Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/04/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1200/2023 R.G. promossa da
- nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Emanuele Gionfriddo,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Siracusa, Ronco II a Via Tisia n°1/B
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ) in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 666/2023 pubblicata il 4.4.2023,
definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta per Parte_1
avente ad oggetto risarcimento danni per insidia/trabocchetto e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 19.9.2023 Parte_1
concessi i termini per il deposito delle note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia del regolarmente Controparte_1
citato e non comparso.
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha fatto applicazione della normativa applicabile.
Si deduce che il Tribunale non poteva attribuire all'appellante la responsabilità esclusiva dell'accaduto in quanto al più la condotta dell'appellante avrebbe potuto avere al massimo l'efficacia di una concausa del danno.
Infatti, senza la presenza della insidia nel manto stradale (dislivello della strada costituente uno scalino) il sinistro per cui è causa mai si sarebbe potuto verificare.
Non risulta affatto che il minore stesse percorrendo la strada in Parte_1
maniera distratta ed il primo giudice non scrive perché ritiene che la caduta fosse dovuta distrazione o negligenza, avuto riguardo allo stato dei luoghi. Né il giudice indica alcun elemento da cui ha potuto inferire che l'andatura fosse non prudente, tale da potere costituire un'ipotesi di “caso fortuito”, come tale idoneo ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c., nel caso di specie anche a cagione dell'illuminazione artificiale e senza tenere conto, altresì, della presenza di ben 9 tombini sulla via Nizza, che a mente del Tribunale costituiscono un motivo di maggiore diligenza del pedone.
Prosegue l'appellante nel senso che nessun cartello vietava di percorrere il tratto di strada teatro del sinistro, caratterizzata da un cattivo stato di manutenzione
(dislivello stradale costituente uno scalino), che non può costituire un'anomalia prevedibile in una strada aperta al pubblico, ma una vera e propria insidia.
2 Prosegue nel senso che non si può pretendere dal pedone, anche in presenza Pt_1
di luce artificiale, «un'attenta disamina» di ogni tratto stradale, aperto al pubblico,
anche in considerazione delle ridotte dimensioni del dislivello, non visibile da lontano, come emerge dalle fotografie in atti: in altri termini, poiché il CP_1
, sul quale gravava il relativo onere, non ha provato che la sconnessione del
[...]
manto stradale sarebbe stata visibile con l'ordinaria diligenza l'interruzione del nesso causale per caso fortuito deve ritenersi insussistente nel caso in esame.
L'appellante deduce poi che si tratta comunque di una strada che, per le sue caratteristiche e per la sua ubicazione, rende certamente possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza da parte dell' convenuto, sicché in capo a CP_2
quest'ultimo ben può radicarsi la posizione di custode normativamente rilevante, che impone la manutenzione necessaria: né vi è alcuna prova che il dislivello del tombino sarebbe stato «ben visibile».
Ancora, prosegue che non è dato sapere se il fotogramma prodotto dal Pt_1
rappresenta il tratto di strada prima o dopo il sinistro. CP_1
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti.
Nella fattispecie il primo giudice sulla base della documentazione fotografica in atti ha ritenuto irrilevanti le prove orali indicate da parte attrice sulla presunzione che il lamentato dislivello di circa un centimetro non poteva in ogni caso rappresentare un problema per un pedone che camminasse in maniera accorta e diligente.
Ma l'odierno appellante ha chiesto, in prime cure, di provare per testimoni anche, tra altro, se l'allora minore inciampava su di un tombino il cui margine era rialzato rispetto al piano stradale e se il tombino stesso fosse o meno visibile: la dinamica del
3 sinistro era indispensabile per dimostrare il nesso eziologico tra l'insidia e il danno:
né è stato richiesto un giudizio valutativo al testimone.
Inoltre, sostiene ancora , il fatto era ben individuato anche nelle circostanze di Pt_1
tempo e di luogo per cui non si poteva sostenere alcuna genericità della prova richiesta: la motivazione sulla quale si fonda la sentenza di primo grado sarebbe quindi meramente apparente ed in quanto tale inficia la validità della sentenza,
affetta da nullità.
L'appellante insiste quindi nelle istanze istruttorie come d memoria ex art. 183 cpc.
Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato sul “quantum debeatur”.
Sostiene l'appellante che il primo giudice non ha adeguatamente valutato la documentazione medica prodotta da parte attrice relativa alle lesioni riportate dal sig.
a causa del sinistro de quo, proveniente da struttura ospedaliera e Parte_1
come tale facente fede fino a querela di falso.
Le lesioni patite dal sig. sono state accertate "visivamente”, come Parte_1
ritiene la legge, dal "sanitario di guardia al Pronto Soccorso" e accertato anche strumentalmente, come risulta dalla documentazione medica in atti.
Pertanto, una volta affermata l'imputazione eziologica era indispensabile accertare l'esistenza e l'ampiezza dei pregiudizi riconducibili al fatto dannoso anche a fronte di un evento improbabile che può ritenersi “causa” altro evento: l'alternatività della causa non consentiva di ritenere non provato il nesso eziologico tra l'evento materiale e il danno.
Prosegue nel senso che il Tribunale ha errato nel ritenere potenzialmente Pt_1
concorrenti più cause ma non ne ha tenuto conto nell'accertamento di quella più
4 probabile e menziona giurisprudenza: alla luce di quanto esposto l'appellante insiste nella richiesta di CTU medico legale, mai rinunciata.
Ancora, afferma l'appellante che al pronto soccorso ospedaliero gli è stato riscontrato un trauma addominale e dopo tre giorni gli è stata riscontrata la rottura della milza.
Inoltre, la sentenza non si è pronunciata neppure sulla richiesta di pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, documentate.
I motivi sono fondati, nei soli limiti di quanto appresso.
La Corte ha ammesso l'attività istruttoria denegata in prime cure.
Quanto alla prova orale, il teste escusso ha confermato le circostanze dedotte dall'odierno appellante e in particolare la presenza di numerosi tombini, uno dei quali posto livello leggermente sopraelevato rispetto al manto stradale, sul quale
è incespicato e si è procurato la lesione alla milza. Pt_1
La CTU esperita dalla dottoressa , accurata, priva di mende logiche Persona_1
ha quantificato nel 17% i postumi permanenti residuati in capo al , il quale ha Pt_1
dovuto subire due interventi, il primo di rimozione della milza ed il secondo per la lisi delle aderenze peritoneali conseguenti al primo intervento.
La prognosi accertata dal CTU sulla base della documentazione medica è stata di 35
giorni di invalidità permanente assoluta e di 40 giorni al 50%, oltre le spese mediche per euro 35,00 complessive.
Il calcolo, effettuato in conformità alle Tabelle di Milano del 2024 esita in ipotesi quanto appresso, riferito ad un soggetto di età pari ad 11 anni al momento dell'incidente: euro 74.125,00 per danno biologico e morale, euro 4.025,00 per invalidità temporanea assoluta, euro 2.300,00 per invalidità temporanea al 50% ed euro 35,00 per spese mediche, per un totale di euro 80.485,00.
5 Tuttavia, osserva questa Corte, il risarcimento da porsi a favore dell'appellante deve essere dimezzato in ragione del concorso di colpa (50%) che la Corte ritiene di ascrivere al medesimo in ragione delle seguenti circostanze: a) presenza di numerosi tombini, il che induceva alla massima attenzione;
b) dislivello minimo tra tombino ed asfalto, superabile con media attenzione;
c) presenza del marciapiedi;
d)
illuminazione della strada;
e) presenza dei genitori del minore . Pt_1
Proprio a questo riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del danneggiato,
alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall'art. 2 Cost., che richiede a ciascun consociato l'adempimento dei "doveri di solidarietà sociale" indicati come inderogabili;
nonché dell'art. 1227 comma primo c.c., che impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso (Cass., III, 27/3/2024
n.8306; 3/5/2024 n.11950; 25/10/2023 n. 29634).
Conclusivamente, occorre tener conto non solo del negligente controllo sulla cosa ma anche dall'interazione del danneggiato con la cosa in custodia altrui (Cass., III,
22/5/2023 n. 14065).
Da quanto sopra deriva che il deve essere condannato a pagare a Controparte_1
il complessivo importo di euro 40.242,50, da devalutarsi alla data del Parte_1
sinistro e quindi rivalutarsi anno per anno fino alla data della presente sentenza: sulla somma così determinata devono essere corrisposti gli interessi nella misura di legge.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono dovuti i soli interessi di legge.
*****
6 Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha condannato esso appellante alle spese di lite.
Sostiene che le spese sarebbero state attribuite sulla base di un iter logico Pt_1
argomentativo carente di motivazione e di elementi probatori: comunque la particolarità della vicenda induceva senza meno a valorizzare la buona fede del proponente anche in considerazione dell'effettiva verificazione del fatto storico.
Il motivo, osserva la Corte, rimane assorbito dalla regolazione delle spese, che segue.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese dei due gradi di lite.
Tenuto conto del principio di soccombenza nonché del parziale accoglimento della domanda, le spese del primo grado si compensano per la metà e si pongono per la rimanente metà a carico del quelle del secondo grado si Controparte_1
pongono invece per intero a carico del ed a favore di Controparte_1 [...]
quale conseguenza obiettiva della soccombenza (Cass., II, 16/10/2023 Pt_1
n.28700).
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore relativa al “decisum”, quindi tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, importi medi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese del primo grado di giudizio si liquidano, nella misura sopra specificata, in complessivi euro 3.708,00 di cui euro 400,00 per esborsi, euro 851,00
per la fase di studio, euro 602,00 per quella introduttiva, euro 402,00 per la fase di trattazione (nessuna istruttoria) ed euro 1.453,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, per l'intero, in complessivi euro 7.989,00 di cui euro 600,00 per esborsi, euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per quella introduttiva,
7 euro 3.045,00 per la fase istruttoria/trattazione ed euro 868,00 per quella decisionale
(tenuto conto del rito, che prevede la redazione di sole note conclusionali e non comparse conclusionali e memorie di replica). Oltre il rimborso spese generali, IVA
e CPA nella misura di legge per entrambi i gradi. Spese di CTU a metà tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1200/2023 R.G.,
nella contumacia del accoglie, nei soli limiti di cui in parte Controparte_1
motiva, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 666/2023 pubblicata il 4.4.2023 e per l'effetto così dispone:
- condanna il a pagare a euro 40.242,50, Controparte_1 Parte_1
devalutazione, rivalutazione ed interessi di legge come in parte motiva specificato;
- compensa per la metà le spese di lite del primo grado e condanna il CP_1
a pagare a la rimanente metà, sopra quantificata in
[...] Parte_1
complessivi euro 3.708,00, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna il a pagare, per intero, a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite di questo secondo grado, sopra quantificate in complessivi euro 7.989,00, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Spese di CTU a metà tra le parti.
Così deciso in Catania il 3 aprile 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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