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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio Converti (g.o.p.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1985/2021, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di Liquidatore della società Controparte_1
corrente in IN (TE) - Via E. Di Filippo n. 3, P.IVA ,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n. 7/C, presso lo studio dell'Avv. Sigmar Frattarelli che le rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
l' , sede territoriale di Teramo, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la sede di Teramo, via F. Franchi n. 37, rappresentato in giudizio dalla dott.ssa Alfonsina Palmieri, funzionario in servizio presso la stessa sede.
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 419/2021 del 18/11/2021, notificata in data
24/11/2021.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24/12/2021, in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 società , ha opposto l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
Con indicata in oggetto, con la quale l' di Teramo le contestava la non genuinità dei rapporti di collaborazione autonoma intercorsi con le signore e , le Controparte_4 Persona_1 quali, a giudizio degli ispettori, avrebbero svolto all'interno del baby parking della società ricorrente attività lavorativa con dispendio delle proprie energie psico-fisiche, con un orario di lavoro prestabilito e con una retribuzione oraria commisurata alle attività svolte con le modalità tipiche del lavoro subordinato. Le veniva, altresì, contestata la posizione lavorativa di disconoscendosi la natura gratuita dell'attività di collaborazione dalla stessa Persona_2 svolta.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva, quanto alle posizioni di CP_4
e , che le suddette avevano sottoscritto regolari contratti di
[...] Persona_1 collaborazione autonoma e occasionale ex art. 2222 c.c. e che non avevano mai avuto vincoli di subordinazione nei confronti della società, né erano tenute al rispetto di turni, giornate e orari prestabiliti, così come non erano tenute, in caso di assenza, a fornire giustificazioni di sorta, ovvero a richiedere permessi, in quanto mai inserite stabilmente nell'organizzazione aziendale.
Quanto alla posizione di la ricorrente deduceva che la stessa aveva svolto Persona_2 all'interno della compagine aziendale mera attività di collaborazione gratuita a titolo di amicizia, come da contratto regolarmente sottoscritto, ciò al solo fine di acquisire esperienza nel settore educativo. Con L' , ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, assumendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale ed escussione di testimoni, perveniva, per la discussione con termine per note, all'udienza del 19/12/2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
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L'ordinanza ingiunzione impugnata trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. TE00001/2019-503-03 del 26/11/2019, notificato, all'esito di attività ispettiva Con dell' di Teramo, alla sig.ra in qualità di trasgressore e alla società Parte_1 [...]
in qualità di obbligato in solido, con il quale gli ispettori hanno riscontrato che la Controparte_1 società, esercente attività di servizi di asili nido, si sarebbe avvalsa, per l'esercizio delle mansioni di addetto all'infanzia con funzioni educative, senza preventiva comunicazione di assunzione, della prestazione lavorativa di , nel periodo compreso tra il Controparte_4
24/04/2018 al 31/12/2018, , a decorrere dal 22/03/2019, in Persona_1 Persona_2 servizio dal 27/04/2017 e , dal 09/01/2019. Per le prime tre lavoratrici, si è Persona_3 proceduto a contestare la violazione del lavoro nero, nel periodo per ognuna riscontrato, mentre per l'ultima gli Ispettori hanno sanzionato la mancata comunicazione all'Inail del collaboratore familiare, visto che la stessa risultava essere collaterale di secondo grado dell'amministratore unico della ridetta società.
Passando alla disamina delle posizioni delle signore e , le Controparte_4 Persona_1 stesse risultano avere avuto con la società un rapporto di Controparte_1 collaborazione autonoma di tipo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. nei periodi sopra indicati.
Ebbene, l'art. 2222 c.c. trova applicazione quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Con Nel caso di specie, l' ha dimostrato che, al contrario di quanto asserito da parte ricorrente, le suddette hanno invece svolto attività continuativa ed erano tenute al rispetto di turni, giornate e orari di lavoro predeterminati dalla sig.ra Parte_1
, sentita a s.i.t. dagli ispettori in data 11/06/2019, ha dichiarato di aver Controparte_4 lavorato nella scuola “ Destra” dal luglio 2017 all'aprile 2018 con contratto part- Controparte_1 time, con mansioni di educatrice. Ha dichiarato altresì di aver svolto turni lavorativi e di aver lavorato tutti i giorni ( … non l'ho vista tutti i giorni ma comunque 4 o 5 volte a Parte_2 settimana ci siamo incrociate al cambio turno). La sentita come teste il 22/12/2022, ha CP_4 confermato la dichiarazione resa agli ispettori, in particolare, di avere svolto mansioni di addetta all'infanzia con funzioni educative nel periodo 24/04/2018 – 31/12/2018, così come la collega almeno nel periodo di compresenza (cap. 9); ha confermato, altresì, Persona_2 che era tenuta , così come la collega a rispettare gli orari disposti dall'amministratrice Pt_1
e dalla collaboratrice , secondo un'organizzazione articolata in turni, Parte_1 Persona_3 percependo una retribuzione commisurata alle ore di lavoro e senza rischio di impresa.
Allo stesso modo, , anch'essa impegnata presso l'asilo con mansioni di di Persona_1 accudimento dei bambini, sentita a s.i.t. in data 5/04/2019, ha dichiarato di aver lavorato il giorno 22 marzo 2019 e che il giorno dell'escussione (5/04/2019) era il suo secondo giorno lavorativo;
la in tale sede ha aggiunto che il primo giorno lavorativo aveva lavorato Per_1 cinque ore e che anche quel giorno avrebbe lavorato cinque ore;
il grembiule le era stato fornito dalla La ha confermato la dichiarazione in sede di deposizione Pt_1 Per_1 testimoniale.
La posizione della all'interno della compagine aziendale è stata chiarita con maggiori Per_1 dettagli dalle s.i.t. rilasciate da altre colleghe.
Così, ha dichiarato: “… Oltre me lavora qui la mattina lavoriamo CP_5 Persona_1 insieme e all'incirca arriviamo e andiamo via insieme. Ha iniziato a lavorare da poco credo dall'ultima settimana di marzo 2019 …”. , sorella dell'amministratrice, ha aggiunto: “… Lavorano Persona_3 qui , fa assistenza ai bambini … Viene dal 22/03/2019 …”. In data 28/06/2019 la Persona_1 stessa ha precisato: “… sia che continuano a prestare la loro attività qui Persona_1 Persona_2 sulla base di contratti di lavoro autonomo ed occasionale e non sono state inquadrate come subordinate …”. In data 14/02/2024 è stata sentita come teste fruitrice dei servizi dell'asilo per i Tes_1 propri figli, la quale ha dichiarato, con riferimento alle posizioni di e CP_4 Per_1
“…qualche volta le ho viste passare nella sala dove i bimbi giocavano. Stavano con i bimbi”. In data
2/10/2024 è stata sentita anch'essa fruitrice dei servigi del baby parking, Controparte_6 la quale ha dichiarato: “... portando mio figlio e andando a riprendere le vedevo ora l'una ora l'altra non Con tutti i giorni, ma a giorni alterni”. Sui capitoli della memoria , la teste ha confermato il capitolo
2 (riferito all'attività della;
sul capitolo 5 (riferito sempre alla ha CP_4 CP_4 dichiarato “io l'ho vista e lei a volte mi ha riferito se mio figlio mangiava o meno ...”. Sul capitolo 7
(riferito alla ha riferito in udienza: “vale quanto detto per . Per_1 CP_4
Riguardo all'etero-direzione, la teste confermando la dichiarazione resa agli Tes_2 ispettori, quanto agli orari lavorativi ha dichiarato: “ribadisco che gli orari li stabiliva , tra di Pt_1 noi ci organizzavamo per garantire il servizio”.
Tutte le su riportate dichiarazioni sono state confermate nel corso del processo.
L'esame del materiale probatorio acquisito dagli Ispettori fornisce, dunque, una ricostruzione fattuale adeguata e coerente, dalla quale emerge che le lavoratrici e Controparte_4
avevano l'obbligo di presentarsi sul posto di lavoro presso l'asilo, osservando Persona_1 orari fissi, organizzati in turni, e attenendosi alle direttive dell'amministratrice e della collaboratrice familiare della società ricorrente.
Alla luce delle risultanze istruttorie, non vi sono dubbi circa il fatto che l'attività lavorativa in questione sia contraddistinta dal vincolo di subordinazione, anche alla luce dell'individuazione di indici effettuata da parte della giurisprudenza, in base ai quali è possibile valutare se un rapporto lavorativo sia caratterizzato da subordinazione o autonomia. L'indizio ritenuto di maggiore importanza, nel rivelare la natura subordinata del rapporto, riguarda "l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro". In concreto,
l'importanza di tale assoggettamento deriva dal fatto che ad esso si ricollegano altri fattori indicativi della subordinazione, come il rispetto dell'orario indicato dal datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione stabilita in locali e con strumenti messi a disposizione del datore medesimo.
