Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00649/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03303/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3303 del -OMISSIS-004, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saveria Aversa, Paolo Campanati, con domicilio eletto presso lo studio Saveria Aversa in Venezia-Mestre, corso del Popolo, 39/1/-OMISSIS-;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS- di -OMISSIS-^ -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso il -OMISSIS- dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-^ -OMISSIS-nza presso la -OMISSIS-- -OMISSIS- "-OMISSIS-" -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale veniva espresso il parere medico di non idoneità temporanea al servizio d'istituto nella -OMISSIS- per giorni novanta a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della precedente -OMISSIS-di tutti gli atti ad essi presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-1 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS-, verso le ore 11,-OMISSIS-0, la -OMISSIS- segnalava che, nella centralissima -OMISSIS-, un individuo indossante giacca nera e bermuda bianchi, ostentava una pistola alla cintola, si soffermava più volte ad osservare le vetrine dei negozi ubicati nella predetta via, suscitando allarme tra i passanti. Sul posto veniva inviata una volante, unitamente ad altro personale della -OMISSIS- (di cui due pattuglie in abiti civili) e personale dei -OMISSIS-. L'individuo fermato si qualificava come -OMISSIS-della -OMISSIS- -OMISSIS- e si presentava particolarmente agitato e turbato per quanto causato dal proprio comportamento.
In esito a tale accadimento, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamenti sanitari presso la -OMISSIS- in esito ai quali la -OMISSIS- di -OMISSIS-^ -OMISSIS-nza presso la -OMISSIS-- -OMISSIS- "-OMISSIS-" -OMISSIS- lo giudicava temporaneamente non idoneo al servizio d'istituto nella -OMISSIS- per giorni novanta a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della precedente -OMISSIS-in quanto affetto da ”disturbo di personalità con possibili aspetti borderline es aspetti disforici” (infermità non dipendente da causa di servizio).
Con il ricorso all’esame, l’interessato ha impugnato il surriferito giudizio di temporanea inidoneità al servizio formulato dalla -OMISSIS-, ritenendolo illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contrastando le avverse pretese.
All’udienza straordinaria in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le considerazioni di seguito sinteticamente esposte.
L’impugnato giudizio di temporanea inidoneità al servizio formulato dalla -OMISSIS- costituisce espressione di discrezionalità tecnica, essendo l’Amministrazione chiamata ad applicare regole tecniche contrassegnate da un fisiologico margine di elasticità (cd. concetti giuridici indeterminati). Nell’apprezzare lo stato di salute del dipendente ai fini della valutazione circa la sua persistente inidoneità al servizio l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un ineliminabile margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese erroneità o inattendibilità; la parte ricorrente non può, pertanto, limitarsi a sostenere la mera non condivisibilità della valutazione tecnica della PA (o ad autostimare diversamente la propria patologia), ma ha l’onere di dimostrare la palese erroneità o inattendibilità del giudizio compiuto dalla -OMISSIS-, organo specialistico cui la legge demanda la valutazione circa l’idoneità al servizio del dipendente.
Pur ammettendosi, a far data dalla nota sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici della PA, è opinione del Collegio che laddove non emergano profili di palese erroneità o inattendibilità, ma solo margini di fisiologica opinabilità, della valutazione tecnico-specialistica operata dalla PA, il Giudice - anche per il tramite dei suoi ausiliari - non possa sovrapporre alla valutazione tecnica opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente reputando egli finirebbe col farsi amministratore, sostituendo un giudizio opinabile (quello della -OMISSIS- medica) con uno altrettanto incerto e opinabile (quello del consulente e/o il proprio), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA; a fronte di più valutazioni tecniche tutte fisiologicamente opinabili, ma allo stesso tempo tutte attendibili, deve prevalere l’apprezzamento tecnico effettuato dall’Amministrazione.
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie il giudizio tecnico formulato dalla -OMISSIS- di esperti in ordine al malessere psichico evidenziato dal ricorrente appare al Collegio attendibile, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno reso necessario il giudizio della -OMISSIS- e dei ripetuti accertamenti sanitari ai quali è stato sottoposto il ricorrente.
Dalla lettura degli atti non emergono palesi illogicità, errori tecnici o fattuali o profili di evidente insostenibilità del giudizio e, più in generale delle operazioni tecnico-valutative compiute dalla -OMISSIS-; la motivazione del provvedimento deve ritenersi sufficiente, tenuto conto del consolidato principio, secondo cui il giudizio di inidoneità psico-fisica del militare alla permanenza in servizio non deve essere motivato dalla -OMISSIS-, che si sia conformata alle norme tecniche di settore, né può essere contestato con riferimento al diverso esito degli accertamenti sanitari effettuati presso strutture non militari (Cons. St., IV, -OMISSIS-6 aprile -OMISSIS-007, n. 1894 e 6/11/-OMISSIS-007, n. 5734).
In conclusione: l’impugnato giudizio di temporanea inidoneità servizio del dipendente - pur opinabile come tutti gli apprezzamenti tecnici - non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (o margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta, qui insussistenti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettato: la natura delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile -OMISSIS-0-OMISSIS-1, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.