Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/1968, n. 4000
CASS
Sentenza 16 dicembre 1968

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Massime1

Il deposito, prescritto dall'art 364 cod proc civ, deve essere anteriore alla proposizione del ricorso e la menzione di esso, da inserirsi obbligatoriamente, a pena d'inammissibilita, nel ricorso, e diretta ad assicurare quell'anteriorita. Tale esigenza e soddisfatta quando venga indicato l'ammontare della somma versata, la data in cui il deposito e avvenuto ed il numero della quietanza che l'ufficio del registro ha rilasciato al depositante. La mancata indicazione dell'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, non rende impossibile il soddisfacimento di detta esigenza. ( Conf.397-67, massima n. 326304; 2429-66 massima n. 324701; 20886,massima n. 324070; 1635-66 massima n.323240. Contra 41-67, massima n. 325657; 2335-66 massima n.324550; 1311-66, massima n. 322604; 27,massima n.320063. Nella specie, la Corte ha inteso espressamente risolvere il contrasto nel senso indicato nella massima che precede). ( conforme alle sentenze n.3909-68, massima n.337416; n.2181-67 massima n. 329338).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/12/1968, n. 4000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4000
    Data del deposito : 16 dicembre 1968

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