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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6583
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6583/2024 promossa da:
(1) , nata in [...]̀ il 17/01/1946; (2) Parte_1 Controparte_1
, nata in [...]̀ il 21/11/1948; (3) nata in [...]̀ il
[...] Controparte_2
30/10/1970, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (4)
nato in [...]̀ il 11/06/2007; (5) Persona_1 Controparte_3
nato in [...]̀ il 09/05/1972, in proprio ed in qualità di genitore esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sui minori (6) , nata in [...]̀ il 20/10/2012, e Persona_2
(7) , nato in [...]̀ il 19/11/2007; (8) Controparte_4 Parte_2
nata in [...]̀ il 01/10/1976, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sui minori (9) nato in [...]̀ il 15/11/2015 e (10) Persona_3 [...]
nato in [...]̀ il 17/07/2007; (11) nato in Parte_3 Parte_4
Perù il 24/01/1990; (12) nato in [...]̀ il 09/11/1997; (13) Parte_5 [...]
nato in [...]̀ il 12/09/2001; (14) , nato in Parte_6 Parte_7
Perù il 19/06/1998; (15) , nato in [...]̀ il 18/10/2000; (16) Parte_8 [...]
nato in [...]̀ il 31/08/2000; (17) nata in Parte_9 Parte_10
Perù il 13/09/2003; (18) nata in [...]̀ il 18/04/1974, in proprio ed in Parte_11
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (19) Persona_4
, nata in [...]̀ il 21/02/2013; (20) nato in [...]̀ il 15/01/1979, in
[...] Per_5 Parte_11
proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (21) Persona_6
, nata in [...]̀ il 01/01/2016, e (22) , nato in [...]̀ il
[...] Persona_7
11/09/2014; (23) , nata in [...]̀ il 25/05/1968 tutti Parte_12
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e dall'Avv. C.F._1 Francesco Nardocci (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione, pec C.F._2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per
l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8
nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1); il quale trasferitosi in Perù non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino peruviana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla sovrintendenza nazionale per l'immigrazione
Perù, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “A RICHIESTA DI Persona_9
, CERTIFICA CHE, EFFETTUATA LA VERIFICA NEL REGISTRO D'ISCRIZIONE E
[...]
DI TITOLI DELLA CITTADINANZA PERUVIANA, NON REGISTRA ISCRIZIONE, A NOME DI:
TITOLARE: ” (cfr. doc. in atti n.
3-3bis-3ter-3quater-3quinquies). Persona_10
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, la parte ricorrente insisteva nel ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, ma sposata con cittadino straniero e con prole in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo si sposava con – Perù il 25/01/1927 Persona_8 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 2); dalla cui unione coniugale nasceva nel 2/09/1883 a Arequipa – Perù
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_12
- dal matrimonio, nel 1/11/1907 a Arequipa – Perù, tra e Persona_12 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) nascevano: l'8/03/1910 a Arequipa – Perù Persona_13 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 6) e il 4/01/1944 a Trjillo – Perù il sig. (cfr. doc.
