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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3438/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 3438/2019 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – trasporto e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Laura Pierallini, Marco Marchegiani e Pierluigi Rispoli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Massimo Vincenti e Anna
Maria Napoletano ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 5316/2018, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola in data 29.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 05.11.2018, con la quale in accoglimento della domanda attorea,
la convenuta , odierna appellante, veniva condannata “al pagamento di Parte_1
euro 600,00 quale compensazione pecuniaria in favore di Controparte_1
oltre interessi dalla domanda”, con condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la società appellante, censurando con l'unico motivo di appello l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui al
Regolamento comunitario n. 261/2004 alla presente fattispecie, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata e, comunque, non provata, con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'appellato, che, sulla base delle argomentazioni in atti, premesso che, con l'atto introduttivo di primo grado, lo stesso si doleva del ritardo di 4 ore e 32 minuti del volo Controparte_1
EK99 del 23 agosto 2017 con partenza da Dubai (Emirati Arabi Uniti) ed arrivo a
Roma-Fiumicino e, pertanto, chiedeva di condannare il vettore al Pt_1
pagamento di euro 600,00 quale risarcimento ai sensi degli artt. 1218 e 1681 c.c.
sulla base del Regolamento 261/2004/CE., ha chiesto il rigetto dell'appello perché
infondato, con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio,
2 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione agli avvocati, dichiaratisi antistatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello,
proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché
l'ammissibilità dello stesso.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attore in primo grado va rigettata in quanto non provata.
Orbene, la normativa comunitaria (Regolamento comunitario n. 261/2004) sulla responsabilità del vettore aereo - in caso di ritardo/cancellazione del volo – prevede il riconoscimento di una serie di diritti invocabili dal passeggero che patisce, per l'appunto, le conseguenze dei disservizi aerei, riconoscendogli, tra gli altri, il diritto a compensazione pecuniaria (art. 7 del citato Regolamento, che spetta al passeggero in una misura predeterminata, per cui risulta sufficiente l'inadempimento del vettore, prescindendo dalla prova del danno) e l'eventuale risarcimento supplementare
(relativo ai danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria,
che invece soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c.).
Ora, l'ambito applicativo del Regolamento comunitario de quo è disciplinato dall'art. 3, paragrafo 1, che stabilisce: “Il presente regolamento si applica: a) ai
passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto
situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri
3 hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese
terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un
vettore comunitario”.
Pertanto, il summenzionato Regolamento comunitario risulta inapplicabile al caso di specie, né tantomeno può ricorrersi all'applicazione analogica delle disposizioni ivi contenute.
Ed invero, la domanda attorea concerne il ritardo di un volo partito da un aeroporto situato in un paese terzo (Emirati Arabi Uniti), con destinazione Roma, ma effettuato da un vettore non comunitario, , società costituita secondo le Parte_1
leggi degli Emirati Arabi Uniti e, dunque, la compagnia aerea in questione non può
essere qualificata come “vettore comunitario” ai sensi e per gli effetti del
Regolamento comunitario n. 261/04.
Risultano irrilevanti le deduzioni dell'appellato, secondo cui troverebbe ugualmente applicazione il regolamento europeo in quanto la controparte avrebbe in Italia una sede secondaria, un legale rappresentante preposto alla stessa, una partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma
e di Milano. Sul punto, infatti, l'art. 2 del Regolamento, rubricato “Definizioni”, precisa che si definisce vettore comunitario “un vettore aereo munito di valida
licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle
licenze ai vettori aerei”: requisito, quest'ultimo, che non risulta in alcun modo provato.
Non può essere accolta neanche l'eccezione dell'appellato circa il rinvio al
Regolamento comunitario de quo operato dall'art. 947 del Codice della navigazione
(R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii.) in quanto tale corpus normativo disciplina la
4 navigazione marittima, interna ed aerea che avviene nel territorio nazionale: tale ultima fattispecie, quindi, è diversa dal caso di specie.
Di contro, nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Montreal
(“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004.
La detta Convenzione ha introdotto una presunzione di responsabilità in capo al vettore per i danni dipesi da ritardo del trasporto, superabile mediante prova liberatoria - sullo stesso gravante - di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che lo stesso sia dipeso da eventi non evitabili, prevedendo,
inoltre, limiti risarcitori (che nel caso di specie, ai sensi dell'art 22 della citata
Convenzione, così come applicabile ratione temporis, è pari a 4.694 diritti speciali di prelievo).
Inoltre, a differenza di quanto disciplinato nella normativa comunitaria, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui alla detta
Convenzione non è riconosciuto ipso iure in quanto i danni vanno provati secondo i principi generali delle rispettive Nazioni cui la Convenzione rimanda.
A riguardo la Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha precisato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto
dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del
volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza
concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di
riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente
la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che
prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo
5 superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo
pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 20941/2024).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, la domanda risarcitoria proposta da non può essere accolta nemmeno ai Controparte_1
sensi della Convenzione di Montreal poiché l'originario attore non ha fornito la prova circa i danni lamentati.
Ora, tale circostanza è stata esaminata dal Giudice di prime cure che ha rigettato la domanda attorea “di risarcimento danni materiali e non in quanto non provati sia nell'an che nel quantum”, condannando, poi, la compagnia aerea convenuta al pagamento di euro 600,00 quale compensazione pecuniaria per il ritardo del volo aereo.
Orbene, sulla mancata prova dei danni si è formato il giudicato, in quanto l'appellato non ha proposto appello incidentale relativamente alla parte della sentenza in cui il
Giudice di pace ha ritenuto non provati i lamentati danni.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate in citazione vanno rigettate.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate dal rilievo contenuto a pagina 4
della comparsa conclusionale di parte appellata e dal documento ad essa allegato perché entrambi sono tardivi.
Va dichiarata assorbita la, peraltro, generica, domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata, poiché presupposto per l'applicazione della succitata norma è la soccombenza totale della parte nei cui confronti essa viene invocata, da escludersi nel caso di specie, alla luce di quanto sinora osservato
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
6 Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del
17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover compensare integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio, oltre che quelle del giudizio di appello, perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla
Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 5316/2018
del Giudice di Pace di Nola, emessa in data 29.10.2018 e depositata in Cancelleria in data 05.11.2018, rigetta le domande proposte da nei confronti Controparte_1
della società ; Parte_1
- dichiara assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
7 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 11.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 3438/2019 del Ruolo Generale avente ad
OGGETTO: Appello – trasporto e vertente
TRA
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Laura Pierallini, Marco Marchegiani e Pierluigi Rispoli ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti Massimo Vincenti e Anna
Maria Napoletano ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 5316/2018, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Nola in data 29.10.2018 e resa pubblica mediante deposito in
Cancelleria in data 05.11.2018, con la quale in accoglimento della domanda attorea,
la convenuta , odierna appellante, veniva condannata “al pagamento di Parte_1
euro 600,00 quale compensazione pecuniaria in favore di Controparte_1
oltre interessi dalla domanda”, con condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
In particolare, la società appellante, censurando con l'unico motivo di appello l'errata applicazione da parte del Giudice di prime cure della disciplina di cui al
Regolamento comunitario n. 261/2004 alla presente fattispecie, ha chiesto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata e, comunque, non provata, con vittoria di spese,
competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l'appellato, che, sulla base delle argomentazioni in atti, premesso che, con l'atto introduttivo di primo grado, lo stesso si doleva del ritardo di 4 ore e 32 minuti del volo Controparte_1
EK99 del 23 agosto 2017 con partenza da Dubai (Emirati Arabi Uniti) ed arrivo a
Roma-Fiumicino e, pertanto, chiedeva di condannare il vettore al Pt_1
pagamento di euro 600,00 quale risarcimento ai sensi degli artt. 1218 e 1681 c.c.
sulla base del Regolamento 261/2004/CE., ha chiesto il rigetto dell'appello perché
infondato, con condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio,
2 anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione agli avvocati, dichiaratisi antistatari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190, co. I, c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello,
proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché
l'ammissibilità dello stesso.
Ciò posto, l'appello è fondato e, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda proposta dall'attore in primo grado va rigettata in quanto non provata.
Orbene, la normativa comunitaria (Regolamento comunitario n. 261/2004) sulla responsabilità del vettore aereo - in caso di ritardo/cancellazione del volo – prevede il riconoscimento di una serie di diritti invocabili dal passeggero che patisce, per l'appunto, le conseguenze dei disservizi aerei, riconoscendogli, tra gli altri, il diritto a compensazione pecuniaria (art. 7 del citato Regolamento, che spetta al passeggero in una misura predeterminata, per cui risulta sufficiente l'inadempimento del vettore, prescindendo dalla prova del danno) e l'eventuale risarcimento supplementare
(relativo ai danni ulteriori rispetto a quelli coperti dalla compensazione pecuniaria,
che invece soggiace al principio generale ex art. 2697 c.c.).
Ora, l'ambito applicativo del Regolamento comunitario de quo è disciplinato dall'art. 3, paragrafo 1, che stabilisce: “Il presente regolamento si applica: a) ai
passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro
soggetto alle disposizioni del trattato;
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto
situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno
Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri
3 hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese
terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un
vettore comunitario”.
Pertanto, il summenzionato Regolamento comunitario risulta inapplicabile al caso di specie, né tantomeno può ricorrersi all'applicazione analogica delle disposizioni ivi contenute.
Ed invero, la domanda attorea concerne il ritardo di un volo partito da un aeroporto situato in un paese terzo (Emirati Arabi Uniti), con destinazione Roma, ma effettuato da un vettore non comunitario, , società costituita secondo le Parte_1
leggi degli Emirati Arabi Uniti e, dunque, la compagnia aerea in questione non può
essere qualificata come “vettore comunitario” ai sensi e per gli effetti del
Regolamento comunitario n. 261/04.
Risultano irrilevanti le deduzioni dell'appellato, secondo cui troverebbe ugualmente applicazione il regolamento europeo in quanto la controparte avrebbe in Italia una sede secondaria, un legale rappresentante preposto alla stessa, una partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma
e di Milano. Sul punto, infatti, l'art. 2 del Regolamento, rubricato “Definizioni”, precisa che si definisce vettore comunitario “un vettore aereo munito di valida
licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle
licenze ai vettori aerei”: requisito, quest'ultimo, che non risulta in alcun modo provato.
Non può essere accolta neanche l'eccezione dell'appellato circa il rinvio al
Regolamento comunitario de quo operato dall'art. 947 del Codice della navigazione
(R.D. n. 327/1942 e ss.mm.ii.) in quanto tale corpus normativo disciplina la
4 navigazione marittima, interna ed aerea che avviene nel territorio nazionale: tale ultima fattispecie, quindi, è diversa dal caso di specie.
Di contro, nel caso di specie, trova applicazione la Convenzione di Montreal
(“Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale”), sottoscritta il 28 maggio 1999, ratificata e resa operativa nel nostro ordinamento con L. n. 12/2004.
La detta Convenzione ha introdotto una presunzione di responsabilità in capo al vettore per i danni dipesi da ritardo del trasporto, superabile mediante prova liberatoria - sullo stesso gravante - di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno, ovvero che lo stesso sia dipeso da eventi non evitabili, prevedendo,
inoltre, limiti risarcitori (che nel caso di specie, ai sensi dell'art 22 della citata
Convenzione, così come applicabile ratione temporis, è pari a 4.694 diritti speciali di prelievo).
Inoltre, a differenza di quanto disciplinato nella normativa comunitaria, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale di cui alla detta
Convenzione non è riconosciuto ipso iure in quanto i danni vanno provati secondo i principi generali delle rispettive Nazioni cui la Convenzione rimanda.
A riguardo la Cassazione, confermando un orientamento consolidato, ha precisato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il risarcimento riconosciuto
dall'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 per il ritardo del
volo postula la prova (anche per presunzioni) del danno conseguenza
concretamente subito, alla stregua dei principi dell'ordinamento nazionale di
riferimento (cui la Convenzione rimanda), non potendosi applicare analogicamente
la disciplina speciale dettata dagli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261 del 2004, che
prevede una compensazione pecuniaria forfettaria per la cancellazione (o il ritardo
5 superiore a tre ore) del volo, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo
pregiudizio” (Cass. Civ., sez. III, Sentenza n. 20941/2024).
Ebbene, applicando al caso di specie i summenzionati principi, la domanda risarcitoria proposta da non può essere accolta nemmeno ai Controparte_1
sensi della Convenzione di Montreal poiché l'originario attore non ha fornito la prova circa i danni lamentati.
Ora, tale circostanza è stata esaminata dal Giudice di prime cure che ha rigettato la domanda attorea “di risarcimento danni materiali e non in quanto non provati sia nell'an che nel quantum”, condannando, poi, la compagnia aerea convenuta al pagamento di euro 600,00 quale compensazione pecuniaria per il ritardo del volo aereo.
Orbene, sulla mancata prova dei danni si è formato il giudicato, in quanto l'appellato non ha proposto appello incidentale relativamente alla parte della sentenza in cui il
Giudice di pace ha ritenuto non provati i lamentati danni.
Pertanto, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate in citazione vanno rigettate.
Conclusioni opposte non possono essere suffragate dal rilievo contenuto a pagina 4
della comparsa conclusionale di parte appellata e dal documento ad essa allegato perché entrambi sono tardivi.
Va dichiarata assorbita la, peraltro, generica, domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata, poiché presupposto per l'applicazione della succitata norma è la soccombenza totale della parte nei cui confronti essa viene invocata, da escludersi nel caso di specie, alla luce di quanto sinora osservato
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
6 Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del
17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, quale conseguenza della pronuncia adottata.
Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover compensare integralmente tra le parti costituite le spese del primo grado di giudizio, oltre che quelle del giudizio di appello, perché nel caso di specie si riscontra, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla
Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni idonee ad indurre il Tribunale a disporre la suindicata compensazione.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, di non irrilevante complessità e dall'esito incerto.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 5316/2018
del Giudice di Pace di Nola, emessa in data 29.10.2018 e depositata in Cancelleria in data 05.11.2018, rigetta le domande proposte da nei confronti Controparte_1
della società ; Parte_1
- dichiara assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte appellata;
7 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 11.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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