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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 133/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11000/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Amodeo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via Antonio Baiamonti n° 4; APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cono Cantelmi ed elettivamente domiciliata in CP_1 Caraffa di Catanzaro, Via Palermo 4: APPELLATA
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sandrucci e Christiano Giustini ed CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32; APPELLATA
E
CP_3 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così nel proprio ricorso in appello: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la Parte_1 ricorrente conveniva in giudizio le società nel tempo subentrate nell'appalto di pulizie condotto dalla deducendo quanto segue: “1) che la ricorrente è stata CP_4 assunta in data 2 giugno 2010 dalla con contratto a tempo Controparte_5 indeterminato part time, con mansioni di operaia pulitrice di secondo livello CCNL Servizi di pulizia integrati/multiservizi (cfr. all. 1); 2) che detto contratto prevede un orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì pari a 30 ore settimanali;
3) che detto contratto prevede “luogo di lavoro”, la "Provincia di Roma"; 4) che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa sino al 30.11.2016 nei locali di Città Metropolitana di Roma Capitale, in Via di Villa Pamphili;
5) che la con telegramma del Controparte_5
28.11.2016, modificava unilateralmente sia l'orario di lavoro della ricorrente, il quale passava dalle ore 7-13 alle ore 15-21, sia il luogo di lavoro della stessa, da Via di Villa Pamphili a Via Ribotta, quest'ultima a più di 30 chilometri dalla sua abitazione e senza collegamenti con i mezzi pubblici (cfr. all. 2); 6) che la al momento Controparte_5 della variazione di cui al capo che precede, aveva in essere altri tre appalti presso la "Provincia di Roma" che, oltre ad essere compatibili con l'orario previsto dal contratto di assunzione part time erano anche più vicini alla abitazione della ricorrente rispetto alla sede presso la quale la stessa fu adibita dopo la modifica;
7) che alla ricorrente, a seguito di Visita Medica Collegiale, è stata prescritta la restrizione di movimento di carichi pesanti (cfr. all. 3); 8) che la ricorrente è risultata, inoltre, affetta da Neurinoma Spinale e le è stata riconosciuta una invalidità del 50% (cfr. all. 4); 9) che alla ricorrente, con provvedimento del 18.02.2020 è stata riconosciuta dall un'invalidità del 12% per depressione reattiva CP_6 costrittività organizzativa;
del 10% per sindrome impigment alla spalla destra e tenosinovite cuffia rotatori alla spalla sinistra, per un totale, ai sensi del D.lgs. 38/2000, del 19% (cfr. all. 5); 10) che la ricorrente ha più volte richiesto alla il ripristino dell'orario di Controparte_5 lavoro di cui al contratto di assunzione, senza ricevere alcuna risposta;
11) che la ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Roma sezione lavoro per richiedere: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica dell'orario e del luogo di lavoro operata dalla società resistente per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di ripristinare l'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione del 2 giugno 2010; b) condannare la società resistente a pagare per i titoli di cui in premessa, in favore della ricorrente, la somma di euro 400,00 mensili dalla data della modifica dell'orario di lavoro e sino al ripristino dell'orario contrattuale, pari ad euro 4.800,00 sino al 1.12.2017, o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare, altresì, la società resistente al pagamento in favore della ricorrente sempre a titolo di risarcimento del danno, della ulteriore somma di euro 400,00 per ogni mese successivo al 1.12.2017 e sino al ripristino dell'orario contrattuale.” 12) che il Tribunale civile di Roma Sezione lavoro accoglieva la domanda della ricorrente nei termini che seguono “Definitivamente pronunziando: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della modifica dell'orario di lavoro applicata dalla resistente da dicembre 2016 e condanna la stessa al pagamento di E. 400,00 mensili da dicembre 2016 a fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E. 2500,00 oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
