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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/09/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1759/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1759/2025 R.G. promossa
DA
a capitale ridotto (C.F. ), in persona del geom. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 19, con l'avv. Giuseppe Profeta
[...]
- reclamante - contro
(C.F. ), con l'avv. Alberto Salvatori Controparte_1 P.IVA_2
e contro
Liquidazione giudiziale capitale Controparte_2 CP_3
(C.F. , in persona del curatore dott. con studio in Milano, via San P.IVA_1 Controparte_4
Senatore n. 10, rappresentata e difesa, dall'avv. Veronica Bertani (C.F. , in forza C.F._1
pagina 1 di 4 di decreto del Giudice delegato dott. Vincenza Agnese in data 8 luglio 2025 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Bertani in Milano, via Giacomo Leopardi n. 8
- resistenti -
All'esito dell'udienza dell'11.9.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il , in qualità di creditore per imposte comunali IMU e TASI per un Controparte_1 importo complessivo di € 330.323,00, presentava in data 17.3.2025, innanzi al Tribunale di Milano, ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di a capitale ridotto, Parte_1 società proprietaria di numerosi immobili siti nel territorio comunale e inadempiente al pagamento delle imposte (TASI E IMU) dovute per gli anni dal 2016 al 2024.
Il Tribunale, nella contumacia della parte resistente, con sentenza n. 326/2025 del 25.4.2025, ha accolto il ricorso dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, accertata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e in specie lo stato d'insolvenza desumibile dal mancato pagamento dell'ingente debito e dal mancato deposito dei bilanci sin dalla costituzione della società (anno 2012).
La a capitale ridotto ha proposto reclamo ex art. 51 CCII eccependo: a) la Parte_1 nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, non essendo state esplicitate le ragioni dell'avvenuta notifica mediante inserimento nel portale dei servizi telematici, ed in particolare per non esser stato indicato se la notificazione a mezzo pec sia risultata impossibile o se non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario;
b) insussistenza del credito comunale, considerato che erano state accolte dall'ente istanze di annullamento in autotutela avverso gli avvisi di accertamento notificati per la consapevolezza da parte del della estraneità della società dalla proprietà dei fondi e degli immobili oggetto di CP_1 tassazione;
ciò per la presenza di altra società omonima ( ma non a Parte_1 capitale ridotto) che ebbe a trascrivere nel 2012 la sentenza del 20.9.2012 n. 75/2012 del Tribunale di
Brescia – sezione staccata di Breno con cui si trasferiva ex art. 2932 c.c. in favore di quella
[...] la proprietà degli immobili oggetto di un contratto preliminare di vendita datato Parte_1
21.12.2000 e concluso con avente ad oggetto anche gli immobili interessati dalla pretesa Parte_3 tributaria comunale;
c) assenza, di conseguenza, dello stato di insolvenza, essendo la società priva di debiti e sostanzialmente immota a far tempo dal 2016, in attesa di indicazioni da parte degli eredi del socio unico, deceduto nel gennaio 2020 per la definitiva approvazione di delibera di scioglimento.
Si sono costituti sia il sia la Liquidazione giudiziale chiedendo rigettarsi Controparte_1 il reclamo.
Quindi la causa, all'udienza dell'11.9.2025 è stata trattenuta in decisione. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
In rito, regolare risulta anzitutto la notifica del ricorso di primo grado, in quanto, essendo la società
(per come incontestato) priva di un domicilio digitale, la cancelleria l'ha correttamente eseguita in conformità al disposto dell'art. 40 comma 7 CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici (PST) gestito dal all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_5 fiscale del destinatario, generata dal portale.
Né può sostenersi che non configuri causa “non imputabile” alla società (così da far scattare, in tesi, la procedura di notifica a mani ai sensi del comma 8 dello stesso articolo) la mancanza stessa di una casella attiva di posta elettronica certificata, in quanto la era tenuta per legge a munirsene e Pt_1 ad assicurarsi del suo corretto funzionamento (e senza che peraltro sia state allegate eventuali ragioni giustificative di tale mancanza).
Nel merito, la costituita Liquidazione ha analiticamente ricostruito le vicende traslative riguardanti gli immobili di cui trattasi e sui quali gravano le imposte pretese dal in forza (non smentite dalla CP_1 attestazione notarile prodotte all'udienza della reclamante), dalle quali appare indubbia la titolarità degli stessi in capo all'odierna reclamante.
In particolare, con sentenza n. 75/2012 del 20.9.2012, il Tribunale di Brescia - Sezione distaccata di
Breno, a definizione del giudizio introdotto dall'allora (ora Parte_1 Controparte_6 trasferiva ex art. 2932 c.c. in favore della stessa la proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita del 21 dicembre 2000, subordinando l'effetto traslativo al pagamento della somma di € 1.533.433,00,oltre IVA e interessi ed alla cancellazione a spese di delle Parte_3 iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli Successivamente, in data 28 novembre 2012 la società cedeva all'odierna reclamante Controparte_6
a capitale ridotto l'azienda costituita da “arredi (due scrivanie, due Parte_1 armadi porta classificatori, un computer modello Acer) nonché le attività in itinere relative all'acquisto di tutte le aree, comprese aree industriali dismesse, con tutte le posizioni attive e i diritti e relativi alle stesse, così come individuati nel progetto di bonifica fatto redarre dalla società cedente ramo
d'azienda” ; successivamente con atto in data 1 giugno 2016 regolarmente trascritto, la CP
(succeduta a rinunciava,, sempre a favore di a capitale
[...] Parte_3 Parte_1 ridotto odierna reclamante, alla condizione disposta a proprio favore dalla sentenza n. 75/2012, per cui detta condizione cessava di produrre i propri effetti retroattivamente, con la conseguenza che la proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita risulta ad essa trasferita sin dalla pronunzia della sentenza medesima (ossia dal 19.9.2012).
In definitiva, come emerge anche dall'ispezione dei registri immobiliari effettuata dal curatore,
a capitale ridotto, è ed era proprietaria dei beni siti in nel Parte_1 Controparte_1 periodo in contestazione e quindi tenuta a versare le imposte IMU e TASI.
Ma, in ogni caso, da altra e decisiva considerazione discende l'esistenza della posizione debitoria della reclamante, e cioè dal fatto che la stessa non ha mai impugnato gli avvisi di accertamento notificati pagina 3 di 4 dal ed aventi ad oggetto le pretese tributarie di cui trattasi, col risultato che (a prescindere CP_1 da ogni questione circa la pertinenza di pregressi atti annullamento in autotutela) gli stessi sono ormai divenuti definitivi e non più sindacabili nel merito.
Il che è sufficiente in questa sede a ritenere l'esistenza dei crediti dell'ente comunale per il rilevante importo preteso (ammesso al passivo al privilegio per € 241.1214,39 e al chirografo per € 105.641,37 con provvedimento del 10.9.2025 prodotto in udienza) per omesso pagamento dell'IMU per gli anni dal 2016 al 2024 e TASI per gli anni dal 2016 al 2019.
Ingente posizione debitoria, questa - non controbilanciata da posizioni attive- che rende indubbio lo stato d'insolvenza, tanto più considerato che nessun bilancio (sin dalla costituzione ) è stato presentato e che la mancata consegna dei libri sociali e delle scritture contabili ha impedito anche di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società.
Va quindi rigettato il reclamo e confermata la sentenza emessa
Sussistendo altresì la mala fede del legale rappresentante, che ha conferito la procura seppur consapevole della manifesta pretestuosità dei motivi (essendo tra l'altro anche il legale rappresentante della omonima società) trova applicazione l'art. 51, quindicesimo comma CCII
CCII.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da a Parte_1 capitale ridotto avverso la sentenza n. 326/2025 del Tribunale di Milano che integralmente conferma
Condanna la società reclamante e, in solido, ex art 51 comma 15 CCII, il suo legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti reclamate oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante e del legale rappresentante in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 9 del
D.M. 115/2002
Così deciso in Milano l'11.9.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dr. Francesco Distefano Presidente rel dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1759/2025 R.G. promossa
DA
a capitale ridotto (C.F. ), in persona del geom. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 19, con l'avv. Giuseppe Profeta
[...]
- reclamante - contro
(C.F. ), con l'avv. Alberto Salvatori Controparte_1 P.IVA_2
e contro
Liquidazione giudiziale capitale Controparte_2 CP_3
(C.F. , in persona del curatore dott. con studio in Milano, via San P.IVA_1 Controparte_4
Senatore n. 10, rappresentata e difesa, dall'avv. Veronica Bertani (C.F. , in forza C.F._1
pagina 1 di 4 di decreto del Giudice delegato dott. Vincenza Agnese in data 8 luglio 2025 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Veronica Bertani in Milano, via Giacomo Leopardi n. 8
- resistenti -
All'esito dell'udienza dell'11.9.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
**** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il , in qualità di creditore per imposte comunali IMU e TASI per un Controparte_1 importo complessivo di € 330.323,00, presentava in data 17.3.2025, innanzi al Tribunale di Milano, ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di a capitale ridotto, Parte_1 società proprietaria di numerosi immobili siti nel territorio comunale e inadempiente al pagamento delle imposte (TASI E IMU) dovute per gli anni dal 2016 al 2024.
Il Tribunale, nella contumacia della parte resistente, con sentenza n. 326/2025 del 25.4.2025, ha accolto il ricorso dichiarando l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, accertata la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e in specie lo stato d'insolvenza desumibile dal mancato pagamento dell'ingente debito e dal mancato deposito dei bilanci sin dalla costituzione della società (anno 2012).
La a capitale ridotto ha proposto reclamo ex art. 51 CCII eccependo: a) la Parte_1 nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, non essendo state esplicitate le ragioni dell'avvenuta notifica mediante inserimento nel portale dei servizi telematici, ed in particolare per non esser stato indicato se la notificazione a mezzo pec sia risultata impossibile o se non abbia avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario;
b) insussistenza del credito comunale, considerato che erano state accolte dall'ente istanze di annullamento in autotutela avverso gli avvisi di accertamento notificati per la consapevolezza da parte del della estraneità della società dalla proprietà dei fondi e degli immobili oggetto di CP_1 tassazione;
ciò per la presenza di altra società omonima ( ma non a Parte_1 capitale ridotto) che ebbe a trascrivere nel 2012 la sentenza del 20.9.2012 n. 75/2012 del Tribunale di
Brescia – sezione staccata di Breno con cui si trasferiva ex art. 2932 c.c. in favore di quella
[...] la proprietà degli immobili oggetto di un contratto preliminare di vendita datato Parte_1
21.12.2000 e concluso con avente ad oggetto anche gli immobili interessati dalla pretesa Parte_3 tributaria comunale;
c) assenza, di conseguenza, dello stato di insolvenza, essendo la società priva di debiti e sostanzialmente immota a far tempo dal 2016, in attesa di indicazioni da parte degli eredi del socio unico, deceduto nel gennaio 2020 per la definitiva approvazione di delibera di scioglimento.
Si sono costituti sia il sia la Liquidazione giudiziale chiedendo rigettarsi Controparte_1 il reclamo.
Quindi la causa, all'udienza dell'11.9.2025 è stata trattenuta in decisione. pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
In rito, regolare risulta anzitutto la notifica del ricorso di primo grado, in quanto, essendo la società
(per come incontestato) priva di un domicilio digitale, la cancelleria l'ha correttamente eseguita in conformità al disposto dell'art. 40 comma 7 CCII, mediante inserimento nel portale dei servizi telematici (PST) gestito dal all'interno di un'area riservata collegata al codice Controparte_5 fiscale del destinatario, generata dal portale.
Né può sostenersi che non configuri causa “non imputabile” alla società (così da far scattare, in tesi, la procedura di notifica a mani ai sensi del comma 8 dello stesso articolo) la mancanza stessa di una casella attiva di posta elettronica certificata, in quanto la era tenuta per legge a munirsene e Pt_1 ad assicurarsi del suo corretto funzionamento (e senza che peraltro sia state allegate eventuali ragioni giustificative di tale mancanza).
Nel merito, la costituita Liquidazione ha analiticamente ricostruito le vicende traslative riguardanti gli immobili di cui trattasi e sui quali gravano le imposte pretese dal in forza (non smentite dalla CP_1 attestazione notarile prodotte all'udienza della reclamante), dalle quali appare indubbia la titolarità degli stessi in capo all'odierna reclamante.
In particolare, con sentenza n. 75/2012 del 20.9.2012, il Tribunale di Brescia - Sezione distaccata di
Breno, a definizione del giudizio introdotto dall'allora (ora Parte_1 Controparte_6 trasferiva ex art. 2932 c.c. in favore della stessa la proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita del 21 dicembre 2000, subordinando l'effetto traslativo al pagamento della somma di € 1.533.433,00,oltre IVA e interessi ed alla cancellazione a spese di delle Parte_3 iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli Successivamente, in data 28 novembre 2012 la società cedeva all'odierna reclamante Controparte_6
a capitale ridotto l'azienda costituita da “arredi (due scrivanie, due Parte_1 armadi porta classificatori, un computer modello Acer) nonché le attività in itinere relative all'acquisto di tutte le aree, comprese aree industriali dismesse, con tutte le posizioni attive e i diritti e relativi alle stesse, così come individuati nel progetto di bonifica fatto redarre dalla società cedente ramo
d'azienda” ; successivamente con atto in data 1 giugno 2016 regolarmente trascritto, la CP
(succeduta a rinunciava,, sempre a favore di a capitale
[...] Parte_3 Parte_1 ridotto odierna reclamante, alla condizione disposta a proprio favore dalla sentenza n. 75/2012, per cui detta condizione cessava di produrre i propri effetti retroattivamente, con la conseguenza che la proprietà dei beni immobili oggetto del contratto preliminare di vendita risulta ad essa trasferita sin dalla pronunzia della sentenza medesima (ossia dal 19.9.2012).
In definitiva, come emerge anche dall'ispezione dei registri immobiliari effettuata dal curatore,
a capitale ridotto, è ed era proprietaria dei beni siti in nel Parte_1 Controparte_1 periodo in contestazione e quindi tenuta a versare le imposte IMU e TASI.
Ma, in ogni caso, da altra e decisiva considerazione discende l'esistenza della posizione debitoria della reclamante, e cioè dal fatto che la stessa non ha mai impugnato gli avvisi di accertamento notificati pagina 3 di 4 dal ed aventi ad oggetto le pretese tributarie di cui trattasi, col risultato che (a prescindere CP_1 da ogni questione circa la pertinenza di pregressi atti annullamento in autotutela) gli stessi sono ormai divenuti definitivi e non più sindacabili nel merito.
Il che è sufficiente in questa sede a ritenere l'esistenza dei crediti dell'ente comunale per il rilevante importo preteso (ammesso al passivo al privilegio per € 241.1214,39 e al chirografo per € 105.641,37 con provvedimento del 10.9.2025 prodotto in udienza) per omesso pagamento dell'IMU per gli anni dal 2016 al 2024 e TASI per gli anni dal 2016 al 2019.
Ingente posizione debitoria, questa - non controbilanciata da posizioni attive- che rende indubbio lo stato d'insolvenza, tanto più considerato che nessun bilancio (sin dalla costituzione ) è stato presentato e che la mancata consegna dei libri sociali e delle scritture contabili ha impedito anche di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società.
Va quindi rigettato il reclamo e confermata la sentenza emessa
Sussistendo altresì la mala fede del legale rappresentante, che ha conferito la procura seppur consapevole della manifesta pretestuosità dei motivi (essendo tra l'altro anche il legale rappresentante della omonima società) trova applicazione l'art. 51, quindicesimo comma CCII
CCII.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo proposto da a Parte_1 capitale ridotto avverso la sentenza n. 326/2025 del Tribunale di Milano che integralmente conferma
Condanna la società reclamante e, in solido, ex art 51 comma 15 CCII, il suo legale rappresentante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, ai sensi del D.M. 147/22 in complessivi € 3.500,00 in favore di ciascuna delle parti reclamate oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della reclamante e del legale rappresentante in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 9 del
D.M. 115/2002
Così deciso in Milano l'11.9.2025
Il Presidente estensore dr. Francesco Distefano
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