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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/09/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4968 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Fedele
[...] C.F._2
Cannerozzi
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.5.2025 e contenente istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., e – premesso di essere Parte_1 Parte_2 state dipendenti del dal 30.12.2022 al 31.3.2025, Controparte_1 allorquando i rapporti di lavoro di esse istanti venivano risolti con determinazione dirigenziale n. 341 del 19.3.2025 – adivano l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando l'illegittimità della predetta determinazione, atteso che il Comune aveva inteso cedere i rispettivi contratti di lavoro al costituito dai Comuni di , San Nicandro CP_2 Controparte_1
Garganico, Rignano Garganico e San Marco in Lamis per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs. n. 267/2000, senza concordare con il medesimo la contestuale assunzione delle dipendenti e senza porre in essere CP_2 gli atti necessari per il loro trasferimento, con ciò violando, in estrema sintesi, il principio di necessaria continuità del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario (ex art. 2112 c.c.), oltre che il dettato dell'art. 2110 c.c. (avendo la dott.ssa ritualmente e tempestivamente Parte_2 comunicato all'Ente datore di lavoro, attraverso la procedura telematica dell'Inps, di essere in malattia dal 18.3.2025 sino a tutto il 16.4.2025), e non essendo state neppure rispettate le procedure di informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali, quali previste dall'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428, espressamente richiamato dall'art. 31 del D.lgs. n.
165/2001.
Sulla scorta di quanto dedotto, le ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1.
Disapplicata la Determinazione Dirigenziale del 19.03.2025 n. 341 adottata dal
[...]
, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la illegittimità Controparte_1 della risoluzione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra le odierne ricorrenti ed il
[...]
.
2. Per l'effetto, condannare il alla Controparte_1 CP_1 Controparte_1 immediata reintegrazione nel posto di lavoro delle ricorrenti e al ripristino del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, sin dalla data del 01.04.2025. 3. Condannare il al pagamento in favore delle dott.sse Controparte_1 Parte_2
e di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima
[...] Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.374,84 ovvero pari alla somma che sarà ritenuta di giustizia, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Condannare il al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le odierne ricorrenti per il periodo dal 01.04.2025 sino alla data dell'effettiva reintegrazione”.
In via cautelare e urgente, le medesime parti chiedevano che l'adito Tribunale, nelle more della celebrazione del giudizio di merito, ordinasse al Comune di Controparte_1
l'immediato ripristino del rapporto di lavoro illegittimamente risolto.
L'Ente convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Con ordinanza pronunciata in data 18.7.2025, questo Giudice – preso atto della definizione in via transattiva della controversia – dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza cautelare, fissando apposita udienza per la trattazione del merito e rimettendo all'esito del giudizio la definitiva regolamentazione delle spese processuali.
Quindi, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 4.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle domande spiegate nel merito dalle odierne parti ricorrenti.
2 Ed invero, come evidenziato nell'ordinanza emessa in fase cautelare, è stata prodotta agli atti la seguente documentazione: a) verbale di conciliazione del 19.6.2025, con il quale è stata definita transattivamente la vertenza;
b) determinazione dirigenziale del 19.6.2025 n. 931, con la quale è stata dichiarata “decaduta” la precedente D.D. del 19.3.2025 n. 341; c) disposizione di servizio del 20.6.2025 prot. 22422, recante la riammissione in servizio a far data dal
23.6.2025, con contestuale assunzione dell'impegno, da parte del a corrispondere le CP_1 retribuzioni maturate da aprile a giugno 2025 (cfr. docc. 34-35-36, depositati in data
8.7.2025).
Quanto precede postula il venir meno dell'interesse delle parti a conseguire una pronuncia nel merito sulle domande proposte, stante il sopravvenuto ripristino del rapporto di lavoro.
