Articolo 1 della Legge 25 novembre 1960, n. 1518
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1961
Art. 1.
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427 , e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1961