Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 133/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Diana Giuseppe e Diana Francesco Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
[...] dall'avv. Massimo Garzilli
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.1.24, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 621/2023 del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord-Sezione Lavoro, emesso in data 27.11.2023 e notificato in data 6.12.23 nei suoi confronti ed in favore della Controparte_1
avente ad oggetto la somma di euro 137.535,97 dovuta a titolo di contributo soggettivo,
[...]
integrativo e di maternità, comprensiva di sanzioni ed interessi, per gli anni dal 2002 al 2021. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge e spese di giudizio, con attribuzione.
Egli eccepiva l'assenza dei presupposti per l'iscrizione all'albo dei geometri e la non debenza dei contributi richiesti, nonché, in ogni caso, la loro prescrizione.
spese vinte.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova, innanzitutto, rammentare che nel processo instaurato mediante opposizione a decreto ingiuntivo- che introduce un giudizio a cognizione piena in ordine all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria vantata in sede monitoria-, il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto. Ne consegue che, sul piano della distribuzione degli oneri probatori tra le parti, il debitore opponente (convenuto in senso sostanziale) sarà chiamato a dedurre e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, gravando, al contrario, sul creditore opposto (attore in senso sostanziale)
l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria.
Tanto premesso, nel caso di specie l'opponente contesta il decreto ingiuntivo innanzi indicato asserendo la mancanza dei presupposti per la sua iscrizione all'albo e, dunque, l'insussistenza della pretesa creditoria della dal 2013 al 2021. Inoltre, l'odierno Parte_2
ricorrente sostiene, in ogni caso, la prescrizione di tali crediti.
Venendo al primo motivo di opposizione, occorre riportare l'orientamento giurisprudenziale in materia di iscrizione alla e alla debenza dei contributi c.d. minimi. Sul punto, la Corte di Controparte_1 cassazione ha stabilito che “questa Corte ha esaminato questioni del tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023; 4155/2023;6694/2023;318/2023; Cass. nn.
28188/2022;35910/2022;7820/2022;4861/2022; Cass. nn. 35481/2021;28118/2021;24135/2021;
23628/2021;23629/2021;23630/2021; 23631/2021; 23633/2021) che, in tema di
[...]
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione Controparte_1
minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione legittima - CP_1
deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in CP_1 CP_1
tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
CP_1
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di CP_1
presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra” (Cassazione civile sez. lav., 21/06/2023, n.17823).
Ebbene, applicando i principi sopraesposti alla fattispecie in esame, è stato fornito un principio di prova sullo svolgimento di attività di geometra da parte del . Quanto affermato si fonda, altresì, Pt_1 sull'orientamento della Corte di cassazione in relazione allo svolgimento dell'attività professionale secondo cui “il concetto di "esercizio della professione", rilevante ai fini di stabilire se i redditi prodotti da un libero professionista siano qualificabili come redditi professionali soggetti come tali, alla contribuzione dovuta alla Cassa previdenziale di categoria, deve intendersi, alla luce della lettura adeguatrice operatane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 402 del 1991, comprensivo oltre che dell'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione”
(Cassazione civile sez. lav., 27/11/2015, n.24303)… “l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività. La limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 l. n. 1395 del 1923 e negli art. 51, 52 e 53 r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 l. n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è CP_1
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva incluso nell'imponibile contributivo di un ingegnere elettronico i redditi a lui derivati dalle attività di consulente nell'elaborazione dati e di amministratore di una società automobilistica)” (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2012, n.14684).
Sulla scorta dei principi citati, poi, non rileva l'eventuale circostanza che il possa svolgere solo Pt_1 in via occasionale l'attività di geometra senza produrre reddito.
L'opponente, invero, non ha fornito alcuna prova contraria allo svolgimento di attività di geometra o di aver inoltrato le dovute comunicazioni alla al fine di consentire a quest'ultima di svolgere i CP_1
dovuti controlli, così come richiesto dalla giurisprudenza menzionata in narrativa. E neppure l'opponente ha articolato mezzi istruttori volti ad accertare la mancanza del requisito per essere iscritto alla Controparte_1
Allo stesso tempo, occorre evidenziare che la ha richiesto esclusivamente i contributi c.d. CP_1
minimi, che esulano dalla produzione di reddito, ovvero quello soggettivo, quello integrativo e quello di maternità. Tale circostanza, infatti, non è oggetto di contestazione.
Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione. Vige, infatti, una disciplina peculiare della prescrizione come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, al riguardo, ha precisato che: “in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
nel regime precedente la Delib. 25 novembre 1998, modificativa dell'art. 45 del regolamento della
, la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione alla cassa della dichiarazione del CP_1
debitore dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del valore complessivo degli affari dichiarato ai fini IVA, senza che possa rilevare l'infedeltà della dichiarazione, che invece può dar luogo all'applicazione di apposite sanzioni" (in senso conforme v. Cass. sez. lav. n.
29664 del 18.12.2008 che ha anche precisato che la prescrizione non decorre, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale).
Si è poi precisato più di recente (Cass. sez. lav. n. 4981 del 4.3.2014) che "in materia contributiva previdenziale, la L. 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione la L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 19, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione della dichiarazione dei CP_1
redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge".
9. Oltretutto, per quel che concerne l'idoneità degli atti interruttivi della prescrizione in materia di contributi previdenziali questa Corte ha chiarito (Cass. sez. lav. n. 15398 dell'1.7.2009) che "in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, nel prevedere la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni, stabilisce un regime transitorio secondo il quale continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione previgente nel caso di "atti interruttivi già compiuti" o di "procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva" iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, dovendosi intendere con tale ultima locuzione l'avvenuto svolgimento, da parte dell'ente previdenziale, di una concreta attività d'indagine ed ispettiva finalizzata al recupero dell'omissione contributiva. Ne consegue che non è applicabile la disciplina transitoria ove l'INPS abbia inviato una richiesta di informazioni in ordine alla posizione dei dipendenti senza quantificare il credito e limitandosi a preannunciare successive azioni di recupero, trattandosi di atto inidoneo ad integrare l'attivazione di una procedura di recupero".
Da ultimo, in tema di durata della prescrizione di cui trattasi, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15296 del 4.7.2014, hanno statuito che "in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, per i contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e datori di lavoro, relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della L. 8 agosto 1995, n. 335 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio dalla scadenza, il precedente termine decennale di prescrizione può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, sia intervenuta nel corso del quinquennio dallo loro scadenza"” (Cassazione civile sez. lav., 14/08/2017, n.20106).
Alla stregua di tali principi, il termine di prescrizione inizia a decorre solo nel caso in cui vi sia la comunicazione dei redditi e del volume di affari da parte dell'iscritto alla in caso contrario, tale CP_1
termine non inizia a decorrere. In tal guisa, parte opponente non ha fornito la prova di aver effettuato le suddette comunicazioni;
ne consegue che alcun termine di prescrizione è iniziato a decorrere. Pertanto, anche questa deduzione attorea risulta infondata. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese di lite sono compensate stante la natura del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Dott. Marco Bottino, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione, disattesa, così provvede:
1)- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 621/2023 del Tribunale di Napoli Nord- Sezione Lavoro;
2)- Compensa le spese di lite.
Aversa, 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Marco Bottino