TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 25023/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/07/2024, alla udienza di prima comparizione del 11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. FRANCESCA BAICCHI con studio in MILANO, VIALE CALDARA n. 24 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
18/08/1973, cittadino marocchino e residente in [...],
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.09.2024
pagina 1 di 11
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Come da provvedimenti adottati dal Presidente alla udienza di prima comparizione (vedi sotto) ed insiste per il loro accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
- le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente già nel
2013, quando la ricorrente si trovava ancora in stato di gravidanza,
- dalla loro unione è nato il figlio in data 05.12.2013, Per_1
- con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05.07.2024 la sig. ha Parte_1
chiesto di disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore a sé per poter prendere, Per_1
senza la partecipazione del padre, tutte le decisioni di maggior interesse che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza abituale del figlio;
di disporre un regime di visite tra padre-figlio per il tramite dei Servizi Sociali, senza pernottamento e comunque sempre alla presenza di un familiare;
di disporre un obbligo di mantenimento a carico del padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di nella misura di Per_1
€ 300,00 mensili omnia;
infine, di disporre una valutazione tossicologica presso il SERT per il signor con controlli periodici. Ha allegato che era ella ad occuparsi interamente del CP_1
figlio, che riguardo al mantenimento del minore il padre aveva versato sin dalla nascita del bambino e fino all'anno 2020 la somma mensile di 200,00 - 300,00 euro, che il minore aveva sempre mantenuto con il padre una regolare frequentazione sino al mese di gennaio 2023, quando –a seguito della perdita totale della vista del i rapporti padre-figlio sono Parte_2
diventati sporadici e solo telefonici,
- nonostante la rituale notifica e l'effettiva conoscenza del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata ex art. 143 c.p.c. in data pagina 2 di 11 13.11.2024, non si è costituito in giudizio, ma è comparso personalmente alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 11.03.2024 senza manifestare la volontà di costituirsi in giudizio, pertanto veniva dichiarato contumace,
- alla suddetta udienza la ricorrente, sentita senza la presenza del resistente come dalla stessa richiesto che ha allegato di aver paura di lui per le continue minacce ed i ricatti che riceve, ha dichiarato: “vivo in una casa in autonomia concessami dalla Associazione Cena dell'Amicizia sita in Milano in via Tommei 8, lavoro come colf con uno stipendio di € 700/800 mensili. Ho un
AUF par ad € 200 mensili. Il padre mi insulta sempre che sono una poco di buono, che sono tossica, che ricevo uomini a casa. Mi telefona e mi manda messaggi. io ho smesso di rispondere. Nell'ultimo periodo io comunico solo con gli assistenti sociali. quando devo chiedere qualcosa a lui per il figlio e lui mi dice sempre di no. Mi nega il consenso anche per le visite mediche del figlio che ha bisogno di cure. Ha problemi di cuore, va dalla psicologa, è sovrappeso , disgrafico, balbetta. il Padre non si rende conto di nulla ma si oppone a tutto. Non
è mai andato a chiedere al centro TOG per chiedere come sta il figlio. non temo per la mia incolumità fisica. E neppure per quella di Mio figlio vuole bene a suo padre e lo vuole Per_1
vedere ma a soffre se il padre dice di venire a prenderlo e poi non viene. Lui dice che viene e poi non si presenta. Il sabato lui aspetta il padre e non vuole uscire di casa per aspettare il padre e poi il padre non viene. Il padre viene ogni 3 o 4 mesi, poi si fa accompagnare dal bambino e questo non va bene. Il bambino ha vari impegni e percorsi: lo psicologo ogni 15 giorni del consultorio, la logopedia presso il TOG ogni mercoledì, il lavoro di gruppo presso il
TOG, visite per l'obesità ogni due mesi a Niguarda, dentista ogni due mesi. Io faccio un percorso di sostegno psicologico”;
- allontanata la ricorrente, veniva fatto entrare il resistente (accompagnato, vista la cecità, dalla di lui nipote) il quale dichiarava: “sono stato notiziato della odierna udienza dalla dr. Pirri.
Sono qui senza avvocato perché posso rispondere da solo. Ho un avvocato, ma non gli ho dato la procura e lui mi ha detto che potevo venire da solo. Sono contrario all'affidamento esclusivo del minore alla madre. in questo momento dopo il mio secondo trauma è un po' difficile per me. gli assistenti non mi fanno sapere nulla e la mamma non mi risponde. La storia con la è finita ed io faccio la mia vita e lei la sua. Ho la pensione di invalidità minima di Pt_1
€700 mensili e non posso dare niente per il figlio in questo momento. Posso comprare se c'è
pagina 3 di 11 qualcosa di importante. Per esempio settimana scorsa gli ho comprato una scheda di € 40 con cui poteva giocare sul telefono. Poi ho capito che era uno spreco. Vivo affittando un posto letto in Milano in Piazzale Selinunte 6 con una altra persona italiana che è il proprietario di casa.
Spendo € 300 al mese. Penso che la pensione di invalidità possa aumentare perché ho perso anche il secondo occhio, forse aumenta ad € 1.500. Avevo un accordo con la dr. dei CP_2
servizi sociali di vedere il bambino il sabato dalle 10.30 alle 20.00 tre sabati al mese. sto facendo così ora, salvo che ci sia tempo brutto e salvo che io abbia difficoltà ma avviso prima.
Io ho salvato la perché era arrivata a Milano ed era su una brutta strada. I servizi non Pt_1
mi fanno sapere niente e chiamano solo la madre. ho fatto richiesta per la casa comunale e quando l'avrò mio figlio potrà venire a trovarmi a casa. Non è vero che io mi sono opposto a far fare una visita medica a Io sono sempre disponibile. Posso dare € 150 al mese alla Per_1 madre per il mantenimento di AN omnia”;
- il Presidente relatore, pertanto, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore del seguente tenore:
“Rilevato che dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Milano cui è allegata la relazione del Centro TOG che sostiene il minore, pervenuta in data 03/01/2025, e dalla relazione del Consultorio di Milano pervenuta il 14.1.2025, emerge che il nucleo familiare è noto ai servizi fin dal 2018. Inizialmente il nucleo familiare era stato inserito nel progetto Arca, poi nel 2024, la ricorrente con il minore sono stati inseriti nel progetto di semi autonomia dell'Asilo Mariuccia. Da ultimo la madre è stata assegnataria, in via provvisoria, di un alloggio a prezzo calmierato dell'Associazione Cena dell'Amicizia nell'attesa di essere destinataria di una casa popolare. Il minore pochi giorni dopo la sua nascita è stato operato presso l'ospedale Policlinico Mangiagalli per un problema cardiaco ed è affetto da una insufficienza polmonare congenita, inoltre deve seguire un percorso di logopedia e all'esito di una valutazione neuropsichiatrica presso UONPIA è stato confermato un disturbo dell'apprendimento che si manifesta con dislessia, disortografia evolutiva e disgrafia e disfluenza. Attualmente è affetto da balbuzie ed è stato avviato un percorso di sostegno psicologico per il minore. Inoltre il bambino presenta un problema di obesità ed è seguito dai nutrizionisti dell'ospedale San Paolo che hanno impostato una dieta e richiesto un supporto psicologico a sostegno del percorso per il raggiungimento di una corretta alimentazione. La
pagina 4 di 11 madre si occupa interamente dell'accudimento di e presenta delle competenze Per_1
genitoriali adeguate, seppur con delle fatiche sul piano emotivo. Secondo i servizi sociali e i servizi specialistici è fondamentale che la madre possa ottenere l'affido super esclusivo del minore al fine di consentirle di operare per il bene del figlio evitando di rincorrere del padre che spesso si sottrae alle incombenze necessarie o che le ritarda chiedendo in cambio incontri e visite con il figlio. E' stato, invero, segnalato dal consultorio Di Milano che il padre rappresenta una presenza incostante per il figlio, è fonte di grossa frustrazione per il minore e complica la gestione dello stesso. La madre infatti deve interfacciarsi necessariamente con il padre per prendere qualsiasi decisione in merito al figlio mostrandosi il padre sempre oppositivo o difficilmente raggiungibile. Nella relazione del consultorio di Milano è stato evidenziato anche che il padre sembra utilizzare il figlio in modo strumentale per ottenere vantaggi personali per esempio per essere accompagnato o per ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 31. Il ragazzino più volte ha riferito di incontri sporadici col papà come fonte di frustrazione e rabbia perché né stabili, né significativi emotivamente. E' stato inoltre suggerito di proseguire con il percorso psicologico per supportare l'intero nucleo familiare. Alla luce delle suddette risultanze deve disporsi l'affidamento super esclusivo alla madre del minore anche in considerazione della grave situazione di salute in cui si Per_1
trova il minore che richiede interventi tempestivi ed adeguati. Deve inoltre disporsi che gli incontri del minore con il padre avvengano in spazio neutro e siano osservati e protetti al fine di proteggere il minore dalla insoddisfazione e dalla rabbia che accumula per la disfunzionale relazione con il padre. I servizi sociali sono delegati a predisporre un calendario di incontri padre/figlio in spazio neutro e potranno anche prevedere incontri sul territorio qualora ciò sia maggiormente rispondente ai bisogni del minore ed anche a procedere ad una progressiva liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di AN e della situazione del padre. I servizi dovranno proseguire nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e in tutti gli interventi educativi, di sostegno e sanitari avviati o da avviare nell'interesse del minore ed anche in percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità nell'interesse dei genitori se saranno adesivi. Quanto al contributo di mantenimento vista la situazione e delle parti e l'imminente aumento della pensione di invalidità del padre, si ritiene equo allo stato quantificare un contributo per AN a carico del padre di € 250 omnia a
pagina 5 di 11 decorrere dal rateo di luglio 2024 (e quindi dalla domanda) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026.”
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
“- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Tommei 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
- Autorizza il padre a vedere il figlio solo con incontri osservati e protetti in spazio neutro delegando i servizi sociali di Milano di predisporre un calendario tenendo conto delle esigenze psicofisiche del figlio,
- Delega i servizi a prevedere nel prosieguo incontri aperti sul territorio, qualora l'apertura della relazione sia maggiormente rispondente ai bisogni del minore ed anche a procedere ad una progressiva liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di Per_1
e della situazione del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile a fare come sostegno psicologico ed alla genitorialità,
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2024 la somma di euro 250 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
- Dispone che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi educativi, di sostegno e sanitari a sostegno del minore e del nucleo familiare in atto: attivino in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per entrambi Per_1
i genitori, raccolta la loro adesione.”
pagina 6 di 11 - quindi il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
- l'avv. Baicchi precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sulla responsabilità genitoriale
Osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Non possono che essere confermati i provvedimenti adottati dal Presidente relatore alla udienza di prima comparizione cui ha aderito anche la parte ricorrente, viste le dichiarazioni rese dalla madre e dal padre, sopra trascritte, e richiamate le relazioni dei Servizi Sociali di Milano, del Centro TOG che sostiene il minore e del Consultorio di Milano.
Emerge invero un'adeguata capacità genitoriale della madre, che presenta buone competenze e che, seppur con fatica sul piano emotivo, si occupa interamente ed esclusivamente dell'accudimento del minore. Anche gli operatori che hanno incarico il nucleo da diversi anni hanno suggerito di adottare un provvedimento di affidamento super esclusivo alla madre al fine di consentirle di operare con più facilità nell'interesse del minore, evitandole pertanto di interfacciarsi con il che spesso si CP_1
pagina 7 di 11 sottrae o ritarda a confrontarsi sulle decisioni che riguardano il minore, ovvero le ostacola. Il padre, come segnalato dal consultorio Di Milano, si rappresenta come una presenza incostante nella vita del figlio, spesso oppositivo e difficilmente raggiungibile, che sembra utilizzare il minore in modo strumentale per ottenere vantaggi personali. Dal 2023 intrattiene con il figlio rapporti sporadici e per lo più telefonici che hanno generato nel minore uno stato di abbandono e frustrazione, spingendolo a rinchiudersi in se stesso.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere confermato il già disposto affido super-esclusivo del minore alla madre che ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale con continuità e responsabilità anche in considerazione della grave situazione di salute in cui si trova il minore e che richiede interventi tempestivi ed adeguati.
