Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11995/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11995/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARUFI FEDERICO A.U. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GARUFI FEDERICO A.U. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARUFI Parte_2 C.F._1
FEDERICO A.U. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GARUFI FEDERICO A.U.
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20122 MILANO presso il difensore avv. CAPOTORTI
VALERIA
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 17/10/24, in proprio e nella qualità di legale Parte_2
rappresentante pro tempore di ha proposto opposizione avverso Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n.001991464 notificatale dall' in data 23/9/24, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.875,00, a titolo di sanzione amministrativa per
1-bis, del D.L. 12-9-1983, n. 463, conv. con mod. dalla L. 11-11-1983,
n. 638.
L'opposizione si fonda: sull'intervenuto pagamento del debito previdenziale a seguito di rateizzazione concessa dall'Agenzia e di definizione agevolata;
sul difetto di CP_2
motivazione e sulla incongruità della sanzione stessa.
2. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza di CP_1
ingiunzione opposta.
3. La causa viene decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
4. Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
5. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
6. In particolare, l'art. 3 comma 6 prevede: “L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.»”.
7. L' art.23 del D.L.n.48/2023, ha poi previsto che “All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso»”.
8. Nel nostro caso, non è in contestazione che, a seguito della notifica di atto di accertamento
.4900.25/11/2019.0587802 del 25.11.2019 “per omesso versamento delle ritenute CP_1 previdenziali e assistenziali”, in data 07.02.2020 (con protocollo n. 646907) la ricorrente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate la rateizzazione - poi concessa - in 72 rate (v. doc.3 ric).
Successivamente, la ricorrente è decaduta dalla rateazione e, per non perdere i benefici, in data 14.09.2022 ha saldato tutte le rate arretrate (v. doc. 4 ric.), così estinguendo -insieme ai precedenti pagamenti (doc. 5) - tutte le posizioni ad eccezione di quella contenuta nell'avviso
3682019003123356. Quest'ultima è stata, comunque, oggetto di richiesta (prot. 745700), nella medesima data del 14.09.2022, di nuova rateizzazione anch'essa concessa (doc. 6) e poi confluita nella successiva definizione agevolata del 16.06.2023 anch'essa ritualmente onorata
(doc.ti 7 e 8).
9. Nonostante ciò, in data 23.09.2024, ha notificato l'ingiunzione di pagamento -qui CP_1
impugnata- della sanzione amministrativa di € 8.875,00.
10. Il ricorso è fondato, condividendosi quanto espresso, in casi analoghi, sia dal Tribunale di
Milano n. 3550/2024, con sentenza versata in atti dal ricorrente (v. doc. 10) sia dalla Corte appello Torino sez. lav., n. 68/2023, che si riporta qui di seguito e si richiama anche ex art. 118 disp. Att. C.p.c.: “Si è evidentemente di fronte, nella fattispecie, a un peculiare corto circuito logico-normativo, nella misura in cui, da un lato, era stata legittimamente consentita
(fin dai tempi della cartella del 2013 e, quindi, abbondantemente prima dell'atto di accertamento del 2017 posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione qui opposta) la rateizzazione del debito previdenziale in esame (oltretutto interamente pagato dall'obbligato)
e, dall'altro, se ne vorrebbe ora sanzionare il mancato saldo nel (diverso e insovrapponibile) termine imposto dall'art. 2, co.
1-bis, d.l. cit.
Si è di fronte, detto altrimenti, a uno specifico formante legislativo collocato su piani incompatibili tra di loro e difettosi di coordinamento, la cui aporetica interferenza ha dato luogo a un contegno contraddittorio della p.a. (nel pretendere un medesimo pagamento a scadenze diverse e inconciliabili), da risolversi opportunamente valorizzando la buona fede dell'opponente (idonea a escluderne la responsabilità amministrativa) e facendo ricorso:
a) ai principi consacrati all'art. 10 l. n. 212/00 (c.d. 'statuto del contribuente', certamente applicabile a qualunque attività lato sensu impositiva della p.a.), in virtù dei quali "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede (...). Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima (...). Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria" (sottolineature dell'estensore);
b) all'art. 3, co. 2, l. n. 689/81 e al suo trattamento giurisprudenziale, per cui "L'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa (...) solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge tant'è che l'Istituto appellante non ha contestato il mancato pagamento di qualche rata del credito, n.d.e., onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva" (Cass., ord., n. 33441/19);
c) alla più convincente giurisprudenza penale della Suprema Corte (seguita in falsariga dal primo Giudice e, assai significativamente, citata persino dall'appellante), che, in una fattispecie del tutto analoga, aveva assolto l'imputato per carenza dell'elemento soggettivo del reato (cosa valevole mutatis mutandis anche in relazione all'illecito amministrativo in forza dell'art. 3, co. 1, l. n. 689/81) avuto riguardo proprio al "fatto che il provvedimento di ammissione alla rateazione (...), provvedendo a rimodulare le scadenze dei versamenti, e senza specificare in alcun modo la persistenza dell'obbligo sotto il profilo penale, ha evidentemente ingenerato, in capo all'imputato, il ragionevole, seppure errato, convincimento che lo stesso rappresentasse, non essendo in quel momento ancora intervenuta alcuna contestazione, anche una causa di
'anticipata' (rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 1 bis, cit.) esclusione della punibilità (...) per gli omessi versamenti collegati a scadenze mensili ritenute cronologicamente superate proprio per effetto della rateazione, di per sé introduttiva
[anche per il suo carattere novativo] di nuove e diverse scadenze [sicché l'imputato si era] legittimamente convinto della superfetazione del successivo avviso di contestazione" (Cass. pen. n. 32598/14, in motivazione)”.
11. In definitiva e in applicazione dei principi sopra esposti il ricorso va accolto. La sanziona risulta, infatti, illegittima in quanto irrogata nei confronti di soggetto in buona fede, il quale ha saldato il proprio debito e il quale non era stato chiaramente edotto che, nonostante ciò, sarebbe stato comunque destinatario di sanzione.
12. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti dalla parte ricorrente all' gli importi CP_1 oggetto dell'ordinanza di ingiunzione opposta;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 118,50 per spese, € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli