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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 147 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 18.12.2024, avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Mammola, alla via Dante n.73, presso lo studio legale dell'Avv. Chiara
Chindamo, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Simone Ciccotti, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il giorno 11.10.1958, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Stilo (RC) in Piazza Duomo, presso lo studio legale dell'Avv. Ines
Pag. 1 a 7 , e rappresentata e difesa dall'Avv. Alvaro Spizzichino, in virtù di CP_2
procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 14.02.2024, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione mensile dell'assegno divorzile previsto in favore dell'ex coniuge o la riduzione della relativa misura, dovuto in forza della sentenza di divorzio n. 5608, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 12.03.2008, confermata in grado di appello dalla sentenza n. 3009 del 06.07.2011 della Corte di Appello di Roma, oltre alla condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla data del venir meno del relativo presupposto.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha negato l'esistenza delle circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente, ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 2. Ciò posto, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente articolato principio giurisprudenziale: «il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti
Pag. 2 a 7 e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge titolare dell'emolumento abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico. Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale» (Cass. 10133/2007;
Cass. 14143/2014; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 3. Passando ad analizzare il caso in esame, va osservato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile a favore della ex moglie ovvero, in via subordinata, la sua riduzione allegando, da un lato, circostanze sopravvenute relative alla resistente e, dall'altro, circostanze sopravvenute relative alla sua condizione patrimoniale e personale.
§ 3.1 In merito alle sopravvenienze relative alla resistente, il ricorrente ha allegato:
a. l'intervenuta convivenza more uxorio della resistente;
b. l'acquisizione della proprietà di una abitazione in Caulonia, quale lascito ereditario;
c. il trasferimento della resistente da Roma a Caulonia;
d. il conseguimento da parte della resistente di una laurea magistrale, con conseguente acquisizione della capacità di produrre reddito ovvero configurazione dell'inerzia colposa per non aver acquisito l'indipendenza economica;
e. il raggiungimento prossimo dei requisiti da parte della resistente per ottenere il trattamento pensionistico.
Pag. 3 a 7 Partendo dall'allegata instaurazione di una relazione sentimentale e conseguente convivenza more uxorio da parte di , va osservato che quest'ultima ha Controparte_1
negato entrambe le circostanze.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno» (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3645 del
07/02/2023).
A fronte della contestazione della sussistenza di una nuova relazione sentimentale da parte della resistente e dell'instaurata convivenza more uxorio, il ricorrente non ha offerto la prova, sullo stesso ricadente, della sussistenza di un nuovo progetto di vita di , tenuto conto che la prova orale formulata in merito è Controparte_1
inammissibile, in quanto generica e non idonea a provare la natura della coabitazione come testé qualificata ovvero la sussistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Quanto alla circostanza dell'acquisizione di un immobile a titolo ereditario, la stessa non è contestata dalla ricorrente, la quale però specifica e prova di aver acquisito tale immobile soltanto nella misura di 1/3 e che si tratta di un fabbricato di pochi metri quadri (48 come risultante dalle visure catastali in atti), di per sé non costituente un significativo arricchimento patrimoniale;
del pari, la resistente ha precisato di aver acquisito anche altre quote di immobili siti in Caulonia, tuttavia non produttivi di reddito.
Pacifico poi tra le parti è il trasferimento della resistente in Caulonia, così come il conseguimento della Laurea da parte della stessa;
tuttavia, tale circostanza, essendo intervenuta tra la pronuncia della separazione personale e quella di divorzio (come
Pag. 4 a 7 risultante dalla motivazione di quest'ultima), non costituisce una circostanza sopravvenuta rispetto alla statuizione di cui si chiede la modifica.
Quanto, infine, all'acquisita capacità della resistente di produrre reddito, va detto che la circostanza viene affermata dal ricorrente solo in via ipotetica, tanto che lo stesso deduce, in alternativa, anche la colpevole inerzia della resistente nel procurarsi un'occupazione idonea a mantenerla dal punto di vista economico. In merito, ritiene il Tribunale che l'allegazione non appare meritevole di apprezzamento in termini di modificato assetto delle condizioni patrimoniali preesistenti, così come l'allegata prossima acquisizione del diritto alla pensione della resistente, che si appalesa come un'eventualità del tutto ipotetica e comunque futura.
§ 3.2 Con riferimento al mutamento della condizione patrimoniale e personale del ricorrente, osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio di primo grado nonché quella successiva emessa in sede di gravame hanno tenuto debitamente conto della nuova situazione familiare del ricorrente. Invero, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 21.04.2008 poco dopo la nascita della secondogenita (nata il Per_1
31.03.2008) e ha tenuto conto del nuovo nucleo familiare del ricorrente, come chiaramente affermato nella sentenza di secondo grado del 15.06.2011, ove la Corte ha argomentato sul secondo matrimonio contratto da e Parte_1
sulla nascita delle due figlie per arrivare a confermare l'importo dell'assegno divorzile stabilito in primo grado. In altri termini, la nascita della seconda figlia, non Per_1
costituisce elemento di fatto sopravvenuto rispetto alla statuizione di cui si chiede la modifica.
Costituisce elemento di fatto sopravvenuto, invece, l'incremento delle spese connesse al mantenimento e all'educazione delle figlie proporzionale all'avanzare dell'età delle stesse. Tuttavia, in merito giova ricordare che «In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i
Pag. 5 a 7 nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui)» (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del
29/07/2021).
Orbene, nel caso in esame non è stata fornita la prova comparativa di un peggioramento delle sostanze economiche del ricorrente rispetto a quelle valutate all'epoca della sentenza che ha determinato l'assegno divorzile. In altri termini, parte ricorrente non ha allegato né provato quali fossero le condizioni patrimoniali dello stesso al momento della statuizione sull'assegno divorzile e in che termini gli oneri di mantenimento per le figlie abbiano inciso sulla situazione economica pregressa e attuale, determinando un peggioramento della propria situazione patrimoniale.
§ 3.3 In definitiva, a una valutazione complessiva, non vi è prova che le circostanze evidenziate dal ricorrente abbiano influito in modo significativo sull'assetto patrimoniale delle odierne parti e sull'equilibrio raggiunto e valutato in sede di determinazione dell'assegno divorzile.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori compresi tra i minimi e i medi previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (valore della causa indeterminabile di bassa complessità).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di Parte_1 CP_1
per la modifica delle condizioni di divorzio, ogni diversa e ulteriore istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
Pag. 6 a 7 b. condanna , al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 147 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione con provvedimento del 18.12.2024, avente a oggetto la modifica delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Mammola, alla via Dante n.73, presso lo studio legale dell'Avv. Chiara
Chindamo, che lo rappresenta e difende con l'Avv. Simone Ciccotti, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il giorno 11.10.1958, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Stilo (RC) in Piazza Duomo, presso lo studio legale dell'Avv. Ines
Pag. 1 a 7 , e rappresentata e difesa dall'Avv. Alvaro Spizzichino, in virtù di CP_2
procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 14.02.2024, parte ricorrente ha chiesto la revoca dell'obbligo di corresponsione mensile dell'assegno divorzile previsto in favore dell'ex coniuge o la riduzione della relativa misura, dovuto in forza della sentenza di divorzio n. 5608, pronunciata dal Tribunale di Roma in data 12.03.2008, confermata in grado di appello dalla sentenza n. 3009 del 06.07.2011 della Corte di Appello di Roma, oltre alla condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla data del venir meno del relativo presupposto.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha negato l'esistenza delle circostanze sopravvenute allegate dal ricorrente, ha dedotto un miglioramento delle condizioni economiche di quest'ultimo e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
§ 2. Ciò posto, va premesso che la modifica delle condizioni di divorzio presuppone il sopravvenire di giustificati motivi, in conformità al seguente articolato principio giurisprudenziale: «il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti
Pag. 2 a 7 e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge titolare dell'emolumento abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico. Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale» (Cass. 10133/2007;
Cass. 14143/2014; Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
Tale principio trova applicazione anche in relazione alla disciplina di cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., il quale ha riprodotto e positivizzato nel codice di rito il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi per ottenere la modifica dei provvedimenti relativi alla prole e alle condizioni economiche come fissati in sede di divorzio.
§ 3. Passando ad analizzare il caso in esame, va osservato che il ricorrente ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile a favore della ex moglie ovvero, in via subordinata, la sua riduzione allegando, da un lato, circostanze sopravvenute relative alla resistente e, dall'altro, circostanze sopravvenute relative alla sua condizione patrimoniale e personale.
§ 3.1 In merito alle sopravvenienze relative alla resistente, il ricorrente ha allegato:
a. l'intervenuta convivenza more uxorio della resistente;
b. l'acquisizione della proprietà di una abitazione in Caulonia, quale lascito ereditario;
c. il trasferimento della resistente da Roma a Caulonia;
d. il conseguimento da parte della resistente di una laurea magistrale, con conseguente acquisizione della capacità di produrre reddito ovvero configurazione dell'inerzia colposa per non aver acquisito l'indipendenza economica;
e. il raggiungimento prossimo dei requisiti da parte della resistente per ottenere il trattamento pensionistico.
Pag. 3 a 7 Partendo dall'allegata instaurazione di una relazione sentimentale e conseguente convivenza more uxorio da parte di , va osservato che quest'ultima ha Controparte_1
negato entrambe le circostanze.
Come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno» (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3645 del
07/02/2023).
A fronte della contestazione della sussistenza di una nuova relazione sentimentale da parte della resistente e dell'instaurata convivenza more uxorio, il ricorrente non ha offerto la prova, sullo stesso ricadente, della sussistenza di un nuovo progetto di vita di , tenuto conto che la prova orale formulata in merito è Controparte_1
inammissibile, in quanto generica e non idonea a provare la natura della coabitazione come testé qualificata ovvero la sussistenza di un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.
Quanto alla circostanza dell'acquisizione di un immobile a titolo ereditario, la stessa non è contestata dalla ricorrente, la quale però specifica e prova di aver acquisito tale immobile soltanto nella misura di 1/3 e che si tratta di un fabbricato di pochi metri quadri (48 come risultante dalle visure catastali in atti), di per sé non costituente un significativo arricchimento patrimoniale;
del pari, la resistente ha precisato di aver acquisito anche altre quote di immobili siti in Caulonia, tuttavia non produttivi di reddito.
Pacifico poi tra le parti è il trasferimento della resistente in Caulonia, così come il conseguimento della Laurea da parte della stessa;
tuttavia, tale circostanza, essendo intervenuta tra la pronuncia della separazione personale e quella di divorzio (come
Pag. 4 a 7 risultante dalla motivazione di quest'ultima), non costituisce una circostanza sopravvenuta rispetto alla statuizione di cui si chiede la modifica.
Quanto, infine, all'acquisita capacità della resistente di produrre reddito, va detto che la circostanza viene affermata dal ricorrente solo in via ipotetica, tanto che lo stesso deduce, in alternativa, anche la colpevole inerzia della resistente nel procurarsi un'occupazione idonea a mantenerla dal punto di vista economico. In merito, ritiene il Tribunale che l'allegazione non appare meritevole di apprezzamento in termini di modificato assetto delle condizioni patrimoniali preesistenti, così come l'allegata prossima acquisizione del diritto alla pensione della resistente, che si appalesa come un'eventualità del tutto ipotetica e comunque futura.
§ 3.2 Con riferimento al mutamento della condizione patrimoniale e personale del ricorrente, osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio di primo grado nonché quella successiva emessa in sede di gravame hanno tenuto debitamente conto della nuova situazione familiare del ricorrente. Invero, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 21.04.2008 poco dopo la nascita della secondogenita (nata il Per_1
31.03.2008) e ha tenuto conto del nuovo nucleo familiare del ricorrente, come chiaramente affermato nella sentenza di secondo grado del 15.06.2011, ove la Corte ha argomentato sul secondo matrimonio contratto da e Parte_1
sulla nascita delle due figlie per arrivare a confermare l'importo dell'assegno divorzile stabilito in primo grado. In altri termini, la nascita della seconda figlia, non Per_1
costituisce elemento di fatto sopravvenuto rispetto alla statuizione di cui si chiede la modifica.
Costituisce elemento di fatto sopravvenuto, invece, l'incremento delle spese connesse al mantenimento e all'educazione delle figlie proporzionale all'avanzare dell'età delle stesse. Tuttavia, in merito giova ricordare che «In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i
Pag. 5 a 7 nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui)» (Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 21818 del
29/07/2021).
Orbene, nel caso in esame non è stata fornita la prova comparativa di un peggioramento delle sostanze economiche del ricorrente rispetto a quelle valutate all'epoca della sentenza che ha determinato l'assegno divorzile. In altri termini, parte ricorrente non ha allegato né provato quali fossero le condizioni patrimoniali dello stesso al momento della statuizione sull'assegno divorzile e in che termini gli oneri di mantenimento per le figlie abbiano inciso sulla situazione economica pregressa e attuale, determinando un peggioramento della propria situazione patrimoniale.
§ 3.3 In definitiva, a una valutazione complessiva, non vi è prova che le circostanze evidenziate dal ricorrente abbiano influito in modo significativo sull'assetto patrimoniale delle odierne parti e sull'equilibrio raggiunto e valutato in sede di determinazione dell'assegno divorzile.
§ 4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.
147/2022, applicando i valori compresi tra i minimi e i medi previsti per lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 (valore della causa indeterminabile di bassa complessità).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e con effetto immediato, nel procedimento introdotto da nei confronti di Parte_1 CP_1
per la modifica delle condizioni di divorzio, ogni diversa e ulteriore istanza,
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. rigetta il ricorso;
Pag. 6 a 7 b. condanna , al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
[...]
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15 %, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti costituite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 13.02.2025 tenutasi in modalità video collegamento tramite applicativo Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Valentina Andrizzi dott. Andrea Amadei
Pag. 7 a 7