” (cfr. all. 6) ;13) che, nelle more del giudizio, vi è stata una successione di appalti con acquisizione del personale ex art. 2112 c.c. quindi la ricorrente è passata al servizio della BIOGROUP S.r.l., poi della ed infine della 14) che in ragione di tale cambiamento il Tribunale CP_1 CP_2 statuiva che “Deve constatarsi invece la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne il ripristino dell'orario originario essendo cessato il rapporto tra le parti a seguito del subentro di altro appaltatore (v. verbale in data odierna e note conclusiva di parte ricorrente).” (cfr. all. 6 citato); 15) che, come si è detto, la ricorrente è stata passata senza soluzioni di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in data 1.2.2019 alle dipendenze della BIOGROUP S.r.l., in data 1.1.2020 alle dipendenze della ed in CP_1 data 1.11.2020 alle dipendenze della 16) che, in occasione di ogni passaggio di CP_2 appalto dalla cessante alla subentrante, la ricorrente ha notificato la illegittima modifica dell'orario di lavoro effettuata dalla precedente datrice di lavoro, così Controparte_5 come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma (cfr. all. 8,9,11);
17) che la società con pec del 5 marzo 2020, in risposta alla comunicazione della CP_1 ricorrente di cui al capo che precede, affermava che “Giova rammentare che la ditta uscente ha comunicato l'orario di lavoro che attualmente risulta indicato sul contratto di lavoro della dipendente e tale è rimasto invariato nel corso del passaggio di cantiere avvenuto sotto l'egida della lettera A del comma terzo dell'articolo 4 CCNL.” (cfr. all 10);
18) che né la BIOGROUP S.r.l., né la hanno ritenuto di riscontrare le comunicazioni CP_2 di cui ai capi che precedono;
19) che la ricorrente, a tutt'oggi, osserva l'orario di lavoro dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì, continuando con ciò a subire i danni conseguenti a detta illegittima condotta.”. La ricorrente, dopo aver invocato l'applicazione dell'art. 2112 c.c., a pagina 8 del ricorso deduceva: “Nello specifico, l'articolo 4, comma 3, lettera a, prevede che “in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
” ed ancora il comma 12 del medesimo articolo, prevede che “l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: § nominativo e codice fiscale;
§ eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
§ livello di inquadramento;
§ orario settimanale;
§ data di assunzione nel settore;
§ data di assunzione nell'azienda uscente;
§ situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.;”. Ebbene, in ragione di dette previsioni, le imprese subentranti avrebbero dovuto mantenere il medesimo orario cosi come previsto nel contratto di assunzione, atteso che nessuna valida modifica è, nel tempo, intervenuta. Inoltre si deve rilevare come la ricorrente abbia tempestivamente comunicato a mezzo Pec, ad ogni società subentrante, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, la quale ha statuito l'illegittimità della unilaterale modifica dell'orario di lavoro da parte dell'ex datrice di lavoro ) ed ha CP_5 contestualmente richiesto il ripristino dell'orario part time di lavoro originario, cioè dalle ore 7:00 alle ore 13:00.”. Su detti presupposti, la ricorrente rivendicava il diritto al ripristino dell'orario 7,00-13,00 così come previsto dal contratto di assunzione originario, mai validamente mutato, con conseguente condanna al risarcimento del danno come statuito dalla precedente citata sentenza resa dal medesimo Tribunale. Costituitesi tutte le società convenute, concludevano per il rigetto del ricorso negando l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alla fattispecie in esame senza svolgere alcuna difesa in ordine alla applicabilità dell'art. 4 del CCNL”. Il Tribunale, con la sentenza indicata in oggetto, disponeva: “l'integrale rigetto del ricorso” e, ritenuta “la peculiarità della vicenda processuale”, provvedeva alla
“compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio”. Con il proprio atto d'appello depositato il 21.1.2025, , censura la Parte_1 decisione del Tribunale per 1. Errato “rigetto della domanda di ripristino dell'orario in quanto ritenuto fondato unicamente sull'art. 2112 c.c.; (artt. 112, 113, 115, 116 e 416 c.p.c., 2112, 2697 c.c. ed art. 4 CCNL Dipendenti del settore servizi di pulizia e integrati/multiservizi”. Dice appellante: “il Tribunale non si avvede che la ricorrente oltre a dedurre l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., che in questa sede viene ribadita, ha compiutamente quanto tempestivamente dedotto la violazione dell'articolo 4, comma 3 del CCNL di categoria sia a pag. 8 del ricorso che a pagina 4 delle note autorizzate … le imprese subentranti avrebbero dovuto mantenere il medesimo orario cosi come previsto nel contratto di assunzione, atteso che nessuna valida modifica è, nel tempo, intervenuta. Inoltre, si deve rilevare come la ricorrente abbia tempestivamente comunicato a mezzo Pec, ad ogni società subentrante, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, la quale ha statuito l'illegittimità della unilaterale modifica dell'orario di lavoro da parte dell'ex datrice di lavoro ed ha contestualmente richiesto il ripristino dell'orario part time di lavoro originario, cioè dalle ore 7:00 alle ore 13:00. A nulla rileva, pertanto, il fatto che l'impresa cessante, ovvero la
[...]
avrebbe comunicato un orario di lavoro diverso rispetto a quello Controparte_5 pattuito nel contratto di lavoro originario … risulta per tabulas che le resistenti, a fronte di un contratto di assunzione part time, con un orario di lavoro dalle 7,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì pari a 30 ore settimanali, con “luogo di lavoro”, la "Provincia di Roma", hanno attribuito alla ricorrente un orario di lavoro dalle 15,00 alle 21,00, senza dare alcuna prova dell'esistenza di documentazione probante che legittimi la variazione di quanto previsto dal contratto di assunzione del 2 giugno 2010 (all. 1 ric. Cit.) La circostanza di cui sopra è assorbente … Giova ricordare che la Suprema Corte, in una fattispecie identica, ha chiarito che l'azienda subentrante
“…. ben avrebbe dovuto accertare con maggiore diligenza se vi fosse stato un errore nella comunicazione e la fondatezza della richiesta della lavoratrice, di guisa che le conseguenze giuridiche dell'illecito, non potevano che ricadere esclusivamente a carico della appellante.” (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 dicembre 2019, n. 34372 Cit.). Appare di solare evidenza la responsabilità delle resistenti in ordine alla illegittima attribuzione dell'orario di lavoro in quanto difforme dal contratto di assunzione, unico documento in atti attestante l'orario della ricorrente cui l'azienda subentrante si sarebbe dovuta attenere.”. Ebbene, a fronte di dette deduzioni, il Tribunale, del tutto inspiegabilmente, ha ritenuto di fondare il rigetto del ricorso sul falso presupposto che la ricorrente “avrebbe” fondato “…la propria pretesa unicamente sull'asserita applicabilità dell'articolo 2112 c.c. alla fattispecie de qua;
”. Sarà agevole per il Collegio verificare l'erroneità di una siffatta motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di considerare che la ricorrente, al di la della applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c., ha invocato l'applicazione dell'art. 4 del CCNL che prevede, lo si ripete, che “… in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante…”. Nonostante la chiarezza della norma e la natura documentale della causa, il Tribunale si concentra sulla (contestata) inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. al caso in esame omettendo di considerare che trattasi di un subentro in un appalto di pulizie specificatamente regolato dall'art. 4 del CCNL citato. Del tutto errata appare pertanto a motivazione offerta dal Tribunale.”:
2. Errato “rigetto del ricorso per ritenuta inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; (artt. 112, 113, 115, 116 e 416 c.p.c., 2112, 2697 c.c. ed art. 4 CCNL Dipendenti del settore servizi di pulizia e integrati/multiservizi”. Dice appellante “leemento risultato essenziale per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è dato dalla continuità nella gestione del servizio, resa possibile proprio grazie al fatto che il nuovo appaltatore si è avvalso della squadra di lavoro già formata ed operante alle dipendenze del precedente gestore. Le argomentazioni sopra richiamate, sono state ignorate dal Tribunale il quale, con una motivazione assai sintetica si limita a dichiararne l'inapplicabilità. Il Tribunale non ha dato conto, nemmeno in via analogica o mediante richiamo di giurisprudenza, delle ragioni che avrebbero portato al giudizio offerto”.
3. Inoltre “Nel merito, atteso che la sentenza impugnata non ha in alcun modo affrontato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al mancato ripristino dell'orario di lavoro, in questa sede si ripropongono le deduzioni svolte in primo grado”.
Si sono costituite la e la opponendosi all'avverso gravame. CP_2 CP_1
La Biogroup s.r.l., pur ritualmente intimata, è rimasta contumace.
E' noto che il cambio di appalto e la cessione d'azienda sono due concetti diversi con implicazioni differenti. Invero, il cambio di appalto si verifica quando un'azienda subentra a un'altra nell'esecuzione di un contratto di appalto.
2. Il nuovo appaltatore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente appaltatore.
3. I lavoratori impiegati nel precedente appalto possono essere trasferiti al nuovo appaltatore con la stessa mansione e trattamento retributivo. Si verifica la cessione quando un'azienda o un ramo d'azienda viene ceduto a un'altra entità: può comportare il trasferimento di beni, rapporti giuridici e personale.
3. I lavoratori possono essere trasferiti al nuovo titolare dell'azienda con la stessa mansione e trattamento retributivo. Le principali differenze sono che: il cambio di appalto riguarda un contratto specifico, mentre la cessione d'azienda riguarda l'intera azienda o un ramo della stessa. Gli effetti sono differenti: il cambio di appalto comporta il subentro nei diritti e negli obblighi del contratto, mentre la cessione d'azienda comporta il trasferimento di beni e rapporti giuridici. Nel caso di specie non si ravvisano obblighi di mantenimento di orario part-time nel CCNL applicabile né la sentenza passata in giudicato sull'orario di lavoro osservato dall'appellante appare opponibile alle società subentranti non partecipanti al predetto giudizio.
Invero, non si rinviene, nel caso di specie, un'ipotesi di cessione di azienda o ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c,c, ma, piuttosto, di un cambio appalto di cui agli artt, 4 e 5 CCNL che, in realtà, non disciplinano l'orario di lavoro part time, Del resto, la sentenza invocata da parte appellante fa stato solo tra le parti che hanno dato luogo al giudizio poi definito e non può essere invocata in assenza di norme individuali o collettive che espressamente la richiamino nei confronti delle società subentranti nell'appalto. Ebbene, nel caso di specie di specie si rinviene una modifica dell'orario part time a seguito di cessione del contratto con cessione del contratto e subentro di un nuovo appaltatore. Da un lato, si ha una clausola sociale che impone standard di protezione in favore dei lavoratori dipendenti, per cui il nuovo appaltatore risulta cessionario dei contratti individuali di lavoro del precedente esecutore dell'appalto. Dall'altro lato, si ha, invece, lo “ius variandi” del nuovo datore di lavoro che ha il diritto dovere di organizzare liberamente le dinamiche aziendali, apportando i dovuti correttivi. L'azienda potrebbe adibire il lavoratore ad un turno o ad un orario diverso da quello riportato nel contratto, con autorizzazione del datore a spostare il turno del part time su giorni diversi rispetto a quelli indicati in contratto. Certamente il monte ore non può essere modificato dal nuovo appaltatore. Pertanto, la distribuzione del part time nel corso della settimana, potrebbe essere modificata, in ragione di mutamenti organizzativi decisi dal nuovo appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 2086 II comma del codice civile e, In ipotesi di cambio appalto, di conseguenza, il lavoratore “part-time” non ha diritto al mantenimento della precedente collocazione oraria e deve ritenersi legittima l'unilaterale modifica datoriale della fascia di orario di lavoro “part time” di un lavoratore, dettata dalle “mutate esigenze economico- organizzative” dell'impresa appaltante ed avvenuta nel rispetto delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva e degli accordi sindacali sottoscritti in fase di cambio appalto, i quali non riconoscono, nel caso di specie, il diritto dei lavoratori al mantenimento della stessa collocazione oraria. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere confermata. Stante la soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 15.7.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 133/2025 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11000/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Amodeo ed elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, Via Antonio Baiamonti n° 4; APPELLANTI
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Cono Cantelmi ed elettivamente domiciliata in CP_1 Caraffa di Catanzaro, Via Palermo 4: APPELLATA
NONCHE'
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Sandrucci e Christiano Giustini ed CP_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio n. 32; APPELLATA
E
CP_3 APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Così nel proprio ricorso in appello: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la Parte_1 ricorrente conveniva in giudizio le società nel tempo subentrate nell'appalto di pulizie condotto dalla deducendo quanto segue: “1) che la ricorrente è stata CP_4 assunta in data 2 giugno 2010 dalla con contratto a tempo Controparte_5 indeterminato part time, con mansioni di operaia pulitrice di secondo livello CCNL Servizi di pulizia integrati/multiservizi (cfr. all. 1); 2) che detto contratto prevede un orario di lavoro dalle ore 7,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì pari a 30 ore settimanali;
3) che detto contratto prevede “luogo di lavoro”, la "Provincia di Roma"; 4) che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa sino al 30.11.2016 nei locali di Città Metropolitana di Roma Capitale, in Via di Villa Pamphili;
5) che la con telegramma del Controparte_5
28.11.2016, modificava unilateralmente sia l'orario di lavoro della ricorrente, il quale passava dalle ore 7-13 alle ore 15-21, sia il luogo di lavoro della stessa, da Via di Villa Pamphili a Via Ribotta, quest'ultima a più di 30 chilometri dalla sua abitazione e senza collegamenti con i mezzi pubblici (cfr. all. 2); 6) che la al momento Controparte_5 della variazione di cui al capo che precede, aveva in essere altri tre appalti presso la "Provincia di Roma" che, oltre ad essere compatibili con l'orario previsto dal contratto di assunzione part time erano anche più vicini alla abitazione della ricorrente rispetto alla sede presso la quale la stessa fu adibita dopo la modifica;
7) che alla ricorrente, a seguito di Visita Medica Collegiale, è stata prescritta la restrizione di movimento di carichi pesanti (cfr. all. 3); 8) che la ricorrente è risultata, inoltre, affetta da Neurinoma Spinale e le è stata riconosciuta una invalidità del 50% (cfr. all. 4); 9) che alla ricorrente, con provvedimento del 18.02.2020 è stata riconosciuta dall un'invalidità del 12% per depressione reattiva CP_6 costrittività organizzativa;
del 10% per sindrome impigment alla spalla destra e tenosinovite cuffia rotatori alla spalla sinistra, per un totale, ai sensi del D.lgs. 38/2000, del 19% (cfr. all. 5); 10) che la ricorrente ha più volte richiesto alla il ripristino dell'orario di Controparte_5 lavoro di cui al contratto di assunzione, senza ricevere alcuna risposta;
11) che la ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito il Tribunale di Roma sezione lavoro per richiedere: “a) accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica dell'orario e del luogo di lavoro operata dalla società resistente per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, ordinare alla società resistente di ripristinare l'orario di lavoro di cui alla lettera di assunzione del 2 giugno 2010; b) condannare la società resistente a pagare per i titoli di cui in premessa, in favore della ricorrente, la somma di euro 400,00 mensili dalla data della modifica dell'orario di lavoro e sino al ripristino dell'orario contrattuale, pari ad euro 4.800,00 sino al 1.12.2017, o quell'altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare, altresì, la società resistente al pagamento in favore della ricorrente sempre a titolo di risarcimento del danno, della ulteriore somma di euro 400,00 per ogni mese successivo al 1.12.2017 e sino al ripristino dell'orario contrattuale.” 12) che il Tribunale civile di Roma Sezione lavoro accoglieva la domanda della ricorrente nei termini che seguono “Definitivamente pronunziando: 1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della modifica dell'orario di lavoro applicata dalla resistente da dicembre 2016 e condanna la stessa al pagamento di E. 400,00 mensili da dicembre 2016 a fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E. 2500,00 oltre 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi;
” (cfr. all. 6) ;13) che, nelle more del giudizio, vi è stata una successione di appalti con acquisizione del personale ex art. 2112 c.c. quindi la ricorrente è passata al servizio della BIOGROUP S.r.l., poi della ed infine della 14) che in ragione di tale cambiamento il Tribunale CP_1 CP_2 statuiva che “Deve constatarsi invece la cessazione della materia del contendere per ciò che concerne il ripristino dell'orario originario essendo cessato il rapporto tra le parti a seguito del subentro di altro appaltatore (v. verbale in data odierna e note conclusiva di parte ricorrente).” (cfr. all. 6 citato); 15) che, come si è detto, la ricorrente è stata passata senza soluzioni di continuità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in data 1.2.2019 alle dipendenze della BIOGROUP S.r.l., in data 1.1.2020 alle dipendenze della ed in CP_1 data 1.11.2020 alle dipendenze della 16) che, in occasione di ogni passaggio di CP_2 appalto dalla cessante alla subentrante, la ricorrente ha notificato la illegittima modifica dell'orario di lavoro effettuata dalla precedente datrice di lavoro, così Controparte_5 come accertato con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma (cfr. all. 8,9,11);
