Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/04/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VITERBO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice relatore dott. Davide Palmieri – giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. proposto da
, codice fiscale: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in SE San Leucio via Vaccheria n.33 rappresentato e difeso, dall'avv. Anna Guastaferro,
( ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Volla (NA) Viale Vesuvio n.37, C.F._2 giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III co.c.p.c. da intendersi in calce al ricorso ricorrente contro nata a [...] il [...] (codice fiscale ) elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3 domiciliata in Roma, via Flaminia n. 48, presso lo studio degli avvocati Amilcare Buceti (
[...]
– pec – fax 06.42016532) ed Elisabetta C.F._4 Email_1
Giovanardi Pezzaioli (C.F. – fax 06.42016532 - PEC: CodiceFiscale_5
) che la rappresentano e difendono, giusta Email_2 procura allegata redatta nelle forme di cui all'art. 83 co. III cpc alla comparsa di costituzione e risposta resistente
OGGETTO: revisione dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio maggiorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. ha chiesto la revoca ovvero la riduzione ad € 600 dell'assegno di mantenimento da Pt_1 corrispondere a quale contributo al mantenimento della figlia Controparte_1 Persona_1 deducendo che l'obbligo era stato posto a suo carico dalla sentenza n.781/10, emessa dal Tribunale di Viterbo in data 21.10.2010; che la misura, inizialmente fissata in € 1.500,00, è attualmente pari a
€ 2.044, per effetto della rivalutazione Istat;
che la figlia , di anni 24, è ormai Persona_1 autonoma ed economicamente indipendente, avendo conseguito il diploma per svolgere la professione di tatuatrice, ragione per cui le è stata proposta l'assunzione presso il centro medico
Genesis Day Surgery sito in SE;
che egli ha ormai raggiunto l'età pensionabile, per cui
che nel 2019 è divenuto padre di una bambina di cui è genitore collocatario.
Resiste la sig.ra con cui ancora convive, deducendo che la figlia ha CP_1 Persona_1
22 anni, essendo nata il [...], e che non è ancora economicamente indipendente poiché, dopo aver conseguito il diploma da tatuatrice ha effettuato un impegnativo tirocinio, recandosi sei giorni a settimana su sette da Ronciglione, dove vive, a Roma, al solo fine di specializzarsi e senza percepire alcun tipo di retribuzione.
Inoltre, la resistente contesta la rappresentazione delle condizioni economiche del ricorrente, deducendo, invece, che trattasi di uno dei ginecologi più noti di Italia, con ampie risorse patrimoniali derivanti sia dall'attività professionale di Direttore Sanitario della Città della Medicina di SE
(Iatropolis), che è una struttura sanitaria polispecialistica ad alta tecnologia al cui interno si trova la
Genesis Day Surgery Società consortile a.r.l., sia dal fatto che la stessa Genesis e molteplici altre attività imprenditoriali sono riferibili allo stesso , ancorché formalmente intestate ai suoi due Pt_1 figli più grandi, alla sorella e a parenti e amici.
Sentite le parti, acquisiti i documenti prodotti e assegnati i termini per le memorie conclusive, all'udienza del 5 marzo 2025 il relatore si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda non può essere accolta.
Il provvedimento con cui viene disposto l'obbligo del contributo al mantenimento per i figli può essere oggetto di revisione in caso di circostanze sopravvenute al momento della sua adozione.
Il signor ha dedotto la sopravvenienza di tre circostanze a sostegno della domanda: la Pt_1 raggiunta indipendenza economica della figlia una sua nuova paternità, Persona_1 sopraggiunta nel 2019 con conseguenti obblighi nei confronti della figlia minore;
il pensionamento e alcune patologie che limitano grandemente la sua capacità di prestare attività libero professionale, con conseguente e significativa contrazione del reddito.
Orbene, il fondamento solidaristico del diritto al mantenimento del figlio derivante dall'art. 30 Cost. e l'obbligo dei genitori di prestargli assistenza morale e materiale comportano che tale mantenimento non si riduca ad una prestazione di natura strettamente alimentare, ma comprenda ogni esigenza del figlio;
conseguentemente, durante la fase della crescita, l'obbligo del genitore è quello di far fronte anche alle esigenze abitative, scolastiche, sanitarie, sportive e sociali del figlio e, con il raggiungimento della maggiore età, si traduce nell'obbligo, proporzionato alle risorse di ciascun genitore, di prestare un adeguato supporto al percorso del figlio verso l'indipendenza anche economica. (Ordinanza n. 3329 del 10/02/2025).
In coerenza con ciò la giurisprudenza di legittimità riconosce l'obbligo di mantenimento anche nei confronti dei figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti purché tale mancata autonomia sia incolpevole e correlata ad un percorso di studi o di formazione per il proficuo ingresso nel mondo del lavoro, fermo restando che con l'aumentare dell'età il supporto dei genitori diminuisce e che, in ogni caso, la valutazione della persistenza del diritto del figlio deve essere effettuata in relazione alle circostanze del caso concreto.
Nella specie è incontestato che il ricorrente è uno dei più noti ginecologi d'Italia, direttore di un centro di eccellenza per la procreazione medicalmente assistita.
