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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. MA Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso l'avv. Pietro Salvatore Secci, che lo rappre- senta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Sant'EL ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Pietro Biggio che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
e contro pagina 1 di 27 (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), residenti a [...]ed elettivamente domi- C.F._4
ciliate a Cagliari presso l'avv. Marco Marchese, che le rappresenta e difende per procura in atti appellate
e contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_4 C.F._5
Sant'EL ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso l'avv. Francesca
Curreli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
• Nel merito, accogliere lo spiegato appello e, in riforma dell'impugnata
Sentenza n° 2075/2021, emessa il 26/06/2021 dal Tribunale Ordinario di Ca- gliari, in composizione monocratica, nella causa iscritta al R.G. n°
709644/2012, pubblicata il 30/06/2021:
- In via principale, accertato per i motivi di cui alla superiore espositiva che l'inadempimento dell'appellante ha dato luogo ad un mero ri- Parte_1
tardo nella stipula della divisione ereditaria relativa al de cuius Persona_1
[...
, e non anche ad un rifiuto ad addivenire a detta stipula, per l'effetto revoca- re la condanna al pagamento di quanto dovuto dall'appellante in base all'art. 14 lett. a) dell'atto di transazione e preliminare di divisione del 01/06/2007, nei pagina 2 di 27 confronti di tutte le parti appellate , MA, , CP_1 CP_3 Controparte_4
e conseguentemente dichiarare dovuto dall'appellante, nei confronti della sola
, unicamente l'importo della clausola penale di cui all'art. 14 Controparte_1
lett. b), da rideterminarsi, ex art. 1384 C.C., in quella minor misura ritenuta di equità e di giustizia, tenuto conto del concorrente inadempimento del coerede
, nonché del minor periodo a cui è ascrivibile il ritardo Persona_2
alla stipula, ossia quantomeno dal 20/03/2012 sino al 07/07/2014; con conse- guente rideterminazione delle spese e competenze liquidate nel giudizio di primo grado.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della do- manda che precede, accertata la manifesta eccessività ex art. 1384 C.C. della clausola penale contenuta nell'art. 14 lett. a) dell'atto di transazione e prelimi- nare di divisione del 01/06/2007, nonché l'assorbimento in detta clausola pena- le di quella prevista all'art. 14 lett. b) del citato atto transattivo, per l'effetto ri- durre l'importo dovuto in base alla clausola penale ex art. 14 lett. a), nei con- fronti di tutte le parti appellate, in quella minor misura che sarà ritenuta di giu- stizia e secondo equità, e revocare altresì la condanna al pagamento della pena- le ex art. 14 lett. b), disposto nella Sentenza impugnata in favore della sola
[...]
; con conseguente rideterminazione delle spese e competenze li- Parte_2
quidate nel giudizio di primo grado.
- Con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudi- zio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, ogni Controparte_1
contraria istanza rigettata:
pagina 3 di 27 in via principale
1 – confermare integralmente la sentenza n. 2075/2021 pronunciata dal Tri- bunale Ordinario di Cagliari il 26.06.2021, rigettando l'avverso appello;
in subordine, e per quanto occorrer possa anche a titolo di appello inci- dentale condizionato,
2 – condannare a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'intera penale di cui all'art. 14 lett. a) del contratto di transazione stipulato tra i coeredi il 01.06.2007, ovvero la penale di cui all'art. 14 lett. b) della prefata transazione nella misura delle somme ivi previste con decorrenza quantomeno dal 12.08.2009, data stabilita dalle parti per la stipulazione dell'atto di divisio- ne notarile, ovvero dal 27.07.2010, data di formale messa in mora di CP_5
[..
, e fino a quella del 7.07.2014, data di scioglimento della comunione eredita- ria tra i consorti , limitando comunque la misura delle prefate somme CP_1
all'importo di cui alla sentenza gravata;
sempre in subordine, e per quanto occorrer possa a titolo di appello in- cidentale condizionato,
3 – condannare al risarcimento dei danni dal medesimo cagio- Parte_1
nati a in ragione del rifiuto e dei ritardi frapposti allo sciogli- Controparte_1
mento della comunione ereditaria, e quindi nell'attribuzione della quota eredi- taria di pertinenza dell'appellata, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, sulla base della mancata percezione dei frutti relativi alla quota di pertinenza di detta appellata, ovvero anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il tutto nei limiti della somma già deliberata nella sentenza impugnata. in ogni caso
pagina 4 di 27 5 – con gli interessi legali di mora, con la decorrenza già stabilita dal primo giudice, e con vittoria di spese ed onorari.
Nell'interesse di MA e : voglia la Corte d'appello adita, CP_3
- dichiarare infondata e rigettare l'avversa impugnazione e confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n.
2075/2021, pubblicata il 30 giugno 2021;
- in subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello formulato da e di ritenuta inapplicabilità, in favore di e Parte_1 CP_2 [...]
, della penale di cui all'art. 14, lett a) dell'accordo di transazio- CP_6
ne e preliminare di divisione in data 1 giugno 2007, condannare Pt_1
al pagamento, in favore di e , di tutti i
[...] CP_2 CP_3
danni a queste ultime causati per effetto del suo inadempimento in rela- zione alla mancata stipula dell'atto di divisione notarile, nella misura che risulterà dovuta in causa, occorrendo anche con valutazione equita- tiva, con interessi e rivalutazione;
- sempre in subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello formu- lato da e di ritenuta inapplicabilità o di riduzione della pe- Parte_1
nale di cui all'art. 14, lett a) dell'accordo di transazione e preliminare di divisione del 1 giugno 2007 disposta dal Giudice di primo grado in favo- re di e , riformare la sentenza del Tribunale di CP_2 CP_3
Cagliari n. 2075/2021, nella parte in cui ha ridotto la penale di cui all'art. 14 lett. f) dello stesso accordo e condannare al pa- Parte_1
gamento, in favore di e , della somma di € CP_2 CP_3
59.400,00 ciascuna, o di quell'altra somma che risulterà dovuta in causa,
pagina 5 di 27 occorrendo anche con valutazione equitativa, con interessi e rivalutazio- ne;
- in ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento Parte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore di e . CP_2 CP_3
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, riget- Controparte_4
tata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare l'avversa impugnazione e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2075/2021, pubblicata il 30 giugno 2021;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa im- pugnazione e limitatamente al caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere non applicabile o non dovuta da a la penale di Parte_1 Controparte_4
cui all'art. 14 lett a) dell'atto di transazione del 1 giugno 2007, nell'interesse di si chiede la condanna di alla rifusione, in suo Controparte_4 Parte_1
favore, dei danni subiti nella misura che risulterà dovuta in causa, o determina- ta secondo equità, in ogni caso con interessi e rivalutazione.
- Sempre in subordine e sempre nella denegata ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Cagliari ritenesse l'inapplicabilità o anche la riduzione della pena- le di cui all'art. 14 lett a), prevista dall'atto di transazione del 1 giugno 2007 e riconosciuta dal Giudice di primo grado, riformare la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 2075/2021, nella parte in cui ha ridotto la penale di cui all'art. 14 lett. f) della transazione e condannare al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 59.400,00, o di quell'altra maggiore o Controparte_4
pagina 6 di 27 minore che risulterà dovuta in causa, o determinata secondo equità, in ogni ca- so con interessi e rivalutazione.
- In ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento del- Parte_1
le spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore dell'appellato . Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio i propri fratelli , MA, Parte_1 CP_1
e (proc. n. 9644/2012), al fine di ottenere CP_3 CP_4 Persona_2
l'annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 20 marzo 2012, assunto in contrasto con l'atto di transazione stipulato dagli eredi in data CP_1
1° giugno 2007, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria secondo quando previsto nell'atto di transazione e nel verbale di accettazione dei lotti sottoscritto in data 11-12 giugno 2009.
Il convenuto aderì alle domande dell'attore. Persona_2
Tutti gli altri fratelli resistettero alla domanda di annullamento del lodo mentre aderirono a quella di scioglimento della comunione.
In via riconvenzionale, poi, i convenuti chiesero:
• MA e l'applicazione nei confronti di e CP_3 Pt_1 [...]
delle penali previste all'articolo 14 lettere a) e f) del citato Per_2
atto di transazione e, in via subordinata, il risarcimento del danno per non avere potuto disporre dei bene destinati loro e dei relativi frutti;
• TT l'applicazione cumulativa nei confronti di e Pt_1
delle penali previste all'articolo 14 lettere a), b) e f) Persona_2
del citato atto di transazione nonché la restituzione di euro 14.398,87
pagina 7 di 27 quale somma sostenuta per il pagamento di debiti riconducibili alla gestione della da parte di;
CP_8 Pt_1
• l'applicazione nei confronti di e CP_4 Pt_1 Parte_3
delle penali previste all'articolo 14 lettere a) e f) del citato atto
[...]
di transazione (e, in via subordinata, il risarcimento dei danni arreca- ti, arrecati dai fratelli per omessa cura, alla villa al di Parte_4
cui egli era stato assegnatario) nonché anche egli la restituzione di euro 14.398,87 per lo stesso titolo indicato al punto che precede.
Con ordinanza depositata in data 10 luglio 2014, il Tribunale di Cagliari ri- gettò la domanda di nullità/annullabilità del lodo e dichiarò esecutivo il proget- to di divisione predisposto secondo l'ipotesi concordemente formulata dalle parti in base agli accordi raggiunti con l'atto di transazione e con sentenza n.
2024/2018.
*
Con separata ordinanza vennero disposte la separazione delle cause e la formazione di un distinto fascicolo per la decisione sulle residue domande, dando luogo al procedimento distinto al n. R.G. 709644/2012.
In corso di causa, , MA, e diedero atto di aver CP_1 CP_3 CP_7
raggiunto in via stragiudiziale un accordo col fratello e di voler Persona_2
proseguire il procedimento nei soli riguardi dell'originale attore.
Con la sentenza n. 2075, pubblicata il 30 giugno 2021, il Tribunale:
- prese atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra
, da un lato, ed , MA e Persona_2 CP_1 CP_3 [...]
, dall'altro lato;
CP_4
pagina 8 di 27 - condannò al pagamento in favore di: Pt_1
i. delle penali previste dall' art. 14 lettere a) e b) CP_1
dell'atto di transazione nella complessiva misura di euro
170.000,00;
ii. MA, e delle penali previste dall' art. 14 let- CP_3 CP_7
tere a) e f) dell'atto di transazione nella complessiva misura di
170.000,00 euro ciascuno;
- rigettò tutte le altre domande;
- condannò al pagamento delle spese a favore delle altre parti. Pt_1
A fondamento della decisione -per quanto di interesse in questa sede- il Tri- bunale ritenne:
1. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. a) – Rifiuto di stipulare l'atto no- tarile di divisione, che si fosse ingiustificatamente rifiutato Parte_1
di stipulare l'atto notarile di divisione immobiliare, nonostante:
o l'accordo transattivo prevedesse tale obbligo;
o il progetto di divisione fosse stato sottoscritto da tutti i coeredi;
o il collegio arbitrale avesse accertato l'assenza di impedimenti al- la stipula e che tale condotta, in violazione dell'obbligo contrattuale, integrasse l'inadempimento sanzionato dalla penale di euro 150.000,00 in favore di ciascun coerede;
2. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. b) – nella stipula della Pt_5
divisione, che lo scioglimento della comunione fosse avvenuto solo nel luglio 2014, ben oltre il termine concordato del 12 agosto 2009, con ri-
pagina 9 di 27 tardo imputabile unicamente a , che aveva ostacolato Parte_1
l'attuazione degli accordi, con conseguente applicazione della penale giornaliera per 1410 giorni per complessivi euro 142.500,00, ridotta per eccessività (vedi infra);
3. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. f) – Inadempimento degli obbli- ghi relativi alla gestione della società che non aves- CP_8 Parte_1
se adempiuto agli obblighi assunti in relazione alla gestione della socie- tàe, in particolare, che:
o non avesse saldato debiti risarcitori e legali derivanti dalla pro- pria gestione;
o avesse lasciato che tali oneri gravassero sulla società, di cui gli altri coeredi erano soci.
In ragione del riconoscimento di una pluralità di penali, il giudice ricondus- se a equità la penale ex art. 14 lett. b) richiesta da e quella ex art. 14 CP_1
lett. f) richiesta da MA, e . CP_3 Controparte_7
Quanto alla prima, il Tribunale valutò l'importo di euro 142.500,00 manife- stamente eccessivo, tenuto conto:
o dell'entità del patrimonio ereditario (circa euro 6.000.000,00);
o della quota spettante al singolo coerede (circa un milione di eu- ro);
o del fatto che, pur essendo stata espressamente pattuita
l'applicabilità congiunta delle penali per ogni ipotesi di ina- dempimento o ritardo contemplato in transazione, quelle di cui agli articoli 14 lett. a) e b) mirano nella sostanza a tutelare
pagina 10 di 27 l'unitario interesse alla stipula della divisione;
e ridusse la penale a euro 20.000,00, da sommarsi a quella per ritardo, per un totale di euro 170.000,00.
Quanto alla seconda penale, il Tribunale valutò l'importo di euro 59.400,00 ciascuno sproporzionato rispetto al valore dell'inadempimento (debiti pari a circa euro 32.000,00), tenuto conto:
o dell'interesse dei coeredi al rispetto degli obblighi;
o della sproporzione tra penale e danno effettivo e ridusse anche questa penale a euro 20.000,00 per ciascun coerede, da som- marsi a quella ex lett. a), per un totale di euro 170.000,00.
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione , il quale ha Parte_1
sollevato due articolate doglianze.
2.1 Con un primo motivo d'appello, l'appellante ha denunciato l'erronea applicazione congiunta delle clausole penali ex art. 14 lett. a) e b), evidenzian- do:
- come la propria condotta avesse concretato, in realtà, un mero ritardo nell'adempimento, posto che egli, in sede giudiziale, aveva domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, come ricono- sciuto dallo stesso Tribunale in sentenza, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione solo la penale per ritardo e non anche quella per rifiuto;
- la contraddittorietà della motivazione del primo giudice e l'errata interpretazione delle clausole contrattuali, per avere il primo giudice:
pagina 11 di 27 i. applicato entrambe le penali, sul rilievo che fossero in- tegrate fattispecie distinte;
ii. pur riconoscendo come entrambe mira[sser]o nella so- stanza a tutelare l'unitario interesse alla stipula della divi- sione;
iii. omettendo, però, di considerare che l'art. 1383 c.c. esclude la cumulabilità della prestazione principale e della penale, salvo che quest'ultima sia prevista per il semplice ri- tardo;
- l'imputazione esclusiva a sé stesso dell'inadempimento, mal- grado lo stesso giudice avesse riconosciuto che anche Persona_3
aveva frapposto impedimenti e che la clausola penale fa-
[...]
cesse riferimento alla parte inadempiente, con conseguente obbliga- zione solidale a carico di tutti i coeredi inadempienti.
2.2 Con un secondo motivo ha denunciato la manifesta eccessività della clausola penale per il rifiuto e la manifesta eccessività dell'applicazione con- giunta delle clausole penali per il rifiuto e il ritardo.
A sostegno della doglianza, ha osservato: Parte_1
- che il riconoscimento l'importo di euro 150.000,00 per ciascuno dei cinque (teorici) coeredi comportava una condanna sproporziona- ta pari a euro 750.000,00, ovvero circa il 75% della propria quota ereditaria;
- di avere chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione, senza trarre alcun indebito vantaggio da siffatto agire né determinare pagina 12 di 27 alcuno squilibrio nel più generale quadro degli interessi delle parti complessivamente considerate;
- che alla clausola penale non può riconoscersi la finalità di corri- spondere al danneggiato un risarcimento ulteriore a quello necessario per ristorare il danno subito, atteso che anche la clausola penale non si sottrae al principio di equa proporzione tra illecito e sanzione, tan- to più in una situazione di applicazione congiunta di più penali;
- che il primo giudice aveva ridotto d'ufficio le penali ex lett. b) e f) per eccessività, ma non aveva applicato lo stesso criterio alla pena- le ex lett. a), pur essendo di importo superiore e fondata su una con- dotta che ha comunque portato all'adempimento;
- che l'inadempimento era stato cagionato in misura paritaria dal- la condotta del germano . Persona_2
2.3 Infine, l'appellante ha chiesto la rideterminazione spese di lite liquidate in primo grado, sollecitando una nuova regolamentazione delle spese proces- suali in considerazione dell'esito complessivo della lite, tramite una nuova va- lutazione della soccombenza, in base ad un criterio globale ed unitario della li- te, tenuto conto anche del rigetto dell'istanza di sequestro richiesta dagli odier- ni appellati nell'ambito dei procedimenti iscritti ai nn. 9644/2012-1 e
9644/2012-2 R.G.
3. Gli appellati hanno tutti resistito all'impugnazione e chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, assumendo in parte delle posizioni comuni.
3.1 Tutte le parti appellate, in particolare, hanno:
• ribadito la legittimità e fondatezza della condanna alle penali;
pagina 13 di 27 • contestano la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe trattato di un mero ritardo e non di un rifiuto, sottolineando che la divisione giudizia- le era stata necessitata proprio dal suo comportamento inadempiente;
• protestato l'infondatezza della richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., considerati il proprio interesse concreto e rilevante all'adempimento e i danni subiti.
• sottolineano la reiterazione degli inadempimenti da parte di Parte_6
[...
, anche dopo il lodo arbitrale del 2012 e le successive sentenze di ri- getto delle sue pretese;
o rilevato la mala fede processuale dell'appellante, che aveva reiterato domande già respinte con sentenze passate in giudicato, aggravando il contenzioso e giustificando la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Tutte le comparse degli appellati hanno evidenziato come Parte_1
avesse beneficiato della transazione, ricevendo somme e beni (tra cui il lotto edificabile n. 7 ed euro 131.974,32), e solo successivamente avesse rifiutato di adempiere e hanno rimarcato il carattere sistematico e strumentale delle azioni giudiziarie promosse dall'appellante, temerarie e dilatorie.
3.2. Gli appellati hanno, poi, articolato difese specifiche e formulato appello incidentale.
3.2.1 Evidenziato di non aver mai goduto di alcun bene ereditario e di aver subito un danno economico rilevante, : Controparte_1
- ha diffusamente argomentato la sussistenza dei presupposti di cumu- lo delle penali per rifiuto e ritardo;
- ha proposto appello incidentale condizionato per ottenere:
pagina 14 di 27 o l'applicazione alternativa di una delle due penali;
o ovvero il risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., quantificato in base alla mancata percezione dei frutti (stimati in oltre euro
311.000,00).
