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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7644/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] (Avv. BENIGNO Parte_1
MARIA LAVINIA);
E
, nato a [...] in data [...] (Avv. FALZONE Controparte_1
BIAGIO ALESSANDRO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 3/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza celebratasi in data 28/01/2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 15/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) affidamento esclusivo dei figli nato in [...] in data [...], Persona_1
nato in [...] in data [...] e nato in [...]_2 Persona_3 in data 27/07/2017 alla madre;
Controparte_1
2) in ordine al regime di frequentazione dei minori con il le parti chiedono al Tribunale di Pt_1 attivare lo Spazio Neutro territorialmente competente al fine di predisporre un calendario di incontri padre- figli;
3) obbligo a carico di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore dei tre figli minori , pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
4) l 'assegno unico verrà integralmente percepito da ”(cfr. verbale udienza del Controparte_1
28/01/2025).
Con note depositate in data 28/04/2025 a parziale modifica ed integrazione dell'accordo raggiunto e, specificatamente in ordine al regime di frequentazione, le parti hanno congiuntamente ed espressamente convenuto che “essendo il Sig Pt_1
sottoposto allo stato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettornico nei confronti della Sigra e dei figli minori conviventi Controparte_1 con la stessa, le parti concordano allo stato di non attivare alcune incontro tra il padre ed i figli minori presso lo Spazio Neutro, vista la misura cautelare pendente, riservandosi di modificare la suddetta clausola non appena il Sig non sarà più sottoposto alla suddetta misura Pt_1
cautelare in ordine al suddetto regime di frequentazione” (cfr. integrazione accordo depositato in data 28/04/2025).
Le superiori condizioni, così come modificate, appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Va conferito, tuttavia, incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti per un'attività di monitoraggio delle condizioni dei minori, nonché per l'attivazione degli eventuali interventi opportuni a supporto del nucleo, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bondeno (FE), in data
10/05/2008, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per le attività indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7644/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] in data [...] (Avv. BENIGNO Parte_1
MARIA LAVINIA);
E
, nato a [...] in data [...] (Avv. FALZONE Controparte_1
BIAGIO ALESSANDRO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza del 3/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che all'udienza celebratasi in data 28/01/2025 le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo secondo il rito congiunto e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 15/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) affidamento esclusivo dei figli nato in [...] in data [...], Persona_1
nato in [...] in data [...] e nato in [...]_2 Persona_3 in data 27/07/2017 alla madre;
Controparte_1
2) in ordine al regime di frequentazione dei minori con il le parti chiedono al Tribunale di Pt_1 attivare lo Spazio Neutro territorialmente competente al fine di predisporre un calendario di incontri padre- figli;
3) obbligo a carico di di corrispondere in favore di un contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore dei tre figli minori , pari ad € 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
4) l 'assegno unico verrà integralmente percepito da ”(cfr. verbale udienza del Controparte_1
28/01/2025).
Con note depositate in data 28/04/2025 a parziale modifica ed integrazione dell'accordo raggiunto e, specificatamente in ordine al regime di frequentazione, le parti hanno congiuntamente ed espressamente convenuto che “essendo il Sig Pt_1
sottoposto allo stato alla misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettornico nei confronti della Sigra e dei figli minori conviventi Controparte_1 con la stessa, le parti concordano allo stato di non attivare alcune incontro tra il padre ed i figli minori presso lo Spazio Neutro, vista la misura cautelare pendente, riservandosi di modificare la suddetta clausola non appena il Sig non sarà più sottoposto alla suddetta misura Pt_1
cautelare in ordine al suddetto regime di frequentazione” (cfr. integrazione accordo depositato in data 28/04/2025).
Le superiori condizioni, così come modificate, appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Va conferito, tuttavia, incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti per un'attività di monitoraggio delle condizioni dei minori, nonché per l'attivazione degli eventuali interventi opportuni a supporto del nucleo, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bondeno (FE), in data
10/05/2008, da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], iscritto nei registri Controparte_1
dello Stato civile di detto Comune al n. 3, parte I, dell'anno 2008, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per le attività indicate in parte motiva, con onere di riferire al Giudice tutelare, entro sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si comunichi ai Servizi incaricati.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.