17) che la società con pec del 5 marzo 2020, in risposta alla comunicazione della CP_1 ricorrente di cui al capo che precede, affermava che “Giova rammentare che la ditta uscente ha comunicato l'orario di lavoro che attualmente risulta indicato sul contratto di lavoro della dipendente e tale è rimasto invariato nel corso del passaggio di cantiere avvenuto sotto l'egida della lettera A del comma terzo dell'articolo 4 CCNL.” (cfr. all 10);
18) che né la BIOGROUP S.r.l., né la hanno ritenuto di riscontrare le comunicazioni CP_2 di cui ai capi che precedono;
19) che la ricorrente, a tutt'oggi, osserva l'orario di lavoro dalle 15 alle 21 dal lunedì al venerdì, continuando con ciò a subire i danni conseguenti a detta illegittima condotta.”. La ricorrente, dopo aver invocato l'applicazione dell'art. 2112 c.c., a pagina 8 del ricorso deduceva: “Nello specifico, l'articolo 4, comma 3, lettera a, prevede che “in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
” ed ancora il comma 12 del medesimo articolo, prevede che “l'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione: § nominativo e codice fiscale;
§ eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
§ livello di inquadramento;
§ orario settimanale;
§ data di assunzione nel settore;
§ data di assunzione nell'azienda uscente;
§ situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.;”. Ebbene, in ragione di dette previsioni, le imprese subentranti avrebbero dovuto mantenere il medesimo orario cosi come previsto nel contratto di assunzione, atteso che nessuna valida modifica è, nel tempo, intervenuta. Inoltre si deve rilevare come la ricorrente abbia tempestivamente comunicato a mezzo Pec, ad ogni società subentrante, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, la quale ha statuito l'illegittimità della unilaterale modifica dell'orario di lavoro da parte dell'ex datrice di lavoro ) ed ha CP_5 contestualmente richiesto il ripristino dell'orario part time di lavoro originario, cioè dalle ore 7:00 alle ore 13:00.”. Su detti presupposti, la ricorrente rivendicava il diritto al ripristino dell'orario 7,00-13,00 così come previsto dal contratto di assunzione originario, mai validamente mutato, con conseguente condanna al risarcimento del danno come statuito dalla precedente citata sentenza resa dal medesimo Tribunale. Costituitesi tutte le società convenute, concludevano per il rigetto del ricorso negando l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. alla fattispecie in esame senza svolgere alcuna difesa in ordine alla applicabilità dell'art. 4 del CCNL”. Il Tribunale, con la sentenza indicata in oggetto, disponeva: “l'integrale rigetto del ricorso” e, ritenuta “la peculiarità della vicenda processuale”, provvedeva alla
“compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio”. Con il proprio atto d'appello depositato il 21.1.2025, , censura la Parte_1 decisione del Tribunale per 1. Errato “rigetto della domanda di ripristino dell'orario in quanto ritenuto fondato unicamente sull'art. 2112 c.c.; (artt. 112, 113, 115, 116 e 416 c.p.c., 2112, 2697 c.c. ed art. 4 CCNL Dipendenti del settore servizi di pulizia e integrati/multiservizi”. Dice appellante: “il Tribunale non si avvede che la ricorrente oltre a dedurre l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., che in questa sede viene ribadita, ha compiutamente quanto tempestivamente dedotto la violazione dell'articolo 4, comma 3 del CCNL di categoria sia a pag. 8 del ricorso che a pagina 4 delle note autorizzate … le imprese subentranti avrebbero dovuto mantenere il medesimo orario cosi come previsto nel contratto di assunzione, atteso che nessuna valida modifica è, nel tempo, intervenuta. Inoltre, si deve rilevare come la ricorrente abbia tempestivamente comunicato a mezzo Pec, ad ogni società subentrante, l'esistenza di una sentenza, passata in giudicato, la quale ha statuito l'illegittimità della unilaterale modifica dell'orario di lavoro da parte dell'ex datrice di lavoro ed ha contestualmente richiesto il ripristino dell'orario part time di lavoro originario, cioè dalle ore 7:00 alle ore 13:00. A nulla rileva, pertanto, il fatto che l'impresa cessante, ovvero la
[...]
avrebbe comunicato un orario di lavoro diverso rispetto a quello Controparte_5 pattuito nel contratto di lavoro originario … risulta per tabulas che le resistenti, a fronte di un contratto di assunzione part time, con un orario di lavoro dalle 7,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì pari a 30 ore settimanali, con “luogo di lavoro”, la "Provincia di Roma", hanno attribuito alla ricorrente un orario di lavoro dalle 15,00 alle 21,00, senza dare alcuna prova dell'esistenza di documentazione probante che legittimi la variazione di quanto previsto dal contratto di assunzione del 2 giugno 2010 (all. 1 ric. Cit.) La circostanza di cui sopra è assorbente … Giova ricordare che la Suprema Corte, in una fattispecie identica, ha chiarito che l'azienda subentrante
“…. ben avrebbe dovuto accertare con maggiore diligenza se vi fosse stato un errore nella comunicazione e la fondatezza della richiesta della lavoratrice, di guisa che le conseguenze giuridiche dell'illecito, non potevano che ricadere esclusivamente a carico della appellante.” (Corte di Cassazione, Ordinanza 23 dicembre 2019, n. 34372 Cit.). Appare di solare evidenza la responsabilità delle resistenti in ordine alla illegittima attribuzione dell'orario di lavoro in quanto difforme dal contratto di assunzione, unico documento in atti attestante l'orario della ricorrente cui l'azienda subentrante si sarebbe dovuta attenere.”. Ebbene, a fronte di dette deduzioni, il Tribunale, del tutto inspiegabilmente, ha ritenuto di fondare il rigetto del ricorso sul falso presupposto che la ricorrente “avrebbe” fondato “…la propria pretesa unicamente sull'asserita applicabilità dell'articolo 2112 c.c. alla fattispecie de qua;
”. Sarà agevole per il Collegio verificare l'erroneità di una siffatta motivazione atteso che il Tribunale ha omesso di considerare che la ricorrente, al di la della applicabilità o meno dell'art. 2112 c.c., ha invocato l'applicazione dell'art. 4 del CCNL che prevede, lo si ripete, che “… in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante…”. Nonostante la chiarezza della norma e la natura documentale della causa, il Tribunale si concentra sulla (contestata) inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. al caso in esame omettendo di considerare che trattasi di un subentro in un appalto di pulizie specificatamente regolato dall'art. 4 del CCNL citato. Del tutto errata appare pertanto a motivazione offerta dal Tribunale.”:
2. Errato “rigetto del ricorso per ritenuta inapplicabilità dell'art. 2112 c.c.; (artt. 112, 113, 115, 116 e 416 c.p.c., 2112, 2697 c.c. ed art. 4 CCNL Dipendenti del settore servizi di pulizia e integrati/multiservizi”. Dice appellante “leemento risultato essenziale per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. è dato dalla continuità nella gestione del servizio, resa possibile proprio grazie al fatto che il nuovo appaltatore si è avvalso della squadra di lavoro già formata ed operante alle dipendenze del precedente gestore. Le argomentazioni sopra richiamate, sono state ignorate dal Tribunale il quale, con una motivazione assai sintetica si limita a dichiararne l'inapplicabilità. Il Tribunale non ha dato conto, nemmeno in via analogica o mediante richiamo di giurisprudenza, delle ragioni che avrebbero portato al giudizio offerto”.
