Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01655/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2018, proposto da
Lido San Giovanni "Francesco Ravenna" S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pellegrino, Bartolo Ravenna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Capitaneria di Porto di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anita Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza 2/05/17 n. 83 notificata il 23/11/17, con cui il Dirigente del Servizio Settore 3 – Gestione del territorio presso il Comune di Gallipoli ha ingiunto di “provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi” delle recinzioni lato sud e lato nord delimitanti il complesso balneare Lido San Giovanni e, per quanto occorra, della nota 13/04/17 prot. n. 0009997 della Capitaneria di Porto di Gallipoli citata nella medesima ordinanza, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale se, ed in quanto, lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Capitaneria di Porto di Gallipoli, Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che gestisce in concessione l’omonimo complesso turistico balneare – ha impugnato l’ordinanza 2/05/17 n. 83, con cui il Comune di Gallipoli le ha ingiunto di “ provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi ” delle recinzioni lato Sud e lato Nord, delimitanti il complesso balneare Lido San Giovanni.
A sostegno del ricorso, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 7 ss l. n. 241/90, nonché degli artt. 35 d.P.R. n. 380/01 (TUE) e degli artt. 54 e 1161 cod. nav; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitisi in giudizio, la Capitaneria di Porto e il Comune di Gallipoli hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 19.9.2022 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, nella parte relativa all’impugnazione dell’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi – lato Sud.
All’udienza pubblica del 20.10.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio che, con nota prot. n. 12 del 4.5.2020 – alla luce anche dell’autorizzazione paesaggistica n. 51/19 – l’Amministrazione ha autorizzato la ricorrente alla sostituzione della recinzione metallica fissata con paletti in calcestruzzo, per delimitare il lato Sud del compendio demaniale in esame.
Per tali ragioni, in relazione a tale profilo dell’impugnata ordinanza, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente.
3. Per quel che attiene invece all’ingiunzione di demolizione della recinzione metallica apposta sul lato Nord della struttura in esame, la ricorrente deduce di aver realizzato detta recinzione in forza di autorizzazioni in deroga rilasciate dall’allora Ministero della Marina Mercantile in data 22/05/80 e 11/04/91, previo parere favorevole della Capitaneria di Porto, ravvisando le “ ... condizioni eccezionali, tra cui il frequente ripetersi di turbative (furti ecc..) ai danni degli utenti del complesso balneare da parte di terzi che, in assenza di recinzione, accedono e sostano nell’interno del complesso in parola ” (cfr . nota prot. 5178244 del 22.5.80 del Ministero della Marina Mercantile).
In subordine, la ricorrente deduce la violazione del principio di tutela dell’affidamento, e comunque il difetto di motivazione dell’atto impugnato, avuto riguardo alla risalenza delle opere in esame, e comunque, al non essere essa responsabile dell’abuso; situazioni – quelle testé citate – che a suo dire non giustificavano l’impugnato ordine di ripristino.
Le censure sono infondate.
3.1. È ben vero che la recinzione metallica in esame è stata realizzata in forza di autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero della Marina Mercantile in data 22.5.1980 e 11.4.1991.
3.2. Senonché, con nota prot. n. 4204 del 9.4.2008 il Ministero ha affermato che: “ in applicazione della normativa citata sono state, pertanto, superate le precedenti autorizzazioni del 1980 e del 1991 rilasciate dall’allora Ministero della Marina Mercantine e ... invitato la Capitaneria di Porto di Gallipoli a porre in essere le iniziative necessarie all’osservanza della normativa vigente da parte del ricorrente ”.
Tali iniziative si sono tradotte nell’emanazione dell’impugnata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
3.3. Ebbene, avuto riguardo alla scansione procedimentale sopra illustrata, è evidente che è venuto meno l’originario titolo autorizzatorio, con la conseguenza che – limitatamente alla recinzione apposta sul lato Nord – la stessa deve ritenersi sine titulo , e come tale legittima ( rectius : impone) l’adozione dell’impugnato ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
3.4. Nessun rilievo assume poi l’epoca di realizzazione degli abusi, nonché la circostanza del non essere la ricorrente autore degli stessi, avendo il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, recentemente chiarito che: “ Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino ” (C.d.S, AP n. 9/17).
4. Per tali ragioni, il ricorso – nella parte avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza di demolizione della recinzione realizzata sul lato Nord della struttura in esame – è infondato, e va dunque rigettato.
5. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, e in parte lo rigetta, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
OR AN, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | OR AN |
IL SEGRETARIO