati ultimati ed pagina 4 di 17 erano stati mal eseguiti;
• dal citato verbale risultava che i lavori autorizzati ammontassero a euro 62.470,00 oltre i.v.a. e che il , per la direzione dei lavori, Pt_1
avrebbe dovuto percepire un compenso pari all'8% da calcolarsi sull'importo finale, pari dunque ad euro 6.717,12 (l'8% di euro
62.470,00 = euro 4.997,60 + euro 600,00 quale responsabile lavori +
20% di i.v.a. pari a euro 1.119,52);
• di tale importo il aveva ricevuto la minore somma di euro Pt_1
4.768,40 ed esso aveva versato le ritenute d'acconto CP_1
pari a euro 910,00, con la conseguenza che la somma residua spettante sarebbe stata pari a euro 829,20.
Nel resistere, il spiegò che il aveva deciso di integrare i Pt_1 CP_1
lavori inizialmente previsti in contratto con l'affidamento di nuove opere,
risultanti da quattro atti di sottomissione sottoscritti dall'amministratore del
Condominio in conformità a quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto concluso con l'impresa appaltatrice.
Tali lavorazioni aggiuntive –concluse l'opposto- avevano fatto lievitare l'importo finale dei lavori a euro 80.356,50 oltre i.v.a.
*
Con sentenza n. 417 del 6 marzo 2023, il Tribunale di Cagliari ritenne dimostrato che il compenso per il professionista ammontasse a euro 4.997,60,
pagina 5 di 17 oltre euro 199,90 per oneri previdenziali al 4 % ed euro 999,52 per i.v.a. al 20
%, per un totale di euro 6.197,02, importo da maggiorare del compenso di euro
600,00 oltre i.v.a. (indicato a parte nella delibera assembleare del 27 giugno
2006) e così in totale euro 6.917,02.
Da questo importo il Tribunale detrasse gli importi versati a titolo di acconto (complessivi euro 4.598,00), ottenendo un residuo di euro 2.319,02.
Atteso che il aveva versato l'importo portato dal decreto CP_1
ingiuntivo, il primo giudice revocò il decreto ingiuntivo e, su domanda del condannò il alla restituzione di euro 3.328,03, pari alla CP_1 Pt_1
differenza tra quanto ottenuto in via monitoria (euro 5.647,05) e quanto effettivamente spettantegli.
A fondamento della decisione, il Tribunale mosse dal rilievo che le variazioni alle originarie modalità convenute per l'esecuzione dei lavori devono essere autorizzate dall'assemblea del condominio ex art. 1135, primo comma, n. 4, c.c. e art. 1136 c.c., quarto comma, c.c. o successivamente approvate dalla stessa assemblea, sicché nella fattispecie i compensi del professionista avrebbero dovuto essere determinati sul solo importo autorizzato di euro 62.470,00 oltre i.v.a.
* * *
2. Contro tale decisione ha proposto appello il . Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata ricostruzione pagina 6 di 17 dei fatti per la mancata valutazione dei documenti agli atti.
2.1.1 Sotto un primo profilo, il ha censurato la sentenza gravata, nella Pt_1
parte in cui aveva ritenuto non dimostrato che l'amministratore del CP_1
fosse stato previamente autorizzato dall'assemblea alla sottoscrizione degli atti di sottomissione con i quali erano stati concordate ulteriori opere con aumento dell'importo dei lavori.
A tale fine ha argomentato che:
1) la stessa delibera che aveva autorizzato i lavori aveva previsto che la percentuale per la determinazione del compenso fosse calcolata non sull'importo preventivato, ma su quello finale;
2) la stessa assemblea aveva autorizzato l'amministratore a richiedere l'autorizzazione al Comune di Cagliari anche per le parti di competenza privata, quali i balconi;
3) il contratto d'appalto stipulato il 14 giugno 2007, all'art. 7 delle condizioni generali, prevedeva la facoltà del committente di chiedere, anche in corso d'opera, quelle varianti, secondo modalità
da concordarsi preventivamente tra le parti o, in caso di mancato accordo, stabilite direttamente dal geometra;
Parte_1
4) in applicazione di tale pattuizione l'amministratore aveva sottoscritto quattro atti di sottomissione, nei quali era stato di volta in volta precisato anche il nuovo ammontare complessivo dei lavori, in pagina 7 di 17 conformità alla delibera del 27 luglio 2006 che autorizzava
l'amministratore anche per i lavoro sulle parti private (atti di sottomissione 1 e 2), mentre le altre opere (atti di Sottomissione 3 e
4), erano assolutamente connesse e funzionali alla corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori straordinari di manutenzione della facciata e come tali non avevano necessità di ulteriori deliberazioni Assembleare.
