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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
n. 1480/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per 2 'avv. ROSSI TOMMASO, Parte_1
per essuno Controparte_1
L'avv. Rossi precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 4.3.2025. Discute
riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1480/2024 R.G. promossa da:
2 (p. iva Parte_1 P.IVA_1
- attrice -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Tommaso Rossi,
contro
(p. iva Controparte_2
) P.IVA_2
- convenuta contumace-
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato il 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
notificata in data 07.08.2024, 2 ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rovigo la società in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t. chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità e l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni e accessori scaduti, oltre interessi legali di mora da ogni singola scadenza e alle spese relative all'intera procedura di sfratto, oltre che dell'ingiunzione. La società intimante ha dedotto che:
pagina 2 di 8 [...
- con contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 25.06.2022 la società
aveva locato a la Parte_2 Controparte_2
porzione di immobile ad uso artigianale sito in Rovigo (RO) via dell'Artigianato,
angolo via I Maggio n.1 al piano terra N.C.E.U di Borsea, foglio 003 map N. 461 sub
1cat C/3 mq. 1000 con uno scoperto di pertinenza di mq. 3000 come da planimetria allegata e la porzione di fabbricato di circa mq. 500 ad uso industriale sito a Rovigo
(RO), Viale dell'Artigianato, n. 31 al piano terra N.C.E.U. di Borsea, foglio 003 map N.
461 sub 1 cat C/3 e relativo scoperto di pertinenza, atto registrato il 15.07.2022 al n.
001019-serie 3T;
- contestualmente le parti avevano stipulato un accordo temporaneo di parziale riduzione del canone;
- terminata l'efficacia del suddetto accordo modificativo, nei termini di legge, in data
04.05.2023, era stato comunicato l'adeguamento ISTAT a decorrere da maggio 2023
con canone pari a € 3.694,25, oltre IVA;
- si rendeva inadempiente nel Controparte_2 Controparte_2
pagamento dei canoni di locazione;
- risultavano scaduti e non pagati i canoni relativi ai mesi di luglio e agosto 2024 per complessivi € 9.068,04 come risultante dalle fatture nn. 354/2024 e 414/2024.
All'udienza dell'11.09.2024 l'intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa e il difensore della società intimante ha dato atto dell'intervenuto pagamento tardivo, in data 8.8.2024 e 4.9.2024, delle sole due mensilità intimate di canone, insistendo per la domanda di risoluzione del contratto e chiedendo la conversione del rito.
Disposta la conversione del rito, ed ordinato all'intimata il rilascio immediato dell'immobile locato, è stata fissata l'udienza del 05.02.2025 per la prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente ha dunque promosso tempestivamente il procedimento di mediazione,
pagina 3 di 8 conclusosi negativamente al primo incontro del 12.11.2024, e, depositata la memoria integrativa, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 05.03.2025.
***
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente occorre evidenziare che la controversia oggetto del presente giudizio rientra nell'ambito di applicazione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda e che i ricorrenti hanno offerto la prova di aver promosso tempestivamente il procedimento di mediazione (doc. 11), conclusosi negativamente al primo incontro del
12.11.2024 (doc.12).
Verificato il rispetto della condizione di procedibilità, nel merito, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento formulata dagli attori nella memoria integrativa, l'art. 1453
c.c. prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può
essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.
Invero l'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti il 25.06.2022 prevede che: “Il mancato
pagamento del canone entro il termine di tolleranza di legge, produrrà ipso iure la
risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento
danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Ove il locatore non si avvalga della suddetta condizione risolutiva, il ritardato pagamento
del canone darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura
superiore di tre punti a quello legale”
Tuttavia, non è superfluo rammentare che in tema di risoluzione dei contratti, una volta che pagina 4 di 8 la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa,
espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione (Cass. 17 dicembre 2009,
n. 26508).
Orbene, lo scioglimento dell'accordo contrattuale, quando non opera di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti
(un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. 18 febbraio 2008, n.3954).
È ben noto come nel campo delle controversie relative a rapporti obbligatori, ed alle connesse domande di adempimento o risoluzione, colui che agisce per la risoluzione per inadempimento debba provare la fonte negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
In ordine al grave e reiterato inadempimento dell'obbligazione principale (pagamento dei pagina 5 di 8 canoni) in capo alla società conduttrice risulta documentalmente provato che CP_2
ha corrisposto la mensilità di gennaio 2024 il 29.01.2024; febbraio 2024 il
[...]
