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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 1793/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'avv. VILLANI Parte_1
MARCO
PARTE OPPONENTE
contro
1
in proprio nonché quale mandatario della con il patrocinio CP_1 CP_2 dell'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA, elettivamente domiciliato in Via M. E
G. Savare', n. 1 Milano, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto di Milano
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa sospensione dell'”Avviso di Addebito” impugnato,
1. In via preliminare: disporre la sospensione della esecutorietà dell'”Avviso di addebito” opposto, anche con provvedimento fuori udienza, per le ragioni esposte in narrativa;
2. Nel merito, annullare e/o revocare la l'”Avviso di addebito” opposto, dichiarando non dovute (in tutto o, in subordine, in parte) le somme e i contributi da esso portati, per le ragioni tutte spiegate nel presente Ricorso;
e, per l'effetto, ordinare all' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, e con sede di Milano Centro, Via Circo n. 16, in persona del legale rappresentante/direttore di sede pro tempore, di astenersi dall'iscrivere a ruolo le somme indicate nell'”Avviso di addebito” opposta”; con vittoria di spese.
Si costituiva in proprio nonché quale mandatario della CP_1 [...]
con il deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse CP_2
deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In
2 particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“rigettare l'opposizione e tutte le domande con essa spiegate, in quanto infondate in fatto ed in diritto confermando il credito e l'Ava n.
36820230015486321000 relativo al periodo dal 07/2020 al 12/2022 per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti importo € 4.125,18 e, dichiarando tenuta parte ricorrente al pagamento della superiore somma oltre sanzioni ed accessori maturandi per il tramite dell'agente per la riscossione”.
2. Assunta la prova orale mediante escussione di un testimone di parte opponente, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto per i seguenti motivi.
Parte opponente veniva iscritta alla Gestione Commercianti, a seguito di verifica effettuata in base alla risultanze della Camera di Commercio, in relazione all'attività svolta in qualità di socio e amministratore unico di IN
S.R.L. In particolare, nel provvedimento di iscrizione alla Gestione
Commercianti, datato 24.11.2023 e notificato in data 2.1.2024, l'ente previdenziale evidenziava che, a seguito di accertamento d'ufficio, parte opponente veniva iscritta alla gestione lavoratori autonomi commercianti con decorrenza dell'obbligo contributivo dal 1.9.2022 (documento 2 fascicolo parte opponente).
Nell'atto introduttivo della presente causa, Parte_1
dava atto che “Con comunicazione sempre datata 29.9.2022,
[...] inspiegabilmente, l'Istituto comunicava al ricorrente che “a seguito
3 dell'accertamento d'ufficio del 16.9.2022 è stato iscritto come titolare dell'azienda in oggetto (ndr. IN Srl) per il periodo dal 1.7.2020 al
31.8.2022” (ricorso pag. 2).
Veniva respinto il ricorso al Comitato I.N.P.S. presentato da
[...]
per l'annullamento della Comunicazione n. Parte_1
68499056197-5 del 29.09.2022 e della connessa pretesa contributiva per il periodo dal 1.7.2020 al 31.8.2022.
In data 2.1.2024, riceveva Parte_1 dell l'avviso di addebito n. 368 2023 00154863 21 000, con il quale CP_1
l'Istituto richiedeva il pagamento dell'importo di € 4.125,19 a titolo di pretesi contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1.7.2020 -
31.12.2022.
depositava, quindi, ricorso in Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito menzionato, relativo alla pretesa di di versamento di contributi previdenziali e sanzioni in favore della CP_1
Gestione Commercianti. Parte ricorrente contestava la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. In particolare, deduceva la carenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti e la connessa pretesa contributiva. Come ben sintetizzato da allegava di “non aver partecipato CP_1 Parte_1
in maniera abituale e prevalente all'esercizio dell'attività della SRL IN s.r.l., di cui è socio di assoluta maggioranza ed amministratore, prima della data in cui ha richiesto egli stesso l'iscrizione.
Sostiene infatti che il suo apporto alla società sarebbe iniziato solo dal settembre del 2022, poiché fino a febbraio 2022 non era stata ancora aperta né era operativa l'unità locale presso cui veniva svolta l'attività di ristorazione e che fino a settembre 2022, a causa della poca clientela non era necessaria la sua presenza, in quanto l'attività era svolta autonomamente e solo dal dipendente assunto.
4 Afferma altresì che ciò sarebbe dimostrato anche dai mancati ricavi relativi ai primi anni di esercizio della società. In diritto eccepisce l'insussistenza nella fattispecie dei requisiti che legittimerebbero l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti con la conseguente insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto di ripresa con l'AVA impugnato”.
A detta di come si legge in memoria, CP_1 Parte_1
“è socio di maggioranza e amministratore unico, nonché
[...] rappresentante legale della “RISTOFIN S.R.L.”, società che esercita l'attività definita da codice ATECO 47.91.1 ovvero relativa al “Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”; la società è quindi inquadrata nel settore terziario ai sensi della legge n. 88/89, e da tale attività consegue l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci che vi prestano la loro opera in maniera abituale e prevalente, ex L. 662/96.
- Controparte ha presentato domanda di iscrizione alla gestione a partire dal 01/09/2022, ma gli uffici dopo accurata istruttoria provvedevano ad iscrivere il ricorrente con effetto retroattivo dal 01/07/2020, data di inizio attività dell'impresa S.r.l. IN.
- L'analisi della visura camerale della società evidenzia infatti che la medesima ha svolto attività di “SERVIZI DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO
E L'IMPLEMENTAZIONE DELLA RISTORAZIONE” e che tale attività veniva intrapresa fin dal 01/07/2020, mentre solo dal 01/02/2022 veniva attivata l'attività di “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.
- Controparte sostiene inoltre che nei primi mesi successivi all'avvio dell'attività di Bar e ristorazione, egli non avrebbe prestato attività essendo sufficiente l'attività svolta dal dipendente sig. , Parte_2
assunto peraltro con contratto a tempo determinato part time al 30% per il periodo 14/02/2022 – 31/08/2022. Già solo la natura di contratto part time oltretutto limitato ad un terzo pone dei dubbi sull'impostazione avversaria secondo cui solo il dipendente si sarebbe occupato interamente nel periodo di
5 rilevanza dell'attività; si aggiunga come ulteriore anomalia che il dipendente risulta poi successivamente assunto dal mese di settembre 2022, come Pt_2
apprendista.
- Totalmente irrilevante peraltro è la circostanza che nei primi anni di attività non vi fossero ricavi in quanto l'assenza di utili ovvero ricavi non è necessariamente collegato all'assenza di attività commerciale, poichè non vi è alcuna corrispondenza tra l'attività svolta e i proventi ottenuti, soprattutto in considerazione una fase iniziale dell'avvio di un'attività commerciale che può richiedere comunque un impegno a fronte di esigui guadagni/ricavi anche per questa ragione la contribuzione commercianti nella misura fissa prescinde per legge totalmente dal reddito prodotto fino ad una determinata soglia e la contribuzione è dovuta e l'iscrizione persiste anche nell'ipotesi di assenza di utili ovvero in presenza di perdite;
per contro la S.r.l. IN è società che risulta attiva sul mercato iscritta alla CCIAA e svolgente attività inquadrata nel settore terziario ai sensi della legge n. 88/89, dal quale deriva l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci che vi prestano la loro opera in maniera abituale e prevalente, ex Lege 662/96.
- Si osserva ancora che la circolare n. 32 del 15/02/1999 chiarisce CP_1
che: "... l'eventuale qualifica di amministratore della Srl rivestita dal socio non fa venir meno l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti…”.
Ne consegue che il ricorrente, in forza della qualifica di socio di maggioranza ed amministratore unico, aveva la piena ed esclusiva titolarità del coordinamento di tutte le attività societarie, dalla scelta degli obiettivi all'organizzazione aziendale, dal rapporto con soggetti terzi alla gestione del personale dipendente.
Si precisa che nel periodo di rilevanza non risultano dipendenti in forza all'azienda con qualifiche apicali o che rivestono posizioni di responsabilità.
L'unico dipendente di cui si è detto in regime di part time al 30% ha rivestito la qualifica di barman ed oltretutto assunto poi come semplice apprendista”.
6 L'ente resistente argomentava, quindi, sulla sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti legittimanti l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
4 . Ciò premesso con riguardo alle deduzioni delle parti, in diritto, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), «l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli».
Come statuito dalla Suprema Corte (da ultimo con sentenza 19.7.2018 n.
19273) “ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203,
l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i requisiti previsti dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.I.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali” (conf., Cass.,
n. 5444 del 2013).
7 Con riguardo al riparto dell'onere della prova, come statuito anche dalla giurisprudenza di secondo grado di Milano, nel caso di specie, l'onere della prova gravava su In particolare, si richiama anche ai sensi dell'art. 118 CP_1
disp. att. c.p.c., in quanto pertinente e ampiamente motivata, anche mediante citazione delle decisioni della Suprema Corte, la seguente statuizione della
Corte di Appello:
“Come condivisibilmente rilevato dall'odierno appellante, l non ha CP_1 adempiuto all'onere probatorio, sullo stesso gravante in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sua iscrizione alla Gestione Commercianti, posta a base della pretesa contributiva oggetto di causa.
Come è noto, l'applicazione delle regole generali in tema di onere probatorio opera in modo invariato quale che sia la parte che abbia assunto l'iniziativa processuale.
Pertanto, resta a carico del creditore la prova dei presupposti del proprio diritto, quand'anche sia stato il debitore ad esercitare in ordine allo stesso eventuale azione di accertamento negativo.
Siffatto principio, già enunciato in passato dal Supremo Collegio in tema di obbligazioni contrattuali (v. ad es. Cass. 18.2.1985 n. 1391, secondo la quale
“nella controversia vertente sulla sussistenza ed entità di una obbligazione – nella specie per prestazioni professionali – i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, con azione di accertamento negativo, e pertanto anche in tale situazione sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese (nella parte in cui non siano ammesse dall'avversario) mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi dell'obbligazione medesima”) è stato dallo stesso specificamente affermato anche con riferimento alle controversie di natura previdenziale.
8 A tale ultimo proposito, la Corte di Cassazione – mutando il proprio precedente orientamento – ha infatti condivisibilmente sancito che “una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697, c.c., (…) conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo” (Cass. 17.7.2008, n.
19762).
Insegnamento – questo – ribadito dal Supremo Collegio mediante la pronuncia n. 22862 del 10.11.2010, secondo la quale:
“in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell' , preteso sulla base di verbale ispettivo, deve CP_1
essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria” (conf. Cass. 6.9.2012, n. 14965).
L'applicazione di tali invalsi principi al caso di specie induce ad affermare che sarebbe spettato all' dimostrare la sussistenza, in capo a (...), degli CP_1 elementi richiesti dalla legge per l'iscrizione alla Gestione Commercianti” (Corte di Appello di Milano Sezione Lavoro Sentenza n. 1516/2019 pubbl. il
23/09/2019).
Nel caso di specie, non dimostrava la sussistenza di una CP_1
“partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” da parte dell'opponente. A monte delle pretese oggetto di causa, l'ente previdenziale non effettuava, infatti, alcun concreto accertamento con riguardo alla natura e alle modalità della partecipazione predetta di Parte_1
nella IN S.R.L. Anche in memoria difettano
[...]
allegazioni specifiche sulle concrete attività che parte opponente avrebbe
9 svolto, presupposto indispensabile per l'assolvimento dell'onere della prova gravante su CP_1
Nella presente causa, il giudizio di prevalenza è precluso in assenza di accertamento della partecipazione di parte opponente all'attività sociale. In ragione di quanto sopra, deve essere esclusa l'operatività di presunzioni che consentano la prova della sussistenza dei presupposti di iscrizione alla
Gestione Commercianti in capo a . Parte_1
5 . Inoltre, il compendio probatorio in atti è peraltro costituito non solo dai documenti dai documenti prodotti, ma anche dalle dichiarazioni rese dal testimone di parte ricorrente, la cui deposizione devono essere integralmente trascritte, stante la loro rilevanza ai fini del decidere.
In particolare, il teste di parte ricorrente, , Testimone_1 dichiarava: “ (...) indifferente, non parente.
Faccio il barista per la società SC Mangement con contratto a chiamata .
Ho lavorato per la società IN dal febbraio 2022 al mese di ottobre
2023.
Prima di tale periodo non ho mai lavorato per la IN s.r.l.
Ho iniziato a lavorato presso il locale Orange Spritz Bar di proprietà del ricorrente, come già ho detto, nel febbraio del 2022 ed ho lavorato da solo .
Più precisamente, dal mese di febbraio fino al mese di settembre 2022 ero da solo al bar.
Il sig. ha iniziato a lavorare sicuramente dopo il settembre del Pt_1
2022.
Nel periodo dal febbraio 2022 e diciamo primi mesi in cui ho lavorato posso dire che l'attività principale del bar era da asporto ed io lavoravo in autonomia.
Mi ricordo che l'inaugurazione del locale è avvenuta il 14 febbraio del
2022”.
10 Le dichiarazioni del testimone sono suffragate dalla lettera di assunzione in atti (documento 9 fascicolo parte opponente), da cui si evince che il rapporto di lavoro veniva instaurato solo dal 14.2.2022
Dirimente è l'affermazione del testimone che riferiva l'assenza di attività lavorativa di parte opponente nel periodo oggetto di causa: “Il sig. ha Pt_1 iniziato a lavorare sicuramente dopo il settembre del 2022”, senza che possa desumersi alcun dato con riguardo al periodo successivo relativamente all'abitualità e alla prevalenza di cui sopra.
6 . Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto nei termini esposti, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
7. In applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in quanto soccombente, CP_1
va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, determinate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'attività istruttoria svolta.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
11 Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, dichiara non dovute le di somme di cui all'avviso di addebito oggetto di causa. Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.300,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 25/02/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
12