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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 363/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4033/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - C/o Casa Comunale 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - C/o Casa Comunale 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22 IMU-1419 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di Cellole, notificato il 18.06.2025, per IMU anno 2022.
Deduceva: di avere versato il 50% dell'imposta IMU anno 2022 in quanto l'immobile era in comunione con il coniuge;
di aver versato l'IMU al Comune di Sessa Aurunca così catastalmente ascrivibile l'immobile tassato pur appartenendosi questo al comune di Cellole;
di aver istato a che il Comune di Sessa Aurunca riversasse al Comune di Cellole ma inutilmente;
derivare l'errato versamento a Comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile (Cellole) dalla circostanza che catastalmente questo è inserito nel Comune censuario di Sessa Aurunca;
di essere tenuto il Comune di Sessa Aurunca ad effettuare il riversamento al
Comune di Cellole come da comunicazione allo stesso;
essere l'atto impugnato carente di motivazione;
essere nullo l'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
ricorrere il litisconsorzio tra i due Comuni.
Allegava documentazione e l'atto impugnato e concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva il Comune di Cellole deducendo: di aver correttamente operato nell'emettere l'atto impugnato pur prendendo atto di quanto lamentato dal ricorrente.
Chiedeva la condanna del Comune di Sessa Aurunca a riversare le somme indebitamente percepite a titolo di IMU con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere.
Allegava documentazione e concludeva in tali sensi.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca deducendo: essere fondato quanto dedotto dal ricorrente;
di aver provveduto agli atti conseguenziali ai fini del riversamento dell'imposta al Comune di Cellole.
Allegava documentazione e concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 comma 722 della L. 147/2013 prevede come “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.”
Ciò posto è pacifico tra le parti, come peraltro emerge dalla documentazione versata in giudizio, che l'immobile oggetto dell'atto impugnato avrebbe dovuto scontare l'imposta IMU al Comune di Cellole mentre invece questa è stata corrisposta al Comune di Sessa Aurunca ciò a ragione che detto immobile è ancora riportato nel catasto di quest'ultimo. Il ricorrente appare, così, incolpevole nell'aver erroneamente corrisposto l'IMU a Comune diverso.
Dagli atti si rileva che, ricevuto l'avviso di accertamento, ed avuta, così, contezza dell'errore, il ricorrente con nota PEC del 4.9.2025 invitava il Comune di Cellole ad annullare in autotutela l'atto poi impugnato dovendo il Comune di Sessa Aurunca provvedere al riversamento delle somme, allegando documentazione varia tra cui le ricevute di pagamento.
Tale istanza in autotutela è rimasta senza esito dal che il ricorrente ha poi proposto ricorso costituendosi in giudizio.
Agli atti si rinviene, come prodotta dal Comune di Sessa Aurunca, l'incontestata nota del 15.9.25 (antecedente il deposito del ricorso all'intestata Corte) con la quale detto Comune comunica a quello di Cellole ed a Ricorrente_1 che provvederà al riversamento delle somme riconoscendo fondato quanto lamentato dal ricorrente.
Contestualmente con nota PEC del 15.9.25 il Comune di Sessa A. comunicava al difensore di
Ricorrente_1 che avrebbe provveduto nel termine normativamente previsto di 180 giorni a ragione delle necessità contabili e di bilancio al riversamento delle somme al Comune di Cellole.
Alla stregua di quanto innanzi, quindi, il ricorso va accolto poiché era onere del Comune di Cellole, -- ricevutasi l'istanza in autotutela il 4.9.2025 prima che fosse notificato il ricorso (10.9.2025) ed avvenuto il deposito dello stesso (7.10.2025), -- di annullare l'atto e di attendere il riversamento delle somme da parte del Comune di Sessa Aurunca che peraltro con la menzionata nota pec del 15.9.2025 prot. 34332 aveva dichiarato la propria disponibilità a provvedere in tal senso.
Paradossalmente ancora oggi l'atto impugnato non risulta annullato.
Va, pertanto, il ricorso accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste solamente a carico del
Comune Cellole risultando incolpevole il Comune di Sessa Aurunca.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Compensa le spese tra il ricorrente ed il Comune di Sessa Aurunca. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4033/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - C/o Casa Comunale 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sessa Aurunca - C/o Casa Comunale 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22 IMU-1419 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 104/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di Cellole, notificato il 18.06.2025, per IMU anno 2022.