[...] Persona_15
in atti n. 7);
- si sposava nel 5/02/1943 a Arequipa – Perù con Consuelo Polar DA Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 8) e procreavano il 17/01/1946 a Lima – Perù (cfr. Parte_1
doc. in atti n. 9) e il 21/11/1948 lima – Perù (cfr. doc. in atti n. 10); CP_1 Parte_1
- si univa in matrimonio il 22/01/1970 a Arequipa – Perù con Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro unione nascevano a Arequipa – Perù: il Persona_16
30/11/1970 (cfr. doc. in atti n. 12), il 9/05/1972 Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13), l'1/10/1976 Controparte_3 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 14) e il 24/01/1990 (cfr. doc. in atti n. 15); Pt_4 Controparte_2
- si sposava il 26/01/1996 a Cayma – Perù con Controparte_2 Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nascevano in prov. di Lima: l'11/11/1997 Parte_5
(cfr. doc. in atti n. 17), il 12/09/2001 (cfr. doc. in atti n. 18) e
[...] Parte_6
l'11/06/2007 (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_1 - dal matrimonio, il 19/12/1997, tra e Controparte_3 Persona_18
(cfr. doc. in atti n. 20) nascevano il 19/06/1998 a Lima - Perù
[...] Parte_7
(cfr. doc. in atti n. 21), il 18/10/2000 (cfr. doc. in atti n. 22), il 19/11/2007 Parte_8
San Boria – (cfr. doc. in atti n. 23) e il 20/10/2012 a Santiago De Per_19 Controparte_4
Surgo – (cfr. doc. in atti n. 24); Persona_20
- si sposava il 30/03/2000 a San Isirio – con Parte_2 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 25) e procreavano il 31/08/2000 San Boria – Persona_21 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 26), il 13/09/2003 San Boria – Parte_9 Per_19 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 27), il 18/07/2007 San Boria –
[...] Per_19 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 28) e il 15/11/2015 – (cfr. doc. in Per_22 Per_19 Persona_3
atti n. 29);
- si univa in matrimonio il 28/02/1973 a – con Controparte_1 Per_22 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro unione nascevano il Persona_23 Parte_13
18/04/1974 (cfr. doc. in atti n. 31) e il 15/01/1979 (cfr. Parte_11 Persona_24
doc. in atti n. 32);
- si sposava il 16/08/2006 San Boria – con Parte_11 Per_19 Persona_25
(cfr. doc. in atti n. 33) e dalla loro unione nasceva il 21/02/2013 a Santiago de Surgo IE
[...]
(cfr. doc. in atti n. 34); Persona_4
- dal matrimonio il 19/04/2012 a – tra e Per_22 Per_19 Persona_24 [...]
(cfr. doc. in atti n. 35) nascevano l'11/09/2014 a Santiago de Surgo Jose Manuel Controparte_6
Pino Alvarado (cfr. doc. in atti n. 36) e l'1/01/2016 a Santiago de Surgo Catalina Pino Alvarado
(cfr. doc. in atti n. 37);
- si sposava il 6/03/1968 a Lurìn – Perù con Persona_15 Persona_26
(cfr. doc. in atti n. 38) e procreavano il 25/05/1968 a Arequipa – Perù Parte_12
(cfr. doc. in atti n. 39).
[...]
Inoltre, risulta che italiano, nato in [...], il [...] Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno
d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince Persona_8
che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 25/01/1927 e, quindi, lo stesso moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposata e con figli nati in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_5 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, in conformità̀ con le disposizioni del sul cui portale è richiesto di Parte_14
utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 40), i ricorrenti tentavano invano di accedere al servizio di prenotazione (cfr. doc. in atti n. 41). Peraltro, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata (cfr. doc. in atti n. 40), senza alcun esito.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_5
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Perù, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente avendo la stessa, discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...] nel Comune di Persona_8
Piedicavallo (BI) il 25.06.1848, fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1), i suoi discendenti sono diventati cittadini peruviani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Perù. Il figlio
[...]
nasceva, infatti, ad Arequipa, Perù, in data 2/09/1883 (cfr. doc. in atti n. Persona_12
4).
Si è così posto il problema della sussistenza o meno dell'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana, anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano, senza concorso della loro volontà, ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Le spese vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) , nata Parte_1
in Perù il 17/01/1946; (2) , nata in [...]̀ il 21/11/1948; (3) Controparte_1 [...]
nata in [...]̀ il 30/10/1970; (4) nato Controparte_2 Persona_1
in Perù il 11/06/2007; (5) nato in [...]̀ il Controparte_3
09/05/1972; (6) , nata in [...]̀ il 20/10/2012, e (7) Persona_2 CP_4
, nato in [...]̀ il 19/11/2007; (8) nata in [...]̀ il
[...] Parte_2
01/10/1976; (9) nato in [...]̀ il 15/11/2015 e (10) Persona_3 [...]
nato in [...]̀ il 17/07/2007; (11) nato in Parte_3 Parte_4
Perù il 24/01/1990; (12) nato in [...]̀ il 09/11/1997; (13) Parte_5 [...]
nato in [...]̀ il 12/09/2001; (14) , nato in Parte_6 Parte_7
Perù il 19/06/1998; (15) , nato in [...]̀ il 18/10/2000; (16) Parte_8 [...]
nato in [...]̀ il 31/08/2000; (17) nata in Parte_9 Parte_10
Perù il 13/09/2003; (18) nata in [...]̀ il 18/04/1974; (19) Parte_11 [...]
, nata in [...]̀ il 21/02/2013; (20) nato in [...]̀ il Persona_4 Persona_24
15/01/1979; (21) , nata in [...]̀ il 01/01/2016, e (22) Persona_6 [...]
, nato in [...]̀ il 11/09/2014; (23) , Persona_7 Parte_12
nata in [...]̀ il 25/05/1968 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 6583/2024 promossa da:
(1) , nata in [...]̀ il 17/01/1946; (2) Parte_1 Controparte_1
, nata in [...]̀ il 21/11/1948; (3) nata in [...]̀ il
[...] Controparte_2
30/10/1970, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore (4)
nato in [...]̀ il 11/06/2007; (5) Persona_1 Controparte_3
nato in [...]̀ il 09/05/1972, in proprio ed in qualità di genitore esercente la
[...]
responsabilità genitoriale sui minori (6) , nata in [...]̀ il 20/10/2012, e Persona_2
(7) , nato in [...]̀ il 19/11/2007; (8) Controparte_4 Parte_2
nata in [...]̀ il 01/10/1976, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sui minori (9) nato in [...]̀ il 15/11/2015 e (10) Persona_3 [...]
nato in [...]̀ il 17/07/2007; (11) nato in Parte_3 Parte_4
Perù il 24/01/1990; (12) nato in [...]̀ il 09/11/1997; (13) Parte_5 [...]
nato in [...]̀ il 12/09/2001; (14) , nato in Parte_6 Parte_7
Perù il 19/06/1998; (15) , nato in [...]̀ il 18/10/2000; (16) Parte_8 [...]
nato in [...]̀ il 31/08/2000; (17) nata in Parte_9 Parte_10
Perù il 13/09/2003; (18) nata in [...]̀ il 18/04/1974, in proprio ed in Parte_11
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (19) Persona_4
, nata in [...]̀ il 21/02/2013; (20) nato in [...]̀ il 15/01/1979, in
[...] Per_5 Parte_11
proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori (21) Persona_6
, nata in [...]̀ il 01/01/2016, e (22) , nato in [...]̀ il
[...] Persona_7
11/09/2014; (23) , nata in [...]̀ il 25/05/1968 tutti Parte_12
elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De Simone (cod. fisc. ) e dall'Avv. C.F._1 Francesco Nardocci (cod. fisc. ), in vicendevole sostituzione, pec C.F._2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_5
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per
l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_5
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_5
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_8
nato a [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 1); il quale trasferitosi in Perù non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino peruviana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla sovrintendenza nazionale per l'immigrazione
Perù, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “A RICHIESTA DI Persona_9
, CERTIFICA CHE, EFFETTUATA LA VERIFICA NEL REGISTRO D'ISCRIZIONE E
[...]
DI TITOLI DELLA CITTADINANZA PERUVIANA, NON REGISTRA ISCRIZIONE, A NOME DI:
TITOLARE: ” (cfr. doc. in atti n.
3-3bis-3ter-3quater-3quinquies). Persona_10
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_5 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_5 Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, la parte ricorrente insisteva nel ricorso.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, ma sposata con cittadino straniero e con prole in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo si sposava con – Perù il 25/01/1927 Persona_8 Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 2); dalla cui unione coniugale nasceva nel 2/09/1883 a Arequipa – Perù
[...]
(cfr. doc. in atti n. 4); Persona_12
- dal matrimonio, nel 1/11/1907 a Arequipa – Perù, tra e Persona_12 [...]
(cfr. doc. in atti n. 5) nascevano: l'8/03/1910 a Arequipa – Perù Persona_13 Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 6) e il 4/01/1944 a Trjillo – Perù il sig. (cfr. doc.
[...] Persona_15
in atti n. 7);
- si sposava nel 5/02/1943 a Arequipa – Perù con Consuelo Polar DA Persona_14
(cfr. doc. in atti n. 8) e procreavano il 17/01/1946 a Lima – Perù (cfr. Parte_1
doc. in atti n. 9) e il 21/11/1948 lima – Perù (cfr. doc. in atti n. 10); CP_1 Parte_1
- si univa in matrimonio il 22/01/1970 a Arequipa – Perù con Parte_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 11) e dalla loro unione nascevano a Arequipa – Perù: il Persona_16
30/11/1970 (cfr. doc. in atti n. 12), il 9/05/1972 Controparte_2 [...]
(cfr. doc. in atti n. 13), l'1/10/1976 Controparte_3 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 14) e il 24/01/1990 (cfr. doc. in atti n. 15); Pt_4 Controparte_2
- si sposava il 26/01/1996 a Cayma – Perù con Controparte_2 Persona_17
(cfr. doc. in atti n. 16) e dalla loro unione nascevano in prov. di Lima: l'11/11/1997 Parte_5
(cfr. doc. in atti n. 17), il 12/09/2001 (cfr. doc. in atti n. 18) e
[...] Parte_6
l'11/06/2007 (cfr. doc. in atti n. 19); Persona_1 - dal matrimonio, il 19/12/1997, tra e Controparte_3 Persona_18
(cfr. doc. in atti n. 20) nascevano il 19/06/1998 a Lima - Perù
[...] Parte_7
(cfr. doc. in atti n. 21), il 18/10/2000 (cfr. doc. in atti n. 22), il 19/11/2007 Parte_8
San Boria – (cfr. doc. in atti n. 23) e il 20/10/2012 a Santiago De Per_19 Controparte_4
Surgo – (cfr. doc. in atti n. 24); Persona_20
- si sposava il 30/03/2000 a San Isirio – con Parte_2 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 25) e procreavano il 31/08/2000 San Boria – Persona_21 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 26), il 13/09/2003 San Boria – Parte_9 Per_19 Parte_10
(cfr. doc. in atti n. 27), il 18/07/2007 San Boria –
[...] Per_19 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 28) e il 15/11/2015 – (cfr. doc. in Per_22 Per_19 Persona_3
atti n. 29);
- si univa in matrimonio il 28/02/1973 a – con Controparte_1 Per_22 Per_19 [...]
(cfr. doc. in atti n. 30) e dalla loro unione nascevano il Persona_23 Parte_13
18/04/1974 (cfr. doc. in atti n. 31) e il 15/01/1979 (cfr. Parte_11 Persona_24
doc. in atti n. 32);
- si sposava il 16/08/2006 San Boria – con Parte_11 Per_19 Persona_25
(cfr. doc. in atti n. 33) e dalla loro unione nasceva il 21/02/2013 a Santiago de Surgo IE
[...]
(cfr. doc. in atti n. 34); Persona_4
- dal matrimonio il 19/04/2012 a – tra e Per_22 Per_19 Persona_24 [...]
