Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 11919/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Com Guantai ad Orsolone n. 64 Parte_1
Cod. Fisc. , elett.te dom.ta in Napoli alla via R. Morghen n. 92 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Pierluigi Varriale dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E in persona del p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Nadia Scuotto in virtù di Controparte_1 CP_2 procura generale alle liti per notaio di Napoli del 11.11.2013 Rep. n. 55842 Racc. n. 14987, Per_1 elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale
– CONVENUTA –
Conclusioni: come da verbale del 27.09.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti, a suo dire, a seguito del sinistro avvenuto in data 28.11.2016 alle ore 11:00 allorquando, nel percorrere in Napoli la via Kagoshima in direzione Belvedere alla guida del motociclo Tg DR62640, giunta nei pressi della concessionaria
“ ” sbandava e rovinava per terra, a causa della presenza di olio sulla carreggiata, non visibile CP_3
e non rilevabile con la normale diligenza, riportando “… trauma cranico facciale commotivo irregolarità del setto nasale contusioni escoriate multiple per il corpo frattura incisivo superiore destro”, come da referto del P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, ove veniva trasportata a mezzo ambulanza del 118, ritualmente prodotto agli atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava la Controparte_1 domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il rigetto sul presupposto che l'evento era da ricondursi al caso fortuito.
Ammessa ed espletata prova per testi nonché consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, rese le quali veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa. In ogni caso, tanto la legittimazione attiva quanto quella passiva, risultano ampiamente provate dalla documentazione prodotta in atti ed a seguito della svolta attività istruttoria.
Nel merito, la domanda è risultata fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
In punto di diritto va rilevato che trattasi, a ben vedere, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c., a seconda che si ritenga o meno sussistente un potere e, conseguentemente, un obbligo di custodia su beni di così ampia estensione e di così generale e continua utilizzazione, come i beni demaniali o patrimoniali.
Invero, questo giudice condivide il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, sentenza 30/06-01/10/04 n.19653), secondo il quale l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o del gestore, non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione. Tali caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrono congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo al più ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. o il gestore deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che si sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
In sintesi, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato il quale dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (buca, avvallamento, ghiaccio, macchia d'olio etc) e la sua verificazione.
In pratica, cioè, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo, la responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità e dall'inevitabilità dell'evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri (Cass. Sez. III, 27 marzo 2007 n.7403).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 06/07/06 n.15384).
In particolare, poi, il è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è CP_1 responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Tale obbligo di custodia sussiste se vi è: 1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. 07/7403).
Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche contro una P.A. o contro il gestore in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso (Cass. 06/3651).
L'art. 2051 c.c., infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisce la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Va ancora aggiunto che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'attore è comunque sufficiente provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza la necessità di dimostrare la condotta commissiva od omissiva del custode, produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 12500/95).
Tale presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Il limite della responsabilità, pertanto, a carico del custode, risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito appunto, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di determinazione dei danni.
Detto fattore deve essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico ed intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso causale autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. 12219/03; Cass. 5796/98; Cass. 4196/97).
La colpa del danneggiato, infine, integra gli estremi del caso fortuito soltanto se costituisce la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 11264/95).
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è riconducibile all' ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., sia per la precisa scelta operata dall'attrice sin dalla domanda introduttiva, invocando la responsabilità e la conseguente condanna del convenuto per la omessa manutenzione e sorveglianza sulla strada oggetto dell'evento per cui è causa, CP_1 sia per il chiaro orientamento espresso da questo giudice.
E pertanto, dall'istruttiva espletata e dall'escussione del seppur unico teste indotto da parte attrice, sig. , sulla cui attendibilità, tuttavia, non v'è motivo di dubitare, sia perché Testimone_1 presente ai fatti, con alcun vincolo di parentela con l'attrice e non indicato a sospetto, le circostanze così come descritte nell'atto introduttivo hanno trovato puntuale conferma avendo esso testualmente riferito: “Era la fine, circa, di novembre dell'anno 2016 verso le ore 11.00, io mi trovavo in via Kagoshima in Napoli quando, uscendo dal portone del palazzo posto accanto all'esercizio commerciale , vedevo un motociclo, di cui non ricordo il tipo ed il colore, che nel salire la CP_3 predetta strada, dalla mia destra, con a bordo due donne, ad un certo punto nel fare una curva a destra, rovinava al suolo. Mi sono immediatamente precipitato per prestare soccorso e, mentre la donna trasportata si rialzava sebbene contusa, quella che conduceva il motociclo, invece, rimaneva a terra dolorante e sanguinante. Dove era caduto il motociclo si intravedeva a terra una macchia d'olio. ….. . Sul posto vi erano già i Vigili Urbani intervenuti per un precedente incidente che, a detta dei presenti, si era verificato a causa della medesima macchia d'olio di cui ho detto, e che al verificarsi dell'evento di cui sto parlando accorrevano provvedendo a chiamare l'autoambulanza che sopraggiungeva di lì a poco. I presenti facevano notare ai vigili che la predetta macchia d'olio non era segnalata. Per quanto a mia conoscenza, non mi risulta che i vigili segnalassero la presenza della macchia d'olio sulla strada nonostante l'auto di servizio fosse parcheggiata a pochi metri. …..”.
Di fronte alla prova fornita dall'attrice, seppure con l'unica dichiarazione testimoniale ed in proposito esaustiva del verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre a CP_1 diverso fattore causale, quale la condotta dell'attrice stessa o il caso fortuito.
Infatti, il convenuto non ha fornito prova idonea a dimostrare la riconducibilità dell'evento CP_1
a fattori esterni attinenti al profilo causale dell'evento e dotati dei caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità come, ad esempio, una recente formazione della macchia oleosa sul manto stradale, tale da non consentire la prevedibilità e l'inevitabilità dell'evento e, quindi, un intervento tempestivo ed idoneo ad eliminare la fonte del pericolo, non potendosi far discendere dalla mera presenza della macchia d'olio l'automatica esenzione da responsabilità ex art. 2051 c.c. la quale, invece, richiede la prova a carico del custode stesso dell'impossibilità dell'intervento (Cass. Civ. 7361/2019).
Ritenere, infatti, che la presenza di una macchia d'olio, di per sé, consente di considerare come fortuito il pericolo creato da terzi equivale ad affermare che l'estraneità della macchia d'olio alla sfera del custode è in re ipsa, e che dunque ogni macchia d'olio presente sulla sede stradale è riconducibile al caso fortuito e non ha bisogno di dimostrazioni da parte del custode.
Di contro, nel caso di specie, ha l'attrice fornito la prova, invece, a mezzo del teste escusso, che nei pressi del luogo ove si verificava l'incidente de quo era ferma un'autovettura della Polizia Municipale che era intervenuta “per un precedente incidente che, a detta dei presenti, si era verificato a causa della medesima macchia d'olio …” ma che, tuttavia, i vigili, a cui “I presenti facevano notare … che la predetta macchia d'olio non era segnalata” non provvedevano a farlo, come riferito dal teste stesso.
Ne consegue, allora, che l'evento de quo deve essere ascritto ad esclusiva responsabilità del convenuto che, in accoglimento della domanda, deve essere condannato al risarcimento, CP_1 in favore dell'attrice, dei danni da essa subiti.
Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione del danno patito dalla , vanno Parte_1 accolte e condivise le conclusioni a cui è giunto il CTU il quale, accertati il nesso di causalità e la compatibilità tra le lesioni da questa subite – Trauma cranio-facciale con frattura di Ellis III dell'incisivo superiore laterale desto (12) in ossetto policonturso (cfr.: escoriazioni multiple alla mano ed al giocchio di destra ) con esitit anatomo-chirurgici di rinosettoplastica - e la dinamica dell'incidente così come risultata in istruttoria, ha riconosciuto al danneggiato, alla luce della documentazione in atti e del quadro clinico connesso al tipo di trauma riscontrato, un periodo di ITT di 01 giorni, un periodo di ITP di 10 giorni al 50% e un periodo di ITP di 10 giorni al 25%.
Riguardo ai postumi permanenti, residuati alle lesioni riportate, il CTU li ha valutati nella misura del 1% inteso come danno biologico senza alcuna limitazione sulla capacità lavorativa generica e specifica.
Ha, infine, quantificato le spese dentarie per la protesizzazione mediate terapia canalare, perno- moncone, corona dentaria nonché tre rinnovi di quest'ultima, in € 2.300,00.
Sulla base di tutti i dati a disposizione è possibile, quindi, procedere alla quantificazione del giusto risarcimento spettante all'attrice, quale danno alla integrità psicofisica della persona e quale lesione della salute, tenendo conto delle voci di danno riportate dal consulente.
Considerati tutti gli aspetti del caso concreto, la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime, l'età del danneggiato, in applicazione delle tabelle formulate dal Tribunale di Milano per la determinazione del danno biologico applicabili anche alla lesioni c.d. micropermanenti, alla luce dei recenti orientamenti della Suprema Corte (Cass. Civ. 12408/2021; Cass. Civ. 1020472021), cui questo giudice si conforma, possono essere liquidate in favore di le seguenti voci di Parte_1 danno: € 98,00 per ITT di 1 giorno, € 490,00 per 10 giorni di ITP al 50% ed € 245,00 per 10 giorni di ITP al 25%.
Per i postumi di carattere permanente, valutati nella misura del 1% di invalidità, quale danno biologico alla integrità psico-fisica del danneggiato, va liquidata la somma di € 1.067,00.
Il danno patrimoniale, le spese mediche ed assistenziali sostenute, documentabili e presumibili, per far fronte alle cure ed alle terapie necessarie alla completa riabilitazione fisica del soggetto leso, possono liquidarsi in € 2.300,00 come accertato e documentato dal CTU.
In definitiva, a favore di va riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni alla Parte_1 persona, riportati in occasione dell'incidente avvenuto in data 28.11.2016, la complessiva somma di
€ 4.200,00.
Ritiene questo giudice, pertanto, che considerati tutti gli aspetti del caso concreto, quali la natura delle lesioni riportate, la localizzazione delle medesime e l'età del danneggiato, le somme determinate e liquidate nella indicata misura, costituiscono un equo risarcimento di tutti i danni alla persona patiti.
Riguardo ai capi accessori della domanda, relativi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, essendo stata la somma liquidata in favore dell'attrice espressa in valore già attuali, in ordine alla loro modalità di calcolo va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito (Cass. Civ. 1712/95).
Cosicchè, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. Tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in danaro. Se quindi il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tali interessi ben possono essere fissati nella misura del tasso legale annuo, con decorrenza dal momento della realizzazione dell'illecito e vanno calcolati sul solo capitale, come progressivamente rivalutato anno dopo anno, fino alla data della presente decisione.
Ne consegue, sulla base di tale considerazioni, che il convenuto dovrà corrispondere CP_1 all'attrice gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sulla somma sopra liquidata in suo favore, devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro e, quindi, anno per anno, a partire da quest'ultimo e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della liquidazione del danno, che corrisponde alla data di deposito della presente sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta, con la conseguenza che, da tale momento e fino a quello dell'effettivo soddisfo, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli interessi sono dovuti nella misura di legge, a norma dell'art. 1282 c.c..
Nulla compete, invece, a titolo di ulteriore svalutazione, in quanto il relativo pregiudizio, in mancanza di prova contraria, può ritenersi adeguatamente compensato dalla corresponsione dei soli interessi legali.
Le spese, comprese quelle per la ctu, che vanno poste definitivamente a carico di esso CP_1
e che sono state già liquidate in corso di causa, seguono la soccombenza e vanno liquidate
[...] come da dispositivo in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del
[...] nella produzione del sinistro per cui è causa, lo condanna al pagamento in favore di CP_1 [...]
della somma di € 4.200,00, a titolo di risarcimento per i danni alla persona, subiti a seguito Pt_1 del sinistro avvenuto il 28.11.2016, secondo le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati – a partire dal 28.11.2016 – sull'importo liquidato devalutato a tale data e, quindi, anno per anno, a partire da tale data e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'intera somma così risultante, dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3) Condanna il in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice delle spese di giudizio, che liquida, in € 250,00 per spese ed € 2.200,00 per compensi professionali, oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute con attribuzione in favore dell'Avv. Pierluigi Varriale per dichiarata anticipazione.
4) Pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento, definitivamente a carico del soccombente Controparte_1 Così deciso in Napoli il 21.01.2025 Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano