CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO VA SC, Relatore
GENOVESE VA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
///////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 svolge la professione di medico specializzato in ostetricia e ginecologia.
Al contribuente è stata richiesta la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2019, al fine di riscontrare le singole voci di costo indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.
Il totale delle spese indicato in dichiarazione dei redditi ammonta ad € 118.895,00, a fronte di compensi dichiarati pari a € 420.587,00. La documentazione prodotta dalla Parte è stata ritenuta dall'Ufficio incompleta ed insufficiente ha notificato al predetto un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad
€ 93.973,00, derivante dal recupero a tassazione dei seguenti costi, in quanto non inerenti e non documentati: Spese relative agli immobili €. 41.279,00; interessi passivi € 6.905,00; Altre spese €. 45.789,50.
In esito alla notifica la Parte non ha formulato osservazioni, né ha presentato nel termine di 30 giorno istanza di adesione e non si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso per cui l'Ufficio ha notificato in data 13.11.2024, l'avviso di accertamento che la parte impugna in questa sede, avanzando i seguenti motivi :
Illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73, per carenza di motivazione dell'atto.
Infondatezza dell'avviso e violazione dell'art. 2697 c.c., art. 7 co. 5bis D.lgs 546/1992, art. 54 TUIR e art. 19 DPR 633/72. Difetto di prova.
Infondatezza dell'avviso per violazione degli artt. 54 e 109 TUIR.
Infondatezza dell'avviso per violazione del principio di capacità contributiva.
Infondatezza dell'avviso per violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione.
Omesso computo dei versamenti eseguiti dal contribuente.
Illegittima irrogazione delle sanzioni.
L'Ufficio ribadisce la fondatezza dell'atto contestato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio, in data 13 gennaio 2016 è stato depositato l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, pertanto la controversia può essere in tal modo definita
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DE LORENZI ANTONIO, Presidente
CICERO VA SC, Relatore
GENOVESE VA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 134/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X01MU01950 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
///////////////////////////////
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 svolge la professione di medico specializzato in ostetricia e ginecologia.
Al contribuente è stata richiesta la documentazione contabile e fiscale relativa all'anno di imposta 2019, al fine di riscontrare le singole voci di costo indicate nel quadro RE della dichiarazione dei redditi.
Il totale delle spese indicato in dichiarazione dei redditi ammonta ad € 118.895,00, a fronte di compensi dichiarati pari a € 420.587,00. La documentazione prodotta dalla Parte è stata ritenuta dall'Ufficio incompleta ed insufficiente ha notificato al predetto un maggior reddito di lavoro autonomo pari ad
€ 93.973,00, derivante dal recupero a tassazione dei seguenti costi, in quanto non inerenti e non documentati: Spese relative agli immobili €. 41.279,00; interessi passivi € 6.905,00; Altre spese €. 45.789,50.
In esito alla notifica la Parte non ha formulato osservazioni, né ha presentato nel termine di 30 giorno istanza di adesione e non si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso per cui l'Ufficio ha notificato in data 13.11.2024, l'avviso di accertamento che la parte impugna in questa sede, avanzando i seguenti motivi :
Illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 DPR 600/73, per carenza di motivazione dell'atto.
Infondatezza dell'avviso e violazione dell'art. 2697 c.c., art. 7 co. 5bis D.lgs 546/1992, art. 54 TUIR e art. 19 DPR 633/72. Difetto di prova.
Infondatezza dell'avviso per violazione degli artt. 54 e 109 TUIR.
Infondatezza dell'avviso per violazione del principio di capacità contributiva.
Infondatezza dell'avviso per violazione del principio di capacità contributiva e del divieto di doppia imposizione.
Omesso computo dei versamenti eseguiti dal contribuente.
Illegittima irrogazione delle sanzioni.
L'Ufficio ribadisce la fondatezza dell'atto contestato e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio, in data 13 gennaio 2016 è stato depositato l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, pertanto la controversia può essere in tal modo definita
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione. Spese compensate.