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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/03/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1742/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi CP_1 C.F._1 residente in [...], , nato a [...] il CP_2
20/09/1994 (C.F. ) e residente in [...], C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_3 C.F._3 in RT CA alla via Ebaiolo n. 4, e , nata a [...] il Controparte_4
14/08/1983 (C.F. ) e residente in [...]
30, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Pesare (C.F.
) in Sava alla via Regina Margherita n. 23, dalla quale sono rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
Contro in persona del legale rappresentante SI. Controparte_5 CP_6
C.F./P.Iva , con sede in 74015 RT CA (Ta) alla Via Pietro del Tocco 20, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardantonio Cassano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in RT CA (TA) alla Via Fratelli
Carbotti n. 2, presso e nello studio di quest'ultimo;
RESISTENTE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._6 CP_7
), entrambi residenti in [...]
72, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardantonio Cassano, come da procura allegata alla comparsa di intervento volontario adesivo, ed elettivamente domiciliato in RT CA (TA) alla
Via Fratelli Carbotti n. 2, presso e nello studio di quest'ultimo; INTERVENUTI
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., i ricorrenti rappresentavano di essere proprietari, per effetto della successione del de cuius , di tre immobili siti in RT CA, ovvero un immobile Persona_1 alla via P. del Tocco n. 20, identificato al cat. fg. 110 p.lla 155 sub 7 C.1 rendita € 1940,33 mq. 170, un immobile sito al piano terra alla via P. del Tocco n. 20, identificato al cat. fg. 110 p.lla 155 sub 9
C2 rendita €. 284 di mq. 125, ed infine un terreno fg. 156 p.lla 4 are 62.52 R.D. €. 54,89-RA €.
38,73; che in data 6.4.2017 detti immobili venivano concessi in comodato gratuito alla
[...]
in persona del suo amministratore pro-tempore , con scadenza Controparte_5 CP_6
decennale, per uso officina riparazioni meccaniche di autoveicoli, meccatronica, magazzini di custodia e deposito conto terzi;
che dall'anno 2021 erano mutate le condizioni economiche dei ricorrenti, tanto da richiedere con raccomandata del 04.07.2023 la anticipata risoluzione del comodato gratuito e la restituzione dei beni immobili oggetto del contratto prima della scadenza contrattuale prevista, tenuto conto delle sopravvenute esigenze economiche dovute alla perdita del lavoro da parte di e alle gravi problematiche di salute di , verificatesi CP_2 CP_1
successivamente ad un intervento chirurgico cui si era sottoposta, in conseguenza del quale necessitava di continua cura ed assistenza di terze persone, con significativo esborso economico.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: - nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale per tutti i motivi di cui alla premessa, del contratto di comodato gratuito del
06/04/2017 registrato in data 11/4/2017 presso l'A.E. di Taranto tra i ricorrenti e la società resistente. - Per l'effetto condannare la società .,in persona del L.r. pro-tempore, Controparte_5
con sede in RT CA alla via del Tocco n.ro 70 a rilasciare gli immobili di cui al comodato gratuito del 6/4/17 , liberi da persone e da cose, rimettendo nel legittimo e pieno possesso i ricorrenti , fissando contestualmente la data di esecuzione per rilascio, al fine di consentire alla società subentrante - Condannare la società , in persona del L.R. pro-tempore a tutte le CP_5
spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2024, la società
[...]
in persona del legale rappresentante SI. , si costituiva nel presente CP_8 CP_6
giudizio contestando integralmente la ricostruzione fornita da parte ricorrente, in quanto non veritiera e parziale, oltre che strumentale.
Rilevava, in primo luogo, che la stessa avesse intenzionalmente omesso di riferire che la
[...]
era stata costituita nell'anno 1986 dai germani e Controparte_5 Per_1 CP_6 titolari ognuno del 50% delle quote societarie, i quali avevano acquistato in comproprietà gli immobili siti in RT CA alla via P. del Tocco n. 20, oggetto del presente giudizio, per destinarli all'esercizio dell'attività di officina riparazioni meccaniche di autoveicoli, meccatronica, magazzini di custodia e depositeria giudiziaria, deposito conto terzi e servizio ACI;
che nell'anno
2011, per successione mortis causa del socio , i ricorrenti divenivano titolari del 50% Persona_1
del diritto di proprietà degli immobili predetti;
che la sig.ra con atto di CP_1
liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e ricostituzione della pluralità dei soci in società in nome collettivo del 2 dicembre 2011, entrava a fare parte della compagine sociale fino all'anno 2022, divenendo socia della , mediante aumento del capitale sociale;
Controparte_5 che il ricorrente (a tutt'oggi convivente con la madre) è stato dipendente della CP_2 CP_5
dal 2013 al dicembre 2020, momento in cui - a seguito di un diverbio con altro dipendente -
[...]
rassegnava le dimissioni, percependo ogni emolumento allo stesso spettante, quali TFR ed assegno di disoccupazione e, in ogni caso, dal mese di marzo 2021 era assunto con contratto di lavoro dalla società Monteco;
che nel 2021 la sig.ra si rivolgeva al professionista di sua fiducia dott. CP_1
per la stima della quota sociale ai fini della sua liquidazione, esercitato il recesso Persona_2
dalla società, oltre a formulare unitamente agli altri ricorrenti, figli della stessa, richiesta di risoluzione anticipata del contratto di comodato, sottoscritto nell'anno 2017, con missive a firma del precedente difensore avv. Fernando Rinaldi;
che nell'anno 2022 sottoscriveva CP_1
atto di transazione con il sig. e la , che prevedeva il recesso della CP_6 Controparte_5 stessa dalla società, dietro il pagamento della somma di € 110.000,00 a titolo di liquidazione della relativa quota societaria e che contestualmente il sottoscriveva verbale di CP_2
conciliazione in sede sindacale con la e ricevendo, a titolo Controparte_5 CP_6 conciliativo e senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dal lavoratore, l'importo di €
20.000,00.
Alla luce di quanto esposto, parte resistente evidenziava la genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso, nonché la totale assenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento, mancando agli atti del giudizio la prova dell'esistenza di un serio, concreto, imprevisto, sopravvenuto e urgente bisogno dei ricorrenti che giustifichi la richiesta di risoluzione anticipata del contratto e la restituzione dei beni.
La società resistente rilevava, infine, che sin dall'anno 2021 ha sempre ribadito di non potere accogliere la domandata risoluzione del comodato gratuito per ragioni note al comodante che riportava espressamente: “il sig. è titolare di una quota pari al 50% degli immobili CP_6 concessi in comodato”; “il contratto di comodato era stato sottoscritto e registrato al fine di ottenere un mutuo di € 80.000,00 richiesto dalla società per l'acquisto delle attrezzature ed impiantistica necessaria per eseguire revisione di autovetture ed autocarri”; “non c'è prova dei congetturati problemi importanti di salute di uno o di tutti i richiedenti;
“non rappresenta il vero la imprevista sopravvenienza del comodante di urgente necessità economica dovuta ad un importante problema di salute”.
Chiedeva, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale di Taranto, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere: rigettare l'avverso ricorso ex art 447 bis cpc perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e per quelle eventualmente ad esplicitarsi in corso di causa;
condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il fascicolo veniva assegnato alla Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa S. D'errico.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2024, con ordinanza dell'08.07.2024 il
P.I. ammetteva le prove orali dedotte dai ricorrenti, nonché quelle dedotte da parte resistente, segnatamente l'interrogatorio formale dei ricorrenti limitatamente ai capitoli i), l), m), n) e o) e prova per testi limitatamente a n. 3 testi, così ridotta la lista sovrabbondante, in ordine alle circostanze h), i) ed l), riservando di provvedere all'esito sulle ulteriori istanze (esibizione delle dichiarazioni reddituali dei ricorrenti).
All'udienza del 10.10.2024 si procedeva all'interrogatorio formale di e CP_1 [...]
. CP_2
All'udienza del 07.11.2024 venivano interrogati le ricorrenti e Controparte_3 Controparte_4
nonché escussi i testi presenti, dott. ,
[...] Testimone_1 Testimone_2 CP_9
, . Testimone_3 Testimone_4
All'esito, il P.I. invitava i ricorrenti a esibire le dichiarazioni reddituali dal 2017 al momento del recesso (04.07.2023), assegnando alle parti termine sino al 16.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con comparsa di intervento volontario adesivo depositato telematicamente in data 01.01.2025, il sig. e la sig.ra intervenivano in giudizio volontariamente, contestando CP_6 CP_7 integralmente il contenuto del ricorso, in particolare l'impropria ed ingannatrice dichiarazione resa dai ricorrenti nella premessa del proprio atto, ovvero: “i ricorrenti sono proprietari in seguito a successione del de cuius , dell'immobile in RT CA alla via P. del Tocco n. Persona_1
20 cat. fg. 110 p.lla 155 sub 7C.1 rendita 1.940,33 mq 170 ed altro immobile sito al piano terra alla via P. del Tocco n. 20 cat. fg. 110 p.lla 155 sub 9 C2 rendita € 284 di mq 125 ed infine una altro terreno fg. 156 p.lla 4 are 62,52 RD € 54,89 RA € 38,73”. Sul punto, deducevano che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa difesa avversaria all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, emergeva che l'immobile oggetto del contratto di comodato fosse una comproprietà indivisa, appartenendo per una quota del 50% ai sigr. CP_6
e e per il restante 50% ai ricorrenti.
[...] CP_7
Pertanto, accertato che i beni oggetto di causa per i quali i ricorrenti chiedono dichiararsi la risoluzione anticipata del contratto di comodato sono in comproprietà, non essendo ammessa la legittimazione a proporre l'azione di risoluzione da parte di uno dei comproprietari, laddove vi sia l'opposizione degli altri, gli intervenuti rilevavano l'improponibilità e l'infondatezza dell'odierna domanda di riconsegna e restituzione degli immobili concessi in comodato d'uso, avendo i medesimi - nella loro qualità di comproprietari-comodanti - manifestato e più volte ribadito la loro opposizione alla risoluzione del contratto sin dall'anno 2021.
Alla luce di quanto sinora esposto, chiedevano che l'Ill.mo Tribunale di Taranto, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, per rilascio e riconsegna degli immobili, poiché la domanda proposta è manifestamente improponibile ed infondata, difettando la loro legittimazione all'azione per il mancato rispetto della maggioranza richiesta ex art. 1105 c.c.. rigettare l'avverso ricorso ex art 447 bis cpc perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e per quelle eventualmente ad esplicitarsi in corso di causa. condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 17.01.2025, a scioglimento della riserva conseguita alla scadenza del termine per note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che tale modalità di trattazione non
è più consentita per la definizione delle cause assoggettate al rito del lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo alla Legge Cartabia, considerato, inoltre, che con comparsa depositata in data
1.1.2025 i sigg.ri e hanno spiegato intervento volontario nel presente CP_6 CP_7 procedimento, rappresentando, nell'aderire alle conclusioni della società resistente, circostanze che devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti;
il P.I. rinviava la causa all'udienza del
06.02.2025 invitando i ricorrenti a controdedurre in merito alle circostanze rappresentate dagli intervenuti.
A seguito di controdeduzioni, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti discutevano la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
il P.I. decideva la causa come da separato dispositivo e riservava la motivazione entro 30 giorni.
2. Il merito della controversia.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, pare opportuno un inquadramento della questione giuridica che appare dirimente della presente controversia, ovvero la validità ed efficacia degli atti di ordinaria amministrazione compiuti da uno solo o alcuni dei comproprietari di un bene immobile.
In merito è ormai consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui il consenso del comproprietario al compimento di un atto di ordinaria amministrazione da parte dell'altro o degli altri si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 4261/91, n. 3831/96, Cass. n. 8996/05, n.
480/09). Tuttavia, laddove il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, la presunzione del consenso degli altri comunisti, ai sensi dell'art. 1105 c.c., comma 1, può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105 c.c., comma 2” (così Cass. n. 11553 del 14 maggio 2013; più recente Cass., Sez. III, n. 17933 del 4 luglio 2019; si vd. anche n. 2399/08; quest'ultima, nel riaffermare il principio, ha precisato che solo nel caso in cui si deduca e si dimostri, a superamento di detta presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. civ.).
Tale principio ha trovato applicazione in materia di locazione, la Suprema Corte avendo evidenziato che “nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione;
sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 19929/2008).
Se pertanto ogni locatario è legittimato ad intimare il rilascio del bene locato, sulla scorta della presunzione di sussistenza del consenso degli altri comproprietari, il rilievo del dissenso degli altri comproprietari rappresentanti una quota maggioritaria della comunione comporta invece la carenza di legittimazione attiva dell'attore (comproprietario) originario, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010; Cass. civ. Sez. III,
Sent. 13/04/2017, n. 9556).
Ne consegue, facendo applicazione di tali principi alla ipotesi di comodato, per l'evidente analogia rispetto al caso della locazione di bene in comproprietà, che anche il comproprietario di un bene concesso in comodato può agire in giudizio contro il soggetto comodatario per ottenere la restituzione dell'immobile al fine di ottenere la risoluzione anticipata del contratto, a condizione che non vi sia un manifesto dissenso degli altri comproprietari, determinando tale circostanza il difetto di legittimazione attiva del comproprietario.
Orbene, alla luce della documentazione in atti, vi è prova che gli immobili oggetto del contratto di comodato di cui si chiede la risoluzione anticipata sono in regime di comunione indivisa nella misura della metà ciascuno tra gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del sig. , e gli Persona_1 intervenuti e i quali sin dall'anno 2021 hanno manifestato il loro CP_6 CP_7
dissenso alla risoluzione del comodato, ribadendo anche nel presente giudizio la loro totale opposizione.
In difetto della maggioranza richiesta ex lege per l'amministrazione della cosa comune, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c., per risolvere il conflitto esistente tra i comproprietari.
Conclusivamente, l'opposizione degli altri comproprietari preclude agli odierni ricorrenti di poter esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto ed ottenere la restituzione degli immobili concessi in comodato;
la domanda, pertanto, va rigettata, difettando in capo ai ricorrenti la legittimazione ad agire per il mancato rispetto della maggioranza richiesta dalla legge per l'amministrazione del bene comune ex art. 1105 c.c..
Ogni altra domanda deve reputarsi assorbita.
3. Le spese.
L'applicazione del principio generale della soccombenza determina la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, in favore delle parti resistenti e intervenute, difese dal medesimo avvocato.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , CP_1 [...]
, , , nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 con l'intervento di e , avente ad oggetto:
[...] CP_6 CP_7
Comodato di immobile urbano, così provvede: 1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei resistenti e degli interventori, che liquida in complessivi € 2.000,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 27.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)
-In Nome del Popolo Italiano-
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del
Presidente della Sezione, dott.ssa Stefania D'Errico, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1742/2024 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi CP_1 C.F._1 residente in [...], , nato a [...] il CP_2
20/09/1994 (C.F. ) e residente in [...], C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Controparte_3 C.F._3 in RT CA alla via Ebaiolo n. 4, e , nata a [...] il Controparte_4
14/08/1983 (C.F. ) e residente in [...]
30, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Patrizia Pesare (C.F.
) in Sava alla via Regina Margherita n. 23, dalla quale sono rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
Contro in persona del legale rappresentante SI. Controparte_5 CP_6
C.F./P.Iva , con sede in 74015 RT CA (Ta) alla Via Pietro del Tocco 20, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardantonio Cassano, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato in RT CA (TA) alla Via Fratelli
Carbotti n. 2, presso e nello studio di quest'ultimo;
RESISTENTE
e
(C.F. ) e (C.F. CP_6 C.F._6 CP_7
), entrambi residenti in [...]
72, rappresentati e difesi dall'Avv. Leonardantonio Cassano, come da procura allegata alla comparsa di intervento volontario adesivo, ed elettivamente domiciliato in RT CA (TA) alla
Via Fratelli Carbotti n. 2, presso e nello studio di quest'ultimo; INTERVENUTI
Oggetto: Comodato di immobile urbano.