Nel caso di specie, è agevole ricondurre i rapporti in questione nell'alveo della subordinazione, già a partire dall'esame delle attività svolte dalle lavoratrici in questione, con particolare riguardo all'attività della cura dell'igiene e dell'alimentazione dei piccoli fruitori del servizio, sotto la costante direzione ed il controllo della amministratrice e della Parte_1 collaboratrice familiare . Le prestazioni lavorative rese dalle due lavoratrici rientrano Persona_3 pertanto nell'ordinaria e quotidiana attività propria dell'impresa, quale appunto quella recante in oggetto i servizi di asilo nido.
Inoltre, le prestazioni rese dalle due lavoratrici non erano connotata dal carattere della professionalità, dal momento che le stesse hanno eseguito il lavoro nell'esercizio di mansioni assolutamente ordinarie (caratterizzate dalla ripetitività delle stesse) e ricomprese nell'ambito del naturale svolgimento dell'attività d'impresa; il loro lavoro si è sostanziato, inoltre, nel dispendio di energia psicofisica e non è stato diretto al conseguimento di un risultato finale;
la retribuzione non era erogata in seguito al conseguimento di un obiettivo prestabilito, ma commisurata al numero di ore svolte;
è mancata l'assunzione di un rischio economico da parte delle prestatrici, remunerate in base alla quantità del lavoro svolto a prescindere dal raggiungimento o meno di un determinato risultato prestabilito. Con Passando alla disamina della posizione posizione lavorativa della sig.ra , l' ha Persona_2 contestato la gratuità della prestazione.
Dall'esame delle risultanze istruttore e dalle deposizioni testimoniali acquisite, tuttavia, è emerso che, dal mese di aprile 2017 fino almeno alla data dell'accesso, giorno in cui la è Per_2 stata vista dagli ispettori lavorare nell'esercizio delle mansioni di assistenza ai bambini, ma anche fino alla successiva dichiarazione resa in data 9/08/2019, ha prestato la Persona_2 propria attività lavorativa nell'asilo privato. A tal proposito, la stessa, in sede di s.i.t., ha così dichiarato: “… Sto facendo questo volontariato in vista di una prossima assunzione come mi ha detto Pt_1 quando abbiamo stipulato il contratto di volontariato”. in data 14/05/2019 ha Parte_2 dichiarato: “… ha iniziato un tirocinio presso l'asilo nel mese di aprile 2017 per 1 anno e in Persona_2 quel periodo ho lavorato con lei …”. Sempre nell'immediatezza dell'accesso ispettivo , Persona_3 sorella dell'amministratrice ha dichiarato: “… viene anche qui in struttura, di norma Persona_2 viene il pomeriggio, sta con mia sorella, non ha esperienza ma sicuramente sarà in futuro assunta, attualmente ha un contratto di collaborazione gratuita …. Il suo volontariato è iniziato ad aprile 2017, viene quando c'è bisogno o meglio 'volontariamente' viene ogni giorno”. In data 28/06/2019 la stessa ha precisato: “… sia che continuano a prestare la loro attività qui sulla base di contratti di lavoro Persona_1 Persona_2 autonomo ed occasionale e non sono state inquadrate come subordinate, stiamo aspettando di inquadrarle eventualmente come tirocinanti, ad esempio sfruttando Garanzia Giovani. Anche perché vanno provate sul Per campo …”. Infine, in data 8/05/2019, ha dichiarato: “… Ho lavorato con , Testimone_3 sua sorella , , ed delle quali non ricordo i cognomi … Loro facevano lo stesso Pt_1 CP_5 Per_2 CP_4
Per mio lavoro, ovvero assistenza all'infanzia e la loro turnazione era fatta da . UL e la sorella mi Pt_1 impartivano direttive sul lavoro ovvero mi dicevano le attività ludiche da far fare ai bambini ad es. farli colorare
e mi dicevano quali erano i bambini che dovevano seguire ovvero se quelli più grandi o quelli più piccoli”. Con Orbene, come ha correttamente evidenziato l' nelle proprie difese, nel nostro ordinamento giuridico il rapporto di lavoro si presume oneroso (cfr. Cassazione Civile - Sez. Lavoro, Sent.
n. 1833/2009), per cui l'instaurazione di un rapporto di volontariato trova la sua causa, non già nel corrispettivo in denaro, ma in finalità di stampo solidaristico che possono ravvisarsi solo quando il lavoro volontario è svolto in favore di un'associazione di volontariato, ovvero senza scopo di lucro, non certo ravvisabili nel caso di specie.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va integralmente respinta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
- Conferma l'ordinanza ingiunzione n. 419/2021 del 18/11/2021, notificata in data 24/11/2021; Con
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' , liquidate in euro 4.800,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Visto l'art. 429 comma 1 secondo periodo c.p.c., indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Teramo lì 19/12/2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
Firma digitale