(cfr. doc. in atti n. 35) nascevano l'11/09/2014 a Santiago de Surgo Jose Manuel Controparte_6
Pino Alvarado (cfr. doc. in atti n. 36) e l'1/01/2016 a Santiago de Surgo Catalina Pino Alvarado
(cfr. doc. in atti n. 37);
- si sposava il 6/03/1968 a Lurìn – Perù con Persona_15 Persona_26
(cfr. doc. in atti n. 38) e procreavano il 25/05/1968 a Arequipa – Perù Parte_12
(cfr. doc. in atti n. 39).
[...]
Inoltre, risulta che italiano, nato in [...], il [...] Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 1), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario. Infatti, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno
d'Italia, purché deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di veniva dimostrata dal certificato di matrimonio dal quale si evince Persona_8
che l'avo italiano emigrato all'estero nato prima del Regno d'Italia si sposava in data 25/01/1927 e, quindi, lo stesso moriva dopo l'Unità nazionale (cfr. doc. in atti n. 2) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana.
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, il ricorrente sia discendente di un avo italiano, e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nata prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposata e con figli nati in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_5 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, in conformità̀ con le disposizioni del sul cui portale è richiesto di Parte_14
utilizzare il servizio di prenotazione on line prenot@mi (cfr. doc. in atti n. 40), i ricorrenti tentavano invano di accedere al servizio di prenotazione (cfr. doc. in atti n. 41). Peraltro, i richiedenti presentavano un'istanza di riconoscimento a mezzo posta raccomandata (cfr. doc. in atti n. 40), senza alcun esito.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il rilascio del relativo certificato o Controparte_5
comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Perù, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto alla ricorrente avendo la stessa, discendente dell'avo cittadino italiano, dimostrato la sua oggettiva impossibilità di adire l'Amministrazione competente concretizzandosi di fatto, un diniego di riconoscimento del diritto vantato dalla richiedente e giustificando, così, il suo accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato in [...] nel Comune di Persona_8
Piedicavallo (BI) il 25.06.1848, fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 1), i suoi discendenti sono diventati cittadini peruviani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Perù. Il figlio
[...]
nasceva, infatti, ad Arequipa, Perù, in data 2/09/1883 (cfr. doc. in atti n. Persona_12
4).
Si è così posto il problema della sussistenza o meno dell'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana, anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano, senza concorso della loro volontà, ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille, il Tribunale ritiene che la domanda debba essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Le spese vanno dichiarate irripetibili in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a (1) , nata Parte_1
in Perù il 17/01/1946; (2) , nata in [...]̀ il 21/11/1948; (3) Controparte_1 [...]
nata in [...]̀ il 30/10/1970; (4) nato Controparte_2 Persona_1
in Perù il 11/06/2007; (5) nato in [...]̀ il Controparte_3
09/05/1972; (6) , nata in [...]̀ il 20/10/2012, e (7) Persona_2 CP_4
, nato in [...]̀ il 19/11/2007; (8) nata in [...]̀ il
[...] Parte_2
01/10/1976; (9) nato in [...]̀ il 15/11/2015 e (10) Persona_3 [...]
nato in [...]̀ il 17/07/2007; (11) nato in Parte_3 Parte_4
Perù il 24/01/1990; (12) nato in [...]̀ il 09/11/1997; (13) Parte_5 [...]
nato in [...]̀ il 12/09/2001; (14) , nato in Parte_6 Parte_7
Perù il 19/06/1998; (15) , nato in [...]̀ il 18/10/2000; (16) Parte_8 [...]
nato in [...]̀ il 31/08/2000; (17) nata in Parte_9 Parte_10
Perù il 13/09/2003; (18) nata in [...]̀ il 18/04/1974; (19) Parte_11 [...]
, nata in [...]̀ il 21/02/2013; (20) nato in [...]̀ il Persona_4 Persona_24
15/01/1979; (21) , nata in [...]̀ il 01/01/2016, e (22) Persona_6 [...]
, nato in [...]̀ il 11/09/2014; (23) , Persona_7 Parte_12
nata in [...]̀ il 25/05/1968 il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.3.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio