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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/07/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356/2024 R.G, vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante, rappresenta e difesa, in virtù di procura in atti, dal Parte_2
Avv. Massimiliano Santangelo, elettivamente domiciliata, in Formia, alla Via
Carmelitani n.4.
APPELLANTE
E .34/2020 (P.Iva Controparte_1
), in persona del Curatore, dott. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Rago, elettivamente domiciliata,
in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese, n.12.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1164/2024.
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo di primo grado, la
[...]
Parte_3
dichiarata fallita con sentenza n. 34/2020 emessa dal Tribunale di Salerno
[...]
in data 27 ottobre 2020, ha convenuto in giudizio, innanzi al medesimo Tribunale, la società al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. Parte_1
66 L.F. e art. 2901 c.c., di un contratto di cessione di credito stipulato tra la fallita e la società convenuta, nonché dei pagamenti effettuati in esecuzione dello stesso;
in particolare, parte attrice ha dedotto che, con scrittura privata autenticata in data 27
marzo 2018 e registrata in data 10 aprile 2018, la C.I.T.E., all'epoca ancora in bonis,
aveva ceduto alla n credito vantato nei confronti del Comune Parte_1
di San Cipriano d'Aversa, per un importo pari ad € 176.535,33, quale corrispettivo per la fornitura di attrezzature e automezzi effettuata dalla stessa nel Parte_1 periodo compreso tra il 2012 e il 2018; che tale credito era stato successivamente soddisfatto tramite due mandati di pagamento: il n. 396 del 28 maggio 2018 e il n.
458 del 18 giugno 2018, per l'importo complessivo pari a euro 176.535,33; al riguardo la TE ha dedotto che tale operazione costituiva una forma anomala di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto non avvenuta mediante denaro o strumenti di pagamento usuali, ritenendola, quindi, idonea a pregiudicare i diritti dei creditori della massa, configurando così l'eventus damni richiesto dall'art. 66
L.F.; quanto all'elemento soggettivo, la TE ha rilevato che la Parte_1
era consapevole dello stato di decozione della già al momento della stipula Pt_3
della cessione, in relazione all'epoca ormai remota di formazione del credito,
all'esistenza di protesti, alla grave situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci 2017 e 2018, nonché alla posizione di quale creditrice per la Parte_1
somma di €. 1,700,00 insinuata al passivo.
Si è costituita la che ha contestato integralmente la fondatezza della Parte_1
domanda, rilevando l'inammissibilità dell'azione revocatoria per violazione del termine decadenziale triennale previsto dall'art. 69-bis L.F.; la prescrizione quinquennale ex art. 66 L.F.; la indebita estensione del cosiddetto periodo sospetto rispetto ai limiti temporali stabiliti dalla legge;
nel merito, poi, ha contestato la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia decoctionis, affermando di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della cedente all'epoca della cessione,
anche alla luce della circostanza che i rapporti commerciali tra le parti erano proseguiti regolarmente anche nei mesi successivi fino al 2020, e che la pratica della cessione di crediti era usuale nella sua operatività.
Con sentenza n. 1164/2024, il Tribunale di Salerno ha accolto integralmente la domanda della TE, dichiarando inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto di cessione del credito del 27 marzo 2018 e i pagamenti successivi per l'importo complessivo di €. 176.535,33, condannando alla Parte_1
restituzione dell'importo e alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'omessa motivazione in merito al c.d. periodo sospetto;
l'appellante deduce che il Giudice di primo grado abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine all'eccezione,
ritualmente sollevata, circa l'insussistenza del requisito temporale prescritto dall'art. 67 L.F., in quanto l'atto di cessione è stato posto in essere il 27 marzo 2018, ben oltre un anno prima della presentazione della domanda di concordato (30 settembre 2019)
e della sua pubblicazione (19 febbraio 2020), così come della sentenza di fallimento
(27 ottobre 2020).
2) L'erronea valutazione dei termini decadenziali ex art. 69 bis L.F. dell'azione revocatoria;
l'appellante contesta la ritenuta tempestività della domanda revocatoria,
osservando che, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, L.F., laddove alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, il termine triennale per la proposizione dell'azione decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, e non dalla sentenza di fallimento;
che, quindi,
essendo la pubblicazione intervenuta il 19 febbraio 2020, il termine triennale sarebbe decorso il 19 febbraio 2023, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta solo in data 28 aprile 2023, rendendo l'azione irrimediabilmente tardiva e, quindi,
improcedibile per intervenuta decadenza.
3) L'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 66 L.F., ritenendo,
quanto all'elemento oggettivo, che la cessione del credito e i pagamenti oggetto di revoca si riferiscono a prestazioni rese e fatturate in epoca remota, all'interno di un rapporto contrattuale continuativo, e non avrebbero inciso in modo determinante sull'attivo fallimentare, risultando comunque la creditrice per oltre €. Parte_1
1,700,00 ammessi al passivo;
quanto all'elemento soggettivo, la società nega recisamente di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della al Pt_3
momento della cessione, sottolineando che i bilanci indicati dalla TE non erano ancora pubblici all'epoca dell'atto e che la prosecuzione del rapporto commerciale fino al 2020 deporrebbe per la buona fede dell'accipiens.
Si costituiva la TE che contestava il gravame chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
All'esito delle udienze del 13.02.2025 e del 27.03.2025, le parti non facevano pervenire deduzioni scritte, dovendosi, quindi, ritenere non comparse e la Corte
riservava la decisione sulla estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Rileva la Corte che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
E, infatti, all'udienza del 13.02.2025, celebrata secondo le modalità previste per la trattazione scritta, le parti non facevano pervenire deduzioni scritte, dovendosi,
quindi, ritenere non comparse, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi degli articoli
181 e 309 del codice di procedura civile, all'udienza del 27.03.2025, alla quale,
parimenti, nessuna delle parti, nonostante il rituale avviso, compariva.
Giova rammentare che il giudizio, in primo grado, è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008,
convertito nella legge numero 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile,
se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, l'autorità giudiziaria procedente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti, sono maturati i presupposti previsti dalla norma summenzionata per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, in ragione dell'idoneità
dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si reputa debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 1164/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno 22 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott.ssa Giuliana Giuliano Presidente relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 356/2024 R.G, vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante, rappresenta e difesa, in virtù di procura in atti, dal Parte_2
Avv. Massimiliano Santangelo, elettivamente domiciliata, in Formia, alla Via
Carmelitani n.4.
APPELLANTE
E .34/2020 (P.Iva Controparte_1
), in persona del Curatore, dott. , rappresentata e P.IVA_1 Controparte_2
difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Giovanni Rago, elettivamente domiciliata,
in Salerno, alla Via Leopoldo Cassese, n.12.
APPELLATA
Avente ad oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Salerno n.
1164/2024.
Conclusioni: come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo di primo grado, la
[...]
Parte_3
dichiarata fallita con sentenza n. 34/2020 emessa dal Tribunale di Salerno
[...]
in data 27 ottobre 2020, ha convenuto in giudizio, innanzi al medesimo Tribunale, la società al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. Parte_1
66 L.F. e art. 2901 c.c., di un contratto di cessione di credito stipulato tra la fallita e la società convenuta, nonché dei pagamenti effettuati in esecuzione dello stesso;
in particolare, parte attrice ha dedotto che, con scrittura privata autenticata in data 27
marzo 2018 e registrata in data 10 aprile 2018, la C.I.T.E., all'epoca ancora in bonis,
aveva ceduto alla n credito vantato nei confronti del Comune Parte_1
di San Cipriano d'Aversa, per un importo pari ad € 176.535,33, quale corrispettivo per la fornitura di attrezzature e automezzi effettuata dalla stessa nel Parte_1 periodo compreso tra il 2012 e il 2018; che tale credito era stato successivamente soddisfatto tramite due mandati di pagamento: il n. 396 del 28 maggio 2018 e il n.
458 del 18 giugno 2018, per l'importo complessivo pari a euro 176.535,33; al riguardo la TE ha dedotto che tale operazione costituiva una forma anomala di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto non avvenuta mediante denaro o strumenti di pagamento usuali, ritenendola, quindi, idonea a pregiudicare i diritti dei creditori della massa, configurando così l'eventus damni richiesto dall'art. 66
L.F.; quanto all'elemento soggettivo, la TE ha rilevato che la Parte_1
era consapevole dello stato di decozione della già al momento della stipula Pt_3
della cessione, in relazione all'epoca ormai remota di formazione del credito,
all'esistenza di protesti, alla grave situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci 2017 e 2018, nonché alla posizione di quale creditrice per la Parte_1
somma di €. 1,700,00 insinuata al passivo.
Si è costituita la che ha contestato integralmente la fondatezza della Parte_1
domanda, rilevando l'inammissibilità dell'azione revocatoria per violazione del termine decadenziale triennale previsto dall'art. 69-bis L.F.; la prescrizione quinquennale ex art. 66 L.F.; la indebita estensione del cosiddetto periodo sospetto rispetto ai limiti temporali stabiliti dalla legge;
nel merito, poi, ha contestato la sussistenza sia dell'eventus damni che della scientia decoctionis, affermando di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della cedente all'epoca della cessione,
anche alla luce della circostanza che i rapporti commerciali tra le parti erano proseguiti regolarmente anche nei mesi successivi fino al 2020, e che la pratica della cessione di crediti era usuale nella sua operatività.
Con sentenza n. 1164/2024, il Tribunale di Salerno ha accolto integralmente la domanda della TE, dichiarando inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto di cessione del credito del 27 marzo 2018 e i pagamenti successivi per l'importo complessivo di €. 176.535,33, condannando alla Parte_1
restituzione dell'importo e alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello chiedendone la Parte_1
riforma, con il favore delle spese, deducendo a motivi:
1) L'omessa motivazione in merito al c.d. periodo sospetto;
l'appellante deduce che il Giudice di primo grado abbia omesso qualsiasi motivazione in ordine all'eccezione,
ritualmente sollevata, circa l'insussistenza del requisito temporale prescritto dall'art. 67 L.F., in quanto l'atto di cessione è stato posto in essere il 27 marzo 2018, ben oltre un anno prima della presentazione della domanda di concordato (30 settembre 2019)
e della sua pubblicazione (19 febbraio 2020), così come della sentenza di fallimento
(27 ottobre 2020).
2) L'erronea valutazione dei termini decadenziali ex art. 69 bis L.F. dell'azione revocatoria;
l'appellante contesta la ritenuta tempestività della domanda revocatoria,
osservando che, ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, L.F., laddove alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, il termine triennale per la proposizione dell'azione decorre dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel Registro delle Imprese, e non dalla sentenza di fallimento;
che, quindi,
essendo la pubblicazione intervenuta il 19 febbraio 2020, il termine triennale sarebbe decorso il 19 febbraio 2023, mentre la notifica dell'atto di citazione è avvenuta solo in data 28 aprile 2023, rendendo l'azione irrimediabilmente tardiva e, quindi,
improcedibile per intervenuta decadenza.
3) L'insussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria ex art. 66 L.F., ritenendo,
quanto all'elemento oggettivo, che la cessione del credito e i pagamenti oggetto di revoca si riferiscono a prestazioni rese e fatturate in epoca remota, all'interno di un rapporto contrattuale continuativo, e non avrebbero inciso in modo determinante sull'attivo fallimentare, risultando comunque la creditrice per oltre €. Parte_1
1,700,00 ammessi al passivo;
quanto all'elemento soggettivo, la società nega recisamente di essere stata a conoscenza dello stato di insolvenza della al Pt_3
momento della cessione, sottolineando che i bilanci indicati dalla TE non erano ancora pubblici all'epoca dell'atto e che la prosecuzione del rapporto commerciale fino al 2020 deporrebbe per la buona fede dell'accipiens.
Si costituiva la TE che contestava il gravame chiedendone il rigetto con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
All'esito delle udienze del 13.02.2025 e del 27.03.2025, le parti non facevano pervenire deduzioni scritte, dovendosi, quindi, ritenere non comparse e la Corte
riservava la decisione sulla estinzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. Rileva la Corte che va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
E, infatti, all'udienza del 13.02.2025, celebrata secondo le modalità previste per la trattazione scritta, le parti non facevano pervenire deduzioni scritte, dovendosi,
quindi, ritenere non comparse, per cui la causa veniva rinviata, ai sensi degli articoli
181 e 309 del codice di procedura civile, all'udienza del 27.03.2025, alla quale,
parimenti, nessuna delle parti, nonostante il rituale avviso, compariva.
Giova rammentare che il giudizio, in primo grado, è stato instaurato successivamente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge numero 112 del 2008,
convertito nella legge numero 133 del 2008.
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 181 del codice di procedura civile,
se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione ad una precedente udienza, l'autorità giudiziaria procedente ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
Quindi, attesa la persistente assenza delle parti, sono maturati i presupposti previsti dalla norma summenzionata per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, in ragione dell'idoneità
dell'estinzione a definire in rito il giudizio ed a determinare, altresì, il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva, della sentenza di primo grado, si reputa debba essere quella della sentenza, che permette alle parti, se ritenuto necessario, di poterla impugnare, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese di lite, ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura civile, restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso la sentenza n. 1164/2024 del Parte_1
Tribunale di Salerno, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Salerno 22 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Giuliana Giuliano