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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 4145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4145 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5353/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Federico Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Marco Luzi;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2022, parte ricorrente esponeva: che con provvedimento del 29.05.2020 l'istituto resistente notificava all'odierno ricorrente il rigetto della domanda dallo stesso presentata con la motivazione che la mancata allegazione della copia del documento di identità rendeva nulle ed inefficaci le
1 dichiarazioni sostitutive che dovevano considerarsi del tutto omesse;
che la suddetta motivazione era non veritiera in quanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente ha correttamente allegato il proprio documento di riconoscimento alla domanda di assegno sociale;
che nonostante tutti i tentativi di interloquire con il responsabile del procedimento non è stato possibile ottenere il pagamento dell'assegno sociale;
che non vi è dubbio che il viene Parte_1 violato di un diritto fondamentale in quanto, nonostante si trovi nelle condizioni socio economiche previste dalla legge, l' ha rigettato la domanda CP_1
CP_ Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse ordinare all' in persona del legale rappresentante pro tempore, di revocare con effetto immediato la comunicazione di rigetto della domanda di assegno sociale e conseguentemente l'ordine di restituzione degli arretrati pari ad € 7.000,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data della domanda amministrativa a quella del ricorso giudiziario, nonché deducendo nel merito che il ricorso è comunque infondato poiché la domanda amministrativa del 29.05.2020 non è stata validamente proposta in quanto mancante del documento necessario per identificare il soggetto istante e, quindi è stato legittimo il CP_ rigetto della domanda. L' precisava, inoltre che non è affatto vero che il ricorrente non usufruiva di alcuna prestazione pensionistica come appariva dalla lettura del ricorso giudiziario, in quanto il ricorrente era già titolare di assegno sociale con decorrenza dal
1 settembre 2021, avendo a suo tempo, precisamente in data 6 agosto 2021, presentato una successiva domanda amministrativa di assegno sociale che, questa volta, era stata accolta
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Osserva il decidente che merita accoglimento l'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. nella legge n. 438/1992, considerato il tempo
2 trascorso dal rigetto della domanda di assegno sociale e l'instaurazione del presente giudizio.
L'art. 47, 3° comma, del d.p.r. n. 639/1970 dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni. Tale normativa è stata poi modificata dall'art. 38, 1° comma, lett. d), n. 1), del d.l. n. 98/2011, conv, nella legge n. 111/2011, che, aggiungendo un ultimo comma all'art. 47 precitato, ha stabilito che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il termine decadenziale decorre, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo proposto dall'assicurato avverso il provvedimento, esplicito o implicito, negativo sull'istanza di prestazione, b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. L'art. 6 del d.l. n. 103/1991, conv. nella legge n. 166/1991, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 246/1992, ha espressamente affermato la natura sostanziale di tale decadenza, prevedendo che essa determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. La stessa norma, inoltre, dispone che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
L'art. 7 della legge n. 533/1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli
Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l'Ente si sia pronunciato (silenziorifiuto). L'art. 46, 5° comma, della legge n. 88/1989 dispone che il termine per proporre il ricorso CP_ amministrativo avverso le determinazioni dell' implicite o esplicite, in materia di prestazioni è di 90 giorni, e, al 6° comma, che la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi, decorsi i quali l'interessato può proporre l'azione giudiziaria. Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2003, n. 16372, dal quadro normativo sopra delineato risulta che, in tanto può farsi riferimento alle varie decorrenze previste dal citato art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, in quanto nella pendenza del procedimento amministrativo, la cui massima estensione è di 300 giorni (120 giorni per 3 la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo per la decisione da parte dell'organo adito;
totale 300 giorni) l'interessato abbia proposto il prescritto ricorso amministrativo. In questo caso, tale decorrenza deve essere individuata nella data di decisione, espressa o tacita (silenzio-rigetto), del ricorso amministrativo, solo quando tale decisione sia intervenuta prima della scadenza dei termini complessivamente prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo. Se, invece, entro i suddetti termini, tale decisione non è configurabile, come accade quando il ricorso amministrativo avverso la determinazione negativa sulla domanda dell'interessato sia stato proposto oltre il termine di 90 giorni previsto, ma pur sempre all'interno del termine massimo previsto per la chiusura dell'iter amministrativo, il termine decadenziale prende comunque a decorrere dalla scadenza dei termini stessi, ossia, appunto, dal 301esimo giorno successivo alla richiesta di prestazione. Ciò in quanto, nel presupposto del compimento da parte dell'interessato degli atti necessari per il perfezionamento del procedimento amministrativo (domanda amministrativa e ricorso avverso la determinazione in tutto o in parte negativa), la decorrenza del termine decadenziale non può comunque essere differita oltre la data in cui il procedimento stesso deve improrogabilmente concludersi. Se invece l'interessato non ha mai proposto il ricorso amministrativo, ovvero ha proposto tale ricorso dopo che il procedimento amministrativo si è virtualmente esaurito (per la scadenza dei termini prescritti per il suo espletamento) il termine decadenziale decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, come previsto appunto dall'art. 6 del d.l. n. 103/1991 conv. nella legge n.
