Art. 4. 1. Per l'anno 1990, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.201 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , modificato dall' articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 .
2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programa poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210 . Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , e successive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.
4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge - quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall' art. 27 - quater del D.L. n. 786/1981 , e' il seguente:
Art. 9. - E' istituito a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione, del prodotto interno lordo ai prezzi al mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale dalla situazione economica del Paese.
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma.
Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' nel progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
Sara' sentito, altresi' il parere della commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 .
Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per i quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili e di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni e statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma e' determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo antecedente a quello della devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecendente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
- Il testo delle lettere b) , c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") e' il seguente:
"All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
(omissis);
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;
c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale".
- Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente.
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato) e' il seguente:
"Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Art. 4 - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
- L'ultimo comma dell' art. 21 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") prevede che:"Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
2. L'importo di lire 4.201 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ai sensi dell' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
3. Per l'anno 1990, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) , c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210 , e' cosi' determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1989, lire 2.360 miliardi;
b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1990 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programa poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210 . Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 , e successive modificazioni;
c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 658,4 miliardi.
4. Per l'anno 1990, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge - quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall' art. 27 - quater del D.L. n. 786/1981 , e' il seguente:
Art. 9. - E' istituito a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.
Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate.
Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione, del prodotto interno lordo ai prezzi al mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale dalla situazione economica del Paese.
A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.
Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).
Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma.
Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' nel progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni.
Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.
Sara' sentito, altresi' il parere della commissione consultiva interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297 .
Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per i quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ".
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) e' il seguente:
Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali).- Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:
a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;
c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;
d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;
e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili e di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;
f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.
Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni e statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.
Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.
La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma e' determinata con la legge di bilancio.
Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:
A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo antecedente a quello della devoluzione;
B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;
C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:
a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;
b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecendente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente.
La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.
Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.
Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione".
- Il testo delle lettere b) , c) e d) del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") e' il seguente:
"All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci:
(omissis);
b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;
c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;
d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale".
- Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente.
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato) e' il seguente:
"Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.
Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.
Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette.
Art. 4 - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette".
- L'ultimo comma dell' art. 21 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato") prevede che:"Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".