Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 77 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente TRA in persona del legale rappresentante p. Parte_1
t., (P. Iva: ) elettivamente domiciliata in Cosenza, viale Trieste n. 50, P.IVA_1 presso lo studio dell'AVV. GIUSEPPINA ANGELA TURANO, dalla quale è rappresentata e difesa in forza di mandato posto in calce al ricorso in appello appellante
E
CP_1
appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < pubblicata il 23.11.2023 del Tribunale Civile – Sezione Lavoro e Previdenza – di Cosenza – resa a termine del giudizio iscritto al n. Rg. 3161/2023 e notificata in data
20.12.2023 1. AMMETTERE: nella forma ed ACCOGLIERE nel merito il presente ricorso in appello;
2. RIGETTARE la domanda formulata dal Sig. per le CP_1 motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente riportate;
3. ACCERTARE E DICHIARARE come non dovuta alcuna somma per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
Solo nella denegata ipotesi di non accoglimento nel merito del presente appello ed in riforma delle conclusioni riportate nella Sentenza oggi impugnata 4. ACCERTARE E DICHIARARE: l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le motivazioni sopra espresse e da intendersi qui integralmente trascritte;
5. ACCERTARE E DICHIARARE: che in applicazione del principio espresso dalla Corte di Cassazione con Sentenza n.
1
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§1.1
Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio>e, premesso di essere alle sue dipendenze dal Parte_1
18.4.2009 con qualifica di operatore di esercizio, lamentava che nei periodi di godimento delle ferie aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poiché non era stata inclusa nella relativa base di calcolo l'indennità ad personam di € 17,00 giornaliera costituente parte integrante e normale della sua retribuzione già riconosciuta dal precedente datore di lavoro (Consorzio Autolinee Cosenza) ed accordata dall'attuale datore di lavoro all'atto dell'assunzione per effetto dell'accordo di secondo livello del 15.4.2009. Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive relative al periodo dal luglio 2009 sino al giugno 2022, dell'importo di € 6.766,00 come da prospetto di calcolo e concludeva chiedendo “[..] accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da luglio 2009 a giugno 2022, condannare p.l.r. pt a corrispondere al Controparte_2 ricorrente, a titolo di differenze retributive, la cifra di € 6.766,00 come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia [..]”. Si costituiva in giudizio contestando il ricorso Parte_1 deducendo di aver ottemperato all'accordo aziendale sottoscritto con le OOSS e di aver corrisposto la retribuzione nel periodo feriale in ossequio alle disposizioni di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale, ed evidenziando che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso, la parte variabile della retribuzione era da includersi nel calcolo della retribuzione feriale qualora intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compresi uno specifico disagio derivante dall'espletamento delle mansioni proprie o correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Dopo aver contestato i conteggi prodotti concludeva chiedendo: “1) RIGETTARE: la domanda così come formulata da parte ricorrente per le motivazioni ampiamente dedotte in narrativa, e da intendersi qui integralmente riportate, perché infondata, inammissibile e illegittima-; 2) ACCERTARE E DICHIARARE: come non dovuta la somma richiesta per tutte le altre motivazioni meglio esposte in narrativa;
in subordine, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento del punto 1 e 2 delle presenti conclusioni: Qualora il Tribunale adito ritenesse di conformarsi al principio della prescrizione quinquennale, come sostenuto dalla giurisprudenza di
2 merito sopra richiamata 3) ACCERTARE E DICHIARARE: che la somma eventualmente spettante ammonta ad un importo complessivo di €. 2142,00 se viene applicata la prescrizione quinquennale [..] per le motivazioni indicate al punto 2 e 3 della presente memoria in via ulteriormente gradata se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio da ultimo stabilito dalla Cassazione con la (Sent. N. 26246 del 06.09.0222) 4) ACCERTARE E DICHIARARE che l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €. 5185,00 [..] per le motivazioni evidenziate al punto 4 della presente memoria;
in via ulteriormente gradata se l'adito Tribunale riterrà di uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione con Sent. N. 20216/2022 5) Accertare e dichiarare che l'esatta somma totale dovuta ammonta ad €. 1921,00 se viene applicata la prescrizione quinquennale [..] e ad €. 4067,00 se viene applicata la L. 92/2012 [..] per le motivazioni esposte al punto 6 e 7 della presente memoria.
[..]”>>.
§2
Il Tribunale “accoglie il ricorso e condanna la società resistente al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 6.766,00 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 1.800,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.”.
§3
La sentenza è gravata d'appello da con atto depositato il Parte_1
17 gennaio 2024. L'udienza del 6 febbraio 2025 è stata trattata dal Collegio nella forma scritta prevista dall'art. 127 ter cpc.
L'appellante, tuttavia, non ha depositato le note di trattazione scritta, né ha documentato di avere provveduto alla notifica del ricorso in appello.
Per tale motivo va dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr., in tale senso, Cass., sezione lavoro, ordinanza n. 27079 del 26.11.2020, secondo cui << Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa>>). La dichiarazione di improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (Cass. 12636/2004). Nulla sulle spese, stante la soccombenza dell'unica parte costituita. A causa dell'improcedibilità dell'appello, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso in appello (Cass. SU 4315/2020).
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P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 17 gennaio 2024, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1932/23, pubblicata in data 23 novembre
2023, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 24 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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