3.2.2 Per il caso di inapplicabilità della penale per rifiuto della prestazione,
ha proposto appello incidentale diretto a ottenere il risarci- Controparte_4
mento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in circa euro
400.000,00, derivante dalla perdita di valore di un immobile (villa al Pt_4
) a lui poi assegnato e non oggetto di manutenzione cura da parte del
[...] [...]
e dalla mancata possibilità di disporne. Pt_7
Per il caso di inapplicabilità o riduzione della penale per rifiuto della presta- zione, ha proposto appello incidentale diretto a ottenere la Controparte_4
piena applicazione della penale ex art. 14 lett. f) (euro 59.400,00), ridotta dal primo giudice a euro 20.000,00.
3.2.3 Per il caso di inapplicabilità della penale per rifiuto della prestazione
MA e hanno chiesto il risarcimento dei danni da mancata perce- CP_3
zione dei frutti degli immobili locati (stimati in euro 120.446,67 per prima e in euro 193.913,33 per la seconda).
Per il caso di inapplicabilità o riduzione della penale per rifiuto della presta- zione hanno chiesto la piena applicazione della penale ex art. 14 lett. f) (euro
59.400,00), ridotta dal primo giudice.
* * *
4. Il primo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
pagina 15 di 27 4.1 Prima di tutto, s'impone la qualificazione della condotta di Parte_1
in relazione all'obbligo di stipula dell'atto pubblico di divisione assunto con l'accordo transattivo.
Risulta assolutamente incontestato (nonché provato dalla copiosa documen- tazione in atti) che l'odierno appellante si fosse reiteratamente e ingiustificata- mente sottratto alla stipula dell'atto pubblico di divisione e, anzi, avesse impu- gnato il lodo che aveva accertato l'insussistenza di impedimenti alla stipula dell'atto e avesse proposto, invece, domanda di divisione giudiziale.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la sua condotta ha certamente integrato un rifiuto della prestazione dovuta e non un semplice ritardo, proprio perché la stipula dell'atto notarile non è mai avvenuta per l'atteggiamento ostruzionistico di e lo scioglimento della comunione ereditaria è Parte_1
avvenuto in forza di divisione giudiziale.
In materia di obbligazioni, il ritardo si configura quando il debitore non ese- gue la prestazione entro il termine pattuito, in una situazione in cui, però,
l'adempimento è ancora possibile.
L'inadempimento definitivo si verifica, invece, quando la prestazione non è stata eseguita e non può più esserlo, per impossibilità oggettiva, rifiuto espres- so o implicito, o decorso infruttuoso del termine essenziale.
La differenza ontologica tra le due figure risiede nella persistenza o meno della possibilità di eseguire la prestazione. Il ritardo implica una prestazione ancora possibile, mentre l'inadempimento una prestazione ormai irrealizzabile o rifiutata, con conseguente scioglimento del vincolo obbligatorio e attivazione dei rimedi risolutori e risarcitori.
pagina 16 di 27 Tanto considerato, l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 14, lett.
a), espressamente prevista per l'ipotesi di rifiuto della stipula dell'atto notarile
(ossia inadempimento all'obbligo assunto con l'accordo transattivo), risulta, pienamente, conforme alla volontà negoziale delle parti, come chiaramente de- sumibile dal tenore letterale dell'accordo.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la stipula dell'atto notarile costituiva il fulcro dell'accordo transattivo, a sua volta funzionale a evitare ul- teriori contenziosi e a garantire una rapida ed efficace definizione della comu- nione ereditaria.
La pretesa dell'appellante di connotare in termini di mero ritardo la propria condotta omissiva è infondata, giacché la sua pervicace volontà di opporsi alla divisione negoziale si è tradotta -con la domanda di annullamento del lodo e la domanda di divisione giudiziale- in un rifiuto (definitivo) e non già in un ritar- do nell'adempimento dell'obbligo assunto con la transazione.
Non vale osservare che il procedimento di divisione giudiziale sia stato de- finito tramite un provvedimento che ha recepito l'accordo dei condividenti e che, dunque, l'interesse degli altri coeredi sia stato comunque soddisfatto.
Lo scioglimento della comunione non è avvenuto in ragione dell'accordo delle parti, bensì in forza del procedimento giudiziale, nell'ambito del quale l'accordo dei condividenti ha costituito solo una delle alternative modalità di definizione del giudizio.
4.2 L'appello è fondato, invece, con riguardo al profilo della compatibilità e cumulabilità delle penali previste alle lettere a) e b) dell'art. 14 per rifiuto e ri- tardo.
pagina 17 di 27 Pur riconoscendo come le penali in questione mirassero nella sostanza a tu- telare l'unitario interesse alla stipula della divisione, il Tribunale ha contraddit- toriamente ritenuto che la prima penale fosse correlata all'inadempimento dell'obbligo di stipula dell'atto notarile di divisione, mentre la seconda al ritar- do nella conclusione della divisione.
Per quanto sopra argomentato in ordine ai concetti di ritardo e di inadempi- mento, deve ritenersi che l'applicazione congiunta delle due penali risulti logi- camente e giuridicamente preclusa, in quanto la fattispecie del rifiuto definitivo di adempiere esclude, per definizione, la rilevanza autonoma del ritardo (che dal punto di vista fenomenico lo precede).
In tal senso, il ritardo non può essere considerato autonomamente sanziona- bile, poiché esso si è protratto sino al punto da rendere necessaria l'azione giu- diziale per ottenere l'adempimento, con conseguente assunzione del carattere di rifiuto definitivo, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In tale senso, la Suprema Corte ha recentemente fatto applicazione di tali principi, ribadendo che la clausola penale stipulata per il caso di ritardo nell'a- dempimento cessa, evidentemente, questa sua funzione se e quando l'inadempimento diventi definitivo (cfr. Cass., 10 aprile 2025, n. 9425, e in precedenza Cass., 3 settembre 2019, n. 22050).
Ne consegue che, nella fattispecie, la clausola penale di cui all'art. 14, lett.
b), non possa trovare applicazione, essendo assorbita dalla fattispecie più grave del rifiuto, già sanzionata dalla clausola di cui alla lett. a).
La clausola penale di cui all'art. 14 lett. b) dell'atto di transazione è espres- samente correlata al ritardo nella stipula dell'atto di divisione e presuppone che pagina 18 di 27 la prestazione dedotta nell'oggetto dell'obbligazione assunta sia ancora possi- bile (nel senso sopra indicato) e ne sia solo differita l'esecuzione.
Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, essendo stato l'inadempimento dell'appellante caratterizzato da una opposizione radicale e continuativa all'esecuzione degli accordi.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato cumula- tivamente le due clausole penali, mentre avrebbe dovuto limitarsi alla sola ap- plicazione della penale prevista per il rifiuto (art. 14 lett. a), escludendo quella relativa al ritardo (art. 14 lett. b).
La difesa degli appellati in genere e di , in particolare, se- Controparte_1
condo cui l'art. 14 lett. g) dell'atto di transazione prevede il cumulo delle pena- li in caso di pluralità di inadempimenti o ritardi da parte dello stesso soggetto non porta al rigetto dell'appello, proprio perché, nel caso di ritardo protratto tanto da sostanziare un rifiuto di esecuzione della prestazione (id est, inadem- pimento), non è ravvisabile una pluralità di condotte sanzionabili (in riferimen- to alle azioni impeditive alla stipula dell'atto notarile da parte di ), Parte_1
ma un unico comportamento qualificabile come rifiuto.
4.3 L'appello è infondato nella parte in cui pretenderebbe di conseguire un
(indeterminato) beneficio dal coinvolgimento del fratello nella Persona_2
vicenda, sul rilievo che anche questi avrebbe ostacolato la stipula dell'atto di divisione.
Nei rapporti con gli odierni appellati, non ha interesse Parte_1
all'accertamento giacché l'eventuale responsabilità di sarebbe Persona_2
meramente solidale e non ridurrebbe in alcun modo quella dell'appellante, il pagina 19 di 27 quale sarebbe tenuto, in ogni caso, per intero al pagamento della penale.
4.4 Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto solo nella parte in cui contesta la cumulabilità delle penali mentre deve essere rigettato nella rimanente parte.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento della penale ex art. 14 lett. b) a favore Parte_1
della sorella . CP_1
5. Il secondo motivo di appello è anche esso fondato, nei termini che seguo- no.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ord.
20 settembre 2023, n. 26901 e, ord. 27 maggio 2024, n. 14706), ai sensi dell'art. 1384 c.c., il giudice è chiamato a valutare la manifesta eccessività del- la penale non solo con riferimento all'interesse del creditore al momento della stipulazione del contratto, ma anche alla luce delle circostanze sopravvenute e del concreto pregiudizio subito, tenendo conto dei principi di buona fede, cor- rettezza e solidarietà che informano l'esecuzione del rapporto obbligatorio.
Tali principi sono stati ulteriormente chiariti da una successiva pronuncia, secondo la quale il criterio fondamentale per la valutazione dell'eccessività del- la penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, da valutarsi non solo alla data di stipulazione del contratto, ma anche al momento della sua applicazione.
In particolare, la clausola penale, quale predeterminazione forfettaria del danno, deve essere parametrata all'effettiva incidenza dell'inadempimento sul- lo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, mediante pagina 20 di 27 una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in assenza della clausola (Cass., ord. 7 luglio 2025, n. 18463).
Nel caso di specie, l'interesse dei coeredi allo scioglimento della comunione ereditaria è stato comunque soddisfatto, sia pure mediante il ricorso al proce- dimento di divisione giudiziale, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale di
Cagliari del 7 luglio 2014.
Tale risultato, pur non derivante dall'atto negoziale originariamente previsto dalle parti, ha comunque consentito ai condividenti di acquisire la titolarità esclusiva dei beni loro spettanti secondo l'atto transattivo, soddisfacendo l'interesse sostanziale perseguito con la transazione.
In tale contesto, l'applicazione integrale della penale di euro 150.000,00 in favore di ciascun coerede (per un totale di euro 600.000,00), risulterebbe spro- porzionata rispetto al valore della quota ereditaria spettante all'appellante, sti- mata in circa un milione di euro, e risulterebbe tale da determinare un consi- stente depauperamento della stessa, con effetti che travalicano la funzione ri- sarcitoria propria della clausola penale, assumendo connotati punitivi non compatibili con il sistema civilistico e non sarebbe proporzionata all'interesse dei creditori all'adempimento.
Tale valutazione non prescinde, evidentemente, dalle difese degli appellati, che hanno evidenziato il comportamento inaccettabilmente dilatorio dell'odierno appellante e il danno subito in conseguenza del ritardo nella stipu- la dell'atto di divisione.
Il peso delle condotte di , pur rilevante ai fini della valutazione Parte_1
dell'inadempimento, non esclude la necessità di una riduzione equitativa della pagina 21 di 27 penale, alla luce della realizzazione dell'interesse sostanziale (ossia l'acquisizione in proprietà esclusiva di beni dell'asse ereditario) a tutela del quale i coeredi avevano previsto le clausole penali per cui è causa.
Né vale osservare che una valutazione siffatta non tenga conto del danno ef- fettivamente subito dai coeredi creditori, ove parametrato al valore dei frutti non percepiti e agli oneri sostenuti.
A questo proposito occorre osservare come i frutti dei beni ereditari non percepiti dagli odierni appellati e gli esborsi relativi alla comunione non inte- grino un danno derivato dall'atteggiamento ostruzionistico di . Parte_1
In sede di divisione giudiziale, i coeredi creditori avrebbero dovuto/potuto pretendere il rendimento del conto dei frutti ricavabili dei beni ereditari nella disponibilità esclusiva di uno di loro, così recuperando, attraverso il meccani- smo delle imputazioni dei frutti e degli oneri di cui agli artt. 724 e 725 cc., il valore dei frutti non percepiti e/o degli oneri anticipati.
In questa prospettiva, il rifiuto da parte di di addivenire allo Parte_1
scioglimento negoziale della comunione non ha inciso, in sé e per sé, sul diritto dei fratelli di godere dei frutti dei bene;
esso ha, indiscutibilmente, frustrato il loro diritto di addivenire al tempestivo scioglimento della comunione, ledendo la loro legittima aspettativa di godere di una proprietà individuale e di disporne autonomamente.
In tale modo, ha sì procurato ai fratelli un danno, ma diverso Parte_1
da quello collegato alla mancata o tardiva percezione dei frutti, che riesce cer- tamente soddisfatto, tanto più in difetto di una precisa individuazione da parte degli interessati, da una penale di ammontare inferiore rispetto a quella pattui-
pagina 22 di 27 ta.
A questo proposito, alla luce delle considerazioni che precedono, questa
Corte ritiene equo ridurre a un terzo l'importo della penale di cui all'art. 14 lett.
a) dell'atto di transazione,
La misura di euro 50.000,00 in favore di ciascun coerede appare congrua in ragione del danno ipotizzabile in capo agli coeredi e proporzionata al loro inte- resse all'adempimento, così come concretamente realizzatosi.
In tale ridotta misura, la penale vede sfumata la connotazione afflittiva dell'ammontare negozialmente stabilito e soddisfa, comunque -al di là di ogni dubbio- l'interesse dei creditori all'adempimento.
Atteso che, per fermo insegno del giudice di legittimità, la penale di cui all'art. 1382 c.c. costituisce debito valuta e non di valore (Cass., 8 aprile 1998,
n. 3641), non spetta ai coeredi creditori la rivalutazione della somma loro spet- tante.
Sono dovuti, invece, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., gli interessi al tasso legale, oggetto di specifica domanda degli appellati.
6. Gli appelli incidentali (condizionati) degli appellati sono infondati e non devono essere accolti.
6.1 MA e nonché il fratello hanno formulato CP_3 CP_4
domanda di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento di in ca- Pt_1
so di ritenuta inapplicabilità della penale prevista dalla lett. a) dell'accordo transattivo.
La conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha mantenuto ferma la condanna al pagamento della penale per il rifiuto esclude che operi la condi-
pagina 23 di 27 zione cui sono subordinati gli appelli incidentali, non avendo le parti chiesto il riconoscimento del danno derivante dall'inadempimento (anche) per il caso di riduzione della penale per il rifiuto.
Gli appelli condizionati alla riduzione della clausola penale per il rifiuto in relazione alla riduzione, operata dal primo giudice, dell'importo relativo alla clausola della lett. f) sono, invece, infondati.
Richiamati i principi giurisprudenziali citati al par. 5, deve ritenersi che la valutazione del primo giudice in ordine ai presupposti di riduzione della penale debba trovare conferma pur nella mutata situazione derivante dalla riduzione della penale sub a) attuata da questa Corte.
Rimane, infatti, invariato il fatto –in alcun modo contestato dagli opponen- ti– che il debito totale riconducile alla gestione di sia risultato non Parte_1
superiore a euro 32.000,00 (24.131,78 + 7.487,30), ovverosia pari a poco più della metà della penale di euro 59.400,00 che sarebbe spettante ad ogni coerede secondo l'incontestato calcolo effettuato dal primo giudice.
Avuto riguardo all'interesse degli altri coeredi al rispetto degli obblighi as- sunti da in ordine alle passività a lui riconducibili, il riconosci- Parte_1
mento della penale nella misura pretesa dagli appellati si tradurrebbe, conside- rati i debiti rimasti a carico della società (di cui MA, e , uni- CP_3 CP_7
tamente a , erano gli unici soci), in un arricchimento a favore degli CP_1
appellanti incidentali.
Conseguentemente, deve ritenersi ampiamente giustificata la riduzione della penale a euro 20.000,00 per ognuno dei coeredi/soci, trattandosi di somma, ad- dirittura superiore alla quota dei debiti sociali di cui ciascuno dei soci ha dovu-
pagina 24 di 27 to farsi carico.
6.2 ha chiesto, in via incidentale, l'applicazione congiunta Controparte_1
delle penali per ritardo e per rifiuto, eventualmente ridotte nel loro ammontare o l'applicazione integrale di una delle due.
Quanto sopra argomentato in ordine ai due motivi d'appello principale comporta il rigetto dell'appello condizionato.
È infondata anche la ulteriore pretesa subordinata di risarcimento del danno.
A questo proposito occorre considerare come lo stesso meccanismo della clausola penale esclude che, ai sensi dell'art. 1383 c.c., il creditore possa do- mandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata sti- pulata per il semplice ritardo.
Nella fattispecie, il riconoscimento della penale per l'inadempimento, esclu- de la possibilità di ottenere i danni, atteso che la penale consiste appunto nella preventiva liquidazione forfetaria dei danni dell'inadempimento.
7. Il governo delle spese processuali deve avvenire sulla base dell'esito complessivo della lite.
In quest'ottica, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensa- zione per un quinto delle spese del giudizio e per la condanna di Parte_1
alla rifusione in favore degli odierni appellati della rimanente frazione delle spese, tenuto conto della assolutamente prevalente soccombenza dell'appellante.
Sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il presente grado di giudizio, sullo scaglione euro 26.001-52.000,00 per pagina 25 di 27 quanto riguarda la parte e su quello euro 52.001-260.000,00 Controparte_1
per quanto riguarda gli altri appellati (con la maggiorazione per il numero delle parti aventi la stessa posizione per quanto riguarda MA e ). CP_3
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_6
[...
contro la sentenza n. 2075/2021 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 50.000,00 in favore Parte_1
di , oltre interessi al tasso legale dalla domanda al Controparte_1
saldo;
3. condanna al pagamento di euro 70.000,00 ciascuno Parte_1
in favore di MA, e , oltre interessi al CP_3 Controparte_4
tasso legale dalla domanda al saldo;
4. dichiara le spese processuali compensate per un quinto e con- danna l'appellante principale alla rifusione della restante parte che liquida in:
i. euro 6.092,8 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 5.556,80 per compensi per il presente grado, oltre pagina 26 di 27 spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di;
Controparte_1
ii. euro 11.282,40 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 7.992,80 per compensi per il presente grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di Controparte_9
[... ;
iii. euro 11.282,40 per compensi e in euro 2.961,60 per la maggiorazione per il numero delle parti per il giudizio di primo grado e in euro 7.992,80 per compensi e in euro
2.098,20 per la maggiorazione per il numero delle parti per il presente grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di
MA e , in solido fra loro;
CP_3
5. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo uni- ficato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 27 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. MA Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. MA Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 374 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ), residente a [...]e ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato, presso l'avv. Pietro Salvatore Secci, che lo rappre- senta e difende per procura in atti, appellante contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
Sant'EL ed elettivamente domiciliata a Cagliari, presso l'avv. Pietro Biggio che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata
e contro pagina 1 di 27 (c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._3 CP_3
), residenti a [...]ed elettivamente domi- C.F._4
ciliate a Cagliari presso l'avv. Marco Marchese, che le rappresenta e difende per procura in atti appellate
e contro
(c.f. ), residente a [...]Controparte_4 C.F._5
Sant'EL ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso l'avv. Francesca
Curreli che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte d'appello, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:
• Nel merito, accogliere lo spiegato appello e, in riforma dell'impugnata
Sentenza n° 2075/2021, emessa il 26/06/2021 dal Tribunale Ordinario di Ca- gliari, in composizione monocratica, nella causa iscritta al R.G. n°
709644/2012, pubblicata il 30/06/2021:
- In via principale, accertato per i motivi di cui alla superiore espositiva che l'inadempimento dell'appellante ha dato luogo ad un mero ri- Parte_1
tardo nella stipula della divisione ereditaria relativa al de cuius Persona_1
[...
