CA
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 653/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 653/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CodiceFiscale_1
Bacino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, via Roncalli n.19,
giusta procura allegata al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Controparte_1 [...]
, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Morici ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Rutili n.12, giusta procura rilasciata su foglio in calce al ricorso per separazione e divorzio;
-Appellata ed appellante in via incidentale adesiva=
OGGETTO: separazione consensuale (difetto di giurisdizione) pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 11.11.2024 ha adito l'intestata Corte di Appello al Parte_1
fine di sentir riformare la sentenza n.145/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto
l'11.10.2024 che -pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP_1
diretto ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle conclusioni
[...]
concordate- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
Sostiene l'appellante che la decisione del primo giudice meriti di essere censurata in considerazione delle violazioni di legge in cui è incorsa, cioè la violazione degli artt. 8 e
12 del Reg. UE n.2201/2003, nonché del fatto – nemmeno menzionato in sentenza – che le parti hanno espressamente dichiarato di accettare la giurisdizione italiana.
In conformità delle deduzioni svolte ha chiesto che, previa totale Parte_1
riforma della sentenza n.145/24 del Tribunale di Spoleto, sia affermata la giurisdizione del giudice adito con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell'art.354 c.III° cpc.
Radicatosi il contraddittorio, ha proposto appello incidentale aderendo Controparte_1
a tutte le argomentazioni ed a tutte le domande proposte dall'appellante principale e rassegnando, dunque, conclusioni conformi.
Con memoria datata 3.12.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza della sentenza emessa dal pagina 2 di 8 Tribunale di Spoleto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
10.2.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da , cui ha aderito Parte_1 CP_1
sia fondato e debba essere accolto.
[...]
La singolare sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto, previa totale omissione di qualsiasi riguardo alla dichiarazione sottoscritta dalle parti di accettazione della giurisdizione italiana, ha affermato che il principio applicabile alla fattispecie sia quello della “prossimità alla residenza del minore”, che comporterebbe il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
In disparte la considerazione che, risiedendo la minore ed i suoi genitori – tutti cittadini italiani – ad Abu Dhabi, la fonte principale del diritto che dovrebbe disciplinare i rapporti familiari de quibus sarebbe la legge islamica, con tutto quello che ne consegue in tema di (presumibilmente ridotta) tutela dei diritti, occorre considerare che le sentenze citate dal Tribunale di Spoleto riguardavano genitori o minori che avevano diversa/doppia cittadinanza (Cass. S.U. n.10243/2021; Cass. S.U. n.24608/2019; Cass.
S.U. n.1310/2017), se non addirittura casi di sottrazione internazionale di minore (Cass.
S.U. 16.05.2023 n.13438); ciò vale a dire che sono stati citati dei precedenti giurisprudenziali che riguardavano casi del tutto diversi da quello in disamina.
In proposito occorre infatti considerare che sia i ricorrenti ( e Parte_1 CP_1
, sia la loro figlia ( ), sono cittadini italiani e che la norma indicata
[...] Persona_1
dal primo giudice per negare la giurisdizione italiana (cioè l'art. 8 del Reg CE
pagina 3 di 8 n.2201/2003) è stata sostituita dal Regolamento UE n.1111/2019, attualmente applicabile.
Orbene, proprio in base all'art.10 del citato Regolamento, le A.G. di uno Stato membro dell'UE hanno competenza in materia di responsabilità genitoriali se: comma 1 lett a) iii)
il minore è cittadino di quello Stato, oppure b) ii) le parti hanno accettato espressamente la competenza giurisdizionale, oppure ancora c) “l'esercizio della competenza
giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
Non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie, operino addirittura tutti e tre i criteri ipotizzabili per ancorare la giurisdizione in Italia, anche perché non vede questa Corte
come sia conforme al superiore interesse della minore applicare la sharia o legge islamica.
Del resto lo spirito della normativa attualmente vigente è quello di dare ampio spazio agli accordi tra le parti in ordine alla scelta della giurisdizione competente a trattare il merito delle controversie (cfr. anche gli artt. 22, 23 e 43 del Reg. UE n.1111/2019) o, in ogni caso, ad individuare lo Stato con il quale il minore ha un “legame sostanziale”, ed è
di solare evidenza che la piccola abbia un legame forte con l'Italia, dove Persona_1
ha vissuto gran parte della propria esistenza, trascorre le proprie vacanze estive e dove tornerà a vivere una volta concluso il contratto di lavoro del padre all'estero.
Infine risulta incontrovertibile che l'interesse superiore della bambina sia quello di veder disciplinati i rapporti familiari dall'Autorità Giudiziaria italiana, cioè l'A.G. di quello
Stato di cui è cittadina e dove, con ogni probabilità, trascorrerà i prossimi anni di vita.
Ne deriva che, nella fattispecie, il principio generale di prossimità debba risultare recessivo rispetto al principio di scelta della giurisdizione operata dalle parti, a quello del legame sostanziale della bambina e, soprattutto, a quello del suo superiore interesse.
*****
pagina 4 di 8 Da tutto quanto argomentato deriva che, in riforma della gravata sentenza, va affermata la giurisdizione negata dal primo giudice.
Tanto premesso e tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 353 cpc, ritiene questa Corte
che non si debba procedere più alla rimessione della causa al primo giudice ma occorra una pronuncia nel merito, che non può che consistere nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, che costituiscono un soddisfacente punto di approdo dei contrapposti interessi e tutelano ampiamente la minore.
Sussistono giusti motivi, dati dalla natura della causa e dall'assenza di una parte soccombente (avendo l'appellata proposto un appello incidentale adesivo) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la giurisdizione del giudice italiano e,
visti gli artt. 354, 473 bis.49-51 cpc,
DICHIARA
L'omologazione della separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Foligno il 20.4.1976, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1
condizioni:
1. “Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne
[...] [...]
entro il giorno primo di ogni mese, la somma di €.700,00 annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, e il 100% delle spese straordinarie previste
pagina 5 di 8 secondo le linee guida del CNF, da versare sul conto emiratino della signora
presso ADCB Bank Iban AE8100300012597021910001. Si precisa che CP_1
detto importo verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio applicato
dalla ADCB il giorno di ciascun versamento.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del coniuge, che attualmente non presta
[...]
alcuna attività lavorativa e fino al reperimento della stessa, entro il primo di
ogni mese, la somma di €.700,00 da versare sul conto emiratino della signora
presso ADCB Bank Iban AE8100300012597021910001. Si precisa che CP_1
anche detto importo verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio
applicato dalla ADCB il giorno di ciascun versamento;
e, comunque, quando
anche la signora reperisse un impiego lavorativo, l'importo di €.700,00 CP_1
potrà essere ridotto ad €.350,00 solo qualora lo stipendio mensile della signora
fosse pari o superasse €.1.000,00 ciò considerando il reddito e le buste CP_1
paga del sig. da lui prodotte. Pt_1
4. La figlia rimane collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre Per_1
ad Abu Dhabi, mentre la sig.ra si è trasferita in altro appartamento ad CP_1
Abu Dhabi.
5. La figlia potrà recarsi dalla madre tutte le volte che lo desidera e Per_1
comunque almeno due volte a settimana il pomeriggio dopo l'uscita da scuola
fino alle ore 20.30 ed i Weekend alternati con pernottamento presso la madre.
6. Per le feste comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori: in base
al calendario scolastico della scuola che frequenterà, durante le vacanze
natalizie potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 con il padre e 3 Per_1
giorni consecutivi con la madre e 3 con il padre per le vacanze pasquali. Mentre
pagina 6 di 8 l'estate, terminata la scuola, la minore tornerà in Italia con la madre e vi
trascorrerà le vacanze estive sia con lei che con il padre quando costui potrà
rientrare per le ferie, alternandosi nelle abitazioni dei rispettivi genitori in Italia
come lei desidera. Tali condizioni potranno variare in base alle esigenze
lavorative dei genitori.
7. I costi dei biglietti aerei di andata e ritorno in Italia da Abu Dhabi e per
eventuali spostamenti della famiglia all'estero saranno sostenuti dal sig. Pt_1
sia per la moglie che per la figlia, nel limite di due biglietti di andata e ritorno
l'anno in classe economica, sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
8. Le vetture: SS VW viene assegnata a mentre la vettura Parte_1
Nissan MA viene concessa in uso a fino al 31.12.2024. Controparte_1
9. Circa il piano genitoriale che si allega si fa presente che la minore Per_1
frequenta la Raha International School con orari scolastici il lunedì e il giovedì
dalle 7,45 alle 15,00 e il venerdì dalle 7,45 alle 12,00, la cui retta viene pagata
da La ragazza viene accompagnata a scuola la mattina dal Parte_1
papà e ripresa il pomeriggio dalla madre. Svolge lezioni di nuoto 2 volte la
settimana presso il Garden Campus in Abu Dhabi, ove viene accompagnata dalla
madre e le cui spese sono sostenute dal sig. La minore , al Pt_1 Per_1
momento e fino a quando sarà necessario, svolge inoltre quali attività extra
scolastiche lezioni private di matematica e di nuoto entrambe due volte a
settimana, sempre accompagnata dalla madre e con spesa a carico del padre.
Non sono concesse uscite serali della minore, bensì se vi è l'occasione
pernottamenti presso le sue migliori e fidate amiche con l'assistenza e la
presenza dei genitori di queste, solo nei weekend o nei periodi estivi, previo
consenso di entrambe le parti.
pagina 7 di 8 10. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
Così deciso in Perugia, lì 10 Febbraio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 653/2024 R.G. promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...], C.F. Parte_1
, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido CodiceFiscale_1
Bacino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, via Roncalli n.19,
giusta procura allegata al ricorso in appello;
-Appellante=
nei confronti di
, nata a [...] il [...] e res. in Abu Dhabi, C.F. Controparte_1 [...]
, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall' Avv. Romina Morici ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Foligno, via Rutili n.12, giusta procura rilasciata su foglio in calce al ricorso per separazione e divorzio;
-Appellata ed appellante in via incidentale adesiva=
OGGETTO: separazione consensuale (difetto di giurisdizione) pagina 1 di 8 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come alla comparsa di costituzione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso datato 11.11.2024 ha adito l'intestata Corte di Appello al Parte_1
fine di sentir riformare la sentenza n.145/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto
l'11.10.2024 che -pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 CP_1
diretto ad ottenere la separazione personale dei coniugi alle conclusioni
[...]
concordate- ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
Sostiene l'appellante che la decisione del primo giudice meriti di essere censurata in considerazione delle violazioni di legge in cui è incorsa, cioè la violazione degli artt. 8 e
12 del Reg. UE n.2201/2003, nonché del fatto – nemmeno menzionato in sentenza – che le parti hanno espressamente dichiarato di accettare la giurisdizione italiana.
In conformità delle deduzioni svolte ha chiesto che, previa totale Parte_1
riforma della sentenza n.145/24 del Tribunale di Spoleto, sia affermata la giurisdizione del giudice adito con rimessione della causa al giudice di primo grado a norma dell'art.354 c.III° cpc.
Radicatosi il contraddittorio, ha proposto appello incidentale aderendo Controparte_1
a tutte le argomentazioni ed a tutte le domande proposte dall'appellante principale e rassegnando, dunque, conclusioni conformi.
Con memoria datata 3.12.2024 è intervenuto il Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica di Perugia che, ritenuta la sostanziale correttezza della sentenza emessa dal pagina 2 di 8 Tribunale di Spoleto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'esito della discussione finale la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
10.2.2025.
*****
Ritiene questa Corte che l'appello proposto da , cui ha aderito Parte_1 CP_1
sia fondato e debba essere accolto.
[...]
La singolare sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto, previa totale omissione di qualsiasi riguardo alla dichiarazione sottoscritta dalle parti di accettazione della giurisdizione italiana, ha affermato che il principio applicabile alla fattispecie sia quello della “prossimità alla residenza del minore”, che comporterebbe il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice straniero.