3. Le spese processuali vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., conformemente all'istanza formulata sul punto dal procuratore delle parti ricorrenti
(cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate in data 21.7.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4968/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 04/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4968 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Fedele
[...] C.F._2
Cannerozzi
PARTI RICORRENTI
E
, in persona del Sindaco in carica Controparte_1
PARTE RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 11.5.2025 e contenente istanza cautelare ex artt. 669 quater e 700 c.p.c., e – premesso di essere Parte_1 Parte_2 state dipendenti del dal 30.12.2022 al 31.3.2025, Controparte_1 allorquando i rapporti di lavoro di esse istanti venivano risolti con determinazione dirigenziale n. 341 del 19.3.2025 – adivano l'intestato Tribunale del Lavoro, denunciando l'illegittimità della predetta determinazione, atteso che il Comune aveva inteso cedere i rispettivi contratti di lavoro al costituito dai Comuni di , San Nicandro CP_2 Controparte_1
Garganico, Rignano Garganico e San Marco in Lamis per la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs. n. 267/2000, senza concordare con il medesimo la contestuale assunzione delle dipendenti e senza porre in essere CP_2 gli atti necessari per il loro trasferimento, con ciò violando, in estrema sintesi, il principio di necessaria continuità del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario (ex art. 2112 c.c.), oltre che il dettato dell'art. 2110 c.c. (avendo la dott.ssa ritualmente e tempestivamente Parte_2 comunicato all'Ente datore di lavoro, attraverso la procedura telematica dell'Inps, di essere in malattia dal 18.3.2025 sino a tutto il 16.4.2025), e non essendo state neppure rispettate le procedure di informazione e confronto con le Organizzazioni Sindacali, quali previste dall'art. 47 della legge 29.12.1990 n. 428, espressamente richiamato dall'art. 31 del D.lgs. n.
165/2001.
Sulla scorta di quanto dedotto, le ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1.
Disapplicata la Determinazione Dirigenziale del 19.03.2025 n. 341 adottata dal
[...]
, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la illegittimità Controparte_1 della risoluzione dei rapporti di lavoro intercorrenti tra le odierne ricorrenti ed il
[...]
.
2. Per l'effetto, condannare il alla Controparte_1 CP_1 Controparte_1 immediata reintegrazione nel posto di lavoro delle ricorrenti e al ripristino del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, sin dalla data del 01.04.2025. 3. Condannare il al pagamento in favore delle dott.sse Controparte_1 Parte_2
e di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima
[...] Parte_1 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad € 2.374,84 ovvero pari alla somma che sarà ritenuta di giustizia, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
4. Condannare il al Controparte_1 versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le odierne ricorrenti per il periodo dal 01.04.2025 sino alla data dell'effettiva reintegrazione”.
In via cautelare e urgente, le medesime parti chiedevano che l'adito Tribunale, nelle more della celebrazione del giudizio di merito, ordinasse al Comune di Controparte_1
l'immediato ripristino del rapporto di lavoro illegittimamente risolto.
L'Ente convenuto, ancorchè ritualmente intimato, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Con ordinanza pronunciata in data 18.7.2025, questo Giudice – preso atto della definizione in via transattiva della controversia – dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all'istanza cautelare, fissando apposita udienza per la trattazione del merito e rimettendo all'esito del giudizio la definitiva regolamentazione delle spese processuali.
Quindi, in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 4.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle domande spiegate nel merito dalle odierne parti ricorrenti.
2 Ed invero, come evidenziato nell'ordinanza emessa in fase cautelare, è stata prodotta agli atti la seguente documentazione: a) verbale di conciliazione del 19.6.2025, con il quale è stata definita transattivamente la vertenza;
b) determinazione dirigenziale del 19.6.2025 n. 931, con la quale è stata dichiarata “decaduta” la precedente D.D. del 19.3.2025 n. 341; c) disposizione di servizio del 20.6.2025 prot. 22422, recante la riammissione in servizio a far data dal
23.6.2025, con contestuale assunzione dell'impegno, da parte del a corrispondere le CP_1 retribuzioni maturate da aprile a giugno 2025 (cfr. docc. 34-35-36, depositati in data
8.7.2025).
Quanto precede postula il venir meno dell'interesse delle parti a conseguire una pronuncia nel merito sulle domande proposte, stante il sopravvenuto ripristino del rapporto di lavoro.
3. Le spese processuali vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., conformemente all'istanza formulata sul punto dal procuratore delle parti ricorrenti
(cfr., in tal senso, le note di trattazione scritta depositate in data 21.7.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4968/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 04/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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