Deduceva: di avere versato il 50% dell'imposta IMU anno 2022 in quanto l'immobile era in comunione con il coniuge;
di aver versato l'IMU al Comune di Sessa Aurunca così catastalmente ascrivibile l'immobile tassato pur appartenendosi questo al comune di Cellole;
di aver istato a che il Comune di Sessa Aurunca riversasse al Comune di Cellole ma inutilmente;
derivare l'errato versamento a Comune diverso da quello in cui è ubicato l'immobile (Cellole) dalla circostanza che catastalmente questo è inserito nel Comune censuario di Sessa Aurunca;
di essere tenuto il Comune di Sessa Aurunca ad effettuare il riversamento al
Comune di Cellole come da comunicazione allo stesso;
essere l'atto impugnato carente di motivazione;
essere nullo l'atto impugnato per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
ricorrere il litisconsorzio tra i due Comuni.
Allegava documentazione e l'atto impugnato e concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva il Comune di Cellole deducendo: di aver correttamente operato nell'emettere l'atto impugnato pur prendendo atto di quanto lamentato dal ricorrente.
Chiedeva la condanna del Comune di Sessa Aurunca a riversare le somme indebitamente percepite a titolo di IMU con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere.
Allegava documentazione e concludeva in tali sensi.
Si costituiva il Comune di Sessa Aurunca deducendo: essere fondato quanto dedotto dal ricorrente;
di aver provveduto agli atti conseguenziali ai fini del riversamento dell'imposta al Comune di Cellole.
Allegava documentazione e concludeva per la dichiarazione di cessata materia del contendere.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 1 comma 722 della L. 147/2013 prevede come “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.”
Ciò posto è pacifico tra le parti, come peraltro emerge dalla documentazione versata in giudizio, che l'immobile oggetto dell'atto impugnato avrebbe dovuto scontare l'imposta IMU al Comune di Cellole mentre invece questa è stata corrisposta al Comune di Sessa Aurunca ciò a ragione che detto immobile è ancora riportato nel catasto di quest'ultimo. Il ricorrente appare, così, incolpevole nell'aver erroneamente corrisposto l'IMU a Comune diverso.
Dagli atti si rileva che, ricevuto l'avviso di accertamento, ed avuta, così, contezza dell'errore, il ricorrente con nota PEC del 4.9.2025 invitava il Comune di Cellole ad annullare in autotutela l'atto poi impugnato dovendo il Comune di Sessa Aurunca provvedere al riversamento delle somme, allegando documentazione varia tra cui le ricevute di pagamento.
Tale istanza in autotutela è rimasta senza esito dal che il ricorrente ha poi proposto ricorso costituendosi in giudizio.
Agli atti si rinviene, come prodotta dal Comune di Sessa Aurunca, l'incontestata nota del 15.9.25 (antecedente il deposito del ricorso all'intestata Corte) con la quale detto Comune comunica a quello di Cellole ed a Ricorrente_1 che provvederà al riversamento delle somme riconoscendo fondato quanto lamentato dal ricorrente.
Contestualmente con nota PEC del 15.9.25 il Comune di Sessa A. comunicava al difensore di
Ricorrente_1 che avrebbe provveduto nel termine normativamente previsto di 180 giorni a ragione delle necessità contabili e di bilancio al riversamento delle somme al Comune di Cellole.
Alla stregua di quanto innanzi, quindi, il ricorso va accolto poiché era onere del Comune di Cellole, -- ricevutasi l'istanza in autotutela il 4.9.2025 prima che fosse notificato il ricorso (10.9.2025) ed avvenuto il deposito dello stesso (7.10.2025), -- di annullare l'atto e di attendere il riversamento delle somme da parte del Comune di Sessa Aurunca che peraltro con la menzionata nota pec del 15.9.2025 prot. 34332 aveva dichiarato la propria disponibilità a provvedere in tal senso.
Paradossalmente ancora oggi l'atto impugnato non risulta annullato.
Va, pertanto, il ricorso accolto e l'atto impugnato annullato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo e poste solamente a carico del
Comune Cellole risultando incolpevole il Comune di Sessa Aurunca.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA e CPA, se dovuti con attribuzione al procuratore costituito. Compensa le spese tra il ricorrente ed il Comune di Sessa Aurunca. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dott. Carlo Zannini