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Decreto 11 marzo 2025
Decreto 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, decreto 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Il Consigliere
Dott. Roberto Rezzonico designato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 L. n. 89/2001, per provvedere sulla domanda di equa riparazione proposta da :
, G) 22/01/1946 Parte_1 Parte_2
C.F._1
elettivamente domiciliato in Sommatino, Cortile Sanfilippo 4 presso lo studio del proprio difensore, Avv. GERACI ALESSANDRO con ricorso depositato in data 24/02/2025 nei confronti del e Controparte_1
iscritto al n. 31 del 2025 R.G. V.G.
Rilevato che il ricorso – tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, applicabile alla fattispecie (cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2021 n. 2145) – risulta proposto entro il termine di decadenza dall'art. 4 L. n. 89 del 2001, atteso che la sentenza della
Corte di Cassazione che ha definito il giudizio presupposto è stata depositata il 25 luglio
2024 ;
Rilevato che il ricorso concerne il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Caltanissetta promosso da nei confronti dell di Caltanissetta, , Parte_1 Controparte_2
ed iscritto al n. 1363/2009 RG. del predetto Tribunale avente oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazione dell'art. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002;
Rilevato che il processo anzidetto si è iniziato con ricorso depositato il 13 giugno 2009
e si è concluso col deposito della sentenza ex art. 281sexies c.p.c. in data 20 aprile 2011;
Rilevato pertanto che l'anzidetto processo ha avuto una durata pari ad anni 1 mesi 10 e gg. 7;
Rilevato che avverso la sentenza l ha proposto appello, con atto Controparte_2 di citazione notificato il 21 marzo 2012 e che il relativo processo, iscritto al n.
112/2012 del Ruolo Generale della Corte di Appello di Caltanissetta, si è concluso col deposito della sentenza in data 10 maggio 2019, per una durata pari ad anni 7, mesi 1 e gg 19;
Rilevato che avverso la detta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, notificato in data 11 maggio 2020 , e che il conseguente giudizio è stato definito in data 25 luglio
2024, per una durata del grado di giudizio di anni 5 mesi 2 e gg. 14
Rilevata la durata complessiva del giudizio pari ad anni 14, mesi 2 e gg. 10;
Rilevato che il giudizio si è protratto oltre il termine di durata ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2bis, L. n. 89/2001 in tre anni per il primo grado in due anni per il secondo ed in uno per il terzo;
1 Rilevato che non constano segmenti temporali dell'anzidetta durata non ascrivibili all'Apparato-Giustizia;
Rilevato che, nella determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata, occorre avere riguardo non a quella dei singoli gradi, ma a quella complessiva del processo, quindi a tutto il suo svolgimento (Cass. 5 ottobre 2016 n. 19938);
Rilevato che detraendo dalla durata complessiva i sei anni di durata ragionevole, si perviene ad un ritardo indennizzabile di anni 8, mesi 2 e gg. 10 , arrotondati ad anni
8 ex art. 2bis co. 1 L. n. 89/2001), in quanto la frazione temporale eccedente l'anno è inferiore a sei mesi;
Ritenuto che, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2bis co. 2 della L. n. 89/2001, sia congrua la liquidazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.400,00, in ragione di € 300,00 (€ 400 – 100 cfr. art. 2bis co. 1ter L. n. 89 del
2001) per ogni anno di ritardo;
Ritenuto, in particolare, di dover quantificare l'indennizzo nell'importo anzidetto in considerazione della soccombenza della parte oggi ricorrente nel giudizio presupposto,
e del particolare disvalore morale e sociale, in una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1
Cost.) e sulla solidarietà (artt. 2 e 38 Cost.), dell'impiego di lavoratori non regolarizzati;
Ritenuto che le spese del giudizio, vista la tabella allegata al DM 55/2014 per i procedimenti monitori, possano essere liquidate in complessivi € 350,00, oltre gli accessori di legge, considerato l'importo liquidato;
P.Q.M.
INGIUNGE
Al il pagamento senza dilazione, autorizzando in mancanza la Controparte_1 provvisoria esecuzione, in favore di , della complessiva somma Parte_1 di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione per il superamento di durata ragionevole del procedimento di cui in premessa;
LIQUIDA
Le spese processuali del presente procedimento in € 350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, ingiungendo al predetto il relativo pagamento, disponendone la distrazione a CP_1 favore del procuratore antistatario Avv. GERACI ALESSANDRO
Caltanissetta, 11/03/2025
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Roberto Rezzonico
2
Il Consigliere
Dott. Roberto Rezzonico designato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 L. n. 89/2001, per provvedere sulla domanda di equa riparazione proposta da :
, G) 22/01/1946 Parte_1 Parte_2
C.F._1
elettivamente domiciliato in Sommatino, Cortile Sanfilippo 4 presso lo studio del proprio difensore, Avv. GERACI ALESSANDRO con ricorso depositato in data 24/02/2025 nei confronti del e Controparte_1
iscritto al n. 31 del 2025 R.G. V.G.
Rilevato che il ricorso – tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale, applicabile alla fattispecie (cfr. Cass. S.U. 29 gennaio 2021 n. 2145) – risulta proposto entro il termine di decadenza dall'art. 4 L. n. 89 del 2001, atteso che la sentenza della
Corte di Cassazione che ha definito il giudizio presupposto è stata depositata il 25 luglio
2024 ;
Rilevato che il ricorso concerne il giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Caltanissetta promosso da nei confronti dell di Caltanissetta, , Parte_1 Controparte_2
ed iscritto al n. 1363/2009 RG. del predetto Tribunale avente oggetto opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa per violazione dell'art. 3 co. 3 D.L. n. 12/2002;
Rilevato che il processo anzidetto si è iniziato con ricorso depositato il 13 giugno 2009
e si è concluso col deposito della sentenza ex art. 281sexies c.p.c. in data 20 aprile 2011;
Rilevato pertanto che l'anzidetto processo ha avuto una durata pari ad anni 1 mesi 10 e gg. 7;
Rilevato che avverso la sentenza l ha proposto appello, con atto Controparte_2 di citazione notificato il 21 marzo 2012 e che il relativo processo, iscritto al n.
112/2012 del Ruolo Generale della Corte di Appello di Caltanissetta, si è concluso col deposito della sentenza in data 10 maggio 2019, per una durata pari ad anni 7, mesi 1 e gg 19;
Rilevato che avverso la detta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, notificato in data 11 maggio 2020 , e che il conseguente giudizio è stato definito in data 25 luglio
2024, per una durata del grado di giudizio di anni 5 mesi 2 e gg. 14
Rilevata la durata complessiva del giudizio pari ad anni 14, mesi 2 e gg. 10;
Rilevato che il giudizio si è protratto oltre il termine di durata ragionevole fissato dall'art. 2, comma 2bis, L. n. 89/2001 in tre anni per il primo grado in due anni per il secondo ed in uno per il terzo;
1 Rilevato che non constano segmenti temporali dell'anzidetta durata non ascrivibili all'Apparato-Giustizia;
Rilevato che, nella determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata, occorre avere riguardo non a quella dei singoli gradi, ma a quella complessiva del processo, quindi a tutto il suo svolgimento (Cass. 5 ottobre 2016 n. 19938);
Rilevato che detraendo dalla durata complessiva i sei anni di durata ragionevole, si perviene ad un ritardo indennizzabile di anni 8, mesi 2 e gg. 10 , arrotondati ad anni
8 ex art. 2bis co. 1 L. n. 89/2001), in quanto la frazione temporale eccedente l'anno è inferiore a sei mesi;
Ritenuto che, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2bis co. 2 della L. n. 89/2001, sia congrua la liquidazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 2.400,00, in ragione di € 300,00 (€ 400 – 100 cfr. art. 2bis co. 1ter L. n. 89 del
2001) per ogni anno di ritardo;
Ritenuto, in particolare, di dover quantificare l'indennizzo nell'importo anzidetto in considerazione della soccombenza della parte oggi ricorrente nel giudizio presupposto,
e del particolare disvalore morale e sociale, in una Repubblica fondata sul lavoro (art. 1
Cost.) e sulla solidarietà (artt. 2 e 38 Cost.), dell'impiego di lavoratori non regolarizzati;
Ritenuto che le spese del giudizio, vista la tabella allegata al DM 55/2014 per i procedimenti monitori, possano essere liquidate in complessivi € 350,00, oltre gli accessori di legge, considerato l'importo liquidato;
P.Q.M.
INGIUNGE
Al il pagamento senza dilazione, autorizzando in mancanza la Controparte_1 provvisoria esecuzione, in favore di , della complessiva somma Parte_1 di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione per il superamento di durata ragionevole del procedimento di cui in premessa;
LIQUIDA
Le spese processuali del presente procedimento in € 350,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge, ingiungendo al predetto il relativo pagamento, disponendone la distrazione a CP_1 favore del procuratore antistatario Avv. GERACI ALESSANDRO
Caltanissetta, 11/03/2025
IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Roberto Rezzonico
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