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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 42409/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Strignano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
2) Parte_2
Nato a Milano il 10 gennaio 1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Alberto Panigada e Gianluca Perricone presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 20.05.2023
(anno 2023 atto n. 293 Volume R3 parte II serie A)
In comunione legale dei beni. FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale: di Parte_1 dichiarare la separazione personale con il Sig. ; l'assegnazione della casa coniugale;
Parte_2 disporre la vendita dell'immobile ad un prezzo non inferiore ad € 340.000,00.
Con atto depositato in data 21.03.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale ha dichiarato Pt_2 che le parti avevano raggiunto un accordo, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La signora rinuncia al ricorso per separazione giudiziale RG 42409/24 che Parte_1
viene convertito in ricorso per separazione consensuale. Il signor accetta tale Parte_2
rinuncia. I coniugi dichiarano di separarsi consensualmente alle condizioni qui di seguito esposte.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, essendo entrambi lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica impiegatizia.
3. I coniugi si impegnano alla vendita della casa coniugale sita in Milano via Carlo Bellerio 30 ad un prezzo compreso tra 320.000,00 (trecentoventimila/00) euro e 340.000,00
(trecentoquarantimila/00) euro affidando immediato incarico di intermediazione con esclusiva per due mesi all'agenzia Lucky Case, con sede in Milano, Piazza Santa Giustina
6, stante l'assenza di commissioni a carico dei venditori per tale periodo offerta da tale agenzia e, ove necessario, in seguito, anche ad un'altra agenzia immobiliare, individuata dalla signora in aggiunta a Lucky case, con la provvigione d'uso (suddivisa al 60% Pt_1
a carico del signor e al 40% a carico della signora per entrambe le agenzie. I Pt_2 Pt_1
coniugi si impegnano a cooperare attivamente per il reperimento di un compratore.
L'immobile verrà venduto arredato.
4. La vendita dell'immobile dovrà avvenire entro un termine massimo di 9 mesi, decorrenti dal deposito del presente accordo nel fascicolo di causa avanti il Tribunale di Milano.
5. I signori e proseguiranno a convivere nella casa coniugale nel mutuo reciproco Pt_2 Pt_1
rispetto secondo la ripartizione degli spazi in uso concorrendo al pagamento delle rate di spese condominiali, eventuale manutenzione strettamente necessaria nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora le utenze domestiche di Pt_2 Pt_1
energia elettrica e fibra Iliad verranno suddivise al 50%; ciascuno dei coniugi sosterrà autonomamente le proprie spese di vitto e ogni altra spesa personale. Ciascuno dei coniugi proseguirà nel versamento della propria quota del 50% della rata di mutuo come da impegni assunti con l'istituto di credito.
6. Nell'ipotesi in cui nel termine di 9 mesi di cui al punto 4 non giungano idonee proposte di acquisto dell'immobile coniugale, i coniugi si impegnano a rivedere le condizioni di vendita abbassando la cifra ad un importo non inferiore a 310.000,00 (trecentodiecimila/00) euro.
7. Le somme incassate dalla vendita della casa coniugale verranno destinate all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario gravante sulla stessa attenendosi alle istruzioni fornite dall'istituto di credito mentre il residuo verrà suddiviso tra i coniugi secondo il riparto delle quote di rispettiva proprietà, ovvero il 60% a favore del signor e il 40% a favore Parte_2
della signora salvo quanto indicato al successivo punto 8. Parte_1
8. In sede di stipula del rogito notarile di compravendita la signora si impegna Parte_1
a corrispondere al signor la somma forfettaria di euro 6.000,00 (seimila/00) a Parte_2
titolo di rimborso transattivo e saldo delle maggiori spese dal medesimo sostenute in occasione della compravendita. In ragione di ciò potrà essere richiesto alla parte acquirente
l'immobile di procedere in sede di pagamento al rogito al versamento diretto a favore del signor di tale maggior quota rispetto a quelle indicate nel pregresso punto 7. Parte_2
9. I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altra diversa questione patrimoniale e, fermo quanto sopra pattuito, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altra ragione o titolo.
10. Le spese legali sono compensate tra le parti. Sottoscrivono la presente i legali per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
11. I coniugi allegano ciascuno moduli in uso relativi alla consistenza di redditi e patrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 20 maggio 2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mariagrazia Strignano presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
contro
2) Parte_2
Nato a Milano il 10 gennaio 1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Alberto Panigada e Gianluca Perricone presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano in data 20.05.2023
(anno 2023 atto n. 293 Volume R3 parte II serie A)
In comunione legale dei beni. FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., la Sig.ra ha chiesto a questo Tribunale: di Parte_1 dichiarare la separazione personale con il Sig. ; l'assegnazione della casa coniugale;
Parte_2 disporre la vendita dell'immobile ad un prezzo non inferiore ad € 340.000,00.
Con atto depositato in data 21.03.2025 si è costituito in giudizio il Sig. il quale ha dichiarato Pt_2 che le parti avevano raggiunto un accordo, chiedendo procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La signora rinuncia al ricorso per separazione giudiziale RG 42409/24 che Parte_1
viene convertito in ricorso per separazione consensuale. Il signor accetta tale Parte_2
rinuncia. I coniugi dichiarano di separarsi consensualmente alle condizioni qui di seguito esposte.
2. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, essendo entrambi lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica impiegatizia.
3. I coniugi si impegnano alla vendita della casa coniugale sita in Milano via Carlo Bellerio 30 ad un prezzo compreso tra 320.000,00 (trecentoventimila/00) euro e 340.000,00
(trecentoquarantimila/00) euro affidando immediato incarico di intermediazione con esclusiva per due mesi all'agenzia Lucky Case, con sede in Milano, Piazza Santa Giustina
6, stante l'assenza di commissioni a carico dei venditori per tale periodo offerta da tale agenzia e, ove necessario, in seguito, anche ad un'altra agenzia immobiliare, individuata dalla signora in aggiunta a Lucky case, con la provvigione d'uso (suddivisa al 60% Pt_1
a carico del signor e al 40% a carico della signora per entrambe le agenzie. I Pt_2 Pt_1
coniugi si impegnano a cooperare attivamente per il reperimento di un compratore.
L'immobile verrà venduto arredato.
4. La vendita dell'immobile dovrà avvenire entro un termine massimo di 9 mesi, decorrenti dal deposito del presente accordo nel fascicolo di causa avanti il Tribunale di Milano.
5. I signori e proseguiranno a convivere nella casa coniugale nel mutuo reciproco Pt_2 Pt_1
rispetto secondo la ripartizione degli spazi in uso concorrendo al pagamento delle rate di spese condominiali, eventuale manutenzione strettamente necessaria nella misura del 60% a carico del signor e del 40% a carico della signora le utenze domestiche di Pt_2 Pt_1
energia elettrica e fibra Iliad verranno suddivise al 50%; ciascuno dei coniugi sosterrà autonomamente le proprie spese di vitto e ogni altra spesa personale. Ciascuno dei coniugi proseguirà nel versamento della propria quota del 50% della rata di mutuo come da impegni assunti con l'istituto di credito.
6. Nell'ipotesi in cui nel termine di 9 mesi di cui al punto 4 non giungano idonee proposte di acquisto dell'immobile coniugale, i coniugi si impegnano a rivedere le condizioni di vendita abbassando la cifra ad un importo non inferiore a 310.000,00 (trecentodiecimila/00) euro.
7. Le somme incassate dalla vendita della casa coniugale verranno destinate all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario gravante sulla stessa attenendosi alle istruzioni fornite dall'istituto di credito mentre il residuo verrà suddiviso tra i coniugi secondo il riparto delle quote di rispettiva proprietà, ovvero il 60% a favore del signor e il 40% a favore Parte_2
della signora salvo quanto indicato al successivo punto 8. Parte_1
8. In sede di stipula del rogito notarile di compravendita la signora si impegna Parte_1
a corrispondere al signor la somma forfettaria di euro 6.000,00 (seimila/00) a Parte_2
titolo di rimborso transattivo e saldo delle maggiori spese dal medesimo sostenute in occasione della compravendita. In ragione di ciò potrà essere richiesto alla parte acquirente
l'immobile di procedere in sede di pagamento al rogito al versamento diretto a favore del signor di tale maggior quota rispetto a quelle indicate nel pregresso punto 7. Parte_2
9. I coniugi dichiarano di avere già regolato ogni altra diversa questione patrimoniale e, fermo quanto sopra pattuito, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi altra ragione o titolo.
10. Le spese legali sono compensate tra le parti. Sottoscrivono la presente i legali per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale.
11. I coniugi allegano ciascuno moduli in uso relativi alla consistenza di redditi e patrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 24.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano il 20 maggio 2023;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG