Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 49/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
18/04/1973, residente in [...]38/6 16149 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
TRAVERSO ANNA MARIA BEATRICE (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 23/11/1976, residente in [...]51/25 16149 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TRAVERSO
ANNA MARIA BEATRICE (C.F. ), che lo rappresenta C.F._2
e lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
5.05.2025;
1
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 27/05/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.827/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 27/05/2006 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 1 i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso la residenza della madre;
2 i genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto delle loro necessità, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
Regime di visita del padre con i figli:
Il sig. , salvo diverse modalità concordate, di volta in volta tra i genitori Pt_2
che tengano conto del preminente interesse dei figli trascorrerà con e Per_1
Per_2
• i fine settimana alternati, in linea generale, dal venerdì sera alla domenica,
• per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
• per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
• relativamente i ponti primaverili, 2 giugno ed altre festività, religiose o civili, compleanni, onomastici, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori
Mantenimento dei figli minori:
Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli corrisponderà entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €.650,00 (seicentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
• i coniugi provvederanno alla contribuzione nella misura del 50% ciascuno per le spese straordinarie dei figli e come Per_1 Per_2
specificate nel Protocollo del Tribunale di Genova SEZIONE IV CIVILE
(Verbale della riunione 15.09.2016 ex art. 47 quater);
3 • l'autovettura FIAT modello PANDA, targata GM196DJ, di proprietà della sig.ra resta in uso esclusivo alla stessa;
Parte_1
• il motociclo HONDA, mod.SH, targato ED99365, di proprietà del sig.
, rimane di proprietà esclusiva dello stesso, ma in uso comune Parte_2
con la sig.ra Parte_1
• il motociclo HONDA, mod. FORZA 300, targato EM 81846, di proprietà del sig. , rimane di proprietà esclusiva dello stesso;
Parte_2
• i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno alimentare o di mantenimento;
• i coniugi hanno provveduto alla chiusura dei c/c bancario cointestato, presso Banca Sella;
• con esso, pertanto, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro e dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente per nessun titolo e/o ragione;
⚫ i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di svolgere entrambi attività lavorativa, di avere già provveduto a dividere tutti i beni in comune e di non avere alcuna pretesa economica da avanzare reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
⚫ i coniugi esprimono reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altri documenti validi per l'espatrio”;
5) di confermare la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate ed alle indicazioni di cui al PIANO GENITORIALE del 09.12.2024 che, di seguito, si riportano:
4 “Per la gestione dei figli minori, successivamente la cessazione di convivenza tra i genitori, è confermato il regime di vita dei figli, di cui al piano genitoriale del 23.11.2023, già allegato al ricorso per la separazione consensuale.
In particolare:
Routine settimanale:
Nella casa familiare, già assegnata alla madre e di proprietà della stessa, sono collocati i figli minori e Per_1 Per_2
I figli minori staranno con i genitori, sia nel periodo scolastico, sia nel periodo estivo, secondo le seguenti modalità:
Durante la settimana, presso la casa familiare con la mamma, con ampia e libera facoltà del padre di vederli, anche a pranzo, compatibilmente con gli impegni dei figli;
a fine settimana alternati con ciascun genitore;
Vacanze:
Durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi con ciascun genitore;
periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta;
Relativamente i ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, religiose o civili, compleanni, onomastici secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori.
Circa gli accompagnamenti dei figli ed il recupero degli stessi a scuola e/o alle attività ludico sportive, sempre più rari, vista sia l'età di e Per_1 Per_2
nonché la vicinanza tra scuola/palestre, i genitori si alterneranno in caso di necessità.
In caso di loro assenza od impedimento, i genitori delegano la nonna materna, sig.ra , il nonno paterno, sig. e lo Persona_3 Persona_4 zio materno, sig. ”; Persona_5
5 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 182, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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