28.02.2024; marzo 2024 il 04.04.2024; aprile 2024 l'08.05.2024; maggio 2024 il
21.05.2024; giugno 2024 il 04.07.2024; luglio 2024 l'08.08.2024; agosto 2024 il
04.09.2024; settembre 2024 il 14.11.2024; ottobre 2024 il 28.11.2024. I pagamenti devono ritenersi dunque tardivi vieppiù se si considera che solo a seguito di notifica del ricorso per sfratto è stato corrisposto il canone relativo alla mensilità di agosto 2024 il 04.09.2024;
settembre 2024 il 14.11.2024; ottobre 2024 il 28.11.2024.
All'udienza del 5.02.2025 la ricorrente ha dato atto che la società intimata ha corrisposto i canoni di novembre e dicembre 2024 rispettivamente in data 8.1.2025 e 17.1.2025, residua pertanto la morosità scaduta del mese di gennaio 2025 e non risulta ancora corrisposta la mensilità di febbraio.
In termini generali, il terzo comma dell'art. 1453 cc esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale (“dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non potrà più adempiere la propria obbligazione”).
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto, non è
ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità
del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato” (Cass. n. 14527 del
11/10/2002; 18.11.2005 n. 24460).
Del resto la giurisprudenza ha chiarito che “L'avvenuta sanatoria degli inadempimenti passati può giustificare la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica, e in particolare di un contratto di locazione, ove l'insieme delle circostanze e in particolare i comportamenti pregressi della parte inadempiente siano tali da dimostrare l'inaffidabilità
pagina 6 di 8 per il futuro, oppure la scorrettezza, la mala fede ogli altri atteggiamenti idonei a giustificare obiettivamente il rifiuto della parte adempiente di proseguire il rapporto (Cass.
27 maggio 2010, n. 12708).
In ragione di quanto è emerso dall'istruttoria, l'inadempimento posto in essere dalla società
conduttrice - che non può che giudicarsi grave, nel senso sopra precisato, poiché i canoni vengono versati sistematicamente con ampio ritardo (oltre 1 mese) e la morosità è stata sanata solo dopo l'intimazione di sfratto (circostanza dedotta dalla ricorrente in riferimento anche ad un precedente procedimento di sfratto instaurato dinanzi a questo Tribunale R.G.
1526/2023) - consente di accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione de
quo per inadempimento (grave ex art. 1455 cc) del conduttore, a cui consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile nei confronti del medesimo in favore di 2 Parte_1
Alla dichiarazione di risoluzione del contratto si accompagna la condanna della società
convenuta al pagamento di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non ancora versati oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, siccome precisati dalla parte creditrice all'udienza.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi ritenuti congrui all'attività svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo nel procedimento R.G. n. 1480/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2
[...]
pagina 7 di 8 2. dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta conduttrice
[...]
il contratto di locazione ad uso commerciale Controparte_2
stipulato in data 25.06.2022, atto registrato il 15.07.2022 al n. 001019-serie 3T;
3. condanna la convenuta in persona Controparte_2
del legale rappresentante, all'immediato rilascio dell'immobile locato sito in Rovigo
(RO) via dell'Artigianato, angolo via I Maggio n.
1 - piano terra N.C.E.U di Borsea,
foglio 003 map N. 461 sub 1cat C/3 e la porzione di fabbricato ad uso industriale sito a
Rovigo (RO), Viale dell'Artigianato, n. 31 al piano terra N.C.E.U. di Borsea, foglio 003
map N. 461 sub 1 cat C/3 in favore della società ricorrente;
4. condanna la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti della ricorrente dei canoni scaduti per € 9.068,04, oltre i canoni a scadere dal mese di marzo 2025 in poi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. a rifondere agli attori le spese legali liquidate in € 382,50 per anticipazioni ed in € 3.387,00 per compensi, oltre alle spese generali 15% e agli oneri fiscali e previdenziali (iva, c.p.a.) come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c.
Rovigo, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
SEZIONE CIVILE
n. 1480/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 5 marzo 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per 2 'avv. ROSSI TOMMASO, Parte_1
per essuno Controparte_1
L'avv. Rossi precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 4.3.2025. Discute
riportandosi agli atti e dichiara di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1480/2024 R.G. promossa da:
2 (p. iva Parte_1 P.IVA_1
- attrice -
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Tommaso Rossi,
contro
(p. iva Controparte_2
) P.IVA_2
- convenuta contumace-
Conclusioni di parte attrice:
come da foglio depositato il 4.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida,
notificata in data 07.08.2024, 2 ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Rovigo la società in persona Controparte_2
del legale rappresentante p.t. chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità e l'emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni e accessori scaduti, oltre interessi legali di mora da ogni singola scadenza e alle spese relative all'intera procedura di sfratto, oltre che dell'ingiunzione. La società intimante ha dedotto che:
pagina 2 di 8 [...