A fronte delle problematiche emerse, deve essere dato mandato ai Servizi Sociali del Comune di
Milano di organizzare e scandire le regole di incontro padre/figlio in spazio neutro con modalità protetta ed osservata al fine di proteggere il minore dalla relazione disfunzionale che ha con il padre, predisponendo un calendario che tenga conto delle esigenze psicofisiche del minore. I Servizi Sociali delegati potranno, altresì, se ritenuto opportuno, prevedere incontri aperti sul territorio e procedere ad una progressiva liberalizzazione, tenendo sempre conto della evoluzione del quadro psicofisico di della situazione del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile ad Per_1
intraprendere e seguire, come il sostegno psicologico ed alla genitorialità.
Appare altresì necessario che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi in atto educativi, di sostegno e sanitari a favore del minore e del nucleo familiare: attivando in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per entrambi i genitori, Per_1
raccolta la loro adesione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dell'ampio incarico delegato ai servizi sociali che hanno più volte sentito il minore, l'audizione di deve ritenersi superflua. Per_1
Il contributo di mantenimento per il figlio
pagina 8 di 11 Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Pertanto il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche della madre che lavora come colf con uno stipendio mensile di euro 700/800 e vive in una casa concessa dalla Associazione Cena dell'Amicizia con canone di locazione di circa euro 300,00 mensili e sita in Milano in via Tommei 8.
Percepisce il 100% dell'assegno unico per il figlio di circa 190,00 euro mensili e non risulta essere proprietaria di beni immobili e beni mobili registrati;
2. alle capacità economiche del padre che percepisce una pensione di invalidità minima di €
700,00 mensili destinata ad aumentare in € 1.500,00 a seguito della perdita totale della vista dello stesso.
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 12 anni pagina 9 di 11 Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario.
Dalla valutazione di tutti i criteri sopra esposti e considerato che il padre nulla versa come mantenimento diretto, si ritiene equa la somma di € 250,00 mensili a decorrere dal rateo di luglio 2024
(e quindi dalla domanda) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a marzo 2026).
E' opportuno, considerata la difficile comunicazione tra i genitori e la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, che la suddetta somma sia comprensiva delle spese extra.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
etti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss Controparte_1
cpc, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2
collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Tommei 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizza il padre a vedere il figlio solo con incontri osservati e protetti in spazio neutro delegando i servizi sociali di Milano di predisporre un calendario tenendo conto delle esigenze psicofisiche del figlio,
3. Delega i servizi sociali del Comune di Milano, considerate le esigenze del minore, a prevedere nel prosieguo incontri aperti sul territorio, ed anche a procedere ad una progressiva pagina 10 di 11 liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di della situazione Per_1 del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile a fare come sostegno psicologico ed alla genitorialità,
4. Dispone che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi in atto, educativi, di sostegno e sanitari a favore del minore e del nucleo familiare, attivino in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per Per_1
entrambi i genitori, raccolta la loro adesione.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2024 la somma di euro 250 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
6. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed al Consultorio di Milano di via Pace.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Susanna Terni Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/07/2024, alla udienza di prima comparizione del 11.03.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12.03.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. FRANCESCA BAICCHI con studio in MILANO, VIALE CALDARA n. 24 presso la quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
18/08/1973, cittadino marocchino e residente in [...],
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 06.09.2024
pagina 1 di 11
OGGETTO: ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Come da provvedimenti adottati dal Presidente alla udienza di prima comparizione (vedi sotto) ed insiste per il loro accoglimento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
- le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio che si è conclusa definitivamente già nel
2013, quando la ricorrente si trovava ancora in stato di gravidanza,
- dalla loro unione è nato il figlio in data 05.12.2013, Per_1
- con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 05.07.2024 la sig. ha Parte_1
chiesto di disporre l'affido super-esclusivo del figlio minore a sé per poter prendere, Per_1
senza la partecipazione del padre, tutte le decisioni di maggior interesse che attengono anche alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla residenza abituale del figlio;
di disporre un regime di visite tra padre-figlio per il tramite dei Servizi Sociali, senza pernottamento e comunque sempre alla presenza di un familiare;
di disporre un obbligo di mantenimento a carico del padre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di nella misura di Per_1
€ 300,00 mensili omnia;
infine, di disporre una valutazione tossicologica presso il SERT per il signor con controlli periodici. Ha allegato che era ella ad occuparsi interamente del CP_1
figlio, che riguardo al mantenimento del minore il padre aveva versato sin dalla nascita del bambino e fino all'anno 2020 la somma mensile di 200,00 - 300,00 euro, che il minore aveva sempre mantenuto con il padre una regolare frequentazione sino al mese di gennaio 2023, quando –a seguito della perdita totale della vista del i rapporti padre-figlio sono Parte_2
diventati sporadici e solo telefonici,
- nonostante la rituale notifica e l'effettiva conoscenza del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, effettuata ex art. 143 c.p.c. in data pagina 2 di 11 13.11.2024, non si è costituito in giudizio, ma è comparso personalmente alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 11.03.2024 senza manifestare la volontà di costituirsi in giudizio, pertanto veniva dichiarato contumace,
- alla suddetta udienza la ricorrente, sentita senza la presenza del resistente come dalla stessa richiesto che ha allegato di aver paura di lui per le continue minacce ed i ricatti che riceve, ha dichiarato: “vivo in una casa in autonomia concessami dalla Associazione Cena dell'Amicizia sita in Milano in via Tommei 8, lavoro come colf con uno stipendio di € 700/800 mensili. Ho un
AUF par ad € 200 mensili. Il padre mi insulta sempre che sono una poco di buono, che sono tossica, che ricevo uomini a casa. Mi telefona e mi manda messaggi. io ho smesso di rispondere. Nell'ultimo periodo io comunico solo con gli assistenti sociali. quando devo chiedere qualcosa a lui per il figlio e lui mi dice sempre di no. Mi nega il consenso anche per le visite mediche del figlio che ha bisogno di cure. Ha problemi di cuore, va dalla psicologa, è sovrappeso , disgrafico, balbetta. il Padre non si rende conto di nulla ma si oppone a tutto. Non
è mai andato a chiedere al centro TOG per chiedere come sta il figlio. non temo per la mia incolumità fisica. E neppure per quella di Mio figlio vuole bene a suo padre e lo vuole Per_1
vedere ma a soffre se il padre dice di venire a prenderlo e poi non viene. Lui dice che viene e poi non si presenta. Il sabato lui aspetta il padre e non vuole uscire di casa per aspettare il padre e poi il padre non viene. Il padre viene ogni 3 o 4 mesi, poi si fa accompagnare dal bambino e questo non va bene. Il bambino ha vari impegni e percorsi: lo psicologo ogni 15 giorni del consultorio, la logopedia presso il TOG ogni mercoledì, il lavoro di gruppo presso il
TOG, visite per l'obesità ogni due mesi a Niguarda, dentista ogni due mesi. Io faccio un percorso di sostegno psicologico”;
- allontanata la ricorrente, veniva fatto entrare il resistente (accompagnato, vista la cecità, dalla di lui nipote) il quale dichiarava: “sono stato notiziato della odierna udienza dalla dr. Pirri.
Sono qui senza avvocato perché posso rispondere da solo. Ho un avvocato, ma non gli ho dato la procura e lui mi ha detto che potevo venire da solo. Sono contrario all'affidamento esclusivo del minore alla madre. in questo momento dopo il mio secondo trauma è un po' difficile per me. gli assistenti non mi fanno sapere nulla e la mamma non mi risponde. La storia con la è finita ed io faccio la mia vita e lei la sua. Ho la pensione di invalidità minima di Pt_1
€700 mensili e non posso dare niente per il figlio in questo momento. Posso comprare se c'è
pagina 3 di 11 qualcosa di importante. Per esempio settimana scorsa gli ho comprato una scheda di € 40 con cui poteva giocare sul telefono. Poi ho capito che era uno spreco. Vivo affittando un posto letto in Milano in Piazzale Selinunte 6 con una altra persona italiana che è il proprietario di casa.
Spendo € 300 al mese. Penso che la pensione di invalidità possa aumentare perché ho perso anche il secondo occhio, forse aumenta ad € 1.500. Avevo un accordo con la dr. dei CP_2
servizi sociali di vedere il bambino il sabato dalle 10.30 alle 20.00 tre sabati al mese. sto facendo così ora, salvo che ci sia tempo brutto e salvo che io abbia difficoltà ma avviso prima.
Io ho salvato la perché era arrivata a Milano ed era su una brutta strada. I servizi non Pt_1
mi fanno sapere niente e chiamano solo la madre. ho fatto richiesta per la casa comunale e quando l'avrò mio figlio potrà venire a trovarmi a casa. Non è vero che io mi sono opposto a far fare una visita medica a Io sono sempre disponibile. Posso dare € 150 al mese alla Per_1 madre per il mantenimento di AN omnia”;
- il Presidente relatore, pertanto, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del minore del seguente tenore:
“Rilevato che dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Milano cui è allegata la relazione del Centro TOG che sostiene il minore, pervenuta in data 03/01/2025, e dalla relazione del Consultorio di Milano pervenuta il 14.1.2025, emerge che il nucleo familiare è noto ai servizi fin dal 2018. Inizialmente il nucleo familiare era stato inserito nel progetto Arca, poi nel 2024, la ricorrente con il minore sono stati inseriti nel progetto di semi autonomia dell'Asilo Mariuccia. Da ultimo la madre è stata assegnataria, in via provvisoria, di un alloggio a prezzo calmierato dell'Associazione Cena dell'Amicizia nell'attesa di essere destinataria di una casa popolare. Il minore pochi giorni dopo la sua nascita è stato operato presso l'ospedale Policlinico Mangiagalli per un problema cardiaco ed è affetto da una insufficienza polmonare congenita, inoltre deve seguire un percorso di logopedia e all'esito di una valutazione neuropsichiatrica presso UONPIA è stato confermato un disturbo dell'apprendimento che si manifesta con dislessia, disortografia evolutiva e disgrafia e disfluenza. Attualmente è affetto da balbuzie ed è stato avviato un percorso di sostegno psicologico per il minore. Inoltre il bambino presenta un problema di obesità ed è seguito dai nutrizionisti dell'ospedale San Paolo che hanno impostato una dieta e richiesto un supporto psicologico a sostegno del percorso per il raggiungimento di una corretta alimentazione. La
pagina 4 di 11 madre si occupa interamente dell'accudimento di e presenta delle competenze Per_1
genitoriali adeguate, seppur con delle fatiche sul piano emotivo. Secondo i servizi sociali e i servizi specialistici è fondamentale che la madre possa ottenere l'affido super esclusivo del minore al fine di consentirle di operare per il bene del figlio evitando di rincorrere del padre che spesso si sottrae alle incombenze necessarie o che le ritarda chiedendo in cambio incontri e visite con il figlio. E' stato, invero, segnalato dal consultorio Di Milano che il padre rappresenta una presenza incostante per il figlio, è fonte di grossa frustrazione per il minore e complica la gestione dello stesso. La madre infatti deve interfacciarsi necessariamente con il padre per prendere qualsiasi decisione in merito al figlio mostrandosi il padre sempre oppositivo o difficilmente raggiungibile. Nella relazione del consultorio di Milano è stato evidenziato anche che il padre sembra utilizzare il figlio in modo strumentale per ottenere vantaggi personali per esempio per essere accompagnato o per ottenere il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 31. Il ragazzino più volte ha riferito di incontri sporadici col papà come fonte di frustrazione e rabbia perché né stabili, né significativi emotivamente. E' stato inoltre suggerito di proseguire con il percorso psicologico per supportare l'intero nucleo familiare. Alla luce delle suddette risultanze deve disporsi l'affidamento super esclusivo alla madre del minore anche in considerazione della grave situazione di salute in cui si Per_1
trova il minore che richiede interventi tempestivi ed adeguati. Deve inoltre disporsi che gli incontri del minore con il padre avvengano in spazio neutro e siano osservati e protetti al fine di proteggere il minore dalla insoddisfazione e dalla rabbia che accumula per la disfunzionale relazione con il padre. I servizi sociali sono delegati a predisporre un calendario di incontri padre/figlio in spazio neutro e potranno anche prevedere incontri sul territorio qualora ciò sia maggiormente rispondente ai bisogni del minore ed anche a procedere ad una progressiva liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di AN e della situazione del padre. I servizi dovranno proseguire nello stretto monitoraggio del nucleo familiare e in tutti gli interventi educativi, di sostegno e sanitari avviati o da avviare nell'interesse del minore ed anche in percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità nell'interesse dei genitori se saranno adesivi. Quanto al contributo di mantenimento vista la situazione e delle parti e l'imminente aumento della pensione di invalidità del padre, si ritiene equo allo stato quantificare un contributo per AN a carico del padre di € 250 omnia a
pagina 5 di 11 decorrere dal rateo di luglio 2024 (e quindi dalla domanda) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026.”
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti :
“- Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Tommei 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
- Autorizza il padre a vedere il figlio solo con incontri osservati e protetti in spazio neutro delegando i servizi sociali di Milano di predisporre un calendario tenendo conto delle esigenze psicofisiche del figlio,
- Delega i servizi a prevedere nel prosieguo incontri aperti sul territorio, qualora l'apertura della relazione sia maggiormente rispondente ai bisogni del minore ed anche a procedere ad una progressiva liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di Per_1
e della situazione del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile a fare come sostegno psicologico ed alla genitorialità,
- Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2024 la somma di euro 250 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
- Dispone che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi educativi, di sostegno e sanitari a sostegno del minore e del nucleo familiare in atto: attivino in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per entrambi Per_1
i genitori, raccolta la loro adesione.”
pagina 6 di 11 - quindi il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
- l'avv. Baicchi precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Considerato in diritto
La giurisdizione e la legge applicabile sulla responsabilità genitoriale
Osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La responsabilità genitoriale
Non possono che essere confermati i provvedimenti adottati dal Presidente relatore alla udienza di prima comparizione cui ha aderito anche la parte ricorrente, viste le dichiarazioni rese dalla madre e dal padre, sopra trascritte, e richiamate le relazioni dei Servizi Sociali di Milano, del Centro TOG che sostiene il minore e del Consultorio di Milano.
Emerge invero un'adeguata capacità genitoriale della madre, che presenta buone competenze e che, seppur con fatica sul piano emotivo, si occupa interamente ed esclusivamente dell'accudimento del minore. Anche gli operatori che hanno incarico il nucleo da diversi anni hanno suggerito di adottare un provvedimento di affidamento super esclusivo alla madre al fine di consentirle di operare con più facilità nell'interesse del minore, evitandole pertanto di interfacciarsi con il che spesso si CP_1
pagina 7 di 11 sottrae o ritarda a confrontarsi sulle decisioni che riguardano il minore, ovvero le ostacola. Il padre, come segnalato dal consultorio Di Milano, si rappresenta come una presenza incostante nella vita del figlio, spesso oppositivo e difficilmente raggiungibile, che sembra utilizzare il minore in modo strumentale per ottenere vantaggi personali. Dal 2023 intrattiene con il figlio rapporti sporadici e per lo più telefonici che hanno generato nel minore uno stato di abbandono e frustrazione, spingendolo a rinchiudersi in se stesso.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso di specie, pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, deve essere confermato il già disposto affido super-esclusivo del minore alla madre che ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale con continuità e responsabilità anche in considerazione della grave situazione di salute in cui si trova il minore e che richiede interventi tempestivi ed adeguati.
A fronte delle problematiche emerse, deve essere dato mandato ai Servizi Sociali del Comune di
Milano di organizzare e scandire le regole di incontro padre/figlio in spazio neutro con modalità protetta ed osservata al fine di proteggere il minore dalla relazione disfunzionale che ha con il padre, predisponendo un calendario che tenga conto delle esigenze psicofisiche del minore. I Servizi Sociali delegati potranno, altresì, se ritenuto opportuno, prevedere incontri aperti sul territorio e procedere ad una progressiva liberalizzazione, tenendo sempre conto della evoluzione del quadro psicofisico di della situazione del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile ad Per_1
intraprendere e seguire, come il sostegno psicologico ed alla genitorialità.
Appare altresì necessario che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi in atto educativi, di sostegno e sanitari a favore del minore e del nucleo familiare: attivando in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per entrambi i genitori, Per_1
raccolta la loro adesione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dell'ampio incarico delegato ai servizi sociali che hanno più volte sentito il minore, l'audizione di deve ritenersi superflua. Per_1
Il contributo di mantenimento per il figlio
pagina 8 di 11 Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Pertanto il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372,
Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche della madre che lavora come colf con uno stipendio mensile di euro 700/800 e vive in una casa concessa dalla Associazione Cena dell'Amicizia con canone di locazione di circa euro 300,00 mensili e sita in Milano in via Tommei 8.
Percepisce il 100% dell'assegno unico per il figlio di circa 190,00 euro mensili e non risulta essere proprietaria di beni immobili e beni mobili registrati;
2. alle capacità economiche del padre che percepisce una pensione di invalidità minima di €
700,00 mensili destinata ad aumentare in € 1.500,00 a seguito della perdita totale della vista dello stesso.
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un ragazzo di 12 anni pagina 9 di 11 Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita del figlio, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario.
Dalla valutazione di tutti i criteri sopra esposti e considerato che il padre nulla versa come mantenimento diretto, si ritiene equa la somma di € 250,00 mensili a decorrere dal rateo di luglio 2024
(e quindi dalla domanda) oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a marzo 2026).
E' opportuno, considerata la difficile comunicazione tra i genitori e la sostanziale assenza del padre nella vita del figlio, che la suddetta somma sia comprensiva delle spese extra.
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
etti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss Controparte_1
cpc, ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà Persona_2
collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Tommei 8, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
2. Autorizza il padre a vedere il figlio solo con incontri osservati e protetti in spazio neutro delegando i servizi sociali di Milano di predisporre un calendario tenendo conto delle esigenze psicofisiche del figlio,
3. Delega i servizi sociali del Comune di Milano, considerate le esigenze del minore, a prevedere nel prosieguo incontri aperti sul territorio, ed anche a procedere ad una progressiva pagina 10 di 11 liberalizzazione tenuto conto della evoluzione del quadro psicofisico di della situazione Per_1 del padre e dei percorsi che quest'ultimo si renderà disponibile a fare come sostegno psicologico ed alla genitorialità,
4. Dispone che i servizi sociali ed i servizi sanitari di MILANO mantengano uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare e proseguano in tutti gli interventi in atto, educativi, di sostegno e sanitari a favore del minore e del nucleo familiare, attivino in particolare un percorso di sostegno psicologico per ed un percorso psicologico e alla genitorialità per Per_1
entrambi i genitori, raccolta la loro adesione.
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di luglio 2024 la somma di euro 250 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
6. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Ai Servizi Sociali del Comune di Milano ed al Consultorio di Milano di via Pace.
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11