2.1.2 Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non allegato né dimostrato che vi fosse stata una approvazione successiva dell'assemblea in relazione agli atti di sottomissione delle opere ulteriori e dei relativi oneri.
A tale fine, l'appellante ha rilevato che:
a) il non aveva mai disconosciuto la realizzazione delle CP_1
opere di cui agli atti di sottomissione né aveva mai dedotto vi fossero state contestazioni e/o impugnazioni del rendiconto annuale del con conseguente ratifica di tali spese e oneri;
CP_1
b) avrebbe integrato un'inversione dell'onere probatorio porre a suo carico la prova di un fatto (deliberazione condominiale di approvazione rendiconto) non diversamente dedotto dalla controparte;
c) nella fattispecie non risultava agli atti alcuna deliberazione del pagina 8 di 17 di contestazione del consuntivo finale né alcuna CP_1
impugnazione da parte dei condomini della ripartizione delle relative quote, sicché avrebbe dovuto ritenersi avvenuta la ratifica dell'operato dell'amministratore;
d) non si poteva ritenere che egli fosse tenuto alla allegazione e produzione di delibera condominiale di approvazione del consuntivo, di stretta pertinenza interna al CP_1
e) egli aveva avuto quale interlocutore per la committenza,
esclusivamente l'amministratore e non l'assemblea condominiale.
2.2 Con un secondo motivo, il ha censurato l'omesso esame e/o Pt_1
l'errata valutazione delle risultanze probatorie, la violazione art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denunciando come tutti i giudici che si erano avvicendati nell'istruzione della causa non avessero ammesso i mezzi istruttori dedotti e opportunamente reiterati, anche con il deposito della memoria conclusionale.
Il ha resistito. CP_1
* * *
3. Il primo motivo di appello è infondato, sotto entrambi i profili sollevati dall'appellante.
Il primo giudice ha espressamente richiamato il principio di diritto
enunciato da Cass. civ., ord. 21 febbraio 2017, n. 4430, in forza del quale le
pagina 9 di 17 variazioni alle originarie modalità convenute per l'esecuzione dei lavori
devono essere autorizzate dall'assemblea del condominio ex art. 1135 c.c.,
comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4 o successivamente approvate dalla
stessa assemblea.
Rimarcato come il non abbia contestato la sussistenza della regola Pt_1
applicata, merita sottolineare come la pronuncia citata dal primo giudice esprima una più articolata ricostruzione delle regole in materia di vincolatività
per il condominio dell'attività posta in essere dal proprio amministratore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
- occorre l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, primo comma,
n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, quarto comma,
c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale;
- la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori,
non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa;
- sono ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di pagina 10 di 17 accertamenti tecnici da compiersi;
- l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo;
- tali regole valgono, ovviamente, anche per le varianti dell'opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, dovendo parimenti le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall'assemblea del condominio, secondo le norme già citate;
- è certamente consentito all'assemblea di approvare successivamente le varianti delle opere di manutenzione straordinarie appaltate,
comportanti un aumento delle spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di delibera riconducibile alle attribuzioni conferitele dall'art. 1135 c.c.;
- ove sia mancata la preventiva approvazione della spesa per il progetto originario delle opere di manutenzione straordinaria o per la sua variante (comportante un aumento di spesa dai preventivati) non vi è
ragione per cui alla ratifica di tale spesa ed all'approvazione del relativo riparto, con la necessaria maggioranza, non si possa procedere altresì in sede di rendiconto consuntivo.
Queste affermazioni costituiscono declinazioni della regola generale per cui l'amministratore del condominio non può stipulare un contratto che sia idoneo a vincolare i condomini nei confronti di un terzo, se non abbia ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea che, con le maggioranze pagina 11 di 17 prescritte, abbia fissato i limiti precisi dell'attività negoziale da svolgere (Cass.
ord. 20 dicembre 2018, n. 33057).
3.1 Richiamati i principi che regolano la fattispecie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
In data 27 luglio 2006 (il riferimento in sentenza a quella del 27 giugno
2006 deve essere frutto di un errore materiale indotto dall'atto di opposizione,
del tutto irrilevante, non esistendo in atti una delibera di giugno) l'assemblea del condominio aveva così deliberato: viene scelta l'Impresa Ecros Costruzioni
per un importo di euro 62.470,00 + I.V.A.; viene nominato quale Direttore dei
Lavori il Geom. nominato inoltre quale responsabile dei lavori ai Parte_1
sensi della 494/96 per un importo forfetario di € 600,00 + I.V.A.
È, dunque, assolutamente condivisibile la conclusione del primo giudice circa il fatto che l'assemblea abbia autorizzato la conclusione del rapporto con il professionista entro i limiti di valore dell'appalto stipulato l'impresa appaltatrice.
Non induce a una diversa interpretazione il riferimento testuale all'importo
finale dei lavori, trattandosi di una formula utilizzata, ragionevolmente, per evitare di ripetere l'indicazione del valore dei lavori e, allo stesso tempo, per escludere che il professionista potesse pretendere maggiori somme.
Quanto alle altre doglianze sollevate dal deve considerarsi (seguendo Pt_1
l'ordine con il quale le stesse sono state sopra sintetizzate) che: pagina 12 di 17 2) il mandato all'amministratore a chiedere l'autorizzazione al Comune
di Cagliari anche per le parti di competenza privata non potrebbe valere certo come autorizzazione in bianco a un ampliamento del rapporto professionale con il e che in ogni caso tanto non fonderebbe la Pt_1
pretesa di maggiori compensi per le opere di stretta pertinenza del condominio (atti di sottomissione 3 e 4);
3) e 4) la circostanza che l'art. 7 delle condizioni generali del contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse le varianti non giustificherebbe la maggiore pretesa del professionista perché anche la previsione della citata clausola contrattuale non risulta coperta dalla autorizzazione dell'assemblea, sicché rispetto al Condominio non rileva che l'amministratore abbia sottoscritto i vari atti di sottomissione.
3.2 È infondato anche il secondo profilo delle contestazioni sollevate col primo motivo di appello.
In primo grado il non invocò una ratifica della maggiore spesa e Pt_1
l'approvazione del relativo riparto da parte del CP_1
Probabilmente al fine di rafforzare la motivazione del rigetto della pretesa creditoria, il Tribunale escluse la sussistenza di una qualsiasi autorizzazione condominiale (preventiva o in forma di ratifica) per i maggiori compensi professionali invocati dal . Pt_1
La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo delle norme e dei principi rilevanti nella fattispecie e che la decisione impugnata sfugga a tutte le pagina 13 di 17 censure mosse dall'appellante.
La ratifica consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro e univoco, non necessariamente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Ne deriva l'ammissibilità della ratifica tacita quando dal contegno del
dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio (tra le tante, Cass., ord., 30 novembre 2022, n. 35278).
In quest'ottica, deve ritenersi che l'eventuale mancata contestazione delle opere realizzate dall'impresa non integri un contegno univocamente diretto a fare propri gli effetti del negozio posto in essere dall'amministratore del condominio.
In applicazione dei richiamati principi (par. 3), un significato univoco si sarebbe potuto attribuire alla delibera di approvazione del rendiconto circa le maggiori spese per i compensi professionali dell'odierno appellante.
Questi, però, non ha neanche allegato in primo grado che tale approvazione vi fosse effettivamente stata e, tantomeno, ha prodotto la relativa delibera.
Né vale osservare che in questo modo si finirebbe per invertire l'onere della prova in capo al creditore.
L'avvenuta ratifica dell'operato del mandatario costituisce elemento pagina 14 di 17 costitutivo della pretesa creditoria del professionista e non già la mancata allegazione e prova da parte del della contestazione del consuntivo CP_1
finale e/o dell'impugnazione di esso da parte dei condomini interessati.
Il , dunque, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il Condominio Pt_1
aveva ratificato l'attività negoziale dell'amministratore compiuta in eccesso rispetto ai termini dell'autorizzazione data con la delibera del 27 luglio 2006.
Del tutto irrilevante, sotto il profilo che ci occupa, riesce poi che il professionista abbia avuto come interlocutore solo ed esclusivamente l'amministratore del condominio, atteso che questi non avrebbe potuto,
comunque, impegnare l'ente rappresentato oltre i limiti dell'autorizzazione ricevuta.
Allo stesso modo deve considerarsi irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata dell'appellante, il fatto che i primi due atti di sottomissione possano essere relativi a lavorazioni relative alle porzioni di esclusiva proprietà di taluni condomini, giacché tale profilo non varrebbe certo a legittimare e giustificare la relativa pretesa creditoria del professionista nei confronti del CP_1
* * *
4. Il secondo motivo di appello è infondato.
Per quanto sopra argomentato, i mezzi di prova dedotti dall'opposto in primo grado sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal giudice istruttore: pagina 15 di 17 - i capi 1 e 2 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a dimostrare il contenuto della delibera del 27 luglio 2006 e sono,
pertanto, vertenti su circostanze pacifiche e già provate;
- i capi 3-5 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a dimostrare l'esecuzione di ulteriori lavori su richiesta del in conformità all'art. 7 delle condizioni generali del CP_1
contratto di appalto e vertono -per quanto sopra argomentato- su un profilo irrilevante;
- i capi 6-8 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a provare l'affidamento da parte del di altri incarichi CP_1
al professionista ma sono anche questi irrilevanti in quanto non sono volti a dimostrare l'ambito della maggiore autorizzazione data dal
Condominio al proprio amministratore né la ratifica degli effetti negoziali dell'attività da questi svolta.
* * *
5. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
Nulla compete per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività
processuale a essa relativa.
Non avendo il proposto appello incidentale contro la CP_1
pagina 16 di 17 regolamentazione delle spese legali disposta dal primo giudice, nulla deve essere disposto circa le spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
417/2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1
in complessivi euro 3.462,65, di cui euro 3.011,00 per compensi,
comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Antonella Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 339 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023 promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Clotilde Siotto
Pintor e dell'avv. Pietro Cella che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellante
contro
pagina 1 di 17
Controparte_1
(p.i. ), in persona del legale amministratore pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Stefano
Camedda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellato
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, contrariis
reiectis, riformare parzialmente la sentenza n. 417/23 del 6 marzo 2023,
pubblicata dal Tribunale di Cagliari nei capi indicati e specificati nei capi A1,
A2, B dei motivi specifici dell'impugnazione- e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti, sempre con riserva di migliore specificazione in esito all'esame delle difese avverse:
IN VIA PRINCIPALE
1.= Rigettare l'opposizione al decreto Ingiuntivo n° 2650/10, emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 27/11/2010 e depositato in data 30.11.2010, RAC
9034/2010 proposta dal in Cagliari, Controparte_1
confermandolo;
2.= confermare il rigetto delle eccezioni preliminari formulate dal nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal CP_1
medesimo CP_1
pagina 2 di 17 3.= IN VIA SUBORDINATA, rideterminare il quantum ancora dovuto all'appellante dal detratte esclusivamente le competenze, pari CP_1
all'8%, sui lavori condominiali asseritamente non deliberati dall'Assemblea, di cui agli atti 3 e 4 di sottomissione (All.ti 4 e 5 Comparsa di Costituzione del
17.03.2011).
4.= con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: voglia la Corte d'appello, ogni avversa domanda, eccezione e conclusione respinta:
IN VIA PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
21/12/2023 e secondo il combinato disposto degli artt. 348 bis e 350 bis cpc nuova formulazione, stante la sua manifesta infondatezza per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento. SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 cpc come novellato per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2023 non essendoci l'indicazione “… delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata…”. ANCORA IN VIA PRELIMINARE, IN SUBORDINE
Dichiarare l'inammissibilità parziale dell'appello proposto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2023 (capo 4, pag. 3
dell'espositiva), in particolare in relazione a quanto illustrato in tema di pagina 3 di 17 acquiescenza ex art. 329 cpc. NEL MERITO, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto e con esso tutte le istanze dell'appellante, formulate in via principale, in via subordinata ed in via istruttoria, poiché infondate in fatto e in diritto per le causali esposte nella comparsa di costituzione e risposta del
21/12/2023, confermando integralmente, per l'effetto, la sentenza di primo grado. IN TUTTI I CASI, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Cagliari Controparte_1
propose opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2650/2010, con cui il
Tribunale di Cagliari, su istanza del geom. , gli aveva ingiunto il Parte_1
pagamento di euro 5.647,05, oltre interessi legali di mora, quale saldo dei compensi professionali per le attività di direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione, calcolati nella misura dell'8% su lavori straordinari dell'importo complessivo di euro 80.365,50.
A fondamento dell'opposizione –per quanto rileva in questa sede- il eccepì che: CP_1
• con verbale del 27 giugno 2006, l'assemblea aveva autorizzato il versamento, a favore del professionista, di euro 600,00 oltre i.v.a. e riconosciuto un onorario nella misura dell'8 % sull'importo finale dei lavori straordinari sull'edificio, che non erano stati ultimati ed pagina 4 di 17 erano stati mal eseguiti;
• dal citato verbale risultava che i lavori autorizzati ammontassero a euro 62.470,00 oltre i.v.a. e che il , per la direzione dei lavori, Pt_1
avrebbe dovuto percepire un compenso pari all'8% da calcolarsi sull'importo finale, pari dunque ad euro 6.717,12 (l'8% di euro
62.470,00 = euro 4.997,60 + euro 600,00 quale responsabile lavori +
20% di i.v.a. pari a euro 1.119,52);
• di tale importo il aveva ricevuto la minore somma di euro Pt_1
4.768,40 ed esso aveva versato le ritenute d'acconto CP_1
pari a euro 910,00, con la conseguenza che la somma residua spettante sarebbe stata pari a euro 829,20.
Nel resistere, il spiegò che il aveva deciso di integrare i Pt_1 CP_1
lavori inizialmente previsti in contratto con l'affidamento di nuove opere,
risultanti da quattro atti di sottomissione sottoscritti dall'amministratore del
Condominio in conformità a quanto previsto dall'art. 7 delle condizioni generali di contratto concluso con l'impresa appaltatrice.
Tali lavorazioni aggiuntive –concluse l'opposto- avevano fatto lievitare l'importo finale dei lavori a euro 80.356,50 oltre i.v.a.
*
Con sentenza n. 417 del 6 marzo 2023, il Tribunale di Cagliari ritenne dimostrato che il compenso per il professionista ammontasse a euro 4.997,60,
pagina 5 di 17 oltre euro 199,90 per oneri previdenziali al 4 % ed euro 999,52 per i.v.a. al 20
%, per un totale di euro 6.197,02, importo da maggiorare del compenso di euro
600,00 oltre i.v.a. (indicato a parte nella delibera assembleare del 27 giugno
2006) e così in totale euro 6.917,02.
Da questo importo il Tribunale detrasse gli importi versati a titolo di acconto (complessivi euro 4.598,00), ottenendo un residuo di euro 2.319,02.
Atteso che il aveva versato l'importo portato dal decreto CP_1
ingiuntivo, il primo giudice revocò il decreto ingiuntivo e, su domanda del condannò il alla restituzione di euro 3.328,03, pari alla CP_1 Pt_1
differenza tra quanto ottenuto in via monitoria (euro 5.647,05) e quanto effettivamente spettantegli.
A fondamento della decisione, il Tribunale mosse dal rilievo che le variazioni alle originarie modalità convenute per l'esecuzione dei lavori devono essere autorizzate dall'assemblea del condominio ex art. 1135, primo comma, n. 4, c.c. e art. 1136 c.c., quarto comma, c.c. o successivamente approvate dalla stessa assemblea, sicché nella fattispecie i compensi del professionista avrebbero dovuto essere determinati sul solo importo autorizzato di euro 62.470,00 oltre i.v.a.
* * *
2. Contro tale decisione ha proposto appello il . Pt_1
2.1 Con un primo motivo, l'appellante ha denunciato l'errata ricostruzione pagina 6 di 17 dei fatti per la mancata valutazione dei documenti agli atti.
2.1.1 Sotto un primo profilo, il ha censurato la sentenza gravata, nella Pt_1
parte in cui aveva ritenuto non dimostrato che l'amministratore del CP_1
fosse stato previamente autorizzato dall'assemblea alla sottoscrizione degli atti di sottomissione con i quali erano stati concordate ulteriori opere con aumento dell'importo dei lavori.
A tale fine ha argomentato che:
1) la stessa delibera che aveva autorizzato i lavori aveva previsto che la percentuale per la determinazione del compenso fosse calcolata non sull'importo preventivato, ma su quello finale;
2) la stessa assemblea aveva autorizzato l'amministratore a richiedere l'autorizzazione al Comune di Cagliari anche per le parti di competenza privata, quali i balconi;
3) il contratto d'appalto stipulato il 14 giugno 2007, all'art. 7 delle condizioni generali, prevedeva la facoltà del committente di chiedere, anche in corso d'opera, quelle varianti, secondo modalità
da concordarsi preventivamente tra le parti o, in caso di mancato accordo, stabilite direttamente dal geometra;
Parte_1
4) in applicazione di tale pattuizione l'amministratore aveva sottoscritto quattro atti di sottomissione, nei quali era stato di volta in volta precisato anche il nuovo ammontare complessivo dei lavori, in pagina 7 di 17 conformità alla delibera del 27 luglio 2006 che autorizzava
l'amministratore anche per i lavoro sulle parti private (atti di sottomissione 1 e 2), mentre le altre opere (atti di Sottomissione 3 e
4), erano assolutamente connesse e funzionali alla corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori straordinari di manutenzione della facciata e come tali non avevano necessità di ulteriori deliberazioni Assembleare.
2.1.2 Sotto altro profilo, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non allegato né dimostrato che vi fosse stata una approvazione successiva dell'assemblea in relazione agli atti di sottomissione delle opere ulteriori e dei relativi oneri.
A tale fine, l'appellante ha rilevato che:
a) il non aveva mai disconosciuto la realizzazione delle CP_1
opere di cui agli atti di sottomissione né aveva mai dedotto vi fossero state contestazioni e/o impugnazioni del rendiconto annuale del con conseguente ratifica di tali spese e oneri;
CP_1
b) avrebbe integrato un'inversione dell'onere probatorio porre a suo carico la prova di un fatto (deliberazione condominiale di approvazione rendiconto) non diversamente dedotto dalla controparte;
c) nella fattispecie non risultava agli atti alcuna deliberazione del pagina 8 di 17 di contestazione del consuntivo finale né alcuna CP_1
impugnazione da parte dei condomini della ripartizione delle relative quote, sicché avrebbe dovuto ritenersi avvenuta la ratifica dell'operato dell'amministratore;
d) non si poteva ritenere che egli fosse tenuto alla allegazione e produzione di delibera condominiale di approvazione del consuntivo, di stretta pertinenza interna al CP_1
e) egli aveva avuto quale interlocutore per la committenza,
esclusivamente l'amministratore e non l'assemblea condominiale.
2.2 Con un secondo motivo, il ha censurato l'omesso esame e/o Pt_1
l'errata valutazione delle risultanze probatorie, la violazione art. 115 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denunciando come tutti i giudici che si erano avvicendati nell'istruzione della causa non avessero ammesso i mezzi istruttori dedotti e opportunamente reiterati, anche con il deposito della memoria conclusionale.
Il ha resistito. CP_1
* * *
3. Il primo motivo di appello è infondato, sotto entrambi i profili sollevati dall'appellante.
Il primo giudice ha espressamente richiamato il principio di diritto
enunciato da Cass. civ., ord. 21 febbraio 2017, n. 4430, in forza del quale le
pagina 9 di 17 variazioni alle originarie modalità convenute per l'esecuzione dei lavori
devono essere autorizzate dall'assemblea del condominio ex art. 1135 c.c.,
comma 1, n. 4, e art. 1136 c.c., comma 4 o successivamente approvate dalla
stessa assemblea.
Rimarcato come il non abbia contestato la sussistenza della regola Pt_1
applicata, merita sottolineare come la pronuncia citata dal primo giudice esprima una più articolata ricostruzione delle regole in materia di vincolatività
per il condominio dell'attività posta in essere dal proprio amministratore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità:
- occorre l'autorizzazione dell'assemblea (o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica), ai sensi dell'art. 1135, primo comma,
n. 4, c.c., e con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, quarto comma,
c.c., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale;
- la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria deve determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori,
non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa;
- sono ammissibili successive integrazioni della delibera di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, sulla base di pagina 10 di 17 accertamenti tecnici da compiersi;
- l'autorizzazione assembleare di un'opera può reputarsi comprensiva di ogni altro lavoro intrinsecamente connesso nel preventivo;
- tali regole valgono, ovviamente, anche per le varianti dell'opera di manutenzione straordinaria appaltata dal condominio, dovendo parimenti le variazioni alle originarie modalità convenute essere autorizzate dall'assemblea del condominio, secondo le norme già citate;
- è certamente consentito all'assemblea di approvare successivamente le varianti delle opere di manutenzione straordinarie appaltate,
comportanti un aumento delle spese medesime, disponendone il rimborso, trattandosi di delibera riconducibile alle attribuzioni conferitele dall'art. 1135 c.c.;
- ove sia mancata la preventiva approvazione della spesa per il progetto originario delle opere di manutenzione straordinaria o per la sua variante (comportante un aumento di spesa dai preventivati) non vi è
ragione per cui alla ratifica di tale spesa ed all'approvazione del relativo riparto, con la necessaria maggioranza, non si possa procedere altresì in sede di rendiconto consuntivo.
Queste affermazioni costituiscono declinazioni della regola generale per cui l'amministratore del condominio non può stipulare un contratto che sia idoneo a vincolare i condomini nei confronti di un terzo, se non abbia ricevuto l'autorizzazione da una deliberazione dell'assemblea che, con le maggioranze pagina 11 di 17 prescritte, abbia fissato i limiti precisi dell'attività negoziale da svolgere (Cass.
ord. 20 dicembre 2018, n. 33057).
3.1 Richiamati i principi che regolano la fattispecie, deve ritenersi che il primo giudice abbia fatto buon governo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità.
In data 27 luglio 2006 (il riferimento in sentenza a quella del 27 giugno
2006 deve essere frutto di un errore materiale indotto dall'atto di opposizione,
del tutto irrilevante, non esistendo in atti una delibera di giugno) l'assemblea del condominio aveva così deliberato: viene scelta l'Impresa Ecros Costruzioni
per un importo di euro 62.470,00 + I.V.A.; viene nominato quale Direttore dei
Lavori il Geom. nominato inoltre quale responsabile dei lavori ai Parte_1
sensi della 494/96 per un importo forfetario di € 600,00 + I.V.A.
È, dunque, assolutamente condivisibile la conclusione del primo giudice circa il fatto che l'assemblea abbia autorizzato la conclusione del rapporto con il professionista entro i limiti di valore dell'appalto stipulato l'impresa appaltatrice.
Non induce a una diversa interpretazione il riferimento testuale all'importo
finale dei lavori, trattandosi di una formula utilizzata, ragionevolmente, per evitare di ripetere l'indicazione del valore dei lavori e, allo stesso tempo, per escludere che il professionista potesse pretendere maggiori somme.
Quanto alle altre doglianze sollevate dal deve considerarsi (seguendo Pt_1
l'ordine con il quale le stesse sono state sopra sintetizzate) che: pagina 12 di 17 2) il mandato all'amministratore a chiedere l'autorizzazione al Comune
di Cagliari anche per le parti di competenza privata non potrebbe valere certo come autorizzazione in bianco a un ampliamento del rapporto professionale con il e che in ogni caso tanto non fonderebbe la Pt_1
pretesa di maggiori compensi per le opere di stretta pertinenza del condominio (atti di sottomissione 3 e 4);
3) e 4) la circostanza che l'art. 7 delle condizioni generali del contratto con l'impresa appaltatrice prevedesse le varianti non giustificherebbe la maggiore pretesa del professionista perché anche la previsione della citata clausola contrattuale non risulta coperta dalla autorizzazione dell'assemblea, sicché rispetto al Condominio non rileva che l'amministratore abbia sottoscritto i vari atti di sottomissione.
3.2 È infondato anche il secondo profilo delle contestazioni sollevate col primo motivo di appello.
In primo grado il non invocò una ratifica della maggiore spesa e Pt_1
l'approvazione del relativo riparto da parte del CP_1
Probabilmente al fine di rafforzare la motivazione del rigetto della pretesa creditoria, il Tribunale escluse la sussistenza di una qualsiasi autorizzazione condominiale (preventiva o in forma di ratifica) per i maggiori compensi professionali invocati dal . Pt_1
La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo delle norme e dei principi rilevanti nella fattispecie e che la decisione impugnata sfugga a tutte le pagina 13 di 17 censure mosse dall'appellante.
La ratifica consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro e univoco, non necessariamente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti.
Ne deriva l'ammissibilità della ratifica tacita quando dal contegno del
dominus o del mandante risulti in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio (tra le tante, Cass., ord., 30 novembre 2022, n. 35278).
In quest'ottica, deve ritenersi che l'eventuale mancata contestazione delle opere realizzate dall'impresa non integri un contegno univocamente diretto a fare propri gli effetti del negozio posto in essere dall'amministratore del condominio.
In applicazione dei richiamati principi (par. 3), un significato univoco si sarebbe potuto attribuire alla delibera di approvazione del rendiconto circa le maggiori spese per i compensi professionali dell'odierno appellante.
Questi, però, non ha neanche allegato in primo grado che tale approvazione vi fosse effettivamente stata e, tantomeno, ha prodotto la relativa delibera.
Né vale osservare che in questo modo si finirebbe per invertire l'onere della prova in capo al creditore.
L'avvenuta ratifica dell'operato del mandatario costituisce elemento pagina 14 di 17 costitutivo della pretesa creditoria del professionista e non già la mancata allegazione e prova da parte del della contestazione del consuntivo CP_1
finale e/o dell'impugnazione di esso da parte dei condomini interessati.
Il , dunque, avrebbe dovuto allegare e dimostrare che il Condominio Pt_1
aveva ratificato l'attività negoziale dell'amministratore compiuta in eccesso rispetto ai termini dell'autorizzazione data con la delibera del 27 luglio 2006.
Del tutto irrilevante, sotto il profilo che ci occupa, riesce poi che il professionista abbia avuto come interlocutore solo ed esclusivamente l'amministratore del condominio, atteso che questi non avrebbe potuto,
comunque, impegnare l'ente rappresentato oltre i limiti dell'autorizzazione ricevuta.
Allo stesso modo deve considerarsi irrilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda subordinata dell'appellante, il fatto che i primi due atti di sottomissione possano essere relativi a lavorazioni relative alle porzioni di esclusiva proprietà di taluni condomini, giacché tale profilo non varrebbe certo a legittimare e giustificare la relativa pretesa creditoria del professionista nei confronti del CP_1
* * *
4. Il secondo motivo di appello è infondato.
Per quanto sopra argomentato, i mezzi di prova dedotti dall'opposto in primo grado sono stati correttamente ritenuti inammissibili dal giudice istruttore: pagina 15 di 17 - i capi 1 e 2 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a dimostrare il contenuto della delibera del 27 luglio 2006 e sono,
pertanto, vertenti su circostanze pacifiche e già provate;
- i capi 3-5 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a dimostrare l'esecuzione di ulteriori lavori su richiesta del in conformità all'art. 7 delle condizioni generali del CP_1
contratto di appalto e vertono -per quanto sopra argomentato- su un profilo irrilevante;
- i capi 6-8 dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sono volti a provare l'affidamento da parte del di altri incarichi CP_1
al professionista ma sono anche questi irrilevanti in quanto non sono volti a dimostrare l'ambito della maggiore autorizzazione data dal
Condominio al proprio amministratore né la ratifica degli effetti negoziali dell'attività da questi svolta.
* * *
5. Le spese seguono la soccombenza.
Sullo scaglione euro 5.201,00-26.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione.
Nulla compete per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività
processuale a essa relativa.
Non avendo il proposto appello incidentale contro la CP_1
pagina 16 di 17 regolamentazione delle spese legali disposta dal primo giudice, nulla deve essere disposto circa le spese del primo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115,
sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. Parte_1
417/2023 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida Parte_1
in complessivi euro 3.462,65, di cui euro 3.011,00 per compensi,
comprese spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Cagliari, 21 gennaio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17