3. Inoltre “Nel merito, atteso che la sentenza impugnata non ha in alcun modo affrontato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti al mancato ripristino dell'orario di lavoro, in questa sede si ripropongono le deduzioni svolte in primo grado”.
Si sono costituite la e la opponendosi all'avverso gravame. CP_2 CP_1
La Biogroup s.r.l., pur ritualmente intimata, è rimasta contumace.
E' noto che il cambio di appalto e la cessione d'azienda sono due concetti diversi con implicazioni differenti. Invero, il cambio di appalto si verifica quando un'azienda subentra a un'altra nell'esecuzione di un contratto di appalto.
2. Il nuovo appaltatore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente appaltatore.
3. I lavoratori impiegati nel precedente appalto possono essere trasferiti al nuovo appaltatore con la stessa mansione e trattamento retributivo. Si verifica la cessione quando un'azienda o un ramo d'azienda viene ceduto a un'altra entità: può comportare il trasferimento di beni, rapporti giuridici e personale.
3. I lavoratori possono essere trasferiti al nuovo titolare dell'azienda con la stessa mansione e trattamento retributivo. Le principali differenze sono che: il cambio di appalto riguarda un contratto specifico, mentre la cessione d'azienda riguarda l'intera azienda o un ramo della stessa. Gli effetti sono differenti: il cambio di appalto comporta il subentro nei diritti e negli obblighi del contratto, mentre la cessione d'azienda comporta il trasferimento di beni e rapporti giuridici. Nel caso di specie non si ravvisano obblighi di mantenimento di orario part-time nel CCNL applicabile né la sentenza passata in giudicato sull'orario di lavoro osservato dall'appellante appare opponibile alle società subentranti non partecipanti al predetto giudizio.
Invero, non si rinviene, nel caso di specie, un'ipotesi di cessione di azienda o ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c,c, ma, piuttosto, di un cambio appalto di cui agli artt, 4 e 5 CCNL che, in realtà, non disciplinano l'orario di lavoro part time, Del resto, la sentenza invocata da parte appellante fa stato solo tra le parti che hanno dato luogo al giudizio poi definito e non può essere invocata in assenza di norme individuali o collettive che espressamente la richiamino nei confronti delle società subentranti nell'appalto. Ebbene, nel caso di specie di specie si rinviene una modifica dell'orario part time a seguito di cessione del contratto con cessione del contratto e subentro di un nuovo appaltatore. Da un lato, si ha una clausola sociale che impone standard di protezione in favore dei lavoratori dipendenti, per cui il nuovo appaltatore risulta cessionario dei contratti individuali di lavoro del precedente esecutore dell'appalto. Dall'altro lato, si ha, invece, lo “ius variandi” del nuovo datore di lavoro che ha il diritto dovere di organizzare liberamente le dinamiche aziendali, apportando i dovuti correttivi. L'azienda potrebbe adibire il lavoratore ad un turno o ad un orario diverso da quello riportato nel contratto, con autorizzazione del datore a spostare il turno del part time su giorni diversi rispetto a quelli indicati in contratto. Certamente il monte ore non può essere modificato dal nuovo appaltatore. Pertanto, la distribuzione del part time nel corso della settimana, potrebbe essere modificata, in ragione di mutamenti organizzativi decisi dal nuovo appaltatore, anche ai sensi dell'articolo 2086 II comma del codice civile e, In ipotesi di cambio appalto, di conseguenza, il lavoratore “part-time” non ha diritto al mantenimento della precedente collocazione oraria e deve ritenersi legittima l'unilaterale modifica datoriale della fascia di orario di lavoro “part time” di un lavoratore, dettata dalle “mutate esigenze economico- organizzative” dell'impresa appaltante ed avvenuta nel rispetto delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva e degli accordi sindacali sottoscritti in fase di cambio appalto, i quali non riconoscono, nel caso di specie, il diritto dei lavoratori al mantenimento della stessa collocazione oraria. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere confermata. Stante la soccombenza le spese di lite, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico dell'appellante. Deve darsi atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto, comunque, che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 15.7.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste