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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/04/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 462 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mach di Palmstein come da procura in atti;
APPELLANTE E
- TE
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Rieti n. 349/2022.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “in via principale: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiari inefficace il provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n. 2047/2020 emesso dall' TE per insussistenza del diritto dell'ente ed annulli i verbali sottostanti ove necessario (che non sono tali), e le contravvenzioni e/o le infrazioni, e le sanzioni. Con vittoria
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza-ingiunzione opposta. Spese rifuse”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 349/2022, con cui il Tribunale di
Rieti ha respinto l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2047/2020:
l' gli ha ingiunto quale trasgressore, in solido con TE
, il pagamento della sanzione amministrativa Controparte_2 di euro 18.000,00 per la violazione di cui all'art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000 (“poiché nel contratto individuale di lavoro, consegnato ai lavoratori di cui all'allegato n. 1, non è indicato l'orario di lavoro -sia nell'arco temporale che nella durata della prestazione lavorativa- svolto dai lavoratori stessi”) e di cui all'art 10 d.lgs. n.
66/2003 (“poiché i lavoratori indicati nell'allegato n. 2, nel corso dell'anno 2014, non hanno fruito di alcun giorno di ferie”).
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la sospensione straordinaria della prescrizione dal 23/2/2020 al 31/5/2020, essendo quest'ultima applicabile soltanto ai termini “processuali”; pertanto, “volendo anche ritenere che la notifica del verbale d'illecito amministrativo del 23/7/2015 abbia ipoteticamente interrotto la prescrizione quinquennale, si deve comunque trarre la conclusione inequivocabile che la prescrizione sia comunque già avvenuta.
L'ordinanza/ingiunzione n. 2047/2020 veniva infatti notificata al sig. in Pt_1 data 8/9/2020, successivamente quindi al periodo prescrizionale”. L'opponente ha inoltre insistito nell'accoglimento dell'“originario ricorso” (cioè degli scritti difensivi in sede amministrativa) per il “silenzio-assenso”, nella “totale estraneità ai fatti”, nella violazione dell'obbligo di contestazione contestuale e del termine ex art. 14 legge n. 689/198, nel “difetto di motivazione e genericità della contestazione” e nella “non conformità ai requisiti di legge e vizi della notificazione”.
Nella resistenza dell'ente convenuto, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo è infondato: l'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede espressamente che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione
sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”; pertanto, proprio come evidenziato nella sentenza impugnata, “dalla data di notifica del verbale unico, 28.07.2015, quale atto interruttivo della prescrizione, a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione,
8.09.2020, pur essendo decorsi i cinque anni di prescrizione previsti dall'art. 28 L.
689/81, tuttavia a seguito dell'art. 103, comma 6 bis della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, legislazione di emergenza emessa a seguito della Pandemia da
Covid 19, è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.
28 della Legge 689/81 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. A seguito di tale sospensione, il termine di prescrizione della sanzione per cui è causa è slittato al
5.11.2020” (v. sentenza).
È altresì infondata la pretesa, di cui al secondo motivo, secondo cui
“l'originario ricorso del ricorrente deve essere ritenuto tacitamente accolto per non avere l'ente destinatario mai risposto né fissato l'audizione personale della parte nei termini previsti dalla legge. Il ricorso si deve pertanto intendere accolto in base alla legge sul silenzio assenso”: il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative, per contro, “sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del
1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981” (cfr. Cass. 31239/2021), risultando quindi inconferente il riferimento all'istituto del silenzio-assenso; per altro verso, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (v. Cass.
21146/2019).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Del tutto generico risulta l'ulteriore motivo come proposto nell'atto di appello -se non inammissibile in quanto non già svolto nel ricorso introduttivo- secondo cui la sanzione “è indirizzata alla Controparte_3
quale soggetto giuridico autonomo e del tutto distinto dalle persona
[...] fisica dell'appellante”; d'altro canto, la violazione è sempre ascrivibile alla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze ex art. 6 legge 689/1981, mentre la responsabilità dell'ente per gli illeciti dei loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Altrettanto priva di auto-sufficienza
(nell'illustrazione di cui all'atto di appello) è ogni doglianza circa il vizio che riguarderebbe l'identificazione del “reale amministratore” e/o di “coloro che hanno personalmente commesso i fatti” contestati.
Quanto agli ulteriori motivi, essi si risolvono nella mera riproposizione dell'opposizione, esaurendosi la censura della sentenza nella “carenza di motivazione”. Per contro, risulta in quest'ultima evidenziato che non è contestato “il merito della ordinanza ingiunzione” (non essendo peraltro chiarita, neppure in questa sede, la ragione della supposta genericità delle contestazioni); è inoltre specificato che: 1) “gli accertamenti effettuati dagli Ispettori sono stati conclusi in data 26.05.2015 e gli estremi della contestazione sono stati notificati al ricorrente in data 28.07.2015 ovvero, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento” di cui all'art. 14 legge 689/1981; 2) il verbale di accertamento, inoltre, è stato notificato al ricorrente in data 28.07.2015; 3) l'art. 18 della legge 689/1981, infine, prevede espressamente la notificazione secondo le modalità di cui alla legge 890/1982, fermo restando, quanto ad ogni eventuale irregolarità, che l'opposizione stessa “sana
l'eventuale vizio di notifica per il raggiungimento dello scopo” (v. sentenza).
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro l' , ogni altra conclusione
[...] TE disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore Parte_1 dell' di che liquida in euro 2.547,00 per TE CP_1
compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. all'esito della camera di consiglio, all'udienza del 17/04/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 462 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente TRA
- ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Mach di Palmstein come da procura in atti;
APPELLANTE E
- TE
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Rieti n. 349/2022.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “in via principale: accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, dichiari inefficace il provvedimento impugnato, ordinanza ingiunzione n. 2047/2020 emesso dall' TE per insussistenza del diritto dell'ente ed annulli i verbali sottostanti ove necessario (che non sono tali), e le contravvenzioni e/o le infrazioni, e le sanzioni. Con vittoria
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “nel merito, rigettare l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata e l'ordinanza-ingiunzione opposta. Spese rifuse”.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 349/2022, con cui il Tribunale di
Rieti ha respinto l'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione n. 2047/2020:
l' gli ha ingiunto quale trasgressore, in solido con TE
, il pagamento della sanzione amministrativa Controparte_2 di euro 18.000,00 per la violazione di cui all'art. 4 bis d.lgs. n. 181/2000 (“poiché nel contratto individuale di lavoro, consegnato ai lavoratori di cui all'allegato n. 1, non è indicato l'orario di lavoro -sia nell'arco temporale che nella durata della prestazione lavorativa- svolto dai lavoratori stessi”) e di cui all'art 10 d.lgs. n.
66/2003 (“poiché i lavoratori indicati nell'allegato n. 2, nel corso dell'anno 2014, non hanno fruito di alcun giorno di ferie”).
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la sospensione straordinaria della prescrizione dal 23/2/2020 al 31/5/2020, essendo quest'ultima applicabile soltanto ai termini “processuali”; pertanto, “volendo anche ritenere che la notifica del verbale d'illecito amministrativo del 23/7/2015 abbia ipoteticamente interrotto la prescrizione quinquennale, si deve comunque trarre la conclusione inequivocabile che la prescrizione sia comunque già avvenuta.
L'ordinanza/ingiunzione n. 2047/2020 veniva infatti notificata al sig. in Pt_1 data 8/9/2020, successivamente quindi al periodo prescrizionale”. L'opponente ha inoltre insistito nell'accoglimento dell'“originario ricorso” (cioè degli scritti difensivi in sede amministrativa) per il “silenzio-assenso”, nella “totale estraneità ai fatti”, nella violazione dell'obbligo di contestazione contestuale e del termine ex art. 14 legge n. 689/198, nel “difetto di motivazione e genericità della contestazione” e nella “non conformità ai requisiti di legge e vizi della notificazione”.
Nella resistenza dell'ente convenuto, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
Il primo motivo è infondato: l'art. 103, comma 6-bis, D.L. 17 marzo 2020, n.
18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) prevede espressamente che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione
sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”; pertanto, proprio come evidenziato nella sentenza impugnata, “dalla data di notifica del verbale unico, 28.07.2015, quale atto interruttivo della prescrizione, a quella di notifica dell'ordinanza ingiunzione,
8.09.2020, pur essendo decorsi i cinque anni di prescrizione previsti dall'art. 28 L.
689/81, tuttavia a seguito dell'art. 103, comma 6 bis della L. 27/2020 di conversione del D.L. 18/2020, legislazione di emergenza emessa a seguito della Pandemia da
Covid 19, è stata disposta la sospensione dei termini di prescrizione di cui all'art.
28 della Legge 689/81 dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. A seguito di tale sospensione, il termine di prescrizione della sanzione per cui è causa è slittato al
5.11.2020” (v. sentenza).
È altresì infondata la pretesa, di cui al secondo motivo, secondo cui
“l'originario ricorso del ricorrente deve essere ritenuto tacitamente accolto per non avere l'ente destinatario mai risposto né fissato l'audizione personale della parte nei termini previsti dalla legge. Il ricorso si deve pertanto intendere accolto in base alla legge sul silenzio assenso”: il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative, per contro, “sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del
1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981” (cfr. Cass. 31239/2021), risultando quindi inconferente il riferimento all'istituto del silenzio-assenso; per altro verso, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede
amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (v. Cass.
21146/2019).
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Del tutto generico risulta l'ulteriore motivo come proposto nell'atto di appello -se non inammissibile in quanto non già svolto nel ricorso introduttivo- secondo cui la sanzione “è indirizzata alla Controparte_3
quale soggetto giuridico autonomo e del tutto distinto dalle persona
[...] fisica dell'appellante”; d'altro canto, la violazione è sempre ascrivibile alla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze ex art. 6 legge 689/1981, mentre la responsabilità dell'ente per gli illeciti dei loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione. Altrettanto priva di auto-sufficienza
(nell'illustrazione di cui all'atto di appello) è ogni doglianza circa il vizio che riguarderebbe l'identificazione del “reale amministratore” e/o di “coloro che hanno personalmente commesso i fatti” contestati.
Quanto agli ulteriori motivi, essi si risolvono nella mera riproposizione dell'opposizione, esaurendosi la censura della sentenza nella “carenza di motivazione”. Per contro, risulta in quest'ultima evidenziato che non è contestato “il merito della ordinanza ingiunzione” (non essendo peraltro chiarita, neppure in questa sede, la ragione della supposta genericità delle contestazioni); è inoltre specificato che: 1) “gli accertamenti effettuati dagli Ispettori sono stati conclusi in data 26.05.2015 e gli estremi della contestazione sono stati notificati al ricorrente in data 28.07.2015 ovvero, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento” di cui all'art. 14 legge 689/1981; 2) il verbale di accertamento, inoltre, è stato notificato al ricorrente in data 28.07.2015; 3) l'art. 18 della legge 689/1981, infine, prevede espressamente la notificazione secondo le modalità di cui alla legge 890/1982, fermo restando, quanto ad ogni eventuale irregolarità, che l'opposizione stessa “sana
l'eventuale vizio di notifica per il raggiungimento dello scopo” (v. sentenza).
Per quanto premesso, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 contro l' , ogni altra conclusione
[...] TE disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore Parte_1 dell' di che liquida in euro 2.547,00 per TE CP_1
compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 17/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5