MOTIVI DELLA DECISIONE-Fatto e Diritto
1. Le ragioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., i ricorrenti rappresentavano di essere proprietari, per effetto della successione del de cuius , di tre immobili siti in RT CA, ovvero un immobile Persona_1 alla via P. del Tocco n. 20, identificato al cat. fg. 110 p.lla 155 sub 7 C.1 rendita € 1940,33 mq. 170, un immobile sito al piano terra alla via P. del Tocco n. 20, identificato al cat. fg. 110 p.lla 155 sub 9
C2 rendita €. 284 di mq. 125, ed infine un terreno fg. 156 p.lla 4 are 62.52 R.D. €. 54,89-RA €.
38,73; che in data 6.4.2017 detti immobili venivano concessi in comodato gratuito alla
[...]
in persona del suo amministratore pro-tempore , con scadenza Controparte_5 CP_6
decennale, per uso officina riparazioni meccaniche di autoveicoli, meccatronica, magazzini di custodia e deposito conto terzi;
che dall'anno 2021 erano mutate le condizioni economiche dei ricorrenti, tanto da richiedere con raccomandata del 04.07.2023 la anticipata risoluzione del comodato gratuito e la restituzione dei beni immobili oggetto del contratto prima della scadenza contrattuale prevista, tenuto conto delle sopravvenute esigenze economiche dovute alla perdita del lavoro da parte di e alle gravi problematiche di salute di , verificatesi CP_2 CP_1
successivamente ad un intervento chirurgico cui si era sottoposta, in conseguenza del quale necessitava di continua cura ed assistenza di terze persone, con significativo esborso economico.
Rassegnavano, pertanto, le seguenti conclusioni: - nel merito: accertare l'intervenuta risoluzione contrattuale per tutti i motivi di cui alla premessa, del contratto di comodato gratuito del
06/04/2017 registrato in data 11/4/2017 presso l'A.E. di Taranto tra i ricorrenti e la società resistente. - Per l'effetto condannare la società .,in persona del L.r. pro-tempore, Controparte_5
con sede in RT CA alla via del Tocco n.ro 70 a rilasciare gli immobili di cui al comodato gratuito del 6/4/17 , liberi da persone e da cose, rimettendo nel legittimo e pieno possesso i ricorrenti , fissando contestualmente la data di esecuzione per rilascio, al fine di consentire alla società subentrante - Condannare la società , in persona del L.R. pro-tempore a tutte le CP_5
spese e competenze del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.06.2024, la società
[...]
in persona del legale rappresentante SI. , si costituiva nel presente CP_8 CP_6
giudizio contestando integralmente la ricostruzione fornita da parte ricorrente, in quanto non veritiera e parziale, oltre che strumentale.
Rilevava, in primo luogo, che la stessa avesse intenzionalmente omesso di riferire che la
[...]
era stata costituita nell'anno 1986 dai germani e Controparte_5 Per_1 CP_6 titolari ognuno del 50% delle quote societarie, i quali avevano acquistato in comproprietà gli immobili siti in RT CA alla via P. del Tocco n. 20, oggetto del presente giudizio, per destinarli all'esercizio dell'attività di officina riparazioni meccaniche di autoveicoli, meccatronica, magazzini di custodia e depositeria giudiziaria, deposito conto terzi e servizio ACI;
che nell'anno
2011, per successione mortis causa del socio , i ricorrenti divenivano titolari del 50% Persona_1
del diritto di proprietà degli immobili predetti;
che la sig.ra con atto di CP_1
liquidazione della quota agli eredi del socio defunto e ricostituzione della pluralità dei soci in società in nome collettivo del 2 dicembre 2011, entrava a fare parte della compagine sociale fino all'anno 2022, divenendo socia della , mediante aumento del capitale sociale;
Controparte_5 che il ricorrente (a tutt'oggi convivente con la madre) è stato dipendente della CP_2 CP_5
dal 2013 al dicembre 2020, momento in cui - a seguito di un diverbio con altro dipendente -
[...]