In disparte la considerazione che, risiedendo la minore ed i suoi genitori – tutti cittadini italiani – ad Abu Dhabi, la fonte principale del diritto che dovrebbe disciplinare i rapporti familiari de quibus sarebbe la legge islamica, con tutto quello che ne consegue in tema di (presumibilmente ridotta) tutela dei diritti, occorre considerare che le sentenze citate dal Tribunale di Spoleto riguardavano genitori o minori che avevano diversa/doppia cittadinanza (Cass. S.U. n.10243/2021; Cass. S.U. n.24608/2019; Cass.
S.U. n.1310/2017), se non addirittura casi di sottrazione internazionale di minore (Cass.
S.U. 16.05.2023 n.13438); ciò vale a dire che sono stati citati dei precedenti giurisprudenziali che riguardavano casi del tutto diversi da quello in disamina.
In proposito occorre infatti considerare che sia i ricorrenti ( e Parte_1 CP_1
, sia la loro figlia ( ), sono cittadini italiani e che la norma indicata
[...] Persona_1
dal primo giudice per negare la giurisdizione italiana (cioè l'art. 8 del Reg CE
pagina 3 di 8 n.2201/2003) è stata sostituita dal Regolamento UE n.1111/2019, attualmente applicabile.
Orbene, proprio in base all'art.10 del citato Regolamento, le A.G. di uno Stato membro dell'UE hanno competenza in materia di responsabilità genitoriali se: comma 1 lett a) iii)
il minore è cittadino di quello Stato, oppure b) ii) le parti hanno accettato espressamente la competenza giurisdizionale, oppure ancora c) “l'esercizio della competenza
giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore”.
Non è revocabile in dubbio che, nella fattispecie, operino addirittura tutti e tre i criteri ipotizzabili per ancorare la giurisdizione in Italia, anche perché non vede questa Corte
come sia conforme al superiore interesse della minore applicare la sharia o legge islamica.
Del resto lo spirito della normativa attualmente vigente è quello di dare ampio spazio agli accordi tra le parti in ordine alla scelta della giurisdizione competente a trattare il merito delle controversie (cfr. anche gli artt. 22, 23 e 43 del Reg. UE n.1111/2019) o, in ogni caso, ad individuare lo Stato con il quale il minore ha un “legame sostanziale”, ed è
di solare evidenza che la piccola abbia un legame forte con l'Italia, dove Persona_1
ha vissuto gran parte della propria esistenza, trascorre le proprie vacanze estive e dove tornerà a vivere una volta concluso il contratto di lavoro del padre all'estero.
Infine risulta incontrovertibile che l'interesse superiore della bambina sia quello di veder disciplinati i rapporti familiari dall'Autorità Giudiziaria italiana, cioè l'A.G. di quello
Stato di cui è cittadina e dove, con ogni probabilità, trascorrerà i prossimi anni di vita.
Ne deriva che, nella fattispecie, il principio generale di prossimità debba risultare recessivo rispetto al principio di scelta della giurisdizione operata dalle parti, a quello del legame sostanziale della bambina e, soprattutto, a quello del suo superiore interesse.
*****
pagina 4 di 8 Da tutto quanto argomentato deriva che, in riforma della gravata sentenza, va affermata la giurisdizione negata dal primo giudice.
Tanto premesso e tenuto conto dell'abrogazione dell'art. 353 cpc, ritiene questa Corte
che non si debba procedere più alla rimessione della causa al primo giudice ma occorra una pronuncia nel merito, che non può che consistere nell'accoglimento delle conclusioni congiunte, che costituiscono un soddisfacente punto di approdo dei contrapposti interessi e tutelano ampiamente la minore.
Sussistono giusti motivi, dati dalla natura della causa e dall'assenza di una parte soccombente (avendo l'appellata proposto un appello incidentale adesivo) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la giurisdizione del giudice italiano e,
visti gli artt. 354, 473 bis.49-51 cpc,
DICHIARA
L'omologazione della separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Foligno il 20.4.1976, e , nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1
condizioni:
1. “Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minorenne
[...] [...]
entro il giorno primo di ogni mese, la somma di €.700,00 annualmente Per_1
rivalutabile secondo gli indici Istat, e il 100% delle spese straordinarie previste
pagina 5 di 8 secondo le linee guida del CNF, da versare sul conto emiratino della signora
presso ADCB Bank Iban AE8100300012597021910001. Si precisa che CP_1
detto importo verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio applicato
dalla ADCB il giorno di ciascun versamento.