166/1991.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di assegno sociale è stata presentata il
29.05.2020 e rigettata con provvedimento in pari data e il presente ricorso è stato depositato il 3.06.2025, dopo cinque anni.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto per intervenuta decadenza.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/11/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5353/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avv. Federico Arena;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv. Marco Luzi;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.06.2022, parte ricorrente esponeva: che con provvedimento del 29.05.2020 l'istituto resistente notificava all'odierno ricorrente il rigetto della domanda dallo stesso presentata con la motivazione che la mancata allegazione della copia del documento di identità rendeva nulle ed inefficaci le
1 dichiarazioni sostitutive che dovevano considerarsi del tutto omesse;
che la suddetta motivazione era non veritiera in quanto, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente ha correttamente allegato il proprio documento di riconoscimento alla domanda di assegno sociale;
che nonostante tutti i tentativi di interloquire con il responsabile del procedimento non è stato possibile ottenere il pagamento dell'assegno sociale;
che non vi è dubbio che il viene Parte_1 violato di un diritto fondamentale in quanto, nonostante si trovi nelle condizioni socio economiche previste dalla legge, l' ha rigettato la domanda CP_1
CP_ Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse ordinare all' in persona del legale rappresentante pro tempore, di revocare con effetto immediato la comunicazione di rigetto della domanda di assegno sociale e conseguentemente l'ordine di restituzione degli arretrati pari ad € 7.000,00.
CP_ Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data della domanda amministrativa a quella del ricorso giudiziario, nonché deducendo nel merito che il ricorso è comunque infondato poiché la domanda amministrativa del 29.05.2020 non è stata validamente proposta in quanto mancante del documento necessario per identificare il soggetto istante e, quindi è stato legittimo il CP_ rigetto della domanda. L' precisava, inoltre che non è affatto vero che il ricorrente non usufruiva di alcuna prestazione pensionistica come appariva dalla lettura del ricorso giudiziario, in quanto il ricorrente era già titolare di assegno sociale con decorrenza dal
1 settembre 2021, avendo a suo tempo, precisamente in data 6 agosto 2021, presentato una successiva domanda amministrativa di assegno sociale che, questa volta, era stata accolta
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.11.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Osserva il decidente che merita accoglimento l'eccezione di intervenuta decadenza dal diritto alla prestazione ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992 conv. nella legge n. 438/1992, considerato il tempo
2 trascorso dal rigetto della domanda di assegno sociale e l'instaurazione del presente giudizio.
L'art. 47, 3° comma, del d.p.r. n. 639/1970 dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni. Tale normativa è stata poi modificata dall'art. 38, 1° comma, lett. d), n. 1), del d.l. n. 98/2011, conv, nella legge n. 111/2011, che, aggiungendo un ultimo comma all'art. 47 precitato, ha stabilito che “le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”. Il termine decadenziale decorre, alternativamente: a) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo proposto dall'assicurato avverso il provvedimento, esplicito o implicito, negativo sull'istanza di prestazione, b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. L'art. 6 del d.l. n. 103/1991, conv. nella legge n. 166/1991, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 246/1992, ha espressamente affermato la natura sostanziale di tale decadenza, prevedendo che essa determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. La stessa norma, inoltre, dispone che “in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, il termine decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei”.
L'art. 7 della legge n. 533/1973 prevede che le domande di prestazione rivolte agli
Istituti assicuratori si intendono respinte con il decorso di 120 giorni dalla data della loro presentazione, senza che l'Ente si sia pronunciato (silenziorifiuto). L'art. 46, 5° comma, della legge n. 88/1989 dispone che il termine per proporre il ricorso CP_ amministrativo avverso le determinazioni dell' implicite o esplicite, in materia di prestazioni è di 90 giorni, e, al 6° comma, che la decisione deve essere emessa nei 90 giorni successivi, decorsi i quali l'interessato può proporre l'azione giudiziaria. Come rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2003, n. 16372, dal quadro normativo sopra delineato risulta che, in tanto può farsi riferimento alle varie decorrenze previste dal citato art. 47 del d.p.r. n. 639/1970, in quanto nella pendenza del procedimento amministrativo, la cui massima estensione è di 300 giorni (120 giorni per 3 la formazione del silenzio rifiuto;
90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo;
90 giorni, decorrenti dalla proposizione di quest'ultimo per la decisione da parte dell'organo adito;
totale 300 giorni) l'interessato abbia proposto il prescritto ricorso amministrativo. In questo caso, tale decorrenza deve essere individuata nella data di decisione, espressa o tacita (silenzio-rigetto), del ricorso amministrativo, solo quando tale decisione sia intervenuta prima della scadenza dei termini complessivamente prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo. Se, invece, entro i suddetti termini, tale decisione non è configurabile, come accade quando il ricorso amministrativo avverso la determinazione negativa sulla domanda dell'interessato sia stato proposto oltre il termine di 90 giorni previsto, ma pur sempre all'interno del termine massimo previsto per la chiusura dell'iter amministrativo, il termine decadenziale prende comunque a decorrere dalla scadenza dei termini stessi, ossia, appunto, dal 301esimo giorno successivo alla richiesta di prestazione. Ciò in quanto, nel presupposto del compimento da parte dell'interessato degli atti necessari per il perfezionamento del procedimento amministrativo (domanda amministrativa e ricorso avverso la determinazione in tutto o in parte negativa), la decorrenza del termine decadenziale non può comunque essere differita oltre la data in cui il procedimento stesso deve improrogabilmente concludersi. Se invece l'interessato non ha mai proposto il ricorso amministrativo, ovvero ha proposto tale ricorso dopo che il procedimento amministrativo si è virtualmente esaurito (per la scadenza dei termini prescritti per il suo espletamento) il termine decadenziale decorre dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei, come previsto appunto dall'art. 6 del d.l. n. 103/1991 conv. nella legge n.
166/1991.
Orbene, nel caso di specie, la domanda di assegno sociale è stata presentata il
29.05.2020 e rigettata con provvedimento in pari data e il presente ricorso è stato depositato il 3.06.2025, dopo cinque anni.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto per intervenuta decadenza.
Per quanto riguarda le spese di lite, osserva il decidente che il ricorrente risulta ammesso al gratuito patrocinio per cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa per dichiararne l'irripetibilità.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese.
Catania, 18 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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