- con contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data 25.06.2022 la società
aveva locato a la Parte_2 Controparte_2
porzione di immobile ad uso artigianale sito in Rovigo (RO) via dell'Artigianato,
angolo via I Maggio n.1 al piano terra N.C.E.U di Borsea, foglio 003 map N. 461 sub
1cat C/3 mq. 1000 con uno scoperto di pertinenza di mq. 3000 come da planimetria allegata e la porzione di fabbricato di circa mq. 500 ad uso industriale sito a Rovigo
(RO), Viale dell'Artigianato, n. 31 al piano terra N.C.E.U. di Borsea, foglio 003 map N.
461 sub 1 cat C/3 e relativo scoperto di pertinenza, atto registrato il 15.07.2022 al n.
001019-serie 3T;
- contestualmente le parti avevano stipulato un accordo temporaneo di parziale riduzione del canone;
- terminata l'efficacia del suddetto accordo modificativo, nei termini di legge, in data
04.05.2023, era stato comunicato l'adeguamento ISTAT a decorrere da maggio 2023
con canone pari a € 3.694,25, oltre IVA;
- si rendeva inadempiente nel Controparte_2 Controparte_2
pagamento dei canoni di locazione;
- risultavano scaduti e non pagati i canoni relativi ai mesi di luglio e agosto 2024 per complessivi € 9.068,04 come risultante dalle fatture nn. 354/2024 e 414/2024.
All'udienza dell'11.09.2024 l'intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa e il difensore della società intimante ha dato atto dell'intervenuto pagamento tardivo, in data 8.8.2024 e 4.9.2024, delle sole due mensilità intimate di canone, insistendo per la domanda di risoluzione del contratto e chiedendo la conversione del rito.
Disposta la conversione del rito, ed ordinato all'intimata il rilascio immediato dell'immobile locato, è stata fissata l'udienza del 05.02.2025 per la prosecuzione del giudizio.
Il ricorrente ha dunque promosso tempestivamente il procedimento di mediazione,
pagina 3 di 8 conclusosi negativamente al primo incontro del 12.11.2024, e, depositata la memoria integrativa, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 05.03.2025.
***
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente occorre evidenziare che la controversia oggetto del presente giudizio rientra nell'ambito di applicazione della mediazione come condizione di procedibilità della domanda e che i ricorrenti hanno offerto la prova di aver promosso tempestivamente il procedimento di mediazione (doc. 11), conclusosi negativamente al primo incontro del
12.11.2024 (doc.12).
Verificato il rispetto della condizione di procedibilità, nel merito, in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento formulata dagli attori nella memoria integrativa, l'art. 1453
c.c. prevede che nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può
essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento, ma non può chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può adempiere la propria obbligazione.
Invero l'art. 9 del contratto sottoscritto dalle parti il 25.06.2022 prevede che: “Il mancato
pagamento del canone entro il termine di tolleranza di legge, produrrà ipso iure la
risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento
danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
Ove il locatore non si avvalga della suddetta condizione risolutiva, il ritardato pagamento
del canone darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura
superiore di tre punti a quello legale”
Tuttavia, non è superfluo rammentare che in tema di risoluzione dei contratti, una volta che pagina 4 di 8 la parte interessata, in modo esplicito e inequivoco, non invochi, nella comunicazione inviata alla controparte, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa nel contratto vincolante e vigente tra le parti, la successiva dichiarazione di avvalersi di essa,
espressa in relazione all'inadempimento del conduttore, non ha più alcuna rilevanza, anche se contenuta nell'atto introduttivo del giudizio per la risoluzione (Cass. 17 dicembre 2009,
n. 26508).
Orbene, lo scioglimento dell'accordo contrattuale, quando non opera di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo il giudice, applicando un parametro oggettivo deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti
(un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (Cass. 18 febbraio 2008, n.3954).
È ben noto come nel campo delle controversie relative a rapporti obbligatori, ed alle connesse domande di adempimento o risoluzione, colui che agisce per la risoluzione per inadempimento debba provare la fonte negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
In ordine al grave e reiterato inadempimento dell'obbligazione principale (pagamento dei pagina 5 di 8 canoni) in capo alla società conduttrice risulta documentalmente provato che CP_2
ha corrisposto la mensilità di gennaio 2024 il 29.01.2024; febbraio 2024 il
[...]
28.02.2024; marzo 2024 il 04.04.2024; aprile 2024 l'08.05.2024; maggio 2024 il
21.05.2024; giugno 2024 il 04.07.2024; luglio 2024 l'08.08.2024; agosto 2024 il
04.09.2024; settembre 2024 il 14.11.2024; ottobre 2024 il 28.11.2024. I pagamenti devono ritenersi dunque tardivi vieppiù se si considera che solo a seguito di notifica del ricorso per sfratto è stato corrisposto il canone relativo alla mensilità di agosto 2024 il 04.09.2024;
settembre 2024 il 14.11.2024; ottobre 2024 il 28.11.2024.
All'udienza del 5.02.2025 la ricorrente ha dato atto che la società intimata ha corrisposto i canoni di novembre e dicembre 2024 rispettivamente in data 8.1.2025 e 17.1.2025, residua pertanto la morosità scaduta del mese di gennaio 2025 e non risulta ancora corrisposta la mensilità di febbraio.
In termini generali, il terzo comma dell'art. 1453 cc esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale (“dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non potrà più adempiere la propria obbligazione”).
Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che “la purgazione della mora, successiva alla domanda di risoluzione insita nell'intimazione di sfratto, non è
ostativa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1453 cod. civ., all'accertamento della gravità
del pregresso inadempimento nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti da parte dell'intimato” (Cass. n. 14527 del
11/10/2002; 18.11.2005 n. 24460).
Del resto la giurisprudenza ha chiarito che “L'avvenuta sanatoria degli inadempimenti passati può giustificare la risoluzione di un contratto a esecuzione continuata o periodica, e in particolare di un contratto di locazione, ove l'insieme delle circostanze e in particolare i comportamenti pregressi della parte inadempiente siano tali da dimostrare l'inaffidabilità
pagina 6 di 8 per il futuro, oppure la scorrettezza, la mala fede ogli altri atteggiamenti idonei a giustificare obiettivamente il rifiuto della parte adempiente di proseguire il rapporto (Cass.
27 maggio 2010, n. 12708).
In ragione di quanto è emerso dall'istruttoria, l'inadempimento posto in essere dalla società
conduttrice - che non può che giudicarsi grave, nel senso sopra precisato, poiché i canoni vengono versati sistematicamente con ampio ritardo (oltre 1 mese) e la morosità è stata sanata solo dopo l'intimazione di sfratto (circostanza dedotta dalla ricorrente in riferimento anche ad un precedente procedimento di sfratto instaurato dinanzi a questo Tribunale R.G.
1526/2023) - consente di accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione de
quo per inadempimento (grave ex art. 1455 cc) del conduttore, a cui consegue l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile nei confronti del medesimo in favore di 2 Parte_1
Alla dichiarazione di risoluzione del contratto si accompagna la condanna della società
convenuta al pagamento di una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non ancora versati oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, siccome precisati dalla parte creditrice all'udienza.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse si liquidano come da dispositivo in conformità del D.M. 55/2014 modificato dal 147/2022, in base al valore della causa (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) secondo i valori medi ritenuti congrui all'attività svolta.
p.q.m.
il Tribunale di Rovigo, definitivamente decidendo nel procedimento R.G. n. 1480/2024,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2
[...]
pagina 7 di 8 2. dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta conduttrice
[...]
il contratto di locazione ad uso commerciale Controparte_2
stipulato in data 25.06.2022, atto registrato il 15.07.2022 al n. 001019-serie 3T;
3. condanna la convenuta in persona Controparte_2
del legale rappresentante, all'immediato rilascio dell'immobile locato sito in Rovigo
(RO) via dell'Artigianato, angolo via I Maggio n.
1 - piano terra N.C.E.U di Borsea,
foglio 003 map N. 461 sub 1cat C/3 e la porzione di fabbricato ad uso industriale sito a
Rovigo (RO), Viale dell'Artigianato, n. 31 al piano terra N.C.E.U. di Borsea, foglio 003
map N. 461 sub 1 cat C/3 in favore della società ricorrente;
4. condanna la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. al pagamento nei confronti della ricorrente dei canoni scaduti per € 9.068,04, oltre i canoni a scadere dal mese di marzo 2025 in poi, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5. condanna la convenuta in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t. a rifondere agli attori le spese legali liquidate in € 382,50 per anticipazioni ed in € 3.387,00 per compensi, oltre alle spese generali 15% e agli oneri fiscali e previdenziali (iva, c.p.a.) come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 c.p.c.
Rovigo, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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