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento del coniuge, che attualmente non presta
[...]
alcuna attività lavorativa e fino al reperimento della stessa, entro il primo di
ogni mese, la somma di €.700,00 da versare sul conto emiratino della signora
presso ADCB Bank Iban AE8100300012597021910001. Si precisa che CP_1
anche detto importo verrà corrisposto in AED, in base al tasso di cambio
applicato dalla ADCB il giorno di ciascun versamento;
e, comunque, quando
anche la signora reperisse un impiego lavorativo, l'importo di €.700,00 CP_1
potrà essere ridotto ad €.350,00 solo qualora lo stipendio mensile della signora
fosse pari o superasse €.1.000,00 ciò considerando il reddito e le buste CP_1
paga del sig. da lui prodotte. Pt_1
4. La figlia rimane collocata prevalentemente presso l'abitazione del padre Per_1
ad Abu Dhabi, mentre la sig.ra si è trasferita in altro appartamento ad CP_1
Abu Dhabi.
5. La figlia potrà recarsi dalla madre tutte le volte che lo desidera e Per_1
comunque almeno due volte a settimana il pomeriggio dopo l'uscita da scuola
fino alle ore 20.30 ed i Weekend alternati con pernottamento presso la madre.
6. Per le feste comandate si seguirà il criterio dell'alternanza fra i genitori: in base
al calendario scolastico della scuola che frequenterà, durante le vacanze
natalizie potrà stare 7 giorni consecutivi con la madre e 7 con il padre e 3 Per_1
giorni consecutivi con la madre e 3 con il padre per le vacanze pasquali. Mentre
pagina 6 di 8 l'estate, terminata la scuola, la minore tornerà in Italia con la madre e vi
trascorrerà le vacanze estive sia con lei che con il padre quando costui potrà
rientrare per le ferie, alternandosi nelle abitazioni dei rispettivi genitori in Italia
come lei desidera. Tali condizioni potranno variare in base alle esigenze
lavorative dei genitori.
7. I costi dei biglietti aerei di andata e ritorno in Italia da Abu Dhabi e per
eventuali spostamenti della famiglia all'estero saranno sostenuti dal sig. Pt_1
sia per la moglie che per la figlia, nel limite di due biglietti di andata e ritorno
l'anno in classe economica, sino alla pronuncia della sentenza di divorzio.
8. Le vetture: SS VW viene assegnata a mentre la vettura Parte_1
Nissan MA viene concessa in uso a fino al 31.12.2024. Controparte_1
9. Circa il piano genitoriale che si allega si fa presente che la minore Per_1
frequenta la Raha International School con orari scolastici il lunedì e il giovedì
dalle 7,45 alle 15,00 e il venerdì dalle 7,45 alle 12,00, la cui retta viene pagata
da La ragazza viene accompagnata a scuola la mattina dal Parte_1
papà e ripresa il pomeriggio dalla madre. Svolge lezioni di nuoto 2 volte la
settimana presso il Garden Campus in Abu Dhabi, ove viene accompagnata dalla
madre e le cui spese sono sostenute dal sig. La minore , al Pt_1 Per_1
momento e fino a quando sarà necessario, svolge inoltre quali attività extra
scolastiche lezioni private di matematica e di nuoto entrambe due volte a
settimana, sempre accompagnata dalla madre e con spesa a carico del padre.
Non sono concesse uscite serali della minore, bensì se vi è l'occasione
pernottamenti presso le sue migliori e fidate amiche con l'assistenza e la
presenza dei genitori di queste, solo nei weekend o nei periodi estivi, previo
consenso di entrambe le parti.
pagina 7 di 8 10. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso.
Le spese legali sono integralmente compensate tra le parti”.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
- dispone per la prosecuzione della causa come da separata ordinanza.
Così deciso in Perugia, lì 10 Febbraio 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8