, e non anche ad un rifiuto ad addivenire a detta stipula, per l'effetto revoca- re la condanna al pagamento di quanto dovuto dall'appellante in base all'art. 14 lett. a) dell'atto di transazione e preliminare di divisione del 01/06/2007, nei pagina 2 di 27 confronti di tutte le parti appellate , MA, , CP_1 CP_3 Controparte_4
e conseguentemente dichiarare dovuto dall'appellante, nei confronti della sola
, unicamente l'importo della clausola penale di cui all'art. 14 Controparte_1
lett. b), da rideterminarsi, ex art. 1384 C.C., in quella minor misura ritenuta di equità e di giustizia, tenuto conto del concorrente inadempimento del coerede
, nonché del minor periodo a cui è ascrivibile il ritardo Persona_2
alla stipula, ossia quantomeno dal 20/03/2012 sino al 07/07/2014; con conse- guente rideterminazione delle spese e competenze liquidate nel giudizio di primo grado.
- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della do- manda che precede, accertata la manifesta eccessività ex art. 1384 C.C. della clausola penale contenuta nell'art. 14 lett. a) dell'atto di transazione e prelimi- nare di divisione del 01/06/2007, nonché l'assorbimento in detta clausola pena- le di quella prevista all'art. 14 lett. b) del citato atto transattivo, per l'effetto ri- durre l'importo dovuto in base alla clausola penale ex art. 14 lett. a), nei con- fronti di tutte le parti appellate, in quella minor misura che sarà ritenuta di giu- stizia e secondo equità, e revocare altresì la condanna al pagamento della pena- le ex art. 14 lett. b), disposto nella Sentenza impugnata in favore della sola
[...]
; con conseguente rideterminazione delle spese e competenze li- Parte_2
quidate nel giudizio di primo grado.
- Con compensazione delle spese e competenze del presente grado di giudi- zio.
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, ogni Controparte_1
contraria istanza rigettata:
pagina 3 di 27 in via principale
1 – confermare integralmente la sentenza n. 2075/2021 pronunciata dal Tri- bunale Ordinario di Cagliari il 26.06.2021, rigettando l'avverso appello;
in subordine, e per quanto occorrer possa anche a titolo di appello inci- dentale condizionato,
2 – condannare a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1
l'intera penale di cui all'art. 14 lett. a) del contratto di transazione stipulato tra i coeredi il 01.06.2007, ovvero la penale di cui all'art. 14 lett. b) della prefata transazione nella misura delle somme ivi previste con decorrenza quantomeno dal 12.08.2009, data stabilita dalle parti per la stipulazione dell'atto di divisio- ne notarile, ovvero dal 27.07.2010, data di formale messa in mora di CP_5
[..
, e fino a quella del 7.07.2014, data di scioglimento della comunione eredita- ria tra i consorti , limitando comunque la misura delle prefate somme CP_1
all'importo di cui alla sentenza gravata;
sempre in subordine, e per quanto occorrer possa a titolo di appello in- cidentale condizionato,
3 – condannare al risarcimento dei danni dal medesimo cagio- Parte_1
nati a in ragione del rifiuto e dei ritardi frapposti allo sciogli- Controparte_1
mento della comunione ereditaria, e quindi nell'attribuzione della quota eredi- taria di pertinenza dell'appellata, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, sulla base della mancata percezione dei frutti relativi alla quota di pertinenza di detta appellata, ovvero anche ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., il tutto nei limiti della somma già deliberata nella sentenza impugnata. in ogni caso
pagina 4 di 27 5 – con gli interessi legali di mora, con la decorrenza già stabilita dal primo giudice, e con vittoria di spese ed onorari.
Nell'interesse di MA e : voglia la Corte d'appello adita, CP_3
- dichiarare infondata e rigettare l'avversa impugnazione e confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari n.
2075/2021, pubblicata il 30 giugno 2021;
- in subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello formulato da e di ritenuta inapplicabilità, in favore di e Parte_1 CP_2 [...]
, della penale di cui all'art. 14, lett a) dell'accordo di transazio- CP_6
ne e preliminare di divisione in data 1 giugno 2007, condannare Pt_1
al pagamento, in favore di e , di tutti i
[...] CP_2 CP_3
danni a queste ultime causati per effetto del suo inadempimento in rela- zione alla mancata stipula dell'atto di divisione notarile, nella misura che risulterà dovuta in causa, occorrendo anche con valutazione equita- tiva, con interessi e rivalutazione;
- sempre in subordine e per l'ipotesi di accoglimento dell'appello formu- lato da e di ritenuta inapplicabilità o di riduzione della pe- Parte_1
nale di cui all'art. 14, lett a) dell'accordo di transazione e preliminare di divisione del 1 giugno 2007 disposta dal Giudice di primo grado in favo- re di e , riformare la sentenza del Tribunale di CP_2 CP_3
Cagliari n. 2075/2021, nella parte in cui ha ridotto la penale di cui all'art. 14 lett. f) dello stesso accordo e condannare al pa- Parte_1
gamento, in favore di e , della somma di € CP_2 CP_3
59.400,00 ciascuna, o di quell'altra somma che risulterà dovuta in causa,
pagina 5 di 27 occorrendo anche con valutazione equitativa, con interessi e rivalutazio- ne;
- in ogni caso con condanna dell'appellante al pagamento Parte_1
delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore di e . CP_2 CP_3
Nell'interesse di : voglia la Corte d'appello adita, riget- Controparte_4
tata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare l'avversa impugnazione e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2075/2021, pubblicata il 30 giugno 2021;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa im- pugnazione e limitatamente al caso in cui la Corte d'Appello dovesse ritenere non applicabile o non dovuta da a la penale di Parte_1 Controparte_4
cui all'art. 14 lett a) dell'atto di transazione del 1 giugno 2007, nell'interesse di si chiede la condanna di alla rifusione, in suo Controparte_4 Parte_1
favore, dei danni subiti nella misura che risulterà dovuta in causa, o determina- ta secondo equità, in ogni caso con interessi e rivalutazione.
- Sempre in subordine e sempre nella denegata ipotesi in cui la Corte
d'Appello di Cagliari ritenesse l'inapplicabilità o anche la riduzione della pena- le di cui all'art. 14 lett a), prevista dall'atto di transazione del 1 giugno 2007 e riconosciuta dal Giudice di primo grado, riformare la sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 2075/2021, nella parte in cui ha ridotto la penale di cui all'art. 14 lett. f) della transazione e condannare al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 59.400,00, o di quell'altra maggiore o Controparte_4
pagina 6 di 27 minore che risulterà dovuta in causa, o determinata secondo equità, in ogni ca- so con interessi e rivalutazione.
- In ogni caso, con condanna dell'appellante al pagamento del- Parte_1
le spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore dell'appellato . Controparte_7
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. convenne in giudizio i propri fratelli , MA, Parte_1 CP_1
e (proc. n. 9644/2012), al fine di ottenere CP_3 CP_4 Persona_2
l'annullamento del lodo arbitrale irrituale pronunciato in data 20 marzo 2012, assunto in contrasto con l'atto di transazione stipulato dagli eredi in data CP_1
1° giugno 2007, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria secondo quando previsto nell'atto di transazione e nel verbale di accettazione dei lotti sottoscritto in data 11-12 giugno 2009.
Il convenuto aderì alle domande dell'attore. Persona_2
Tutti gli altri fratelli resistettero alla domanda di annullamento del lodo mentre aderirono a quella di scioglimento della comunione.
In via riconvenzionale, poi, i convenuti chiesero:
• MA e l'applicazione nei confronti di e CP_3 Pt_1 [...]
delle penali previste all'articolo 14 lettere a) e f) del citato Per_2
atto di transazione e, in via subordinata, il risarcimento del danno per non avere potuto disporre dei bene destinati loro e dei relativi frutti;
• TT l'applicazione cumulativa nei confronti di e Pt_1
delle penali previste all'articolo 14 lettere a), b) e f) Persona_2
del citato atto di transazione nonché la restituzione di euro 14.398,87
pagina 7 di 27 quale somma sostenuta per il pagamento di debiti riconducibili alla gestione della da parte di;
CP_8 Pt_1
• l'applicazione nei confronti di e CP_4 Pt_1 Parte_3
delle penali previste all'articolo 14 lettere a) e f) del citato atto
[...]
di transazione (e, in via subordinata, il risarcimento dei danni arreca- ti, arrecati dai fratelli per omessa cura, alla villa al di Parte_4
cui egli era stato assegnatario) nonché anche egli la restituzione di euro 14.398,87 per lo stesso titolo indicato al punto che precede.
Con ordinanza depositata in data 10 luglio 2014, il Tribunale di Cagliari ri- gettò la domanda di nullità/annullabilità del lodo e dichiarò esecutivo il proget- to di divisione predisposto secondo l'ipotesi concordemente formulata dalle parti in base agli accordi raggiunti con l'atto di transazione e con sentenza n.
2024/2018.
*
Con separata ordinanza vennero disposte la separazione delle cause e la formazione di un distinto fascicolo per la decisione sulle residue domande, dando luogo al procedimento distinto al n. R.G. 709644/2012.
In corso di causa, , MA, e diedero atto di aver CP_1 CP_3 CP_7
raggiunto in via stragiudiziale un accordo col fratello e di voler Persona_2
proseguire il procedimento nei soli riguardi dell'originale attore.
Con la sentenza n. 2075, pubblicata il 30 giugno 2021, il Tribunale:
- prese atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra
, da un lato, ed , MA e Persona_2 CP_1 CP_3 [...]
, dall'altro lato;
CP_4
pagina 8 di 27 - condannò al pagamento in favore di: Pt_1
i. delle penali previste dall' art. 14 lettere a) e b) CP_1
dell'atto di transazione nella complessiva misura di euro
170.000,00;
ii. MA, e delle penali previste dall' art. 14 let- CP_3 CP_7
tere a) e f) dell'atto di transazione nella complessiva misura di
170.000,00 euro ciascuno;
- rigettò tutte le altre domande;
- condannò al pagamento delle spese a favore delle altre parti. Pt_1
A fondamento della decisione -per quanto di interesse in questa sede- il Tri- bunale ritenne:
1. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. a) – Rifiuto di stipulare l'atto no- tarile di divisione, che si fosse ingiustificatamente rifiutato Parte_1
di stipulare l'atto notarile di divisione immobiliare, nonostante:
o l'accordo transattivo prevedesse tale obbligo;
o il progetto di divisione fosse stato sottoscritto da tutti i coeredi;
o il collegio arbitrale avesse accertato l'assenza di impedimenti al- la stipula e che tale condotta, in violazione dell'obbligo contrattuale, integrasse l'inadempimento sanzionato dalla penale di euro 150.000,00 in favore di ciascun coerede;
2. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. b) – nella stipula della Pt_5
divisione, che lo scioglimento della comunione fosse avvenuto solo nel luglio 2014, ben oltre il termine concordato del 12 agosto 2009, con ri-
pagina 9 di 27 tardo imputabile unicamente a , che aveva ostacolato Parte_1
l'attuazione degli accordi, con conseguente applicazione della penale giornaliera per 1410 giorni per complessivi euro 142.500,00, ridotta per eccessività (vedi infra);
3. con riguardo alla penale ex art. 14 lett. f) – Inadempimento degli obbli- ghi relativi alla gestione della società che non aves- CP_8 Parte_1
se adempiuto agli obblighi assunti in relazione alla gestione della socie- tàe, in particolare, che:
o non avesse saldato debiti risarcitori e legali derivanti dalla pro- pria gestione;
o avesse lasciato che tali oneri gravassero sulla società, di cui gli altri coeredi erano soci.
In ragione del riconoscimento di una pluralità di penali, il giudice ricondus- se a equità la penale ex art. 14 lett. b) richiesta da e quella ex art. 14 CP_1
lett. f) richiesta da MA, e . CP_3 Controparte_7
Quanto alla prima, il Tribunale valutò l'importo di euro 142.500,00 manife- stamente eccessivo, tenuto conto:
o dell'entità del patrimonio ereditario (circa euro 6.000.000,00);
o della quota spettante al singolo coerede (circa un milione di eu- ro);
o del fatto che, pur essendo stata espressamente pattuita
l'applicabilità congiunta delle penali per ogni ipotesi di ina- dempimento o ritardo contemplato in transazione, quelle di cui agli articoli 14 lett. a) e b) mirano nella sostanza a tutelare
pagina 10 di 27 l'unitario interesse alla stipula della divisione;
e ridusse la penale a euro 20.000,00, da sommarsi a quella per ritardo, per un totale di euro 170.000,00.
Quanto alla seconda penale, il Tribunale valutò l'importo di euro 59.400,00 ciascuno sproporzionato rispetto al valore dell'inadempimento (debiti pari a circa euro 32.000,00), tenuto conto:
o dell'interesse dei coeredi al rispetto degli obblighi;
o della sproporzione tra penale e danno effettivo e ridusse anche questa penale a euro 20.000,00 per ciascun coerede, da som- marsi a quella ex lett. a), per un totale di euro 170.000,00.
2. Contro la pronuncia ha proposto impugnazione , il quale ha Parte_1
sollevato due articolate doglianze.
2.1 Con un primo motivo d'appello, l'appellante ha denunciato l'erronea applicazione congiunta delle clausole penali ex art. 14 lett. a) e b), evidenzian- do:
- come la propria condotta avesse concretato, in realtà, un mero ritardo nell'adempimento, posto che egli, in sede giudiziale, aveva domandato lo scioglimento della comunione ereditaria, come ricono- sciuto dallo stesso Tribunale in sentenza, con la conseguenza che avrebbe dovuto trovare applicazione solo la penale per ritardo e non anche quella per rifiuto;
- la contraddittorietà della motivazione del primo giudice e l'errata interpretazione delle clausole contrattuali, per avere il primo giudice:
pagina 11 di 27 i. applicato entrambe le penali, sul rilievo che fossero in- tegrate fattispecie distinte;
ii. pur riconoscendo come entrambe mira[sser]o nella so- stanza a tutelare l'unitario interesse alla stipula della divi- sione;
iii. omettendo, però, di considerare che l'art. 1383 c.c. esclude la cumulabilità della prestazione principale e della penale, salvo che quest'ultima sia prevista per il semplice ri- tardo;
- l'imputazione esclusiva a sé stesso dell'inadempimento, mal- grado lo stesso giudice avesse riconosciuto che anche Persona_3
aveva frapposto impedimenti e che la clausola penale fa-
[...]
cesse riferimento alla parte inadempiente, con conseguente obbliga- zione solidale a carico di tutti i coeredi inadempienti.
2.2 Con un secondo motivo ha denunciato la manifesta eccessività della clausola penale per il rifiuto e la manifesta eccessività dell'applicazione con- giunta delle clausole penali per il rifiuto e il ritardo.
A sostegno della doglianza, ha osservato: Parte_1
- che il riconoscimento l'importo di euro 150.000,00 per ciascuno dei cinque (teorici) coeredi comportava una condanna sproporziona- ta pari a euro 750.000,00, ovvero circa il 75% della propria quota ereditaria;
- di avere chiesto lo scioglimento giudiziale della comunione, senza trarre alcun indebito vantaggio da siffatto agire né determinare pagina 12 di 27 alcuno squilibrio nel più generale quadro degli interessi delle parti complessivamente considerate;
- che alla clausola penale non può riconoscersi la finalità di corri- spondere al danneggiato un risarcimento ulteriore a quello necessario per ristorare il danno subito, atteso che anche la clausola penale non si sottrae al principio di equa proporzione tra illecito e sanzione, tan- to più in una situazione di applicazione congiunta di più penali;
- che il primo giudice aveva ridotto d'ufficio le penali ex lett. b) e f) per eccessività, ma non aveva applicato lo stesso criterio alla pena- le ex lett. a), pur essendo di importo superiore e fondata su una con- dotta che ha comunque portato all'adempimento;
- che l'inadempimento era stato cagionato in misura paritaria dal- la condotta del germano . Persona_2
2.3 Infine, l'appellante ha chiesto la rideterminazione spese di lite liquidate in primo grado, sollecitando una nuova regolamentazione delle spese proces- suali in considerazione dell'esito complessivo della lite, tramite una nuova va- lutazione della soccombenza, in base ad un criterio globale ed unitario della li- te, tenuto conto anche del rigetto dell'istanza di sequestro richiesta dagli odier- ni appellati nell'ambito dei procedimenti iscritti ai nn. 9644/2012-1 e
9644/2012-2 R.G.
3. Gli appellati hanno tutti resistito all'impugnazione e chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata, assumendo in parte delle posizioni comuni.
3.1 Tutte le parti appellate, in particolare, hanno:
• ribadito la legittimità e fondatezza della condanna alle penali;
pagina 13 di 27 • contestano la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe trattato di un mero ritardo e non di un rifiuto, sottolineando che la divisione giudizia- le era stata necessitata proprio dal suo comportamento inadempiente;
• protestato l'infondatezza della richiesta di riduzione della penale ex art. 1384 c.c., considerati il proprio interesse concreto e rilevante all'adempimento e i danni subiti.
• sottolineano la reiterazione degli inadempimenti da parte di Parte_6
[...
, anche dopo il lodo arbitrale del 2012 e le successive sentenze di ri- getto delle sue pretese;
o rilevato la mala fede processuale dell'appellante, che aveva reiterato domande già respinte con sentenze passate in giudicato, aggravando il contenzioso e giustificando la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Tutte le comparse degli appellati hanno evidenziato come Parte_1
avesse beneficiato della transazione, ricevendo somme e beni (tra cui il lotto edificabile n. 7 ed euro 131.974,32), e solo successivamente avesse rifiutato di adempiere e hanno rimarcato il carattere sistematico e strumentale delle azioni giudiziarie promosse dall'appellante, temerarie e dilatorie.
3.2. Gli appellati hanno, poi, articolato difese specifiche e formulato appello incidentale.
3.2.1 Evidenziato di non aver mai goduto di alcun bene ereditario e di aver subito un danno economico rilevante, : Controparte_1
- ha diffusamente argomentato la sussistenza dei presupposti di cumu- lo delle penali per rifiuto e ritardo;
- ha proposto appello incidentale condizionato per ottenere:
pagina 14 di 27 o l'applicazione alternativa di una delle due penali;
o ovvero il risarcimento del danno ex art. 1226 c.c., quantificato in base alla mancata percezione dei frutti (stimati in oltre euro
311.000,00).
3.2.2 Per il caso di inapplicabilità della penale per rifiuto della prestazione,
ha proposto appello incidentale diretto a ottenere il risarci- Controparte_4
mento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in circa euro
400.000,00, derivante dalla perdita di valore di un immobile (villa al Pt_4
) a lui poi assegnato e non oggetto di manutenzione cura da parte del
[...] [...]
e dalla mancata possibilità di disporne. Pt_7
Per il caso di inapplicabilità o riduzione della penale per rifiuto della presta- zione, ha proposto appello incidentale diretto a ottenere la Controparte_4
piena applicazione della penale ex art. 14 lett. f) (euro 59.400,00), ridotta dal primo giudice a euro 20.000,00.
3.2.3 Per il caso di inapplicabilità della penale per rifiuto della prestazione
MA e hanno chiesto il risarcimento dei danni da mancata perce- CP_3
zione dei frutti degli immobili locati (stimati in euro 120.446,67 per prima e in euro 193.913,33 per la seconda).
Per il caso di inapplicabilità o riduzione della penale per rifiuto della presta- zione hanno chiesto la piena applicazione della penale ex art. 14 lett. f) (euro
59.400,00), ridotta dal primo giudice.
* * *
4. Il primo motivo è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
pagina 15 di 27 4.1 Prima di tutto, s'impone la qualificazione della condotta di Parte_1
in relazione all'obbligo di stipula dell'atto pubblico di divisione assunto con l'accordo transattivo.
Risulta assolutamente incontestato (nonché provato dalla copiosa documen- tazione in atti) che l'odierno appellante si fosse reiteratamente e ingiustificata- mente sottratto alla stipula dell'atto pubblico di divisione e, anzi, avesse impu- gnato il lodo che aveva accertato l'insussistenza di impedimenti alla stipula dell'atto e avesse proposto, invece, domanda di divisione giudiziale.
A dispetto di quanto sostenuto dall'appellante, la sua condotta ha certamente integrato un rifiuto della prestazione dovuta e non un semplice ritardo, proprio perché la stipula dell'atto notarile non è mai avvenuta per l'atteggiamento ostruzionistico di e lo scioglimento della comunione ereditaria è Parte_1
avvenuto in forza di divisione giudiziale.
In materia di obbligazioni, il ritardo si configura quando il debitore non ese- gue la prestazione entro il termine pattuito, in una situazione in cui, però,
l'adempimento è ancora possibile.
L'inadempimento definitivo si verifica, invece, quando la prestazione non è stata eseguita e non può più esserlo, per impossibilità oggettiva, rifiuto espres- so o implicito, o decorso infruttuoso del termine essenziale.
La differenza ontologica tra le due figure risiede nella persistenza o meno della possibilità di eseguire la prestazione. Il ritardo implica una prestazione ancora possibile, mentre l'inadempimento una prestazione ormai irrealizzabile o rifiutata, con conseguente scioglimento del vincolo obbligatorio e attivazione dei rimedi risolutori e risarcitori.
pagina 16 di 27 Tanto considerato, l'applicazione della clausola penale di cui all'art. 14, lett.
a), espressamente prevista per l'ipotesi di rifiuto della stipula dell'atto notarile
(ossia inadempimento all'obbligo assunto con l'accordo transattivo), risulta, pienamente, conforme alla volontà negoziale delle parti, come chiaramente de- sumibile dal tenore letterale dell'accordo.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, la stipula dell'atto notarile costituiva il fulcro dell'accordo transattivo, a sua volta funzionale a evitare ul- teriori contenziosi e a garantire una rapida ed efficace definizione della comu- nione ereditaria.
La pretesa dell'appellante di connotare in termini di mero ritardo la propria condotta omissiva è infondata, giacché la sua pervicace volontà di opporsi alla divisione negoziale si è tradotta -con la domanda di annullamento del lodo e la domanda di divisione giudiziale- in un rifiuto (definitivo) e non già in un ritar- do nell'adempimento dell'obbligo assunto con la transazione.
Non vale osservare che il procedimento di divisione giudiziale sia stato de- finito tramite un provvedimento che ha recepito l'accordo dei condividenti e che, dunque, l'interesse degli altri coeredi sia stato comunque soddisfatto.
Lo scioglimento della comunione non è avvenuto in ragione dell'accordo delle parti, bensì in forza del procedimento giudiziale, nell'ambito del quale l'accordo dei condividenti ha costituito solo una delle alternative modalità di definizione del giudizio.
4.2 L'appello è fondato, invece, con riguardo al profilo della compatibilità e cumulabilità delle penali previste alle lettere a) e b) dell'art. 14 per rifiuto e ri- tardo.
pagina 17 di 27 Pur riconoscendo come le penali in questione mirassero nella sostanza a tu- telare l'unitario interesse alla stipula della divisione, il Tribunale ha contraddit- toriamente ritenuto che la prima penale fosse correlata all'inadempimento dell'obbligo di stipula dell'atto notarile di divisione, mentre la seconda al ritar- do nella conclusione della divisione.
Per quanto sopra argomentato in ordine ai concetti di ritardo e di inadempi- mento, deve ritenersi che l'applicazione congiunta delle due penali risulti logi- camente e giuridicamente preclusa, in quanto la fattispecie del rifiuto definitivo di adempiere esclude, per definizione, la rilevanza autonoma del ritardo (che dal punto di vista fenomenico lo precede).
In tal senso, il ritardo non può essere considerato autonomamente sanziona- bile, poiché esso si è protratto sino al punto da rendere necessaria l'azione giu- diziale per ottenere l'adempimento, con conseguente assunzione del carattere di rifiuto definitivo, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In tale senso, la Suprema Corte ha recentemente fatto applicazione di tali principi, ribadendo che la clausola penale stipulata per il caso di ritardo nell'a- dempimento cessa, evidentemente, questa sua funzione se e quando l'inadempimento diventi definitivo (cfr. Cass., 10 aprile 2025, n. 9425, e in precedenza Cass., 3 settembre 2019, n. 22050).
Ne consegue che, nella fattispecie, la clausola penale di cui all'art. 14, lett.
b), non possa trovare applicazione, essendo assorbita dalla fattispecie più grave del rifiuto, già sanzionata dalla clausola di cui alla lett. a).
La clausola penale di cui all'art. 14 lett. b) dell'atto di transazione è espres- samente correlata al ritardo nella stipula dell'atto di divisione e presuppone che pagina 18 di 27 la prestazione dedotta nell'oggetto dell'obbligazione assunta sia ancora possi- bile (nel senso sopra indicato) e ne sia solo differita l'esecuzione.
Tale presupposto non ricorre nel caso di specie, essendo stato l'inadempimento dell'appellante caratterizzato da una opposizione radicale e continuativa all'esecuzione degli accordi.
Ne consegue che la sentenza impugnata ha erroneamente applicato cumula- tivamente le due clausole penali, mentre avrebbe dovuto limitarsi alla sola ap- plicazione della penale prevista per il rifiuto (art. 14 lett. a), escludendo quella relativa al ritardo (art. 14 lett. b).
La difesa degli appellati in genere e di , in particolare, se- Controparte_1
condo cui l'art. 14 lett. g) dell'atto di transazione prevede il cumulo delle pena- li in caso di pluralità di inadempimenti o ritardi da parte dello stesso soggetto non porta al rigetto dell'appello, proprio perché, nel caso di ritardo protratto tanto da sostanziare un rifiuto di esecuzione della prestazione (id est, inadem- pimento), non è ravvisabile una pluralità di condotte sanzionabili (in riferimen- to alle azioni impeditive alla stipula dell'atto notarile da parte di ), Parte_1
ma un unico comportamento qualificabile come rifiuto.
4.3 L'appello è infondato nella parte in cui pretenderebbe di conseguire un
(indeterminato) beneficio dal coinvolgimento del fratello nella Persona_2
vicenda, sul rilievo che anche questi avrebbe ostacolato la stipula dell'atto di divisione.
Nei rapporti con gli odierni appellati, non ha interesse Parte_1
all'accertamento giacché l'eventuale responsabilità di sarebbe Persona_2
meramente solidale e non ridurrebbe in alcun modo quella dell'appellante, il pagina 19 di 27 quale sarebbe tenuto, in ogni caso, per intero al pagamento della penale.
4.4 Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto solo nella parte in cui contesta la cumulabilità delle penali mentre deve essere rigettato nella rimanente parte.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha condannato al pagamento della penale ex art. 14 lett. b) a favore Parte_1
della sorella . CP_1
5. Il secondo motivo di appello è anche esso fondato, nei termini che seguo- no.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ord.
20 settembre 2023, n. 26901 e, ord. 27 maggio 2024, n. 14706), ai sensi dell'art. 1384 c.c., il giudice è chiamato a valutare la manifesta eccessività del- la penale non solo con riferimento all'interesse del creditore al momento della stipulazione del contratto, ma anche alla luce delle circostanze sopravvenute e del concreto pregiudizio subito, tenendo conto dei principi di buona fede, cor- rettezza e solidarietà che informano l'esecuzione del rapporto obbligatorio.
Tali principi sono stati ulteriormente chiariti da una successiva pronuncia, secondo la quale il criterio fondamentale per la valutazione dell'eccessività del- la penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, da valutarsi non solo alla data di stipulazione del contratto, ma anche al momento della sua applicazione.
In particolare, la clausola penale, quale predeterminazione forfettaria del danno, deve essere parametrata all'effettiva incidenza dell'inadempimento sul- lo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, mediante pagina 20 di 27 una comparazione con il danno che sarebbe stato ipoteticamente risarcibile in assenza della clausola (Cass., ord. 7 luglio 2025, n. 18463).
Nel caso di specie, l'interesse dei coeredi allo scioglimento della comunione ereditaria è stato comunque soddisfatto, sia pure mediante il ricorso al proce- dimento di divisione giudiziale, conclusosi con l'ordinanza del Tribunale di
Cagliari del 7 luglio 2014.
Tale risultato, pur non derivante dall'atto negoziale originariamente previsto dalle parti, ha comunque consentito ai condividenti di acquisire la titolarità esclusiva dei beni loro spettanti secondo l'atto transattivo, soddisfacendo l'interesse sostanziale perseguito con la transazione.
In tale contesto, l'applicazione integrale della penale di euro 150.000,00 in favore di ciascun coerede (per un totale di euro 600.000,00), risulterebbe spro- porzionata rispetto al valore della quota ereditaria spettante all'appellante, sti- mata in circa un milione di euro, e risulterebbe tale da determinare un consi- stente depauperamento della stessa, con effetti che travalicano la funzione ri- sarcitoria propria della clausola penale, assumendo connotati punitivi non compatibili con il sistema civilistico e non sarebbe proporzionata all'interesse dei creditori all'adempimento.
Tale valutazione non prescinde, evidentemente, dalle difese degli appellati, che hanno evidenziato il comportamento inaccettabilmente dilatorio dell'odierno appellante e il danno subito in conseguenza del ritardo nella stipu- la dell'atto di divisione.
Il peso delle condotte di , pur rilevante ai fini della valutazione Parte_1
dell'inadempimento, non esclude la necessità di una riduzione equitativa della pagina 21 di 27 penale, alla luce della realizzazione dell'interesse sostanziale (ossia l'acquisizione in proprietà esclusiva di beni dell'asse ereditario) a tutela del quale i coeredi avevano previsto le clausole penali per cui è causa.
Né vale osservare che una valutazione siffatta non tenga conto del danno ef- fettivamente subito dai coeredi creditori, ove parametrato al valore dei frutti non percepiti e agli oneri sostenuti.
A questo proposito occorre osservare come i frutti dei beni ereditari non percepiti dagli odierni appellati e gli esborsi relativi alla comunione non inte- grino un danno derivato dall'atteggiamento ostruzionistico di . Parte_1
In sede di divisione giudiziale, i coeredi creditori avrebbero dovuto/potuto pretendere il rendimento del conto dei frutti ricavabili dei beni ereditari nella disponibilità esclusiva di uno di loro, così recuperando, attraverso il meccani- smo delle imputazioni dei frutti e degli oneri di cui agli artt. 724 e 725 cc., il valore dei frutti non percepiti e/o degli oneri anticipati.
In questa prospettiva, il rifiuto da parte di di addivenire allo Parte_1
scioglimento negoziale della comunione non ha inciso, in sé e per sé, sul diritto dei fratelli di godere dei frutti dei bene;
esso ha, indiscutibilmente, frustrato il loro diritto di addivenire al tempestivo scioglimento della comunione, ledendo la loro legittima aspettativa di godere di una proprietà individuale e di disporne autonomamente.
In tale modo, ha sì procurato ai fratelli un danno, ma diverso Parte_1
da quello collegato alla mancata o tardiva percezione dei frutti, che riesce cer- tamente soddisfatto, tanto più in difetto di una precisa individuazione da parte degli interessati, da una penale di ammontare inferiore rispetto a quella pattui-
pagina 22 di 27 ta.
A questo proposito, alla luce delle considerazioni che precedono, questa
Corte ritiene equo ridurre a un terzo l'importo della penale di cui all'art. 14 lett.
a) dell'atto di transazione,
La misura di euro 50.000,00 in favore di ciascun coerede appare congrua in ragione del danno ipotizzabile in capo agli coeredi e proporzionata al loro inte- resse all'adempimento, così come concretamente realizzatosi.
In tale ridotta misura, la penale vede sfumata la connotazione afflittiva dell'ammontare negozialmente stabilito e soddisfa, comunque -al di là di ogni dubbio- l'interesse dei creditori all'adempimento.
Atteso che, per fermo insegno del giudice di legittimità, la penale di cui all'art. 1382 c.c. costituisce debito valuta e non di valore (Cass., 8 aprile 1998,
n. 3641), non spetta ai coeredi creditori la rivalutazione della somma loro spet- tante.
Sono dovuti, invece, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., gli interessi al tasso legale, oggetto di specifica domanda degli appellati.
6. Gli appelli incidentali (condizionati) degli appellati sono infondati e non devono essere accolti.
6.1 MA e nonché il fratello hanno formulato CP_3 CP_4
domanda di risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento di in ca- Pt_1
so di ritenuta inapplicabilità della penale prevista dalla lett. a) dell'accordo transattivo.
La conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha mantenuto ferma la condanna al pagamento della penale per il rifiuto esclude che operi la condi-
pagina 23 di 27 zione cui sono subordinati gli appelli incidentali, non avendo le parti chiesto il riconoscimento del danno derivante dall'inadempimento (anche) per il caso di riduzione della penale per il rifiuto.
Gli appelli condizionati alla riduzione della clausola penale per il rifiuto in relazione alla riduzione, operata dal primo giudice, dell'importo relativo alla clausola della lett. f) sono, invece, infondati.
Richiamati i principi giurisprudenziali citati al par. 5, deve ritenersi che la valutazione del primo giudice in ordine ai presupposti di riduzione della penale debba trovare conferma pur nella mutata situazione derivante dalla riduzione della penale sub a) attuata da questa Corte.
Rimane, infatti, invariato il fatto –in alcun modo contestato dagli opponen- ti– che il debito totale riconducile alla gestione di sia risultato non Parte_1
superiore a euro 32.000,00 (24.131,78 + 7.487,30), ovverosia pari a poco più della metà della penale di euro 59.400,00 che sarebbe spettante ad ogni coerede secondo l'incontestato calcolo effettuato dal primo giudice.
Avuto riguardo all'interesse degli altri coeredi al rispetto degli obblighi as- sunti da in ordine alle passività a lui riconducibili, il riconosci- Parte_1
mento della penale nella misura pretesa dagli appellati si tradurrebbe, conside- rati i debiti rimasti a carico della società (di cui MA, e , uni- CP_3 CP_7
tamente a , erano gli unici soci), in un arricchimento a favore degli CP_1
appellanti incidentali.
Conseguentemente, deve ritenersi ampiamente giustificata la riduzione della penale a euro 20.000,00 per ognuno dei coeredi/soci, trattandosi di somma, ad- dirittura superiore alla quota dei debiti sociali di cui ciascuno dei soci ha dovu-
pagina 24 di 27 to farsi carico.
6.2 ha chiesto, in via incidentale, l'applicazione congiunta Controparte_1
delle penali per ritardo e per rifiuto, eventualmente ridotte nel loro ammontare o l'applicazione integrale di una delle due.
Quanto sopra argomentato in ordine ai due motivi d'appello principale comporta il rigetto dell'appello condizionato.
È infondata anche la ulteriore pretesa subordinata di risarcimento del danno.
A questo proposito occorre considerare come lo stesso meccanismo della clausola penale esclude che, ai sensi dell'art. 1383 c.c., il creditore possa do- mandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata sti- pulata per il semplice ritardo.
Nella fattispecie, il riconoscimento della penale per l'inadempimento, esclu- de la possibilità di ottenere i danni, atteso che la penale consiste appunto nella preventiva liquidazione forfetaria dei danni dell'inadempimento.
7. Il governo delle spese processuali deve avvenire sulla base dell'esito complessivo della lite.
In quest'ottica, deve ritenersi che sussistano i presupposti per la compensa- zione per un quinto delle spese del giudizio e per la condanna di Parte_1
alla rifusione in favore degli odierni appellati della rimanente frazione delle spese, tenuto conto della assolutamente prevalente soccombenza dell'appellante.
Sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi del giudizio di primo grado e per le fasi studio, introduttiva e di decisione per il presente grado di giudizio, sullo scaglione euro 26.001-52.000,00 per pagina 25 di 27 quanto riguarda la parte e su quello euro 52.001-260.000,00 Controparte_1
per quanto riguarda gli altri appellati (con la maggiorazione per il numero delle parti aventi la stessa posizione per quanto riguarda MA e ). CP_3
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_6
[...
contro la sentenza n. 2075/2021 del Tribunale di Cagliari e, per l'effetto,
2. condanna al pagamento di euro 50.000,00 in favore Parte_1
di , oltre interessi al tasso legale dalla domanda al Controparte_1
saldo;
3. condanna al pagamento di euro 70.000,00 ciascuno Parte_1
in favore di MA, e , oltre interessi al CP_3 Controparte_4
tasso legale dalla domanda al saldo;
4. dichiara le spese processuali compensate per un quinto e con- danna l'appellante principale alla rifusione della restante parte che liquida in:
i. euro 6.092,8 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 5.556,80 per compensi per il presente grado, oltre pagina 26 di 27 spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di;
Controparte_1
ii. euro 11.282,40 per compensi per il giudizio di primo grado e in euro 7.992,80 per compensi per il presente grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di Controparte_9
[... ;
iii. euro 11.282,40 per compensi e in euro 2.961,60 per la maggiorazione per il numero delle parti per il giudizio di primo grado e in euro 7.992,80 per compensi e in euro
2.098,20 per la maggiorazione per il numero delle parti per il presente grado, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. a favore di
MA e , in solido fra loro;
CP_3
5. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo pari a quello del contributo uni- ficato dovuto per l'impugnazione.
Cagliari, 27 ottobre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. MA Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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