rassegnava le dimissioni, percependo ogni emolumento allo stesso spettante, quali TFR ed assegno di disoccupazione e, in ogni caso, dal mese di marzo 2021 era assunto con contratto di lavoro dalla società Monteco;
che nel 2021 la sig.ra si rivolgeva al professionista di sua fiducia dott. CP_1
per la stima della quota sociale ai fini della sua liquidazione, esercitato il recesso Persona_2
dalla società, oltre a formulare unitamente agli altri ricorrenti, figli della stessa, richiesta di risoluzione anticipata del contratto di comodato, sottoscritto nell'anno 2017, con missive a firma del precedente difensore avv. Fernando Rinaldi;
che nell'anno 2022 sottoscriveva CP_1
atto di transazione con il sig. e la , che prevedeva il recesso della CP_6 Controparte_5 stessa dalla società, dietro il pagamento della somma di € 110.000,00 a titolo di liquidazione della relativa quota societaria e che contestualmente il sottoscriveva verbale di CP_2
conciliazione in sede sindacale con la e ricevendo, a titolo Controparte_5 CP_6 conciliativo e senza riconoscimento alcuno delle pretese avanzate dal lavoratore, l'importo di €
20.000,00.
Alla luce di quanto esposto, parte resistente evidenziava la genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso, nonché la totale assenza dei presupposti per l'eventuale accoglimento, mancando agli atti del giudizio la prova dell'esistenza di un serio, concreto, imprevisto, sopravvenuto e urgente bisogno dei ricorrenti che giustifichi la richiesta di risoluzione anticipata del contratto e la restituzione dei beni.
La società resistente rilevava, infine, che sin dall'anno 2021 ha sempre ribadito di non potere accogliere la domandata risoluzione del comodato gratuito per ragioni note al comodante che riportava espressamente: “il sig. è titolare di una quota pari al 50% degli immobili CP_6 concessi in comodato”; “il contratto di comodato era stato sottoscritto e registrato al fine di ottenere un mutuo di € 80.000,00 richiesto dalla società per l'acquisto delle attrezzature ed impiantistica necessaria per eseguire revisione di autovetture ed autocarri”; “non c'è prova dei congetturati problemi importanti di salute di uno o di tutti i richiedenti;
“non rappresenta il vero la imprevista sopravvenienza del comodante di urgente necessità economica dovuta ad un importante problema di salute”.
Chiedeva, pertanto, che l'Ill.mo Tribunale di Taranto, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere: rigettare l'avverso ricorso ex art 447 bis cpc perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e per quelle eventualmente ad esplicitarsi in corso di causa;
condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Il fascicolo veniva assegnato alla Presidente della Prima Sezione Civile, dott.ssa S. D'errico.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.07.2024, con ordinanza dell'08.07.2024 il
P.I. ammetteva le prove orali dedotte dai ricorrenti, nonché quelle dedotte da parte resistente, segnatamente l'interrogatorio formale dei ricorrenti limitatamente ai capitoli i), l), m), n) e o) e prova per testi limitatamente a n. 3 testi, così ridotta la lista sovrabbondante, in ordine alle circostanze h), i) ed l), riservando di provvedere all'esito sulle ulteriori istanze (esibizione delle dichiarazioni reddituali dei ricorrenti).
All'udienza del 10.10.2024 si procedeva all'interrogatorio formale di e CP_1 [...]
. CP_2
All'udienza del 07.11.2024 venivano interrogati le ricorrenti e Controparte_3 Controparte_4
nonché escussi i testi presenti, dott. ,
[...] Testimone_1 Testimone_2 CP_9
, . Testimone_3 Testimone_4
All'esito, il P.I. invitava i ricorrenti a esibire le dichiarazioni reddituali dal 2017 al momento del recesso (04.07.2023), assegnando alle parti termine sino al 16.01.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di discussione, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
Con comparsa di intervento volontario adesivo depositato telematicamente in data 01.01.2025, il sig. e la sig.ra intervenivano in giudizio volontariamente, contestando CP_6 CP_7 integralmente il contenuto del ricorso, in particolare l'impropria ed ingannatrice dichiarazione resa dai ricorrenti nella premessa del proprio atto, ovvero: “i ricorrenti sono proprietari in seguito a successione del de cuius , dell'immobile in RT CA alla via P. del Tocco n. Persona_1
20 cat. fg. 110 p.lla 155 sub 7C.1 rendita 1.940,33 mq 170 ed altro immobile sito al piano terra alla via P. del Tocco n. 20 cat. fg. 110 p.lla 155 sub 9 C2 rendita € 284 di mq 125 ed infine una altro terreno fg. 156 p.lla 4 are 62,52 RD € 54,89 RA € 38,73”. Sul punto, deducevano che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa difesa avversaria all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, emergeva che l'immobile oggetto del contratto di comodato fosse una comproprietà indivisa, appartenendo per una quota del 50% ai sigr. CP_6
e e per il restante 50% ai ricorrenti.
[...] CP_7
Pertanto, accertato che i beni oggetto di causa per i quali i ricorrenti chiedono dichiararsi la risoluzione anticipata del contratto di comodato sono in comproprietà, non essendo ammessa la legittimazione a proporre l'azione di risoluzione da parte di uno dei comproprietari, laddove vi sia l'opposizione degli altri, gli intervenuti rilevavano l'improponibilità e l'infondatezza dell'odierna domanda di riconsegna e restituzione degli immobili concessi in comodato d'uso, avendo i medesimi - nella loro qualità di comproprietari-comodanti - manifestato e più volte ribadito la loro opposizione alla risoluzione del contratto sin dall'anno 2021.
Alla luce di quanto sinora esposto, chiedevano che l'Ill.mo Tribunale di Taranto, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, Voglia così provvedere: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, per rilascio e riconsegna degli immobili, poiché la domanda proposta è manifestamente improponibile ed infondata, difettando la loro legittimazione all'azione per il mancato rispetto della maggioranza richiesta ex art. 1105 c.c.. rigettare l'avverso ricorso ex art 447 bis cpc perché inammissibile, improcedibile, oltre che infondato in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte e per quelle eventualmente ad esplicitarsi in corso di causa. condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 17.01.2025, a scioglimento della riserva conseguita alla scadenza del termine per note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che tale modalità di trattazione non
è più consentita per la definizione delle cause assoggettate al rito del lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del correttivo alla Legge Cartabia, considerato, inoltre, che con comparsa depositata in data
1.1.2025 i sigg.ri e hanno spiegato intervento volontario nel presente CP_6 CP_7 procedimento, rappresentando, nell'aderire alle conclusioni della società resistente, circostanze che devono essere sottoposte al contraddittorio delle parti;
il P.I. rinviava la causa all'udienza del
06.02.2025 invitando i ricorrenti a controdedurre in merito alle circostanze rappresentate dagli intervenuti.
A seguito di controdeduzioni, la causa veniva rinviata per la discussione.
All'udienza del 27.03.2025 i procuratori delle parti discutevano la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
il P.I. decideva la causa come da separato dispositivo e riservava la motivazione entro 30 giorni.
2. Il merito della controversia.
Venendo ad esaminare il merito della controversia, pare opportuno un inquadramento della questione giuridica che appare dirimente della presente controversia, ovvero la validità ed efficacia degli atti di ordinaria amministrazione compiuti da uno solo o alcuni dei comproprietari di un bene immobile.
In merito è ormai consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui il consenso del comproprietario al compimento di un atto di ordinaria amministrazione da parte dell'altro o degli altri si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 4261/91, n. 3831/96, Cass. n. 8996/05, n.
480/09). Tuttavia, laddove il partecipante alla comunione compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico o in un'azione giudiziale aventi tali finalità, la presunzione del consenso degli altri comunisti, ai sensi dell'art. 1105 c.c., comma 1, può essere superata dimostrando l'esistenza del dissenso degli altri comunisti per una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra che tale dissenso risulti espresso in una deliberazione a norma dell'art. 1105 c.c., comma 2” (così Cass. n. 11553 del 14 maggio 2013; più recente Cass., Sez. III, n. 17933 del 4 luglio 2019; si vd. anche n. 2399/08; quest'ultima, nel riaffermare il principio, ha precisato che solo nel caso in cui si deduca e si dimostri, a superamento di detta presunzione, il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari, è necessario il preventivo intervento dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105 cod. civ.).
Tale principio ha trovato applicazione in materia di locazione, la Suprema Corte avendo evidenziato che “nelle vicende del rapporto di locazione, l'eventuale pluralità di locatori integra una parte unica, al cui interno i diversi interessi vengono regolati secondo i criteri che presiedono alla disciplina della comunione;
sugli immobili oggetto di comunione concorrono, quindi, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari in virtù della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri o quantomeno della maggioranza dei partecipanti alla comunione. Ne consegue che il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile in comunione e che ciascun condomino è legittimato ad agire per il rilascio del detto immobile, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione per il quale deve presumersi sussistente il consenso già indicato, senza che sia necessaria la partecipazione degli altri e, quindi, l'integrazione del contraddittorio” (Cass. n. 19929/2008).
Se pertanto ogni locatario è legittimato ad intimare il rilascio del bene locato, sulla scorta della presunzione di sussistenza del consenso degli altri comproprietari, il rilievo del dissenso degli altri comproprietari rappresentanti una quota maggioritaria della comunione comporta invece la carenza di legittimazione attiva dell'attore (comproprietario) originario, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, con riguardo alle domande di risoluzione del contratto di locazione e di condanna del conduttore al pagamento dei canoni, dev'essere negata la legittimazione attiva del comproprietario del bene locato, ove risulti l'espressa volontà contraria degli altri comproprietari (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11589 del 13/05/2010; Cass. civ. Sez. III,
Sent. 13/04/2017, n. 9556).
Ne consegue, facendo applicazione di tali principi alla ipotesi di comodato, per l'evidente analogia rispetto al caso della locazione di bene in comproprietà, che anche il comproprietario di un bene concesso in comodato può agire in giudizio contro il soggetto comodatario per ottenere la restituzione dell'immobile al fine di ottenere la risoluzione anticipata del contratto, a condizione che non vi sia un manifesto dissenso degli altri comproprietari, determinando tale circostanza il difetto di legittimazione attiva del comproprietario.
Orbene, alla luce della documentazione in atti, vi è prova che gli immobili oggetto del contratto di comodato di cui si chiede la risoluzione anticipata sono in regime di comunione indivisa nella misura della metà ciascuno tra gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi del sig. , e gli Persona_1 intervenuti e i quali sin dall'anno 2021 hanno manifestato il loro CP_6 CP_7
dissenso alla risoluzione del comodato, ribadendo anche nel presente giudizio la loro totale opposizione.
In difetto della maggioranza richiesta ex lege per l'amministrazione della cosa comune, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto preliminarmente adire l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 1105, quarto comma, c.c., per risolvere il conflitto esistente tra i comproprietari.
Conclusivamente, l'opposizione degli altri comproprietari preclude agli odierni ricorrenti di poter esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto ed ottenere la restituzione degli immobili concessi in comodato;
la domanda, pertanto, va rigettata, difettando in capo ai ricorrenti la legittimazione ad agire per il mancato rispetto della maggioranza richiesta dalla legge per l'amministrazione del bene comune ex art. 1105 c.c..
Ogni altra domanda deve reputarsi assorbita.
3. Le spese.
L'applicazione del principio generale della soccombenza determina la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, in favore delle parti resistenti e intervenute, difese dal medesimo avvocato.
P.T.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , CP_1 [...]
, , , nei confronti di CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 con l'intervento di e , avente ad oggetto:
[...] CP_6 CP_7
Comodato di immobile urbano, così provvede: 1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore dei resistenti e degli interventori, che liquida in complessivi € 2.000,00, da aumentarsi nella misura di legge per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Taranto, 27.03.2025.
Il Presidente (dott.ssa S. D'ERRICO)