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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Francesco Piscopo ed C.F._1
elettivamente domiciliato in AC (NA) alla Via Basilio Puoti n. 2, presso lo studio di questi;
E nata ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Rosa Gaglione ed C.F._2
elettivamente domiciliata in AC (NA) alla Via Colecchi n. 5, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 09.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AC (NA) il 30.05.2013 tra e e dalla cui Parte_1 CP_1
unione nascevano i figli nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Per_1 Per_2
21.05.2018.
Le parti con note congiunte depositate per l'udienza del 09.06.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui agli accordi raggiunti e depositati agli atti.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il 07.12.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
b) colloca i minori presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come segue: i minori vedranno il padre il martedì ed il giovedì pomeriggio o, comunque, due giorni infrasettimanali anche con pernottamento, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e con i loro impegni scolastici e ludici;
inoltre i minori trascorreranno con il padre week end alternati, con pernottamento, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, il tutto sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici nonché ai turni lavorativi dei genitori;
le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dai minori alternativamente con la madre e con il padre e durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre
15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno;
d) assegna la casa coniugale sita in AC alla sig.ra che continuerà ad CP_1 abitarla insieme ai figli in quanto rispondente all'interesse della prole;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. percepirà il 100% Pt_1 dell'Assegno Unico per i figli;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento economico per i figli un importo pari ad euro 550,00 mensili, con adeguamento ISTAT, a far data dalla sentenza di divorzio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, anche se dovesse essere revocato l'Assegno Unico;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, ove mai la sig.ra non potesse CP_1
procedere al pagamento del 50% da lei dovuto, il sig. sosterrà il 100% delle Pt_1
spese mediche, ove necessarie e giustificate, per brevi periodi e comunque non superiori a mesi tre per ogni anno solare e nello specifico nei mesi di luglio, agosto e settembre;
i) prende atto della reciproca quietanza data dalle parti di non aver altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione per fatti precedenti alla sottoscrizione dell'accordo.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 30.05.2013 ad AC (NA) (trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di AC all'atto n.34 parte 2 serie A anno 2013);
2. affida i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. colloca i minori presso la madre;
4. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale sita in AC alla sig.ra che continuerà ad CP_1 abitarla insieme ai figli in quanto rispondente all'interesse della prole;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. percepirà il 100% Pt_1 dell'Assegno Unico per i figli;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento economico per i figli un importo pari ad euro 550,00 mensili, con adeguamento ISTAT, a far data dalla sentenza di divorzio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, anche se dovesse essere revocato l'Assegno Unico;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie Pt_1
così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021;
9. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, ove mai la sig.ra non potesse CP_1
procedere al pagamento del 50% da lei dovuto, il sig. sosterrà il 100% delle Pt_1
spese mediche, ove necessarie e giustificate, per brevi periodi e comunque non superiori a mesi tre per ogni anno solare e nello specifico nei mesi di luglio, agosto e settembre;
10. prende atto della reciproca quietanza data dalle parti di non aver altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione per fatti precedenti alla sottoscrizione dell'accordo;
11. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio - cessazione effetti civili e vertente tra:
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1 difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Francesco Piscopo ed C.F._1
elettivamente domiciliato in AC (NA) alla Via Basilio Puoti n. 2, presso lo studio di questi;
E nata ad [...] il [...], codice fiscale CP_1
, difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Rosa Gaglione ed C.F._2
elettivamente domiciliata in AC (NA) alla Via Colecchi n. 5, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 09.06.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato ad AC (NA) il 30.05.2013 tra e e dalla cui Parte_1 CP_1
unione nascevano i figli nato ad [...] il [...], e nato ad [...] il Per_1 Per_2
21.05.2018.
Le parti con note congiunte depositate per l'udienza del 09.06.2025, chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui agli accordi raggiunti e depositati agli atti.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento
(cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ.
n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione consensuale dei coniugi emesso dal Tribunale di Nola il 07.12.2022.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
a) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale;
b) colloca i minori presso la madre;
c) disciplina il diritto di visita paterno come segue: i minori vedranno il padre il martedì ed il giovedì pomeriggio o, comunque, due giorni infrasettimanali anche con pernottamento, compatibilmente con i turni di lavoro dei genitori e con i loro impegni scolastici e ludici;
inoltre i minori trascorreranno con il padre week end alternati, con pernottamento, dalle ore 8.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, il tutto sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici e ludici nonché ai turni lavorativi dei genitori;
le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse dai minori alternativamente con la madre e con il padre e durante le ferie estive i minori trascorreranno con il padre
15 giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno;
d) assegna la casa coniugale sita in AC alla sig.ra che continuerà ad CP_1 abitarla insieme ai figli in quanto rispondente all'interesse della prole;
e) prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. percepirà il 100% Pt_1 dell'Assegno Unico per i figli;
f) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento economico per i figli un importo pari ad euro 550,00 mensili, con adeguamento ISTAT, a far data dalla sentenza di divorzio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, anche se dovesse essere revocato l'Assegno Unico;
g) pone a carico del sig. l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie;
Pt_1
h) prende atto dell'accordo tra le parti per cui, ove mai la sig.ra non potesse CP_1
procedere al pagamento del 50% da lei dovuto, il sig. sosterrà il 100% delle Pt_1
spese mediche, ove necessarie e giustificate, per brevi periodi e comunque non superiori a mesi tre per ogni anno solare e nello specifico nei mesi di luglio, agosto e settembre;
i) prende atto della reciproca quietanza data dalle parti di non aver altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione per fatti precedenti alla sottoscrizione dell'accordo.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori
[...]
e il 30.05.2013 ad AC (NA) (trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di AC all'atto n.34 parte 2 serie A anno 2013);
2. affida i figli minori e ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
3. colloca i minori presso la madre;
4. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale sita in AC alla sig.ra che continuerà ad CP_1 abitarla insieme ai figli in quanto rispondente all'interesse della prole;
6. prende atto dell'accordo tra le parti per cui il sig. percepirà il 100% Pt_1 dell'Assegno Unico per i figli;
7. pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di mantenimento economico per i figli un importo pari ad euro 550,00 mensili, con adeguamento ISTAT, a far data dalla sentenza di divorzio fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, anche se dovesse essere revocato l'Assegno Unico;
8. pone a carico del sig. l'obbligo di versare il 50% delle spese straordinarie Pt_1
così come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del maggio
2021;
9. prende atto dell'accordo tra le parti per cui, ove mai la sig.ra non potesse CP_1
procedere al pagamento del 50% da lei dovuto, il sig. sosterrà il 100% delle Pt_1
spese mediche, ove necessarie e giustificate, per brevi periodi e comunque non superiori a mesi tre per ogni anno solare e nello specifico nei mesi di luglio, agosto e settembre;
10. prende atto della reciproca quietanza data dalle parti di non aver altro a pretendere a qualsiasi titolo o ragione per fatti precedenti alla sottoscrizione dell'accordo;
11. compensa le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)