Dalla documentazione in atti risulta che il dott. è amministratore unico delle seguenti società: Pt_1 perante nel settore immobiliare;
Genesis Controparte_2 Controparte_3
[...
società di gestione di centri medici polispecialistici;
Genesis Controparte_4 che gestisce strutture sanitarie.
[...]
La proprietà delle quote delle prime due società è formalmente intestata ai figli maggiori del ricorrente, e , mentre la società consortile è riferibile per una quota Persona_2 Persona_3 pari al 99% alla Genesis Day Surgery srl e per la quota del 1% al Centro chirurgico città di SE così che è ragionevole pensare che, nei fatti, le realtà imprenditoriali siano da riferire allo stesso dott.
, che peraltro ammette di essere il direttore sanitario della struttura polispecialistica città della Pt_1 medicina di SE (centro Iatropolis), e, quindi, non è credibile che egli viva con circa € 3.000, derivanti dalla pensione di € 1.300 mensili e da modesti introiti derivanti dall'attività libero professionale.
Del resto le elevate disponibilità finanziarie del dott. , medico dal curriculum professionale di Pt_1 altissimo livello, sono state confermate dalle dichiarazioni da lui rese all'udienza del 27/06/2024, quando ha detto di voler aiutare la figlia ad inserirsi nel mondo del lavoro e di poterlo fare aprendole uno studio a Ronciglione, luogo in cui ella vive, acquistando o locando un immobile a tal fine ovvero assicurandole la proprietà di uno studio da tatuatrice a SE, presso la struttura sanitaria da lui diretta e di cui evidentemente è in grado di disporre.
Deve quindi concludersi che, anche a fronte dell'intervenuto pensionamento e della sopraggiunta nuova paternità, le disponibilità economiche del dottor sono rimaste elevate e di gran lunga Pt_1 superiori a quelle risultanti dalle dichiarazioni fiscali, così da consentirgli di continuare a corrispondere il contributo al mantenimento per la figlia . Persona_1
Quanto alla persistenza del diritto a ricevere tale mantenimento va detto che la ragazza ha seguito un corso, riconosciuto dalla Regione Lazio, presso la Vis Tatoo Rea Academy e ha conseguito un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di tatuatrice;
successivamente, da ottobre 2022 fino a tutto il febbraio 2024, ha frequentato l'esercizio “Body Art Studio” sito in Roma per perfezionare la propria preparazione, ma senza percepire retribuzione;
all'udienza del 31 ottobre 2024 ha dichiarato di non essere ancora in grado di mantenersi, avendo necessità di completare il proprio percorso formativo mediante la frequentazione dello studio di un tatuatore di grande livello in Ronciglione, città in cui vive, dove sta acquisendo competenza e professionalità. All'esito di tale ulteriore attività formativa, per la durata stimata di un anno e mezzo, la ragazza ha dichiarato di essere fiduciosa circa la possibilità di inserirsi in un mercato del lavoro proficuo e ben retribuito.
Pertanto, ancora sussiste l'esigenza del mantenimento da parte del padre né in senso contrario milita l'offerta, rifiutata da , di aprire lo studio di tatuatore presso la struttura di cui il Per_1 Pt_1
è il direttore poiché il trasferimento a SE, in un luogo evidentemente lontano da quello ove la ragazza abitualmente vive e dove vive la mamma, non costituisce una scelta scevra da implicazioni di carattere affettivo e sociale.
Inoltre, va considerata l'esigenza di autonomia della ragazza, che a SE lavorerebbe in una struttura formalmente intestata ai fratelli maggiori, figli di prime nozze del padre, e che il mestiere di tatuatrice prescelto non implica necessariamente il trasferimento, ben potendo essere esercitato anche in una realtà più piccola, quale Ronciglione.
Neppure può trascurarsi la giovane età della ragazza, che ha appena compiuto 23 anni e il fatto che entrambi i genitori hanno dichiarato che la figlia è molto brava nel suo lavoro, circostanza da cui si deduce che l'impegno finora profuso nella formazione professionale è stato portato avanti con serietà e abnegazione.
Infine, va considerato che il tempo per avviare una propria attività commerciale richiede non solo una adeguata preparazione tecnica, ma anche delle competenze gestionali che sono ragionevolmente acquisibili attraverso la frequenza assidua di uno studio di tatuatore ben avviato, quale quello attualmente frequentato da . Persona_1
L'insieme di tali circostanze, unitamente alla valutazione della consistente sproporzione tra le possibilità economiche anche solo potenziali delle parti, non essendo stata dimostrata alcuna consistente capacità reddituale della resistente di cui risulta la mera intestazione di un immobile di modeste dimensioni nel comune in cui vive, inducono a ritenere ancora dovuto il contributo al mantenimento posto a carico del dottor fino alla conclusione della formazione della figlia, Pt_1 con conseguente rigetto della domanda.
Peraltro, neppure può accogliersi la richiesta del ricorrente di attribuzione diretta del contributo poiché “in tema di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti dell'altro genitore, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”. (cfr
Cass. ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda;
2. condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 5.810 per compensi, oltre accessori di legge da
[...] corrispondere all'avv. Amilcare Buceti e all'avv. Elisabetta Giovanardi Pezzaioli dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco